Gazzetta n. 280 del 1 dicembre 2001 (vai al sommario) |
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LEGGE 29 novembre 2001, n. 419 |
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e di bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2001. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge: Art. 1. Disposizioni generali 1. Nello stato di previsione dell'entrata, negli stati di previsione dei Ministeri e nei bilanci delle amministrazioni autonome, approvati con legge 23 dicembre 2000, n. 389, sono introdotte, per l'anno finanziario 2001, le variazioni di cui alle annesse tabelle. Alla gestione delle somme iscritte negli stati di previsione medesimi si provvede secondo l'organizzazione del Governo di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1: - La legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001 e bilancio pluriennale per il triennio 2001-2003" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2000, n. 302, S.O. - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O.
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| Art. 2. Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze 1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 389, si applicano alla gestione delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella n. 2). 2. All'articolo 2, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 389, le parole: "Fondo occorrente per il funzionamento dei programmi di infrastrutture da eseguire nel quadro degli accordi di comune difesa iscritto," sono sostituite dalle seguenti: "Fondo occorrente per il funzionamento dei programmi di infrastrutture da eseguire nel quadro degli accordi di comune difesa e Fondo da ripartire per la realizzazione dei progetti di gemellaggio relativi al programma PHARE dell'Unione europea iscritti,". 3. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2000, n. 389, e' sostituito dal seguente: "4. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, e' stabilito in lire 93.000 miliardi". 4. Il comma 8 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2000, n. 389, e' sostituito dal seguente: "8. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, inseriti nelle unita' previsionali di base "Fondi di riserva (oneri comuni) e "Fondo per la riassegnazione di residui passivi perenti di spesa in conto capitale (investimenti), di pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, rispettivamente, in lire 4.469 miliardi, lire 1.000 miliardi, lire 2.195 miliardi e lire 22.687 miliardi".
Note all'art. 2: - L'art. 2 della gia' citata legge 23 dicembre 2000, n. 389, cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 2 (Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e disposizioni relative). - 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno finanziario 2001, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 2). Per l'anno 2001 e' confermata la competenza gestionale degli Uffici a cui afferiscono gli stanziamenti concernenti la gestione delle spese gia' attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; le competenze relative all'attivita' di controllo della predetta gestione sono esercitate dall'Ufficio centrale del bilancio del Ministero del tesoro, del bilancio della programmazione economica. A decorrere dal 1 gennaio 2001 si applica quanto disposto dall'art. 42, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 31 gennaio 2000, concernente disciplina dell'autonomia finanziaria e contabilita' della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in attuazione dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le disponibilita' impegnate ovvero non utilizzate alla data del 31 dicembre 2000, relative ai capitoli del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato ai fini della loro riassegnazione alle pertinenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per la riassunzione dei corrispondenti impegni e la prosecuzione della gestione di competenza. In via transitoria, rimane ferma l'operativita', a stralcio, e comunque non oltre il 30 maggio 2001, dell'Ufficio centrale del bilancio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, esclusivamente per la definizione degli adempimenti amministrativi e contabili connessi alle operazioni di chiusura dell'esercizio 2000 relativamente alla gestione della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'esercizio 2000 relativamente alla gestione della Presidenza del Consiglio dei Ministri non afferente al bilancio autonomo della stessa Presidenza, avuto riguardo alle esigenze di tempestiva determinazione del rendiconto generale dello Stato per il predetto esercizio. 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali i seguenti specifici fondi da ripartire di pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001: Fondo da ripartire per fronteggiare spese derivanti da eccezionali inderogabili esigenze di servizio, Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle Amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, Fondo da ripartire per oneri del personale gia' dipendente da istituti finanziari meridionali da assumere nelle amministrazioni pubbliche ed in enti pubblici non economici, Fondo da ripartire per l'iscrizione agli albi professionali e per le polizze assicurative degli incaricati della progettazione di opere pubbliche e Fondo da ripartire per l'attribuzione dell'assegno per il nucleo familiare iscritti, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Personale" nonche' Fondo per la concessione di agevolazioni tariffarie per viaggi in ferrovia degli appartenenti alle Forze armate ed assimilati, nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Ferrovie dello Stato" (oneri comuni); Fondo occorrente per il funzionamento dei programmi di infrastrutture da eseguire nel quadro degli accordi di comune difesa e Fondo da ripartire per la realizzazione dei progetti di gemellaggio relativi al programma PHARE dell'Unione europea iscritti, per competenza e cassa, nell'ambito delle unita' previsionali di base "Accordi ed organismi internazionali" (interventi); Fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale iscritto, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Fondo attuazione ordinamento regioni a statuto speciale" (interventi); Fondo da ripartire in favore dei militari infortunati o caduti durante il periodo di servizio e dei loro superstiti iscritto, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Interventi diversi" (interventi); Fondo da ripartire per l'attuazione degli schemi di cui all'art. 