| Gazzetta n. 281 del 3 dicembre 2001 (vai al sommario) |  
| AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI |  
| ACCORDO  |  
| Accordo per le scuole italiane all'estero. |  
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       CCNL per il personale delle Scuole Italiane all'Estero
     Vista  l'ipotesi  di  accordo  relativa  al personale delle Scuole Italiane all'Estero sottoscritta in data 5 luglio 2001.   Visto  il  parere  favorevole  del  Consiglio  dei  Ministri sulla predetta   ipotesi  di  accordo  espresso  in  data  9  agosto  2001, condizionato alla soppressione dell'art. 8 ( contratto individuale di lavoro) del testo.   Vista  l'ipotesi  di Accordo sottoscritta in data 3 settembre 2001 in accoglimento della condizione espressa dal Governo.   Vista la certificazione positiva della Corte dei Conti espressa in data 12 settembre 2001 sull'attendibilita' dei costi quantificati per il  medesimo accordo e sulla loro compatibilita' con gli strumenti di programmazione e di bilancio, il giorno 14 settembre alle ore 9,30 ha avuto luogo l'incontro tra:   l'ARAN  nella  persona  del  Presidente  avv.  Guido  Fantoni f.to Fantoni............................................   e i rappresentanti delle Confederazioni sindacali:   CGIL......firmato..........................   CISL......firmato...........................   UIL.........firmato..........................   CONFSAL...firmato.......................   e delle Organizzazioni Sindacali:   CGIL/SNS......firmato.............................   CISL/Scuola......firmato............................   UIL/Scuola.........firmato...........................   CONFSAL//SNALS...firmato........................   GILDA/UNAMS.........non firmato.....................   Al  termine  le  parti  sottoscrivono  il  seguente  CCNL  per  il personale delle Scuole Italiane all'Estero.  |  
|   |                  PERSONALE SCUOLE ITALIANE ALL'ESTERO
                                 ART. 1 Mobilita' professionale verso le istituzioni scolastiche all'estero.
     1.  La  destinazione  all'estero  del  personale docente ed ATA ai posti  di  contingente  di  cui all'art. 639 del TU 16-4-1994, n.297, costituisce mobilita' professionale ed e' regolata, ai sensi del D.L. n. 165\2001, dalla contrattazione collettiva.   2.  Le  norme del presente accordo mirano alla concreta attuazione dei   criteri   di   selettivita'   professionale   e  del  principio dell'alternanza,   prevedendo  un  congruo  periodo  di  servizio  in territorio metropolitano tra un incarico e l'altro.
                                 ART. 2 Iscrizione   alle   graduatorie   permanenti   per   la  destinazione                             all'estero.
     1.  La destinazione all'estero del personale docente e ATA avviene sulla  base  di  graduatorie permanenti in cui hanno titolo ad essere inseriti  coloro che abbiano superato una prova unica di accertamento della  conoscenza  di una o piu' lingue straniere tra quelle relative alle   quattro   aree  linguistiche  (francese,  inglese,  tedesco  e spagnolo).   2.   Alla   prova   di   accertamento   linguistico,  indetta  con provvedimento  del  MAE  d'intesa  con  il  MPI,  puo' partecipare, a domanda,  il  personale docente e ATA con contratto di lavoro a tempo indeterminato  che,  dopo  l'anno  di prova, abbia prestato almeno un anno  di  effettivo  servizio di ruolo in territorio metropolitano ed appartenga ai ruoli per i quali sono definiti i codici funzione.   3.  Nella  domanda  di  partecipazione  alla prova di accertamento linguistico  i candidati dovranno contestualmente richiedere, in caso di  superamento  della  prova,  la  valutazione dei titoli, che vanno allegati  alla  predetta  domanda,  e l'inserimento nella graduatoria permanente.
                                 ART. 3 Modalita' di svolgimento della prova di accertamento della conoscenza                            della lingua.
