| Gazzetta n. 277 del 28 novembre 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  
| DECRETO 29 ottobre 2001 |  
| Disciplina  dei  criteri per la concessione degli aiuti sui programmi realizzati  dalle unioni nazionali tra le associazioni dei produttori agricoli. |  
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                   IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE            del Dipartimento della qualita' dei prodotti          agroalimentari e dei servizi - Direzione generale             per la qualita' dei prodotti agroalimentari                     e la tutela del consumatore  Vista   la   legge   23  dicembre  1999,  n.  499,  concernente  la razionalizzazione    degli    interventi    nei   settori   agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale, ed in particolare l'art. 4  che autorizza, per ciascun anno del periodo 1999-2002, la spesa di lire  250 miliardi per le attivita' di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali, tra cui il sostegno alle associazioni ed unioni nazionali di produttori agricoli;  Vista  la  legge  7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai documenti  amministrativi, ed in particolare l'art. 12 che prevede la determinazione  dei  criteri  e della modalita' per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;  Visti  i  decreti  ministeriali  n. 50359 del 29 febbraio 2000 e n. 50931  del  12 luglio  2000  relativi  alla ripartizione dei fondi di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali, di cui alla precitata legge n. 466/1999, per gli anni 1999 e 2000;  Visti  gli  orientamenti  comunitari  per  gli  aiuti  di Stato nel settore   agricolo,   stabiliti  nel  documento  CE  (2000/C  28/02), applicabili a decorrere dal 1 gennaio dell'anno 2000;  Visti  i  regolamenti  CE  n.  1257/1999  del  17  maggio 1999 e n. 1750/1999  del  23  luglio  1999,  relativi al sostegno allo sviluppo rurale  da  parte  del  Fondo  europeo  agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG);  Considerata  la  necessita' di determinare i criteri e le modalita' per la concessione di aiuti alle unioni nazionali tra le associazioni dei   produttori  agricoli  riconosciute,  per  la  realizzazione  di specifici programmi di attivita';  Vista  la decisione C(2001) 2937 del 26 settembre 2001 con la quale la  Commissione  dell'Unione  europea  ha  approvato  il  progetto di regolamento  che fissa i criteri e le modalita' per la concessione di aiuti di cui trattasi;                              Decreta:                               Art. 1.                        Campo di applicazione  1.  Il  presente  decreto  disciplina  la  concessione  degli aiuti pubblici  alle  unioni  nazionali  riconosciute  tra  associazioni di produttori agricoli, per la realizzazione di programmi di attivita' a beneficio dei produttori associati, volti alla realizzazione di:    a) investimenti   nel   settore   della  trasformazione  e  della commercializzazione dei prodotti agricoli, relativi alla costruzione, all'acquisizione   o   miglioramento   di   beni   immobili,  nonche' all'acquisto   di  macchine  ed  attrezzature  compresi  i  programmi informatici;    b) servizi   alle   associazioni   per  l'attuazione  di  accordi interprofessionali    o    di    filiera    e    di    programmi   di commercializzazione;    c) programmi di assistenza tecnica;    d) sistemi di qualita', di certificazione e di tracciabilita'.  2.   I   progetti   dovranno  essere  coerenti  con  gli  indirizzi programmatici  comunitari e nazionali del settore di riferimento, con la tassativa esclusione di:    a) attivita' gia' effettuate;    b) spese di ordinaria gestione dell'unione;    c) spese non consentite dalle OCM di settore;    d) studi di fattibilita' diversi da quelli intesi a promuovere la produzione e la commercializzazione di prodotti agricoli di qualita';    e) iniziative  finalizzate  all'aumento  della produzione e della competitivita'   di  produzioni  dichiarate  eccedentarie  a  livello comunitario;    f) fabbricazione  e commercializzazione di prodotti di imitazione e  di  sostituzione  del  latte  allo  stato  fresco  o  dei prodotti lattiero-caseari;    g) analisi  e  controlli  di routine effettuati in relazione alla qualita' del processo ed ai prodotti.  |  