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, iscritto, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Difesa del suolo" (investimenti). Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e', altresi', autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al presente comma. 3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentiti i Ministri dei trasporti e della navigazione e della difesa, e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento alle unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2001, dello specifico stanziamento iscritto, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Ente nazionale di assistenza al volo" (interventi) di pertinenza del centro di responsabilita' "Tesoro" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in relazione all'effettivo fabbisogno dipendente dal trasferimento dal predetto Ministero della difesa all'"Ente nazionale di assistenza al volo", delle funzioni previste dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981 n. 145. 4. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, e' stabilito in lire 93.000 miliardi. 5. I limiti di cui all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, concernente gli impegni assumibili dall'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE) ai sensi dell'art. 6, comma 2, dello stesso decreto legislativo per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e superiori a tale durata, sono fissati per l'anno finanziario 2001 in lire 10.000 miliardi ciascuno. 6. Il SACE e' altresi' autorizzato, per l'anno finanziario 2001, a rilasciare garanzie entro una quota massima del 10 per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 5. 7. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad altre unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001 delle somme iscritte, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Interessi sui titoli del debito pubblico" (oneri del debito pubblico) di pertinenza del centro di responsabilita' "Tesoro" del medesimo stato di previsione in relazione agli oneri connessi alle operazioni di ricorso al mercato. 8. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, inseriti nelle unita' previsionali di base "Fondi di riserva" (oneri comuni) e "Fondo per la riassegnazione dei residui passivi perenti di spesa in conto capitale" (investimenti), di pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti, rispettivamente, in lire 4.469 miliardi, lire 1.000 miliardi, lire 2.195 miliardi e lire 22.687 miliardi. 9. Per gli effetti di cui all'art. 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 10. Con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare in applicazione del disposto dell'art. 12, commi primo e secondo, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono iscritte, nell'ambito delle unita' previsionali di base di pertinenza dei centri di responsabilita' delle amministrazioni interessate le spese descritte, rispettivamente, negli elenchi n. 2 e n. 3, annessi allo stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 11. Le spese per le quali puo' esercitarsi la facolta' prevista dall'art. 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono indicate nell'elenco n. 4, annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 12. Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra gli Stati membri dell'Unione europea sono versati nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Accisa e imposta erariale di consumo su altri prodotti" (Entrate derivanti dall'attivita' di accertamento e controllo) dello stato di previsione dell'entrata. Corrispondentemente la spesa per contributi da corrispondere all'Unione europea in applicazione del regime delle "risorse proprie" (decisione del Consiglio delle Comunita' europee del 21 aprile 1970) nonche' per importi di compensazione monetaria, e' imputata nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Risorse proprie Unione europea" (interventi) di pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, sul conto di tesoreria denominato: "Ministero del tesoro - FEOGA, Sezione garanzia". 13. Gli importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di novembre e dicembre 2000 sono riferiti alla competenza dell'anno 2001 ai fini della correlativa spesa da imputare nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Risorse proprie Unione europea" (interventi) di pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 14. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni dei cui al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, per la ripartizione tra le Amministrazioni competenti del fondo iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Aree depresse" (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001. 