Gazzetta n. 277 del 28 novembre 2001 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 28 settembre 2001, n. 353
Testo del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 353 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 226 del 28 settembre 2001), coordinato con la legge di conversione 27 novembre 2001, n. 415 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 6) recante: "Disposizioni sanzionatorie per le violazioni delle misure adottate nei confronti della fazione afghana dei Talibani".

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul terminale sono tra i segni (( ... ))
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1.
1. Sono nulli gli atti compiuti in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, 4, 5 e 8 del regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio, del 6 marzo 2001, di seguito denominato "regolamento", pubbli-cato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 67 del 9 marzo 2001. (( 2. La violazione delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento e' punita con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore alla meta' del valore dell'operazione e non superiore al doppio del valore medesimo.
2-bis. La violazione delle disposizioni dell'articolo 4 del regolamento e' punita con la pena prevista dall'articolo 250 del codice penale.
2-ter. La violazione delle disposizioni dell'articolo 5 del regolamento e' punita con la pena prevista dall'articolo 247 del codice penale.
2-quater. La violazione delle disposizioni degli articoli 6 e 7 del regolamento e' punita con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a 200.000 euro e non superiore a 2.000.000 di euro.
2-quinquies. Al di fuori dei casi di concorso nelle violazioni di cui ai commi 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, la violazione delle disposizioni dell'articolo 8 del regolamento e' punita con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a 100.000 euro e non superiore a 1.000.000 di euro.
2-sexies. Con la sentenza di condanna per i reati previsti dai commi precedenti e' sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto. ))




Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo degli articoli 2, 4, 5 e 8 del
regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio, del 6 marzo
2001:
"Art. 2. - 1. Sono congelati tutti i capitali e le
altre risorse finanziarie, appartenenti a qualsiasi persona
fisica o giuridica, entita' o organismo designati dal
comitato per le sanzioni contro i talibani ed elencati
nell'allegato I.
2. E' vietato mettere, direttamente o indirettamente, a
disposizione dei talibani, delle persone, delle entita' o
degli organismi designati dal comitato per le sanzioni
contro i talibani ed elencati nell'allegato I fondi o altre
risorse finanziarie.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai fondi e alle
risorse finanziarie per i quali il comitato per le sanzioni
contro i talibani ha concesso una deroga. Tali deroghe sono
ottenute ricorrendo alle autorita' competenti degli Stati
membri elencate nell'allegato II.".
"Art. 4. - Sono vietate la vendita, la fornitura,
l'esportazione e la spedizione, diretta o indiretta, della
sostanza chimica denominata "anidride acetica (codice NC
2915 24 00), a qualsiasi persona fisica o giuridica,
entita' o organismo dell'Afghanistan controllato dai
talibani, nonche' a qualsiasi persona, entita' o organismo
ai fini di qualsiasi attivita' svolta nell'Afghanistan
controllato dai talibani o gestita a partire da esso.".
"Art. 5. - 1. Fatti salvi i poteri degli Stati membri
nell'esercizio della loro autorita' pubblica, sono vietate
la concessione, la vendita, la fornitura e la cessione,
diretta o indiretta, di consulenza tecnica, assistenza o
formazione pertinenti alle attivita' militari del personale
armato sotto il controllo dei talibani a qualsiasi persona
fsica o giuridica, entita' o organismo stabiliti
nell'Afghanistan controllato dai talibani, nonche' a
qualsiasi persona, entita' o organismo ai fini di qualsiasi
attivita' svolta nell'Afghanistan controllato dai talibani
o a partire da esso.
2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica nei
casi in cui il comitato per le sanzioni contro i talibani
ha in precedenza concesso una deroga. Tali deroghe sono
ottenute ricorrendo alle autorita' competenti degli Stati
membri elencate nell'allegato II.".
"Art. 8. - E' vietata la partecipazione ad attivita'
collegate che abbiano per oggetto o per effetto,
direttamente o indirettamente, di promuovere le operazioni
di cui agli articoli 2, 4, 5 e 6, o l'attivita' degli
uffici di cui all'art. 7 o di eludere le disposizioni del
presente regolamento facendo ricorso a persone fisiche o
giuridiche, entita' o organismi che agiscano da prestanome
o da copertura, o con qualsiasi altra modalita'.".
- Si riporta il testo degli articoli 250 e 247 del
codice penale:
"Art. 250 (Commercio col nemico). - Il cittadino o lo
straniero dimorante nel territorio dello Stato, il quale,
in tempo di guerra e fuori dei casi indicati
nell'articolo 248, commercia, anche indirettamente, con
sudditi dello Stato nemico, ovunque dimoranti, ovvero con
altre persone dimoranti nel territorio dello Stato nemico,
e' punito con la reclusione da due a dieci anni e con la
multa pari al quintuplo del valore della merce e, in ogni
caso, non inferiore a lire due milioni.".
"Art. 247 (Favoreggiamento bellico). - Chiunque, in
tempo di guerra, tiene intelligenze con lo straniero per
favorire le operazioni militari del nemico a danno dello
Stato italiano, o per nuocere altrimenti alle operazioni
militari dello Stato italiano, ovvero commette altri fatti
diretti agli stessi scopi, e' punito con la reclusione non
inferiore a dieci anni; e, se raggiunge l'intento, con la
morte.".



