| Gazzetta n. 281 del 3 dicembre 2001 (vai al sommario) |  
| AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI |  
| ACCORDO  |  
| Accordo per la disciplina sperimentale di conciliazione e arbitrato per il personale del comparto scuola. |  
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   A  seguito  del  parere  favorevole  del  Consiglio  dei  Ministri espresso  in data 9 agosto 2001 sull'ipotesi di Accordo relativa alla disciplina sperimentale di conciliazione e arbitrato per il personale del  comparto  Scuola,  nonche'  della  certificazione positiva della Corte   dei   Conti   espressa   in   data  15  ottobre  2001,  sulla attendibilita'  dei  costi  per  il  medesimo  Accordo  e  sulla loro attendibilita'  con gli strumenti di programmazione e di bilancio, il giorno 18 ottobre 2001 alle ore 12,30 ha avuto luogo l'incontro tra:
     l'ARAN nella persona del Presidente avv. Guido Fantoni   e i rappresentanti delle Confederazioni sindacali:   CGIL firmato................................   CISL firmato.................................   UIL firmato...................................   CONFSAL firmato..........................
     e delle Organizzazioni Sindacali:   CGIL/SNS firmato...................................   CISL/Scuola firmato..................................   UIL/Scuola firmato....................................   CONFSAL//SNALS firmato...........................   GILDA/UNAMS firmato..............................
     Al termine le parti sottoscrivono l'allegato Accordo  |  
|   |    Accordo  relativo  alla  disciplina sperimentale di conciliazione e           arbitrato per il personale del comparto scuola.
                                  Art.1               Tentativo obbligatorio di conciliazione
     1.  Il  tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie individuali di lavoro previsto dall'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo  30  marzo 2001, n. 165 puo' svolgersi, oltre che secondo le forme previste dall'articolo 66 del medesimo decreto legislativo e dal Contratto collettivo nazionale quadro in materia di conciliazione e  arbitrato  del  23 gennaio 2001, sulla base di quanto previsto dai successivi commi del presente articolo .   2.    Presso   le   articolazioni   territoriali   del   Ministero dell'Istruzione  viene istituito un ufficio con compiti di segreteria per  le  parti  che devono svolgere il tentativo di conciliazione con annesso  un  apposito  albo  per  la  pubblicazione  degli atti della procedura.   3. La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta dalla parte,  deve  essere  depositata  presso  l'ufficio  del  contenzioso dell'amministrazione  competente  e  presso l'ufficio territoriale di cui  al  comma  2, ovvero spedita a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Limitatamente alle controversie riguardanti le materia  della  mobilita' e delle assunzioni, sia a tempo determinato che  a  tempo  indeterminato,  gli  interessati possono presentare la richiesta  di  tentativo  di  conciliazione  ai  sensi  del  presente articolo  entro  il  termine  perentorio  di  quindici  giorni  dalla pubblicazione  o  notifica dell'atto che si ritiene lesivo dei propri diritti,  ferma  restando  la  facolta'  di  utilizzare, decorso tale termine, le altre forme previste dal comma 1.   4. La richiesta deve indicare: - Le  generalita'  del richiedente, la natura del rapporto di lavoro,   la sede ove il lavoratore e' addetto; - il  luogo dove devono essere inviate le comunicazioni riguardati la   procedura di conciliazione; - l'esposizione sommaria dei fatti e delle ragioni poste a fondamento   della richiesta; - qualora   il  lavoratore  non  intenda  presentarsi  personalmente,   l'eventuale delega ad altro soggetto, anche sindacale, al quale la   parte  conferisce mandato di rappresentanza per lo svolgimento del   tentativo di conciliazione.   5.   Entro   dieci   giorni   dal   ricevimento   della  richiesta l'amministrazione compie un primo esame sommario che puo' concludersi con  l'accoglimento  delle  pretese del lavoratore. In caso contrario deposita   nel   medesimo  termine  le  proprie  osservazioni  presso l'ufficio  di  segreteria  e la controparte potra' prenderne visione. Contestualmente al deposito l'Amministrazione individuera' il proprio rappresentante  con potere di conciliare. La comparizione della parti per l'esperimento del tentativo di conciliazione e' fissata, da parte dell'ufficio  di  segreteria  di cui al comma 2, in una data compresa nei   dieci   giorni   successivi   al  deposito  delle  osservazioni dell'amministrazione.  L'ufficio  di segreteria provvedera', all'atto della  comparizione, all'identificazione dei soggetti che svolgono il tentativo  di  conciliazione, che sara' registrata nel verbale di cui ai commi 6 e 7.   6. Qualora la soluzione della controversia prospettata riguardi le materie  della  mobilita'  e delle assunzioni, l'amministrazione deve pubblicare  all'albo  dell'ufficio  di  segreteria di cui al comma 2, contestualmente  al  ricevimento,  la  richiesta di conciliazione, in modo  da  consentire  agli  eventuali  terzi  interessati di venire a conoscenza   del   contenzioso   in   atto   e   di   far   pervenire all'amministrazione  loro  eventuali  osservazioni entro dieci giorni dalla  pubblicazione  della notizia. In questo caso il termine per il deposito  delle osservazione da parte dell'amministrazione e' fissato in dodici giorni dal ricevimento della richiesta.   7.  Il  tentativo  di  conciliazione deve esaurirsi nel termine di cinque giorni dalla data di convocazione delle parti. Se il tentativo riesce,  le  parti  sottoscrivono  un  processo  verbale, predisposto dall'ufficio  di segreteria, che costituisce titolo esecutivo, previo decreto  del giudice del lavoro competente ai sensi dell'articolo 411 del  codice  di  procedura  civile.  