Gazzetta n. 279 del 30 novembre 2001 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 1 ottobre 2001, n. 356
Testo del decreto-legge 1 ottobre 2001, n. 356 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 228 del 1 ottobre 2001), coordinato con la legge di conversione 30 novembre 2001, n. 418, recante: "Interventi in materia di accise sui prodotti petroliferi".

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. l0, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul terminale sono tra i segni (( ... ))
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1.
Riduzione delle aliquote delle accise
sui prodotti petroliferi
1. Dal 1 ottobre 2001 l'aliquota della benzina e' pari a quella della benzina senza piombo.
2. Le aliquote di accisa sui prodotti petroliferi indicati nell'articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono prorogate, fino al 31 ottobre 2001, nelle misure ivi fissate, e le sole aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, restano ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2001.
3. Nel periodo 1 ottobre 2001-31 dicembre 2001, e' consentita l'immissione al consumo di benzina avente contenuto di piombo compreso tra 150 e 5 mg/litro, attraverso il sistema distributivo della benzina con piombo, mantenendo inalterata la definizione commerciale di benzina super e garantendo la necessaria informazione ai consumatori. Il cambio di destinazione d'uso dei serbatoi e delle colonnine d'erogazione dalla benzina con piombo alla benzina senza piombo non comporta alcun adempimento amministrativo a carico dei titolari delle autorizzazioni.



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 24, comma 1, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2001)", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 29 dicembre 2000, n. 302, S.O.:
"1. Al fine di compensare le variazioni dell'incidenza
sui prezzi al consumo derivanti dall'andamento dei prezzi
internazionali del petrolio, a decorrere dal 1 gennaio 2001
e fino al 30 giugno 2001, le aliquote di accisa dei
seguenti prodotti petroliferi sono stabilite nella
sottoindicata misura:
a) benzina: lire 1.077.962 per mille litri;
b) benzina senza piombo: lire 1.007.486 per mille
litri;
c) olio da gas o gasolio:
1) usato come carburante: lire 739.064 per mille
litri;
2) usato come combustibile per riscaldamento: lire
697.398 per mille litri;
d) emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di
olio combustibile denso con acqua contenuta in misura
variabile dal 12 al 15 per cento in peso, idonee
all'impiego nella carburazione e nella combustione:
1) emulsione con oli da gas usata come carburante:
lire 474.693 per mille litri;
2) emulsione con oli da gas usata come combustibile
per riscaldamento: lire 474.693 per mille litri;
3) emulsione con olio combustibile denso usata come
combustibile per riscaldamento:
3.1) con olio combustibile ATZ: lire 192.308 per
mille chilogrammi;
3.2) con olio combustibile BTZ: lire 57.154 per
mille chilogrammi;
4) emulsione con olio combustibile denso per uso
industriale:
4.1) con olio combustibile ATZ: lire 80.717 per
mille chilogrammi;
4.2) con olio combustibile BTZ: lire 40.359 per
mille chilogrammi;
e) gas di petrolio liquefatti (GPL):
1) usati come carburante: lire 509.729 per mille
chilogrammi;
2) usati come combustibile per riscaldamento: lire
281.125 per mille chilogrammi;
f) gas metano:
1) per autotrazione: lire 7,11 per metro cubo;
2) per combustione per usi civili:
2.1) per usi domestici di cottura di cibi e
produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista
dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: lire 56,99
per metro cubo;
2.2) per uso riscaldamento individuale a tariffa
T2 fino a 250 metri cubi annui: lire 124,62 per metro cubo;
2.3) per altri usi civili: lire 307,51 per metro
cubo;
3) per i consumi nei territori di cui all'art. 1
del testo unico delle leggi sugli interventi nel
Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti
aliquote:
3.1) per gli usi di cui ai numeri 2.1) e 2.2):
lire 46,78 per metro cubo;
3.2) per altri usi civili: lire 212,46 per metro
cubo".



