| Gazzetta n. 281 del 3 dicembre 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |  
| DECRETO 2 ottobre 2001 |  
| Concessione  del  trattamento straordinario di integrazione salariale per  contratto  di  solidarieta', in favore dei lavoratori dipendenti dalla  S.p.a. Remo Verga, unita' di Omate di Agrate Brianza. (Decreto n. 30395). |  
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                        IL DIRETTORE GENERALE                  del Dipartimento per le politiche                       sociali e previdenziali
    Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;  Visto  il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti   a   sostegno   ed   incremento  dei  livelli  occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;  Visto  l'art.  7  del  decreto-legge  30  dicembre  1987,  n.  536, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;  Visto  l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio  1993,  n.  148,  convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;  Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito,  con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che  individua  in  un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;  Visto  l'art.  6,  del  predetto  decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarieta' stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;  Visto  il  decreto  ministeriale dell'8 febbraio 1996, - registrato dalla  Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24 - relativo  alla  individuazione  dei  criteri  per  la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  218 del 10 giugno 2000;  Vista  l'istanza della societa' S.p.a. Remo Verga, inoltrata presso il  competente  ufficio  della  Direzione generale della previdenza e assistenza sociale, come da protocollo dello stesso, in data 6 agosto 2001, relativa al periodo dal 1 settembre 2001 al 31 agosto 2002, che unitamente  al  contratto  di solidarieta' per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;  Considerato  che  il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il dettaglio,  stipulato  tra  l'impresa  sopracitata  e  le  competenti organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  in  data  25 luglio 2001, stabilisce  per un periodo di dodici mesi, decorrente dal 1 settembre 2001,  la  riduzione  massima  dell'orario  di lavoro da quaranta ore settimanali  -  come  previsto dal Contratto collettivo nazionale del settore  industria tessile applicato - a trenta ore medie settimanali nei  confronti  di un numero massimo di lavoratori pari a venticinque unita',  di cui tre unita' part-time da venti ore medie settimanali a sedici  ore medie settimanali, su un organico complessivo di trentuno unita';  Considerato che il predetto contratto e' stato stipulato al fine di evitare  in  tutto  o  in  parte  la  riduzione o la dichiarazione di esuberanza  del  personale  interessato, anche attraverso un suo piu' razionale impiego;
                                Decreta:                               Art. 1.  E'  autorizzata,  per  il periodo dal 1 settembre 2001 al 31 agosto 2002,  la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui   all'art.   1,  del  decreto-legge  30  ottobre  1984,  n.  726, convertito,  con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella  misura  prevista  dall'art.  6,  comma 3  del  decreto-legge 1 ottobre  1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre  1996,  n.  608,  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a.  Remo  Verga,  con  sede  in Milano, unita' di Omate di Agrate Brianza  (Milano),  per  i  quali  e'  stato  stipulato  contratto di solidarieta'  che  stabilisce,  per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario  di lavoro da quaranta ore settimanali a trenta ore medie settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a venticinque  unita',  di  cui tre unita' part-time da venti ore medie settimanali   a   sedici   ore  medie  settimanali,  su  un  organico complessivo di trentuno unita'.  |  
|   |                                 Art. 2.  L'Istituto   nazionale   della   previdenza   sociale  e'  altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Remo Verga, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1  ottobre  1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre  1996,  n.  608,  nei  limiti  finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale  dell'8  febbraio  1996 in premessa indicato, registrato dalla  Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 2 ottobre 2001                                         Il direttore generale: Daddi  |  
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