Gazzetta n. 278 del 29 novembre 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 24 settembre 2001
Recepimento della direttiva 1999/16/CE della Commissione del 16 marzo 1999 che adegua al progresso tecnico la direttiva 77/540/CEE del Consiglio relativa alle luci di stazionamento dei veicoli a motore.

(Testo rilevante ai fini dello Spazio Economico Europeo).

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti a materie disciplinate dallo stesso codice;
Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione, nel frattempo divenuto Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario;
Visto il decreto ministeriale 8 maggio 1995, di recepimento delle direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1995, come da ultimo modificato dal decreto ministeriale 13 maggio 1999, di recepimento della direttiva 98/91/CE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 del 9 giugno 1999 e che di seguito verra' indicato come "decreto sulla omologazione CE";
Visto il decreto ministeriale 29 settembre 1977, di recepimento della direttiva 77/540/CEE del Consiglio relativa alle luci di stazionamento dei veicoli a motore, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 9 novembre 1977;
Visto il decreto ministeriale 24 gennaio 1977, di recepimento della direttiva 76/756/CEE del Consiglio, relativo alle norme concernenti l'omologazione parziale CEE dei tipi di veicoli a motore e dei loro rimorchi per quanto riguarda l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 84 del 28 marzo 1977;
Visto il decreto ministeriale 14 novembre 1997, di recepimento della direttiva 97/28/CE della Commissione che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/756/CEE, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1998;
Vista la direttiva 1999/16/CE della Commissione del 16 marzo 1999, che adegua al progresso tecnico la direttiva 77/540/CEE del Consiglio, relativa alle luci di stazionamento dei veicoli a motore, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 97 del 12 aprile 1999;
Visto il regolamento n. 77 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni unite (UN/ECE), recante prescrizioni uniformi relative all'omologazione delle luci di stazionamento dei veicoli a motore, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 131 del 14 maggio 2001;
ADOTTA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. Le prescrizioni del presente decreto si applicano a tutte le categorie di veicoli definite nell'allegato II al "decreto sulla omologazione CE".
 
Art. 2.

1. Gli allegati al decreto ministeriale 29 settembre 1977 sono sostituiti dall'allegato al presente decreto.
2. Per ciascun tipo di luce di stazionamento, omologato ai sensi del presente decreto, e' rilasciato al fabbricante un marchio di omologazione CE conforme al modello di cui all'allegato I, appendice 3, dell'allegato al presente decreto.
 
Art. 3.

1. A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto non e' consentito:

a) rifiutare, per un tipo di veicolo o per un tipo di luce di
stazionamento, l'omologazione CE o l'omologazione di portata
nazionale, ovvero b) vietare l'immatricolazione, la vendita e l'immissione in
circolazione dei veicoli o la vendita e l'immissione sul mercato
di luci di stazionamento,

per motivi concernenti dette luci di stazionamento se queste sono conformi alle prescrizioni del decreto ministeriale 29 settembre 1977, di recepimento della direttiva 77/540/CEE, come modificato dal presente decreto e, nel caso dei veicoli, se l'installazione e' conforme al decreto ministeriale 24 gennaio 1977, di recepimento della direttiva 76/756/CEE, come da ultimo modificato dal decreto ministeriale 14 novembre 1997, di recepimento della direttiva 97/28/CE.
2. A decorrere dal 14 maggio 2002 non e' consentito:

a) rilasciare l'omologazione CE, e
b) rilasciare l'omologazione di portata nazionale,

di qualsiasi tipo di veicolo, per motivi concernenti le luci di stazionamento, e di qualsiasi tipo di luci di stazionamento, se non sono soddisfatte le prescrizioni del decreto ministeriale 29 settembre 1977, di recepimento della direttiva 77/540/CEE, come modificato dal presente decreto.
3. A decorrere dal 14 maggio 2003 le prescrizioni del decreto ministeriale 29 settembre 1977, di recepimento della direttiva 77/540/CEE, come modificato dal presente decreto, relative alle luci di stazionamento in quanto componenti, si applicano agli effetti dell'art. 7, comma 2, del "decreto sulla omologazione CE".
4. In deroga ai commi 2 e 3 e relativamente ai pezzi di ricambio, si continuera' a concedere l'omologazione CE ed a permettere la vendita e l'immissione sul mercato di luci di stazionamento conformi alle prescrizioni del decreto ministeriale 29 settembre 1977, di recepimento della direttiva 77/540/CEE, purche' tali luci:

a) siano destinate ad essere installate sui veicoli in circolazione,
e b) siano conformi alle prescrizioni del suddetto decreto ministeriale
vigente all'atto della prima immatricolazione dei veicoli.
 
Art. 4.

1. L'allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2001

Il Ministro: LUNARDI
 
ALLEGATO

Gli allegati al decreto ministeriale 29 settembre 1977 sono sostituiti dal presente allegato.

- ELENCO DEGLI ALLEGATI -

ALLEGATO I: Disposizioni amministrative relative all'omologazione,

Appendice 1: Scheda informativa, Appendice 2: Scheda di omologazione, Appendice 3: Esempi del marchio di omologazione CE di componente.

ALLEGATO II: Prescrizioni tecniche. ALLEGATO III: Regolamento n. 77 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE): prescrizioni uniformi relative all'omologazione delle luci di stazionamento dei veicoli a motore.

ALLEGATO I
DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL'OMOLOGAZIONE

1. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CE DI COMPONENTE

1.1. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 70/156/CEE, la domanda di omologazione CE di un tipo di luce di stazionamento deve essere presentata dal fabbricante.
1.2. Il modello della scheda informativa figura nell'appendice 1.
1.3. Al servizio tecnico incaricato di eseguire le prove di omologazione devono essere presentati:
1.3.1. due campioni, muniti della lampada o delle lampade previste; se le luci di stazionamento sono idonee ad essere montate solo sul lato destro o solo sul lato sinistro del veicolo, i due campioni presentati possono essere identici ed essere idonei al montaggio solo sul lato destro o solo sul lato sinistro del veicolo.

