Gazzetta n. 278 del 29 novembre 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 24 settembre 2001 |
Recepimento della direttiva 1999/15/CE della Commissione del 16 marzo 1999 che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/759/CEE del Consiglio relativa agli indicatori luminosi di direzione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. |
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(Testo rilevante ai fini dello Spazio Economico Europeo). IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti a materie disciplinate dallo stesso codice; Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione, nel frattempo divenuto Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario; Visto il decreto ministeriale 8 maggio 1995, di recepimento delle direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1995, come da ultimo modificato dal decreto ministeriale 13 maggio 1999, di recepimento della direttiva 98/91/CE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 del 9 giugno 1999 e che di seguito verra' indicato come "decreto sulla omologazione CE"; Visto il decreto ministeriale 24 gennaio 1977, di recepimento della direttiva 76/759/CEE del Consiglio relativa agli indicatori luminosi di direzione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 84 del 28 marzo 1977; Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1989, di recepimento della direttiva 89/277/CEE della Commissione che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/759/CEE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1990; Visto il decreto ministeriale 24 gennaio 1977, di recepimento della direttiva 76/756/CEE del Consiglio, relativo alle norme concernenti l'omologazione parziale CEE dei tipi di veicoli a motore e dei loro rimorchi per quanto riguarda l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 84 del 28 marzo 1977; Visto il decreto ministeriale 14 novembre 1997, di recepimento della direttiva 97/28/CE della Commissione che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/756/CEE, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1998; Vista la direttiva 1999/15/CE della Commissione del 16 marzo 1999, che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/759/CEE del Consiglio, relativa agli indicatori luminosi di direzione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 97 del 12 aprile 1999; Visto il regolamento n. 6 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni unite (UN/ECE), recante disposizioni uniformi relative all'omologazione degli indicatori di direzione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 131 del 14 maggio 2001;
ADOTTA il seguente decreto:
Art. 1.
1. Le prescrizioni del presente decreto si applicano a tutte le categorie di veicoli definite nell'allegato II al "decreto sulla omologazione CE". |
| Art. 2.
1. Gli allegati al decreto ministeriale 24 gennaio 1977, come modificato dal decreto ministeriale 18 dicembre 1989, sono sostituiti dall'allegato al presente decreto. 2. Per tutti i tipi di indicatori luminosi di direzione, omologati ai sensi del presente decreto, e' rilasciato al fabbricante un marchio di omologazione CE conforme al modello di cui all'allegato I, appendice 3, dell'allegato al presente decreto. .ilr; |
| Art. 3.
1. A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto non e' consentito:
a) rifiutare, per un tipo di veicolo o per un tipo di indicatore luminoso di direzione, l'omologazione CE o l'omologazione di portata nazionale, ovvero b) vietare l'immatricolazione, la vendita e l'immissione in circolazione dei veicoli o la vendita e l'immissione sul mercato degli indicatori luminosi di direzione,
per motivi concernenti detti indicatori se questi sono conformi alle prescrizioni del decreto ministeriale 24 gennaio 1977, di recepimento della direttiva 76/759/CEE, come modificato dal presente decreto e, nel caso dei veicoli, se l'installazione e' conforme al decreto ministeriale 24 gennaio 1977, di recepimento della direttiva 76/756/CEE, come da ultimo modificato dal decreto ministeriale 14 novembre 1997, di recepimento della direttiva 97/28/CE. 2. A decorrere dal 14 maggio 2002 non e' consentito: a) rilasciare l'omologazione CE, e b) rilasciare l'omologazione di portata nazionale di qualsiasi tipo di veicolo, per motivi concernenti gli indicatori luminosi di direzione, e di qualsiasi tipo di indicatore luminoso di direzione, se non sono soddisfatte le prescrizioni del decreto ministeriale 24 gennaio 1977, di recepimento della direttiva 76/759/CEE, come modificato dal presente decreto. 3. A decorrere dal 14 maggio 2003 le prescrizioni del decreto ministeriale 24 gennaio 1977, di recepimento della direttiva 76/759/CEE, come modificato dal presente decreto, relative agli indicatori luminosi di direzione in quanto componenti, si applicano agli effetti dell'art. 7, comma 2, del "decreto sulla omologazione CE". 4. In deroga ai commi 2 e 3 e relativamente ai pezzi di ricambio, si continuera' a concedere l'omologazione CE ed a permettere la vendita e l'immissione sul mercato di indicatori luminosi di direzione conformi alle prescrizioni del decreto ministeriale 24 gennaio 1977, di recepimento della direttiva 76/759/CEE, o del decreto ministeriale 18 dicembre 1989, di recepimento della direttiva 89/277/CEE, purche' tali indicatori:
a) siano destinati ad essere installati sui veicoli in circolazione, e b) siano conformi alle prescrizioni dei suddetti decreti ministeriali vigenti all'atto della prima immatricolazione dei veicoli. |
| Art. 4.
1. L'allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 settembre 2001 Il Ministro: LUNARDI |
| ALLEGATO
Gli allegati al decreto ministeriale 24 gennaio 1977, come da ultimo modificato dal decreto ministeriale 18 dicembre 1989, sono sostituiti dal presente allegato.
- ELENCO DEGLI ALLEGATI -
ALLEGATO I: Disposizioni amministrative relative all'omologazione,
Appendice 1: Scheda informativa, Appendice 2: Scheda di omologazione, Appendice 3: Esempi del marchio di omologazione CE di componente.
ALLEGATO II: Prescrizioni tecniche.
ALLEGATO III: Regolamento n. 6 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE): disposizioni uniformi relative all'omologazione degli indicatori di direzione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.
ALLEGATO I DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL'OMOLOGAZIONE
1. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CE DI COMPONENTE
1.1. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 70/156/CEE, la domanda di omologazione CE di un tipo di indicatore luminoso di direzione deve essere presentata dal fabbricarne. 1.2. Il modello della scheda informativa figura nell'appendice 1. 1.3. Al servizio tecnico incaricato di eseguire le prove di omologazione devono essere presentati: 1.3.1. due campioni, muniti dell'indicatore o degli indicatori raccomandati; se l'omologazione e' richiesta per dispositivi che non sono identici ma simmetrici e idonei ad essere montati uno sul lato destro e l'altro sul lato sinistro del veicolo, i due campioni presentati possono essere identici ed essere idonei al montaggio solo sul lato destro o solo sul lato sinistro del veicolo; nel caso di un indicatore di direzione della categoria 2b, la domanda di omologazione deve essere accompagnata da due campioni delle parti che costituiscono il sistema, che permette di ottenere i due livelli di intensita'.
2. ISCRIZIONI
2.1. I dispositivi presentati all'omologazione CE devono recare: 2.1.1. il marchio di fabbrica o commerciale del richiedente; 2.1.2. nel caso di dispositivi con sorgenti luminose sostituibili: il tipo o i tipi di lampada prescritto; 2.1.3. nel caso di dispositivi con sorgenti luminose non sostituibili: tensione e potenza nominali. 2.2. Queste iscrizioni devono essere chiaramente leggibili e indelebili ed essere apposte sulla superficie illuminante o su una delle superfici illuminanti del dispositivo e devono essere visibili dall'esterno quando il dispositivo e' montato sul veicolo. 2.3. Ciascun dispositivo deve presentare uno spazio sufficiente per l'apposizione del marchio di omologazione. Questo spazio deve essere indicato nei disegni di cui all'appendice 1.
3. RILASCIO DELL'OMOLOGAZIONE CE DI COMPONENTE
3.1. Se sono soddisfatte le prescrizioni del caso, l'omologazione CE viene rilasciata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, e, se applicabile, dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 70/156/CEE. 3.2. Il modello della scheda di omologazione CE figura nell'appendice 2. 3.3. A ciascun tipo omologato di indicatore luminoso di direzione viene assegnato un numero di omologazione ai sensi dell'allegato VII della direttiva 70/156/CEE. Uno Stato membro non puo' assegnare lo stesso numero ad un altro tipo di indicatore luminoso. 3.4. Quando l'omologazione CE di componente viene richiesta per un tipo di dispositivo di illuminazione e di segnalazione luminosa comprendente un indicatore luminoso di direzione e altre luci, si puo' attribuire un unico numero di omologazione CE a condizione che l'indicatore luminoso di direzione sia conforme alle prescrizioni della presente direttiva e che ciascuna delle altre luci, che fanno parte del tipo di dispositivo di illuminazione e di segnalazione luminosa per il quale e' stata chiesta l'omologazione CE, sia conforme alla direttiva particolare ad essa applicabile.
