| Gazzetta n. 278 del 29 novembre 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |  
| DECRETO 24 settembre 2001 |  
| Recepimento  della  direttiva  1999/15/CE  della Commissione del 16 marzo  1999  che  adegua al progresso tecnico la direttiva 76/759/CEE del  Consiglio  relativa  agli  indicatori  luminosi di direzione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. |  
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      (Testo rilevante ai fini dello Spazio Economico Europeo).                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE                           E DEI TRASPORTI
     Visto  l'art.  229  del  nuovo  codice  della strada approvato con decreto   legislativo   30   aprile  1992,  n.  285,  pubblicato  nel supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992  che  delega  i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze  loro  attribuite,  le  direttive  comunitarie afferenti a materie disciplinate dallo stesso codice;   Visto  l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4  stabilisce  la  competenza  del  Ministro  dei  trasporti  e della navigazione,  nel  frattempo divenuto Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  a  decretare  in  materia  di  norme  costruttive  e funzionali  dei  veicoli  a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario;   Visto  il decreto ministeriale 8 maggio 1995, di recepimento delle direttive  92/53/CEE  e 93/81/CEE concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a  motore  e  dei loro rimorchi, pubblicato nel supplemento ordinario alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  148 del 27 giugno 1995, come da ultimo modificato  dal  decreto  ministeriale 13 maggio 1999, di recepimento della  direttiva 98/91/CE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 del  9  giugno  1999  e  che di seguito verra' indicato come "decreto sulla omologazione CE";   Visto  il  decreto  ministeriale  24  gennaio 1977, di recepimento della  direttiva  76/759/CEE  del  Consiglio relativa agli indicatori luminosi  di  direzione  dei  veicoli  a  motore e dei loro rimorchi, pubblicato  nel  supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 84 del 28 marzo 1977;   Visto  il  decreto  ministeriale  18 dicembre 1989, di recepimento della  direttiva 89/277/CEE della Commissione che adegua al progresso tecnico  la direttiva 76/759/CEE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1990;   Visto  il  decreto  ministeriale  24  gennaio 1977, di recepimento della   direttiva  76/756/CEE  del  Consiglio,  relativo  alle  norme concernenti  l'omologazione parziale CEE dei tipi di veicoli a motore e   dei   loro  rimorchi  per  quanto  riguarda  l'installazione  dei dispositivi  di  illuminazione e di segnalazione luminosa, pubblicato nel  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 84 del 28 marzo 1977;   Visto  il  decreto  ministeriale  14 novembre 1997, di recepimento della  direttiva  97/28/CE  della Commissione che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/756/CEE, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1998;   Vista la direttiva 1999/15/CE della Commissione del 16 marzo 1999, che   adegua   al  progresso  tecnico  la  direttiva  76/759/CEE  del Consiglio, relativa agli indicatori luminosi di direzione dei veicoli a  motore  e  dei  loro rimorchi, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 97 del 12 aprile 1999;   Visto il regolamento n. 6 della Commissione economica per l'Europa delle  Nazioni unite (UN/ECE), recante disposizioni uniformi relative all'omologazione degli indicatori di direzione dei veicoli a motore e dei   loro   rimorchi,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle Comunita' europee n. L 131 del 14 maggio 2001;
                                 ADOTTA                        il seguente decreto:
                                 Art. 1.
     1.  Le  prescrizioni  del presente decreto si applicano a tutte le categorie  di  veicoli  definite  nell'allegato  II al "decreto sulla omologazione CE".  |  
|   |                                 Art. 2.
     1.  Gli  allegati  al  decreto  ministeriale 24 gennaio 1977, come modificato dal decreto ministeriale 18 dicembre 1989, sono sostituiti dall'allegato al presente decreto.   2. Per tutti i tipi di indicatori luminosi di direzione, omologati ai  sensi  del  presente  decreto,  e'  rilasciato  al fabbricante un marchio di omologazione CE conforme al modello di cui all'allegato I, appendice 3, dell'allegato al presente decreto. .ilr;  |  
|   |                                 Art. 3.
     1.  A  decorrere  dalla data di pubblicazione del presente decreto non e' consentito:
  a) rifiutare,  per  un  tipo  di  veicolo o per un tipo di indicatore   luminoso  di  direzione,  l'omologazione  CE  o  l'omologazione di   portata nazionale, ovvero b) vietare   l'immatricolazione,   la   vendita   e  l'immissione  in   circolazione  dei  veicoli o la vendita e l'immissione sul mercato   degli indicatori luminosi di direzione,
     per  motivi  concernenti  detti indicatori se questi sono conformi alle  prescrizioni  del  decreto  ministeriale  24  gennaio  1977, di recepimento  della direttiva 76/759/CEE, come modificato dal presente decreto  e,  nel  caso dei veicoli, se l'installazione e' conforme al decreto  ministeriale 24 gennaio 1977, di recepimento della direttiva 76/756/CEE,  come  da  ultimo  modificato dal decreto ministeriale 14 novembre 1997, di recepimento della direttiva 97/28/CE.   2. A decorrere dal 14 maggio 2002 non e' consentito:   a) rilasciare l'omologazione CE, e   b) rilasciare l'omologazione di portata nazionale   di   qualsiasi   tipo  di  veicolo,  per  motivi  concernenti  gli indicatori  luminosi  di direzione, e di qualsiasi tipo di indicatore luminoso  di  direzione,  se non sono soddisfatte le prescrizioni del decreto  ministeriale 24 gennaio 1977, di recepimento della direttiva 76/759/CEE, come modificato dal presente decreto.   3.  A  decorrere  dal  14  maggio 2003 le prescrizioni del decreto ministeriale   24   gennaio  1977,  di  recepimento  della  direttiva 76/759/CEE,  come  modificato  dal  presente  decreto,  relative agli indicatori  luminosi  di direzione in quanto componenti, si applicano agli  effetti  dell'art.  7, comma 2, del "decreto sulla omologazione CE".   4.  In deroga ai commi 2 e 3 e relativamente ai pezzi di ricambio, si  continuera'  a  concedere  l'omologazione  CE  ed a permettere la vendita   e  l'immissione  sul  mercato  di  indicatori  luminosi  di direzione  conformi  alle  prescrizioni  del  decreto ministeriale 24 gennaio  1977,  di  recepimento  della  direttiva  76/759/CEE,  o del decreto ministeriale 18 dicembre 1989, di recepimento della direttiva 89/277/CEE, purche' tali indicatori:
  a) siano  destinati ad essere installati sui veicoli in circolazione,   e b) siano conformi alle prescrizioni dei suddetti decreti ministeriali   vigenti all'atto della prima immatricolazione dei veicoli.  |  
|   |                                 Art. 4.
  1. L'allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante.
  Il  presente  decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  Roma, 24 settembre 2001                                  Il Ministro: LUNARDI  |  
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     Gli  allegati  al  decreto  ministeriale  24 gennaio 1977, come da ultimo  modificato  dal  decreto  ministeriale 18 dicembre 1989, sono sostituiti dal presente allegato.
  - ELENCO DEGLI ALLEGATI -
  ALLEGATO I: Disposizioni amministrative relative all'omologazione,
  Appendice 1: Scheda informativa, Appendice 2: Scheda di omologazione, Appendice 3: Esempi del marchio di omologazione CE di componente.
  ALLEGATO II: Prescrizioni tecniche.
  ALLEGATO  III:  Regolamento  n.  6  della  Commissione  economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE): disposizioni uniformi relative all'omologazione degli indicatori di direzione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.
                               ALLEGATO I        DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL'OMOLOGAZIONE
  1. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CE DI COMPONENTE
     1.1.  Ai  sensi  dell'articolo  3,  paragrafo  4,  della direttiva 70/156/CEE,  la  domanda  di omologazione CE di un tipo di indicatore luminoso di direzione deve essere presentata dal fabbricarne.   1.2. Il modello della scheda informativa figura nell'appendice 1.   1.3.  Al  servizio  tecnico  incaricato  di  eseguire  le prove di omologazione devono essere presentati:   1.3.1.  due  campioni,  muniti  dell'indicatore o degli indicatori raccomandati;  se l'omologazione e' richiesta per dispositivi che non sono  identici  ma simmetrici e idonei ad essere montati uno sul lato destro  e  l'altro  sul  lato  sinistro  del  veicolo, i due campioni presentati possono essere identici ed essere idonei al montaggio solo sul  lato destro o solo sul lato sinistro del veicolo; nel caso di un indicatore   di   direzione   della   categoria  2b,  la  domanda  di omologazione deve essere accompagnata da due campioni delle parti che costituiscono  il  sistema, che permette di ottenere i due livelli di intensita'.
     2. ISCRIZIONI
     2.1. I dispositivi presentati all'omologazione CE devono recare:   2.1.1. il marchio di fabbrica o commerciale del richiedente;   2.1.2. nel caso di dispositivi con sorgenti luminose sostituibili: il tipo o i tipi di lampada prescritto;   2.1.3.   nel   caso  di  dispositivi  con  sorgenti  luminose  non sostituibili: tensione e potenza nominali.   2.2.  Queste  iscrizioni  devono  essere  chiaramente  leggibili e indelebili  ed  essere  apposte sulla superficie illuminante o su una delle  superfici illuminanti del dispositivo e devono essere visibili dall'esterno quando il dispositivo e' montato sul veicolo.   2.3.  Ciascun  dispositivo  deve presentare uno spazio sufficiente per  l'apposizione  del  marchio  di omologazione. Questo spazio deve essere indicato nei disegni di cui all'appendice 1.
