| Gazzetta n. 280 del 1 dicembre 2001 (vai al sommario) |  
|   |  
| LEGGE 29 novembre 2001, n. 419 |  
| Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e di bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2001. |  
  |  
 |  
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno approvato;
                     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                                Promulga
  la seguente legge:                               Art. 1.                        Disposizioni generali    1.  Nello  stato  di  previsione  dell'entrata,  negli  stati  di previsione   dei   Ministeri  e  nei  bilanci  delle  amministrazioni autonome,  approvati  con  legge  23  dicembre  2000,  n.  389,  sono introdotte,  per  l'anno  finanziario 2001, le variazioni di cui alle annesse  tabelle.  Alla  gestione delle somme iscritte negli stati di previsione  medesimi si provvede secondo l'organizzazione del Governo di  cui  al  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni. 
                                         Avvertenza:              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto             dall'amministrazione  competente  per  materia, ai sensi             dell'art.  10,  commi 2  e  3,  del  testo  unico  delle             disposizioni    sulla    promulgazione    delle   leggi,             sull'emanazione   dei   decreti   del  Presidente  della             Repubblica   e   sulle   pubblicazioni  ufficiali  della             Repubblica  italiana,  approvato  con D.P.R. 28 dicembre             1985,  n.  1092,  al  solo fine di facilitare la lettura             delle  disposizioni  di legge modificate o alle quali e'             operato   il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e             l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
            Note all'art. 1:              - La legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante: "Bilancio             di  previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001 e             bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2001-2003"  e'             pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2000, n.             302, S.O.              - Il   decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300,             recante:  "Riforma  dell'organizzazione  del  Governo, a             norma  dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e'             pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n.             203, S.O.
                           |  
|   |                                 Art. 2.   Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze    1.  Le  disposizioni  di  cui  agli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre  2000,  n.  389,  si  applicano  alla  gestione  delle somme iscritte  nello  stato  di  previsione  del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella n. 2).    2. All'articolo 2, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 389, le  parole:  "Fondo  occorrente per il funzionamento dei programmi di infrastrutture  da eseguire nel quadro degli accordi di comune difesa iscritto,"  sono  sostituite dalle seguenti: "Fondo occorrente per il funzionamento  dei programmi di infrastrutture da eseguire nel quadro degli   accordi  di  comune  difesa  e  Fondo  da  ripartire  per  la realizzazione dei progetti di gemellaggio relativi al programma PHARE dell'Unione europea iscritti,".    3.  Il  comma  4 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2000, n. 389, e' sostituito dal seguente:    "4.  L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e  all'estero,  al  netto  di  quelli  da  rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, e' stabilito in lire 93.000 miliardi".    4.  Il  comma  8 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2000, n. 389, e' sostituito dal seguente:    "8. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 9-bis della  legge  5  agosto  1978,  n.  468,  e successive modificazioni, inseriti  nelle  unita' previsionali di base "Fondi di riserva (oneri comuni)  e "Fondo per la riassegnazione di residui passivi perenti di spesa  in  conto capitale (investimenti), di pertinenza del centro di responsabilita'  "Ragioneria  generale  dello  Stato  dello  stato di previsione   del   Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  sono stabiliti,  rispettivamente,  in  lire  4.469  miliardi,  lire  1.000 miliardi, lire 2.195 miliardi e lire 22.687 miliardi". 
                                         Note all'art. 2:              - L'art. 2 della gia' citata legge 23 dicembre 2000, n.             389,  cosi'  come modificato dalla presente legge, e' il             seguente:              "Art.  2 (Stato di previsione del Ministero del tesoro,             del   bilancio   e   della  programmazione  economica  e             disposizioni  relative). - 1. Sono autorizzati l'impegno             e il pagamento delle spese del Ministero del tesoro, del             bilancio  e  della  programmazione economica, per l'anno             finanziario  2001,  in conformita' dell'annesso stato di             previsione (Tabella n. 2). Per l'anno 2001 e' confermata             la  competenza gestionale degli Uffici a cui afferiscono             gli  stanziamenti  concernenti  la  gestione delle spese             gia'   attribuite  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei             Ministri;   le   competenze  relative  all'attivita'  di             controllo   della   predetta  gestione  sono  esercitate             dall'Ufficio  centrale  del  bilancio  del Ministero del             tesoro,  del  bilancio della programmazione economica. A             decorrere  dal 1 gennaio 2001 si applica quanto disposto             dall'art.  42,  comma 2,  del decreto del Presidente del             Consiglio  dei Ministri 23 dicembre 1999, pubblicato nel             supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 24 del             31 gennaio  2000,  concernente disciplina dell'autonomia             finanziaria   e   contabilita'   della   Presidenza  del             Consiglio  dei  Ministri,  in  attuazione  dell'art.  8,             comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,             recante  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei             Ministri.   Le   disponibilita'   impegnate  ovvero  non             utilizzate  alla  data del 31 dicembre 2000, relative ai             capitoli del bilancio della Presidenza del Consiglio dei             Ministri  individuati  con  decreto  del  Presidente del             Consiglio  dei  Ministri,  sono  versate all'entrata del             bilancio  dello  Stato ai fini della loro riassegnazione             alle  pertinenti unita' previsionali di base dello stato             di  previsione  del Ministero del tesoro, del bilancio e             della  programmazione  economica per la riassunzione dei             corrispondenti  impegni e la prosecuzione della gestione             di   competenza.   In   via  transitoria,  rimane  ferma             l'operativita',  a  stralcio,  e  comunque  non oltre il             30 maggio   2001,  dell'Ufficio  centrale  del  bilancio             presso   la   Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,             esclusivamente  per  la  definizione  degli  adempimenti             amministrativi  e  contabili connessi alle operazioni di             chiusura dell'esercizio 2000 relativamente alla gestione             della    Presidenza    del    Consiglio   dei   Ministri             dell'esercizio  2000  relativamente  alla gestione della             Presidenza  del  Consiglio dei Ministri non afferente al             bilancio   autonomo   della   stessa  Presidenza,  avuto             riguardo  alle esigenze di tempestiva determinazione del             rendiconto   generale   dello   Stato  per  il  predetto             esercizio.              2. Il   Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della             programmazione economica e' autorizzato a ripartire, con             propri  decreti, fra gli stati di previsione delle varie             Amministrazioni  statali  i  seguenti specifici fondi da             ripartire  di  pertinenza  del centro di responsabilita'             "Ragioneria   generale   dello  Stato"  dello  stato  di             previsione  del  Ministero  del  tesoro,  del bilancio e             della  programmazione  economica  per l'anno finanziario             2001:   Fondo   da   ripartire  per  fronteggiare  spese             derivanti   da   eccezionali  inderogabili  esigenze  di             servizio,   Fondo  da  ripartire  per  l'attuazione  dei             contratti  del  personale  delle Amministrazioni statali             anche  ad  ordinamento  autonomo, Fondo da ripartire per             oneri   del   personale   gia'  dipendente  da  istituti             finanziari meridionali da assumere nelle amministrazioni             pubbliche  ed  in  enti pubblici non economici, Fondo da             ripartire per l'iscrizione agli albi professionali e per             le   polizze   assicurative   degli   incaricati   della             progettazione  di  opere  pubbliche e Fondo da ripartire             per  l'attribuzione dell'assegno per il nucleo familiare             iscritti,    per   competenza   e   cassa,   nell'ambito             dell'unita'  previsionale  di  base  "Personale" nonche'             Fondo  per la concessione di agevolazioni tariffarie per             viaggi  in ferrovia degli appartenenti alle Forze armate             ed  assimilati,  nell'ambito dell'unita' previsionale di             base   "Ferrovie  dello  Stato"  (oneri  comuni);  Fondo             occorrente   per   il  funzionamento  dei  programmi  di             infrastrutture  da  eseguire nel quadro degli accordi di             comune  difesa e Fondo da ripartire per la realizzazione             dei  progetti di gemellaggio relativi al programma PHARE             dell'Unione  europea  iscritti,  per competenza e cassa,             nell'ambito  delle  unita' previsionali di base "Accordi             ed   organismi   internazionali"   (interventi);   Fondo             occorrente  per  l'attuazione dell'ordinamento regionale             delle   regioni   a   statuto   speciale  iscritto,  per             competenza e cassa, nell'ambito dell'unita' previsionale             di  base "Fondo attuazione ordinamento regioni a statuto             speciale" (interventi); Fondo da ripartire in favore dei             militari  infortunati  o  caduti  durante  il periodo di             servizio  e dei loro superstiti iscritto, per competenza             e  cassa,  nell'ambito  dell'unita' previsionale di base             "Interventi  diversi"  (interventi);  Fondo da ripartire             per  l'attuazione  degli schemi di cui all'art. 31 della             legge 18 maggio 1989, n. 183, iscritto, per competenza e             cassa,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base             "Difesa  del  suolo"  (investimenti).  