|   |                                 Art. 2.                      Requisiti dei beneficiari  1.  Possono  presentare  la  domanda  per ottenere gli aiuti di cui all'art. 1 le unioni aventi i seguenti requisiti:    a) possesso dei parametri minimi richiesti per la concessione del riconoscimento;    b) approvazione   del   bilancio  relativo  all'ultimo  esercizio sociale utile;    c) disponibilita'  dei fondi per garantire la copertura dei costi amministrativi  e  di esercizio necessari al prosieguo dell'ordinaria attivita' istituzionale dell'unione.  |  
|   |                                 Art. 3.              Modalita' di presentazione delle domande  1.   Le  domande  devono  essere  presentate  a  firma  del  legale rappresentante  dell'unione,  al Ministero delle politiche agricole e forestali  -  Dipartimento  della  qualita'  dei prodotti - Direzione generale  per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore  -  Ufficio  associazionismo,  corredate  dalla  seguente documentazione in duplice copia:    a) progetto  esecutivo,  corredato da una relazione che evidenzia il  rispetto  dei criteri fissati dagli orientamenti comunitari sugli aiuti  di Stato, per tutte le misure componenti il progetto medesimo. In particolare, per gli investimenti dovranno risultare soddisfatti i criteri  di redditivita', ambiente, igiene e benessere degli animali, sbocchi di mercato, ecc. L'esistenza di reali sbocchi di mercato deve essere  valutata  secondo le indicazioni contenute nel regolamento CE 1750/99  della  Commissione del 23 luglio 1999. Sempre in merito agli investimenti,  la  relazione  dovra'  evidenziare  che non sono stati presi  in  esame  i  costi  che  le  OCM di settore non consentono di finanziare,  ovvero  che  e'  stato  tenuto  conto,  delle  eventuali limitazioni imposte dalle medesime OCM;    b) relazione  dettagliata  che evidenzia l'attivita' dell'unione, il  contesto  generale  in cui il progetto si inserisce, le finalita' che esso persegue;    c) piano  finanziario  del progetto con l'indicazione delle fonti per la copertura della quota a carico dell'unione;    d) statuto sociale approvato dal Ministero;    e) ultimo  bilancio  approvato  dall'assemblea dei soci, completo della   nota   integrativa   e   delle  relazioni  del  consiglio  di amministrazione e del collegio sindacale;    f) delibera del consiglio di amministrazione che approva il piano finanziario,   autorizza   il   legale  rappresentante  a  presentare l'istanza,  impegna  l'unione  a  non  chiedere  altri  finanziamenti pubblici  sul  medesimo  progetto,  nonche',  in modo irrevocabile ed incondizionato,  a  non  alienare  o  non distogliere dalle finalita' previste,  i  beni  acquistati  con il finanziamento nazionale per un periodo  minimo stabilito da questo Ministero in sede di approvazione del progetto;    g) autocertificazione del presidente dell'unione, con la quale si dichiara  che l'aiuto richiesto non supera, per ciascun beneficiario, l'importo di 100.000 euro in tre anni;    h) elenco   delle   associazioni   aderenti   in   possesso   del riconoscimento giuridico;    i) delibera   del   consiglio   di  amministrazione  di  ciascuna associazione  aderente  coinvolta  nel  programma, con la quale viene assunto   l'impegno  a  sostenere  la  realizzazione  del  programma, assicurarne   la  copertura  finanziaria  per  la  parte  di  propria competenza,  consentire anche ai produttori non aderenti di usufruire dei  servizi  conseguenti  la  realizzazione  del programma dietro il pagamento dei soli costi di gestione;    j) numero   tre  preventivi  di  altrettante  ditte  o  fornitori diversi,  per  gli acquisti di attrezzature, materiale informatico ed attivita'  demandate  a terzi. In casi giustificati dalle particolari