Gazzetta n. 281 del 3 dicembre 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 3 settembre 2001 |
Procedure per l'autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale per prodotti vitivinicoli. |
|
|
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999 e, in particolare, l'allegato V che prevede che qualora le condizioni climatiche in talune zone viticole della Comunita' lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato e del vino nuovo ancora in fermentazione, ottenuti dalle varieta' di viti di cui all'art. 42, paragrafo 5, atti a diventare vino da tavola; Vista, in particolare, la lettera h), punto 4, del citato allegato V del regolamento (CE) n. 1493/1999, che prevede che ogni Stato membro puo' autorizzare, per le regioni e per le varieta' per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita "cuvee" nel luogo di elaborazione dei vini spumanti; Vista, in particolare, la lettera f), punto 2, dell'allegato VI, del citato regolamento (CE) n. 1493/1999, che prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino, atti a diventare vini di qualita' prodotti in una regione determinata; Visto il regolamento (CE) n. 1622/2000 della Commissione, del 24 luglio 2000, che fissa talune modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 ed istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici; Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini, in particolare l'art. 8, comma 3, e l'art. 10, comma 6, secondo i quali il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione o la modifica dei relativi disciplinari di produzione vengono effettuati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 73 del 23 marzo 1965, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione dei mosti, vini e aceti; Visto il proprio decreto 8 giugno 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 149 del 21 giugno 1995, recante norme sulle autorizzazioni all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia; Visto l'art. 2, comma 1, lettera n), del proprio decreto 16 giugno 1998, n. 280, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 188 del 13 agosto 1998, con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini; Considerata la necessita' che venga accertata, in conformita' all'intervenuta normativa comunitaria, nelle zone viticole interessate, l'esistenza delle condizioni climatiche che giustificano l'autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia; Considerata la necessita' che vengano stabilite disposizioni volte a garantire il rispetto della normativa comunitaria vigente e a consentire lo svolgimento di adeguati controlli; Visto il parere della Conferenza Stato-Regioni;
Decreta: Art. 1. Vini da tavola
1. A seguito dell'accertamento delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano della sussistenza di condizioni climatiche che richiedono l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia, in una determinata campagna vitivinicola, e' autorizzato, con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, l'aumento del titolo alcolometrico medesimo, entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta, presentata al Dipartimento delle politiche di mercato, Direzione generale delle politiche agroalimentari, da parte delle regioni e province autonome interessate, a decorrere dal 20 luglio di ciascuna campagna vitivinicola. 2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano stabiliscono le modalita' attraverso cui vengono accertate le condizioni climatiche, di cui al comma 1, mantenendo la relativa documentazione a disposizione dei competenti organismi comunitari e nazionali. 3. Ai fini dell'aumento del titolo alcolometrico delle partite per l'elaborazione dei vini spumanti e dei vini spumanti di qualita', le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano stabiliscono ai sensi dell'allegato V, lettera h), del regolamento (CE) n. 1493/1999, l'elenco delle varieta' per le quali l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale e' richiesto, dal punto di vista tecnico, e le condizioni in base alle quali concederlo. 4. Ai sensi della normativa comunitaria, i provvedimenti autorizzativi contengono: a) il riferimento ai prodotti per i quali si intende consentire l'aumento del titolo alcolometrico; b) il riferimento al numero dei gradi che possono essere aggiunti. |
| Art. 2. Vini di qualita' prodotti in una regione determinata
1. Fatte salve le misure piu' restrittive degli specifici disciplinari di produzione e fermo restando quanto stabilito alla lettera n), comma 1, art. 1 del decreto ministeriale 18 giugno 1998, n. 280, per i vini a denominazione di origine e a denominazione di origine controllata e garantita, di seguito denominati vini D.O.C. e D.O.C.G., l'autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia, atti a diventare vini D.O.C. e D.O.C.G. nella relativa campagna vitivinicola, nonche' l'autorizzazione di cui all'allegato V, lettera h), punto 4 del regolamento (CE) n. 1493/1999, relativa all'arricchimento delle partite destinate all'elaborazione dei vini spumanti di qualita' prodotti in una regione determinata, di seguito denominati V.S.Q.P.R.D., sono concesse con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali. 2. Fatta eccezione per i V.S.Q.P.R.D., le richieste di aumento del titolo alcolometrico sono presentate dalle competenti regioni e province autonome al Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore, per ogni campagna vitivinicola, a decorrere dal 10 luglio, ai fini dell'emanazione, entro venti giorni dalla data di ricezione delle richieste stesse, del decreto di cui al comma 1, sulla base delle condizioni e degli accertamenti previsti all'art. 1, commi 1 e 2. 3. Ai fini della concessione delle relative autorizzazioni, le richieste per le specifiche D.O.C. e D.O.C.G. contengono i seguenti elementi: a) riferimento alla eventuale sottodenominazione o menzione geografica aggiuntiva o tipologia della denominazione di origine per la quale si chiede l'arricchimento; b) riferimento al numero dei gradi che possono essere aggiunti ed ai prodotti che si intendono utilizzare per l'arricchimento stesso; c) per i V.S.Q.P.R.D., l'indicazione della varieta' o delle varieta' di viti per le quali si ritiene giustificato l'arricchimento. 4. Qualora l'autorizzazione all'arricchimento venga richiesta per specifiche D.O.C. e D.O.C.G., ovvero eventuali sottodenominazioni, menzioni aggiuntive o tipologie, la cui zona di produzione ricada in due o piu' regioni o province autonome, l'autorizzazione stessa e' concessa dal Ministero previa presentazione della richiesta, ai sensi del comma 2, da parte di tutte le regioni o province autonome competenti. |
| Art. 3.
Abrogazioni e applicazione
1. Il decreto ministeriale 8 giugno 1995, citato in premessa, e' abrogato. 2. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai prodotti relativi alla campagne di produzione decorrenti dal 1 agosto 2002, ai sensi dell'art. 1 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio. Roma, 3 settembre 2001 Il Ministro: Alemanno
Registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 2001 Ufficio di controllo sui Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 2 Politiche agricole e forestali, foglio n. 208 |
|
|
|