4. MARCHIO DI OMOLOGAZIONE CE DI COMPONENTE
4.1. In aggiunta alle iscrizioni di cui al punto 2.1, gli indicatori luminosi di direzione conformi al tipo omologato ai sensi della presente direttiva devono recare un marchio di omologazione CE di componente. 4.2. Tale marchio e' costituito: 4.2.1. da un rettangolo all'interno del quale e' iscritta la lettera "e" seguita dal numero o dalla serie di lettere distintivi dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione:
1 per la Germania 12 per l'Austria 2 per la Francia 13 per il Lussemburgo 3 per l'Italia 17 per la Finlandia 4 per i Paesi Bassi 18 per la Danimarca 5 per la Svezia 21 per il Portogallo 6 per il Belgio 23 per la Grecia 9 per la Spagna IRL per l'Irlanda 11 per il Regno Unito
4.2.2. in prossimita' del rettangolo, dal "numero dell'omologazione di base definito nella sezione 4 del sistema di numerazione di cui all'allegato VII della direttiva 70/156/CEE, preceduto da due cifre indicanti il numero progressivo assegnato al piu' recente adeguamento tecnico significativo della direttiva 76/759/CEE alla data in cui e' stata concessa l'omologarione CEE. Nella presente direttiva il numero progressivo e' 01; 4.2.3. dai seguenti simboli aggiuntivi: 4.2.3.1. da uno o piu' numeri corrispondenti alla categoria o alle categorie alle quali il dispositivo appartiene: 1, 1a, 1b, 2a, 2b, 3, 4, 5 o 6; 4.2.3.2. sui dispositivi che non possono essere montati indiscriminatamente su un lato o sull'altro del veicolo, da una freccia indicante in quale posizione deve essere montato il dispositivo (la freccia deve essere orientata verso l'esterno del veicolo per i dispositivi delle categorie 1, 1a, 1b, 2a e 2b e verso la parte anteriore del veicolo per i dispositivi delle categorie 3, 4, 5 e 6). Inoltre i dispositivi della categoria 6 devono recare la lettera "R" o "L" per indicare il lato destro o sinistro del veicolo; 4.2.3.3. sui dispositivi che possono essere usati come luci singole o come parte di un insieme di due luci, la lettera aggiuntiva "D" posta a destra del simbolo di cui al punto 4.2.3.1. 4.3. Il marchio di omologazione CE deve essere apposto sul trasparente o su uno dei trasparenti della luce in modo indelebile e da risaltare chiaramente leggibile anche quando le luci sono montate sul veicolo. 4.4. Apposizione del marchio di omologazione 4.4.1. Luci indipendenti: Esempi del marchio di omologazione CE figurano nell'appendice 3, figura 1. 4.4.2. Luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate: 4.4.2.1. qualora venga attribuito un numero unico di omologazione CE, come previsto al precedente punto 3.4, per un tipo di dispositivo di illuminazione e segnalazione luminosa comprendente gli indicatori luminosi di direzione e altre luci, puo' essere apposto un marchio unico di omologazione CE avente le seguenti caratteristiche: 4.4.2.1.1. un rettangolo all'interno del quale e' iscritta la lettera "e" seguita dal numero o dalla serie di lettere distintivi dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione (cfr. punto 4.2.1); 4.4.2.1.2. il numero dell'omologazione di base (cfr. prima parte del punto 4.2.2); 4.4.2.1.3. se necessaria, la freccia prescritta, nella misura in cui si riferisce all'impianto di luci nel suo complesso. 4.4.2.2. Detto marchio puo' essere apposto su qualunque punto delle luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate, purche': 4.411.1. sia visibile dopo il montaggio delle luci; 4.4.2.2.2. nessun elemento di trasmissione della luce delle luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate possa essere rimosso senza rimuovere contemporaneamente anche il marchio di omologazione. 4.4.2.3. Il simbolo di identificazione di ciascuna luce corrispondente alla direttiva ai sensi della quale e' stata concessa l'omologazione CE di componente, il numero progressivo (cfr. seconda parte del punto 4.2.2) e, laddove necessario, la lettera D" e la freccia prescritta devono essere apposti: 4.4.2.3.1. sulla superficie di uscita della luce appropriata, 4.4.2.3.2. o raggruppati, in modo tale che ciascuna delle luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate possa essere chiaramente identificata. 4.4.2.4. Le dimensioni dei vari elementi di questo marchio non devono essere inferiori alle dimensioni minime prescritte per i singoli marchi dalle direttive ai sensi delle quali e' stata concessa l'omologazione CE di componente. 4.4.2.5. Esempi di un marchio di omologazione CE relativo a una luce raggruppata, combinata o mutuamente incorporata con altre luci sono presentati nella figura 2 dell'appendice 3. 4.4.3. Nel caso di luci mutuamente incorporate con altre luci, i cui trasparenti possono essere impiegati con altri tipi di proiettori: 4.4.3.1. si applicano le disposizioni di cui al punto 4.4.2 4.4.3.2. inoltre, qualora venga utilizzato uno stesso trasparente, questo puo' recare i vari marchi di omologazione relativi ai vari tipi di proiettori o unita' di luci, purche' sul corpo principale del proiettore, anche nel caso in cui non possa essere separato dai trasparenti, vi sia lo spazio prescritto al punto 2.3 e sia apposto il marchio di omologazione delle funzioni effettive, 4.4.3.3. se tipi differenti di proiettori hanno lo stesso corpo principale, questo puo' recare i vari marchi di omologazione. 4.4.3.4. Esempi di un marchio di omologazione CE di luci reciprocamente incorporate con un proiettore sono presentati alla figura 3 dell'appendice 3. 5. MODIFICHE DEL TIPO E DELLE OMOLOGAZIONI 5.1. In caso di modifica del tipo omologato ai sensi della presente direttiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 della direttiva 70/156/CEE. 6. CONFORMITA' DELLA PRODUZIONE 6.1. Di norma, i provvedimenti intesi a garantire la conformita' della produzione sono presi ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 70/156/CEE. 6.2. Ogni indicatore luminoso di direzione deve essere conforme alle prescrizioni fotometriche e colorimetriche specificate nei punti 6 e 8(dei documenti di cui al punto 1 dell'allegato II della presente direttiva). Tuttavia, se si tratta di un dispositivo selezionato a caso dalla produzione di serie, le prescrizioni relative all'intensita' minima del flusso luminoso (misurata con una Lampada standard, come previsto al punto 7)( dei documenti di cui al punto 1 dell'allegato II della presente direttiva) e' limitata, in ciascuna direzione considerata, all'80% dei valori minimi specificati ai punti 6.1 e 6.2(). Appendice 1
Scheda informativa n....
relativa all'omologazione CE in quanto componente degli indicatori luminosi di direzione
(Direttiva 76/759/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva .../.../CE)
Le seguenti informazioni devono, dove applicabili, essere fornite in triplice copia e includere un indice del contenuto. Gli eventuali disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli in formato A4 o in fogli piegati in detto formato. Le eventuali fotografie devono fornire sufficienti dettagli.
Qualora i sistemi, i componenti o le entità tecniche includano funzioni controllate elettronicamente, saranno fornite le necessarie informazioni relative alle prestazioni.
0. DATI GENERALI
0.1. Marca (denominazione commerciale del fabbricante):.........
0.2. Tipo e designazione/i commerciale/i generale/i:............
0.5. Nome ed indirizzo del fabbricante:.........................
0.7. Nel caso di componenti o entità tecniche, posizione e snodo di apposizione del marchio di omologazione CE:.............
0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio:.........
1. DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO
1.1. Tipo di dispositivo:.......................................
1.1.1. Funzione(i) del dispositivo:...............................
1.1.2. Categoria o classe del dispositivo:........................
1.1.3. Colore della luce emessa o riflessa:.......................
1.2. Disegno(i) sufficientemente dettagliato(i) per consentire l'identificazione del tipo di dispositivo e indicante(i):
1.2.1. le condizioni geometriche di montaggio del dispositivo sul veicolo (non applicabile al dispositivo di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore):...............
1.2.2. l'asse di osservazione da assumere come asse di riferimento nelle prove (angolo orizzontale H = 0°, angolo verticale V = 0°) e il punto da assumere come centro di riferimento in dette prove (non applicabile ai catadiottri e al dispositivo di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore):..............................
1.2.3. la posizione riservata al marchio di omologazione CE di componente:................................................
1.2.4. nel caso del dispositivo di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore, le condizioni geometriche di montaggio del dispositivo rispetto allo spazio riservato alla targa di immatricolazione e il contorno della superficie adeguatamente illuminata:.......................
1.2.5. nel caso dei proiettori e dei proiettori fendinebbia anteriori, una visione delle luci viste di prospetto con le scanalature delle superfici luminose, se presenti, e in sezione trasversale:.......................................
1.3. Una breve descrizione tecnica da cui risulti, in particolare, con l'eccezione delle luci con sorgenti luminose non sostituibili, la categoria o le categorie delle sorgenti luminose prescritte, ovvero una o più delle categorie indicate nella direttiva 76/761/CEE (non applicabile ai catadiottri):...............................
1.4. Dati particolari
1.4.1. Nel caso del dispositivo di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore, una dichiarazione in cui si specifica se il dispositivo è destinato a illuminare uno spazio alto, uno spazio lungo o uno spazio sia alto che lungo:.....................................................
1.4.2. Nel caso dei proiettori:
1.4.2.1. specificare se i proiettori sono di tipo abbagliante e anabbagliante o se abbiano una sola di queste due funzioni:..................................................
1.4.2.2. nel caso di un proiettore anabbagliante, specificare se esso è destinato sia alla guida a destra che a sinistra o, invece, solo alla guida a destra o solo a quella sinistra:..................................................
1.4.2.3. se il proiettore è munito di un catadiottro regolabile, specificare la(e) posizione(i) di montaggio del proiettore rispetto al suolo e al piano longitudinale mediano del veicolo, se il proiettore deve essere utilizzato soltanto in quella(e) posizione(i):.................................
1.4.3. Nel caso di luci di posizione, luci di arresto e indicatori di direzione:
1.4.3.1. specificare se il dispositivo può essere utilizzato anche in un insieme di due luci della stessa categoria:..........
1.4.3.2. nel caso di un dispositivo con due livelli di intensità (luci di arresto e indicatori di direzione della categoria 2b), un diagramma della disposizione e caratteristiche del sistema che garantisce due livelli di intensità:...........
1.4.4. Nel caso dei catadiottri, una breve descrizione delle caratteristiche tecniche relative ai materiali dell'ottica catadiottrica:
1.4.5. Nel caso dei proiettori di retromarcia, si deve specificare se il dispositivo è destinato ad essere installato sul veicolo esclusivamente in una coppia di luci. Appendice 2
MODELLO
Formato massimo: A4 (210 mm x 297 mm)
SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CE
Timbro dell'amministrazione
Comunicazione riguardante:
- l'omologazione(1)
- l'estensione dell'omologazione (1)
- il rifiuto dell'omologazione (1)
- la revoca dell'omologazione(1)
di un tipo di veicolo/componente/entità tecnica(1) per quanto riguarda la direttiva .../.../CEE, modificata da ultimo dalla direttiva .../.../CE.
Numero di omologazione:
Motivo dell'estensione:
PARTE I
0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore):...........
0.2. Tipo:........................................................
0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo/ componente/entità tecnica(1)(2):.............................
0.3.1. Posizione della marcatura:...................................
0.4. Categoria del veicolo(1)(3):.................................
0.5. Nome e indirizzo del costruttore:............................
0.7. Per i componenti e le entità tecniche, posizione e modo di apposizione del marchio di omologazione CE:..................
0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio:...........
PARTE II
1. Altre informazioni (ove opportuno): (vedi addendum)
2. Servizio tecnico incaricato delle prove:.....................
3. Data del verbale di prova:...................................
4. Numero del verbale di prova:.................................
5. Eventuali osservazioni: (vedi addendum)
6. Luogo:.......................................................
7. Data:........................................................
8. Firma:.......................................................
9. Si allega l'indice del fascicolo di omologazione, del quale si può richiedere copia.
(1) Cancellare la dicitura inutile. (2) Se i mezzi di identificazione del tipo contengono i caratteri che non interessano la descrizione del tipo di veicolo, o entità tecnica di cui alla presente scheda di omologazione, detti caratteri sono rappresentati dal simbolo "?" Ad es.: ?? 123???" (3) Definita nell'allegato II, parte A della direttiva 70/156/CE. Addendum alla scheda di omologazione CE n....
concernente l'omologazione in quanto componente di un dispositivo di illuminazione e/o di segnalazione luminosa per quanto riguarda la direttiva (le direttive) 76/757/CEE, 76/758/CEE, 76/759/CEE, 76/760/CEE, 76/761/CEE, 76/762/CEE, 77/538/CEE, 77/539/CEE, 77/540/CEE, (1), modificata(e) da ultimo dalla (e) direttiva(e)....
1. Altre informazioni
1.1. Laddove applicabile, indicare per ciascuna luce:
1.1.1. la categoria (le categorie) del dispositivo (dei dispositivi):................................................
1.1.2. il numero e la categoria delle sorgenti luminose (non applicabile ai catadiottri)(2):..............................
1.1.3. il colore della luce emessa o riflessa:......................
1.1.4. Omologazione rilasciata per il solo uso come pezzo di ricambio per veicoli già in circolazione sì/no (1)
1.2. Informazioni specifiche relativi a determinati tipi di dispositivi di illuminazione o di segnalazione luminosa:.....
1.2.1. Nel caso dei catadiottri considerati singolarmente/come parte di un insieme(1),
1.2.2. Nel caso dei dispositivi di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore; dispositivo destinato all'illuminazione di uno spazio alto/lungo(1),
1.2.3. Nel caso dei proiettori: se sono muniti di un catadiottro regolabile, specificare la(e) posizione(i) di montaggio del proiettore rispetto al suolo e al piano longitudinale mediano del veicolo, se il proiettore deve essere utilizzato soltanto in quella(e) posizione(1):...................................
1.2.4. Nel caso dei proiettori di retromarcia: il dispositivo deve essere installato sul veicolo soltanto in una coppia di luci: sì/no(1)
5. Osservazioni
5.1. Disegni
5.1.1. Nel caso dei dispositivi di illuminazione, posteriore: il disegno n. ..., qui allegato, indica le condizioni geometriche di montaggio del dispositivo di illuminazione rispetto allo spazio riservato alla targa di immatricolazione e il contorno della superficie adeguatamente illuminata;
5.1.2. nel caso dei catadiottri: il disegno n. ..., qui allegato, indica le condizioni geometriche di montaggio del dispositivo sul veicolo;
5.1.3. nel caso di tutti gli altri dispositivi di illuminazione o di segnalazione luminosa: il disegno n. ..., qui allegato, indica le condizioni geometriche di montaggio del dispositivo sul veicolo, nonché l'asse e il centro di riferimento del dispositivo.
5.2. Nel caso dei proiettori: modo di funzionamento utilizzato durante la prova (punto 5.2.3.9. dell'allegato 1 della direttiva 76/761/CEE):.......................................