caratteristiche   del   prodotto,  quale  e'  il  caso  dei  prodotti innovativi, i preventivi possono essere in numero inferiore a tre;    k) elenco  degli  investimenti  destinati alle strutture aderenti situate nelle regioni dell'obiettivo 1;    l) certificazione   antimafia   o   la   relativa  documentazione necessaria  a  richiederla, nel caso che il progetto supera l'importo di spesa minimo previsto dalla normativa in materia;    m) dichiarazione  del  legale  rappresentante  dell'unione con la quale  si  attesta che le associazioni coinvolte nel progetto sono in regola  con  l'osservanza  degli obblighi statutari ed in particolare con il pagamento dei contributi associativi.  2.  Per  i  progetti  nei  quali  si  potrebbe ravvisare un impatto ambientale,  dovra'  essere  dimostrato che la loro realizzazione non determinera'  una  violazione della normativa comunitaria e nazionale in materia di tutela ambientale.  3. Per le attivita' non svolte direttamente dall'unione, i progetti dovranno   prevederne   l'affidamento  a  terzi  nel  rispetto  della direttiva CE 92/50, ove applicabile, ovvero nel rispetto dei principi di   trasparenza   e   non   discriminazione,  tramite  una  adeguata pubblicita'  finalizzata  all'apertura  del  mercato  di servizi alla concorrenza.  |  
|   |                                 Art. 4.             Tasso di finanziamento e spese ammissibili    1.  Il  tasso di finanziamento e' variabile sia in funzione della disponibilita'  dei  fondi  che  della  natura  dei programmi o delle singole  azioni  in  esse  inserite.  In ogni caso esso dovra' essere coerente con le indicazioni contenute nel documento CE (2000/C 28/02) relativo alla concessione degli aiuti di Stato nel settore agricolo.  2. L'intervento pubblico non potra' superare:    a) il  50%  del  valore  degli investimenti relativi a strutture, attrezzature  e  programmi informatici, realizzati presso le unioni e le  strutture loro aderenti situate nelle regioni dell'obiettivo 1 ed il 40% delle altre regioni;    b) il  90% della spesa per servizi e assistenza tecnica nel campo degli    accordi    interprofessionali    o    di    filiera,   della commercializzazione,  della  realizzazione di sistemi di qualita', di certificazione e di tracciabilita'.  3.  Le spese generali sono ammissibili nella misura massima del 12% della  spesa  totale  del  programma  e  sono  riferite a documentata attivita'  di  oneri  progettuali, consulenze, studi di fattibilita', ecc.  4.  Le  spese  ammissibili  sono  considerate  al  netto  dell'IVA, tuttavia  tale  imposta  potra'  essere riconosciuta qualora l'unione documenti che il proprio regime fiscale non ne consente il recupero e quindi costituisce costo a carico.  5.  Nella  valutazione  dei  progetti sara' data priorita' a quelli concernenti  il  completamento di iniziative gia' approvate da questo Ministero, parzialmente realizzate o in fase di realizzazione.  6.  Non  saranno prese in considerazione ai fini del finanziamento, le  spese sostenute precedentemente all'approvazione della domanda di aiuto.  |  
|   |                                 Art. 5.        Approvazione, realizzazione e verifica dei programmi  1. I progetti ritenuti ammissibili dovranno essere realizzati entro il  periodo massimo indicato nel provvedimento di impegno della spesa e comunque entro il 31 dicembre 2005.  2.  Eventuali varianti che si dovessero rendere necessarie in corso d'opera,  dovranno  essere  preventivamente  sottoposte  all'esame ed all'approvazione di questo Ministero.  3.  La  corretta  esecuzione  dei  progetti  approvati  e  le spese rendicontate  per  la loro realizzazione, saranno oggetto di verifica da parte di una apposita commissione nominata da questo Ministero.  4.  In  fase  di  accertamento,  le  commissioni  di verifica hanno facolta'  di  valutare  ed  approvare  adeguamenti  al  progetto  che comportino variazioni di spesa non eccedenti il 20% della spesa delle singole azioni.  |  