2. ISCRIZIONI

2.1. I dispositivi presentati all'omologazione CEE devono recare:
2.1.1. il marchio di fabbrica o commerciale del fabbricante
2.1.2. nel caso di luci con sorgente luminosa sostituibile: tipo o tipi di lampada prescritti;
2.1.3. nel caso di luci con sorgente luminosa non sostituibile tensione e potenza nominale.
2.2. Queste iscrizioni devono essere chiaramente leggibili e indelebili ed essere apposte sulla superficie illuminante o su una delle superfici illuminanti del dispositivo e devono essere visibili dall'esterno quando il dispositivo e' montato sul veicolo.
2.3. Ciascun dispositivo deve presentare uno spazio sufficiente per l'apposizione del marchio di omologazione. Questo spazio deve essere indicato nei disegni di cui all'appendice 1.

3. RILASCIO DELL'OMOLOGAZIONE CE DI COMPONENTE

3.1. Se sono soddisfatte le prescrizioni del caso, l'omologazione CE viene rilasciata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, e, se applicabile, dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 70/156/CEE.
3.2. Il modello della scheda di omologazione CE figura nell'appendice 2.
3.3. A ciascun tipo di luce di stazionamento omologata viene assegnato un numero di omologazione ai sensi dell'allegato VII della direttiva 71/156/CEE. Uno Stato membro non puo' assegnare lo stesso numero a un altro tipo di luce di stazionamento.
3.4. Quando l'omologazione CE di componente viene richiesta per un tipo di dispositivo di illuminazione e di segnalazione luminosa comprendente una luce di stazionamento e altre luci, si puo' attribuire un unico numero di omologazione CE a condizione che la luce di stazionamento sia conforme alle prescrizioni della presente direttiva e ciascuna delle altre luci, che fanno parte del tipo di dispositivo di illuminazione e di segnalazione luminosa per il quale e' stata chiesta l'omologazione CE, siano conformi alla direttiva particolare ad esse applicabile.

4. MARCHIO DI OMOLOGAZIONE CE DI COMPONENTE

4.1. In aggiunta alle iscrizioni di cui al punto 2.1, le luci di stazionamento conformi al tipo omologato ai sensi della presente direttiva devono recare un marchio di omologazione CE di componente.
4.2. Tale marchio e' costituito:
4.2.1. da un rettangolo all'interno del quale e' iscritta la lettera "e" seguita dal numero o dalla serie di lettere distintivi dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione:

1 per la Germania 12 per l'Austria

2 per la Francia 13 per il Lussemburgo

3 per l'Italia 17 per la Finlandia

4 per i Paesi Bassi 18 per la Danimarca

5 per la Svezia 21 per il Portogallo

6 per il Belgio 23 per la Grecia

9 per la Spagna IRL per l'Irlanda

11 per il Regno Unito

4.2.2. in prossimita' del rettangolo, dal "numero dell'omologazione di base" definito nella sezione 4 del sistema di numerazione di cui all'allegato VII della direttiva 70/156/CEE, preceduto da due cifre indicanti il numero progressivo assegnato al piu' recente adeguamento tecnico significativo della direttiva 77/540/CEE alla data in cui e' stata concessa l'omologazione CE. Nella presente direttiva, il numero progressivo e' 00;
4.2.3. quando e' emessa una luce di colore giallo ambra verso la parte anteriore e posteriore, sulla luce deve essere apposta una freccia per indicarne la direzione, orientata verso la parte anteriore del veicolo.
4.3. Il marchio di omologazione CE deve essere apposto sui trasparenti o su uno dei trasparenti della luce in modo indelebile e da risultare chiaramente leggibile anche quando le luci sono montate sul veicolo.
4.4. Un esempio del marchio di omologazione CE di componente sono forniti nell'appendice 3.
4.5. Qualora venga attribuito un numero unico di omologazione CE, come previsto al precedente punto 3.4, per un tipo di dispositivo di illuminazione e segnalazione luminosa comprendente una luce di stazionamento e altre luci, puo' essere apposto un marchio unico di omologazione CE avente le seguenti caratteristiche:
4.5.1. un rettangolo all'interno del quale e' iscritta la lettera "e" seguita dal numero o dalla serie di lettere distintivi dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione (cfr. punto 4.2.1)
4.5.2. il numero dell'omologazione di base (cfr. prima parte del punto 4.2.2)
4.5.3. se necessaria, la freccia prescritta, nella misura in cui si riferisce all'impianto di luci nel suo complesso.
4.6. Detto marchio puo' essere apposto su qualunque punto delle luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate, purche':
4.6.1. sia visibile dopo il montaggio delle luci;
4.6.2. nessun elemento di trasmissione della luce delle luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate possa essere rimosso senza rimuovere contemporaneamente anche il marchio di omologazione.
4.7. Il simbolo di identificazione di ciascuna luce corrispondente alla direttiva ai sensi della quale e' stata concessa l'omologazione CE, il numero progressivo (cfr. seconda parte del punto 4.2.2) e, laddove necessario, la lettera "D" e la freccia prescritta devono essere apposti:
4.7.1. sulla superficie di uscita della luce appropriata,
4.7.2. o raggruppati, in modo tale che ciascuna delle luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate possa essere chiaramente identificata.
4.8. Le dimensioni dei vari elementi di questo marchio non devono essere inferiori alle dimensioni minime prescritte per i singoli marchi dalle direttive ai sensi delle quali e' stata concessa l'omologazione CE di componente.

5. MODIFICHE DEL TIPO E DELLE OMOLOGAZIONI

5.1. In caso di modifica del tipo omologato ai sensi della presente direttiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 della direttiva 70/156/CEE.

6. CONFORMITA' DELLA PRODUZIONE

6.1. Di norma, i provvedimenti intesi a garantire la conformita' della produzione sono presi ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 70/156/CEE.
6.2. Ogni luce di stazionamento deve essere conforme alle prescrizioni fotometriche specificate nei paragrafi 6 e 9(dei documenti di cui al punto 1 dell'allegato II della presente direttiva.), Tuttavia, se si tratta di una luce di stazionamento selezionata a caso dalla produzione di serie, le prescrizioni relative all'intensita' minima del flusso luminoso emesso (misurata con una lampada standard, come previsto al punto 8) (dei documenti di cui al punto 1 dell'allegato II della presente direttiva) e' limitata, in ciascuna direzione considerata, all'80% dei valori minimi specificati ai punti 7.1 e 7.2 (dei documenti di cui al punto 1 dell'allegato II della presente direttiva). Nelle stesse condizioni, i valori massimi prescritti possono essere superati del 20%.
Appendice 1

Scheda informativa n......

relativa all'omologazione CE in quanto componente di
luci di stazionamento

(Direttiva 77/540/CEE, modificata da ultimo dalla
direttiva ../../CE)

Le seguenti informazioni devono, dove applicabili, essere fornite in triplice copia e includere un indice del contenuto. Gli eventuali disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli in formato A4 o in fogli piegati in detto formato. Le eventuali fotografie devono fornire sufficienti dettagli.