 
Art. 2.
Sospensione dell'aumento annuale
delle aliquote di accisa sugli oli minerali
1. Per l'anno 2001 non si fa luogo all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'articolo 8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con il quale sono stabiliti gli aumenti intermedi delle aliquote delle accise sugli oli minerali, sul carbone, sul coke di petrolio, sull'"orimulsion", nonche' sulle emulsioni stabilizzate di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, occorrenti per il raggiungimento progressivo della misura delle aliquote decorrenti dal 1 gennaio 2005.



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 8, comma 5 della legge
23 dicembre 1998, n. 448, recante "Misure di finanza
pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo", pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1998, n. 302, S.O.:
"5. Fino al 31 dicembre 2004 le misure delle aliquote
delle accise sugli oli minerali nonche' quelle sui prodotti
di cui al comma 7, che, rispetto a quelle vigenti alla data
di entrata in vigore della presente legge, valgono a titolo
di aumenti intermedi, occorrenti per il raggiungimento
progressivo della misura delle aliquote decorrenti dal 1
gennaio 2005, sono stabilite con decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta dell'apposita
Commissione del CIPE, previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri.".
- Per il testo dell'art. 24, comma 1, lettera d), della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, si rinvia ai riferimenti
normativi all'art. 1.



 
Art. 3.
Aliquota di accisa sul gasolio utilizzato nelle serre
1. Per il periodo dal 1 ottobre 2001 al 31 dicembre 2001 il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra e' esente da accisa. Per le modalita' di erogazione del beneficio, si applicano le disposizioni contenute nel decreto del Ministro delle finanze 11 dicembre 2000, n. 375, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito dalla legge 14 aprile 2000, n. 92. Il decreto del Ministro delle finanze 11 dicembre 2000, n. 375, recante "Regolamento recante norme relative alla riduzione del gasolio da utilizzare in agricoltura, da adottare ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 aprile 2000, n. 92", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 2000.
 
Art. 4.
Aliquota di accisa sul gas metano
per combustione per uso industriale
1. A decorrere dal 1 ottobre 2001 e fino al 31 dicembre 2001, l'accisa sul gas metano, prevista nell'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, e' ridotta del 40 per cento per gli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, con consumi superiori a 1.200.000 metri cubi per anno.



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'allegato I del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante "Testo unico
delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
29 novembre 1995, n. 279, S.O.:
"Allegato I: (Elenco prodotti assoggettati ad
imposizione ed aliquote vigenti alla data di entrata in
vigore del testo unico).
Oli minerali.
Benzina: lire 1.111.490 per mille litri;
Benzina senza piombo: lire 1.003.480 per mille litri;
Petrolio lampante o cherosene:
usato come carburante: lire 625.620 per mille litri;
usato come combustibile per riscaldamento: lire
415.990 per mille litri;