     3. RILASCIO DELL'OMOLOGAZIONE CE DI COMPONENTE
     3.1.  Se sono soddisfatte le prescrizioni del caso, l'omologazione CE  viene  rilasciata  ai  sensi  dell'articolo 4, paragrafo 3, e, se applicabile,   dell'articolo   4,   paragrafo   4,   della  direttiva 70/156/CEE.   3.2.   Il   modello   della   scheda  di  omologazione  CE  figura nell'appendice 2.   3.3.  A ciascun tipo omologato di indicatore luminoso di direzione viene  assegnato un numero di omologazione ai sensi dell'allegato VII della  direttiva  70/156/CEE.  Uno Stato membro non puo' assegnare lo stesso numero ad un altro tipo di indicatore luminoso.   3.4. Quando l'omologazione CE di componente viene richiesta per un tipo  di  dispositivo  di  illuminazione  e  di segnalazione luminosa comprendente  un  indicatore  luminoso  di direzione e altre luci, si puo'  attribuire  un unico numero di omologazione CE a condizione che l'indicatore  luminoso  di  direzione  sia conforme alle prescrizioni della  presente  direttiva e che ciascuna delle altre luci, che fanno parte  del  tipo  di  dispositivo  di illuminazione e di segnalazione luminosa  per  il  quale  e'  stata  chiesta  l'omologazione  CE, sia conforme alla direttiva particolare ad essa applicabile.
     4. MARCHIO DI OMOLOGAZIONE CE DI COMPONENTE
     4.1.  In  aggiunta  alle  iscrizioni  di  cui  al  punto  2.1, gli indicatori  luminosi di direzione conformi al tipo omologato ai sensi della  presente direttiva devono recare un marchio di omologazione CE di componente.   4.2. Tale marchio e' costituito:   4.2.1.  da  un  rettangolo  all'interno  del  quale e' iscritta la lettera  "e"  seguita  dal numero o dalla serie di lettere distintivi dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione:
   1 per la Germania           12 per l'Austria 2 per la Francia            13 per il Lussemburgo 3 per l'Italia              17 per la Finlandia 4 per i Paesi Bassi         18 per la Danimarca 5 per la Svezia             21 per il Portogallo 6 per il Belgio             23 per la Grecia 9 per la Spagna             IRL per l'Irlanda 11 per il Regno Unito
     4.2.2.    in    prossimita'    del    rettangolo,    dal   "numero dell'omologazione  di  base  definito  nella sezione 4 del sistema di numerazione  di  cui  all'allegato  VII  della  direttiva 70/156/CEE, preceduto  da  due cifre indicanti il numero progressivo assegnato al piu'   recente  adeguamento  tecnico  significativo  della  direttiva 76/759/CEE  alla  data  in  cui e' stata concessa l'omologarione CEE. Nella presente direttiva il numero progressivo e' 01;   4.2.3. dai seguenti simboli aggiuntivi:   4.2.3.1. da uno o piu' numeri corrispondenti alla categoria o alle categorie alle quali il dispositivo appartiene: 1, 1a, 1b, 2a, 2b, 3, 4, 5 o 6;   4.2.3.2.   sui   dispositivi   che   non  possono  essere  montati indiscriminatamente  su  un  lato  o  sull'altro  del veicolo, da una freccia   indicante   in  quale  posizione  deve  essere  montato  il dispositivo  (la  freccia  deve  essere orientata verso l'esterno del veicolo  per i dispositivi delle categorie 1, 1a, 1b, 2a e 2b e verso la  parte  anteriore del veicolo per i dispositivi delle categorie 3, 4,  5  e 6). Inoltre i dispositivi della categoria 6 devono recare la lettera "R" o "L" per indicare il lato destro o sinistro del veicolo;   4.2.3.3.  sui  dispositivi  che  possono  essere  usati  come luci singole o come parte di un insieme di due luci, la lettera aggiuntiva "D" posta a destra del simbolo di cui al punto 4.2.3.1.   4.3.  Il  marchio  di  omologazione  CE  deve  essere  apposto sul trasparente  o su uno dei trasparenti della luce in modo indelebile e da  risaltare chiaramente leggibile anche quando le luci sono montate sul veicolo.   4.4. Apposizione del marchio di omologazione   4.4.1. Luci indipendenti:   Esempi  del  marchio di omologazione CE figurano nell'appendice 3, figura 1.   4.4.2. Luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate:   4.4.2.1.  qualora venga attribuito un numero unico di omologazione CE, come previsto al precedente punto 3.4, per un tipo di dispositivo di  illuminazione e segnalazione luminosa comprendente gli indicatori luminosi  di  direzione  e altre luci, puo' essere apposto un marchio unico di omologazione CE avente le seguenti caratteristiche:   4.4.2.1.1.  un  rettangolo  all'interno  del  quale e' iscritta la lettera  "e"  seguita  dal numero o dalla serie di lettere distintivi dello  Stato  membro  che  ha  rilasciato  l'omologazione (cfr. punto 4.2.1);   4.4.2.1.2.  il  numero dell'omologazione di base (cfr. prima parte del punto 4.2.2);   4.4.2.1.3.  se  necessaria, la freccia prescritta, nella misura in cui si riferisce all'impianto di luci nel suo complesso.   4.4.2.2.  Detto  marchio  puo'  essere  apposto su qualunque punto delle luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate, purche':   4.411.1. sia visibile dopo il montaggio delle luci;   4.4.2.2.2.  nessun  elemento di trasmissione della luce delle luci raggruppate,  combinate o mutuamente incorporate possa essere rimosso senza rimuovere contemporaneamente anche il marchio di omologazione.   4.4.2.3.   Il   simbolo   di   identificazione  di  ciascuna  luce corrispondente  alla direttiva ai sensi della quale e' stata concessa l'omologazione  CE di componente, il numero progressivo (cfr. seconda parte  del  punto  4.2.2)  e,  laddove necessario, la lettera D" e la freccia prescritta devono essere apposti:   4.4.2.3.1. sulla superficie di uscita della luce appropriata,   4.4.2.3.2.  o  raggruppati,  in  modo tale che ciascuna delle luci raggruppate,   combinate   o   mutuamente  incorporate  possa  essere chiaramente identificata.   4.4.2.4.  Le  dimensioni  dei  vari elementi di questo marchio non devono  essere  inferiori  alle  dimensioni  minime  prescritte per i singoli marchi dalle direttive ai sensi delle quali e' stata concessa l'omologazione CE di componente.   4.4.2.5.  Esempi  di  un marchio di omologazione CE relativo a una luce  raggruppata,  combinata o mutuamente incorporata con altre luci sono presentati nella figura 2 dell'appendice 3.   4.4.3.  Nel  caso di luci mutuamente incorporate con altre luci, i cui   trasparenti   possono   essere  impiegati  con  altri  tipi  di proiettori:   4.4.3.1. si applicano le disposizioni di cui al punto 4.4.2   4.4.3.2. inoltre, qualora venga utilizzato uno stesso trasparente, questo  puo'  recare  i  vari marchi di omologazione relativi ai vari tipi di proiettori o unita' di luci, purche' sul corpo principale del proiettore,  anche  nel  caso  in  cui  non possa essere separato dai trasparenti,  vi  sia lo spazio prescritto al punto 2.3 e sia apposto il marchio di omologazione delle funzioni effettive,   4.4.3.3.  se  tipi  differenti di proiettori hanno lo stesso corpo principale, questo puo' recare i vari marchi di omologazione.   4.4.3.4.   Esempi  di  un  marchio  di  omologazione  CE  di  luci reciprocamente  incorporate  con  un  proiettore sono presentati alla figura 3 dell'appendice 3.   5. MODIFICHE DEL TIPO E DELLE OMOLOGAZIONI   5.1.  In  caso  di  modifica  del  tipo  omologato  ai sensi della presente  direttiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 della direttiva 70/156/CEE.   6. CONFORMITA' DELLA PRODUZIONE   6.1.  Di  norma, i provvedimenti intesi a garantire la conformita' della produzione sono presi ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 70/156/CEE.   6.2.  Ogni  indicatore  luminoso di direzione deve essere conforme alle prescrizioni fotometriche e colorimetriche specificate nei punti 6 e 8(dei documenti di cui al punto 1 dell'allegato II della presente direttiva).  Tuttavia,  se  si tratta di un dispositivo selezionato a caso   dalla   produzione   di   serie,   le   prescrizioni  relative all'intensita'  minima  del flusso luminoso (misurata con una Lampada standard,  come previsto al punto 7)( dei documenti di cui al punto 1 dell'allegato  II  della presente direttiva) e' limitata, in ciascuna direzione considerata, all'80% dei valori minimi specificati ai punti 6.1 e 6.2().                            Appendice 1
                          Scheda informativa n....
            relativa all'omologazione CE in quanto componente                degli indicatori luminosi di direzione
             (Direttiva 76/759/CEE, modificata da ultimo dalla                        direttiva .../.../CE)
  Le seguenti informazioni devono, dove applicabili, essere fornite in triplice copia e includere un indice del contenuto. Gli eventuali disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli in formato A4 o in fogli piegati in detto formato. Le eventuali fotografie devono fornire sufficienti dettagli.