15. Le somme di pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, relative ai seguenti fondi da ripartire non utilizzate al termine dell'esercizio sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo: Fondo da ripartire per l'attivazione dei contratti, iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Personale" (oneri comuni); Fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale, iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Fondo attuazione ordinamento regioni a statuto speciale" (interventi); Fondo da ripartire per l'attuazione della legge 11 febbraio 1992, n. 157, iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Interventi diversi" (interventi); Fondo da ripartire per le aree depresse, iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Aree depresse" (investimenti). Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a ripartire, tra le pertinenti unita' previsionali di base delle Amministrazioni interessate, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui dei predetti fondi. 16. Ai fini dell'attuazione dell'art. 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, l'utilizzazione dello stanziamento dell'unita' previsionale di base "8 per mille IRPEF Stato" (interventi) di pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001 e' stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro trenta giorni dalla richiesta di parere alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 17. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unita' previsionale di base "Interventi diversi" (interventi) di pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, delle somme affluite all'entrata per essere destinate ad alimentare il fondo di cui all'art. 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e', altresi', autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione del predetto fondo in attuazione dell'art. 24 della medesima legge 11 febbraio 1992, n. 157. 18. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unita' previsionale di base "Acquedotti e fognature" (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il fondo di cui all'art. 18, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e', altresi', autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione del predetto fondo in attuazione del medesimo art. 18 della citata legge n. 36 del 1994. 19. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unita' previsionale di base "Ammortamento titoli di Stato" (Rimborso del debito pubblico) di pertinenza del centro di responsabilita' "Tesoro" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. 20. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilita' sanitaria in attuazione dell'art. 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il Ministro dei tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unita' previsionale di base "Fondo sanitario nazionale" (interventi) di pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. 21. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad effettuare il riparto tra le Amministrazioni interessate, nonche' le eventuali successive variazioni, dello specifico stanziamento concernente la somma da ripartire tra le Amministrazioni centrali e regionali per sopperire ai minori finanziameriti decisi dalla Banca europea per gli investimenti relativamente ai progetti immediatamente eseguibili di cui all'art. 21 della legge 26 aprile 1983. n. 130, iscritto in termini di competenza e di cassa nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Progetti immediatamente eseguibili) (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilita' "Politiche di sviluppo e di coesione" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 22. Ferma restando la disposizione di cui all'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, conseguenti alla ripartizione tra le Amministrazioni interessate del fondo iscritto nell'unita' previsionale di base "Calamita' naturali e danni bellici" (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilita' "Politiche di sviluppo e di coesione" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in relazione alle disposizioni di cui all'art. 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102. 23. Le somme dovute dagli istituti di credito ai sensi dell'art. 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono versate nell'ambito della unita' previsionale di base "Prelevamenti da conti di tesoreria; restituzioni; rimborsi, recuperi e concorsi vari" di pertinenza del centro di responsabilita' "Tesoro" (Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica) dello stato di previsione dell'entrata (cap. 3689), per essere correlativamente iscritte, in termini di competenza e cassa, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Imprese radiofoniche ed editoriali" (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilita' "Gestione transitoria delle spese gia' attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio per la gestione delle spese residuali" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 24, Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'art. 127 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti, sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. 25. Ai fini dell'attuazione della legge 15 dicembre 1990, n. 396, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, su altre unita' previsionali di base delle Amministrazioni interessate, il fondo per gli interventi per Roma capitale iscritto nell'ambito dell'unita' provisionale di base "Fondo per Roma capitale" (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilita' "Roma capitale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 26. In attuazione di quanto disposto dall'art. 19 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile, le somme iscritte nell'unita' previsionale di base "Fondo per la protezione civile" (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilita' "Protezione civile" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, possono essere ripartite, in relazione al tipo di intervento previsto, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, tra altre unita' previsionali di base del medesimo centro di responsabilita'. 27. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Presidenza del Consiglio dei Ministri" di pertinenza del centro di responsabilita' "Tesoro" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi destinati dall'Unione europea alle attivita' poste in essere dalla Commissione nazionale per la parita' e le pari opportunita' tra uomo e donna in accordo con l'Unione europea. 28. Ai fini dell'attuazione del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, su altre unita' previsionali di base, le somme iscritte nell'unita' previsionale di base "Potenziamento servizi e strutture" (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilita' "Servizi tecnici nazionali" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 29. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e del Parlamento europeo e per l'attuazione dei referendum, dall'unita' previsionale di base "Spese elettorali" (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, alle competenti unita' previsionali di base degli stati di previsione del medesimo Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dei Ministeri delle finanze, della giustizia, degli affari esteri e dell'interno per lo stesso anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze ai componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti di seggio, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennita' e competenze varie alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione ed acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali. 30. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, alle variazioni di bilancio nelle unita' previsionali di base degli stati di previsione delle Amministrazioni interessate occorrenti per l'attuazione dell'art. 9 della legge 15 dicembre 1999, n. 482. 31. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, a trasferire per l'anno 2001 alle unita' previsionali di base del titolo III (Rimborso passivita' finanziarie) degli stati di previsione delle Amministrazioni interessate, le somme iscritte, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Rimborsi anticipati o ristrutturazione di passivita'" di pertinenza del centro di responsabilita' "Tesoro" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato". - L'art. 3 della gia' citata legge 389/2000 e' il seguente: "Art. 3 (Stato di previsione del Ministero delle finanze e disposizioni relative). - 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle finanze, per l'anno finanziario 2001, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 3). 2. Ai sensi dell'art. 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189, il numero degli ufficiali di complemento del Corpo della Guardia di finanza da mantenere in servizio di prima nomina, per l'anno finanziario 2001, e' stabilito in 420. 3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero delle finanze, sono indicate le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2001, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'art. 9, comma 4, della legge 1 dicembre 1986, n. 831, iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Spese generali di funzionamento" (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilita' "Guardia di finanza" del medesimo stato di previsione. 4. Per l'anno 2001 l'Amministrazione dei monopoli di Stato e' autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate nonche' a impegnare e a pagare le spese, ai termini del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474, in conformita' degli stati di previsione annessi a quello del Ministero delle finanze (Appendice n. 1). 5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro delle finanze, e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio tra le pertinenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 2001, occorrenti per l'attuazione delle norme contenute nel capo II del titolo V del decreto le legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in relazione all'istituzione e al funzionamento delle Agenzie fiscali. 6. In relazione all'accertamento dei residui nella gestione delle spese gia' attribuiti ai dipartimenti interessati dalla istituzione delle Agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro delle finanze, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative in termini di cassa dalle unita' previsionali di base relative alle Agenzie fiscali medesime alle competenti unita' previsionali di base anche di nuova istituzione, nell'ambito del centro di responsabilita' "Dipartimento politiche fiscali" dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 2001". - Per opportuna conoscenza si riporta il titolo della legge 5 agosto 1978, n. 468: "Riforma di alcune norme di contabilita' generale della Stato in materia di bilancio".
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| Art. 3. Riordino Ministeri 1. Le disposizioni di cui agli articoli 6 e 19; 8 e 9; 13 e 15; 14; 16; 17; 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 389, si applicano alle gestione delle somme iscritte negli stati di previsione, rispettivamente, del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca (Tabella n. 6); del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Tabella n. 9); del Ministero delle attivita' produttive (Tabella n. 13); del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Tabella n. 14); del Ministero della salute (tabella n. 15); del Ministero per i beni e le attivita' culturali (Tabella n. 3); del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (Tabella n. 8).
