IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
    Visto  l'art.  70  del  decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio  1977,  n.  616,  concernente il trasferimento alle regioni delle  funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamita'   naturali   o   avversita'   atmosferiche   di   carattere eccezionale;  Visto  l'art.  14  della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle  regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano  l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica  24 luglio  1977,  n.  616,  nonche' le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;  Vista  la  legge  14 febbraio  1992,  n.  185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale;  Visto  l'art.  2  della legge 18 luglio 1996, n. 380 di conversione del  decreto-legge  17 maggio  1996 n. 273 che estende gli interventi compensativi  del  Fondo  alle  produzioni  non  assicurate ancorche' assicurabili;  Visto  l'art.  2,  comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185 che demanda   al   Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali  la dichiarazione  dell'esistenza  di  eccezionale calamita' o avversita' atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le  provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;  Vista  la  richiesta  di  declaratoria  della  regione Molise degli eventi   calamitosi  di  seguito  indicati,  per  l'applicazione  nei territori  danneggiati  delle  provvidenze  del Fondo di solidarieta' nazionale:    siccita'  dal 1 novembre 2000 al 1 giugno 2001, nelle province di Campobasso, Isernia;    venti impetuosi dal 3 marzo 2001 al 5 marzo 2001, nella provincia di Campobasso;    gelate  dal  14 aprile  2001 al 15 aprile 2001, nelle province di Campobasso, Isernia.  Accertata   l'esistenza  del  carattere  eccezionale  degli  eventi calamitosi   segnalati,   per  effetto  dei  danni  alle  produzioni, strutture aziendali;
                                Decreta:  E'  dichiarata  l'esistenza  del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei  danni  alle  produzioni,  strutture  aziendali nei sottoelencati territori   agricoli,   in   cui   possono  trovare  applicazione  le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:  Campobasso:    siccita' dal 1 novembre 2000 al 1 giugno 2001; provvidenze di cui all'art.  3, comma 2, lettere b), c), d) nel territorio dei comuni di Colletorto,  Gambatesa,  Guardialfiera,  Lupara,  Macchia Valfortore, Montorio   nei   Frentani,   Morrone   del   Sannio,   Pietracatella, Provvidenti,  Rotello,  San  Giuliano di Puglia, Sant'Elia a Pianisi, Santa Croce di Magliano, Ururi;    venti  impetuosi  del 3 marzo 2001, del 4 marzo 2001, del 5 marzo 2001;    provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera e, nel territorio del comune di Larino;    gelate del 14 aprile 2001, del 15 aprile 2001;    provvidenze  di  cui all'art. 3, comma 2, lettere b), c), d), nel territorio  dei  comuni  di  Baranello,  Bojano,  Busso,  Campobasso, Campochiaro,       Campodipietra,      Campolieto,      Casalciprano, Castelbottaccio, Castellino del Biferno, Castropignano, Cercepiccola, Civitacampomarano,  Colle  D'Anchise,  Duronia, Ferrazzano, Fossalto, Guardiaregia, Limosano, Lucito, Matrice, Mirabello Sannitico, Molise, Monacilioni,  Montagano,  Oratino,  Petrella  Tifernina,  Pietracupa, Ripalimosani, Roccavivara, Salcito, San Biase, San Giovanni in Galdo, San  Giuliano  del  Sannio, San Massimo, San Polo Matese, Sant'Angelo Limosano,  Sepino,  Spinete,  Torella  del  Sannio,  Toro,  Trivento, Vinchiaturo;  Isernia:    siccita' dal 1 novembre 2000 al 1 giugno 2001; provvidenze di cui all'art.  3  comma  2  lettere  b),  c), nel territorio dei comuni di Acquaviva d'Isernia, Agnone, Bagnoli del Trigno, Belmonte del Sannio, Cantalupo  nel  Sannio,  Capracotta,  Carovilli,  Castel del Giudice, Castelpetroso,  Castelpizzuto, Castelverrino, Chiauci, Civitanova del Sannio,  Forli'  del  Sannio, Frosolone, Macchiagodena, Montenero Val Cocchiara,  Pescolanciano,  Pescopennataro,  Pietrabbondante,  Poggio Sannita,  Rionero  Sannitico,  Roccamandolfi, Roccasicura, San Pietro Avellana,  Sant'Angelo del Pesco, Sant'Elena Sannita, Santa Maria del Molise, Sessano del Molise, Vastogirardi;    gelate del 14 aprile 2001, del 15 aprile 2001; provvidenze di cui all'art.  3  comma  2  lettere  b),  c), nel territorio dei comuni di Carpinone,  Castel San Vincenzo, Cerro al Volturno, Colli a Volturno, Conca   Casale,   Filignano,   Fornelli,  Isernia,  Longano,  Macchia d'Isernia,Miranda,  Montaquila, Monteroduni, Pesche, Pettoranello del Molise,   Pizzone,  Pozzilli,  Rocchetta  a  Volturno,  Sant'Agapito, Scapoli, Sesto Campano, Venafro.  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 7 novembre 2001                                                Il Ministro: Alemanno  |