  Qualora i sistemi, i componenti o le entità tecniche includano funzioni controllate elettronicamente, saranno fornite le necessarie informazioni relative alle prestazioni.
  0.       DATI GENERALI
  0.1.     Marca (denominazione commerciale del fabbricante):.........
  0.2.     Tipo e designazione/i commerciale/i generale/i:............
  0.5.     Nome ed indirizzo del fabbricante:.........................
  0.7.     Nel caso di componenti o entità tecniche, posizione e snodo         di apposizione del marchio di omologazione CE:.............
  0.8.     Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio:.........
  1.       DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO
  1.1.     Tipo di dispositivo:.......................................
  1.1.1.   Funzione(i) del dispositivo:...............................
  1.1.2.   Categoria o classe del dispositivo:........................
  1.1.3.   Colore della luce emessa o riflessa:.......................
  1.2.     Disegno(i) sufficientemente dettagliato(i) per consentire         l'identificazione del tipo di dispositivo e indicante(i):
  1.2.1.   le condizioni geometriche di montaggio del dispositivo sul         veicolo (non applicabile al dispositivo di illuminazione         della targa di immatricolazione posteriore):...............
  1.2.2.   l'asse di osservazione da assumere come asse di riferimento         nelle prove (angolo orizzontale H = 0°, angolo verticale         V = 0°) e il punto da assumere come centro di riferimento         in dette prove (non applicabile ai catadiottri e al         dispositivo di illuminazione della targa di         immatricolazione posteriore):..............................
  1.2.3.   la posizione riservata al marchio di omologazione CE di         componente:................................................
  1.2.4.   nel caso del dispositivo di illuminazione della targa di         immatricolazione posteriore, le condizioni geometriche di         montaggio del dispositivo rispetto allo spazio riservato         alla targa di immatricolazione e il contorno della         superficie adeguatamente illuminata:.......................
  1.2.5.   nel caso dei proiettori e dei proiettori fendinebbia         anteriori, una visione delle luci viste di prospetto con le         scanalature delle superfici luminose, se presenti, e in         sezione trasversale:.......................................
  1.3.     Una breve descrizione tecnica da cui risulti, in         particolare, con l'eccezione delle luci con sorgenti         luminose non sostituibili, la categoria o le categorie         delle sorgenti luminose prescritte, ovvero una o più delle         categorie indicate nella direttiva 76/761/CEE (non         applicabile ai catadiottri):...............................
  1.4.     Dati particolari
  1.4.1.   Nel caso del dispositivo di illuminazione della targa di         immatricolazione posteriore, una dichiarazione in cui si         specifica se il dispositivo è destinato a illuminare uno         spazio alto, uno spazio lungo o uno spazio sia alto che         lungo:.....................................................
  1.4.2.   Nel caso dei proiettori:
  1.4.2.1. specificare se i proiettori sono di tipo abbagliante e         anabbagliante o se abbiano una sola di queste due         funzioni:..................................................
  1.4.2.2. nel caso di un proiettore anabbagliante, specificare se         esso è destinato sia alla guida a destra che a sinistra o,         invece, solo alla guida a destra o solo a quella         sinistra:..................................................
  1.4.2.3. se il proiettore è munito di un catadiottro regolabile,         specificare la(e) posizione(i) di montaggio del proiettore         rispetto al suolo e al piano longitudinale mediano del         veicolo, se il proiettore deve essere utilizzato soltanto         in quella(e) posizione(i):.................................
  1.4.3.   Nel caso di luci di posizione, luci di arresto e indicatori         di direzione:
  1.4.3.1. specificare se il dispositivo può essere utilizzato anche         in un insieme di due luci della stessa categoria:..........
  1.4.3.2. nel caso di un dispositivo con due livelli di intensità         (luci di arresto e indicatori di direzione della categoria         2b), un diagramma della disposizione e caratteristiche del         sistema che garantisce due livelli di intensità:...........
  1.4.4.   Nel caso dei catadiottri, una breve descrizione delle         caratteristiche tecniche relative ai materiali dell'ottica         catadiottrica:
  1.4.5.   Nel caso dei proiettori di retromarcia, si deve specificare         se il dispositivo è destinato ad essere installato sul         veicolo esclusivamente in una coppia di luci.                               Appendice 2
                                   MODELLO
                     Formato massimo: A4 (210 mm x 297 mm)
                          SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CE
                                           Timbro dell'amministrazione
  Comunicazione riguardante:
  - l'omologazione(1)
  - l'estensione dell'omologazione (1)
  - il rifiuto dell'omologazione (1)
  - la revoca dell'omologazione(1)
  di un tipo di veicolo/componente/entità tecnica(1) per quanto riguarda la direttiva .../.../CEE, modificata da ultimo dalla direttiva .../.../CE.
  Numero di omologazione:
  Motivo dell'estensione:
  PARTE I
  0.1.   Marca (denominazione commerciale del costruttore):...........
  0.2.   Tipo:........................................................
  0.3.   Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo/       componente/entità tecnica(1)(2):.............................
  0.3.1. Posizione della marcatura:...................................
  0.4.   Categoria del veicolo(1)(3):.................................
  0.5.   Nome e indirizzo del costruttore:............................
  0.7.   Per i componenti e le entità tecniche, posizione e modo di       apposizione del marchio di omologazione CE:..................
  0.8.   Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio:...........
  PARTE II
  1.     Altre informazioni (ove opportuno): (vedi addendum)
  2.     Servizio tecnico incaricato delle prove:.....................
  3.     Data del verbale di prova:...................................
  4.     Numero del verbale di prova:.................................
  5.     Eventuali osservazioni: (vedi addendum)
  6.     Luogo:.......................................................
  7.     Data:........................................................
  8.     Firma:.......................................................
  9.     Si allega l'indice del fascicolo di omologazione, del quale       si può richiedere copia.
  (1) Cancellare la dicitura inutile. (2) Se i mezzi di identificazione del tipo contengono i caratteri    che non interessano la descrizione del tipo di veicolo, o entità    tecnica di cui alla presente scheda di omologazione, detti    caratteri sono rappresentati dal simbolo "?" Ad es.: ?? 123???" (3) Definita nell'allegato II, parte A della direttiva 70/156/CE.                Addendum alla scheda di omologazione CE n....
  concernente l'omologazione in quanto componente di un dispositivo di illuminazione e/o di segnalazione luminosa per quanto riguarda la direttiva (le direttive) 76/757/CEE, 76/758/CEE, 76/759/CEE, 76/760/CEE, 76/761/CEE, 76/762/CEE, 77/538/CEE, 77/539/CEE, 77/540/CEE, (1), modificata(e) da ultimo dalla (e) direttiva(e)....
  1.     Altre informazioni
  1.1.   Laddove applicabile, indicare per ciascuna luce:
  1.1.1. la categoria (le categorie) del dispositivo (dei       dispositivi):................................................
  1.1.2. il numero e la categoria delle sorgenti luminose (non       applicabile ai catadiottri)(2):..............................
  1.1.3. il colore della luce emessa o riflessa:......................
  1.1.4. Omologazione rilasciata per il solo uso come pezzo di       ricambio per veicoli già in circolazione sì/no (1)
  1.2.   Informazioni specifiche relativi a determinati tipi di       dispositivi di illuminazione o di segnalazione luminosa:.....
  1.2.1. Nel caso dei catadiottri considerati singolarmente/come parte       di un insieme(1),
  1.2.2. Nel caso dei dispositivi di illuminazione della targa di       immatricolazione posteriore; dispositivo destinato       all'illuminazione di uno spazio alto/lungo(1),
  1.2.3. Nel caso dei proiettori: se sono muniti di un catadiottro       regolabile, specificare la(e) posizione(i) di montaggio del       proiettore rispetto al suolo e al piano longitudinale mediano       del veicolo, se il proiettore deve essere utilizzato soltanto       in quella(e) posizione(1):...................................
  1.2.4. Nel caso dei proiettori di retromarcia: il dispositivo deve       essere installato sul veicolo soltanto in una coppia di luci:       sì/no(1)
  5.     Osservazioni
  5.1.   Disegni
  5.1.1. Nel caso dei dispositivi di illuminazione, posteriore: il       disegno n. ..., qui allegato, indica le condizioni       geometriche di montaggio del dispositivo di illuminazione       rispetto allo spazio riservato alla targa di immatricolazione       e il contorno della superficie adeguatamente illuminata;
  5.1.2. nel caso dei catadiottri: il disegno n. ..., qui allegato,       indica le condizioni geometriche di montaggio del dispositivo       sul veicolo;
  5.1.3. nel caso di tutti gli altri dispositivi di illuminazione o di       segnalazione luminosa: il disegno n. ..., qui allegato,       indica le condizioni geometriche di montaggio del dispositivo       sul veicolo, nonché l'asse e il centro di riferimento del       dispositivo.