     1  L'accertamento  di  cui  al precedente articolo 2 e' effettuato sulla base di prove strutturate.   A  tal  fine vengono predisposti distinti questionari per ciascuna delle seguenti categorie di candidati:   docenti  che  aspirano  alle istituzioni scolastiche diverse dalle scuole  europee  (la  prova  dovra' verificare la adeguata conoscenza della lingua o delle lingue straniere);   docenti  che  aspirano  alle  scuole europee (per i quali la prova dovra'  verificare  se  il  grado  di conoscenza della lingua o delle lingue  straniere  consente  la  piena  integrazione in uno specifico contesto educativo e plurilingue);   docenti   che   aspirano   ai  lettorati  di  italiano  presso  le universita'  straniere  (per i quali la prova dovra' verificare se il grado  conoscenza  della  lingua o delle lingue straniere consente la piena integrazione in un contesto universitario e pluriculturale);   personale ATA.   Per  ciascuna  delle  tre  tipologie  di  istituzioni  di cui alle precedenti  lettere a), b) e c), nonche' per il personale ATA saranno predisposti  distinti  questionari  nelle  lingue  francese, inglese, tedesca e spagnola.   2  Salvo  quanto  previsto  dal successivo comma 3 ciascun docente puo' chiedere di sostenere la prova per piu' tipologie di istituzioni e  per  piu'  aree  linguistiche.  Analogamente il personale ATA puo' partecipare per piu' aree linguistiche.   3. Considerato che ai lettorati di italiano all'estero puo' essere destinato  soltanto il personale dello stato in possesso di specifici requisiti, per quanto concerne il personale della scuola hanno titolo a  sostenere  la prova di accertamento linguistico per i lettorati di italiano  presso  le  Universita'  straniere i candidati appartenenti alle seguenti categorie:   a)  docenti di italiano delle scuole secondarie di primo o secondo grado;   b)  docenti di lingue straniere delle scuole secondarie di primo o secondo   grado,   che   abbiano   superato,   nell'ambito  di  corsi universitari,  almeno  due  esami di lingua e/o letteratura italiana, secondo  la  tabella  di  omogeneita'  del  MPI  allegata ai bandi di concorsi  per  titoli  ed  esami  emanati  con  DD.MM.  31-3-1999  ed 1-4-1999.   4.  Per  la  predisposizione  dei questionari di cui al precedente comma  1  e  la relativa assistenza tecnica, il MAE puo' avvalersi di apposita Agenzia specializzata in materia di prove strutturate.
                                 ART. 4        Valutazione della prova di accertamento linguistico.
     1  La  valutazione  della  prova  di accertamento della conoscenza della  lingua  straniera  e'  effettuata  in ottantesimi. Supera tale prova il personale che abbia riportato almeno 56/80.   2  Al  termine  di  ogni  giornata  di  effettuazione  delle prove strutturate  l'apposita  commissione, nominata dal Direttore Generale per  la  Promozione  e Cooperazione Culturale del MAE di concerto col MPI, redige appositi elenchi dei candidati che le hanno superate, con l'indicazione  del  punteggio  conseguito.  A conclusione di tutte le prove  i  nominativi  di  tali candidati saranno inseriti in appositi elenchi  generali,  redatti  in stretto ordine alfabetico, e distinti per  ciascun  codice  funzione, per ciascuna area linguistica, per le scuole europee e per lettorati.   3  Il  personale  incluso negli elenchi di cui sopra acquisisce il titolo  professionale  di  accertamento della conoscenza della lingua straniera  che  conserva  la  validita'  per  i  successivi nove anni scolastici.   4   Contestualmente   all'avviso   di  indizione  delle  prove  di accertamento   linguistico,   il   Ministero   degli   Affari  Esteri pubblichera'  un elenco del personale che aveva superato le selezioni indette  negli  anni  1993, 1995 e 1997 ed e' tuttora in possesso del relativo   titolo   professionale  valido  anch'esso  per  nove  anni scolastici.
                                 ART. 5 Costituzione,   riformulazione   e  aggiornamento  delle  graduatorie                             permanenti.