Oli da gas o gasolio:
usato come carburante: lire 747.470 per mille litri;
usato come combustibile per riscaldamento: lire
747.470 per mille litri;
Oli combustibili: lire 90.000 per mille kg [1];
Oli combustibili a basso tenore di zolfo: lire 45.000
per mille kg.
Gas di petrolio liquefatti:
usato come carburante: lire 591.640 per mille kg;
usato come combustibile per riscaldamento: lire
359.220 per mille kg;
Gas metano:
per autotrazione: lire zero;
per combustione per usi industriali: lire 20 al mc;
per combustione per usi civili:
a) per usi domestici di cottura cibi e produzione
di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal
provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: lire 86 al mc;
b) per usi di riscaldamento individuale a tariffa
T2 fino a 250 metri cubi annui: lire 151 al mc;
c) per altri usi civili: lire 332 al mc;
per i consumi nei territori di cui all'art. 1 del
testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:
a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e
b): lire 74 al mc;
b) per gli altri usi civili: lire 238 al mc.
Alcole e bevande alcoliche:
birra: lire 2.710 per ettolitro e per grado-Plato;
vino: lire zero;
bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra:
lire zero;
prodotti intermedi: lire 87.000 per ettolitro;
alcole etilico: lire 1.146.600 per ettolitro anidro
[2].
Energia elettrica:
per ogni kWh di energia impiegata [3]:
per qualsiasi applicazione nelle abitazioni: lire
4,10 per ogni kWh;
per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle
abitazioni: lire 6 al kWh.
Imposizioni diverse:
Oli lubrificanti lire 1.260.000 per mille kg.
Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.
[1] L'aliquota di lire 90.000 per mille kg si riferisce
agli oli combustibili densi. Le miscele di oli combustibili
densi con oli da gas per la produzione di oli combustibili
semifluidi, fluidi e fluidissimi sono tassate tenendo conto
delle aliquote relative ai prodotti impiegati nelle miscele
e secondo le seguenti percentuali di utilizzo: semifluidi:
densi 75 per cento, oli da gas 25 per cento; fluidi: densi
70 per cento, oli da gas 30 per cento; fluidissimi: densi 5
per certo, oli da gas 95 per cento. Gli oli combustibili si
considerano densi se hanno una viscosita' (V), a 50 oC,
superiore a 91 centistokes, si considerano semifluidi se
hanno una viscosita' (V), a 50 oC, superiore a 37,4 ma non
a 91 centistokes, fluidi se hanno una viscosita' (V), a 50
oC, da 21,2 a 37,4 centistokes e fluidissimi quelli che
hanno una viscosita' (V), a 50 oC, inferiore a 21,2
centistokes.
[2] Fino al 30 giugno 1996, per gli alcoli ottenuti
dalla distillazione del vino, dei sottoprodotti della
vinificazione, delle patate, della frutta, del sorgo, dei
fichi, delle carrube e dei cereali, del siero e del
permeato di siero di latte, e per l'alcole contenuto nel
rhum, l'aliquota di accisa e' ridotta di lire 83.600 per
ettolitro anidro.
Fino al 31 luglio 1996, per l'alcole impiegato per la
produzione di aceto, di cui al codice NC 2209, si applica
l'accisa di lire 500.000 per ettolitro anidro, alla
temperatura di 20o Celsius.
[3] Fino al 4 maggio 2000 le aliquote sono ridotte alla
meta' per le imprese di cui all'art. 11, comma 1, della
legge 2 maggio 1990, n. 102, operanti nei territori di cui
all'art. 1 della legge medesima.".