  5.2.   Nel caso dei proiettori: modo di funzionamento utilizzato       durante la prova (punto 5.2.3.9. dell'allegato 1 della       direttiva 76/761/CEE):.......................................
  (1) Cancellare la dicitura inutile. (2) Nel caso di luce con sorgente luminosa non sostituibile,    indicare il numero e la potenza delle sorgenti luminose.     ---->  Vedere IMMAGINI da Pag. 81 a Pag. 87 del S.O.  <----  |  
|   |                               ALLEGATO II                        PRESCRIZIONI TECNICHE
  1.  Le  prescrizioni  tecniche  sono quelle di cui ai punti 1 e 5-8 e agli allegati 1, 4 e 5 del regolamento n. 6 dell'ECE/ONU che consiste nella codificazione dei seguenti documenti:
  -  la serie di modifiche 01 inclusi i supplementi 1-5 alla serie 01 e varie correzioni(1), - il supplemento 6 alla serie di modifiche 01(2), - il supplemento 7 alla serie di modifiche 01(3), ad eccezione di quanto segue:
  1.1. dove si fa riferimento al "regolamento n. 48", si deve intendere "direttiva 76/756/CEE", 1.2. dove si fa riferimento al "regolamento n. 37", si deve intendere "allegato VII della direttiva 76/761/CEE".
  ----- (1) E/ECE/TRANS/324 } Rev. 1/Add. 5/Rev. 2 E/ECE/TRANS/505 } (2) E/ECE/TRANS/324 } Rev. 1/Add. 5/Rev. 2/Amend. 1 E/ECE/TRANS/505 } (35) TRANS/WP.29/518"  |  
|   |                                                           ALLEGATO III
  Regolamento  n.  6  della  Commissione  economica  per l'Europa delle Nazioni    Unite    (UN/ECE):    disposizioni    uniformi    relative all'omologazione degli indicatori di direzione dei veicoli a motore e                          dei loro rimorchi
  1. DEFINIZIONE
  Ai fini del presente regolamento:
     1.1.  Per  "indicatore  di  direzione"  si  intende un dispositivo montato  su  un veicolo a motore o su un rimorchio che viene azionato dal  conducente  per  segnalare  la  sua  intenzione  di  cambiare la direzione  in cui il veicolo si sta muovendo. Il presente regolamento si applica unicamente agli indicatori luminosi fissi a intermittenza, la  quale  e'  ottenuta  mediante l'alimentazione intermittente della corrente elettrica alla lampada.   1.2.  Al  presente  regolamento  si  applicano  le definizioni del regolamento  n. 48 e delle relative serie di modifiche in vigore alla data di presentazione della domanda di omologazione.   1.3.  Per "indicatori di direzione di 'tipi' diversi" si intendono gli  indicatori  che  differiscono  tra  di loro nei seguenti aspetti essenziali:   - il marchio di fabbrica o commerciale,   -  le  caratteristiche  del sistema ottico (livello di intensita', angolo di distribuzione della luce, ecc.),   - la categoria degli indicatori di direzione,   - il colore della lampada a incandescenza.
     2. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE
     2.1.  La  domanda  di  omologazione  di  un  tipo di indicatore di direzione deve essere presentata dal titolare del marchio di fabbrica o commerciale o dal suo mandatario.   Nella  domanda  si  deve  specificare a quale categoria, o a quale delle  categorie  1,  1a,  1b,  2a,  2b,  3,  4,  5 o 6 conformemente all'allegato  1, appartiene l'indicatore di direzione e, se si tratta della  categoria  2,  se ha un livello di intensita' (categoria 2a) o due  livelli  di  intensita'  (categoria  2b)  e  se  l'indicatore di direzione  puo'  essere utilizzato anche in un insieme di due lampade della stessa categoria.   2.2.  Per  ciascun  tipo di indicatore di direzione, la domanda di omologazione deve essere corredata di quanto segue:   2.2.1.  Disegni, in tre esemplari, sufficentemente dettagliati per consentire  l'identificazione del tipo e della o delle categorie e in cui  sia indicata geometricamente la posizione in cui l'indicatore e' montato  sul  veicolo, nonche' l'asse di osservazione che deve essere assunto  nelle prove come asse di riferimento (angolo orizzontale H = 0o,  angolo  verticale V = 0o) ed il punto che deve essere preso come centro di riferimento per le prove stesse.   Nei  disegni deve essere indicato lo spazio previsto per il numero di   omologazione   e  i  simboli  addizionali  rispetto  al  cerchio contenente il marchio di omologazione.   2.2.2.   Una   descrizione   tecnica   succinta  che  precisi,  in particolare,  le categorie delle lampade a incandescenza previste, ad eccezione   delle   lampade   provviste   di  sorgenti  luminose  non sostituibili,  ogni  categoria di lampada a incandescenza deve essere una di quelle indicate al regolamento n. 37.   2.2.3.  Per  gi  indicatori  di  direzione  della categoria 2b, un diagramma  e  la specificazione delle caratteristiche del sistema che permettono di ottenere i due livelli di intensita'.   2.2.4.   Due   campioni;   se   l'omologazione  e'  richiesta  per dispositivi  che  non sono identici ma simmetrici e idonei per essere montati  uno sul lato destro e l'altro sul lato sinistro del veicolo, i due campioni presentati possono essere identici ed essere idonei al montaggio  solo sul lato destro o solo sul lato sinistro del veicolo; nel  caso di un indicatore della categoria 2b, la domanda deve essere accompagnata da due campioni delle parti che costituiscono il sistema che permette di ottenere i due livelli di intensita'.
     3. ISCRIZIONI
     I dispositivi presentati all'omologazione devono recare:   3.1.  il marchio di fabbrica o commerciale del fabbricante; questa iscrizione deve essere chiaramente leggibile e indelebile;   3.2.  l'indicazione,  chiaramente  leggibile  e  indelebile, della categoria  o  delle  categorie di lampade a incandescenza prescritte; questa disposizione non si applica alle lampade con sorgenti luminose non sostituibili;   3.3.  presentare  uno  spazio  sufficiente  per  l'apposizione del marchio  di  omologazione  e  dei  simboli  addizionali prescritti al paragrafo  4.2  che  segue;  questo  spazio  deve essere indicato nei disegni di cui al precedente punto 2.2.1;   3.4.   nel   caso   di   dispositivi  con  sorgenti  luminose  non sostituibili, l'indicazione della tensione e della potenza nominali.
     4. OMOLOGAZIONE
     4.1. Disposizioni generali   4.1.1.  L'omologazione  e'  concessa se due dispositivi presentati per  l'omologazione  in  conformita'  del  punto  2.2.4 soddisfano le disposizioni del presente regolamento.   4.1.2.  Se le luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate soddisfano  le  prescrizioni di vari regolamenti allegati all'accordo del  1958,  puo'  essere  apposto  un  unico  marchio di omologazione internazionale, a condizione che ciascuna delle luci suddette non sia raggruppata,  combinata  o mutuamente incorporata con una o piu' luci che non soddisfano alcuno di questi regolamenti.   4.1.3.  A  ciascun  tipo  omologato  viene  assegnato un numero di omologazione.  Le  prime due cifre (in questo caso 01, corrispondenti alla  serie  01  di  modifiche,  entrate in vigore il 27 giugno 1987) indicano  la  serie contenente le modifiche tecniche sostanziali piu' recenti    apportate   al   regolamento   alla   data   di   rilascio dell'omologazione.  Una stessa Parte contraente non puo' assegnare lo stesso  numero  ad  un  altro  tipo  di  dispositivo disciplinato dal presente  regolamento.  Gli  indicatori  di  direzione  di  categorie diverse  possono recare un unico numero di omologazione se formano un insieme di luci.   4.1.4.  La  concessione,  l'estensione,  il rifiuto o la revoca di un'omologazione  o  la  cessazione  definitiva della produzione di un tipo  di  dispositivo  ai  sensi  del  presente  regolamento  vengono comunicate  alle Parti contraenti dell'accordo del 1958 che applicano il  presente  regolamento  mediante  una scheda il cui modello figura nell'allegato 2 del presente regolamento.   4.1.5.  Ogni  dispositivo  conforme al tipo omologato ai sensi del presente  regolamento  deve recare, nello spazio di cui al precedente punto  3.3,  in  aggiunta alle iscrizioni di cui ai punti 3.1 e 3.2 o 3.4,  rispettivamente,  un marchio di omologazione ai sensi dei punti 4.2 e 4.3 che seguono.   4.2. Composizione del marchio di omologazione   Il marchio di omologazione e' costituito da:   4.2.1. un marchio di omologazione internazionale che comprende:   4.2.1.1.  un  cerchio all'interno del quale e' iscritta la lettera "E"  seguita  dal  numero  distintivo  del  paese  che  ha rilasciato l'omologazione(1);   4.2.1.2. il numero di omologazione di cui al punto 4.1.3:   4.2.2. il seguente simbolo (o simboli) aggiuntivi:   4.2.2.1.  uno  o piu' dei numeri 1, 1a, 1b, 2a, 2b, 3, 4, 5 o 6, a seconda  se il dispositivo appartiene a una o piu' delle categorie 1, 1a, 1b, 2a, 2b, 3, 4, 5 o 6 per le quali l'omologazione e' chiesta ai sensi del punto 2.1;   4.2.2.2.   sui   dispositivi   che   non  possono  essere  montati indifferentemente sul lato destro o sul lato sinistro del veicolo, da una  freccia  indicante  in  quale  posizione  deve essere montato il dispositivo  (la  freccia  deve  essere orientata verso l'esterno del veicolo  per i dispositivi delle categorie 1, 1a, 1b, 2a e 2b e verso la  parte  anteriore del veicolo per i dispositivi delle categorie 3, 4,  5  e 6); inoltre i dispositivi della categoria 6 devono recare la lettera "R" o "L" per indicare il lato destro o sinistro del veicolo;   4.2.2.3.  sui  dispositivi  che  possono  essere  usati  come luci singole o come parte di un insieme di due luci, la lettera aggiuntiva "D" posta a destra del simbolo di cui al punto 4.2.2.1.   4.2.2.4.  Le  due cifre del numero di omologazione che indicano la serie  di modifiche in vigore alla data di rilascio dell'omologazione e,  se  necessario,  la freccia prescritta, possono essere apposte in prossimita' dei sopracitati simboli aggiuntivi.   4.2.2.5.  I  marchi e i simboli di cui ai precedenti punti 4.2.1 e 4.2.2   devono   essere  apposti  in  modo  chiaramente  leggibile  e indelebile anche quando il dispositivo e' montato sul veicolo.