Il  Ministro  del             tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica             e',  altresi',  autorizzato  ad  apportare,  con  propri             decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni             connesse con le ripartizioni di cui al presente comma.              3. Il   Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della             programmazione   economica,   sentiti   i  Ministri  dei             trasporti   e  della  navigazione  e  della  difesa,  e'             autorizzato   a   provvedere,  con  propri  decreti,  al             trasferimento  alle  unita'  previsionali  di base dello             stato  di  previsione  del  Ministero  della difesa, per             l'anno  finanziario  2001,  dello specifico stanziamento             iscritto,    per   competenza   e   cassa,   nell'ambito             dell'unita'  previsionale  di  base  "Ente  nazionale di             assistenza  al  volo"  (interventi)  di  pertinenza  del             centro   di  responsabilita'  "Tesoro"  dello  stato  di             previsione  del  Ministero  del  tesoro,  del bilancio e             della    programmazione    economica,    in    relazione             all'effettivo  fabbisogno  dipendente  dal trasferimento             dal  predetto Ministero della difesa all'"Ente nazionale             di  assistenza  al  volo", delle funzioni previste dagli             articoli 3   e   4  del  decreto  del  Presidente  della             Repubblica 24 marzo 1981 n. 145.              4. L'importo  massimo  di emissione di titoli pubblici,             in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare             e  di  quelli per regolazioni debitorie, e' stabilito in             lire 93.000 miliardi.              5. I  limiti  di  cui  all'art. 8, comma 1, del decreto             legislativo  31 marzo  1998,  n.  143,  concernente  gli             impegni   assumibili   dall'Istituto   per   i   servizi             assicurativi   del  commercio  estero  (SACE)  ai  sensi             dell'art.  6,  comma 2, dello stesso decreto legislativo             per  le  garanzie  di  durata sino a ventiquattro mesi e             superiori   a  tale  durata,  sono  fissati  per  l'anno             finanziario 2001 in lire 10.000 miliardi ciascuno.              6. Il   SACE   e'   altresi'  autorizzato,  per  l'anno             finanziario  2001, a rilasciare garanzie entro una quota             massima del 10 per cento di ciascuno dei limiti indicati             al comma 5.              7. Il   Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della             programmazione  economica  e'  autorizzato a provvedere,             con  propri  decreti,  al  trasferimento ad altre unita'             previsionali  di  base  dello  stato  di  previsione del             Ministero    del    tesoro,   del   bilancio   e   della             programmazione  economica  per  l'anno  finanziario 2001             delle   somme   iscritte,   per   competenza   e  cassa,             nell'ambito  dell'unita' previsionale di base "Interessi             sui  titoli  del  debito  pubblico"  (oneri  del  debito             pubblico)  di  pertinenza  del centro di responsabilita'             "Tesoro"  del  medesimo stato di previsione in relazione             agli  oneri  connessi  alle  operazioni  di  ricorso  al             mercato.              8. Gli  importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8,             9   e  9-bis  della  legge  5 agosto  1978,  n.  468,  e             successive    modificazioni,   inseriti   nelle   unita'             previsionali di base "Fondi di riserva" (oneri comuni) e             "Fondo per la riassegnazione dei residui passivi perenti             di   spesa   in   conto   capitale"  (investimenti),  di             pertinenza  del  centro  di  responsabilita' "Ragioneria             generale  dello  Stato"  dello  stato  di previsione del             Ministero  dell'economia e delle finanze sono stabiliti,             rispettivamente,  in  lire  4.469  miliardi,  lire 1.000             miliardi, lire 2.195 miliardi e lire 22.687 miliardi.              9. Per  gli  effetti  di  cui  all'art.  7  della legge             5 agosto   1978,   n.   468,   sono   considerate  spese             obbligatorie  e d'ordine quelle descritte nell'elenco n.             1,  annesso  allo  stato di previsione del Ministero del             tesoro, del bilancio e della programmazione economica.              10. Con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e             della    programmazione   economica,   da   emanare   in             applicazione  del  disposto  dell'art. 12, commi primo e             secondo, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive             modificazioni,  sono  iscritte, nell'ambito delle unita'             previsionali   di  base  di  pertinenza  dei  centri  di             responsabilita'  delle  amministrazioni  interessate  le             spese  descritte,  rispettivamente, negli elenchi n. 2 e             n. 3, annessi allo stato di previsione del Ministero del             tesoro, del bilancio e della programmazione economica.              11. Le  spese per le quali puo' esercitarsi la facolta'             prevista  dall'art. 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468,             e successive modificazioni, sono indicate nell'elenco n.             4,  annesso  allo  stato di previsione del Ministero del             tesoro, del bilancio e della programmazione economica.              12. Gli  importi  di  compensazione  monetaria riscossi             negli  scambi  fra  gli Stati membri dell'Unione europea             sono  versati  nell'ambito  dell'unita'  previsionale di             base  "Accisa  e  imposta  erariale  di consumo su altri             prodotti"    (Entrate    derivanti   dall'attivita'   di             accertamento  e  controllo)  dello  stato  di previsione             dell'entrata.    Corrispondentemente    la   spesa   per             contributi   da   corrispondere  all'Unione  europea  in             applicazione   del   regime   delle   "risorse  proprie"             (decisione  del  Consiglio  delle  Comunita' europee del             21 aprile  1970)  nonche'  per  importi di compensazione             monetaria,    e'    imputata   nell'ambito   dell'unita'             previsionale  di  base  "Risorse proprie Unione europea"             (interventi) di pertinenza del centro di responsabilita'             "Ragioneria   generale   dello  Stato"  dello  stato  di             previsione  del  Ministero  del  tesoro,  del bilancio e             della  programmazione  economica  per l'anno finanziario             2001,  sul conto di tesoreria denominato: "Ministero del             tesoro - FEOGA, Sezione garanzia".              13. Gli  importi  di  compensazione monetaria accertati             nei  mesi di novembre e dicembre 2000 sono riferiti alla             competenza  dell'anno  2001  ai  fini  della correlativa             spesa  da  imputare nell'ambito dell'unita' previsionale             di base "Risorse proprie Unione europea" (interventi) di             pertinenza  del  centro  di  responsabilita' "Ragioneria             generale  dello  Stato"  dello  stato  di previsione del             Ministero    del    tesoro,   del   bilancio   e   della             programmazione economica.              14. Ai  fini dell'attuazione delle disposizioni dei cui             al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, il Ministro             del   tesoro,   del   bilancio  e  della  programmazione             economica  e'  autorizzato  ad  effettuare,  con  propri             decreti,   le  variazioni  di  bilancio  in  termini  di             residui,  competenza e cassa, per la ripartizione tra le             Amministrazioni    competenti    del    fondo   iscritto             nell'ambito   dell'unita'  previsionale  di  base  "Aree             depresse"  (investimenti)  di  pertinenza  del centro di             responsabilita'  "Ragioneria generale dello Stato" dello             stato  di  previsione  del  Ministero  del  tesoro,  del             bilancio  e  della  programmazione  economica per l'anno             finanziario 2001.              15. Le    somme    di    pertinenza   del   centro   di             responsabilita'  "Ragioneria generale dello Stato" dello             stato  di  previsione  del  Ministero  del  tesoro,  del             bilancio  e  della  programmazione  economica per l'anno             finanziario   2001,   relative   ai  seguenti  fondi  da             ripartire  non utilizzate al termine dell'esercizio sono             conservate  nel  conto dei residui per essere utilizzate             nell'esercizio   successivo:   Fondo  da  ripartire  per             l'attivazione   dei   contratti,   iscritto  nell'ambito             dell'unita'  previsionale  di  base  "Personale"  (oneri             comuni);     Fondo     occorrente    per    l'attuazione             dell'ordinamento   regionale  delle  regioni  a  statuto             speciale,  iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale             di  base "Fondo attuazione ordinamento regioni a statuto             speciale"   (interventi);   Fondo   da   ripartire   per             l'attuazione  della  legge  11 febbraio  1992,  n.  157,             iscritto  nell'ambito  dell'unita'  previsionale di base             "Interventi  diversi"  (interventi);  Fondo da ripartire             per  le  aree depresse, iscritto nell'ambito dell'unita'             previsionale  di base "Aree depresse" (investimenti). Il             Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione             economica  e' autorizzato a ripartire, tra le pertinenti             unita'   previsionali   di  base  delle  Amministrazioni             interessate, con propri decreti, le somme conservate nel             conto dei residui dei predetti fondi.              