 
Art. 2.
1. I soggetti di cui all'articolo 3 del regolamento, sono tenuti a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro, Direzione III e al Ministero per le attivita' produttive, Direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi, l'entita' dei capitali e delle altre risorse finanziarie oggetto di congelamento, (( entro quarantacinque giorni )) dalla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero dalla formazione degli stessi se successiva. (( 1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ad inviare contestualmente copia delle comunicazioni pervenute ai competenti organi parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
2. La violazione degli obblighi di comunicazione di cui al comma 1, al di fuori delle ipotesi di concorso nelle altre violazioni previste dal presente decreto, e' punita con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a un terzo e non superiore alla meta' dell'importo della sanzione di cui al comma 2 dell'articolo 1. ))
 
Art. 3.
1. Per l'accertamento delle violazioni delle disposizioni (( di cui all'articolo 1, commi 2, 2-quater e 2-quinquies, e all'articolo 2, comma 2, )) e per l'irrogazione delle relative sanzioni, si applicano le disposizioni del titolo II, capi I e II, del (( testo unico delle norme di legge in materia valutaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e successive modificazioni, fatta eccezione per le disposizioni dell'articolo 30. ))



Riferimenti normativi:
- I capi I e II del titolo II del decreto del
Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148
(Approvazione del testo unico delle norme in materia
valutaria), recano, rispettivamente: "Disposizioni per
l'accertamento delle violazioni valutarie" e "Applicazione
delle sanzioni amministrative".
- Si riporta l'art. 30 del sucitato decreto del
Presidente della Repubblica n. 148 del 1988:
"Art. 30 (Adempimenti oblatori). - 1. Agli illeciti
valutari non si applicano le sanzioni amministrative
previste dal presente testo unico se l'autore entro
centoventi giorni dalla data in cui riceve l'atto di
contestazione versa all'erario dello Stato la somma di cui
al comma 2 ed inoltre provvede, entro un anno dalla data
stessa, ai seguenti adempimenti relativi ai beni
costituenti oggetto di ciascun illecito contestato, ove ne
ricorrano i presupposti nel momento in cui riceve l'atto di
contestazione:
a) a cedere all'Ufficio italiano dei cambi le
disponibilita' in valuta estera accreditabili nei conti
valutari sulla base del minor corso del cambio accertato
tra la ricezione dell'atto di contestazione e l'effettiva
cessione;
b) a rendersi cessionario senza corrispettivo dei
beni, diversi dalla valuta estera, posseduti in Italia
tramite l'interposizione di soggetti non residenti;
c) a vendere contro valuta estera accreditabile nei
conti valutari i beni diversi da quelli indicati nelle
lettere a) e b) e dalle disponibilita' in lire possedute
direttamente in Italia e a cedere la valuta ricavata in
conformita' a quanto previsto nella lettera a).
2. La somma da versare e' pari al 5 per cento del
valore dei beni che costituiscono oggetto dell'illecito
quando il valore stesso non superi i 25 milioni di lire; al
10 per cento del valore quando esso superi i 25 milioni: al
15 per cento del valore quando esso superi i 100 milioni;
al 20 per cento del valore quando esso superi i 1.000
milioni di lire.
3. Il Ministro del tesoro determina, con decreto, le
modalita' di versamento delle somme di cui al comma 2.
Rimane fermo quanto prescritto dal decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1511.
4. I documenti comprovanti gli adempimenti di cui al
comma 1 devono essere trasmessi, entro centoventi giorni
dalla loro effettuazione, all'Ufficio italiano dei cambi
che, accertata l'osservanza degli adempimenti medesimi,
dichiara estinto l'illecito valutario amministrativo e
dispone l'immediata restituzione delle cose oggetto di
sequestro a chi prova di averne diritto.
5. La facolta' di definizione del procedimento
sanzionatorio amministrativo disciplinata dal presente
articolo non e' esercitabile da chi della stessa facolta'
si sia gia' avvalso per altro illecito valutario, il cui
atto di contestazione sia stato dall'interessato ricevuto
entro i trecentosessantacinque giorni precedenti la
ricezione dell'atto di contestazione concernente l'illecito
per cui si procede".