|   |                                 Art. 6.                      Modalita' di liquidazione  1.  Contestualmente  all'approvazione  del  progetto, potra' essere concessa,   se  richiesta,  un'anticipazione  non  superiore  al  30% dell'aiuto   approvato,   previa   presentazione   di   una   polizza fideiussoria  nella  misura  del 110%, rilasciata su modello conforme all'allegato A.  2.  Un successivo acconto potra' essere concesso al superamento del 50%  della  spesa,  con  svincolo della fideiussoria fino all'80% del proprio valore.  3.   L'acconto   ed   il   saldo   finale  saranno  corrisposti  su presentazione  del  rendiconto  delle spese ed a seguito del rilascio del  nulla  osta  da  parte  della  commissione di verifica che avra' proceduto al collaudo tecnico ed amministrativo del progetto.  Il  presente  decreto  viene inviato all'organo di controllo per la registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 29 ottobre 2001                             Il direttore generale reggente: Ambrosio  |  
|   |                                                             Allegato A              SCHEMA DI POLIZZA FIDEIUSSORIA O GARANZIA               BANCARIA PER L'ANTICIPO DEL CONTRIBUTO             SULLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI                       DELLE UNIONI NAZIONALI.    Contraente: Unione ............................    Ente garantito: Ministero delle politiche agricole e forestali.    Premesso:      che   l'unione   ....   con  sede  in  ....  via  ....  p.  IVA .....................................     in    seguito    denominata "Contraente",   e'   stata  riconosciuta  con  decreto  del  ....  n. ..........  in data ............................ ai sensi della legge n. 674/1978;      che  gli  orientamenti  comunitari  sugli  aiuti  di  Stato nel settore  agricolo  prevedono la possibilita' di concedere alle unioni di produttori, aiuti per spese non connesse ai costi di avviamento;      con decreto del Ministero per le politiche agricole e forestali sono stati fissati i criteri per la concessione dei predetti aiuti;      che il beneficiario puo' usufruire di un anticipo non superiore al   30%   dell'aiuto  accordato,  subordinato  al  rilascio  di  una fideiussione pari al 110% dell'anticipo stesso;      che l'unione beneficiaria, con istanza in data ...., secondo le formalita'  procedurali  stabilite,  ha  chiesto  al Ministero per le politiche  agricole  e  forestali  l'anticipazione di lire .... (euro ....)  per  la  realizzazione  del  progetto approvato con il decreto ministeriale   n.   ..............   del   ....   da  garantirsi  con fideiussione di lire ................ (euro ................), che e' pari al 110% della somma richiesta;      che la polizza a favore del Ministero per le politiche agricole e  forestali  e',  quindi,  intesa  a garantire la restituzione della somma  anticipata  nel caso in cui, in sede di consuntivo delle spese sostenute  non  dovessero  risultare  rispettati  gli  obiettivi  del progetto approvato;      che  qualora  risulti  accertata  dagli organi di controllo, da amministrazioni   pubbliche   o   da  corpi  di  Polizia  giudiziaria l'insussistenza  totale  o  parziale  del  diritto  all'anticipo  del contributo,  il  Ministero per le politiche agricole e forestali deve procedere  all'immediato  incameramento  delle  somme  corrispondenti all'anticipo non riconosciuto;                         Tutto cio' premesso    La sottoscritta (Banca o Societa' di assicurazioni) .... .... con sede in .... p. IVA n. ............ autorizzata (solo per le societa' di  assicurazioni),  dal  Ministero  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato  con  il  decreto  ministeriale  n.  ..........  del ............................  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. ...........   del   ..........................   ad   esercitare   le assicurazioni  del  ramo  cauzioni  e  compresa nell'elenco nazionale delle  imprese  di  assicurazione  autorizzate all'esercizio del ramo cauzione,      in      persona      del     legale     rappresentante pro-tempore/procuratore    speciale    ....    