16. Ai  fini  dell'attuazione  dell'art. 48 della legge             20 maggio    1985,   n.   222,   l'utilizzazione   dello             stanziamento  dell'unita'  previsionale  di  base "8 per             mille IRPEF Stato" (interventi) di pertinenza del centro             di  responsabilita'  "Ragioneria  generale  dello Stato"             dello  stato di previsione del Ministero del tesoro, del             bilancio  e  della  programmazione  economica per l'anno             finanziario 2001 e' stabilita con decreto del Presidente             del  Consiglio  dei  Ministri,  da  emanare entro trenta             giorni   dalla   richiesta  di  parere  alle  competenti             Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della             Repubblica. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della             programmazione  economica  e'  autorizzato ad apportare,             con   propri   decreti,   le  occorrenti  variazioni  di             bilancio.              17. Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della             programmazione  economica  e'  autorizzato a provvedere,             con   propri  decreti,  alla  riassegnazione  all'unita'             previsionale  di  base "Interventi diversi" (interventi)             di  pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria             generale  dello  Stato"  dello  stato  di previsione del             Ministero    del    tesoro,   del   bilancio   e   della             programmazione  economica  per  l'anno finanziario 2001,             delle somme affluite all'entrata per essere destinate ad             alimentare  il  fondo  di  cui  all'art.  24 della legge             11 febbraio  1992,  n.  157. Il Ministro del tesoro, del             bilancio  e della programmazione economica e', altresi',             autorizzato  a  provvedere,  con  propri  decreti,  alla             ripartizione  del predetto fondo in attuazione dell'art.             24 della medesima legge 11 febbraio 1992, n. 157.              18. Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della             programmazione  economica  e'  autorizzato a provvedere,             con   propri  decreti,  alla  riassegnazione  all'unita'             previsionale    di   base   "Acquedotti   e   fognature"             (investimenti)    di    pertinenza    del    centro   di             responsabilita'  "Ragioneria generale dello Stato" dello             stato  di  previsione  del  Ministero  del  tesoro,  del             bilancio  e  della  programmazione  economica per l'anno             finanziario  2001,  delle somme affluite all'entrata del             bilancio  dello Stato per essere destinate ad alimentare             il  fondo  di  cui  all'art.  18,  comma 3,  della legge             5 gennaio  1994,  n.  36.  Il  Ministero del tesoro, del             bilancio  e della programmazione economica e', altresi',             autorizzato  a  provvedere,  con  propri  decreti,  alla             ripartizione   del  predetto  fondo  in  attuazione  del             medesimo art. 18 della citata legge n. 36 del 1994.              19. Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della             programmazione  economica  e'  autorizzato a provvedere,             con   propri  decreti,  alla  riassegnazione  all'unita'             previsionale  di  base  "Ammortamento  titoli  di Stato"             (Rimborso  del debito pubblico) di pertinenza del centro             di  responsabilita'  "Tesoro"  dello stato di previsione             del   Ministero   del   tesoro,  del  bilancio  e  della             programmazione  economica  per  l'anno finanziario 2001,             delle  somme  affluite  all'entrata  del  bilancio dello             Stato  per  essere  destinate ad alimentare il fondo per             l'ammortamento dei titoli di Stato.              20.  Ai  fini della compensazione sui fondi erogati per             la mobilita' sanitaria in attuazione dell'art. 12, comma             3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992,             n.  502,  e  successive  modificazioni,  il Ministro dei             tesoro, del bilancio e della programmazione economica e'             autorizzato  a  provvedere,  con  propri  decreti,  alla             riassegnazione  all'unita'  previsionale  di base "Fondo             sanitario  nazionale"  (interventi)  di  pertinenza  del             centro  di  responsabilita'  "Ragioneria  generale dello             Stato"  dello  stato  di  previsione  del  Ministero del             tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica             per   l'anno   finanziario  2001,  delle  somme  versate             all'entrata  del  bilancio  dello  Stato dalle regioni e             dalle province autonome di Trento e di Bolzano.              21.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e della             programmazione economica e' autorizzato ad effettuare il             riparto  tra  le Amministrazioni interessate, nonche' le             eventuali   successive   variazioni,   dello   specifico             stanziamento  concernente  la  somma da ripartire tra le             Amministrazioni  centrali  e  regionali per sopperire ai             minori finanziameriti decisi dalla Banca europea per gli             investimenti  relativamente  ai  progetti immediatamente             eseguibili  di  cui  all'art.  21  della legge 26 aprile             1983.  n.  130,  iscritto  in termini di competenza e di             cassa   nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base             "Progetti  immediatamente  eseguibili) (investimenti) di             pertinenza  del  centro di responsabilita' "Politiche di             sviluppo  e  di  coesione" dello stato di previsione del             Ministero    del    tesoro,   del   bilancio   e   della             programmazione economica.              22.  Ferma  restando la disposizione di cui all'art. 36             del   regio   decreto   18 novembre  1923,  n.  2440,  e             successive  modificazioni,  il  Ministro del tesoro, del             bilancio e della programmazione economica e' autorizzato             ad  effettuare,  con  propri  decreti,  le variazioni di             bilancio  in  termini  di  residui,  competenza e cassa,             conseguenti  alla  ripartizione  tra  le Amministrazioni             interessate  del fondo iscritto nell'unita' previsionale             di   base   "Calamita'   naturali   e   danni   bellici"             (investimenti)    di    pertinenza    del    centro   di             responsabilita'  "Politiche  di  sviluppo e di coesione"             dello  stato di previsione del Ministero del tesoro, del             bilancio  e della programmazione economica, in relazione             alle disposizioni di cui all'art. 2 della legge 2 maggio             1990, n. 102.              23.  Le somme dovute dagli istituti di credito ai sensi             dell'art.  33  della  legge  5 agosto 1981, n. 416, sono             versate  nell'ambito  della  unita' previsionale di base             "Prelevamenti   da  conti  di  tesoreria;  restituzioni;             rimborsi,  recuperi  e  concorsi vari" di pertinenza del             centro   di   responsabilita'  "Tesoro"  (Ministero  del             tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica)             dello  stato di previsione dell'entrata (cap. 3689), per             essere   correlativamente   iscritte,   in   termini  di             competenza e cassa, con decreti del Ministro del tesoro,             del   bilancio   e   della   programmazione   economica,             nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di base "Imprese             radiofoniche ed editoriali" (investimenti) di pertinenza             del  centro  di  responsabilita'  "Gestione  transitoria             delle   spese   gia'   attribuite  alla  Presidenza  del             Consiglio  dei Ministri - Servizio per la gestione delle             spese residuali" dello stato di previsione del Ministero             del   tesoro,   del   bilancio  e  della  programmazione             economica.              24,  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e della             programmazione  economica  e'  autorizzato ad apportare,             con  propri decreti, in termini di residui, competenza e             cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti             per  l'attuazione  dell'art.  127  del testo unico delle             leggi  in  materia  di  disciplina  degli  stupefacenti,             sostanze  psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione             dei  relativi  stati di tossicodipendenza, approvato con             decreto  del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,             n. 309.              25.  Ai  fini  dell'attuazione  della legge 15 dicembre             1990,  n.  396,  il  Ministro del tesoro, del bilancio e             della   programmazione   economica   e'   autorizzato  a             ripartire,  con  propri  decreti, in termini di residui,             competenza e cassa, su altre unita' previsionali di base             delle  Amministrazioni  interessate,  il  fondo  per gli             interventi   per   Roma  capitale  iscritto  nell'ambito             dell'unita'   provisionale   di  base  "Fondo  per  Roma             capitale"  (investimenti)  di  pertinenza  del centro di             responsabilita'   "Roma   capitale"   dello   stato   di             previsione  del  Ministero  del  tesoro,  del bilancio e             della programmazione economica.              