 
Art. 5.
Agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati
nelle zone montane ed in altri
specifici territori nazionali
1. Per il periodo dal 1 ottobre 2001 al 31 dicembre 2001, l'ammontare della riduzione minima di costo prevista dall'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, e' aumentato di lire 50 per litro di gasolio usato come combustibile per riscaldamento e di lire 50 per chilogrammo di gas di petrolio liquefatto.



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 8, comma 10 della legge
23 dicembre 1998, n. 448, recante: "Misure di finanza
pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo", pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1998, n. 302, S.O.:
"10. Le maggiori entrate derivanti per effetto delle
disposizioni di cui ai commi precedenti sono destinate:
a) a compensare la riduzione degli oneri sociali
gravanti sul costo del lavoro;
b) a compensare il minor gettito derivante dalla
riduzione, operata annualmente nella misura percentuale
corrispondente a quella dell'incremento, per il medesimo
anno, dell'accisa applicata al gasolio per autotrazione,
della sovrattassa di cui all'art. 8 del decreto-legge 8
ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 novembre 1976, n. 786. Tale sovrattassa e' abolita
a decorrere dal 1 gennaio 2005;
c) a compensare i maggiori oneri derivanti
dall'aumento progressivo dell'accisa applicata al gasolio
usato come combustibile per riscaldamento e ai gas di
petrolio liquefatti usati come combustibile per
riscaldamento, anche miscelati ad aria, attraverso reti
canalizzate o destinati al rifornimento di serbatoi fissi,
nonche' a consentire, a decorrere dal 1999, ove occorra
anche con credito di imposta, una riduzione del costo del
predetto gasolio non inferiore a lire 200 per ogni litro ed
una riduzione del costo dei sopra citati gas di petrolio
liquefatti corrispondenti al contenuto di energia del
gasolio medesimo. Il suddetto beneficio non e' cumulabile
con altre agevolazioni in materia di accise ed e'
applicabile ai quantitativi dei predetti combustibili
impiegati nei comuni, o nelle frazioni dei comuni:
1) ricadenti nella zona climatica F di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.
412;
2) facenti parte di province nelle quali oltre il
70 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F;
3) della regione Sardegna e delle isole minori, per
i quali viene esteso anche ai gas di petrolio liquefatti
confezionati in bombole;
4) non metanizzati ricadenti nella zona climatica E
di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica
n. 412 del 1993 e individuati con decreto del Ministro
delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato. Il beneficio viene meno
dal momento in cui, con decreto del Ministro delle finanze,
di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, da emanare con cadenza annuale, ne e'
riscontrata l'avvenuta metanizzazione. Il suddetto
beneficio e' applicabile altresi' ai quantitativi dei
predetti combustibili impiegati nelle frazioni non
metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di
cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica n.
412 del 1993, esclusi dall'elenco redatto con il medesimo
decreto del Ministro delle finanze, e individuate
annualmente con delibera di consiglio dagli enti locali
interessati. Tali delibere devono essere comunicate al
Ministero delle finanze e al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato entro il 30 settembre di ogni
anno;
d) a concorrere, a partire dall'anno 2000, al
finanziamento delle spese di investimento sostenute
nell'anno precedente per la riduzione delle emissioni e
l'aumento dell'efficienza energetica degli impianti di
combustione per la produzione di energia elettrica nella
misura del 20 per cento delle spese sostenute ed
effettivamente rimaste a carico, e comunque in misura non
superiore al 25 per cento dell'accisa dovuta a norma del
presente articolo dal gestore dell'impianto medesimo
nell'anno in cui le spese sono effettuate. Il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro
delle finanze, determina la tipologia delle spese
ammissibili e le modalita' di accesso all'agevolazione;
e) a compensare la riduzione degli oneri gravanti
sugli esercenti le attivita' di trasporto merci con veicoli
di massa massima complessiva non inferiore a 11,5
tonnellate da operare, ove occorra, anche mediante credito
d'imposta pari all'incremento, per il medesimo anno,
dell'accisa applicata al gasolio per autotrazione;
f) a misure compensative di settore con incentivi per
la riduzione delle emissioni inquinanti, per l'efficienza
energetica e le fonti rinnovabili nonche' per la gestione
di reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa quale
fonte energetica nei comuni ricadenti nelle predette zone
climatiche E ed F ovvero per gli impianti e le reti di
teleriscaldamento alimentati da energia geotermica, con la
concessione di un'agevolazione fiscale con credito
d'imposta pari a lire 20 per ogni chilovattora (Kwh) di
calore fornito, da traslare sul prezzo di cessione
all'utente finale.".



 
Art. 6.
Agevolazione per le reti di teleriscaldamento
alimentate con biomassa ovvero
con energia geotermica
1. Per il periodo dal 1 ottobre 2001 al 31 dicembre 2001, l'ammontare dell'agevolazione fiscale con credito d'imposta prevista dall'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, e' aumentato di lire 30 per ogni chilowattora (Kwh) di calore fornito.



Riferimenti normativi:
- Per il testo dell'art. 8, comma 10, lettera f), della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, si rinvia ai riferimenti
normativi all'art. 5.



 
Art. 7.
Disposizione concernente il settore del gas metano
1. Le tariffe T1 e T2 previste dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986 restano in vigore, ai soli fini fiscali, fino al 31 dicembre 2001.



Riferimenti normativi:
- Il provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1 luglio
1986.