     1  Sulla  base  degli elenchi di cui ai commi 2 e 4 del precedente articolo   4   il  MAE  procede  alla  formazione  delle  graduatorie permanenti  distinte  per codici funzione, per ogni area linguistica, per le scuole europee e per i lettorati.   2  Nelle  graduatorie  sono  indicati, per ciascun concorrente, il punteggio  attribuito  nelle  prove  di accertamento della conoscenza della  lingua  straniera, i punti corrispondenti ai titoli prodotti o rivalutati  e  il punteggio complessivo. La valutazione dei titoli ha luogo  sulla base della tabella di valutazione allegata , che prevede un  massimo  di  80 punti, di cui 35 per i titoli culturali, 25 per i titoli  professionali  e  20  per  i titoli di servizio. A parita' di punteggio  complessivo,  l'ordine  in  graduatoria  sara' determinato sulla  base dei titoli di preferenza previsti dal DPR 9-5-1994, n.487 e successive modificazioni ed integrazioni.   3.  In  sede  di  formazione  delle  graduatorie permanenti con le modalita'    indicate   i   precedenti   commi,   il   MAE   procede, contestualmente, al loro aggiornamento secondo i seguenti criteri:   a)  mantenimento  nelle  stesse  del  personale  il  cui titolo di accertamento   linguistico   conserva  la  validita',  come  indicato all'art.4,  comma 3. Tale personale ha, pertanto, titolo a richiedere l'aggiornamento  del  proprio punteggio con la valutazione dei titoli conseguiti successivamente alla costituzione delle graduatorie in cui risulti gia' inserito e considerati valutabili dalla tabella allegata al presente contratto;   b)  depennamento  dalle  graduatorie  stesse  del personale il cui titolo  di  accertamento,  che  ha  dato  luogo  all'inclusione nella graduatoria, non conserva la validita' nei termini sopra indicati;   c)  depennamento  dalle graduatorie del personale che ha subito un provvedimento   disciplinare  superiore  alla  censura  e  non  abbia ottenuto il provvedimento di riabilitazione;   d)  depennamento  dalle  graduatorie  del  personale che sia stato restituito  ai  ruoli  metropolitani  per  incompatibilita' ovvero ai sensi  dell'art.8 dell'accordo successivo 11-12-1996 per il personale in servizio presso le istituzioni scolastiche all'estero;   e)  depennamento  dalle  graduatorie  del personale che abbia gia' prestato all'estero nelle istituzioni diverse dalle scuole europee un periodo  di  servizio  di  durata complessivamente superiore ai dieci anni, salvo quanto previsto dall'art.9;   f)   depennamento  dalle  graduatorie  delle  scuole  europee  del personale che abbia gia' prestato servizio nelle stesse.   4.  Le  graduatorie  permanenti,  formate  ed  aggiornate  con  le modalita'  e  i  criteri  indicati nei commi precedenti, sono affisse all'albo  del  Ministero degli Affari Esteri - Direzione Generale per la  Promozione  e  la  Cooperazione  Culturale,  Uff.IV - e rimangono esposte  per  i  successivi 15 giorni. Chiunque vi abbia interesse ha facolta'  di  prenderne  visione  entro  il termine anzidetto e puo', entro  tale  termine,  presentare  reclamo  scritto,  per  errori  od omissioni,   alla   Direzione   Generale   per  la  Promozione  e  la Cooperazione  Culturale,  Uff.IV,  che,  esaminanti  i  reclami, puo' rettificare anche d'ufficio, le graduatorie.   Delle  decisioni  assunte  e  delle  sintetiche motivazioni che le hanno  supportate,  e'  data  comunicazione  agli  interessati  ed ai controinteressati    mediante    affissione   all'albo   dell'ufficio anzidetto.   5. Dopo l'accertamento del possesso, da parte dei concorrenti, dei requisiti per l'inclusione nelle graduatorie permanenti, il Direttore Generale  per  la  Promozione  e la Cooperazione Culturale approva le graduatorie,  che  sono  pubblicate all'albo del MAE, DGPCC, Uff. IV, mediante  affissione.  Avverso  i  risultati  di tale procedimento e' ammesso  reclamo scritto da presentarsi entro 15 giorni dalla data di affissione.  La decisione dell'ufficio va assunta entro 10 giorni dal ricevimento del reclamo.
