IL DIRETTORE GENERALE del   Dipartimento   per   l'ordinamento   sanitario,  la  ricerca  e l'organizzazione  del  Ministero  -  Direzione generale delle risorse                 umane e delle professioni sanitarie
    Vista  la  domanda  con la quale la sig.ra Irimiciuc Cretu Maria ha   chiesto   il   riconoscimento   del  titolo  di  asistent  medical   conseguito  in  Romania,  ai  fini  dell'esercizio in Italia della   professione di infermiere;  Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo   unico     delle    disposizioni    concernenti    la    disciplina   dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.   394,  che  stabilisce  le  modalita',  le  condizioni  e  i limiti   temporali  per  l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte   dei   cittadini   non   comunitari,   delle   professioni   ed  il   riconoscimento dei relativi titoli;  Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n.   394  del  1999,  che  disciplinano  il  riconoscimento  dei titoli   professionali   abilitanti   all'esercizio   di   una  professione   sanitaria,  conseguiti  in  un  Paese non comunitario da parte dei   cittadini non comunitari;  Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di   un  titolo  identico  ad  altri  per i quali si e' gia' provveduto   nelle  precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella   fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del   decreto  legislativo  27 gennaio  1992,  n.  115,  e  nel  comma 9   dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;  Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive   modificazioni; Decreta:    1.  Il  titolo  di  asistent medical conseguito nell'anno   1974,   presso   la  Scuola  post-liceale  sanitaria  di  Botosani   (Romania)  dalla  sig.ra Irimiciuc  Cretu  Maria,  nata a Ipotesti   (Romania)  il  giorno  30 marzo  1953,  e'  riconosciuto  ai  fini   dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.  2.  La sig.ra Irimiciuc Cretu Maria e' autorizzata ad esercitare in   Italia,  come lavoratore dipendente, la professione di infermiere,   previa   iscrizione  al  collegio  professionale  territorialmente   competente  ed  accertamento  da  parte  del collegio stesso della   conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che   regolano l'esercizio professionale in Italia.  3.  L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il   presente  decreto  e'  consentito esclusivamente nell'ambito delle   quote  stabilite  ai  sensi  dell'art. 3, comma 4, del decreto del   Presidente  della  Repubblica  25 luglio  1998,  n.  286, e per il   periodo  di  validita'  ed alle condizioni previste dal permesso o   carta di soggiorno.  4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della   Repubblica italiana.    Roma, 6 novembre 2001                                    Il direttore generale: Mastrocola  |