 
Art. 8.
Agevolazione sul gasolio per autotrazione
impiegato dagli autotrasportatori
1. Nell'articolo 25, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "di lire 100.000 per mille litri di prodotto" sono sostituite dalle seguenti: "della misura determinata con riferimento al 31 dicembre 2000".
2. All'articolo 25, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: "Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica" sono sostituite dalle seguenti: "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze";
b) le parole: "20 luglio 2001" sono sostituite dalle seguenti: "10 ottobre 2001";
c) le parole: "a decorrere dal 30 giugno 2001, l'aliquota di cui al comma 1, in modo da compensare l'aumento" sono sostituite dalle seguenti: "per il periodo dal 1 gennaio 2001 al 30 giugno 2001, la riduzione di cui al comma 1, al fine di compensare la variazione";
d) le parole: "Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato" sono sostituite dalle seguenti: "Ministero delle attivita' produttive".
3. Nell'articolo 25, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: "31 agosto 2001" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2001";
b) le parole: "del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette" sono sostituite dalle seguenti: "dell'Agenzia delle dogane";
c) le parole: "con l'osservanza delle modalita' stabilite con il" sono sostituite dalle seguenti: "secondo le modalita' e con gli effetti previsti dal".
4. Nell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 giugno 2001, n. 246, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2001, n. 330, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: "30 settembre 2001" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2001";
b) le parole: "di lire 100.000 per mille litri di prodotto" sono sostituite dalle seguenti: "della misura determinata con riferimento al 30 giugno 2001".
5. Nell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 30 giugno 2001, n. 246, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2001, n. 330, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: "31 ottobre 2001" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2002";
b) le parole: "30 settembre 2001" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2001";
c) le parole: "in modo da" sono sostituite dalle seguenti: "al fine di";
d) la parola: "trimestre" e' sostituita dalla seguente: "semestre".
6. Nell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 30 giugno 2001, n. 246, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2001, n. 330, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: "30 novembre 2001" sono sostituite dalle seguenti: "28 febbraio 2002";
b) le parole: "con l'osservanza delle modalita' stabilite con il" sono sostituite dalle seguenti: "secondo le modalita' e con gli effetti previsti dal".
7. Nell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26 settembre 2000, n. 265, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 343, le parole: "con l'osservanza delle modalita' stabilite con il" sono sostituite dalle seguenti: "secondo le modalita' e con gli effetti previsti dal".