                                 Art. 6     Gestione delle graduatorie per la destinazione all'estero.
     1   Ogni  anno,  dopo  le  operazioni  relative  ai  trasferimenti riservati  al  personale  gia'  in  servizio  all'estero,  i posti di contingente  eventualmente  rimasti  vacanti  sono disponibili per le operazioni di destinazione all'estero da effettuarsi sulla base delle graduatorie  permanenti.  Il  MAE  rende  note  entro il 31 agosto di ciascun anno le sedi disponibili.   2  Ai  fini  di  cui  al  comma  1  la D.G.P .C.C. del MAE, previa attivazione  delle  relazioni sindacali, individua la tipologia ed il numero dei posti di contingente ancora disponibili dopo le operazioni di  trasferimento.  L'elenco  dei  posti  individuati  viene  affisso all'albo  del Ministero degli affari esteri e degli uffici centrali e periferici del Ministero della Pubblica istruzione.   3  Dopo  l'avvenuta  pubblicazione  degli elenchi di' cui sopra il Ministero degli affari esteri attiva le procedure di destinazione del personale utilmente collocato nelle graduatorie permanenti.   4  A  tal  fine  il  Ministero  degli  affari  esteri trasmette al personale   cosi'   individuato  il  telegramma  di  preavviso  della destinazione unitamente all'elenco delle sedi disponibili invitandolo ad indicare le proprie preferenze.   5  II  personale una volta accettata la destinazione all'estero e' depennato  dalla  graduatoria  per  la quale e' stato nominato. Detto personale,  al  compimento  del  proprio  mandato, potra' chiedere di essere   reinserito   nelle   graduatorie   in   occasione  del  loro aggiornamento.   6  Il  personale  che  non  accetta  la  destinazione  o che, dopo l'accettazione,  non  assume  servizio,  viene  depennato da tutte le graduatorie  e  potra'  esservi,  a  domanda,  reinserito soltanto al momento dell'aggiornamento triennale delle medesime.
                                 Art. 7          Esaurimento di graduatoria e prove straordinarie
     1  Nei  casi  di  sopravvenuta  urgente  necessita'  di  assegnare personale  ai posti per i quali non sia possibile provvedere mediante ricorso  alle graduatorie permanenti, per esaurimento delle stesse, o per  mancanza  di  graduatorie  appartenenti  a  classi  di  concorso aggregate  al medesimo ambito disciplinare e per le quali e' prevista a seguito del D.M. del Ministero della Pubblica Istruzione 10.8.1998, n. 354, integrato dal D.M. del medesimo dicastero 10.11.1998, n. 488, una  corrispondenza automatica, l'Amministrazione, nel rispetto delle norme  contenute  nel presente accordo, ha facolta' di attingere alle graduatorie   di   altre   aree   linguistiche,   con   il   consenso dell'interessato, ad eccezione dei posti di lettorato.   2  Qualora  non  fosse  possibile  attuare  le procedure di cui al precedente  comma,  potranno  essere  indette  prove straordinarie di accertamento   linguistico   prima   della   scadenza  del  triennio, limitatamente  ai  codici  funzione  richiesti.  L'indizione di prove straordinarie  non  comporta, in relazione a tali codici funzione, lo slittamento di quelle ordinarie triennali.   3   In  caso  di  esaurimento  di  graduatoria,  sono  considerati nominabili  per  i  posti  all'estero  anche coloro che, a seguito di precedente rinuncia erano stati esclusi dalle nomine per i successivi tre anni.   4  Allo scopo di garantire il regolare funzionamento delle sezioni italiane  presso  le  Scuole  Europee,  assicurando  la  presenza  di titolari  di  cattedra  sin  dall'inizio  delle  attivita' didattica, l'Amministrazione,   in   caso   di   esaurimento  delle  graduatorie permanenti,   assegnera'   i  posti  vacanti  per  l'anno  scolastico 2001/2002  al  personale  scolastico  appartenente, nell'ambito della stessa  area  linguistica,  a  classi di concorso del medesimo ambito disciplinare.