Qualora i sistemi, i componenti o le entità tecniche includano funzioni controllate elettronicamente, saranno fornite le necessarie informazioni relative alle prestazioni.

0. DATI GENERALI

0.1. Marca (denominazione commerciale del fabbricante):.........

0.2. Tipo:......................................................

0.5. Nome ed indirizzo del fabbricante:.........................

0.7. Nel caso di componenti o entità tecniche, posizione e modo
di apposizione del marchio di omologazione CE:.............

0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio:.........

1. DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO

1.1. Tipo di dispositivo:.......................................

1.1.1. Funzione(i) del dispositivo:...............................

1.1.2. Categoria o classe del dispositivo:........................

1.1.3. Colore della luce emessa o riflessa:.......................

1.2. Disegno(i) sufficientemente dettagliato(i) per consentire
l'identificazione del tipo di dispositivo e indicante(i):

12.1. le condizioni geometriche di montaggio del dispositivo sul
veicolo (non applicabile al dispositivo di illuminazione
della targa di immatricolazione posteriore):...............

1.2.2. l'asse di osservazione da assumere come asse di riferimento
nelle prove (angolo orizzontale H = 0°, angolo verticale
V = 0°) e il punto da assumere come centro di riferimento
in dette prove (non applicabile ai catadiottri e al
dispositivo di illuminazione della targa di
immatricolazione posteriore):..............................

1.2.3. la posizione riservata al marchio di omologazione CE di
componente:................................................

1.2.4. nel caso del dispositivo di illuminazione della targa di
immatricolazione posteriore, le condizioni geometriche di
montaggio del dispositivo rispetto allo spazio riservato
alla targa di immatricolazione e il contorno della
superficie adeguatamente illuminata:.......................

1.2.5. nel caso dei proiettori e dei proiettori fendinebbia
anteriori, una visione delle luci viste di prospetto con le
scanalature delle superfici luminose, se presenti, e in
sezione trasversale:.......................................

1.3. Una breve descrizione tecnica da cui risulti, in
particolare, con l'eccezione delle luci con sorgenti
luminose non sostituibili, la categoria o le categorie
delle sorgenti luminose prescritte, ovvero una o più delle
categorie indicate nella direttiva 76/761/CEE (non
applicabile ai catadiottri):...............................

1.4. Dati particolari

1.4.1. Nel caso del dispositivo di illuminazione della targa di
immatricolazione posteriore, una dichiarazione in cui si
specifica se il dispositivo è destinato a illuminare uno
spazio alto, uno spazio lungo o uno spazio sia alto che
lungo:.....................................................

1.4.2. Nel caso dei proiettori,

1.4.2.1. specificare se i proiettori sono di tipo abbagliante e
anabbagliante o se abbiano una sola di queste due
funzioni:..................................................

1.4.2.2. nel caso di un proiettore anabbagliante, specificare se
esso è destinato sia alla guida a destra che a sinistra o,
invece, solo alla guida a destra o solo a quella sinistra:.

1.4.2.3. se il proiettore è munito di un riflettore regolabile,
specificare la(e) posizione(i) di montaggio del proiettore
rispetto al suolo e al piano longitudinale mediano del
veicolo, se il proiettore deve essere utilizzato soltanto
in quella(e) posizione(i):.................................

1.4.3. Nel caso di luci di posizione, luci di arresto e indicatori
di direzione

1.4.3.1. specificare se il dispositivo può essere utilizzato anche
in un insieme di due luci della stessa categoria:..........

1.4.3.2. nel caso di un dispositivo con due livelli di intensità
(luci di arresto e indicatori di direzione della categoria
2b), un diagramma della disposizione e caratteristiche del
sistema che garantisce due livelli di intensità:...........

1.4.4. Nel caso dei catadiottri, una breve descrizione delle
caratteristiche tecniche relative ai materiali dell'ottica
catadiottrica:.............................................

1.4.5. Nel caso dei proiettori di retromarcia, si deve specificare
se il dispositivo è destinato ad essere installato sul
veicolo esclusivamente in una coppia di luci:..............
Appendice 2

MODELLO

Formato massimo: A4 (210 mm x 297 mm)

SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CE

Timbro dell'amministrazione

Comunicazione riguardante:

- l'omologazione (1)

- l'estensione dell'omologazione (1)

- il rifiuto dell'omologazione(1)

- la revoca dell'omologazione(1)

di un tipo di veicolo/componente/entità tecnica(1) per quanto riguarda la direttiva .../.../CEE, modificata da ultimo dalla direttiva .../.../CE.

Numero di omologazione:

Motivo dell'estensione:

PARTE I

0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore):...........

0.2. Tipo:........................................................

0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo/
componente/entità tecnica(1)(2):.............................

0.3.1. Posizione della marcatura:...................................

0.4. Categoria del veicolo (1)(3):................................

0.5. Nome e indirizzo del costruttore:............................

0.7. Per i componenti e le entità tecniche, posizione e modo di
apposizione del marchio di omologazione CE:..................

0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio:...........

PARTE II

1. Altre informazioni (ove opportuno): (vedi addendum)

2. Servizio tecnico incaricato delle prove:.....................

3. Data del verbale di prova:...................................

4. Numero del verbale di prova:.................................

5. Eventuali osservazioni: (cfr. addendum)

6. Luogo:.......................................................

7. Data:........................................................

8. Firma:.......................................................

9. Si allega l'indice del fascicolo di omologazione depositato
presso l'autorità omologante, del quale si può richiedere
copia.

(1) Cancellare la dicitura inutile.

