IL DIRETTORE GENERALE delDipartimento per l'ordinamento sanitario, la ricerca e l'organizzazione del Ministero - Direzione generale delle risorse umane e delle professioni sanitarie
Vista la domanda con la quale la sig.ra Brandisova Silvia ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito nella Repubblica slovacca ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere; Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalita', le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli; Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari; Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 24 ottobre 2001; Ritenuto pertanto di accogliere la domanda; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
Decreta:
1. Il titolo di infermiere rilasciato nel 1991 dalla Scuola media superiore per infermieri "MUDr Ivan Halek" di Bratislava (Rep. Slovacca) alla sig.ra Brandisova Silvia, nata a Bratislava (Rep. Slovacca) il giorno 13 aprile 1973, e' riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere. 2. La sig.ra Brandisova Silvia e' autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia. 3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto e' consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validita' ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno. 4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 novembre 2001 Il direttore generale: Mastrocola |