Note all'art. 3. - Si riporta il testo degli articoli 6, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 della citata legge 389/2000: "Art. 6 (Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e disposizioni relative). - 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della pubblica istruzione, per l'anno finanziario 2001, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 6). 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme iscritte nell'unita' previsionale di base "Fondo contratto per il comparto scuola" di pertinenza del centro di responsabilita' "Personale e affari generali ed amministrativi" dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione. 3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, dall'unita' previsionale di base "Finanziamento enti locali" (interventi) di pertinenza del centro di responsabilita' "Amministrazione civile" dello stato di previsione del Ministero dell'interno alle unita' previsionali di base "Strutture scolastiche" di pertinenza dei centri di responsabilita' "Istruzione elementare", "Istruzione classica, scientifica e magistrale" e "Istruzione tecnica" dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione in applicazione dell'art. 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico. 4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad effettuare con propri decreti, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra le unita' previsionali di base dello stato di previsione dei Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 2001, interessate dall'attuazione dell'art. 1, comma 14, della legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme per la parita' scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione. 5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra l'unita' previsionale di base "Igiene e sicurezza sul lavoro" dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione ed altre unita' previsionali di base, anche di nuova istituzione, dello stesso stato di previsione, al fine di provvedere alle spese relative all'igiene e alla sicurezza sui luoghi di lavoro delle istituzioni scolastiche". "Art. 8 (Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e disposizioni relative). - 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 2001, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 8)". "Art. 9 (Stato di previsione dei Ministero dei trasporti e della navigazione e disposizioni relative). - 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei trasporti e della navigazione, per l'anno finanziario 2001, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 9). 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, le variazioni di competenza e di cassa nello stato di previsione dell'entrata ed in quello del Ministero dei trasporti e della navigazione occorrenti per gli adempimenti previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, nonche' dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, concernente la disciplina dell'utenza del servizio di informatica del centro elaborazione dati del Dipartimento dei trasporti terrestri. 3. In attuazione della legge 6 agosto 1991, n. 255, il numero massimo dei militari in servizio obbligatorio di leva presso le Capitanerie di porto e' fissato, per l'anno finanziario 2001, in 4.035 unita'. 4. Il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio a norma dell'art. 15 della legge 19 maggio 1986, n. 224, e dell'art. 5 della legge 7 giugno 1990, n. 144, e' stabilito, per l'anno finanziario 2001, in 32 unita'. 5. Il numero massimo degli allievi ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi normali dell'Accademia navale, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, per l'anno finanziario 2001, e' fissato in 65 unita'. 6. A norma degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, la forza organica dei militari volontari di truppa in ferma breve e' fissata, per l'anno finanziario 2001, nel numero di 500 unita'. 7. Il numero massimo degli allievi marescialli del Corpo delle capitanerie di porto a norma dell'art. 11 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e' determinato, per l'anno finanziario 2001, in 120 unita'. 8. Nell'elenco annesso allo stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2001, i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilita' dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, iscritto nell'unita' previsionale di base "Spese generali di funzionamento" (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilita' "Capitanerie di porto" del medesimo stato di previsione. 9. Ai sensi dell'art. 2 del regolamento per i servizi di cassa e contabilita' delle Capitanerie di porto, approvato con regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati. 10. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi di pertinenza del centro di responsabilita' "Capitanerie di porto" in relazione alla legge 6 agosto 1991, n. 255. Alle spese per la manutenzione ed esercizio dei mezzi nautici, terrestri ed aerei e per attrezzature tecniche, materiali ed infrastrutture occorrenti per i servizi tecnici e di sicurezza dei porti e delle caserme, di cui all'unita' previsionale di base "Mezzi operativi e strumentali" (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilita' "Capitanerie di porto", dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, si applicano, per l'anno finanziario 2001, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'art. 36 e nell'art. 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilita' generale dello Stato. 11. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno finanziario 2001, le variazioni di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, connesse con il trasferimento all'Ente nazionale per l'aviazione civile delle somme di pertinenza dell'Ente medesimo, ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250". "Art. 13 (Stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e diposizioni relative). - 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per l'anno finanziario 2001, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 13). 2. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione all'unita' previsionale di base "Rimborso di anticipazioni e riscossione di crediti di pertinenza del centro di responsabilita' "Coordinamento degli incentivi alle imprese dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nello specifico fondo nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Fondo incentivi alle imprese (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilita' "Coordinamento degli incentivi alle imprese dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in connessione al rimborso dei mutui concessi a carico del Fondo rotativo per l'innovazione tecnologica. 