(2) Se i mezzi di identificazione del tipo contengono dei caratteri
che non interessano la descrizione del tipo di veicolo,
componente o entità tecnica di cui alla presente scheda di
omologazione, detti caratteri sono rappresentati dal simbolo "?"
(ad es.: ABC??123???).

(3) Definita nell'allegato II, parte A della direttiva 70/156/CEE.
Addendum alle scheda di omologazione CE n....

concernente l'omologazione in quanto componente di un dispositivo di illuminazione e/o di segnalazione luminosa per quanto riguarda la direttiva (le direttive) 76/757/CEE, 76/758/CEE, 76/759/CEE, 76/760/CEE, 76/761/CEE, 76/762/CEE, 77/538/CEE, 77/539/CEE e 77/540/CEE(1), modificata(e) da ultimo dalla(e) direttiva(e).....

1. Altre informazioni

1.1. Laddove applicabile, indicare per ciascuna luce

1.1.1. la categoria (le categorie) del dispositivo (dei
dispositivi):...............................................;

1.1.2. il numero e la categoria delle sorgenti luminose (non
applicabile ai catadiottri)(2):..............................

1.1.3. il colore della luce emessa o riflessa:......................

1.1.4. Omologazione rilasciata per il solo uso come pezzo di
ricambio per veicoli già in circolazione: sì/no(1)

1.2. Informazioni specifiche relative a determinati tipi di
dispositivi di illuminazione o di segnalazione luminosa:.....

1.2.1. Nel caso dei catadiottri: considerati singolarmente/come
parte di un insieme(1):......................................

1.2.2. Nel caso dei dispositivi di illuminazione della targa di
immatricolazione posteriore: dispositivo destinato
all'illuminazione di uno spazio alto/lungo(1):...............

1.2.3. Nel caso dei proiettori: se sono muniti di un catadiottro
regolabile, specificare la(e) posizione(i) di montaggio del
proiettore rispetto al suolo e al piano longitudinale mediano
del veicolo, se il proiettore deve essere utilizzato soltanto
in quella(e) posizione(i):...................................

1.2.4. Nel caso dei proiettori di retromarcia: il dispositivo deve
essere installato sul veicolo soltanto in una coppia di luci:
sì/no(1)

5. Osservazioni

5.1. Disegni

5.1.1. Nel caso dei dispositivi di illuminazione della targa di
immatricolazione posteriore: il disegno n...., qui allegato,
indica le condizioni geometriche di montaggio del dispositivo
di illuminazione rispetto allo spazio riservato alla targa di
immatricolazione e il contorno della superficie adeguatamente
illuminata;

5.1.2. nel caso dei catadiottri: il disegno n. ...., qui allegato,
indica le condizioni geometriche di montaggio del dispositivo
sul veicolo;

5.1.3. nel caso di tutti gli altri dispositivi di illuminazione o di
segnalazione luminosa: il disegno n. ..., qui allegato,
indica le condizioni geometriche di montaggio del dispositivo
sul veicolo, nonché l'asse e il centro di riferimento del
dispositivo.

5.2. Nel caso dei proiettori: modo di funzionamento utilizzato
durante la prova (punto 5.2.3.9 dell'allegato I della
direttiva 76/761/CEE):.......................................

(1) Cancellare la dicitura inutile.

(2) Nel caso di luci con sorgente luminosa non sostituibile,
indicare il numero e la potenza totale delle sorgenti luminose.
----> Vedere IMMAGINE a Pag. 50 del S.O. <----
 
ALLEGATO II
CAMPO DI APPLICAZIONE E PRESCRIZIONI TECNICHE

Le prescrizioni tecniche sono quelle esposte nei punti 2 e 6-9 e negli allegati 3-5 del regolamento n. 77 dell'ECE/ONU che consiste nella codificazione dei seguenti documenti:

- il regolamento nella versione originale (00)(1); - i supplementi 2 e 1 al regolamento n. 77, comprese le modifiche(1); - il supplemento 3 al regolamento n. 77(3); - il supplemento 4 al regolamento n. 77(4). ad eccezione di quanto segue:

1.1. dove si fa riferimento al "regolamento n. 48", si deve intendere "direttiva 76/756/CEE"; 1.2. dove si fa riferimento al "regolamento n. 37", si deve intendere "allegato VII della direttiva 76/761/CEE".

------ (1) E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 } Rev. 1/Add. 76 (2) E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 } Rev. 1/Add. 76/Amend. 1 (3) E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 } Rev. 1/Add. 76/Amend. 2 (4) TRANS/WP.29/530"
 
ALLEGATO III Regolamento n. 77 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE): prescrizioni uniformi relative
all'omologazione delle luci di stazionamento dei veicoli a motore

1. CAMPO D'APPLICAZIONE

Il presente regolamento si applica all'omologazione delle luci di stazionamento destinate all'equipaggiamento dei veicoli a motore.

2. DEFINIZIONI

Ai sensi del presente regolamento: 2.1. Per "luce di stazionamento" s'intende la luce che serve a segnalare la presenza di un veicolo in sosta. 2.2. Le definizioni di cui al regolamento n. 48 e relativa serie di modifiche in vigore alla data di presentazione della domanda di omologazione si applicano anche al presente regolamento. 2.3. Per "luci di stazionamento di tipi diversi" s'intendono luci di stazionamento che presentano tra loro differenze per i seguenti aspetti essenziali. 2.3.1. il marchio di fabbrica o commerciale, 2.3.2. le caratteristiche del sistema ottico, 2.3.3. la categoria della lampada a incandescenza.

3. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE

3.1. La domanda di omologazione deve essere presentata dal titolare del marchio di fabbrica o commerciale o dal suo mandatario. 3.2. Per ogni tipo di luce di stazionamento la domanda di omologazione deve essere corredata da quanto segue: 3.2.1. una descrizione tecnica succinta che precisi, in particolare, le categorie di lampade a incandescenza prescritte, tranne per le luci con sorgente luminosa non sostituibile: ogni categoria di lampade puo' essere una di quelle indicate nel regolamento n. 37 o una categoria diversa; 3.2.2. disegni, in tre esemplari, sufficientemente particolareggiati per permettere l'identificazione del tipo di luce di stazionamento nei quali siano precisate le condizioni geometriche per l'installazione sul veicolo, nonche' l'asse di osservazione che deve essere assunto nelle prove come asse di riferimento (angolo orizzontale H = 0o, angolo verticale V = 0o) ed il punto che deve essere preso come centro di riferimento per le prove stesse; 3.2.3. due campioni; nel caso in cui la luce di stazionamento non possa essere montata indifferentemente sulla parte destra o sulla parte sinistra del veicolo, i due campioni presentati possono essere identici e adatti soltanto alla parte destra oppure alla parte sinistra del veicolo.

