IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI  Visto  l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio  1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni   amministrative  relative  agli  interventi  conseguenti  a calamita'   naturali   o   avversita'   atmosferiche   di   carattere eccezionale;  Visto  l'art.  14  della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle  regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano  l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica  24 luglio  1977,  n.  616,  nonche' le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;  Vista  la  legge  14  febbraio  1992,  n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale;  Visto  l'art.  2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del  decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi  del  Fondo  alle  produzioni  non  assicurate ancorche' assicurabili;  Visto  l'art.  2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda   al   Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali  la dichiarazione  dell'esistenza  di  eccezionale calamita' o avversita' atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le  provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;  Vista  la  richiesta  di  declaratoria  della  regione Umbria degli eventi   calamitosi  di  seguito  indicati,  per  l'applicazione  nei territori  danneggiati  delle  provvidenze  del Fondo di solidarieta' nazionale:    grandinate del 20 luglio 2001 nella provincia di Terni;    grandinate  dal  20 luglio 2001 al 25 luglio 2001 nella provincia di Perugia;  Accertata   l'esistenza  del  carattere  eccezionale  degli  eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;                              Decreta:  E'  dichiarata  l'esistenza  del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei  danni  alle  produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui  possono  trovare  applicazione  le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:  Perugia:  grandinate  del  20  luglio  2001,  del  25 luglio 2001 - provvidenze  di  cui  all'art.  3,  comma  2, lettere b), c), d), nel territorio dei comuni di Giano dell'Umbria, Gubbio.  Terni:  grandinate del 20 luglio 2001 - provvidenze di cui all'art. 3,  comma 2, lettere b), c), d), nel territorio dei comuni di Arrone, Montecchio, Montefranco, Narni, Terni.  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 7 novembre 2001                                                Il Ministro: Alemanno  |