nato    a    ....   il ........................,  dichiara  di  costituirsi, come in effetti col  presente  atto  si  costituisce,  fideiussore nell'interesse del contraente  ed  a  favore  del  Ministero per le politiche agricole e forestali,  dichiarandosi  con  il contraente solidalmente tenuto per l'adempimento   dell'obbligazione   di   restituzione   della   somma anticipata  erogata  secondo  quanto descritto in premessa, fino alla concorrenza  di lire ..................... (euro ...................) nel  caso  in  cui  dagli  accertamenti tecnici ed amministrativi non risultino  rispettati i vincoli citati in premessa per la concessione del  contributo  o  a  seguito  del  riscontro di altre irregolarita' secondo quanto previsto dalla regolamentazione nazionale.    Il fideiussore si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a versare al Ministero per le politiche agricole e forestali la somma che  il  medesimo richiedera' all'Unione in restituzione dell'importo della    anticipazione    di    lire    .....................   (euro ...................)  o  di  parte  di essa concessa, aumentata degli interessi  legali  maturati  nel  periodo  compreso  fra  la  data di erogazione  del contributo e quella di rimborso, oltre imposte, tasse ed  oneri  di  qualsiasi  natura  sopportati  dal  Ministero  per  le politiche  agricole  e forestali in dipendenza del recupero, anche in caso di opposizione del debitore principale.    Qualora il contraente non abbia provveduto, entro quindici giorni dalla   data   di  ricezione  dell'apposito  invito,  comunicato  per conoscenza al fideiussore, a rimborsare al Ministero per le politiche agricole  e  forestali  quanto  richiesto,  la garanzia potra' essere escussa,  anche  parzialmente,  facendone  richiesta  al  fideiussore mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.    Il   pagamento   dell'importo  richiesto  dal  Ministero  per  le politiche  agricole  e  forestali  sara' effettuato dal fideiussore a prima   e   semplice   richiesta   scritta,  in  modo  automatico  ed incondizionato,   entro  e  non  oltre  15  (quindici)  giorni  dalla ricezione di questa, senza possibilita' per il fideiussore di opporre al  Ministero per le politiche agricole e forestali alcuna eccezione, anche  nella eventualita' di opposizione proposta dal contraente o da altri  soggetti  comunque  interessati  ed  anche  nel  caso  che  il contraente,  nel  frattempo,  sia  stato  dichiarato  fallito  ovvero sottoposto  a procedure concorsuali, ovvero posto in liquidazione, ed anche nel caso di mancato pagamento dei premi o di rifiuto a prestare eventuali controgaranzie da parte del contraente.    La  presente  garanzia  viene rilasciata con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile,  e di quanto contemplato agli articoli 1955 e 1957 del codice civile,  volendo  ed  intendendo il fideiussore rimanere obbligato in solido  con il contraente fino alla estinzione del credito garantito, nonche'  con  espressa  rinuncia  ad opporre eccezioni ai sensi degli articoli  1242-1247  del  codice  civile  per quanto riguarda credito certi,  liquidi  ed  esigibili  che  il contraente abbia, a qualunque titolo,  maturato  nei  confronti  del  Ministero  per  le  politiche agricole e forestali    La  presente  garanzia  avra' la durata di 12 (dodici) mesi dalla data  di  emissione della polizza, con automatica rinnovazione di sei mesi  in  sei  mesi,  a  meno  che  nel frattempo il Ministero per le politiche  agricole e forestali, con apposita dichiarazione scritta e comunicata alla societa', la svincoli.    In  caso  di  controversia  fra  il  Ministero  per  le politiche agricole  e  forestali  ed  il  fideiussore, il foro competente sara' esclusivamente quello di Roma.                             La societa'                   ...............................                            Il contraente                   ...............................  |  
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