4. ISCRIZIONI

4.1. Le luci di stazionamento presentate all'omologazione devono recare in modo chiaro, leggibile e indelebile: 4.1.1. il marchio di fabbrica o commerciale del richiedente, 4.1.2. un'iscrizione chiaramente leggibile e indelebile che indichi la categoria o le categorie di lampade a incandescenza previste, tranne nel caso di luci di stazionamento con sorgente luminosa non sostituibile, 4.1.3. nel caso di luci con sorgente luminosa non sostituibile, la tensione e la potenza nominale. 4.2. In ogni luce deve essere presente uno spazio di grandezza sufficiente per il marchio di omologazione ed il simbolo aggiuntivo previsto al punto 5.5 successivo; tale spazio deve essere indicato nei disegni di cui al punto 3.2.2 precedente.

5. OMOLOGAZIONE

5.1. Se i due campioni di luce di stazionamento presentati conformemente al punto 3.2.3 precedente sono conformi alle prescrizioni del presente regolamento, l'omologazione viene rilasciata. 5.2. A ciascun tipo di luce di stazionamento omologato viene assegnato un numero di omologazione. Le prime due cifre di numero (attualmente 00 per il regolamento nella sua forma originaria) indicano la serie comprendente le piu' recenti modifiche tecniche rilevanti apportate al regolamento alla data di rilascio dell'omologazione. Una Parte contraente non puo' assegnare lo stesso numero ad un altro tipo di luce di stazionamento. 5.3. Se l'omologazione viene richiesta per un tipo di dispositivo d'illuminazione e di segnalazione luminosa comprendente una luce di stazionamento ed altre luci, si puo' attribuire un unico marchio di omologazione a condizione che la luce di stazionamento sia conforme alle prescrizioni del presente regolamento e che ciascuna delle altre luci, che fanno parte del tipo di dispositivo di illuminazione e di segnalazione luminosa per il quale e' stata richiesta l'omologazione, siano conformi al regolamento ad esse applicabile. 5.4. L'omologazione, il rifiuto, l'estensione o la revoca dell'omologazione e la cessazione definitiva della produzione di un tipo di luce di stazionamento devono essere comunicati alle Parti dell'accordo che applicano il presente regolamento mediante una scheda conforme al modello che figura nell'allegato 1 del presente regolamento. 5.5. Oltre alle iscrizioni di cui al punto 4.1, le luci di stazionamento conformi ad un tipo omologato a norma del presente regolamento devono recare negli spazi di cui al punto 4.2 un marchio di omologazione internazionale costituito da: 5.5.1 un cerchio all'interno del quale e' iscritta la lettera "E" seguita dal numero distintivo del paese che ha rilasciato l'omologazione(1); 5.5.2. il numero del presente regolamento seguito dalla lettera "R", da un trattino e dal numero di omologazione; 5.5.3. quando e' emessa una luce di colore giallo ambra verso le parti anteriore e posteriore del veicolo, sulla luce deve essere apposta una freccia per indicarne la direzione, orientata verso la parte anteriore del veicolo; 5.5.4. qualora venga attribuito un numero unico di omologazione, come previsto al precedente punto 5.3, per un tipo di dispositivo di illuminazione e segnalazione luminosa comprendente una luce di stazionamento e altre luci, puo' essere apposto un marchio unico di omologazione comprendente i simboli aggiuntivi previsti dai vari regolamenti a norma dei quali e' stata rilasciata l'omologazione. 5.6. Le iscrizioni di cui ai punti 4.1.1 e 5.5 devono essere chiaramente leggibili e indelebili anche quando le luci di stazionamento sono montate sul veicolo. 5.7. Nell'allegato 2 del presente regolamento figura un esempio di configurazione del marchio di omologazione.

6. PRESCRIZIONI GENERALI

6.1. Ciascun campione deve soddisfare le prescrizioni di cui ai punti 7 e 9 del presente regolamento. 6.2. Le luci di stazionamento devono essere progettate e costruite in modo tale che, nelle normali condizioni d'impiego e malgrado le vibrazioni alle quali possono essere sottoposte, il loro buon funzionamento resti assicurato ed esse mantengano le caratteristiche imposte dal presente regolamento.

7. CARATTERISTICHE FOTOMETRICHE

7.1. Lungo l'asse di riferimento, l'intensita' della luce emessa da ciascuno dei due campioni deve essere almeno uguale al valore minimo e non superiore al valore massimo sotto indicati: 7.1.1. Intensita' delle luci di stazionamento orientate verso l'avanti minimo (cd): 2 - massimo (cd): 60 7.1.2. Intensita' delle luci di stazionamento orientate verso il retro minimo (cd): 2 - massimo (cd): 30 7.1.3. Nel caso di una luce singola contenente piu' di una sorgente luminosa, la luce deve essere conforme all'intensita' minima prescritta quando una qualsiasi delle sorgenti luminose e' fuori servizio e le intensita' massime non devono essere superate quando tutte le sorgenti luminose sono accese. 7.2. Fuori dell'asse di riferimento, all'interno dei campi definiti negli schemi dell'allegato 3 del presente regolamento, l'intensita' della luce emessa da ciascuno dei due campioni: 7.2.1. in ogni direzione corrispondente ai punti del quadro di ripartizione luminosa di cui all'allegato 4 del presente regolamento, deve essere almeno uguale al valore indicato nel quadro suddetto per quella determinata direzione, espresso in percentuale del valore minimo di cui al punto 7.1; 7.2.2. in ogni direzione dello spazio da cui la luce puo' essere osservata, non deve superare il valore massimo di cui al punto 7.1; 7.2.3. tuttavia, un'intensita' luminosa di 60 cd e' ammessa per le luci di stazionamento orientate verso il retro e incorporate mutuamente con le luci di arresto (cfr. punto 7.1.2), al di sosto di un piano che, rispetto al piano orizzontale, forma un angolo di 5o verso il basso: 7.2.4. inoltre, 7.2.4.1. in tutta l'estensione dei campi definiti nell'allegato 3, l'intensita' della luce emessa deve essere almeno pari a 0,05 cd; 7.2.4.2. le prescrizioni del punto 2.2 dell'allegato 4 sulle variazioni locali d'intensita' devono essere rispettate. 7.3. L'allegato 4 del presente regolamento citato al precedente punto 7.2.1 contiene precisazioni sui metodi di misura da applicare.