3. Per l'attuazione dell'art. 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata del bilancio dello Stato ed allo stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 2001. 4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 2001, delle somme affluite all'entrata in relazione alle spese da sostenere per l'attuazione della legge 17 febbraio 1992, n. 166. 5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 2001, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione all'art. 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n. 421, nonche' all'art. 9, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 10. 6. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni legislative di cui all'art. 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai fini di cui al citato art. 1 del decreto-legge n. 410 del 1993". "Art. 14 (Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e disposizioni relative). - 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'anno finanziario 2001, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 14). 2. Ai fini dell'attuazione del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 514, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". "Art. 15 (Stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero e disposizioni relative). - 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del commercio con l'estero, per l'anno finanziario 2001, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 15)". "Art. 16 (Stato di previsione del Ministero della sanita' e disposizioni relative). - 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della sanita', per l'anno finanziario 2001, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 16). 2. Alle spese di cui all'unita' previsionale di base "Programma anti AIDS (interventi) di pertinenza del centro di responsabilita' "Prevenzione sanitaria dello stato di previsione del Ministero della sanita' si applicano, per l'anno finanziario 2001, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilita' generale dello Stato. 3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione alla pertinente unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della sanita' per l'anno finanziario 2001, delle somme versate in entrata dalle Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi sanitari per il funzionamento della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie. 4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro della sanita', e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le pertinenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della sanita', per l'anno finanziario 2001, i fondi per il finanziamento delle attivita' di ricerca o sperimentazione, delle unita' previsionali di base "Ricerca scientifica (interventi e investimenti) di pertinenza del centro di responsabilita' "Organizzazione, bilancio e personale dello stato di previsione del Ministero della sanita', in relazione a quanto disposto dall'art. 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. 5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a riassegnare per l'anno finanziario 2001, con propri decreti, le entrate di cui all'art. 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, alle competenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della sanita' per le attivita' di controllo, di programmazione, di informazione e di educazione sanitaria del Ministero stesso, nonche' dell'Istituto superiore di sanita' e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro. 6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro della sanita', e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le pertinenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della sanita', per l'anno finanziario 2001, i fondi per il finanziamento delle attivita' relative ai prelievi e trapianti di organi e di tessuti, dell'unita' previsionale di base "Prelievi e trapianti di organi e tessuti di pertinenza del centro di responsabilita' "Organizzazione, bilancio e personale dello stato di previsione del Ministero della sanita', in relazione a quanto disposto dalla legge 1 aprile 1999, n. 91". "Art. 17 (Stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e disposizioni relative). - 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero per i beni e le attivita' culturali, per l'anno finanziario 2001, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 17)". "Art. 18 (Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e disposizioni relative). - 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente, per l'anno finanziario 2001 in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 18)". "Art. 19 (Stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e disposizioni relative). - 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, per l'anno finanziario 2001, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 19). 2. L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per l'anno finanziario 2001, e' comprensiva delle somme per il finanziamento degli oneri destinati alla realizzazione dei programmi finalizzati gia' approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nonche' della somma di lire 5 miliardi a favore dell'Istituto di biologia cellulare per attivita' internazionale afferente all'area di Monterotondo. 3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unita' previsionale di base "Ricerca scientifica (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilita' "Programmazione, coordinamento e affari economici dello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione all'art. 9 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, recante disposizioni urgenti per le attivita' produttive. 4. Gli importi dei versamenti effettuati all'entrata del bilancio dello Stato in connessione al rimborso dei mutui concessi a carico del Fondo per le agevolazioni alla ricerca nonche' di somme a vario titolo acquisibili in relazione al funzionamento degli strumenti di intervento gravanti sul Fondo stesso sono riassegnati con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nell'unita' previsionale di base 2.2.1.6 "Ricerca applicata dello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica".
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| Art. 4. Disposizioni diverse 1. All'articolo 22 della legge 23 dicembre 2000, n. 389, e' aggiunto il seguente comma: "20-bis. Al fine di apportare le occorrenti variazioni di bilancio il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri interessati, provvede alla verifica delle risorse di cui all'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per accertarne la congruenza con il trattamento economico accessorio erogato alla dirigenza in base ai contratti individuali".