(1) Cancellare la dicitura inutile. (2) Nel caso di luce con sorgente luminosa non sostituibile, indicare il numero e la potenza delle sorgenti luminose. ----> Vedere IMMAGINI da Pag. 81 a Pag. 87 del S.O. <---- |
| ALLEGATO II PRESCRIZIONI TECNICHE
1. Le prescrizioni tecniche sono quelle di cui ai punti 1 e 5-8 e agli allegati 1, 4 e 5 del regolamento n. 6 dell'ECE/ONU che consiste nella codificazione dei seguenti documenti:
- la serie di modifiche 01 inclusi i supplementi 1-5 alla serie 01 e varie correzioni(1), - il supplemento 6 alla serie di modifiche 01(2), - il supplemento 7 alla serie di modifiche 01(3), ad eccezione di quanto segue:
1.1. dove si fa riferimento al "regolamento n. 48", si deve intendere "direttiva 76/756/CEE", 1.2. dove si fa riferimento al "regolamento n. 37", si deve intendere "allegato VII della direttiva 76/761/CEE".
----- (1) E/ECE/TRANS/324 } Rev. 1/Add. 5/Rev. 2 E/ECE/TRANS/505 } (2) E/ECE/TRANS/324 } Rev. 1/Add. 5/Rev. 2/Amend. 1 E/ECE/TRANS/505 } (35) TRANS/WP.29/518" |
| ALLEGATO III
Regolamento n. 6 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE): disposizioni uniformi relative all'omologazione degli indicatori di direzione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi
1. DEFINIZIONE
Ai fini del presente regolamento:
1.1. Per "indicatore di direzione" si intende un dispositivo montato su un veicolo a motore o su un rimorchio che viene azionato dal conducente per segnalare la sua intenzione di cambiare la direzione in cui il veicolo si sta muovendo. Il presente regolamento si applica unicamente agli indicatori luminosi fissi a intermittenza, la quale e' ottenuta mediante l'alimentazione intermittente della corrente elettrica alla lampada. 1.2. Al presente regolamento si applicano le definizioni del regolamento n. 48 e delle relative serie di modifiche in vigore alla data di presentazione della domanda di omologazione. 1.3. Per "indicatori di direzione di 'tipi' diversi" si intendono gli indicatori che differiscono tra di loro nei seguenti aspetti essenziali: - il marchio di fabbrica o commerciale, - le caratteristiche del sistema ottico (livello di intensita', angolo di distribuzione della luce, ecc.), - la categoria degli indicatori di direzione, - il colore della lampada a incandescenza.
2. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE
2.1. La domanda di omologazione di un tipo di indicatore di direzione deve essere presentata dal titolare del marchio di fabbrica o commerciale o dal suo mandatario. Nella domanda si deve specificare a quale categoria, o a quale delle categorie 1, 1a, 1b, 2a, 2b, 3, 4, 5 o 6 conformemente all'allegato 1, appartiene l'indicatore di direzione e, se si tratta della categoria 2, se ha un livello di intensita' (categoria 2a) o due livelli di intensita' (categoria 2b) e se l'indicatore di direzione puo' essere utilizzato anche in un insieme di due lampade della stessa categoria. 2.2. Per ciascun tipo di indicatore di direzione, la domanda di omologazione deve essere corredata di quanto segue: 2.2.1. Disegni, in tre esemplari, sufficentemente dettagliati per consentire l'identificazione del tipo e della o delle categorie e in cui sia indicata geometricamente la posizione in cui l'indicatore e' montato sul veicolo, nonche' l'asse di osservazione che deve essere assunto nelle prove come asse di riferimento (angolo orizzontale H = 0o, angolo verticale V = 0o) ed il punto che deve essere preso come centro di riferimento per le prove stesse. Nei disegni deve essere indicato lo spazio previsto per il numero di omologazione e i simboli addizionali rispetto al cerchio contenente il marchio di omologazione. 2.2.2. Una descrizione tecnica succinta che precisi, in particolare, le categorie delle lampade a incandescenza previste, ad eccezione delle lampade provviste di sorgenti luminose non sostituibili, ogni categoria di lampada a incandescenza deve essere una di quelle indicate al regolamento n. 37. 2.2.3. Per gi indicatori di direzione della categoria 2b, un diagramma e la specificazione delle caratteristiche del sistema che permettono di ottenere i due livelli di intensita'. 2.2.4. Due campioni; se l'omologazione e' richiesta per dispositivi che non sono identici ma simmetrici e idonei per essere montati uno sul lato destro e l'altro sul lato sinistro del veicolo, i due campioni presentati possono essere identici ed essere idonei al montaggio solo sul lato destro o solo sul lato sinistro del veicolo; nel caso di un indicatore della categoria 2b, la domanda deve essere accompagnata da due campioni delle parti che costituiscono il sistema che permette di ottenere i due livelli di intensita'.
3. ISCRIZIONI
I dispositivi presentati all'omologazione devono recare: 3.1. il marchio di fabbrica o commerciale del fabbricante; questa iscrizione deve essere chiaramente leggibile e indelebile; 3.2. l'indicazione, chiaramente leggibile e indelebile, della categoria o delle categorie di lampade a incandescenza prescritte; questa disposizione non si applica alle lampade con sorgenti luminose non sostituibili; 3.3. presentare uno spazio sufficiente per l'apposizione del marchio di omologazione e dei simboli addizionali prescritti al paragrafo 4.2 che segue; questo spazio deve essere indicato nei disegni di cui al precedente punto 2.2.1; 3.4. nel caso di dispositivi con sorgenti luminose non sostituibili, l'indicazione della tensione e della potenza nominali.
4. OMOLOGAZIONE
4.1. Disposizioni generali 4.1.1. L'omologazione e' concessa se due dispositivi presentati per l'omologazione in conformita' del punto 2.2.4 soddisfano le disposizioni del presente regolamento. 4.1.2. Se le luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate soddisfano le prescrizioni di vari regolamenti allegati all'accordo del 1958, puo' essere apposto un unico marchio di omologazione internazionale, a condizione che ciascuna delle luci suddette non sia raggruppata, combinata o mutuamente incorporata con una o piu' luci che non soddisfano alcuno di questi regolamenti. 4.1.3. A ciascun tipo omologato viene assegnato un numero di omologazione. Le prime due cifre (in questo caso 01, corrispondenti alla serie 01 di modifiche, entrate in vigore il 27 giugno 1987) indicano la serie contenente le modifiche tecniche sostanziali piu' recenti apportate al regolamento alla data di rilascio dell'omologazione. Una stessa Parte contraente non puo' assegnare lo stesso numero ad un altro tipo di dispositivo disciplinato dal presente regolamento. Gli indicatori di direzione di categorie diverse possono recare un unico numero di omologazione se formano un insieme di luci. 4.1.4. La concessione, l'estensione, il rifiuto o la revoca di un'omologazione o la cessazione definitiva della produzione di un tipo di dispositivo ai sensi del presente regolamento vengono comunicate alle Parti contraenti dell'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento mediante una scheda il cui modello figura nell'allegato 2 del presente regolamento. 4.1.5. Ogni dispositivo conforme al tipo omologato ai sensi del presente regolamento deve recare, nello spazio di cui al precedente punto 3.3, in aggiunta alle iscrizioni di cui ai punti 3.1 e 3.2 o 3.4, rispettivamente, un marchio di omologazione ai sensi dei punti 4.2 e 4.3 che seguono. 4.2. Composizione del marchio di omologazione Il marchio di omologazione e' costituito da: 4.2.1. un marchio di omologazione internazionale che comprende: 4.2.1.1. un cerchio all'interno del quale e' iscritta la lettera "E" seguita dal numero distintivo del paese che ha rilasciato l'omologazione(1); 4.2.1.2. il numero di omologazione di cui al punto 4.1.3: 4.2.2. il seguente simbolo (o simboli) aggiuntivi: 4.2.2.1. uno o piu' dei numeri 1, 1a, 1b, 2a, 2b, 3, 4, 5 o 6, a seconda se il dispositivo appartiene a una o piu' delle categorie 1, 1a, 1b, 2a, 2b, 3, 4, 5 o 6 per le quali l'omologazione e' chiesta ai sensi del punto 2.1; 4.2.2.2. sui dispositivi che non possono essere montati indifferentemente sul lato destro o sul lato sinistro del veicolo, da una freccia indicante in quale posizione deve essere montato il dispositivo (la freccia deve essere orientata verso l'esterno del veicolo per i dispositivi delle categorie 1, 1a, 1b, 2a e 2b e verso la parte anteriore del veicolo per i dispositivi delle categorie 3, 4, 5 e 6); inoltre i dispositivi della categoria 6 devono recare la lettera "R" o "L" per indicare il lato destro o sinistro del veicolo; 4.2.2.3. sui dispositivi che possono essere usati come luci singole o come parte di un insieme di due luci, la lettera aggiuntiva "D" posta a destra del simbolo di cui al punto 4.2.2.1. 4.2.2.4. Le due cifre del numero di omologazione che indicano la serie di modifiche in vigore alla data di rilascio dell'omologazione e, se necessario, la freccia prescritta, possono essere apposte in prossimita' dei sopracitati simboli aggiuntivi. 4.2.2.5. I marchi e i simboli di cui ai precedenti punti 4.2.1 e 4.2.2 devono essere apposti in modo chiaramente leggibile e indelebile anche quando il dispositivo e' montato sul veicolo.