8. PROCEDURA Dl PROVA

Tutte le misurazioni effettuate con le lampade campione incolori del tipo previsto per la luce di stazionamento, regolate in modo da emettere il normale flusso luminoso previsto per questi tipi di lampade. 8.1. Tutte le misurazioni effettuate su luci con sorgente luminosa non sostituibile (lampade a incandescenza e altre) devono essere eseguite rispettivamente a 6,75 V, 13,5 V o 28,0 V. Nel caso di sorgenti luminose alimentate da un alimentatore specifico, le tensioni di prova sopra indicate devono essere applicate ai morsetti di entrata dell'alimentatore. Il laboratorio di prova puo' chiedere al fabbricante l'alimentatore specifico necessario per alimentare le sorgenti luminose.

9. COLORE DELLA LUCE EMESSA

Il colore della luce emessa, misurato utilizzando una sorgente luminosa con temperatura di colore di 2854 K, corrispondente all'illuminante A della Commissione internazionale per l'illuminazione (CIE), deve rientrare nei limiti delle coordinate prescritte per quel determinato colore nell'allegato 5. Tuttavia, per le lampade munite di sorgente luminosa non sostituibile (lampada a incandescenza e altre), le caratteristiche colorimetriche devono essere verificate con le sorgenti luminose presenti nella luce, conformemente a quanto indicato nel punto 8.1 del presente regolamento.

10. OSSERVAZIONI SUI COLORI

A norma del presente regolamento e conformemente al punto 5 precedente, l'omologazione e' rilasciata soltanto ai tipi di dispositivi che emettono una luce di un particolare colore o una luce incolore; l'articolo 3 dell'accordo al quale e' allegato il presente regolamento non preclude alle Parti contraenti di vietare, per i dispositivi montati sui veicoli da esse immatricolati, taluni colori previsti dal presente regolamento.

11. MODIFICHE DI UN TIPO DI LUCE DI STAZIONAMENTO ED ESTENSIONE DELL'OMOLOGAZIONE

11.1. Ogni modifica del tipo di luce di stazionamento deve essere notificata al servizio amministrativo che ha omologato il tipo. Tale servizio puo': 11.1.1. ritenere che le modifiche effettuate non rischiano di avere un'incidenza negativa considerevole e che in ogni caso la luce di stazionamento soddisfa ancora le prescrizioni applicabili, 11.1.2. oppure esigere un nuovo verbale di prova dal servizio tecnico incaricato delle prove. 11.2. La conferma o il rifiuto dell'omologazione, con indicazione delle avvenute modifiche, devono essere comunicati secondo la procedura di cui al punto 5.4 precedente. 11.3. L'autorita' competente che rilascia l'estensione dell'omologazione attribuisce un numero di serie ad ogni scheda di comunicazione compilata per le estensioni. .spr; 12. CONFORMITA' DELLA PRODUZIONE

Le procedure intese ad assicurare la conformita' della produzione devono essere conformi a quelle definite nell'appendice 2 dell'accordo (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2) e ai seguenti requisiti. 12.1. Le luci omologate a norma del presente regolamento devono essere fabbricate in maniera tale da essere conformi al tipo omologato, cioe' devono soddisfare le prescrizioni di cui ai punti 7 e 9 precedenti. 12.2. Devono essere rispettate le prescrizioni minime relative alle procedure di controllo della conformita' della produzione indicate nell'allegato 6 del presente regolamento. 12.3. Devono essere rispettate le prescrizioni minime relative al prelievo dei campioni da parte di un ispettore indicate nell'allegato 7 del presente regolamento. 12.4. L'autorita' che ha rilasciato l'omologazione puo' in qualsiasi momento verificare i metodi di controllo della conformita' applicati in ogni impianto di produzione. La frequenza normale di tali verifiche e' una volta ogni due anni.

13. SANZIONI IN CASO DI NON CONFORMITA' DELLA PRODUZIONE

13.1. L'omologazione rilasciata a norma del presente regolamento ad un tipo di luce di stazionamento puo' essere revocata se le prescrizioni indicate in precedenza non sono rispettate o se una luce di stazionamento recante il marchio di omologazione non risulta conforme al tipo omologato. 13.2. Se una Parte contraente dell'accordo che applica il presente regolamento revoca un'omologazione precedentemente concessa, ne informa immediatamente le altre Parti dell'accordo che applicano il presente regolamento per mezzo di una copia della scheda di omologazione recante in calce, in caratteri di grandi dimensioni, l'annotazione "OMOLOGAZIONE REVOCATA" firmata e datata.

14. CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE

Se il titolare di un'omologazione cessa totalmente la produzione di una luce di stazionamento oggetto del presente regolamento, ne informa l'autorita' che ha rilasciato l'omologazione la quale, a sua volta, informa le altre Parti contraenti dell'accordo che applicano il presente regolamento per mezzo di una copia della scheda di omologazione recante in calce, in caratteri di grandi dimensioni, l'annotazione "PRODUZIONE CESSATA" firmata e datata.

15. DENOMINAZIONI E INDIRIZZI DEI SERVIZI TECNICI INCARICATI DELLE PROVE DI OMOLOGAZIONE E DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

Le Parti dell'accordo che applicano il presente regolamento comunicano al Segretariato delle Nazioni Unite il nome e l'indirizzo dei servizi tecnici incaricati delle prove di omologazione e dei servizi amministrativi che rilasciano l'omologazione, cui devono essere inviate le schede di omologazione, estensione, rifiuto o revoca dell'omologazione rilasciate negli altri paesi.