                                 Art. 8                   Durata del servizio all'estero.
     1  Il  personale destinatario del presente contratto puo' prestare servizio  all'estero  nelle  istituzioni diverse dalle Scuole Europee per  non  piu'  di  tre periodi, ciascuno della durata di cinque anni scolastici  o  accademici. Tali periodi devono essere intervallati da un  periodo  di  servizio  effettivo  in  territorio metropolitano di almeno tre anni.   2 Presso le Scuole Europee puo' essere prestato un solo periodo di servizio, della durata di nove anni scolastici, con eventuale proroga di  un  anno  a  seguito  di  delibera  del Consiglio Superiore della suddetta scuola.   3 In via del tutto eccezionale, il personale in servizio presso le Scuole  Europee, in caso di nomina a Direttore aggiunto di una scuola europea conferita dal Consiglio superiore della predetta scuola, puo' svolgere,  nella  nuova  funzione, un mandato pieno di nove anni, con eventuale proroga di un anno   4.  Il  personale che abbia prestato all'estero un solo periodo di servizio  presso  le  istituzioni  scolastiche  diverse  dalle scuole europee  e  presso i lettorati di italiano puo' essere destinato alle scuole   europee,   previo  superamento  delle  specifiche  prove  di selezione ed a condizione che, al rientro dall'estero, abbia prestato tre  anni  di  servizio effettivo in territorio metropolitano. Coloro che  abbiano  compiuto  i  suddetti  due  periodi di servizio perdono definitivamente   titolo   a   partecipare   alle  selezioni  per  la destinazione all'estero.   5.  Il  personale che abbia prestato un periodo di servizio presso le  scuole europee puo' cumulare a tale servizio solamente un periodo di cinque anni presso le istituzioni scolastiche diverse dalle scuole europee,   e  presso  i  lettorati  di  italiano,  purche'  utilmente collocato nella specifica graduatoria ed a condizione che, al rientro dall'estero,  abbia  prestato  tre  anni  di  servizio  effettivo  in territorio  metropolitano. Coloro che abbiano compiuto i suddetti due periodi di servizio perdono definitivamente titolo a partecipare alle selezioni per la destinazione all'estero.
                                 Art. 9                      Disposizioni transitorie
     1.  Limitatamente  all'anno scolastico 2001/2002 restano valide le graduatorie permanenti formate sulla base delle disposizioni del D.M. 16  maggio  1997. Tali graduatorie comprendono tutto il personale che vi era iscritto per il triennio 1997/2000, con la sola esclusione del personale  depennato  ai  sensi  dell'art.  5,  comma 6, dell'accordo successivo 11-12-1996 sul personale delle Scuole italiane all'estero, e di quello che abbia gia' prestato un periodo di servizio all'estero di durata superiore ai quattordici anni.   2.  Tenuto  conto  di  tali  graduatorie, ed in relazione ai posti disponibili   alla  data  del  1  settembre  2001,  l'Amministrazione provvedera',  in  via prioritaria, allo scorrimento delle stesse. Nel procedere  a  tali  operazioni  l'Amministrazione dara' precedenza al personale  rientrato  in territorio metropolitano alla fine dell'anno scolastico   1999-2000   ed   a  quello  inserito  nelle  graduatorie permanenti  del  1997  che  aspirava alla destinazione all'estero per l'anno scolastico 2000-2001 ai sensi del disposto dell'art.5, commi 6 e 7, dell'accordo 11-12-1996.   3. Sulle destinazioni all'estero disposte in base alle graduatorie permanenti  riformulate,  aggiornate  o  costituite come previsto dal presente  accordo,  opera  il  disposto  dell'art.  5,  commi  6  e 7 dell'accordo  successivo 11.12.96 sul personale delle scuole italiane all'estero  relativamente  al personale in servizio all'estero a tale data,  che sia utilmente collocato in graduatoria ed il cui titolo di accesso  alle  graduatorie  permanenti sia ancora valido. Nel caso in cui  la disponibilita' relativa alle singole graduatorie risulti pari all'unita'  o  ad un numero di posti dispari, il 50% di cui al citato comma   7  dell'art.  5  e'  calcolato  per  difetto  ed  arrotondato all'unita'  inferiore.  Il limite del 50% non e' applicabile qualora, nell'anno   di  riferimento,  il  personale  utilmente  collocato  in graduatoria  risulti  pari  o  inferiore  ai  posti  disponibili.  Il disposto  dell'art.5, commi 6 e 7, dell'accordo successivo 11-12-1996 sul  personale  delle  scuole  italiane  all'estero non si applica al personale  che  abbia gia' compiuto un periodo di servizio all'estero superiore  ai quattordici anni ne' a quello che non possa assicurare, per motivi di eta', un quinquennio di servizio all'estero.