------ (1) 1 per la Germania, 2 per la Francia, 3 per l'Italia, 4 per i Paesi Bassi, 5 per la Svezia, 6 per il Belgio, 7 per l'Ungheria, 8 per la Repubblica ceca, 9 per la Spagna, 10 per la Iugoslavia, 11 per il Regno Unito, 12 per l'Austria, 13 per il Lussemburgo, 14 per la Svizzera, 15 (omesso), 16 per la Norvegia, 17 per la Finlandia, 18 per la Danimarca, 19 per la Romania, 20 per la Polonia, 21 per il Portogallo, 22 per la Federazione russa, 23 per la Grecia, 24 (omesso), 25 per la Croazia, 26 per la Slovenia, 27 per la Slovacchia, 28 per la Bielorussia, 29 per l'Estonia, 30-36 (omessi) e 37 per la Turchia. I numeri successivi saranno attribuiti ad altri paesi secondo l'ordine cronologico di ratifica dell'accordo relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore, ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni. I numeri cosi' assegnati saranno comunicati alle Parti contraenti dell'accordo dal Segretariato generale delle Nazioni Unite.
4.3. Apposizione del marchio di omologazione 4.3.1. Luci indipendenti Nell'allegato 3, figura 1 del presente regolamento e' presentato un esempio di marchio di omologazione con i sopracitati simboli aggiuntivi. 4.3.2. Luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate 4.3.2.1. Se le luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate soddisfano le prescrizioni di vari regolamenti, puo' essere apposto un unico marchio di omologazione internazionale costituito da un cerchio all'interno del quale e' iscritta la lettera "E" seguita dal numero distintivo del paese che ha rilasciato l'omologazione e dal numero di omologazione. Detto marchio puo' essere apposto su qualunque punto delle luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate, purche': 4.3.2.1.1. sia visibile dopo il montaggio delle luci; 4.3.2.1.2. nessun elemento delle luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate che trasmette la luce possa essere rimosso senza rimuovere contemporaneamente anche il marchio di omologazione. 4.3.2.2. Il simbolo di identificazione di ciascuna luce, corrispondente al regolamento ai sensi del quale e' stata concessa l'omologazione, unitamente alla corrispondente serie di modifiche contenenti le modifiche tecniche sostanziali piu' recenti apportare al regolamento alla data in cui e' stata concessa l'omologazione e, se necessario, la freccia prescritta, devono essere apposti: 4.3.2.2.1. sulla superficie di uscita della luce appropriata, 4.3.2.2.2. oppure raggruppati, in modo tale che ciascuna delle luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate possa essere chiaramente identificata. 4.3.2.3. Le dimensioni dei vari elementi di un marchio di omologazione unico non devono essere inferiori alle dimensioni minime prescritte per il piu' piccolo dei singoli marchi dal regolamento ai sensi del quale l'omologazione e' stata concessa. 4.3.2.4. A ciascun tipo omologato e' assegnato un numero di omologazione. Una Parte contraente non puo' assegnare lo stesso numero a un altro tipo di luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate disciplinate dal presente regolamento. 4.3.2.5. Nell'allegato 3, figura 2 del presente regolamento sono presentati esempi di marchi di omologazione delle luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate, con tutti i sopracitati simboli aggiuntivi. 4.3.3. Nel caso di luci mutuamente incorporate con altre luci, i cui trasparenti possono essere impiegati con altri tipi di proiettori: si applicano le disposizioni di cui al punto 4.3.2. 4.3.3.1. Inoltre, qualora venga utilizzato uno stesso trasparente, questo puo' recare i vari marchi di omologazione relativi ai vari tipi di proiettori o unita' di luci, purche' sul corpo principale del proiettore, anche nel caso in cui non possa essere separato dai trasparenti, vi sia lo spazio prescritto al punto 3.3 e sia apposto il marchio di omologazione delle funzioni effettive. Se tipi differenti di proiettori hanno lo stesso corpo principale, questo puo' recare i vari marchi di omologazione. 4.3.3.2. Nell'allegato 3, figura 3 del presente regolamento sono presentati esempi di marchi di omologazione di luci mutuamente incorporate con un proiettore.
5. SPECIFICAZIONI GENERALI
5.1. Ogni dispositivo presentato deve soddisfare le specificazioni di cui ai successivi punti 6 e 8. 5.2. I dispositivi devono essere progettati e costruiti in modo tale che, nelle normali condizioni di impiego e malgrado le vibrazioni alle quali possono essere sottoposti in tali condizioni, il loro buon funzionamento resti assicurato ed essi mantengano le caratteristiche imposte dal presente regolamento.
6. INTENSITA' DELLA LUCE EMESSA
6.1. Lungo l'asse di riferimento, nel caso degli indicatori di direzione delle categorie 1, 1a, 1b, 2a, 2b, 3 o 4, e in direzione A, conformemente all'allegato 1, nel caso degli indicatori di direzione delle categorie 5 e 6, l'intensita' della luce emessa da ciascuno dei due dispositivi presentati deve essere almeno uguale al minimo e non superiore al massimo qui sotto definiti: L'installazione sui veicoli a motore e sui loro rimorchi degli indicatori di direzione anteriori delle varie categorie e' prevista dai regolamenti relativi all'installazione del dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa (regolamenti nn. 48 e 53).
==================================================================== Valori massimi in cd in condizioni di utilizzazione ==================================================================== Indicatore di intensità come luce come luce totale per categoria(1) minime unica (unica) l'insieme in cd recante il di due luci marchio "D" (vedi punto (vedi punto 4.2.2.3) 4.2.2.3) -------------------------------------------------------------------- 1 175 700(2) 490(2) 980(2)
1a 250 600(2) 600(2) 1. 120(2)
1b 400 860(2) 600(2) 1. 120(2)
2a 50 350 350 350
2b di giorno 175 700(2) 490(2) 980(2)
2b di notte 40 120(2) 843(2) 168(2)
3 anteriori 175 700(2) 490(2) 980(2)
3 posteriori 50 200 140 280
4 anteriori 175 700(2) 490(2) 980(2)
4 posteriori 0,6 200 140 280
5 0,6 200 140 280
6 50 200 140 280 --------------------------------------------------------------------
(1) Si ottiene il valore totale dell'intensità massima di un insieme di due luci moltiplicando per 1,4 il valore prescritto per una luce unica. (2) Se un insieme di due luci aventi la stessa funzione sono, ai fini del montaggio sul veicolo, considerati una "luce unica" (secondo la definizione del regolamento n. 48 e della relativa serie di modifiche in vigore alla data della domanda di omologazione), ciascuna delle singole luci che costituiscono la "luce unica" deve rispettare l'intensità minima prescritta e le due luci insieme non devono superare l'intensità massima ammissibile (colonna di destra della tabella). Nel caso di una luce unica, ciascuna delle singole luci deve rispettare l'intensità minima prescritta; l'intensità massima ammissibile non deve essere superata dall'insieme di due luci (colonna di destra). Nel caso di una luce unica avente più di una sorgente luminosa: la luce deve soddisfare l'intensità minima prescritta in caso di guasto di una sorgente luminosa; tuttavia, negli indicatori di direzione anteriori o posteriori, il 50% dell'intensità minima nell'asse di riferimento della luce è considerato sufficiente a condizione che la scheda di comunicazione contenga una nota in cui si dichiara che la luce è destinata ad essere utilizzata soltanto in un veicolo munito di avvisatore per indicare l'eventuale guasto di una o più sorgenti luminose e, quando tutte le sorgenti luminose sono accese, l'intensità massima specificata per una luce unica può essere superata a condizione che essa non rechi il marchio "D" e che non sia superata l'intensità massima specificata per un insieme di due luci (ultima colonna).