26. In attuazione di quanto disposto dall'art. 19 della             legge  24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del Servizio             nazionale  della  protezione  civile,  le somme iscritte             nell'unita'   previsionale   di   base   "Fondo  per  la             protezione  civile"  (investimenti)  di  pertinenza  del             centro  di  responsabilita'  "Protezione  civile"  dello             stato  di  previsione  del  Ministero  del  tesoro,  del             bilancio  e  della  programmazione  economica per l'anno             finanziario 2001, possono essere ripartite, in relazione             al tipo di intervento previsto, con decreti del Ministro             del   tesoro,   del   bilancio  e  della  programmazione             economica,  tra  altre  unita'  previsionali di base del             medesimo centro di responsabilita'.              27.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e della             programmazione  economica  e'  autorizzato a provvedere,             con  propri  decreti,  alla  riassegnazione  nell'ambito             dell'unita'   previsionale   di   base  "Presidenza  del             Consiglio  dei  Ministri"  di  pertinenza  del centro di             responsabilita'  "Tesoro"  dello stato di previsione del             Ministero    del    tesoro,   del   bilancio   e   della             programmazione  economica  per  l'anno finanziario 2001,             delle  somme  affluite  all'entrata  del  bilancio dello             Stato  per contributi destinati dall'Unione europea alle             attivita'  poste  in  essere dalla Commissione nazionale             per  la  parita' e le pari opportunita' tra uomo e donna             in accordo con l'Unione europea.              28. Ai fini dell'attuazione del decreto-legge 11 giugno             1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge             3  agosto  1998,  n.  267,  il  Ministro del tesoro, del             bilancio e della programmazione economica e' autorizzato             a   ripartire,  con  propri  decreti,  su  altre  unita'             previsionali  di  base,  le  somme  iscritte nell'unita'             previsionale di base "Potenziamento servizi e strutture"             (oneri    comuni)    di   pertinenza   del   centro   di             responsabilita'  "Servizi tecnici nazionali" dello stato             di  previsione  del Ministero del tesoro, del bilancio e             della programmazione economica.              29.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e della             programmazione  economica  e'  autorizzato a provvedere,             con   propri   decreti,  al  trasferimento  delle  somme             occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche,             amministrative   e   del   Parlamento   europeo   e  per             l'attuazione dei referendum, dall'unita' previsionale di             base "Spese elettorali" (oneri comuni) di pertinenza del             centro  di  responsabilita'  "Ragioneria  generale dello             Stato"  dello  stato  di  previsione  del  Ministero del             tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica             per  l'anno  finanziario  2001,  alle  competenti unita'             previsionali  di  base  degli  stati  di  previsione del             medesimo  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio e della             programmazione  economica e dei Ministeri delle finanze,             della  giustizia, degli affari esteri e dell'interno per             lo stesso anno finanziario, per l'effettuazione di spese             relative  a competenze ai componenti i seggi elettorali,             a  nomine  e  notifiche  dei  presidenti  di  seggio,  a             compensi  per  lavoro  straordinario,  a  compensi  agli             estranei  all'amministrazione,  a  missioni,  a premi, a             indennita'  e  competenze varie alle Forze di polizia, a             trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi             per  facilitazioni  di viaggio agli elettori, a spese di             ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura             di  carta e stampa di schede, a manutenzione ed acquisto             di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad             altre   esigenze   derivanti   dall'effettuazione  delle             predette consultazioni elettorali.              30.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e della             programmazione  economica  e'  autorizzato a provvedere,             con  propri  decreti,  su  proposta  del  Presidente del             Consiglio  dei  Ministri,  alle  variazioni  di bilancio             nelle   unita'  previsionali  di  base  degli  stati  di             previsione  delle Amministrazioni interessate occorrenti             per  l'attuazione  dell'art.  9  della legge 15 dicembre             1999, n. 482.              31.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e della             programmazione  economica  e'  autorizzato a provvedere,             con  propri  decreti,  a trasferire per l'anno 2001 alle             unita'  previsionali  di  base  del titolo III (Rimborso             passivita'  finanziarie) degli stati di previsione delle             Amministrazioni  interessate,  le  somme  iscritte,  per             competenza e cassa, nell'ambito dell'unita' previsionale             di  base  "Rimborsi  anticipati  o  ristrutturazione  di             passivita'"  di pertinenza del centro di responsabilita'             "Tesoro"  dello  stato  di  previsione del Ministero del             tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica,             in  relazione  agli  oneri  connessi  alle operazioni di             rimborso  anticipato  o  di rinegoziazione dei mutui con             onere a totale o parziale carico dello Stato".              -  L'art.  3  della  gia'  citata  legge 389/2000 e' il             seguente:              "Art.   3 (Stato  di  previsione  del  Ministero  delle             finanze  e disposizioni relative). - 1. Sono autorizzati             l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle             finanze,  per  l'anno  finanziario  2001, in conformita'             dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).              2. Ai sensi dell'art. 11 della legge 23 aprile 1959, n.             189,  il numero degli ufficiali di complemento del Corpo             della  Guardia  di  finanza  da mantenere in servizio di             prima  nomina, per l'anno finanziario 2001, e' stabilito             in 420.              3.  Nell'elenco  n. 1, annesso allo stato di previsione             del  Ministero delle finanze, sono indicate le spese per             le  quali  possono  effettuarsi,  per l'anno finanziario             2001,  prelevamenti  dal  fondo  a  disposizione, di cui             all'art.  9,  comma  4,  della legge 1 dicembre 1986, n.             831,  iscritto  nell'ambito  dell'unita' previsionale di             base  "Spese  generali di funzionamento" (funzionamento)             di  pertinenza del centro di responsabilita' "Guardia di             finanza" del medesimo stato di previsione.              4.  Per  l'anno  2001 l'Amministrazione dei monopoli di             Stato  e'  autorizzata  ad  accertare  e  riscuotere  le             entrate  nonche'  a  impegnare  e  a pagare le spese, ai             termini  del  regio  decreto-legge  8 dicembre  1927, n.             2258,  convertito  dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474,             in  conformita'  degli  stati  di  previsione  annessi a             quello del Ministero delle finanze (Appendice n. 1).              5.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della             programmazione economica, su proposta del Ministro delle             finanze,   e'   autorizzato  a  provvedere,  con  propri             decreti,  alle  variazioni di bilancio tra le pertinenti             unita'  previsionali  di  base dello stato di previsione             del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 2001,             occorrenti  per  l'attuazione  delle norme contenute nel             capo  II  del  titolo  V  del  decreto le legislativo 30             luglio  1999,  n. 300, in relazione all'istituzione e al             funzionamento delle Agenzie fiscali.              6.  In  relazione  all'accertamento  dei  residui nella             gestione  delle  spese  gia'  attribuiti ai dipartimenti             interessati  dalla  istituzione delle Agenzie fiscali di             cui  al  decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il             Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione             economica,  su  proposta  del Ministro delle finanze, e'             autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni             compensative   in   termini   di   cassa   dalle  unita'             previsionali  di  base  relative  alle  Agenzie  fiscali             medesime  alle  competenti  unita'  previsionali di base             anche  di  nuova  istituzione, nell'ambito del centro di             responsabilita'  "Dipartimento  politiche fiscali" dello             stato  di  previsione  del  Ministero  delle finanze per             l'anno finanziario 2001".              -  Per  opportuna conoscenza si riporta il titolo della             legge 5 agosto 1978, n. 468:              "Riforma di alcune norme di contabilita' generale della             Stato in materia di bilancio".
                           |  
|   |                                 Art. 3.                         Riordino Ministeri    1.  Le  disposizioni di cui agli articoli 6 e 19; 8 e 9; 13 e 15; 14;  16;  17;  18, della legge 23 dicembre 2000, n. 389, si applicano alle  gestione  delle  somme  iscritte  negli  stati  di  previsione, rispettivamente,  del  Ministero  dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  (Tabella  n. 6); del Ministero delle infrastrutture e dei   trasporti   (Tabella  n.  9);  del  Ministero  delle  attivita' produttive  (Tabella  n.  13);  del  Ministero  del  lavoro  e  delle politiche  sociali  (Tabella  n.  14);  del  Ministero  della  salute (tabella  n.  15);  del Ministero per i beni e le attivita' culturali (Tabella  n.  3);  del  Ministero  dell'ambiente  e  della tutela del territorio (Tabella n. 8). 
