IL DIRETTORE GENERALE per la pesca e l'acquacoltura del Dipartimento delle politiche di mercato Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche; Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modifiche, con il quale e' stato approvato il regolamento di esecuzione della predetta legge; Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima; Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 24 febbraio 1995, concernente l'affidamento della gestione sperimentale della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi tra imprese di pesca autorizzate alla cattura dei molluschi bivalvi; Visto il decreto ministeriale 19 marzo 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 maggio 1996, con il quale si affida al locale Consorzio - Co.Ge.Vo. la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel Compartimento marittimo di Ancona; Visto il decreto ministeriale 1 dicembre 1998, n. 515 con il quale si adotta il regolamento recante la disciplina dell'attivita' dei consorzi di gestione della pesca dei molluschi bivalvi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 29 marzo 1999 ed, in particolare, l'art. 2, comma 3 del decreto stesso; Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2001, recante la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi; Visto il decreto ministeriale 2 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 15 ottobre 2001, recante misure di gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel Compartimento marittimo di Ancona; Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2001, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, con il quale sono prorogate al 30 aprile 2002 le sperimentazioni della pesca dei molluschi bivalvi affidate ai Consorzi di gestione; Viste le proposte formulate dal Co.Ge.Vo. di Ancona, da ultimo con nota in data 13 novembre 2001, circa le ulteriori misure di gestione per l'esercizio dell'attivita' di prelievo delle risorse biologiche del mare nel periodo novembre 2001-marzo 2002; Decreta: Art. 1. 1. A parziale modifica del decreto ministeriale 2 ottobre 2001 citato nelle premesse, a decorrere dalla data del presente decreto e, sino al 31 marzo 2002, la cattura dei molluschi bivalvi con draga idraulica nell'ambito del Compartimento marittimo di Ancona e' limitata al tratto di mare compreso tra la foce del fiume Cesano di Senigallia ed il traverso dello scoglio delle due sorelle del comune di Sirolo. 2. Il quantitativo massimo pescabile giornalmente da ciascuna imbarcazione autorizzata all'esercizio dell'attivita' di pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica non puo' essere superiore ai 450 kg, per un numero complessivo di 45 sacchi, ciascuno da 10 kg. 3. Per le navi autorizzate alla pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica nell'ambito del Compartimento marittimo di Ancona, fermo restando il rientro in porto entro le ore 14, l'orario di uscita non puo' essere anteriore alle ore 4,30 per le navi dislocate nel porto di Ancona e le ore 5,30 per le navi dislocate nel porto di Senigallia. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 novembre 2001 Il direttore generale reggente: Aulitto |