Gazzetta n. 280 del 1 dicembre 2001 (vai al sommario)
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
DECRETO 24 ottobre 2001, n. 420
Regolamento recante modificazioni e integrazioni al decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 3 agosto 2000, n. 294, concernente l'individuazione dei requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici.

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;
Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109 e, in particolare, l'articolo 8, comma 11-sexies, che demanda al Ministro per i beni e le attivita' culturali, sentito il Ministro dei lavori pubblici, l'individuazione dei requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici;
Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, recante "Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, recante il Regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109, legge quadro in materia di lavori pubblici, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, recante il regolamento concernente la qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori pubblici;
Visto il proprio decreto 3 agosto 2000, n. 294, recante il regolamento concernente l'individuazione dei requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici;
Ritenuto di dover apportare alcune modificazioni allo stesso decreto n. 294/2000, tenuto conto anche degli effetti prodottisi in sede di prima applicazione;
Sentito il Ministro dei lavori pubblici, che ha espresso il proprio parere con la nota prot. 918/314/13 dell'8 maggio 2001;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 2 luglio 2001;
Udito il parere dell'Autorita' di vigilanza sui lavori pubblici espresso in data 13 settembre 2001;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, prot. n. 2679 del 9 ottobre 2001;

A d o t t a

il seguente regolamento:
Art. 1.

Modifiche all'articolo 5 del decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 3 agosto 2000, n. 294, in materia di idoneita'
organizzativa.

1. All'articolo 5 del decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 3 agosto 2000, n. 294, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:
a) al comma 1, le parole "operatori qualificati" e "cinquanta" sono sostituite rispettivamente con le parole "collaboratori restauratori di beni culturali" e "quaranta";
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, l'idoneita' organizzativa dell'impresa e' dimostrata dall'aver sostenuto per il personale dipendente con qualifica di restauratore e di collaboratore restauratore di beni culturali, come definite dal presente regolamento, un costo complessivo, composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore rispettivamente al venti e al trenta per cento dell'importo dei lavori che rientrano nella categoria OS2 di cui all'allegato A del decreto n. 34, realizzati nel quinquennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la societa' organismo d'attestazione.";
c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. I restauratori e i collaboratori restauratori di beni culturali di cui al comma 1 devono avere un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'impresa ovvero, nel limite del trenta per cento del loro numero complessivo, un rapporto di lavoro a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa, in entrambi i casi di durata non inferiore a un anno.".



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, e' il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.".
- Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1998, n.
250, reca: "Istituzione del Ministero per i beni e le
attivita' culturali, a norma dell'art. 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59".
- Il testo dell'art. 8, comma 11-sexies della legge 11
febbraio 2001, n. 109, e' il seguente:
"11-sexies. Per le attivita' di restauro e manutenzione
dei beni mobili e delle superfici decorate di beni
architettonici, il Ministro per i beni culturali e
ambientali, sentito il Ministro dei lavori pubblici,
provvede a stabilire i requisiti di qualificazione dei
soggetti esecutori dei lavori.".
- Il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e'
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 23 settembre 1996, n. 223.
- Il decreto del Presidente della Repubblica
21 dicembre 1999, n. 554, e' pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2000, n. 98.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio
2000, n. 34, e' pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 29 febbraio 2000, n. 49.
- Il decreto del Ministro per i beni e le attivita'
culturali 3 agosto 2001, n. 294, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 20 ottobre 2000, n. 246.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 5 del decreto del Ministro per i
beni e le attivita' culturali 3 agosto 2000, n. 294, come
modificato dal presente regolamento, e' il seguente:
"Art. 5 (Idoneita' organizzativa). - 1. Le imprese con
piu' di quattro addetti devono avere una adeguata idoneita'
organizzativa dimostrata dalla presenza di restauratori in
possesso dei requisiti professionali stabiliti dall'art. 7,
in numero non inferiore al venti per cento dell'organico
complessivo, e dalla presenza di collaboratori restauratori
di beni culturali sensi dell'art. 8 in numero non inferiore
al quaranta per cento del medesimo organico.
2. In alternativa a quanto previsto dal comma 1,
l'idoneita' organizzativa dell'impresa e' dimostrata
dall'aver sostenuto per il personale dipendente con
qualifica di restauratore e collaboratore restauratore dei
beni culturali, come definite dal presente regolamento, un
costo complessivo, composto da retribuzione e stipendi,
contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza,
non inferiore rispettivamente al venti e al trenta per
cento dell'importo dei lavori che rientrano nella categoria
OS2 di cui all'allegato A del decreto n. 34, realizzati nel
quinquennio antecedente la data di sottoscrizione del
contratto con la societa' organismo d'attestazione.
3. Il calcolo delle unita' previste dai commi 1 e 2 e'
effettuato con l'arrotondamento all'unita' superiore.
4. I restauratori e i collaboratori restauratori di
beni culturali di cui al comma 1 devono avere un rapporto
di lavoro a tempo indeterminato con l'impresa ovvero, nel
limite del trenta per cento del loro numero complessivo, un
rapporto di lavoro a tempo determinato o di collaborazione
coordinata e continuativa, in entrambi i casi di durata non
inferiore a un anno.".