                                         Note all'art. 3.              -  Si  riporta il testo degli articoli 6, 8, 9, 13, 14,             15, 16, 17, 18 e 19 della citata legge 389/2000:              "Art.   6 (Stato  di  previsione  del  Ministero  della             pubblica  istruzione e disposizioni relative). - 1. Sono             autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento delle spese del             Ministero   della   pubblica   istruzione,   per  l'anno             finanziario  2001,  in conformita' dell'annesso stato di             previsione (Tabella n. 6).              2.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della             programmazione economica, su proposta del Ministro della             pubblica  istruzione,  e'  autorizzato  a ripartire, con             propri    decreti,   le   somme   iscritte   nell'unita'             previsionale  di  base  "Fondo contratto per il comparto             scuola"  di  pertinenza  del  centro  di responsabilita'             "Personale  e  affari  generali ed amministrativi" dello             stato   di   previsione  del  Ministero  della  pubblica             istruzione.              3.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della             programmazione  economica  e' autorizzato ad effettuare,             con  propri decreti, variazioni compensative, in termini             di  competenza  e  di cassa, dall'unita' previsionale di             base   "Finanziamento   enti   locali"  (interventi)  di             pertinenza     del     centro     di     responsabilita'             "Amministrazione  civile"  dello stato di previsione del             Ministero  dell'interno alle unita' previsionali di base             "Strutture  scolastiche"  di  pertinenza  dei  centri di             responsabilita'   "Istruzione  elementare",  "Istruzione             classica,   scientifica   e  magistrale"  e  "Istruzione             tecnica"  dello  stato di previsione del Ministero della             pubblica  istruzione  in  applicazione dell'art. 8 della             legge   3 maggio  1999,  n.  124,  recante  disposizioni             urgenti in materia di personale scolastico.              4.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della             programmazione  economica  e'  autorizzato ad effettuare             con  propri  decreti,  su  proposta  del  Ministro della             pubblica istruzione, variazioni compensative, in termini             di  competenza e di cassa, tra le unita' previsionali di             base  dello  stato  di  previsione  dei  Ministero della             pubblica   istruzione   per   l'anno  finanziario  2001,             interessate dall'attuazione dell'art. 1, comma 14, della             legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme per la parita'             scolastica  e  disposizioni  sul  diritto  allo studio e             all'istruzione.              5.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della             programmazione  economica  e' autorizzato ad effettuare,             con  propri  decreti,  su  proposta  del  Ministro della             pubblica istruzione, variazioni compensative, in termini             di  competenza  e di cassa, tra l'unita' previsionale di             base  "Igiene  e  sicurezza  sul  lavoro" dello stato di             previsione  del  Ministero  della pubblica istruzione ed             altre  unita'  previsionali  di  base,  anche  di  nuova             istituzione,  dello  stesso stato di previsione, al fine             di  provvedere  alle  spese  relative  all'igiene e alla             sicurezza   sui   luoghi  di  lavoro  delle  istituzioni             scolastiche".              "Art.  8 (Stato  di previsione del Ministero dei lavori             pubblici e disposizioni relative). - 1. Sono autorizzati             l'impegno  e  il pagamento delle spese del Ministero dei             lavori   pubblici   per   l'anno  finanziario  2001,  in             conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n.             8)".              "Art.   9 (Stato   di   previsione  dei  Ministero  dei             trasporti  e della navigazione e disposizioni relative).             -  1.  Sono  autorizzati  l'impegno e il pagamento delle             spese  del  Ministero dei trasporti e della navigazione,             per l'anno finanziario 2001, in conformita' dell'annesso             stato di previsione (Tabella n. 9).              2.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della             programmazione  economica  e'  autorizzato ad apportare,             con   propri  decreti,  su  proposta  del  Ministro  dei             trasporti   e   della   navigazione,  le  variazioni  di             competenza   e   di  cassa  nello  stato  di  previsione             dell'entrata  ed in quello del Ministero dei trasporti e             della   navigazione   occorrenti   per  gli  adempimenti             previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive             modificazioni,  nonche'  dall'art.  10  del  decreto del             Presidente  della  Repubblica 28 settembre 1994, n. 634,             concernente  la  disciplina  dell'utenza del servizio di             informatica    del    centro   elaborazione   dati   del             Dipartimento dei trasporti terrestri.              3.  In attuazione della legge 6 agosto 1991, n. 255, il             numero  massimo dei militari in servizio obbligatorio di             leva  presso  le  Capitanerie  di  porto e' fissato, per             l'anno finanziario 2001, in 4.035 unita'.              4.   Il   numero  massimo  degli  ufficiali  piloti  di             complemento  del  Corpo  delle  capitanerie  di porto da             mantenere  in  servizio a norma dell'art. 15 della legge             19 maggio  1986,  n.  224,  e  dell'art. 5 della legge 7             giugno   1990,   n.   144,   e'  stabilito,  per  l'anno             finanziario 2001, in 32 unita'.              5.  Il numero massimo degli allievi ufficiali del Corpo             delle  capitanerie  di porto da mantenere alla frequenza             dei   corsi  normali  dell'Accademia  navale,  ai  sensi             dell'art. 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n.             490,  per  l'anno  finanziario  2001,  e'  fissato in 65             unita'.              6. A norma degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo             12 maggio  1995,  n. 196, la forza organica dei militari             volontari  di  truppa  in  ferma  breve  e' fissata, per             l'anno finanziario 2001, nel numero di 500 unita'.              7.  Il  numero  massimo  degli  allievi marescialli del             Corpo  delle  capitanerie  di porto a norma dell'art. 11             del  decreto  legislativo  12 maggio  1995,  n.  196, e'             determinato, per l'anno finanziario 2001, in 120 unita'.              8.  Nell'elenco  annesso  allo  stato di previsione del             Ministero dei trasporti e della navigazione, riguardante             il  Corpo  delle capitanerie di porto, sono descritte le             spese  per  le  quali  possono  effettuarsi,  per l'anno             finanziario   2001,   i   prelevamenti   dal   fondo   a             disposizione  di  cui  agli  articoli  20 e 44 del testo             unico   delle   disposizioni   legislative   concernenti             l'amministrazione  e la contabilita' dei corpi, istituti             e  stabilimenti  militari, approvato con regio decreto 2             febbraio 1928, n. 263, iscritto nell'unita' previsionale             di    base    "Spese    generali    di    funzionamento"             (funzionamento)    di    pertinenza    del   centro   di             responsabilita'  "Capitanerie  di  porto"  del  medesimo             stato di previsione.              9.  Ai  sensi dell'art. 2 del regolamento per i servizi             di  cassa  e  contabilita'  delle  Capitanerie di porto,             approvato  con  regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, i             fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in             conto corrente postale dai funzionari delegati.              10.  Le  disposizioni  legislative  e  regolamentari in             vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in             quanto   compatibili,   alla   gestione   dei  fondi  di             pertinenza del centro di responsabilita' "Capitanerie di             porto"  in  relazione  alla legge 6 agosto 1991, n. 255.             Alle  spese  per  la manutenzione ed esercizio dei mezzi             nautici, terrestri ed aerei e per attrezzature tecniche,             materiali  ed  infrastrutture  occorrenti  per i servizi             tecnici e di sicurezza dei porti e delle caserme, di cui             all'unita'  previsionale  di  base  "Mezzi  operativi  e             strumentali" (funzionamento) di pertinenza del centro di             responsabilita'  "Capitanerie  di porto", dello stato di             previsione   del   Ministero   dei   trasporti  e  della             navigazione,  si applicano, per l'anno finanziario 2001,             le disposizioni contenute nel secondo comma dell'art. 36             e  nell'art.  61-bis del regio decreto 18 novembre 1923,             n.  2440, e successive modificazioni, sulla contabilita'             generale dello Stato.              11.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e della             programmazione  economica  e'  autorizzato ad apportare,             con  propri  decreti,  nello  stato  di  previsione  del             Ministero  dei  trasporti e della navigazione per l'anno             finanziario  2001, le variazioni di bilancio, in termini             di  residui,  di  competenza e di cassa, connesse con il             trasferimento  all'Ente nazionale per l'aviazione civile             delle  somme  di pertinenza dell'Ente medesimo, ai sensi             del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250".              "Art.    13 (Stato    di   previsione   del   Ministero             dell'industria,   del  commercio  e  dell'artigianato  e             diposizioni relative). - 1. Sono autorizzati l'impegno e             il  pagamento  delle spese del Ministero dell'industria,             del commercio e dell'artigianato, per l'anno finanziario             2001,  in  conformita'  dell'annesso stato di previsione             (Tabella n. 13).              2.   Gli   importi   dei   versamenti   effettuati  con             imputazione all'unita' previsionale di base "Rimborso di             anticipazioni e riscossione di crediti di pertinenza del             centro di responsabilita' "Coordinamento degli incentivi             alle imprese dello stato di previsione dell'entrata sono             correlativamente  iscritti in termini di competenza e di             cassa, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio             e  della programmazione economica, nello specifico fondo             nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base  "Fondo             incentivi  alle imprese (investimenti) di pertinenza del             centro di responsabilita' "Coordinamento degli incentivi             alle  imprese  dello  stato  di previsione del Ministero             dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato, in             connessione  al rimborso dei mutui concessi a carico del             Fondo rotativo per l'innovazione tecnologica.              