Gazzetta n. 279 del 30 novembre 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 12 novembre 2001
Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato Istituto Parma qualita' - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformita' di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta ad effettuare i controlli sulla D.O.P. "Prosciutto di Parma".

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore
Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari e in particolare l'art. 10, concernente i controlli;
Visto il regolamento della Commissione CE n. 1107/96 del 12 giugno 1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta "Prosciutto di Parma" nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
Visto 1'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il decreto 13 ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 12 novembre 1998, con il quale l'organismo di controllo "Istituto Parma qualita' - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformita' di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta", con sede in Langhirano (Parma), via Roma, 82/C, e' stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta "Prosciutto di Parma";
Considerato che la predetta autorizzazione ha validita' triennale decorrente dal 12 novembre 1998, giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di autorizzazione in precedenza citato;
Visto lo schema tipo di controllo relativo alle denominazioni protette della filiera carni trasformate sul quale ha espresso parere positivo il gruppo tecnico di valutazione, di cui alla previsione dell'art. 53, comma 1, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, e in relazione al quale dovranno essere riformulati i piani di controllo di tutte le carni trasformate, e tra queste i prosciutti, a denominazione protetta al fine di soddisfare l'esigenza di fissare modalita' uniformi per l'esercizio dell'attivita' di controllo sulle rispettive aree di produzione;
Ritenuto opportuno che il piano di controllo approvato con il citato decreto 13 ottobre 1998 per la denominazione di origine protetta "Prosciutto di Parma" venga adeguato allo schema tipo di controllo sopra indicato;
Considerato che il consorzio del prosciutto di Parma, pur essendone richiesto, non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra indicata;
Considerata la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta "Prosciutto di Parma" anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa;
Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione per un periodo di tempo fissato in centoventi giorni, a decorrere dalla data di scadenza della stessa, alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;
Decreta:
Art. 1.
L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo "Istituto Parma qualita' - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformita' di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta", con sede in Langhirano (Parma), via Roma, 82/C, con decreto 13 ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 12 novembre 1998, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta "Prosciutto di Parma" registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996, e' prorogata di centoventi giorni a far data dal 12 novembre 2001.
 
Art. 2.
Nell'ambito del periodo di validita' della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo e' obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 13 ottobre 1998.
Roma, 12 novembre 2001
Il direttore generale reggente: Ambrosio
 
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