IL DIRETTORE GENERALE delDipartimento   per   l'ordinamento   sanitario,   la   ricerca  e   l'organizzazione  del Ministero - Direzione generale delle risorse   umane e delle professioni sanitarie
    Vista  la domanda con la quale la sig.ra Bohatyrewicz Malgorzata ha   chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in   Polonia,  ai  fini  dell'esercizio  in Italia della professione di   infermiere;  Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo   unico     delle    disposizioni    concernenti    la    disciplina   dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.   394,  che  stabilisce  le  modalita',  le  condizioni  e  i limiti   temporali  per  l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte   dei   cittadini   non   comunitari,   delle   professioni   ed  il   riconoscimento dei relativi titoli;  Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n.   394  del  1999,  che  disciplinano  il  riconoscimento  dei titoli   professionali   abilitanti   all'esercizio   di   una  professione   sanitaria,  conseguiti  in  un  Paese non comunitario da parte dei   cittadini non comunitari;  Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di   un  titolo  identico  ad  altri  per i quali si e' gia' provveduto   nelle  precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella   fattispecie  le  disposizioni  contenute nel comma 8, dell'art. 12   del  decreto  legislativo  27  gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9   dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;  Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive   modificazioni;
  Decreta:
    1. Il  titolo  di  pielegniarka  conseguito  nell'anno 1987, presso   l'Istituto professionale per infermieri "E. Sawicka", di Bialystok   (Polonia)  dalla  sig.ra Bohatyrewicz Malgorzata, nata a Bialystok   (Polonia)  il  giorno  23  ottobre  1967,  e' riconosciuto ai fini   dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.  2. La  sig.ra  Bohatyrewicz Malgorzata e' autorizzata ad esercitare   in   Italia,   come   lavoratore  dipendente,  la  professione  di   infermiere,    previa   iscrizione   al   collegio   professionale   territorialmente  competente ed accertamento da parte del collegio   stesso  della  conoscenza  della  lingua italiana e delle speciali   disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.  3. L'esercizio  professionale in base al titolo riconosciuto con il   presente  decreto  e'  consentito esclusivamente nell'ambito delle   quote  stabilite  ai  sensi  dell'art. 3, comma 4, del decreto del   Presidente  della  Repubblica  25  luglio  1998,  n. 286, e per il   periodo  di  validita'  ed alle condizioni previste dal permesso o   carta di soggiorno.  4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della   Repubblica italiana.    Roma, 12 novembre 2001                                    Il direttore generale: Mastrocola  |