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 25 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, nei riferimenti normativi all'art.
1, cosi' come modificato dalla presente legge:
"Art. 25 (Agevolazioni sul gasolio per autotrazione
impiegato dagli autotrasportatori). - 1. A decorrere dal 1
gennaio 2001, e fino al 30 giugno 2001, l'aliquota prevista
nell'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui
consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504, e successive modificazioni, per il gasolio per
autotrazione utilizzato dagli esercenti le attivita' di
trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva
superiore a 3,5 tonnellate e' ridotta della misura
determinata con riferimento al 31 dicembre 2000.
2. La riduzione prevista al comma 1 si applica altresi'
ai seguenti soggetti:
a) agli enti pubblici ed alle imprese pubbliche
locali esercenti l'attivita' di trasporto di cui al decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi
regionali di attuazione;
b) alle imprese esercenti autoservizi di competenza
statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre
1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio
del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422;
c) agli enti pubblici e alle imprese esercenti
trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di
persone.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 10
ottobre 2001, e' eventualmente rideterminata, per il
periodo dal 1 gennaio 2001 al 30 giugno 2001, la riduzione
di cui al comma 1, al fine di compensare la variazione del
prezzo di vendita al consumo del gasolio per autotrazione,
rilevato settimanalmente dal Ministero delle attivita'
produttive purche' lo scostamento del medesimo prezzo che
risulti alla fine del semestre, rispetto al prezzo rilevato
nella prima settimana di gennaio 2001, superi mediamente il
10 per cento in piu' o in meno dell'ammontare di tale
riduzione. Con il medesimo decreto vengono altresi'
stabilite le modalita' per la regolazione contabile dei
crediti di imposta.
4. Per ottenere il rimborso di quanto spettante, anche
mediante la compensazione di cui all'art. 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni i destinatari del beneficio di cui ai commi 1
e 2 presentano, entro il termine del 31 ottobre 2001,
apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia
delle dogane, secondo le modalita' e con gli effetti
previsti dal regolamento di cui all'art. 8, comma 13, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni.
E' consentito ai medesimi destinatari di presentare
dichiarazione relativa ai consumi effettuati nel primo
trimestre dell'anno 2001; in tal caso, nella successiva
dichiarazione, oltre agli elementi richiesti, sara'
indicato l'importo residuo spettante, determinato anche in
attuazione delle disposizioni stabilite con il decreto di
cui al comma 3.".
- Si riporta il testo dell'art. 1, del decreto-legge 30
giugno 2001, n. 246, recante: "Disposizioni in materia di
accise sui prodotti petroliferi, di modalita' di
presentazione delle dichiarazioni periodiche IVA, nonche'
di differimento di termini in materia di spesa farmaceutica
e di contributo unificato sugli atti giudiziari",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 giugno 2001, n. 150,
e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1,
legge 4 agosto 2001, n. 330, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 18 agosto 2001, n. 191, cosi' come modificato
dalla presente legge:
"1. Tra i soggetti beneficiari di quote del
quantitativo di 125.000 tonnellate di "biodiesel esente da
accisa nell'ambito del progetto-pilota triennale di cui
all'art. 21, comma 6, del testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui
consumi, emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504, e successive modificazioni, nel testo previgente a
quello modificato dall'art. 21, comma 1, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, relativo al periodo 1 luglio 2000 -
30 giugno 2001, sono ripartiti, proporzionalmente alle
relative quote e purche' vengano immessi in consumo entro
il 30 settembre 2001, i quantitativi di "biodiesel esente
complessivamente non immessi in consumo nei periodi 1
luglio 1998 - 30 giugno 1999, 1 luglio 1999 - 30 giugno
2000 e 1 luglio 2000 - 30 giugno 2001. In caso di rinuncia,
totale o parziale, alle quote risultanti dalla suddetta
ripartizione da parte di un beneficiario, le stesse sono
ridistribuite, proporzionalmente alle relative
assegnazioni, fra gli altri beneficiari.
2. Le aliquote delle accise sui prodotti petroliferi
indicati nell'art. 24, comma 1, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, sono prorogate, fino al 30 settembre 2001,
nella misura ivi fissata.
3. Per il periodo 1 luglio 2001 - 30 settembre 2001 il
gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra e' esente
da accisa. Per le modalita' di erogazione del beneficio, si
applicano le disposizioni contenute nel regolamento
adottato ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge
15 febbraio 2000, n. 21, convertito dalla legge 14 aprile
2000, n. 92.
4. A decorrere dal 1 luglio 2001 e fino al 30 settembre
