Gazzetta n. 281 del 3 dicembre 2001 (vai al sommario)
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
PROVVEDIMENTO 26 novembre 2001
Modificazioni allo statuto de La Sicurta' 1879 societa' per azioni di assicurazioni e riassicurazioni (in breve La Sicurta' 1879 assicurazioni S.p.a.), in Milano. (Provvedimento n. 1971).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, di attuazione della direttiva n. 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione ed, in particolare, l'art. 11, che prevede nuovi termini per l'approvazione del bilancio di esercizio;
Visti il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il "testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria" ed il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva n. 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo ed, in particolare, l'art. 4 concernente le disposizioni applicabili al collegio sindacale delle imprese di assicurazione con azioni non quotate;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicita' degli atti;
Visto il decreto ministeriale in data 30 marzo 2000, n. 162, recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalita' e onorabilita' dei membri del collegio sindacale, regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4, del citato decreto legislativo n. 58/1998;
Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa gia' rilasciate a La Sicurta' 1879 societa' per azioni di assicurazioni e riassicurazioni (in breve La Sicurta' 1879 assicurazioni S.p.a.), con sede in Milano, piazza Carlo Erba n. 6, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;
Viste le delibere assunte in data 7 novembre 2000, 26 aprile 2001 e 6 novembre 2001 dalle assemblee straordinarie degli azionisti de La Sicurta' 1879 assicurazioni S.p.a. che hanno approvato le modifiche apportate agli articoli 2, 6, 9, 16, 17, 18, 19, 25 e 26 dello statuto sociale;
Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;

Dispone:
E' approvato il nuovo testo dello statuto sociale de La Sicurta' 1879 societa' per azioni di assicurazioni e riassicurazioni (in breve La Sicurta' 1879 assicurazioni S.p.a.), con sede in Milano, con le modifiche apportate agli articoli:
"Art. 2 (Denominazione - Scopo - Sede - Durata). - Riformulazione dell'articolo e nuova disciplina in materia di oggetto sociale: "La societa' ha per oggetto: l'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa in tutte le forme consentite dalla legge, in tutti i rami danni" (in luogo della precedente previsione statutaria: "La societa' ha per scopo l'esercizio in Italia e all'estero: a) di tutte le assicurazioni sulla vita umana nelle varie combinazioni ivi comprese le rendite vitalizie, le capitalizzazioni e qualsiasi altra assicurazione complementare od attinente alle assicurazioni sulla vita; b) delle assicurazioni in tutti i rami danni, e piu' precisamente nei rami: infortuni - malattia - auto rischi diversi - aeronautica - trasporti - incendio - rischi atomici - furto - grandine - altri danni ai beni (bestiame, cristalli, danni acque, films, guasti macchine, rischi montaggio e C.A.R.) - R.C. obbligatoria autoveicoli - R.C. obbligatoria natanti - R.C. diversi - credito - cauzioni - perdite pecuniarie - tutela giudiziaria - ed in ogni altro eventuale ramo previsto dalla normativa di legge; c) delle riassicurazioni di ogni specie";
"Art. 6 (Capitale). - Nuova determinazione del capitale sociale in euro 8.000.000 (in luogo del precedente importo di L. 16.000.000.000) diviso in n. 8.000.000 di azioni da euro 1 cadauna [a seguito di riduzione del capitale sociale da L. 16.000.000.000 a L. 5.747.173.000 per copertura parte perdita residua al 31 marzo 2001, contestuale ricostituzione e riaumento dello stesso a L. 16.000.000.000, conversione al tasso fisso con raggruppamento delle azioni, sostituzione delle 16.000.000 di azioni da nominali L. 1.000 cadauna con n. 8.000.000 di azioni da nominali 1 euro cadauna e attribuzione a riserva di L. 509.840.000]";
"Art. 9 (Assemblee). - Modifica dei termini di convocazione dell'assemblea ordinaria ai fini dell'approvazione del bilancio: entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello a cui si riferisce il bilancio stesso, con possibilita' di prorogare tale termine sino al 30 giugno, qualora particolari esigenze lo richiedano, nei modi previsti dalla normativa vigente";
"Art. 16 (Consiglio di amministrazione). - Introduzione della possibilita' che il consiglio di amministrazione, in caso di impedimento del presidente, sia convocato anche dall'amministratore delegato";
"Art. 17 (Consiglio di amministrazione). - Riformulazione dell'articolo e nuova disciplina in materia di convocazione del consiglio di amministrazione: "Il consiglio si radunera' sia nella sede della societa' che altrove tutte le volte che il presidente, o in sua vece l'amministratore delegato, lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta al presidente da un amministratore, nonche' quando i sindaci, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, lo ritengano opportuno (in luogo della precedente previsione statutaria: "Il consiglio si radunera' sia nella sede della societa' che altrove tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno tre dei suoi membri o dal collegio sindacale )";
"Art. 18 (Consiglio di amministrazione). - Sostituzione delle parole "partecipazione e "partecipanti (in luogo delle precedenti "presenza effettiva e "presenti ) in materia di validita' delle deliberazioni del consiglio";
"Art. 19 (Consiglio di amministrazione). - Introduzione dell'obbligo di informativa al collegio sindacale, da parte del consiglio di amministrazione, sull'attivita' svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla societa' o dalle societa' controllate ed, in particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi: modalita'";
"Art. 25 (Sindaci). - Nuova disciplina in materia di:
a) requisiti dei sindaci;
b) nomina del presidente del collegio sindacale: criteri;
c) limite al cumulo degli incarichi per i sindaci: effetti;
d) individuazione ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, delle materie e dei settori di attivita' strettamente attinenti a quello dell'impresa";
"Art. 26 (Bilancio e utili). - Introduzione dei termini per l'approvazione del bilancio: entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce il bilancio stesso, salva la possibilita' di proroga prevista all'art. 9 dello statuto".
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 novembre 2001
Il presidente: Manghetti
 
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