| Gazzetta n. 279 del 30 novembre 2001 (vai al sommario) |  
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| LEGGE 30 novembre 2001, n. 418 |  
| Conversione  in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 ottobre 2001,  n.  356,  recante interventi in materia di accise sui prodotti petroliferi. |  
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  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato;                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA                              Promulga la seguente legge:                               Art. 1.  1. Il  decreto-legge  1 ottobre 2001, n. 356, recante interventi in materia  di  accise  sui prodotti petroliferi, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.  2. La  presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.    Data a Roma, addi' 30 novembre 2001                               CIAMPI                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio                              dei Ministri                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e                              delle finanze                              Marzano,   Ministro   delle   attivita'                              produttive Visto, il Guardasigilli: Castelli                              LAVORI PREPARATORI          Camera dei deputati (atto n. 1701):              Presentato  dal  Presidente  del Consiglio dei Ministri          (Berlusconi),  dal  Ministro  dell'economia e delle finanze          (Tremonti)   e  dal  Ministro  delle  attivita'  produttive          (Marzano) il 3 ottobre 2001.              Assegnato   alla  VI  commissione  (Finanze),  in  sede          referente,  l'8 ottobre 2001 con pareri del Comitato per la          legislazione e delle commissioni I, V, IX, X, XIII.              Esaminato  dalla  VI commissione, in sede referente, il          17, 18, 23, 25 ottobre 2001.              Esaminato in aula il 7, 8 novembre 2001 ed approvato il          13 novembre 2001.          Senato della Repubblica (atto n. 840):              Assegnato   alla  6a  commissione  (Finanze),  in  sede          referente, il 15 novembre 2001 con pareri delle commissioni          1a, 3a, 5a, 8a, 9a e 10a.              Esaminato dalla 1a commissione (Affari costituzionali),          in  sede  consultiva,  sull'esistenza  dei  presupposti  di          costituzionalita' il 20 novembre 2001.              Esaminato  dalla  6a commissione, in sede referente, il          20 e 21 novembre 2001.              Esaminato  in  aula il 22 novembre 2001 ed approvato il          27 novembre 2001.          Avvertenza:              Il  decreto-legge  1  ottobre  2001,  n.  356, e' stato          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.          228 del 1 ottobre 2001.              A  norma  dell'art.  15, comma 5, della legge 23 agosto          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),          le  modifiche apportate dalla presente legge di conversione          hanno  efficacia  dal  giorno successivo a quello della sua          pubblicazione.              Il  testo  del decreto-legge coordinato con la legge di          conversione   e'   pubblicato  in  questa  stessa  Gazzetta          Ufficiale alla pag. 63.  |  
|   |                                                               Allegato           MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE              AL DECRETO-LEGGE 1o OTTOBRE 2001, n. 356.  Dopo l'articolo 8, e' inserito il seguente:  "Art.  8-bis  (Termini di pagamento dell'accisa). - 1. All'articolo 3,   comma   4,   del  testo  unico  delle  disposizioni  legislative concernenti  le  imposte  sulla  produzione  e sui consumi e relative sanzioni  penali  e  amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, il primo periodo e' sostituito  dai  seguenti:  "I  termini  e  le modalita' di pagamento dell'accisa  sono  fissati  con  decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Fino all'adozione del decreto di cui al primo periodo, restano  fermi  i termini e le modalita' di pagamento contenuti nelle disposizioni  previste per i singoli prodotti. Per i prodotti immessi in  consumo  in  ciascun  mese,  il pagamento dell'accisa deve essere effettuato  entro il giorno 16 del mese successivo; per le immissioni in  consumo  avvenute dal 1o al 15 del mese di dicembre, il pagamento dell'accisa  deve  essere  effettuato entro il giorno 27 dello stesso mese  ed  in tale caso non e' ammesso il versamento unitario ai sensi dell'articolo  17  del  decreto  legislativo  9  luglio 1997, n. 241. Relativamente  a  questi  ultimi prodotti, il decreto di cui al primo periodo  non puo' prevedere termini di pagamento piu' ampi rispetto a quelli fissati nel periodo precedente .  2.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente  articolo, valutato  in lire 3 miliardi per l'anno 2001 ed in lire 40 miliardi a decorrere   dall'anno   2002,  si  provvede  mediante  corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base di parte corrente  "Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica per l'anno 2001,   allo  scopo  utilizzando  per  l'anno  2001  l'accantonamento relativo   al   Ministero  medesimo  e  per  gli  anni  2002  e  2003 l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.  3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.  4. Il Governo trasmette al Parlamento, entro sei mesi dalla data di entrata  in vigore della legge di conversione del presente decreto e, successivamente,   a   cadenza  semestrale,  i  dati  concernenti  le variazioni   dei   prezzi   dei  prodotti  petroliferi  in  relazione all'andamento dei prezzi internazionali".  All'articolo  9,  comma 2, primo periodo, dopo le parole: "presente decreto,"  sono inserite le seguenti: "fatta eccezione per l'articolo 8-bis,".  |  
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