2001, l'accisa sul gas metano, prevista nell'allegato I al
testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi, emanato con decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive
modificazioni, e' ridotta del 40 per cento per gli
utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, con
consumi superiori a 1.200.000 metri cubi per anno.
5. A decorrere dal 1 luglio 2001 e fino al 31 dicembre
2001 l'aliquota prevista nell'allegato I al testo unico
delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi, emanato con decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, per il
gasolio per autotrazione utilizzato dagli esercenti le
attivita' di trasporto merci con veicoli di massa massima
complessiva superiore a 3,5 tonnellate e' ridotta della
misura determinata con riferimento al 30 giugno 2001.
6. La riduzione prevista al comma 5 si applica altresi'
ai seguenti soggetti:
a) agli enti pubblici ed alle imprese pubbliche
locali esercenti l'attivita' di trasporto di cui al decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi
regionali di attuazione;
b) alle imprese esercenti autoservizi di competenza
statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre
1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio
del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al citato
decreto legislativo n. 422 del 1997;
c) agli enti pubblici e alle imprese esercenti
trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di
persone.
7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 31
gennaio 2002 e' eventualmente rideterminata, per il periodo
dal 1 luglio 2001 al 31 dicembre 2001, la riduzione di cui
al comma 5, al fine di compensare la variazione del prezzo
di vendita al consumo del gasolio per autotrazione,
rilevato settimanalmente dal Ministero delle attivita'
produttive, purche' lo scostamento del medesimo prezzo che
risulti alla fine del semestre, rispetto al prezzo rilevato
nella prima settimana di luglio 2001, superi mediamente il
10 per cento in piu' o in meno dell'ammontare di tale
riduzione. Con il medesimo decreto vengono, altresi',
stabilite le modalita' per la regolazione contabile dei
crediti di imposta.
8. Per ottenere il rimborso di quanto spettante, anche
mediante la compensazione di cui all'art. 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, i destinatari del beneficio di cui ai commi
5 e 6 presentano, entro il termine del 28 febbraio 2002,
apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia
delle dogane, secondo le modalita' e con gli effetti
previsti dal regolamento recante disciplina
dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le
attivita' di trasporto merci, emanato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277.
9. Per il periodo 1 luglio 2001 - 30 settembre 2001,
l'ammontare della riduzione minima di costo prevista
dall'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre
1998, n. 448, e successive modificazioni, e' aumentato di
lire 50 per litro di gasolio usato come combustibile per
riscaldamento e di lire 50 per chilogrammo di gas di
petrolio liquefatto.
10. Per il periodo dal 1 luglio 2001 al 30 settembre
2001, l'ammontare della agevolazione fiscale con credito
d'imposta prevista dall'art. 8, comma 10, lettera f), della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni,
e' aumentato di lire 30 per ogni chilowattora (Kwh) di
calore fornito.".
- Si riporta il testo dell'art. 2, del decreto-legge 26
settembre 2000, n. 265, recante: "Misure urgenti per i
settori dell'autotrasporto e della pesca", pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 27 settembre 2000, n. 226, e convertito
in legge, con modificazioni, legge 23 novembre 2000, n.
343, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 novembre 2000,
n. 276, cosi' come modificato della presente legge:
"Art. 2. - 1. Per ottenere il rimborso di quanto
spettante, anche mediante la compensazione di cui all'art.
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i
destinatari del beneficio di cui all'art. 1, commi 1 e 2,
lettere a), b) e c-bis), presentano, entro il termine del
31 marzo 2001, apposita dichiarazione ai competenti uffici
del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette,
secondo le modalita' e con gli effetti previsti dal
regolamento di cui all'art. 8, comma 13, della legge 23
dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni. Dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto e' consentito ai medesimi destinatari di
presentare dichiarazione relativa ai consumi effettuati nel
periodo dal 1 settembre 2000 al 31 ottobre 2000; in tal
caso, nella successiva dichiarazione, oltre agli altri
elementi richiesti, sara' indicato l'importo residuo
spettante, determinato anche in attuazione delle
disposizioni stabilite con il decreto di cui all'art. 1,
comma 4.
2. Per i soggetti di cui all'art. 1, comma 2, lettera
c), il beneficio e' concesso secondo le modalita' stabilite
dal decreto 29 marzo 1994 del Ministro delle finanze,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile
1994, e successive modificazioni, su presentazione di
apposita istanza entro il medesimo termine fissato al comma
1.".