  ------ (1)  1  per  la  Germania,  2 per la Francia, 3 per l'Italia, 4 per i Paesi  Bassi,  5  per la Svezia, 6 per il Belgio, 7 per l'Ungheria, 8 per la Repubblica ceca, 9 per la Spagna, 10 per la Iugoslavia, 11 per il  Regno  Unito,  12 per l'Austria, 13 per il Lussemburgo, 14 per la Svizzera,  15  (omesso),  16 per la Norvegia, 17 per la Finlandia, 18 per  la  Danimarca,  19  per la Romania, 20 per la Polonia, 21 per il Portogallo,  22  per  la  Federazione  russa,  23  per  la Grecia, 24 (omesso),  25  per  la  Croazia,  26  per  la  Slovenia,  27  per  la Slovacchia, 28 per la Bielorussia, 29 per l'Estonia, 30-36 (omessi) e 37  per  la  Turchia. I numeri successivi saranno attribuiti ad altri paesi  secondo l'ordine cronologico di ratifica dell'accordo relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a  motore,  agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o   utilizzati  sui  veicoli  a  motore,  ed  alle  condizioni  del riconoscimento  reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali  prescrizioni.  I numeri cosi' assegnati saranno comunicati alle Parti contraenti dell'accordo dal Segretariato generale delle Nazioni Unite.
     4.3. Apposizione del marchio di omologazione   4.3.1. Luci indipendenti   Nell'allegato  3,  figura 1 del presente regolamento e' presentato un  esempio  di  marchio  di  omologazione  con i sopracitati simboli aggiuntivi.   4.3.2. Luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate   4.3.2.1.   Se   le   luci   raggruppate,  combinate  o  mutuamente incorporate  soddisfano  le  prescrizioni  di  vari regolamenti, puo' essere  apposto  un  unico  marchio  di  omologazione  internazionale costituito da un cerchio all'interno del quale e' iscritta la lettera "E"  seguita  dal  numero  distintivo  del  paese  che  ha rilasciato l'omologazione  e  dal  numero  di  omologazione.  Detto marchio puo' essere apposto su qualunque punto delle luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate, purche':   4.3.2.1.1. sia visibile dopo il montaggio delle luci;   4.3.2.1.2.  nessun  elemento  delle  luci raggruppate, combinate o mutuamente  incorporate  che  trasmette  la luce possa essere rimosso senza rimuovere contemporaneamente anche il marchio di omologazione.   4.3.2.2.   Il   simbolo   di  identificazione  di  ciascuna  luce, corrispondente  al  regolamento  ai sensi del quale e' stata concessa l'omologazione,  unitamente  alla  corrispondente  serie di modifiche contenenti  le  modifiche tecniche sostanziali piu' recenti apportare al  regolamento  alla data in cui e' stata concessa l'omologazione e, se necessario, la freccia prescritta, devono essere apposti:   4.3.2.2.1. sulla superficie di uscita della luce appropriata,   4.3.2.2.2.  oppure  raggruppati,  in  modo tale che ciascuna delle luci  raggruppate,  combinate  o  mutuamente incorporate possa essere chiaramente identificata.   4.3.2.3.  Le  dimensioni  dei  vari  elementi  di  un  marchio  di omologazione unico non devono essere inferiori alle dimensioni minime prescritte  per il piu' piccolo dei singoli marchi dal regolamento ai sensi del quale l'omologazione e' stata concessa.   4.3.2.4.  A  ciascun  tipo  omologato  e'  assegnato  un numero di omologazione.  Una  Parte  contraente  non  puo'  assegnare lo stesso numero  a  un  altro tipo di luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate disciplinate dal presente regolamento.   4.3.2.5.  Nell'allegato  3, figura 2 del presente regolamento sono presentati  esempi  di marchi di omologazione delle luci raggruppate, combinate  o  mutuamente incorporate, con tutti i sopracitati simboli aggiuntivi.   4.3.3.  Nel  caso di luci mutuamente incorporate con altre luci, i cui   trasparenti   possono   essere  impiegati  con  altri  tipi  di proiettori:   si applicano le disposizioni di cui al punto 4.3.2.   4.3.3.1. Inoltre, qualora venga utilizzato uno stesso trasparente, questo  puo'  recare  i  vari marchi di omologazione relativi ai vari tipi di proiettori o unita' di luci, purche' sul corpo principale del proiettore,  anche  nel  caso  in  cui  non possa essere separato dai trasparenti,  vi  sia lo spazio prescritto al punto 3.3 e sia apposto il   marchio  di  omologazione  delle  funzioni  effettive.  Se  tipi differenti  di  proiettori  hanno  lo stesso corpo principale, questo puo' recare i vari marchi di omologazione.   4.3.3.2.  Nell'allegato  3, figura 3 del presente regolamento sono presentati  esempi  di  marchi  di  omologazione  di  luci mutuamente incorporate con un proiettore.
     5. SPECIFICAZIONI GENERALI
     5.1. Ogni dispositivo presentato deve soddisfare le specificazioni di cui ai successivi punti 6 e 8.   5.2.  I  dispositivi  devono essere progettati e costruiti in modo tale   che,  nelle  normali  condizioni  di  impiego  e  malgrado  le vibrazioni  alle  quali possono essere sottoposti in tali condizioni, il  loro  buon  funzionamento  resti assicurato ed essi mantengano le caratteristiche imposte dal presente regolamento.
     6. INTENSITA' DELLA LUCE EMESSA
     6.1.  Lungo  l'asse  di  riferimento, nel caso degli indicatori di direzione delle categorie 1, 1a, 1b, 2a, 2b, 3 o 4, e in direzione A, conformemente  all'allegato 1, nel caso degli indicatori di direzione delle categorie 5 e 6, l'intensita' della luce emessa da ciascuno dei due  dispositivi presentati deve essere almeno uguale al minimo e non superiore  al massimo qui sotto definiti: L'installazione sui veicoli a  motore e sui loro rimorchi degli indicatori di direzione anteriori delle   varie   categorie   e'   prevista  dai  regolamenti  relativi all'installazione  del dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa (regolamenti nn. 48 e 53).
   ====================================================================                                  Valori massimi in cd in condizioni                                        di utilizzazione ==================================================================== Indicatore di   intensità     come luce    come luce     totale per categoria(1)    minime        unica        (unica)       l'insieme                in cd                      recante il    di due luci                                           marchio "D"   (vedi punto                                           (vedi punto   4.2.2.3)                                           4.2.2.3) -------------------------------------------------------------------- 1                 175          700(2)        490(2)         980(2)
  1a                250          600(2)        600(2)       1. 120(2)
  1b                400          860(2)        600(2)       1. 120(2)
  2a                 50          350           350            350
  2b di giorno      175          700(2)        490(2)         980(2)
  2b di notte        40          120(2)        843(2)         168(2)
  3 anteriori       175          700(2)        490(2)         980(2)
  3 posteriori       50          200           140            280
  4 anteriori       175          700(2)        490(2)         980(2)
  4 posteriori        0,6        200           140            280
  5                   0,6        200           140            280
  6                  50          200           140            280 --------------------------------------------------------------------
  (1) Si ottiene il valore totale dell'intensità massima di un insieme    di due luci moltiplicando per 1,4 il valore prescritto per una    luce unica. (2) Se un insieme di due luci aventi la stessa funzione sono, ai    fini del montaggio sul veicolo, considerati una "luce unica"    (secondo la definizione del regolamento n. 48 e della relativa    serie di modifiche in vigore alla data della domanda di    omologazione), ciascuna delle singole luci che costituiscono la    "luce unica" deve rispettare l'intensità minima prescritta e le    due luci insieme non devono superare l'intensità massima    ammissibile (colonna di destra della tabella). Nel caso di una    luce unica, ciascuna delle singole luci deve rispettare    l'intensità minima prescritta; l'intensità massima ammissibile    non deve essere superata dall'insieme di due luci (colonna di    destra). Nel caso di una luce unica avente più di una sorgente    luminosa: la luce deve soddisfare l'intensità minima prescritta    in caso di guasto di una sorgente luminosa; tuttavia, negli    indicatori di direzione anteriori o posteriori, il 50%    dell'intensità minima nell'asse di riferimento della luce è    considerato sufficiente a condizione che la scheda di    comunicazione contenga una nota in cui si dichiara che la luce è    destinata ad essere utilizzata soltanto in un veicolo munito di    avvisatore per indicare l'eventuale guasto di una o più sorgenti    luminose e, quando tutte le sorgenti luminose sono accese,    l'intensità massima specificata per una luce unica può essere    superata a condizione che essa non rechi il marchio "D" e che    non sia superata l'intensità massima specificata per un insieme    di due luci (ultima colonna).