Il  processo verbale relativo al tentativo  obbligatorio  di conciliazione e' depositato a cura di una delle  parti  o  di  una  associazione sindacale, presso la direzione provinciale  del  lavoro  competente,  che  provvede  a  sua  volta a depositarlo   presso   la   cancelleria   del   tribunale   ai  sensi dell'articolo 411 del codice di procedura civile per la dichiarazione di   esecutivita'.   Il   verbale   che   dichiara  non  riuscita  la conciliazione  e'  acquisito  nel  successivo giudizio ai sensi e per quanto previsto dall'articolo 66, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo  2001, n. 165. Nelle more dell'acquisizione della dichiarazione di  esecutivita',  il  verbale  di  conciliazione  produrra' comunque immediata efficacia tra le parti per la soluzione della controversia.   8.  In  caso  di  mancato accordo tra le parti l'ufficio di cui al comma   2   stilera'   un   verbale  di  mancata  conciliazione  che, sottoscritto  dalla  parti, sara' depositato, a cura di una di esse o di   un'associazione   sindacale,   presso  la  competente  Direzione provinciale del lavoro.   9.  Qualora  l'amministrazione non depositi nei termini le proprie osservazioni,  l'ufficio  di  cui  al comma 2 convochera' comunque le parti  per  lo  svolgimento  del  tentativo di conciliazione. Qualora l'amministrazione  non  si  presenti all'udienza di trattazione sara' comunque stilato un processo verbale che prendera' atto del tentativo non  riuscito  di  conciliazione,  che  sara'  depositato  presso  la competente  Direzione  provinciale del lavoro con le procedure di cui al precedente comma 8.   10.    Nei    confronti    del   rappresentante   della   pubblica amministrazione  nello  svolgimento  del  tentativo  obbligatorio  di conciliazione  trova  applicazione,  in  materia  di  responsabilita' amministrativa,  quanto  previsto  dal comma 8 del citato articolo 66 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
                                 Art. 2	                              Arbitrato
     1.Le  parti,  possono  concordare  di deferire la decisione di una controversia di lavoro ad un arbitro unico, scelto di comune accordo, appartenente  ad  una delle categorie di cui all'art. 5 c. 4 del CCNQ sottoscritto il 23 gennaio 2001.
                                 Art. 3               Modalita' di designazione dell'arbitro
     1.La  richiesta  di  compromettere in arbitri la controversia deve essere  comunicata  all'  altra  parte  secondo le modalita' previste dall'art.  3 del CCNQ del 23/1/2001. Entro il termine di 10 giorni la controparte  deve  a  sua  volta  comunicare, con le stesse modalita' previste  dall'art.  3  del  CCNQ,  se  intende  o  meno accettare la proposta. Se la proposta e' accettata entro i successivi 10 giorni le parti  procederanno  alla  scelta, in accordo tra loro, di un arbitro appartenente alle categorie previste dall'art. 5 comma 4 del CCNQ.   In caso di mancato Accordo, entro lo stesso termine, si procedera' alla  presenza  delle  parti e presso la camera arbitrale competente, all'estrazione  a  sorte dell'arbitro, scelto nell'ambito della lista arbitrale regionale prevista dall'art. 5 comma 2 del CCNQ 23-1-2001.   Ciascuna  delle  parti puo' decidere di revocare il consenso prima dell'estrazione  a  sorte degli arbitri, fatto salvo quanto previsto, in  tema  di  sanzioni  disciplinari,  dall'art.6,  comma 2, del CCNQ 23-1-2001.   2.Ciascuna   delle  parti  puo'  rifiutare  l'arbitro  sorteggiato qualora  il medesimo abbia rapporti di parentela o affinita' entro il quarto   grado   con  l'altra  parte  o  motivi  non  sindacabili  di incompatibilita' personale.   Un secondo rifiuto consecutivo comporta la rinuncia all'arbitrato, ferma restando la possibilita' di adire l'autorita' giudiziaria.   3. L'atto di accettazione dell'incarico da parte dell'arbitro deve essere  depositato,  a  cura  delle parti, presso la camera arbitrale stabile,  costituita  ai  sensi  dell'art. 5 commi 1 e 2 del CCNQ del 23/1/2001,   entro   cinque   giorni   dalla   designazione  comunque effettuata, sotto pena di nullita' del procedimento.   4.  Le  parti  possono  concordare  che  il procedimento si svolga presso   la  camera  arbitrale  regionale  oppure  dandone  immediata comunicazione  alla  medesima,  presso  l'istituzione  cui appartiene l'interessato.   5.  Si  applicano  per  l'arbitrato  le  procedure  previste dagli articoli 4 e 6 del CCNQ del 23 /1/2001.
                                 Art. 4                          Norma transitoria
     Essendo  gia'  in corso all'atto della sottoscrizione del presente contratto  le  procedure  per la mobilita' del personale della scuola relativa all'anno scolastico 2001-2002, alle controversie individuali di lavoro relative a tali procedure, al fine di evitare diversita' di trattazione in relazione alla data di stipula del presente contratto, continuera'  ad  essere  applicata la disposizione transitoria di cui all'art.69,   comma   8,   del   decreto  legislativo  165/2001.  Gli interessati   potranno,   quindi,   proporre   ricorso   al  Ministro dell'istruzione  che  decidera'  su  conforme  parere  degli appositi consigli  per  il  contenzioso del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione,  come  previsto dall'articolo 484 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.   					
                                 ART. 5                            Norma finale                               							
     1. Per tutto quanto non previsto dal presente accordo si rinvia al CCNL  quadro  sottoscritto in data 23/1/2001 ed alle disposizioni del D.lgs. 165/2001.   2.  La  disciplina  prevista  dal presente accordo resta in vigore fino al 31-12-2003. 				  |  
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