------ (1) 1 per la Germania, 2 per la Francia, 3 per l'Italia, 4 per i Paesi Bassi, 5 per la Svezia, 6 per il Belgio, 7 per l'Ungheria, 8 per la repubblica Ceca, 9 per la Spagna, 10 per la Iugoslavia, 11 per il Regno Unito, 12 per l'Austria, 13 per il Lussemburgo, 14 per la Svizzera, 15 (omesso), 16 per la Norvegia, 17 per la Finlandia, 18 per la Danimarca, 19 per la Romania, 20 per la Polonia, 21 per il Portogallo, 22 per la Federazione russa, 23 per la Grecia, 24 (omesso), 25 per la Croazia, 26 per la Slovenia, 27 per la Slovacchia, 28 per la Bielorussia, 29 per l'Estonia, 30-36 (omessi) e 37 per la Turchia. I numeri successivi saranno attribuiti ad altri paesi secondo l'ordine cronologico di ratifica dell'accordo sull'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni, oppure di adesione al medesimo accordo. I numeri cosi' assegnati saranno comunicati alle Parti contraenti dell'accordo dal Segretario generale delle Nazioni Unite.
----> Vedere ALLEGATI da Pag. 57 a Pag. 61 del S.O. <----
ALLEGATO 5
Colore della luce emessa - Coordinate tricromatiche

ROSSO limite verso il giallo: Y = 0,335 limite verso il porpora Z = 0,008

BIANCO

limite verso il blu X = 0,310 limite verso il giallo: X = 0,500 limite verso il verde: Y = 0,150 + 0,640x limite verso il verde Y = 0,440 limite verso il porpora: Y = 0,050 + 0,750 x limite verso il rosso: Y = 0,382

GIALLO AMBRA

limite verso il giallo: Y = 0,429 limite verso il rosso: Y = 0,398 limite verso il bianco: Z = 0,007

Per la verifica di queste caratteristiche colorometriche viene impiegata una sorgente luminosa con temperatura di colore di 2854 K, corrispondente all'illuminante A della Commissione internazionale per l'illuminazione (CIE). Tuttavia, per le luci con sorgenti luminose non sostituibili (lampade a incandescenza e altre), le caratteristiche colorimetriche devono essere verificate con le sorgenti luminose presenti nelle luci in conformita' del punto 8.1 del presente regolamento.

ALLEGATO 6 Prescrizioni minime relative alle procedure di controllo della
conformita' della produzione

1. PRESCRIZIONI GENERALI

1.1. Le prescrizioni relative alla conformita' sono considerate soddisfatte dal punto di vista meccanico e geometrico se non sono superate le inevitabili tolleranze di fabbricazione, conformemente al presente regolamento.
1.2. Per quanto riguarda le prestazioni fotometriche, la conformita' delle luci di serie non e' contestata se, nelle prove sulle prestazioni fotometriche di una qualsiasi luce scelta a caso e munita di lampada campione a incandescenza o nel caso di luci con sorgente luminosa non sostituibile (lampade a incandescenza o altre), e con tutte le misurazioni effettuate rispettivamente a 6,75 V, 13,5 V o 28 V:
1.2.1. nessuno dei valori misurati differisce dai valori prescritti dal presente regolamento di piu' del 20 % in senso sfavorevole.
1.2.2. Se, nel caso di una luce munita di sorgente luminosa sostituibile. I risultati delle prove sopra descritte non sono conformi alle prescrizioni, le prove devono essere ripetute utilizzando un'altra lampada campione a incandescenza.
1.3. I limiti delle coordinate cromatiche devono essere rispettati quando la luce e' munita di lampada campione a incandescenza o, nel caso di luci munite di sorgente luminosa non sostituibile (lampada a incandescenza o altre), quando le caratteristiche colorimetriche sono verificate con la sorgente luminosa presente nella luce.

2. PRESCRIZIONI MINIME RELATIVE ALLA VERIFICA DELLA CONFORMITA' EFFETTUATA DAL COSTRUTTORE

Per ciascun tipo di luce, il detentore del marchio di omologazione deve effettuare almeno le prove che seguono, alla frequenza adeguata. Le prove sono eseguite in conformita' delle disposizioni del presente regolamento. Se da un prelievo di campioni risulta la non conformita' al tipo di prova considerato, viene effettuato un nuovo prelievo e si procede ad un'altra prova. Il fabbricante deve prendere le disposizioni necessarie per assicurare la conformita' della produzione corrispondente.

2.1. Natura delle prove

Le prove di conformita' di cui al presente regolamento riguardano le caratteristiche fotometriche e colorimetriche.

2.2. Metodi di prova

2.2.1. In generale, le prove sono eseguite in conformita' con i metodi definiti nel presente regolamento,
2.2.2. Nel caso delle prove di conformita' effettuate dal fabbricante possono essere seguiti metodi equivalenti, previa autorizzazione dell'autorita' competente incaricata delle prove di omologazione. Il fabbricante deve comprovare che i metodi impiegati sono equivalenti a quelli indicati nel presente regolamento.
2.2.3. Ai fini dell'applicazione dei punti 2.2.1 e 2.2.2 si deve procedere ad una taratura regolare dell'apparecchiatura di prova e ad una correlazione con le misurazioni effettuate da un'autorita' competente.
2.2.4. I metodi di riferimento devono essere in ogni caso quelli indicati nel presente regolamento, in particolare per i prelievi ed i controlli amministrativi.

2.3. Natura del prelievo

I campioni delle luci devono essere prelevati a caso da un lotto omogeneo. Per lotto omogeneo s'intende un insieme di luci dello stesso tipo, definito secondo i metodi di produzione del fabbricante.
La valutazione deve riguardare in generale la produzione di serie di singoli stabilimenti. Tuttavia un fabbricante puo' raggruppare rilevazioni concernenti lo stesso tipo di luce prodotto da piu' stabilimenti, purche' essi operino in base allo stesso sistema di qualita' e gestione della qualita'.

2.4. Caratteristiche fotometriche misurate e rilevate

Le luci prelevate devono essere sottoposte a misurazione fotometrica dei valori minimi nei punti indicati nell'allegato 4 e delle coordinate cromatiche indicate nell'allegato 5 di cui al presente regolamento.