Note all'art. 4: - Il testo dell'art. 22 della gia' citata legge n. 389/2000, cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 22 (Disposizioni diverse). - 1. Per l'anno finanziario 2001, le spese considerate nelle unita' previsionali di base dei singoli stati di previsione per le quali il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni tra loro compensative, rispettivamente, per competenza e cassa, sono quelle indicate nella tabella A allegata alla presente legge. 2. Per l'anno finanziario 2001, le spese delle unita' previsionali di base del conto capitale dei singoli stati di previsione alle quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e nel settimo comma dell'art. 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono quelle indicate nella tabella B allegata alla presente legge. 3. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nell'ambito delle unita' previsionali di base, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nelle pertinenti unita' previsionali di base, anche di nuova istituzione, con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti. 4. Per gli allievi del Corpo della guardia di finanza, del Corpo di polizia penitenziaria, degli agenti della Polizia di Stato, del Corpo delle capitanerie di porto, del Corpo forestale dello Stato la composizione della razione viveri in natura e le integrazioni di vitto e di generi di conforto per i militari dei Corpi medesimi nonche' per il personale della Polizia di Stato in speciali condizioni di servizio, sono determinate, per l'anno finanziario 2001, in conformita' alle tabelle allegate al decreto del Ministro della difesa adottato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266. 5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, dall'unita' previsionale di base "Fondo per i programmi regionali di sviluppo (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilita' "Politiche di sviluppo e di coesione dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno finanziario 2001, alle pertinenti unita' prvisionali di base dei Ministeri interessati, le quote da attribuire alle regioni a statuto speciale, ai sensi del quinto comma dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione di quanto disposto dall'art. 13 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria. 7. Ai fini dell'attuazione della legge 26 febbraio 1992, n. 212, concernente collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale e orientale, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui e di cassa in relazione alla ripartizione delle disponibilita' finanziarie per settori e strumenti d'intervento. 8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta dei Ministri interessati, e' autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, le disponibilita' esistenti su altre unita' previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni competenti a favore di apposite unita' previsionali di base destinate all'attuazione di interventi cofinanziati dalla Unione europea, nonche' di quelli connessi alla realizzazione della rete unitaria della pubblica amministrazione. 9. Per l'attuazione dei provvedimenti di riordino, anche in via sperimentale, delle amministrazioni pubbliche, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, comunicati alle Commissioni parlamentari competenti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, ivi comprese l'individuazione dei centri di responsabilita' amministrativa, l'istituzione, la modifica e la soppressione di unita' previsionali di base. 10. Su proposta del Ministro competente, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, negli stati di previsione della spesa che nell'esercizio 2000 ed in quello in corso siano stati interessati dai processi di ristrutturazione di cui al comma 9, nonche' previsti da altre normative vigenti, possono essere effettuate variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra capitoli delle unita' previsionali di base del medesimo centro di responsabilita' amministrativa, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualita' e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge, nonche' tra capitoli di unita' previsionali di base dello stesso stato di previsione limitatamente alle spese di funzionamento per oneri relativi a movimenti di personale e per quelli strettamente connessi con la operativita' delle amministrazioni. 11. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa tra le competenti unita' previsionali di base e centri di responsabilita' amministrativa delle amministrazioni interessate per le spese concernenti la gestione e il funzionamento dei sistemi informativi e le spese relative alla costituzione e allo sviluppo dei sistemi medesimi. 12. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e cassa, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'art. 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, anche mediante riassegnazione delle somme allo scopo versate in entrata dalle amministrazioni interessate. 13. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'art. 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonche' degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale interessato. 