3.  Per  l'attuazione  dell'art.  8 della legge 5 marzo             1990,  n.  46,  il  Ministro  del tesoro, del bilancio e             della programmazione economica, su proposta del Ministro             dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato, e'             autorizzato   ad   apportare,  con  propri  decreti,  le             occorrenti  variazioni  all'entrata  del  bilancio dello             Stato   ed   allo  stato  di  previsione  del  Ministero             dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato per             l'anno finanziario 2001.              4.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della             programmazione  economica  e'  autorizzato a provvedere,             con  propri  decreti, alla riassegnazione nello stato di             previsione del Ministero dell'industria, del commercio e             dell'artigianato  per  l'anno  finanziario  2001,  delle             somme  affluite  all'entrata  in relazione alle spese da             sostenere per l'attuazione della legge 17 febbraio 1992,             n. 166.              5.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della             programmazione   economica,  su  proposta  del  Ministro             dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato, e'             autorizzato  a  provvedere,  con  propri  decreti,  alla             riassegnazione  nello  stato di previsione del Ministero             dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato per             l'anno    finanziario   2001,   delle   somme   affluite             all'entrata   del  bilancio  dello  Stato  in  relazione             all'art.  2,  comma  3, della legge 28 dicembre 1991, n.             421,  nonche' all'art. 9, comma 5, della legge 9 gennaio             1991, n. 10.              6.  Le  somme  impegnate in relazione alle disposizioni             legislative   di   cui   all'art.  1  del  decreto-legge             9 ottobre   1993,   n.   410,   convertito  dalla  legge             10 dicembre  1993,  n. 513, recante interventi urgenti a             sostegno    dell'occupazione   nelle   aree   di   crisi             siderurgica,    resesi    disponibili   a   seguito   di             provvedimenti  di  revoca,  sono versate all'entrata del             bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti             del   Ministro   del   tesoro,   del  bilancio  e  della             programmazione  economica,  allo stato di previsione del             Ministero     dell'industria,     del     commercio    e             dell'artigianato,  ai  fini  di cui al citato art. 1 del             decreto-legge n. 410 del 1993".              "Art.  14 (Stato di previsione del Ministero del lavoro             e  della  previdenza sociale e disposizioni relative). -             1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese             del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per             l'anno  finanziario  2001,  in  conformita' dell'annesso             stato di previsione (Tabella n. 14).              2.  Ai  fini  dell'attuazione  del  decreto legislativo             16 settembre  1996,  n. 514, il Ministro del tesoro, del             bilancio  e  della programmazione economica, su proposta             del  Ministro  del lavoro e della previdenza sociale, e'             autorizzato   ad   apportare,  con  propri  decreti,  le             occorrenti variazioni di bilancio".              "Art.   15 (Stato   di  previsione  del  Ministero  del             commercio  con  l'estero  e disposizioni relative). - 1.             Sono  autorizzati  l'impegno  e il pagamento delle spese             del  Ministero  del  commercio  con l'estero, per l'anno             finanziario  2001,  in conformita' dell'annesso stato di             previsione (Tabella n. 15)".              "Art.  16 (Stato  di  previsione  del  Ministero  della             sanita'  e disposizioni relative). - 1. Sono autorizzati             l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della             sanita',  per  l'anno  finanziario  2001, in conformita'             dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 16).              2.  Alle  spese  di cui all'unita' previsionale di base             "Programma  anti  AIDS  (interventi)  di  pertinenza del             centro  di  responsabilita' "Prevenzione sanitaria dello             stato  di  previsione  del  Ministero  della  sanita' si             applicano,  per l'anno finanziario 2001, le disposizioni             contenute  nel  secondo  comma  dell'art.  36  del regio             decreto   18 novembre   1923,   n.  2440,  e  successive             modificazioni, sulla contabilita' generale dello Stato.              3.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della             programmazione  economica  e'  autorizzato a provvedere,             con  propri decreti, alla riassegnazione alla pertinente             unita'  previsionale  di  base dello stato di previsione             del Ministero della sanita' per l'anno finanziario 2001,             delle   somme   versate  in  entrata  dalle  Federazioni             nazionali  degli  ordini  e  dei collegi sanitari per il             funzionamento   della   Commissione   centrale  per  gli             esercenti le professioni sanitarie.              4.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della             programmazione economica, su proposta del Ministro della             sanita', e' autorizzato a ripartire, con propri decreti,             tra  le  pertinenti  unita'  previsionali  di base dello             stato  di  previsione  del  Ministero della sanita', per             l'anno  finanziario  2001,  i fondi per il finanziamento             delle  attivita'  di  ricerca  o  sperimentazione, delle             unita'   previsionali   di   base  "Ricerca  scientifica             (interventi  e investimenti) di pertinenza del centro di             responsabilita'  "Organizzazione,  bilancio  e personale             dello  stato  di previsione del Ministero della sanita',             in  relazione  a  quanto disposto dall'art. 12, comma 2,             del  decreto  legislativo  30 dicembre  1992,  n. 502, e             successive modificazioni.              5.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della             programmazione  economica  e'  autorizzato a riassegnare             per  l'anno  finanziario  2001,  con  propri decreti, le             entrate  di  cui  all'art.  5,  comma  12,  della  legge             29 dicembre   1990,   n.  407,  alle  competenti  unita'             previsionali  di  base  dello  stato  di  previsione del             Ministero  della  sanita' per le attivita' di controllo,             di  programmazione,  di  informazione  e  di  educazione             sanitaria  del  Ministero  stesso, nonche' dell'Istituto             superiore  di  sanita'  e dell'Istituto superiore per la             prevenzione e la sicurezza del lavoro.              6.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della             programmazione economica, su proposta del Ministro della             sanita', e' autorizzato a ripartire, con propri decreti,             tra  le  pertinenti  unita'  previsionali  di base dello             stato  di  previsione  del  Ministero della sanita', per             l'anno  finanziario  2001,  i fondi per il finanziamento             delle  attivita'  relative  ai  prelievi  e trapianti di             organi  e  di  tessuti, dell'unita' previsionale di base             "Prelievi  e trapianti di organi e tessuti di pertinenza             del  centro di responsabilita' "Organizzazione, bilancio             e  personale  dello  stato  di  previsione del Ministero             della  sanita',  in  relazione  a  quanto disposto dalla             legge 1 aprile 1999, n. 91".              "Art.  17 (Stato di previsione del Ministero per i beni             e  le attivita' culturali e disposizioni relative). - 1.             Sono  autorizzati  l'impegno  e il pagamento delle spese             del  Ministero  per i beni e le attivita' culturali, per             l'anno  finanziario  2001,  in  conformita' dell'annesso             stato di previsione (Tabella n. 17)".              "Art.    18 (Stato    di   previsione   del   Ministero             dell'ambiente   e  disposizioni  relative).  -  1.  Sono             autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento delle spese del             Ministero  dell'ambiente, per l'anno finanziario 2001 in             conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n.             18)".              "Art.    19 (Stato    di   previsione   del   Ministero             dell'universita'   e   della   ricerca   scientifica   e             tecnologica    e    disposizioni    relative). - 1. Sono             autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento delle spese del             Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e             tecnologica, per l'anno finanziario 2001, in conformita'             dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 19).              2.  L'assegnazione  autorizzata  a favore del Consiglio             nazionale  delle  ricerche, per l'anno finanziario 2001,             e'  comprensiva  delle  somme per il finanziamento degli             oneri   destinati   alla   realizzazione  dei  programmi             finalizzati      gia'     approvati     dal     Comitato             interministeriale   per   la   programmazione  economica             (CIPE),  nonche' della somma di lire 5 miliardi a favore             dell'Istituto   di   biologia  cellulare  per  attivita'             internazionale afferente all'area di Monterotondo.              3.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della             programmazione  economica  e'  autorizzato a provvedere,             con   propri  decreti,  alla  riassegnazione  all'unita'             previsionale di base "Ricerca scientifica (investimenti)             di    pertinenza    del    centro   di   responsabilita'             "Programmazione,  coordinamento e affari economici dello             stato  di  previsione  del  Ministero dell'universita' e             della  ricerca  scientifica  e  tecnologica, delle somme             affluite   all'entrata   del  bilancio  dello  Stato  in             relazione  all'art.  9 del decreto-legge 17 giugno 1996,             n.  321,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge             8 agosto  1996, n. 421, recante disposizioni urgenti per             le attivita' produttive.              4.  Gli  importi  dei versamenti effettuati all'entrata             del  bilancio dello Stato in connessione al rimborso dei             mutui  concessi  a  carico del Fondo per le agevolazioni             alla ricerca nonche' di somme a vario titolo acquisibili             in   relazione   al  funzionamento  degli  strumenti  di             intervento  gravanti  sul  Fondo stesso sono riassegnati             con  decreti  del  Ministro  del  tesoro, del bilancio e             della  programmazione economica nell'unita' previsionale             di  base  2.2.1.6  "Ricerca  applicata  dello  stato  di             previsione   del   Ministero  dell'universita'  e  della             ricerca scientifica e tecnologica".