 
Art. 4. (( 1. Le disposizioni del presente decreto-legge cessano di avere efficacia a decorrere dalla data in cui sono sospese o revocate le misure stabilite dal regolamento. ))
 
Art. 4-bis. (( 1. Ai sensi dell'art. 4, paragrafi 1, 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio, del 22 giugno 2000, l'esportazione di prodotti e tecnologie non compresi nell'elenco di cui all'allegato I al medesimo regolamento puo' essere subordinata al rilascio di autorizzazione su richiesta specifica del Ministero degli affari esteri o del Ministero della difesa o del Ministero dell'interno. La richiesta e' inviata al Ministero delle attivita' produttive - Direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi, e comunicata agli altri due Ministeri.
2. Nel caso in cui vengano formulate osservazioni da parte delle Amministrazioni di cui al comma 1, entro le ventiquattro ore successive alla ricezione della richiesta, il Ministero delle attivita' produttive indice, entro le successive quarantotto ore, una conferenza di servizi tra le Amministrazioni interessate per il loro esame e comunica gli esiti della stessa all'esportatore e al Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane.
3. Nel caso in cui non vengano formulate osservazioni da parte delle Amministrazioni di cui al comma 1, il Ministero delle attivita' produttive ove l'operazione sia da assoggettare ad autorizzazione comunica tempestivamente all'esportatore e al Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane che l'operazione di esportazione e' subordinata ad autorizzazione.
4. Il Comitato consultivo istituito dall'art. 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 89, e' integrato con un rappresentante del Ministero delle comunicazioni. Il Ministro delle attivita' produttive disciplina, con proprio decreto, le modalita' di funzionamento del Comitato. ))




Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 4, paragrafi 1, 2 e 3,
del Regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio, del 22
giugno 2000 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunita' europee n. L 159 del 30 giugno 2000):
"Art. 4. - 1. L'esportazione di prodotti a duplice uso
non compresi nell'elenco di cui all'allegato I e'
subordinata alla presentazione di un'autorizzazione
d'esportazione nel caso in cui l'esportatore sia stato
informato dalle competenti autorita' dello Stato membro in
cui e' stabilito che detti prodotti sono o possono essere
destinati, in tutto o in parte, ad una utilizzazione
collegata allo sviluppo, alla produzione, alla
movimentazione, al funzionamento, alla manutenzione, alla
conservazione, all'individuazione, all'identificazione o
alla disseminazione di armi chimiche, biologiche o nucleari
o di altri congegni esplosivi nucleari oppure allo
sviluppo, alla produzione, alla manutenzione o alla
conservazione di missili che possano essere utilizzati come
vettori di tali armi.
2. L'esportazione di prodotti a duplice uso non
compresi nell'elenco di cui all'allegato I e' subordinata
alla presentazione di un'autorizzazione d'esportazione
anche nel caso in cui il Paese acquirente o il Paese di
destinazione siano soggetti ad un embargo sugli armamenti
deciso con una posizione comune o un'azione comune adottata
dal Consiglio o con una decisione dell'OSCE o ad un embargo
sugli armamenti imposto da una risoluzione vincolante del
Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, e qualora
l'esportatore sia stato informato dalle autorita' di cui al
paragrafo 1 che detti prodotti sono o possono essere
destinati, in tutto o in parte, a scopi militari. Ai fini
del presente paragrafo per "scopi militari" si intende:
a) l'inserimento in prodotti militari figuranti
nell'elenco dei materiali di armamento degli Stati membri;
b) l'utilizzazione di apparecchiature di produzione,
controllo o analisi e loro componenti ai fini dello
sviluppo, della produzione o della manutenzione dei
prodotti militari figuranti nell'elenco summenzionato;
c) l'utilizzazione di eventuali prodotti non finiti
in un impianto per la produzione di prodotti militari
figuranti nell'elenco summenzionato.
3. L'esportazione di prodotti a duplice uso non
compresi nell'elenco di cui all'allegato I e' subordinata
alla presentazione di un'autorizzazione d'esportazione
anche nel caso in cui l'esportatore sia stato informato
dalle competenti autorita' di cui al paragrafo 1 che detti
prodotti sono o possono essere destinati, in tutto o in
parte, ad essere utilizzati come parti o componenti di
prodotti militari figuranti nell'elenco dei materiali di
armamento nazionale che sono stati esportati dal territorio
dello Stato membro in questione senza autorizzazione o in
violazione dell'autorizzazione prevista dalla legislazione
nazionale dello stesso Stato membro".
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto
legislativo 24 febbraio 1997, n. 89 (Attuazione del
regolamento CE n. 3381/94 e della decisione n. 94/942/PESC,
sull'esportazione di beni a duplice uso):
"Art. 5 (Comitato consultivo). - 1. Presso il Ministero
del commercio con l'estero e' istituito un comitato
consultivo per l'esportazione dei beni a duplice uso.
2. Il Comitato consultivo, entro trenta giorni dalla
ricezione della richiesta formulata dal Ministero del
commercio con l'estero, esprime un parere obbligatorio ma
non vincolante ai fini del rilascio, diniego, annullamento,
revoca, sospensione e modifica delle autorizzazioni di cui
all'art. 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento. Il termine
predetto e' prorogato di novanta giorni qualora il comitato
ritenga necessario esperire ulteriore attivita'
istruttoria. Il Comitato esprime, inoltre, su richiesta del
Ministro del commercio con l'estero, ovvero di altri
Ministri interessati, parere su questioni di carattere
generale relative all'attivita' di autorizzazione e di
controllo dell'esportazione dei beni a duplice uso e su
questioni connesse all'aggiornamento della relativa
normativa.
3. Il Comitato consultivo e' composto da un direttore
generale del Ministero degli affari esteri, che svolge le
funzioni di presidente, da un rappresentante del Ministero
del commercio con l'estero, due del Ministero della difesa,
due dell'interno e da un rappresentante ciascuno per i
Ministeri delle finanze, del tesoro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, della sanita' e
dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
Alle riunioni del Comitato partecipano senza diritto di
voto quattro esperti tecnici estranei all'amministrazione,
competenti per ciascuno degli esercizi di controllo dei
beni a duplice uso, nominati con decreto del Ministro del
commercio con l'estero, su proposta del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Alle
predette riunioni possono inoltre partecipare senza diritto
di voto, per particolari esigenze e su richiesta del
Comitato stesso, altri esperti, anche estranei
all'amministrazione, nei limiti dello stanziamento di
bilancio esistente.
4. I componenti del comitato consultivo e i loro
supplenti sono nominati con decreto del Ministro del
commercio con l'estero; essi sono designati rispettivamente
dai Ministeri indicati al comma 3, entro trenta giorni
dalla richiesta da parte del Ministero del commercio con
l'estero. L'inutile decorso del termine non pregiudica il
funzionamento dell'organo. Il Comitato viene rinnovato ogni
tre anni.
5. Il Comitato consultivo e' validamente costituito con
la presenza di almeno cinque componenti. Esso delibera
a maggioranza dei presenti".



 
Art. 5.
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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