14. Gli stanziameriti iscritti in bilancio per l'esercizio 2001, per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia, per quanto riguarda i fondi destinati all'incentivazione del personale stesso, non utilizzati alla chiusura dell'esercizio sono conservati nel conto dei residui per essere utilizzati nell'esercizio successivo. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati. 15. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate, delle somme rimborsate dalla Commissione dell'Unione europea per spese sostenute dalle amministrazioni medesime a carico delle pertinenti unita' previsionali di base dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato. 16. Al fine della razionalizzazione del patrimonio immobiliare utilizzato dalle amministrazioni statali, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro interessato, e autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative dalle unita' previsionali "Funzionamento , per le spese relative al fitto di locali dei pertinenti centri di responsabilita' delle amministrazioni medesime, alle pertinenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero delle finanze, per l'acquisto di immobili, anche attraverso la locazione finanziaria. Per l'acquisto di immobili all'estero di competenza del Ministero degli affari esteri, anche attraverso la locazione finanziaria, le variazioni compensative sono operate con le predette modalita' tra le pertinenti unita' previsionali di base dello stesso Ministero degli affari esteri. 17. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati ai sensi dell'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e ai decreti legislativi concernenti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della medesima legge 15 marzo 1997, n. 59. 18. In relazione al rinvio all'anno 2001, disposto dall'art. 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, delle riassegnazioni alla spesa di somme versate all'entrata del bilancio dello Stato, previste dalle vigenti disposizioni legislative per l'anno 2000, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a provvedere nell'anno 2001, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio nei capitoli delle pertinenti unita' previsionali di base degli stati di previsione della spesa delle amministrazioni interessate. 19. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, nelle pertinenti unita' previsionali di base, anche di nuova istituzione, degli Stati di previsione delle amministrazioni interessate, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'art. 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133. 20. Per l'anno finanziario 2001, le unita' previsionali di base e le funzioni obiettivo sono individuate, rispettivamente, negli allegati n. 1 e n. 2 alla presente legge. 20-bis. Al fine di apportare le occorrenti variazioni di bilancio il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri interessati, provvede alla verifica delle risorse di cui all'art. 24, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per accertarne la congruenza con il trattamento economico accessorio erogato alla dirigenza in base ai contratti individuali.
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| Art. 5. A l l e g a t i 1. Le modifiche alle unita' previsionali di base e alle funzioni obiettivo individuate per il 2001 negli allegati 1 e 2 alla legge 23 dicembre 2000, n. 389, sono riportate negli allegati 1 e 2 alla presente legge. |
| Art. 6. Modifiche alla tabella A allegata alla legge 23 dicembre 2000, n. 389 1. Nella tabella A allegata alla legge 23 dicembre 2000, n. 389, sono introdotte le modifiche riportate nell'allegato 3 alla presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 29 novembre 2001 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI Senato della Repubblica (atto n. 361): Presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze (Tremonti) il 28 giugno 2001. Assegnato alla 5a commissione (Bilancio), in sede referente, il 4 luglio 2001 con pareri delle commissioni 1a, 2a, 3a, 4a, 6a, 7a, 8a, 9a, 10a, 11a, 12a, 13a, Giunta per gli affari delle Comunita' europee e Commissione parlamentare per le questioni regionali. Esaminato dalla 5a commissione il 18, 19 e 31 luglio 2001. Esaminato in aula il 18 settembre 2001 e approvato il 19 settembre 2001. Camera dei deputati (atto n. 1598): Assegnato alla V commissione (Bilancio), in sede referente, il 24 settembre 2001 con pareri delle commissioni I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e Parlamentare per le questioni regionali. Esaminato dalla V commissione il 10, 11 e 16 ottobre 2001. Esaminato in aula il 17 ottobre 2001 e approvato, con modificazioni, il 18 ottobre 2001. Senato della Repubblica (atto n. 361-B): Assegnato alla 5a commissione (Bilancio), in sede referente, il 23 ottobre 2001 con pareri delle commissioni 1a, 6a e 7a. Esaminato dalla 5a commissione il 20 novembre 2001. Esaminato in aula il 30 ottobre 2001, il 9-21-22 novembre 2001 e approvato il 27 novembre 2001. |
| ALLEGATI 1 - 2 - 3
----> Vedere ALLEGATI da pag. 7 a pag. 104 del S.O. <---- ----> Vedere ALLEGATI da pag. 105 a pag. 175 del S.O. <---- ----> Vedere ALLEGATI da pag. 176 a pag. 224 del S.O. <---- |
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