                           |  
|   |                                 Art. 4.                        Disposizioni diverse    1.  All'articolo  22  della  legge  23  dicembre 2000, n. 389, e' aggiunto il seguente comma:    "20-bis.  Al  fine  di  apportare  le  occorrenti  variazioni  di bilancio  il  Ministro  dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri  interessati,  provvede  alla  verifica delle risorse di cui all'articolo  24,  comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  per  accertarne  la  congruenza  con  il  trattamento economico accessorio erogato alla dirigenza in base ai contratti individuali". 
                                         Note all'art. 4:              - Il  testo  dell'art.  22  della  gia' citata legge n.             389/2000, cosi' come modificato dalla presente legge, e'             il seguente:              "Art.    22 (Disposizioni   diverse). - 1. Per   l'anno             finanziario  2001,  le  spese  considerate  nelle unita'             previsionali di base dei singoli stati di previsione per             le  quali  il  Ministro  del tesoro del bilancio e della             programmazione  economica  e' autorizzato ad effettuare,             con  propri  decreti,  variazioni tra loro compensative,             rispettivamente,  per  competenza  e  cassa, sono quelle             indicate nella tabella A allegata alla presente legge.              2.  Per  l'anno finanziario 2001, le spese delle unita'             previsionali  di  base  del  conto  capitale dei singoli             stati   di   previsione   alle  quali  si  applicano  le             disposizioni  contenute  nel  quinto e nel settimo comma             dell'art.  20  della  legge  5 agosto  1978,  n.  468, e             successive  modificazioni,  sono  quelle  indicate nella             tabella B allegata alla presente legge.              3. In relazione all'accertamento dei residui di entrata             e  di  spesa  per  i  quali non esistono nel bilancio di             previsione  i  corrispondenti capitoli nell'ambito delle             unita' previsionali di base, il Ministro del tesoro, del             bilancio e della programmazione economica e' autorizzato             ad  istituire  gli  occorrenti capitoli nelle pertinenti             unita' previsionali di base, anche di nuova istituzione,             con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti.              4.  Per gli allievi del Corpo della guardia di finanza,             del  Corpo  di polizia penitenziaria, degli agenti della             Polizia  di Stato, del Corpo delle capitanerie di porto,             del  Corpo  forestale  dello Stato la composizione della             razione viveri in natura e le integrazioni di vitto e di             generi  di  conforto  per  i militari dei Corpi medesimi             nonche'  per  il  personale  della  Polizia  di Stato in             speciali  condizioni  di servizio, sono determinate, per             l'anno  finanziario  2001,  in  conformita' alle tabelle             allegate  al  decreto del Ministro della difesa adottato             di  concerto  con il Ministro del tesoro, del bilancio e             della  programmazione  economica, ai sensi dell'art. 14,             comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266.              5.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della             programmazione  economica  e'  autorizzato a trasferire,             con  propri decreti, in termini di residui, competenza e             cassa,  dall'unita'  previsionale  di  base "Fondo per i             programmi   regionali   di  sviluppo  (investimenti)  di             pertinenza  del  centro di responsabilita' "Politiche di             sviluppo  e  di  coesione  dello stato di previsione del             Ministero    del    tesoro,   del   bilancio   e   della             programmazione  economica,  per l'anno finanziario 2001,             alle pertinenti unita' prvisionali di base dei Ministeri             interessati,  le  quote  da  attribuire  alle  regioni a             statuto  speciale,  ai  sensi del quinto comma dell'art.             126  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 24             luglio 1977, n. 616.              6.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della             programmazione  economica  e'  autorizzato ad apportare,             con propri decreti, in termini di competenza e di cassa,             le  variazioni  compensative  di bilancio occorrenti per             l'attuazione di quanto disposto dall'art. 13 della legge             5 agosto  1981,  n.  416,  e  successive  modificazioni,             concernente   disciplina   delle   imprese   editrici  e             provvidenze per l'editoria.              7.  Ai  fini  dell'attuazione  della  legge 26 febbraio             1992,  n.  212,  concernente  collaborazione con i Paesi             dell'Europa   centrale  e  orientale,  il  Ministro  del             tesoro, del bilancio e della programmazione economica e'             autorizzato   ad   apportare,  con  propri  decreti,  le             variazioni  di bilancio in termini di residui e di cassa             in  relazione  alla  ripartizione  delle  disponibilita'             finanziarie per settori e strumenti d'intervento.              8.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della             programmazione   economica,  su  proposta  dei  Ministri             interessati,  e' autorizzato a trasferire, in termini di             competenza   e   di   cassa,   con  propri  decreti,  le             disponibilita' esistenti su altre unita' previsionali di             base  degli  stati  di  previsione delle amministrazioni             competenti  a  favore di apposite unita' previsionali di             base destinate all'attuazione di interventi cofinanziati             dalla  Unione  europea,  nonche' di quelli connessi alla             realizzazione   della   rete   unitaria  della  pubblica             amministrazione.              9.  Per  l'attuazione  dei  provvedimenti  di riordino,             anche   in   via   sperimentale,  delle  amministrazioni             pubbliche,  il Ministro del tesoro, del bilancio e della             programmazione  economica  e'  autorizzato ad apportare,             con   propri   decreti,   comunicati   alle  Commissioni             parlamentari  competenti,  le  variazioni di bilancio in             termini  di  residui,  competenza  e cassa, ivi comprese             l'individuazione    dei    centri   di   responsabilita'             amministrativa,   l'istituzione,   la   modifica   e  la             soppressione di unita' previsionali di base.              10.  Su  proposta  del Ministro competente, con decreti             del   Ministro   del   tesoro,   del  bilancio  e  della             programmazione economica, da comunicare alle Commissioni             parlamentari competenti, negli stati di previsione della             spesa  che  nell'esercizio  2000  ed  in quello in corso             siano stati interessati dai processi di ristrutturazione             di  cui  al comma 9, nonche' previsti da altre normative             vigenti,    possono    essere    effettuate   variazioni             compensative,  in  termini di competenza e di cassa, tra             capitoli  delle unita' previsionali di base del medesimo             centro    di   responsabilita'   amministrativa,   fatta             eccezione  per  le  autorizzazioni  di  spesa  di natura             obbligatoria,  per  le spese in annualita' e a pagamento             differito  e per quelle direttamente regolate con legge,             nonche'  tra  capitoli  di  unita'  previsionali di base             dello  stesso  stato  di  previsione  limitatamente alle             spese di funzionamento per oneri relativi a movimenti di             personale  e  per  quelli  strettamente  connessi con la             operativita' delle amministrazioni.              11.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e della             programmazione  economica  e'  autorizzato ad apportare,             con  propri decreti, variazioni compensative, in termini             di  competenza  e  di  cassa  tra  le  competenti unita'             previsionali   di   base  e  centri  di  responsabilita'             amministrativa  delle amministrazioni interessate per le             spese  concernenti  la  gestione  e il funzionamento dei             sistemi   informativi   e   le   spese   relative   alla             costituzione e allo sviluppo dei sistemi medesimi.              12.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e della             programmazione  economica  e'  autorizzato ad apportare,             con propri decreti, in termini di competenza e cassa, le             variazioni   di  bilancio  occorrenti  per  l'attuazione             dell'art.  18  della  legge  11 febbraio 1994, n. 109, e             successive  modificazioni, anche mediante riassegnazione             delle   somme   allo  scopo  versate  in  entrata  dalle             amministrazioni interessate.              13.