6.2. Fuori dell'asse di riferimento, all'interno dei campi definiti negli schemi dell'allegato I del presente regolamento, l'intensita' della luce emessa da ciascuno dei due dispositivi presentati: 6.2.1. in ogni direzione corrispondente ai punti del quadro di ripartizione luminosa di cui all'allegato 4 del presente regolamento, deve essere almeno uguale al prodotto del minimo di cui al punto 6.1 per la percentuale indicata nel quadro suddetto per quella determinata direzione; 6.2.1.1. contrariamente alle disposizioni dei punti 6.2 e 6.2.1, per gli indicatori di direzione posteriori delle categorie 4 e 5 e' prescritto un valore minimo di 0,6 cd nella totalita' dei campi specificati nell'allegato 1; 6.2.2. in ogni direzione dello spazio da cui il dispositivo puo' essere osservato, non deve superare il massimo specificato al punto 6.1. 6.2.3. Inoltre, 6.2.3.1. in tutta l'estensione dei campi definiti negli schemi dell'allegato 1, l'intensita' della luce emessa deve essere almeno pari a 0,7 cd per i dispositivi della categoria 1b, almeno pari a 0,3 cd per i dispositivi delle categorie 1, 1a, 2a, 3, 4 anteriori e per quelli della categoria 2b di giorno, e almeno pari a 0,07 cd per i dispositivi della categoria 2b di notte; 6.2.3.2. peri dispositivi delle categorie 1 e 2b di notte e per i dispositivi delle categorie 3 e 4 anteriori, l'intensita' della luce emessa al di fuori della zona delimitata dai punti ± 10oH e ± 10oV (campo di 10o) non deve superare i seguenti valori:
==================================================================== Valori massimi in cd al di fuori del campo di 10° ==================================================================== Indicatori di Luce unica Luce (unica) Totale per categoria recante il l'insieme di marchio "D" due luci (vedi (vedi punto punto 4.2.2.3) 4.2.2.3) -------------------------------------------------------------------- 2b di notte 100 70 140
1, 3 e 4 400 280 560 --------------------------------------------------------------------
Tra i limiti del campo di 10o (± 10oH e ± 10oV) e il campo di 5o (± 5oH e ± 5oV), i valori massimi ammissibili dell'intensita' sono aumentati linearmente fino ai valori definiti al punto 6.1.
6.2.3.3. Per i dispositivi delle categorie 1a e 1b, l'intensita' della luce emessa al di fuori dalla zona delimitata dai punti ± 15oH e ± 15oV (campo di 15o) non deve superare i seguenti valori:
==================================================================== Valori massimi in cd al di fuori del campo di 15° ==================================================================== Indicatori di Luce unica Luce (unica) Totale per categoria recante il l'insieme di marchio "D" due luci (vedi (vedi punto punto 4.2.2.3) 4.2.2.3) -------------------------------------------------------------------- 1a 250 175 350
1b 400 280 560 --------------------------------------------------------------------
Tra i limiti del campo di 15o (± 15oH e ± 15oV) e il campo di 5o (± 5oH e ± 5oV), i valori massimi ammissibili dell'intensita' sono aumentati linearmente fino ai valori definiti al punto 6.1.
6.2.3.4. Devono essere osservate le prescrizioni del punto 2.2 dell'allegato 4 del presente regolamento sulle variazioni locali d'intensita'. 6.3. Le intensita' devono essere misurate con lampada o lampade ad incandescenza permanentemente accese. 6.4. Peri dispositivi della categoria 2b, il ritardo tra il momento in cui il circuito e' chiuso e quello in cui l'intensita' luminosa misurata sull'asse di riferimento raggiunge il 90% del valore misurato conformemente al precedente punto 6.3 deve essere misurato nelle condizioni di utilizzazione sia diurna che notturna. Il tempo misurato per l'utilizzazione notturna non deve superare quello misurato per l'utilizzazione diurna. 6.5. L'allegato 4, cui si riferisce il punto 6.2.1, fornisce precisazioni sui metodi di misura da applicare.
7. PROCEDURA DI PROVA
7.1. Tutte le misurazioni sono effettuate con lampade campione a incandescenza, incolori o color giallo ambra, della categoria prevista per il dispositivo e regolate in modo da emettere il normale flusso luminoso prescritto per queste categorie di lampade. 7.1.1. Tutte le misurazioni relative alle luci con sorgenti luminose non sostituibili (lampade a incandescenza e altre) sono effettuate rispettivamente a 6,75 V, 13,5 V o 28,0 V. Per le sorgenti luminose con sistema di alimentazione speciale, le tensioni di prova sono applicate ai connettori di ingresso di tale sistema. Il laboratorio incaricato delle prove puo' esigere che il fabbricante fornisca il sistema di alimentazione speciale previsto per le sorgenti luminose. 7.2. Nondimeno, nel caso degli indicatori della categoria 2 b per i quali e' stato utilizzato un sistema addizionale(Le condizioni di funzionamento e installazione di questo dispositivo addizionale sono definite da particolari prescrizioni.) per ottenere l'intensita' notturna, la tensione applicata al sistema per misurare l'intensita' notturna deve essere la stessa di quella applicata alla lampada ad incandescenza per misurare l'intensita' diurna. 7.3. I bordi verticali e orizzontali della superficie illuminante di un dispositivo di segnalazione luminosa (punto 1.2.2) devono essere determinati e quotati rispetto al centro di riferimento (punto 1.2.5).
8. COLORE DELLA LUCE EMESSA
Il colore della luce emessa deve rientrare nei limiti delle coordinate prescritte nell'allegato 5 del presente regolamento.
9. MODIFICA ED ESTENSIONE DELL'OMOLOGAZIONE DI UN TIPO DI INDICATORE DI DIREZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E DEI LORO RIMORCHI
9.1. Ogni modifica del tipo di indicatore di direzione deve essere segnalata al servizio amministrativo che ha rilasciato l'omologazione. In questo caso, il servizio puo': 9.1.1. ritenere che le modifiche effettuate non rischiano di avere un'incidenza negativa di rilievo e che in ogni caso il dispositivo soddisfa ancora le prescrizioni applicabili; oppure 9.1.2. richiedere un altro verbale di prova al servizio tecnico responsabile dell'esecuzione delle prove. 9.2. La conferma o il rifiuto dell'omologazione, con indicazione delle avvenute modifiche, devono essere comunicati alle Parti dell'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento, secondo la procedura di cui al punto 4.1.4. 9.3. L'autorita' competente che ha rilasciato l'estensione dell'omologazione attribuisce un numero di serie a ogni estensione e ne informa le altre Parti dell'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento per mezzo di una scheda di comunicazione conforme al modello che figura nell'allegato 2.
10. CONFORMITA' DELLA PRODUZIONE
Le procedure di conformita' della produzione devono essere conformi a quelle definite nell'appendice 2 dell'accordo (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev. 2) e soddisfare i seguenti requisiti. 10.1. Gli indicatori di direzione omologati a norma del presente regolamento devono essere costruiti in modo da essere conformi al tipo omologato e rispettare le prescrizioni di cui ai precedenti punti 6 e 8. 10.2. Devono essere soddisfatti i requisiti minimi relativi alle procedure di controllo della conformita' della produzione stabiliti all'allegato 6 del presente regolamento. 10.3. Devono essere soddisfatti i requisiti minimi di campionamento da parte di un ispettore stabiliti all'allegato 7 del presente regolamento. 10.4. L'autorita' che ha rilasciato l'omologazione puo' verificare in qualsiasi momento i metodi di controllo della conformita' applicati presso ogni stabilimento di produzione. La frequenza normale delle verifiche e' di una ogni due anni.
