Gazzetta n. 279 del 30 novembre 2001 (vai al sommario) |
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LEGGE 30 novembre 2001, n. 418 |
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 ottobre 2001, n. 356, recante interventi in materia di accise sui prodotti petroliferi. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Il decreto-legge 1 ottobre 2001, n. 356, recante interventi in materia di accise sui prodotti petroliferi, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 30 novembre 2001 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Marzano, Ministro delle attivita' produttive Visto, il Guardasigilli: Castelli LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 1701): Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi), dal Ministro dell'economia e delle finanze (Tremonti) e dal Ministro delle attivita' produttive (Marzano) il 3 ottobre 2001. Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede referente, l'8 ottobre 2001 con pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni I, V, IX, X, XIII. Esaminato dalla VI commissione, in sede referente, il 17, 18, 23, 25 ottobre 2001. Esaminato in aula il 7, 8 novembre 2001 ed approvato il 13 novembre 2001. Senato della Repubblica (atto n. 840): Assegnato alla 6a commissione (Finanze), in sede referente, il 15 novembre 2001 con pareri delle commissioni 1a, 3a, 5a, 8a, 9a e 10a. Esaminato dalla 1a commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita' il 20 novembre 2001. Esaminato dalla 6a commissione, in sede referente, il 20 e 21 novembre 2001. Esaminato in aula il 22 novembre 2001 ed approvato il 27 novembre 2001. Avvertenza: Il decreto-legge 1 ottobre 2001, n. 356, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 228 del 1 ottobre 2001. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 63. |
| Allegato MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 1o OTTOBRE 2001, n. 356. Dopo l'articolo 8, e' inserito il seguente: "Art. 8-bis (Termini di pagamento dell'accisa). - 1. All'articolo 3, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: "I termini e le modalita' di pagamento dell'accisa sono fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Fino all'adozione del decreto di cui al primo periodo, restano fermi i termini e le modalita' di pagamento contenuti nelle disposizioni previste per i singoli prodotti. Per i prodotti immessi in consumo in ciascun mese, il pagamento dell'accisa deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo; per le immissioni in consumo avvenute dal 1o al 15 del mese di dicembre, il pagamento dell'accisa deve essere effettuato entro il giorno 27 dello stesso mese ed in tale caso non e' ammesso il versamento unitario ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Relativamente a questi ultimi prodotti, il decreto di cui al primo periodo non puo' prevedere termini di pagamento piu' ampi rispetto a quelli fissati nel periodo precedente . 2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 3 miliardi per l'anno 2001 ed in lire 40 miliardi a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo utilizzando per l'anno 2001 l'accantonamento relativo al Ministero medesimo e per gli anni 2002 e 2003 l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 4. Il Governo trasmette al Parlamento, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e, successivamente, a cadenza semestrale, i dati concernenti le variazioni dei prezzi dei prodotti petroliferi in relazione all'andamento dei prezzi internazionali". All'articolo 9, comma 2, primo periodo, dopo le parole: "presente decreto," sono inserite le seguenti: "fatta eccezione per l'articolo 8-bis,". |
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