                                 Art. 10                Interruzione del servizio all'estero.
     br;1.	Il  servizio  all'estero  puo'  essere interrotto sulla base delle  esigenze  del  sistema  scolastico  nazionale  o per accertata incompatibilita' o per inidoneita' del personale interessato.
                                 Art. 11              Calcolo degli anni di servizio all'estero
     1.	Anche  per  le  scuole italiane all'estero e le Scuole Europee, gli anni di servizio si calcolano ad anno scolastico, che inizia il 1 settembre di ogni anno e termina il 31 agosto dell'anno successivo.
                                 Art. 12                         Disposizioni finali
     1  Sono fatti salvi, a tutti gli effetti, i provvedimenti adottati dall'Amministrazione  con  riferimento al personale che si trovava in servizio  all'estero al momento dell'entrata in vigore della legge n. 147/2000,  e  a quello che, inserito sulla graduatorie permanenti dal 1997,  aspirava  alla  destinazione  all'estero per l'anno scolastico 2000/2001.
                                 Art. 13                           Disapplicazioni
     1.	Sono disapplicate tutte le disposizioni in materia di selezione e destinazione all'estero del personale docente e A.T.A. della scuola che siano in contrasto con le norme del presente contratto.  |  
|   |  TABELLA  DI  VALUTAZIONE  DEI  TITOLI  CULTURALI,  PROFESSIONALI E DI                              SERVIZIO
     A) Titoli culturali (fino ad un massimo di punti 35)
     Non  e'  valutabile  il  titolo  d'accesso  alla  cattedra o posto attualmente ricoperto, ne' quello di grado inferiore.
     1  per  ogni  diploma  universitario di durata almeno quadriennale conseguito in Italia o all'estero	punti 5   2  per  ogni  diploma di Accademia di belle arti, Conservatorio di musica, I.S.E.F. e vigilanza scolastica punti 4	   3  per  ogni  diploma universitario di durata biennale o triennale conseguito in Italia o all'estero	punti 2   4  per  ogni  diploma  di  istruzione  secondaria di secondo grado conseguito in Italia o all'estero punti 5   5  per  ogni diploma finale di lingua straniera, diversa da quella delle  aree  linguistiche  francese,  inglese,  tedesca  e  spagnola, rilasciato   da  istituti  di  istruzione  universitaria  italiani  o stranieri, a seguito di corsi di durata   almeno biennale punti 2   6 per ogni libera docenza punti 5   7 per ogni dottorato di ricerca punti 5   8   per   ogni   attestato  finale  di  corso  di  perfezionamento post-lauream  conseguito  presso universita' italiane o straniere, se di durata semestrale punti 1, se di durata annuale punti 2   9 per ogni titolo finale di corsi di specializzazione post-lauream rilasciato   da  una  universita'  italiana  o  straniera  di  durata pluriennale punti 5
     B) Titoli professionali (fino ad un massimo di 25 punti)   1  per  ogni  abilitazione o idoneita' o inclusione in graduatorie dei  vincitori  o di merito relative a concorsi, per esami per classi diverse da quella della disciplina d'insegnamento punti 3	   2  per  ogni  inclusione  in  graduatoria  di  merito  di pubblico concorso per la funzione direttiva, diverso dal ruolo di appartenenza punti 3   3  per  ogni  inclusione  in  graduatoria  di merito del personale Amministrativo,Tecnico e Ausiliario dello stesso livello o di livello