     6.2.   Fuori  dell'asse  di  riferimento,  all'interno  dei  campi definiti  negli  schemi  dell'allegato  I  del  presente regolamento, l'intensita'  della  luce  emessa  da  ciascuno  dei  due dispositivi presentati:   6.2.1.  in  ogni  direzione  corrispondente ai punti del quadro di ripartizione luminosa di cui all'allegato 4 del presente regolamento, deve  essere almeno uguale al prodotto del minimo di cui al punto 6.1 per   la   percentuale   indicata  nel  quadro  suddetto  per  quella determinata direzione;   6.2.1.1.  contrariamente  alle disposizioni dei punti 6.2 e 6.2.1, per  gli  indicatori di direzione posteriori delle categorie 4 e 5 e' prescritto  un  valore  minimo  di  0,6  cd nella totalita' dei campi specificati nell'allegato 1;   6.2.2.  in  ogni direzione dello spazio da cui il dispositivo puo' essere  osservato,  non deve superare il massimo specificato al punto 6.1.   6.2.3. Inoltre,   6.2.3.1.  in  tutta  l'estensione  dei campi definiti negli schemi dell'allegato  1,  l'intensita'  della luce emessa deve essere almeno pari a 0,7 cd per i dispositivi della categoria 1b, almeno pari a 0,3 cd  per i dispositivi delle categorie 1, 1a, 2a, 3, 4 anteriori e per quelli  della  categoria  2b di giorno, e almeno pari a 0,07 cd per i dispositivi della categoria 2b di notte;   6.2.3.2.  peri dispositivi delle categorie 1 e 2b di notte e per i dispositivi  delle categorie 3 e 4 anteriori, l'intensita' della luce emessa  al  di  fuori della zona delimitata dai punti ± 10oH e ± 10oV (campo di 10o) non deve superare i seguenti valori:
   ====================================================================                           Valori massimi in cd al                           di fuori del campo di 10° ==================================================================== Indicatori di        Luce unica     Luce (unica)     Totale per categoria                           recante il       l'insieme di                                    marchio "D"      due luci (vedi                                    (vedi punto      punto 4.2.2.3)                                    4.2.2.3) -------------------------------------------------------------------- 2b di notte           100              70                 140
  1, 3 e 4              400             280                 560 --------------------------------------------------------------------
  Tra  i  limiti del campo di 10o (± 10oH e ± 10oV) e il campo di 5o (± 5oH  e  ±  5oV),  i  valori  massimi ammissibili dell'intensita' sono aumentati linearmente fino ai valori definiti al punto 6.1.
  6.2.3.3.  Per  i  dispositivi  delle  categorie 1a e 1b, l'intensita' della  luce emessa al di fuori dalla zona delimitata dai punti ± 15oH e ± 15oV (campo di 15o) non deve superare i seguenti valori:
   ====================================================================                           Valori massimi in cd al                           di fuori del campo di 15° ==================================================================== Indicatori di        Luce unica     Luce (unica)     Totale per categoria                           recante il       l'insieme di                                    marchio "D"      due luci (vedi                                    (vedi punto      punto 4.2.2.3)                                    4.2.2.3) -------------------------------------------------------------------- 1a                    250             175                 350
  1b                    400             280                 560 --------------------------------------------------------------------
     Tra  i  limiti del campo di 15o (± 15oH e ± 15oV) e il campo di 5o (±  5oH  e  ± 5oV), i valori massimi ammissibili dell'intensita' sono aumentati linearmente fino ai valori definiti al punto 6.1.
     6.2.3.4.  Devono  essere  osservate  le prescrizioni del punto 2.2 dell'allegato  4  del  presente  regolamento  sulle variazioni locali d'intensita'.   6.3. Le intensita' devono essere misurate con lampada o lampade ad incandescenza permanentemente accese.   6.4.  Peri  dispositivi  della  categoria  2b,  il  ritardo tra il momento  in  cui  il  circuito e' chiuso e quello in cui l'intensita' luminosa  misurata  sull'asse  di  riferimento  raggiunge  il 90% del valore  misurato  conformemente  al  precedente punto 6.3 deve essere misurato nelle condizioni di utilizzazione sia diurna che notturna.   Il  tempo  misurato per l'utilizzazione notturna non deve superare quello misurato per l'utilizzazione diurna.   6.5.  L'allegato  4,  cui  si  riferisce  il punto 6.2.1, fornisce precisazioni sui metodi di misura da applicare.
     7. PROCEDURA DI PROVA
     7.1.  Tutte  le misurazioni sono effettuate con lampade campione a incandescenza,   incolori  o  color  giallo  ambra,  della  categoria prevista per il dispositivo e regolate in modo da emettere il normale flusso luminoso prescritto per queste categorie di lampade.   7.1.1.  Tutte  le  misurazioni  relative  alle  luci  con sorgenti luminose  non  sostituibili  (lampade  a  incandescenza e altre) sono effettuate rispettivamente a 6,75 V, 13,5 V o 28,0 V.   Per le sorgenti luminose con sistema di alimentazione speciale, le tensioni  di  prova  sono applicate ai connettori di ingresso di tale sistema.   Il   laboratorio  incaricato  delle  prove  puo'  esigere  che  il fabbricante  fornisca  il  sistema di alimentazione speciale previsto per le sorgenti luminose.   7.2.  Nondimeno, nel caso degli indicatori della categoria 2 b per i  quali  e' stato utilizzato un sistema addizionale(Le condizioni di funzionamento  e installazione di questo dispositivo addizionale sono definite  da  particolari  prescrizioni.)  per  ottenere l'intensita' notturna,  la tensione applicata al sistema per misurare l'intensita' notturna  deve  essere  la stessa di quella applicata alla lampada ad incandescenza per misurare l'intensita' diurna.   7.3.  I bordi verticali e orizzontali della superficie illuminante di  un  dispositivo  di  segnalazione  luminosa  (punto 1.2.2) devono essere determinati e quotati rispetto al centro di riferimento (punto 1.2.5).
     8. COLORE DELLA LUCE EMESSA
     Il  colore  della  luce  emessa  deve  rientrare  nei limiti delle coordinate prescritte nell'allegato 5 del presente regolamento.
     9.   MODIFICA  ED  ESTENSIONE  DELL'OMOLOGAZIONE  DI  UN  TIPO  DI INDICATORE DI DIREZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E DEI LORO RIMORCHI
     9.1. Ogni modifica del tipo di indicatore di direzione deve essere segnalata    al    servizio    amministrativo   che   ha   rilasciato l'omologazione. In questo caso, il servizio puo':   9.1.1. ritenere che le modifiche effettuate non rischiano di avere un'incidenza  negativa  di  rilievo e che in ogni caso il dispositivo soddisfa ancora le prescrizioni applicabili; oppure   9.1.2.  richiedere  un  altro verbale di prova al servizio tecnico responsabile dell'esecuzione delle prove.   9.2.  La  conferma o il rifiuto dell'omologazione, con indicazione delle   avvenute  modifiche,  devono  essere  comunicati  alle  Parti dell'accordo  del 1958 che applicano il presente regolamento, secondo la procedura di cui al punto 4.1.4.   9.3.   L'autorita'   competente  che  ha  rilasciato  l'estensione dell'omologazione  attribuisce un numero di serie a ogni estensione e ne  informa  le  altre  Parti  dell'accordo del 1958 che applicano il presente  regolamento  per  mezzo  di  una  scheda  di  comunicazione conforme al modello che figura nell'allegato 2.
     10. CONFORMITA' DELLA PRODUZIONE
     Le   procedure  di  conformita'  della  produzione  devono  essere conformi    a   quelle   definite   nell'appendice   2   dell'accordo (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev. 2) e soddisfare i seguenti requisiti.   10.1.  Gli  indicatori di direzione omologati a norma del presente regolamento  devono  essere  costruiti  in modo da essere conformi al tipo  omologato  e  rispettare  le  prescrizioni di cui ai precedenti punti 6 e 8.   10.2.  Devono  essere soddisfatti i requisiti minimi relativi alle procedure  di  controllo della conformita' della produzione stabiliti all'allegato 6 del presente regolamento.   10.3.   Devono   essere   soddisfatti   i   requisiti   minimi  di campionamento  da  parte di un ispettore stabiliti all'allegato 7 del presente regolamento.   10.4. L'autorita' che ha rilasciato l'omologazione puo' verificare in   qualsiasi  momento  i  metodi  di  controllo  della  conformita' applicati  presso  ogni  stabilimento  di  produzione.  La  frequenza normale delle verifiche e' di una ogni due anni.