11. SANZIONI IN CASO DI NON CONFORMITA' DELLA PRODUZIONE
11.1. L'omologazione di un tipo di dispositivo rilasciata ai sensi del presente regolamento puo' essere revocata se non sono soddisfatte le prescrizioni di cui sopra. 11.2. Se una delle Parti contraenti dell'accordo che applica il presente regolamento revoca un'omologazione precedentemente concessa, deve informarne immediatamente le altre Parti contraenti che applicano il presente regolamento per mezzo di una scheda di comunicazione conforme al modello che figura nell'allegato 2.
12. CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE
Se il detentore di un'omologazione cessa completamente la produzione di un dispositivo omologato ai sensi del presente regolamento, ne informa l'autorita' che ha rilasciato l'omologazione, la quale, a sua volta, informa le altre Parti dell'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento per mezzo di una scheda di comunicazione conforme al modello che figura nell'allegato 2.
13. DENOMINAZIONE E INDIRIZZO DEI SERVIZI TECNICI INCARICATI DI ESEGUIRE LE PROVE DI OMOLOGAZIONE E DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI
Le Parti dell'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento comunicano al Segretariato delle Nazioni Unite il nome e l'indirizzo dei servizi tecnici incaricati delle prove di omologazione e dei servizi amministrativi che rilasciano l'omologazione, ai quali devono essere inviate le schede concernenti l'omologazione, l'estensione, il rifiuto o la revoca dell'omologazione rilasciate da altri paesi.
14. DISPOSIZIONI PROVVISORIE
14.1. A decorrere dall'entrata in vigore della serie 01 di modifiche al presente regolamento, le Parti contraenti che lo applicano non possono rifiutare l'omologazione ai sensi del presente regolamento, quale modificato dalla serie 01 di modifiche. 14.2. Dopo un termine di trentasei mesi dalla data di entrata in vigore di cui al punto 14.1, le Parti contraenti che applicano il presente regolamento devono rilasciare l'omologazione soltanto se il tipo di dispositivo soddisfa i requisiti del presente regolamento, quale modificato dalla serie 01. 14.3. Gli indicatori di direzione anteriori delle categorie 1a e 1b, di cui al punto 6.1. del presente regolamento quale modificato, possono essere prescritti soltanto tre anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento e, a partire da quella data, soltanto per i nuovi tipi di veicoli per i quali l'omologazione ai sensi del regolamento n. 48 e' chiesta per nuovi modelli o modifiche del modello o della forma della carrozzeria che incidono sulle dimensioni degli indicatori di direzione anteriori e sulla loro posizione in relazione ai proiettori anabbaglianti o alle luci antinebbia. Le omologazioni concesse per gli indicatori di direzione delle categorie 4 e 5 a nonna del presente regolamento nella sua forma originale, non modificata, cessano di essere valide cinque anni dopo l'entrata in vigore della serie di 01 di modifiche del presente regolamento, a meno che una Parte contraente che ha rilasciato l'omologazione notifichi alle altre Parti contraenti che applicano il presente regolamento che il tipo di indicatore di direzione omologato soddisfa anche i requisiti del presente regolamento, quale modificato dalla serie 01. 14.4. Le Parti dell'accordo che applicano il presente regolamento: 14.4.1. continuano, dopo la data sopra indicata, a riconoscere le omologazioni concesse in conformita' della versione originale del presente regolamento ai fini dell'installazione dei dispositivi di sostituzioni nei veicoli in circolazione; 14.4.2. possono rilasciare l'omologazione dei dispositivi sulla base della versione originale del presente regolamento, a condizione che i dispositivi siano destinati ad essere installati sui veicoli in circolazione quali dispositivi di sostituzione e che non sia tecnicamente fattibile che i dispositivi in questione possano soddisfare i nuovi requisiti contenuti nella serie 01 di modifiche. 14.5. Le omologazioni degli indicatori di direzione delle categorie 1, 2a, 2b e 3 rilasciate a norma del presente regolamento nella sua forma originale (serie 00) fino alla data di cui al punto 14.2 rimangono valide dopo questa data. ----> Vedere ALLEGATI da Pag. 98 a Pag. 109 del S.O. <---- ALLEGATO 5 Colore della luce giallo ambra coordinate tricromatiche
Limite verso il giallo: y = 0,429 Limite verso il rosso: y = 0,398 Limite verso il bianco: z = 0,007
Per la verifica di queste caratteristiche colorimetriche, deve essere impiegata una sorgente luminosa con temperatura di colore di 2856 K, corrispondente all'illuminante A della Commissione internazionale per l'illuminazione (CIE), in conformita' della convenzione sul traffico stradale (E/CONF.56/16/Rev. 1). Tuttavia, per le luci con sorgenti luminose non sostituibili (lampade a incandescenza e altre), le caratteristiche colorimetriche devono essere verificate con le sorgenti luminose presenti nel dispositivo, in conformita' del punto 7.1.1. del presente regolamento.
ALLEGATO 6 I requisiti minimi relativi alle procedere di controllo della conformita' della produzione
1. DISPOSIZIONI GENERALI
1.1. I requisiti di conformita' sono considerati soddisfatti da un punto di vista meccanico e geometrico, conformemente alle prescrizioni del presente regolamento, se le differenze non superano le inevitabili tolleranze di fabbricazione. 1.2. Per quanto riguarda le prestazioni fotometriche, la conformita' degli indicatori di direzione prodotti in serie non viene contestata quando, nella prova delle prestazioni fotometriche di un indicatore di direzione scelto a caso e munito di una lampada standard a incandescenza, o quando gli indicatori di direzione sono muniti di sorgente luminosa non sostituibile (lampada a incandescenza o altra), e quando tutte le misurazioni sono effettuate a 6,75 V, 13,5 V o 28,0 V rispettivamente: 1.2.1. nessun valore misurato si discosta sfavorevolmente di oltre il 20% dai valori prescritti nel presente regolamento. 1.2.2. Se, nel caso di un indicatore di direzione con sorgente luminosa sostituibile, i risultati delle prove sopradescritte non sono conformi ai requisiti, le prove sugli indicatori di direzione devono essere ripetute utilizzando un'altra lampada standard a incandescenza. 1.3. Le coordinate di cromaticita': sono considerate soddisfatte se l'indicatore di direzione e' munito di una lampada standard a incandescenza o, per gli indicatori di direzione muniti di sorgenti luminose non sostituibili (lampade a incandescenza o altre), se le caratteristiche colorimetriche sono state verificate con la sorgente luminosa presente nell'indicatore di direzione.
2. REQUISITI MINIMI PER LA VERIFICA DELLA CONFORMITA' DA PARTE DEL FABBRICANTE
Per ciascun tipo di indicatore di direzione, il detentore del marchio di omologazione deve eseguire, a opportuni intervalli di tempo, almeno le prove indicate di seguito. Tali prove devono essere effettuate conformemente alle disposizioni del presente regolamento. Se alcuni campioni risultano non conformi rispetto al tipo di prova in questione, devono essere prelevati e sottoposti a prova altri campioni. Il fabbricante deve pendere le misure opportune per garantire la conformita' della produzione in causa.
2.1. Natura delle prove
Le prove di conformita' di cui al presente regolamento devono riguardare le caratteristiche fotometriche e colorimetriche.
2.2. Metodi di prova
2.2.1. In generale, le prove devono essere effettuate in conformita' con i metodi stabiliti dal presente regolamento. 2.2.2. In ogni prova di conformita' effettuata dal fabbricante, possono essere applicati metodi equivalenti con l'accordo delle autorita' responsabili delle prove di omologazione. Il fabbricante deve dimostrare che i metodi applicati sono equivalenti a quelli prescritti dal presente regolamento. 2.2.3. Per applicare i punti 2.2.1 e 2.2.2 e' necessaria una calibratura periodica delle apparecchiature di prova e la sua correlazione con le misurazioni effettuate da un'autorita' competente. 2.2.4. In ogni caso, i metodi di riferimento devono essere quelli di cui al presente regolamento, in particolare ai fini delle verifiche amministrative e del campionamento.