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e della             programmazione  economica  e'  autorizzato ad apportare,             con  propri  decreti, le variazioni di bilancio connesse             con  l'attuazione  dei contratti collettivi nazionali di             lavoro  del  personale  dipendente dalle amministrazioni             dello Stato, stipulati ai sensi dell'art. 45 del decreto             legislativo   3 febbraio   1993,  n.  29,  e  successive             modificazioni,  nonche'  degli  accordi  sindacali e dei             provvedimenti   di   concertazione,  adottati  ai  sensi             dell'art.  2  del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.             195,   per  quanto  concerne  il  trattamento  economico             fondamentale ed accessorio del personale interessato.              14.   Gli   stanziameriti   iscritti  in  bilancio  per             l'esercizio  2001, per la corresponsione del trattamento             economico  accessorio  del personale civile dello Stato,             delle  Forze  armate, del Corpo nazionale dei vigili del             fuoco  e  dei  Corpi  di  polizia, per quanto riguarda i             fondi destinati all'incentivazione del personale stesso,             non   utilizzati   alla   chiusura  dell'esercizio  sono             conservati  nel  conto dei residui per essere utilizzati             nell'esercizio  successivo.  Il Ministro del tesoro, del             bilancio e della programmazione economica e' autorizzato             ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  variazioni di             bilancio  occorrenti  per  l'utilizzazione  dei predetti             fondi conservati.              15.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e della             programmazione  economica  e'  autorizzato a provvedere,             con  propri  decreti, alla riassegnazione negli stati di             previsione  delle  amministrazioni  statali interessate,             delle  somme  rimborsate  dalla  Commissione dell'Unione             europea   per   spese  sostenute  dalle  amministrazioni             medesime  a  carico delle pertinenti unita' previsionali             di  base dei rispettivi stati di previsione, affluite al             fondo  di  rotazione  di  cui  all'art.  5  della  legge             16 aprile   1987,  n.  183,  e  successivamente  versate             all'entrata del bilancio dello Stato.              16.  Al  fine  della  razionalizzazione  del patrimonio             immobiliare utilizzato dalle amministrazioni statali, il             Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione             economica,  su  proposta  del  Ministro  interessato,  e             autorizzato   ad   effettuare,   con   propri   decreti,             variazioni   compensative   dalle   unita'  previsionali             "Funzionamento  ,  per  le  spese  relative  al fitto di             locali  dei  pertinenti  centri di responsabilita' delle             amministrazioni   medesime,   alle   pertinenti   unita'             previsionali  di  base  dello  stato  di  previsione del             Ministero  delle  finanze,  per  l'acquisto di immobili,             anche   attraverso   la   locazione   finanziaria.   Per             l'acquisto  di  immobili  all'estero  di  competenza del             Ministero  degli  affari  esteri,  anche  attraverso  la             locazione  finanziaria,  le variazioni compensative sono             operate  con  le  predette  modalita'  tra le pertinenti             unita' previsionali di base dello stesso Ministero degli             affari esteri.              17.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e della             programmazione  economica  e'  autorizzato ad apportare,             con  propri  decreti, variazioni di bilancio negli stati             di   previsione   delle   amministrazioni   interessate,             occorrenti  per  l'attuazione dei decreti del Presidente             del  Consiglio dei Ministri emanati ai sensi dell'art. 7             della   legge   15 marzo  1997,  n.  59,  e  ai  decreti             legislativi  concernenti  il  conferimento di funzioni e             compiti  amministrativi dello Stato alle regioni ed agli             enti  locali,  in  attuazione  del Capo I della medesima             legge 15 marzo 1997, n. 59.              18.  In  relazione  al  rinvio  all'anno 2001, disposto             dall'art.  27, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n.             488,  delle  riassegnazioni  alla spesa di somme versate             all'entrata  del  bilancio  dello  Stato, previste dalle             vigenti  disposizioni  legislative  per  l'anno 2000, il             Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione             economica  e'  autorizzato  a provvedere nell'anno 2001,             con   propri  decreti,  alle  occorrenti  variazioni  di             bilancio    nei   capitoli   delle   pertinenti   unita'             previsionali  di  base  degli  stati di previsione della             spesa delle amministrazioni interessate.              19.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e della             programmazione  economica  e'  autorizzato ad apportare,             con propri decreti, nelle pertinenti unita' previsionali             di  base,  anche  di  nuova  istituzione, degli Stati di             previsione   delle   amministrazioni   interessate,   le             variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del             decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, concernente             disposizioni  in materia di federalismo fiscale, a norma             dell'art. 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133.              20. Per l'anno finanziario 2001, le unita' previsionali             di  base  e  le  funzioni  obiettivo  sono  individuate,             rispettivamente,  negli  allegati  n.  1  e  n.  2  alla             presente legge.              20-bis.  Al  fine di apportare le occorrenti variazioni             di  bilancio  il Ministro dell'economia e delle finanze,             d'intesa  con  i  Ministri  interessati,  provvede  alla             verifica  delle risorse di cui all'art. 24, comma 8, del             decreto   legislativo   30 marzo   2001,   n.  165,  per             accertarne  la  congruenza  con il trattamento economico             accessorio  erogato  alla dirigenza in base ai contratti             individuali.
                           |  
|   |                                 Art. 5.                           A l l e g a t i    1.  Le modifiche alle unita' previsionali di base e alle funzioni obiettivo  individuate per il 2001 negli allegati 1 e 2 alla legge 23 dicembre  2000,  n.  389,  sono  riportate  negli allegati 1 e 2 alla presente legge.  |  
|   |                                 Art. 6. Modifiche alla tabella A allegata alla legge 23 dicembre 2000, n. 389    1.  Nella tabella A allegata alla legge 23 dicembre 2000, n. 389, sono  introdotte le modifiche riportate nell'allegato 3 alla presente legge.    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.      Data a Roma, addi' 29 novembre 2001                               CIAMPI                                  Berlusconi,      Presidente     del                                     Consiglio dei Ministri                                  Tremonti,  Ministro dell'economia e                                     delle finanze
  Visto, il Guardasigilli: Castelli
                                LAVORI PREPARATORI                    Senato della Repubblica (atto n. 361):              Presentato  dal  Ministro dell'economia e delle finanze             (Tremonti) il 28 giugno 2001.              Assegnato  alla  5a  commissione  (Bilancio),  in  sede             referente, il 4 luglio 2001 con pareri delle commissioni             1a,  2a,  3a,  4a,  6a,  7a, 8a, 9a, 10a, 11a, 12a, 13a,             Giunta   per   gli  affari  delle  Comunita'  europee  e             Commissione parlamentare per le questioni regionali.              Esaminato  dalla  5a  commissione il 18, 19 e 31 luglio             2001.              Esaminato  in  aula il 18 settembre 2001 e approvato il             19 settembre 2001.                      Camera dei deputati (atto n. 1598):              Assegnato   alla  V  commissione  (Bilancio),  in  sede             referente,   il  24  settembre  2001  con  pareri  delle             commissioni  I,  II,  III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI,             XII,   XIII,   XIV   e  Parlamentare  per  le  questioni             regionali.              Esaminato  dalla  V  commissione il 10, 11 e 16 ottobre             2001.              Esaminato  in  aula il 17 ottobre 2001 e approvato, con             modificazioni, il 18 ottobre 2001.                   Senato della Repubblica (atto n. 361-B):              Assegnato  alla  5a  commissione  (Bilancio),  in  sede             referente,   il   23   ottobre  2001  con  pareri  delle             commissioni 1a, 6a e 7a.              Esaminato dalla 5a commissione il 20 novembre 2001.              Esaminato  in  aula  il  30  ottobre  2001,  il 9-21-22             novembre 2001 e approvato il 27 novembre 2001.  |  
|   |                                                     ALLEGATI 1 - 2 - 3
       ---->  Vedere ALLEGATI da pag. 7 a pag. 104 del S.O.  <----    ---->  Vedere ALLEGATI da pag. 105 a pag. 175 del S.O.  <----    ---->  Vedere ALLEGATI da pag. 176 a pag. 224 del S.O.  <----  |  
|   |  
 
 | 
 |