     11. SANZIONI IN CASO DI NON CONFORMITA' DELLA PRODUZIONE
     11.1. L'omologazione di un tipo di dispositivo rilasciata ai sensi del presente regolamento puo' essere revocata se non sono soddisfatte le prescrizioni di cui sopra.   11.2.  Se  una  delle Parti contraenti dell'accordo che applica il presente regolamento revoca un'omologazione precedentemente concessa, deve   informarne   immediatamente  le  altre  Parti  contraenti  che applicano  il  presente  regolamento  per  mezzo  di  una  scheda  di comunicazione conforme al modello che figura nell'allegato 2.
     12. CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE
     Se   il   detentore  di  un'omologazione  cessa  completamente  la produzione   di  un  dispositivo  omologato  ai  sensi  del  presente regolamento, ne informa l'autorita' che ha rilasciato l'omologazione, la  quale,  a sua volta, informa le altre Parti dell'accordo del 1958 che  applicano  il  presente  regolamento  per mezzo di una scheda di comunicazione conforme al modello che figura nell'allegato 2.
     13.  DENOMINAZIONE  E  INDIRIZZO DEI SERVIZI TECNICI INCARICATI DI ESEGUIRE LE PROVE DI OMOLOGAZIONE E DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI
     Le   Parti   dell'accordo  del  1958  che  applicano  il  presente regolamento  comunicano al Segretariato delle Nazioni Unite il nome e l'indirizzo   dei   servizi   tecnici   incaricati   delle  prove  di omologazione    e   dei   servizi   amministrativi   che   rilasciano l'omologazione,  ai quali devono essere inviate le schede concernenti l'omologazione,    l'estensione,    il    rifiuto    o    la   revoca dell'omologazione rilasciate da altri paesi.
     14. DISPOSIZIONI PROVVISORIE
     14.1.  A  decorrere  dall'entrata  in  vigore  della  serie  01 di modifiche  al  presente  regolamento,  le  Parti  contraenti  che  lo applicano  non possono rifiutare l'omologazione ai sensi del presente regolamento, quale modificato dalla serie 01 di modifiche.   14.2.  Dopo  un termine di trentasei mesi dalla data di entrata in vigore  di  cui  al  punto 14.1, le Parti contraenti che applicano il presente  regolamento devono rilasciare l'omologazione soltanto se il tipo  di  dispositivo  soddisfa i requisiti del presente regolamento, quale modificato dalla serie 01.   14.3.  Gli  indicatori di direzione anteriori delle categorie 1a e 1b,  di  cui al punto 6.1. del presente regolamento quale modificato, possono  essere  prescritti soltanto tre anni dopo la data di entrata in  vigore  del  presente  regolamento  e,  a partire da quella data, soltanto  per  i  nuovi tipi di veicoli per i quali l'omologazione ai sensi  del regolamento n. 48 e' chiesta per nuovi modelli o modifiche del  modello  o  della  forma  della  carrozzeria  che incidono sulle dimensioni  degli  indicatori  di  direzione  anteriori  e sulla loro posizione  in  relazione  ai  proiettori  anabbaglianti  o  alle luci antinebbia.   Le  omologazioni  concesse  per  gli indicatori di direzione delle categorie  4  e  5  a  nonna del presente regolamento nella sua forma originale,  non modificata, cessano di essere valide cinque anni dopo l'entrata  in  vigore  della  serie  di  01 di modifiche del presente regolamento,  a  meno  che  una  Parte  contraente  che ha rilasciato l'omologazione notifichi alle altre Parti contraenti che applicano il presente regolamento che il tipo di indicatore di direzione omologato soddisfa anche i requisiti del presente regolamento, quale modificato dalla serie 01.   14.4. Le Parti dell'accordo che applicano il presente regolamento:   14.4.1.  continuano, dopo la data sopra indicata, a riconoscere le omologazioni  concesse  in  conformita'  della versione originale del presente  regolamento  ai  fini dell'installazione dei dispositivi di sostituzioni nei veicoli in circolazione;   14.4.2.  possono  rilasciare  l'omologazione dei dispositivi sulla base  della versione originale del presente regolamento, a condizione che i dispositivi siano destinati ad essere installati sui veicoli in circolazione   quali  dispositivi  di  sostituzione  e  che  non  sia tecnicamente   fattibile  che  i  dispositivi  in  questione  possano soddisfare i nuovi requisiti contenuti nella serie 01 di modifiche.   14.5.   Le   omologazioni  degli  indicatori  di  direzione  delle categorie  1,  2a, 2b e 3 rilasciate a norma del presente regolamento nella  sua  forma originale (serie 00) fino alla data di cui al punto 14.2 rimangono valide dopo questa data.    ---->  Vedere ALLEGATI da Pag. 98 a Pag. 109 del S.O.  <----                             ALLEGATO 5       Colore della luce giallo ambra coordinate tricromatiche
  Limite verso il giallo: y = 0,429 Limite verso il rosso: y = 0,398 Limite verso il bianco: z = 0,007
     Per  la  verifica  di  queste caratteristiche colorimetriche, deve essere  impiegata  una sorgente luminosa con temperatura di colore di 2856   K,   corrispondente   all'illuminante   A   della  Commissione internazionale   per  l'illuminazione  (CIE),  in  conformita'  della convenzione  sul  traffico  stradale (E/CONF.56/16/Rev. 1). Tuttavia, per  le  luci  con  sorgenti  luminose  non  sostituibili  (lampade a incandescenza  e  altre),  le  caratteristiche  colorimetriche devono essere  verificate con le sorgenti luminose presenti nel dispositivo, in conformita' del punto 7.1.1. del presente regolamento.
                               ALLEGATO 6 I  requisiti  minimi  relativi  alle  procedere  di  controllo  della                    conformita' della produzione
  1. DISPOSIZIONI GENERALI
     1.1. I requisiti di conformita' sono considerati soddisfatti da un punto   di   vista   meccanico   e   geometrico,  conformemente  alle prescrizioni  del presente regolamento, se le differenze non superano le inevitabili tolleranze di fabbricazione.   1.2.   Per   quanto   riguarda  le  prestazioni  fotometriche,  la conformita' degli indicatori di direzione prodotti in serie non viene contestata  quando,  nella prova delle prestazioni fotometriche di un indicatore  di  direzione  scelto  a  caso  e  munito  di una lampada standard  a  incandescenza, o quando gli indicatori di direzione sono muniti di sorgente luminosa non sostituibile (lampada a incandescenza o  altra),  e  quando  tutte le misurazioni sono effettuate a 6,75 V, 13,5 V o 28,0 V rispettivamente:   1.2.1. nessun valore misurato si discosta sfavorevolmente di oltre il 20% dai valori prescritti nel presente regolamento.   1.2.2.  Se,  nel  caso  di un indicatore di direzione con sorgente luminosa  sostituibile,  i  risultati  delle prove sopradescritte non sono  conformi  ai  requisiti, le prove sugli indicatori di direzione devono  essere  ripetute  utilizzando  un'altra  lampada  standard  a incandescenza.   1.3.  Le  coordinate di cromaticita': sono considerate soddisfatte se  l'indicatore  di  direzione  e'  munito di una lampada standard a incandescenza  o,  per gli indicatori di direzione muniti di sorgenti luminose  non  sostituibili  (lampade a incandescenza o altre), se le caratteristiche  colorimetriche sono state verificate con la sorgente luminosa presente nell'indicatore di direzione.
     2. REQUISITI MINIMI PER LA VERIFICA DELLA CONFORMITA' DA PARTE DEL FABBRICANTE
     Per  ciascun  tipo  di  indicatore  di direzione, il detentore del marchio  di  omologazione  deve  eseguire,  a opportuni intervalli di tempo,  almeno le prove indicate di seguito. Tali prove devono essere effettuate conformemente alle disposizioni del presente regolamento.   Se  alcuni  campioni  risultano  non  conformi rispetto al tipo di prova  in  questione,  devono  essere  prelevati e sottoposti a prova altri  campioni.  Il fabbricante deve pendere le misure opportune per garantire la conformita' della produzione in causa.
     2.1. Natura delle prove
     Le  prove  di  conformita'  di  cui al presente regolamento devono riguardare le caratteristiche fotometriche e colorimetriche.