 
Art. 8-bis.
Termini di pagamento dell'accisa. (( 1. All'articolo 3, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: "I termini e le modalita' di pagamento dell'accisa sono fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Fino all'adozione del decreto di cui al primo periodo, restano fermi i termini e le modalita' di pagamento contenuti nelle disposizioni previste per i singoli prodotti. Per i prodotti immessi in consumo in ciascun mese, il pagamento dell'accisa deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo; per le immissioni in consumo avvenute dal 1o al 15 del mese di dicembre, il pagamento dell'accisa deve essere effettuato entro il giorno 27 dello stesso mese ed in tale caso non e' ammesso il versamento unitario ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Relativamente a questi ultimi prodotti, il decreto di cui al primo periodo non puo' prevedere termini di pagamento piu' ampi rispetto a quelli fissati nel periodo precedente". 2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 3 miliardi per l'anno 2001 ed in lire 40 miliardi a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo utilizzando per l'anno 2001 l'accantonamento relativo al Ministero medesimo e per gli anni 2002 e 2003 l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Il Governo trasmette al Parlamento, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e, successivamente, a cadenza semestrale, i dati concernenti le variazioni dei prezzi dei prodotti petroliferi in relazione all' andamento dei prezzi internazionali. ))




Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 3, del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante "Testo unico
delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
29 novembre 1995, n. 279, S.O., cosi' come modificato dalla
presente legge:
"Art. 3 (Accertamento, liquidazione e pagamento). - 1.
Il prodotto da sottoporre ad accisa deve essere accertato
per quantita' e qualita'. La classificazione dei prodotti
soggetti ad accisa e' quella stabilita dalla tariffa
doganale dell'Unione europea con riferimento ai capitoli ed
ai codici della nomenclatura combinata delle merci (NC).
2. Alle controversie relative alla classificazione dei
prodotti ai fini dell'accisa si applicano le disposizioni
previste dal testo unico delle disposizioni legislative in
materia doganale, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive
modificazioni, per le controversie doganali con la
sostituzione dell'ufficio tecnico di finanza alla dogana,
per gli adempimenti affidati a tale ufficio.
3. La liquidazione dell'imposta si effettua applicando
alla quantita' di prodotto l'aliquota d'imposta vigente
alla data di immissione in consumo. Per gli ammanchi, si
applicano le aliquote vigenti al momento in cui essi si
sono verificati ovvero, se tale momento non puo' essere
determinato, le aliquote vigenti all'atto della loro
constatazione.
4. I termini e le modalita' di pagamento dell'accisa
sono fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze. Fino all'adozione del decreto di cui al primo
periodo, restano fermi i termini e le modalita' di
pagamento contenuti nelle disposizioni previste per i
singoli prodotti. Per i prodotti immessi in consumo in
ciascun mese, il pagamento dell'accisa deve essere
effettuato entro il giorno 16 del mese successivo; per le
immissioni in consumo avvenute dal 1o al 15 del mese di
dicembre, il pagamento dell'accisa deve essere effettuato
entro il giorno 27 dello stesso mese ed in tale caso non e'
ammesso il versamento unitario ai sensi dell'art. 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Relativamente a
questi ultimi prodotti, il decreto di cui al primo periodo
non puo' prevedere termini di pagamento piu' ampi rispetto
a quelli fissati nel periodo precedente. In caso di ritardo
si applica l'indennita' di mora del 6 per cento, riducibile
al 2 per cento se il pagamento avviene entro cinque giorni
dalla data di scadenza, e sono, inoltre, dovuti gli
interessi in misura pari al tasso stabilito per il
pagamento differito di diritti doganali. Dopo la scadenza
del suddetto termine, non e' consentita l'estrazione dal
deposito fiscale di altri prodotti fino all'estinzione del
debito d'imposta. Per i prodotti d'importazione l'accisa e'
riscossa con le modalita' e nei termini previsti per i
diritti di confine, fermo restando che il pagamento non
puo' essere fissato per un periodo di tempo superiore a
quello mediamente previsto per i prodotti nazionali.
L'imposta e' dovuta anche per i prodotti sottoposti ad
accisa contenuti nelle merci importate, con lo stesso
trattamento fiscale previsto per i prodotti nazionali e
comunitari.".



 
Art. 9.
Norma di copertura
1. All'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Limitatamente all'anno 2001, le entrate di cui al comma 1 sono destinate alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalle misure antinflazionistiche dirette al contenimento dei prezzi dei prodotti petroliferi.".
2. Agli oneri recati dal presente decreto, (( fatta eccezione per l'articolo 8-bis, )) valutati in lire 311 miliardi per l'anno 2001 ed in lire 373 miliardi per l'anno 2002, si provvede mediante utilizzo di parte delle entrate di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dal comma 1. A tale fine, una quota delle predette entrate, pari a lire 373 miliardi, e' riassegnata allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per essere utilizzata nell'anno 2002. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 148 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, gia' citata nei riferimenti
normativi all'art. 1, cosi' come modificato dalla presente
legge:
"Art. 148 (Utilizzo delle somme derivanti da sanzioni
amministrative irrogate dall'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato). - 1. Le entrate derivanti dalle
sanzioni amministrative irrogate dall'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato sono destinate ad
iniziative a vantaggio dei consumatori.
2. Le entrate di cui al comma 1 sono riassegnate con
decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica ad un apposito fondo iscritto
nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato per essere destinate alle
iniziative di cui al medesimo comma 1, individuate di volta
in volta con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sentite le competenti
commissioni parlamentari.
2-bis. Limitatamente all'anno 2001, le entrate di cui
al comma 1 sono destinate alla copertura dei maggiori oneri
derivanti dalle misure antin-flazionistiche dirette al
contenimento dei prezzi dei prodotti petroliferi.".



 
Art. 10.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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