| Gazzetta n. 279 del 30 novembre 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  
| DECRETO 15 novembre 2001 |  
| Differimento  del  termine  di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo  di controllo denominato C.S.Q.A. S.r.l., ad effettuare i controlli sulla D.O.P. "Grana Padano". |  
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                        IL DIRETTORE GENERALE             per la qualita' dei prodotti agroalimentari                     e la tutela del consumatore  Visto  il  decreto  19  luglio  2001  con  il  quale  la  validita' dell'autorizzazione  triennale  rilasciata all'organismo di controllo denominato "C.S.Q.A. S.r.l.", con decreto del 7 agosto 1998, e' stata prorogata di novanta giorni a far data dal 20 agosto 2001;  Considerato  che  il  predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato  in  modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la D.O.P.  "Grana  Padano",  allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 17 luglio 2001, prot. n. 63247;  Considerato  che  il consorzio di tutela del formaggio Grana padano non   ha  ancora  sciolto  la  riserva  concernente  la  designazione dell'organismo di controllo C.S.Q.A. di cui alle premesse del decreto 19 luglio 2001 sopra richiamato;  Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la D.O.P. "Grana Padano";  Ritenuto    di    dover    differire    il   termine   di   proroga dell'autorizzazione  di  un  ulteriore  periodo  di sessanta giorni a decorrere  dalla  data  di  scadenza  della  succitata  proroga, alle medesime  condizioni  stabilite  nella  autorizzazione  concessa  con decreto 7 agosto 1998;                              Decreta:                               Art. 1.  L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  privato  di  controllo "C.S.Q.A.  S.r.l.",  con  sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74,  con  decreto  7  agosto  1998,  ad  effettuare i controlli sulla denominazione  di  origine  protetta "Grana Padano" registrata con il regolamento  della Commissione CE n. 1107/96 del 12 giugno 1996, gia' prorogata  con  decreto 19 luglio 2001, e' ulteriormente prorogata di sessanta giorni a far data dal 20 novembre 2001.  |  
|   |                                 Art. 2.  Nell'ambito   del   periodo  di  validita'  della  proroga  di  cui all'articolo  precedente  l'organismo  di  controllo  e' obbligato al rispetto   delle  prescrizioni  impartite  con  il  predetto  decreto 7 agosto 1998.    Roma, 15 novembre 2001                             Il direttore generale reggente: Ambrosio  |  
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