superiore   al ruolo di appartenenza punti 3   4  per  ogni  titolo  di  specializzazione per alunni portatori di handicap  di  durata  biennale  conseguiti  ai sensi dell'art.325 del D.Lgs.16-4-1994, n. 297 punti 2   5  per  la  realizzazione  di  progetti finalizzati al superamento della  dispersione  scolastica, all'educazione alla multiculturalita' deliberati  dai competenti organi collegiali o autorizzati con DM del MAE, per ogni progetto punti 1 fino ad un massimo di punti 2   6  per  l'attivita'  di  direzione o di coordinamento nei corsi di aggiornamento/formazione,  tenutisi  in Italia o all'estero, previsti dal  piano nazionale di aggiornamento o dal piano annuale del MAE e/o deliberati  dai  collegi  docenti,  per ogni corso punti 2 fino ad un massimo di punti 4   7     per     l'attivita'     di     docenza    nei    corsi    di aggiornamento/formazione,  tenutisi  in  Italia o all'Estero previsti dal  piano nazionale di aggiornamento o dal piano annuale del MAE e|o deliberati  dai  collegi  docenti,  per ogni corso attinente all'area disciplinare  o alla funzione di appartenenza punti 2, per ogni corso non  attinente  all'area disciplinare o alla funzione di appartenenza punti 1 fino ad un massimo di punti 4.   8   per  il  personale  ATA  per  la  partecipazione  a  corsi  di aggiornamento  e/o  per la realizzazione di progetti di automazione o ammodernamento dei servizi, promossi dall'amministrazione o approvati dagli organi competenti, per ogni corso punti 1 fino ad un massimo di punti 2   9 per l'inclusione in altra graduatoria di precedenti procedure di selezione  all'estero  indetta  ai  sensi  dell'art. 1 della legge n. 604/1982 (si valuta una sola altra inclusione) punti 1   10  per  la  scuola  elementare,  per  la  frequenza  del corso di aggiornamento - formazione linguistica e glottodidattica compreso nel piano  attuato  dal Ministero, con la collaborazione dei Provveditori agli  Studi, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di ricerca punti 1
     C) Titoli di servizio (fino ad un massimo di 20 punti)   1.  per  ogni  anno  di  servizio  prestato nella qualifica, nella classe di concorso o nel posto di insegnamento (per la scuola materna ed   elementare)  di  attuale  appartenenza  con  contratto  a  tempo indeterminato punti 2
         DICHIARAZIONE DELLE OO.SS CGIL CISL UIL SCUOLA E SNALS
     Le  OO.SS.  CGIL,  CISL,  UIL  scuola e SNALS giudicano positivi i contenuti  dell'Accordo  siglato  in  data  odierna che riconducono a materia  pattizia  le procedure relative alla destinazione all'estero del  personale  docente  e  ATA  della  scuola.  In  particolare, con l'intesa  raggiunta  sono  stati  ridefiniti  strumenti piu' idonei a garantire la trasparenza e l'oggettivita' delle prove di accertamento linguistico  e  delle  successive  procedure  di invio all'estero, in coerenza  con  la  precedente  disciplina  contrattuale.  Le proposte avanzate  dalla parte pubblica, in relazione ai periodi di permanenza all'estero,  hanno  reso  possibile  il  superamento delle divergenze emerse  nel  corso della lunga trattativa, consentendo la definizione di  soluzioni  utili  a  garantire  effettivamente  l'alternanza  del personale e a porre le premesse per il necessario processo di riforma del settore.  |  
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