 
Art. 2.

Modifiche all'articolo 6 del decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 3 agosto 2000, n. 294, in materia di capacita'
economica e finanziaria.
1. L'articolo 6 del decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 3 agosto 2000, n. 294 e' sostituito dal seguente:
"Art. 6 (Capacita' economica e finanziaria) - 1. L'adeguata capacita' economica e finanziaria dell'impresa e' dimostrata da idonee referenze bancarie rilasciate da soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, ovvero, in alternativa, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettere b) e c), del decreto n. 34.".



Note all'art. 2:
- Il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385,
reca: "Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia".
- Si riporta il testo dell'art. 18, comma 2, lettere b)
e c) del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio
2000, n. 34 (Regolamento recante istituzione del sistema di
qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai
sensi dell'art. 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni):
"2. La adeguata capacita' economica e finanziaria e'
dimostrata:
a) (omissis);
b) dalla cifra di affari, determinata secondo quanto
previsto all'art. 22, realizzata con lavori svolti mediante
attivita' diretta ed indiretta non inferiore al cento per
cento degli importi delle qualificazioni richieste nelle
varie categorie;
c) limitatamente ai soggetti tenuti alla redazione
del bilancio, dal capitale netto, costituito dal totale
della lettera A) del passivo di cui all'art. 2424 del
codice civile, riferito all'ultimo bilancio approvato, di
valore positivo".



 
Art. 3.

Modifiche all'articolo 7 del decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 3 agosto 2000, n. 294, in materia di restauratore
di beni culturali.

1. L'articolo 7 del decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 3 agosto 2000, n. 294, e' sostituito dal seguente:
"Art. 7 (Restauratore di beni culturali). - 1. Ai fini del presente regolamento, nonche' ai fini di cui all'articolo 224 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, per restauratore di beni culturali si intende colui che ha conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, di durata non inferiore a quattro anni, ovvero un diploma di laurea universitaria specialistica in conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico.
2. Per restauratore di beni culturali s'intende altresi' colui che alla data di entrata in vigore del presente regolamento:
a) ha conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni e ha svolto attivita' di restauro dei beni stessi, direttamente e in proprio ovvero in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilita' diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata da parte dell'autorita' preposta alla tutela del bene o della superficie decorata, per un periodo di tempo almeno doppio rispetto a quello scolare mancante, e comunque non inferiore a due anni;
b) ha svolto attivita' di restauro dei beni predetti, direttamente e in proprio ovvero in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilita' diretta nella gestione tecnica dell'intervento, per non meno di otto anni, con regolare esecuzione certificata dall'autorita' preposta alla tutela dei beni sui quali e' stato eseguito il restauro;
c) ha conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni ovvero ha svolto attivita' di restauro di beni mobili o superfici decorate per un periodo almeno pari a quattro anni, direttamente e in proprio ovvero in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilita' diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata dall'autorita' di tutela, ove ne venga accertata l'idoneita' o venga completato il percorso formativo secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, da adottarsi entro il 31 dicembre 2001.".



Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 224 del decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 544
(Regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n.
109, legge quadro in materia di lavori pubblici, e
successive modificazioni):
"Art. 224 (Direzione dei lavori e collaudo beni mobili
e superfici decorate). - 1. Per gli interventi sui beni
mobili di interesse storico - artistico e sulle superfici
decorate di beni architettonici, nelle ipotesi di cui
all'art. 27, comma 2 della legge, l'ufficio di direzione
dei lavori del direttore dei lavori comprende tra gli
assistenti con funzioni di direttore operativo, un
restauratore con esperienza almeno quinquennale in possesso
dei requisiti di cui all'art. 8, comma 11-sexies, della
legge.
2. Per il collaudo finale dei beni di cui al comma 1
nell'ipotesi di affidamento esterno di cui all'art. 28,
comma 4, della legge, l'organo di collaudo comprende un
restauratore con esperienza almeno quinquennale in possesso
dei requisiti di cui all'art. 8, comma 11-sexies, della
legge".
- Si riporta il testo dell'art. 9 del citato decreto
legislativo 20 ottobre 1998, n. 368:
"Art. 9 (Scuole di formazione e studio). - 1. Presso i
seguenti istituti operano scuole di alta formazione e di
studio: Istituto centrale del restauro; Opificio delle
pietre dure; Istituto centrale per la patologia del libro.
2. Gli istituti di cui al comma 1 organizzano corsi di
formazione e di specializzazione anche con il concorso di
universita' e altre istituzioni ed enti italiani e
stranieri e possono, a loro volta, partecipare e
contribuire alle iniziative di tali istituzioni ed enti.
3. L'ordinamento dei corsi delle scuole, i requisiti di
ammissione e i criteri di selezione del personale docente
sono stabiliti con regolamenti ministeriali adottati, ai
sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, con decreto del Ministro, d'intesa con la Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione
pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. Con decreto del Ministro possono
essere istituite sezioni distaccate delle scuole gia'
istituite.
4. Con regolamento adottato con le modalita' di cui al
comma 3 si provvede al riordino delle scuole di cui
all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica
30 settembre 1963, n. 1409.



 
Art. 4.

Modifiche all'articolo 8 del decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 3 agosto 2000, n. 294, in materia di operatore
qualificato per i beni culturali.

1. L'articolo 8 del decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 3 agosto 2000, n. 294, e' sostituito dal seguente:
"Art. 8 (Collaboratore restauratore di beni culturali). - 1. Agli effetti del presente regolamento, per collaboratore restauratore di beni culturali si intende:
a) colui che ha conseguito un diploma di laurea universitaria triennale in tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali, ovvero un diploma di Accademia di Belle Arti con insegnamento almeno triennale in restauro;
b) colui che ha conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a tre anni;
2. Per collaboratore restauratore di beni culturali s'intende altresi' colui che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ha svolto lavori di restauro di beni mobili di interesse storico, artistico o archeologico, o di superfici decorate di beni architettonici, per non meno di quattro anni, anche in proprio. L'attivita' svolta e' dimostrata con dichiarazione del datore di lavoro, ovvero autocertificata dall'interessato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnata dal visto di buon esito degli interventi rilasciato dall'autorita' preposta alla tutela dei beni oggetto del lavoro.".



Nota all'art. 4:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, reca: Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa. (Testo A).



 
Art. 5.

Modifiche all'articolo 9 del decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 3 agosto 2000, n. 294, in materia di lavori utili
per la qualificazione.

1. All'articolo 9, commi 1 e 4, del decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 3 agosto 2000, n. 294, le parole "di cui all'articolo 5" sono sostituite dalle seguenti "di cui all'articolo 4".
Il presente regolamento, munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 24 ottobre 2001
Il Ministro: Urbani

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 2001 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 355



Nota all'art. 5:
- Il testo dell'art. 9 del decreto del Ministro per i
beni e le attivita' culturali 3 agosto 2000, n. 294, come
modificato dal presente regolamento, e' il seguente:
"Art. 9 (Lavori utili per la qualificazione). - 1. La
certificazione dei lavori utili ai fini di cui all'art. 4
e' redatta in conformita' a quanto previsto dall'art. 22,
comma 7, del decreto n. 34.
2. Per i lavori eseguiti per conto del medesimo
committente, anche se oggetto di diversi contratti di
appalto, puo' essere rilasciato un unico certificato con la
specificazione dei lavori eseguiti nei singoli anni.
3. Sono fatti salvi i certificati rilasciati prima
dell'entrata in vigore del presente regolamento, se
accompagnati o integrati dalla dichiarazione di buon esito
rilasciata dall'autorita' preposta alla tutela dei beni su
cui i lavori sono stati realizzati.
4. I lavori possono essere utilizzati ai fini di cui
all'art. 4 solo se effettivamente eseguiti dall'impresa,
anche per effetto di subappalto. L'impresa appaltatrice non
puo' utilizzare ai fini della qualificazione i lavori
affidati in subappalto.
5. Per i lavori eseguiti all'estero si applica la
disciplina prevista dall'art. 23 del decreto n. 34".



 
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