2.3. Natura del campionamento
I campioni di indicatori di direzione devono essere selezionati a caso da un lotto di produzione uniforme. Per lotto di produzione uniforme si intende un insieme di indicatori di direzione dello stesso tipo, definito conformemente ai metodi di produzione del fabbricante. In generale, la verifica deve interessare la produzione in serie di vari stabilimenti. Tuttavia, un fabbricante puo' raggruppare i dati relativi ad uno stesso tipo prodotto in stabilimenti diversi, purche' questi applichino lo stesso sistema di qualita' e la stessa gestione della qualita'.
2.4. Misurazione e registrazione delle caratteristiche fotometriche
I campioni di indicatori di direzione devono essere sottoposti alle misurazioni fotometriche relative ai valori minimi nei punti elencati nell'allegato 4 e con le coordinate di cromaticita' elencate nell'allegato 5, in conformita' del presente regolamento.
2.5. Criteri di accettazione
Il fabbricante e' tenuto a realizzare uno studio statistico sui risultati delle prove e a definire, in accordo con le autorita' competenti, i criteri di accettazione del suo prodotto al fine di rispettare le disposizioni relative al controllo della conformita' della produzione di cui al punto 10.1 del presente regolamento. I criteri di accettazione devono essere tali che, con un livello di affidabilita' del 95%, la probabilita' minima di superare un controllo per campione conformemente alle disposizioni dell'allegato 7 (primo campionamento) sia di 0,95.
ALLEGATO 7 Requisiti minimi relativi ai campionamenti effettuati da un ispettore
1. DISPOSIZIONI GENERALI
1.1. I requisiti di conformita' sono considerati soddisfatti da un punto di vista meccanico e geometrico, conformemente alle prescrizioni del presente regolamento, se le differenze non superano le inevitabili tolleranze di fabbricazione. 1.2. Per quanto riguarda le prestazioni fotometriche, la conformita' degli indicatori di direzione prodotti in serie non viene contestata quando, nella prova delle prestazioni fotometriche di un indicatore di direzione scelto a caso e munito di una lampada standard a incandescenza, o quando gli indicatori di direzione sono muniti di sorgente luminosa non sostituibile (lampada a incandescenza o altra), e quando tutte le misurazioni sono effettuate a 6,75 V, 13,5 V o 28,0 V rispettivamente: 1.2.1. nessun valore misurato si discosta sfavorevolmente di oltre il 20% dai valori prescritti nel presente regolamento. 1.2.2. Se, nel caso di un indicatore di direzione munito di sorgente luminosa sostituibile, i risultati delle prove sopradescritte non sono conformi ai requisiti, le prove sugli indicatori di direzione devono essere ripetute utilizzando un'altra lampada standard a incandescenza. 1.2.3. Gli indicatori di direzione con imperfezioni evidenti non sono presi in considerazione. 1.3. Le coordinate di cromaticita' sono considerate soddisfatte se l'indicatore di direzione e' munito di una lampada standard a incandescenza o, per gli indicatori di direzione muniti di sorgenti luminose non sostituibili (lampade a incandescenza o altre), se le caratteristiche colorimetriche sono state verificate con la sorgente luminosa presente nell'indicatore di direzione.
2. PRIMO CAMPIONAMENTO
Nel primo campionamento vengono selezionati a caso quattro indicatori di direzione. Il primo campione di ciascun paio e' contrassegnato con la lettera A e il secondo con la lettera B. 2.1. Non contestazione della conformita' 2.1.1. Seguendo la procedura di campionamento indicata nella figura 1 del presente allegato, la conformita' degli indicatori di direzione prodotti in serie non deve essere contestata se la deviazione dei valori misurati nelle direzioni piu' sfavorevoli sono: 2.1.1.1. campione A A1: in un indicatore 0% in un indicatore non piu' di 20% A2: in ambedue gli indicatori piu' di 0% ma non piu' di 20% passare al campione B 2.1.1.2. campione B B1: in ambedue gli indicatori 0% 2.1.2. o se il campione A soddisfa le condizioni di cui al punto 1.2.2. 2.2. Contestazione della conformita' 2.2.1. Seguendo la procedura di campionamento indicata nella figura 1 del presente allegato, la conformita' degli indicatori di direzione prodotti in serie deve essere contestata e il fabbricante deve essere invitato ad adeguare la sua produzione, se le deviazioni dal valori misurati negli indicatori di direzione sono: 2.2.1.1. campione A A3: in un indicatore non piu' di 20% in un indicatore piu' di 20% ma non piu' di 30% 2.2.1.2. campione B B2. nel caso di A2 in un indicatore piu' di 0% ma non piu' di 20% in un indicatore non piu' di 20% B3: nel caso di A2 in un indicatore 0% in un indicatore piu' di 20% ma non piu' di 30% 2.2.2. o se il campione A non soddisfa le condizioni di cui al punto 1.2.2. 2.3. Revoca dell'omologazione La conformita' deve essere contestata e viene applicato il punto 11 del presente regolamento se, seguendo la procedura di campionamento indicata nella figura 1 del presente allegato, le deviazioni dai valori misurati negli indicatori di direzione sono: 2.3.1. campione A A4: in un indicatore non piu' di 20% in un indicatore piu' di 30% A5: in ambedue gli indicatori piu' di 20% 2.3.2. campione B B4: nel caso di A2 in un indicatore piu' di 0% ma non piu' di 20% in un indicatore piu' di 20% B5: nel caso di A2 in ambedue gli indicatori piu' di 20% B6: nel caso di A2 in un indicatore di direzione 0% in un indicatore piu' di 30% 2.3.3. o se i campioni A e B non soddisfano le condizioni di cui al punto 1.2.2.
3. NUOVO CAMPIONAMENTO
Nel caso dei campioni A3, B2 B3 e' necessario ripetere il campionamento con un terzo campione C di due indicatori di direzione e con un quarto campione D di altri due indicatori, selezionati dalla produzione dopo l'adeguamento della stessa, entro due mesi dalla notifica. 3.1. Non contestazione della conformita' 3.1.1. Seguendo la procedura di campionamento indicata nella figura 1 del presente allegato, la conformita' degli indicatori di direzione prodotti in serie non deve essere contestata se le deviazioni dai valori misurati negli indicatori di direzione sono: 3.1.1.1. campione C C1: in un indicatore 0% in un indicatore non piu' di 20% C2. in ambedue gli indicatori piu' di 0% ma non piu' di 20% passare al campione D 3.1.1.2. campione D D1: nel caso di C2 in ambedue gli indicatori 0% 3.1.2. o se il campione C soddisfa le condizioni di cui al punto 1.2.2. 3.2. Contestazione della conformita' 3.2.1. Seguendo la procedura di campionamento indicata nella figura 1 del presente allegato, la conformita' degli indicatori di direzione prodotti in serie deve essere contestata e il fabbricante deve essere invitato ad adeguare la sua produzione, se le deviazioni dai valori misurati negli indicatori di direzione sono: 3.2.1.1. campione D D2: nel caso di C2 in un indicatore piu' di 0% ma non piu' di 20% in un indicatore non piu' di 20% 3.2.1.2 o se il campione C non soddisfa le condizioni di cui al punto 1.2.2. 3.3. Revoca dell'omologazione La conformita' deve essere contestata e viene applicato il punto 11 del presente regolamento se, seguendo la procedura di campionamento indicata nella figura 1 del presente allegato, le deviazioni dai valori misurati negli indicatori di direzione sono: 3.3.1. campione C C3: in un indicatore non piu' di 20 % in un indicatore piu' di 20% C4: in ambedue gli indicatori piu' di 20% 3.3.2. campione D D3: nel caso di C2 in un indicatore 0 o piu' di 0% in un indicatore piu' di 20% 3.3.3. o se i campioni C e D non soddisfano le condizioni di cui al punto 1.2.2. ----> Vedere IMMAGINE a PAG. 117 del S.O. <---- |
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