     2.2. Metodi di prova
     2.2.1.   In   generale,  le  prove  devono  essere  effettuate  in conformita' con i metodi stabiliti dal presente regolamento.   2.2.2.  In  ogni  prova di conformita' effettuata dal fabbricante, possono  essere  applicati  metodi  equivalenti  con  l'accordo delle autorita'  responsabili  delle  prove di omologazione. Il fabbricante deve  dimostrare  che  i  metodi  applicati sono equivalenti a quelli prescritti dal presente regolamento.   2.2.3.  Per  applicare  i  punti  2.2.1  e 2.2.2 e' necessaria una calibratura  periodica  delle  apparecchiature  di  prova  e  la  sua correlazione   con   le   misurazioni   effettuate   da  un'autorita' competente.   2.2.4.  In ogni caso, i metodi di riferimento devono essere quelli di  cui  al  presente  regolamento,  in  particolare  ai  fini  delle verifiche amministrative e del campionamento.
     2.3. Natura del campionamento
     I  campioni di indicatori di direzione devono essere selezionati a caso  da  un  lotto  di  produzione uniforme. Per lotto di produzione uniforme  si  intende  un  insieme  di  indicatori di direzione dello stesso  tipo,  definito  conformemente  ai  metodi  di produzione del fabbricante.   In  generale,  la verifica deve interessare la produzione in serie di  vari  stabilimenti.  Tuttavia,  un fabbricante puo' raggruppare i dati  relativi  ad  uno stesso tipo prodotto in stabilimenti diversi, purche'  questi  applichino lo stesso sistema di qualita' e la stessa gestione della qualita'.
     2.4.    Misurazione    e   registrazione   delle   caratteristiche fotometriche
     I  campioni  di  indicatori  di direzione devono essere sottoposti alle  misurazioni  fotometriche  relative  ai valori minimi nei punti elencati nell'allegato 4 e con le coordinate di cromaticita' elencate nell'allegato 5, in conformita' del presente regolamento.
     2.5. Criteri di accettazione
     Il  fabbricante  e'  tenuto a realizzare uno studio statistico sui risultati  delle  prove  e  a  definire,  in accordo con le autorita' competenti,  i  criteri  di  accettazione del suo prodotto al fine di rispettare  le  disposizioni  relative al controllo della conformita' della produzione di cui al punto 10.1 del presente regolamento.   I  criteri  di accettazione devono essere tali che, con un livello di  affidabilita'  del  95%,  la  probabilita'  minima di superare un controllo  per campione conformemente alle disposizioni dell'allegato 7 (primo campionamento) sia di 0,95.
                               ALLEGATO 7             Requisiti minimi relativi ai campionamenti                     effettuati da un ispettore
  1. DISPOSIZIONI GENERALI
     1.1. I requisiti di conformita' sono considerati soddisfatti da un punto   di   vista   meccanico   e   geometrico,  conformemente  alle prescrizioni  del presente regolamento, se le differenze non superano le inevitabili tolleranze di fabbricazione.   1.2.   Per   quanto   riguarda  le  prestazioni  fotometriche,  la conformita' degli indicatori di direzione prodotti in serie non viene contestata  quando,  nella prova delle prestazioni fotometriche di un indicatore  di  direzione  scelto  a  caso  e  munito  di una lampada standard  a  incandescenza, o quando gli indicatori di direzione sono muniti di sorgente luminosa non sostituibile (lampada a incandescenza o  altra),  e  quando  tutte le misurazioni sono effettuate a 6,75 V, 13,5 V o 28,0 V rispettivamente:   1.2.1. nessun valore misurato si discosta sfavorevolmente di oltre il 20% dai valori prescritti nel presente regolamento.   1.2.2.  Se,  nel  caso  di  un  indicatore  di direzione munito di sorgente    luminosa    sostituibile,   i   risultati   delle   prove sopradescritte  non  sono  conformi  ai  requisiti,  le  prove  sugli indicatori  di  direzione devono essere ripetute utilizzando un'altra lampada standard a incandescenza.   1.2.3.  Gli  indicatori di direzione con imperfezioni evidenti non sono presi in considerazione.   1.3. Le coordinate di cromaticita' sono considerate soddisfatte se l'indicatore  di  direzione  e'  munito  di  una  lampada  standard a incandescenza  o,  per gli indicatori di direzione muniti di sorgenti luminose  non  sostituibili  (lampade a incandescenza o altre), se le caratteristiche  colorimetriche sono state verificate con la sorgente luminosa presente nell'indicatore di direzione.
     2. PRIMO CAMPIONAMENTO
     Nel   primo  campionamento  vengono  selezionati  a  caso  quattro indicatori  di  direzione.  Il  primo  campione  di  ciascun  paio e' contrassegnato con la lettera A e il secondo con la lettera B.   2.1. Non contestazione della conformita'   2.1.1.  Seguendo  la  procedura  di  campionamento  indicata nella figura  1  del  presente allegato, la conformita' degli indicatori di direzione  prodotti  in  serie  non  deve  essere  contestata  se  la deviazione dei valori misurati nelle direzioni piu' sfavorevoli sono:   2.1.1.1. campione A   A1: in un indicatore 0%   in un indicatore non piu' di 20%   A2: in ambedue gli indicatori piu' di 0%   ma non piu' di 20%   passare al campione B   2.1.1.2. campione B   B1: in ambedue gli indicatori 0%   2.1.2.  o  se il campione A soddisfa le condizioni di cui al punto 1.2.2.   2.2. Contestazione della conformita'   2.2.1.  Seguendo  la  procedura  di  campionamento  indicata nella figura  1  del  presente allegato, la conformita' degli indicatori di direzione  prodotti  in serie deve essere contestata e il fabbricante deve  essere invitato ad adeguare la sua produzione, se le deviazioni dal valori misurati negli indicatori di direzione sono:   2.2.1.1. campione A   A3: in un indicatore non piu' di 20%   in un indicatore piu' di 20%   ma non piu' di 30%   2.2.1.2. campione B   B2. nel caso di A2   in un indicatore piu' di 0%   ma non piu' di 20%   in un indicatore non piu' di 20%   B3: nel caso di A2   in un indicatore 0%   in un indicatore piu' di 20%   ma non piu' di 30%   2.2.2.  o  se  il  campione A non soddisfa le condizioni di cui al punto 1.2.2.   2.3. Revoca dell'omologazione   La  conformita'  deve essere contestata e viene applicato il punto 11   del   presente   regolamento   se,   seguendo  la  procedura  di campionamento  indicata  nella  figura  1  del  presente allegato, le deviazioni dai valori misurati negli indicatori di direzione sono:   2.3.1. campione A   A4: in un indicatore non piu' di 20%   in un indicatore piu' di 30%   A5: in ambedue gli indicatori piu' di 20%   2.3.2. campione B   B4: nel caso di A2   in un indicatore piu' di 0%   ma non piu' di 20%   in un indicatore piu' di 20%   B5: nel caso di A2   in ambedue gli indicatori piu' di 20%   B6: nel caso di A2   in un indicatore di direzione 0%   in un indicatore piu' di 30%   2.3.3.  o  se i campioni A e B non soddisfano le condizioni di cui al punto 1.2.2.
     3. NUOVO CAMPIONAMENTO
     Nel  caso  dei  campioni  A3,  B2  B3  e'  necessario  ripetere il campionamento  con un terzo campione C di due indicatori di direzione e con un quarto campione D di altri due indicatori, selezionati dalla produzione  dopo  l'adeguamento  della  stessa,  entro due mesi dalla notifica.   3.1. Non contestazione della conformita'   3.1.1.  Seguendo  la  procedura  di  campionamento  indicata nella figura  1  del  presente allegato, la conformita' degli indicatori di direzione  prodotti  in  serie  non  deve  essere  contestata  se  le deviazioni dai valori misurati negli indicatori di direzione sono:   3.1.1.1. campione C   C1: in un indicatore 0%   in un indicatore non piu' di 20%   C2. in ambedue gli indicatori piu' di 0%   ma non piu' di 20%   passare al campione D   3.1.1.2. campione D   D1: nel caso di C2   in ambedue gli indicatori 0%   3.1.2.  o  se il campione C soddisfa le condizioni di cui al punto 1.2.2.   3.2. Contestazione della conformita'   3.2.1.  Seguendo  la  procedura  di  campionamento  indicata nella figura  1  del  presente allegato, la conformita' degli indicatori di direzione  prodotti  in serie deve essere contestata e il fabbricante deve  essere invitato ad adeguare la sua produzione, se le deviazioni dai valori misurati negli indicatori di direzione sono:   3.2.1.1. campione D   D2: nel caso di C2   in un indicatore piu' di 0%   ma non piu' di 20%   in un indicatore non piu' di 20%   3.2.1.2  o  se  il campione C non soddisfa le condizioni di cui al punto 1.2.2.   3.3. Revoca dell'omologazione   La  conformita'  deve essere contestata e viene applicato il punto 11   del   presente   regolamento   se,   seguendo  la  procedura  di campionamento  indicata  nella  figura  1  del  presente allegato, le deviazioni dai valori misurati negli indicatori di direzione sono:   3.3.1. campione C   C3: in un indicatore non piu' di 20 %   in un indicatore piu' di 20%   C4: in ambedue gli indicatori piu' di 20%   3.3.2. campione D   D3: nel caso di C2   in un indicatore 0 o piu' di 0%   in un indicatore piu' di 20%   3.3.3.  o  se i campioni C e D non soddisfano le condizioni di cui al punto 1.2.2.          ---->  Vedere IMMAGINE a PAG. 117 del S.O.  <----  |  
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