2.5. Criteri di accettabilita'

Il fabbricante e' tenuto a sottoporre i risultati delle prove a trattamento statistico e a definire, d'accordo con l'autorita' competente, i criteri di accettabilita' della sua produzione allo scopo di soddisfare le specifiche relative al controllo della conformita' della produzione di cui al punto 12.1 del presente regolamento.
I criteri di accettabilita' devono essere tali che la probabilita' minima di soddisfare il controllo per sondaggio prescritto all'allegato 7 (primo prelievo) sia di 0,95, con un grado di affidabilita' del 95%.

ALLEGATO 7
Prescrizioni minime relative ai prelievi effettuati da un ispettore

1. PRESCRIZIONI GENERALI

1.1. Le prescrizioni relative alla conformita' sono considerate soddisfatte dal punto di vista meccanico e geometrico se non sono superate le inevitabili tolleranze di fabbricazione, conformemente al presente regolamento.
1.2. Per quanto riguarda le prestazioni fotometriche, la conformita' delle luci di serie non e' contestata se, nelle prove sulle prestazioni fotometriche di una qualsiasi luce scelta a caso e munita di lampada campione a incandescenza o nel caso di luci con sorgente luminosa non sostituibile (lampade a incandescenza o altre), quando tutte le misurazioni sono effettuate rispettivamente a 6,75 V, 13,5 V o 28,0 V:
1.2.1. nessuno dei valori misurati differisce dai valori minimi prescritti dal presente regolamento di piu' del 20% in senso sfavorevole.
1.2.2. Se, nel caso di una luce munita di sorgente luminosa sostituibile, i risultati delle prove sopra descritte non sono conformi alle prescrizioni, le prove devono essere ripetute utilizzando un'altra lampada campione a incandescenza.

1.2.3. Le luci con difetti manifesti non sono prese in considerazione.

1.3. I limiti delle coordinate cromatiche devono essere rispettati nel caso di luci munite di una lampada campione a incandescenza o di luci munite di sorgente luminosa non sostituibile (lampada a incandescenza o altre), quando le caratteristiche colorimetriche vengono verificate con la sorgente luminosa presente nella luce.

2. PRIMO PRELIEVO

Nel primo prelievo quattro luci sono scelte a caso, il primo campione di due luci e' contrassegnato con A, il secondo campione di due luci e' contrassegnato con B.

2.1. Conformita' non contestata

2.1.1. In base alla procedura di prelievo indicata nella figura 1 del presente allegato, la conformita' delle luci di serie non e' contestata se le divergenze dei valori misurati sulle luci in senso sfavorevole sono:
2.1.1.1. campione A
A1: per una luce 0%
per una luce non piu' del 20%
A2: per entrambe le luci piu' dello 0%
ma non piu' del 20%.
procedere con il campione B
2.1.1.2. campione B
B1: per entrambe le luci 0%
2.1.2. o se il campione A soddisfa le condizioni di cui al punto 1.2.2.
2.2. Conformita' contestata
2.2.1. In base alla procedura di prelievo indicata nella figura 1 del presente allegato, la conformita' delle lucidi serie e' contestata e si chiede al fabbricante di rendere la sua produzione conforme ai requisiti (adeguamento) se le divergenze dei valori misurati sulle luci sono:
2.2.1.1. campione A
A3: Per una luce non piu' del 20%
Per una luce piu' del 20%
Ma non piu' del 30%
2.2.1.2. campione B
B2: Nel caso di A2
Per una luce piu' dello 0%
Ma non piu' del 20%
Per una luce non piu' del 20%
B3: Nel caso di A2
Per una luce 0%
Per una luce piu' del 20%
Ma non piu' del 30%
2.2.2. o se il campione A non soddisfa le condizioni di cui al punto 1.2.2.
2.3. Revoca dell'omologazione
La conformita' e' contestata e si applica il punto 13 se, in base alla procedura di prelievo indicata nella figura 1 del presente allegato, le divergenze dei valori misurati sul dispositivi sono:
2.3.1. campione A
A4: per una luce non piu' del 20%
per una luce piu' del 30%
A5: per entrambe le luci piu' del 20%
2.3.2. campione B
B.4: nel caso di A2
per una luce piu' dello 0%
ma non piu' del 20%
per una luce piu' del 20%
B5: nel caso di A2
per entrambe le luci piu' del 20%
B6: nel caso di A2
per una luce 0%
per una luce piu' del 30%
2.3.3. o sei campioni A e B non soddisfano le condizioni di cui al punto 1.2.2.

3. SECONDO PRELIEVO

Nei casi di A3, B2, B3 e' necessario, entro due mesi dalla notifica, procedere ad un secondo prelievo scegliendo un terzo campione C di due luci e un quarto campione D di due luci da lotti fabbricati dopo l'adeguamento.

3.1. Conformita' non contestata

3.1.1. In base alla procedura di prelievo indicata nella figura 1 del presente allegato, la conformita' delle luci di serie non e' contestata se le divergenze dei valori misurati sulle luci sono:
3.1.1.1. campione C
C1: per una luce 0%
per una luce non piu' del 20%
C2: per entrambe le luci piu' dello 0%
ma non piu' del 20%
procedere con il campione D
3.1.1.2. campione D
D1: nel caso di C2
per entrambe le luci 0%
3.1.2. o se il campione C soddisfa le condizioni di cui al punto 1.2.2.
3.2. Conformita' contestata
3.2.1. In base alla procedura di prelievo indicata nella figura 1 del presente allegato, la conformita' delle lucidi serie e' contestata e si chiede al fabbricante di rendere la sua produzione conforme ai requisiti (adeguamento) se le divergenze dei valori misurati sulle luci sono:
3.2.1.1. campione D
D2. Nel caso di C2
Per una luce piu' dello 0%
Ma non piu' del 20%
Per una luce non piu' del 20%
3.2.1.2: o se il campione C non soddisfa le condizioni di cui al punto 1.2.2.
3.3. Revoca dell'omologazione
La conformita' e' contestata e si applica il punto 13 se, in base alla procedura di prelievo indicata nella figura 1 del presente allegato, le divergenze dei valori misurati sulle luci sono:
3.3.1. campione C
C3: per una luce non piu' del 20%
per una luce piu' del 20%
C4: per entrambe le luci piu' del 20%
3.3.2. campione D
D3: nel caso di C2
per una luce 0 o piu' dello 0%
per una luce piu' del 20%
----> Vedere IMMAGINE a Pag. 68 del S.O. <----
 
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