Gazzetta n. 277 del 28 novembre 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 29 ottobre 2001
Disciplina dei criteri per la concessione degli aiuti sui programmi realizzati dalle unioni nazionali tra le associazioni dei produttori agricoli.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
del Dipartimento della qualita' dei prodotti
agroalimentari e dei servizi - Direzione generale
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 499, concernente la razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale, ed in particolare l'art. 4 che autorizza, per ciascun anno del periodo 1999-2002, la spesa di lire 250 miliardi per le attivita' di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali, tra cui il sostegno alle associazioni ed unioni nazionali di produttori agricoli;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed in particolare l'art. 12 che prevede la determinazione dei criteri e della modalita' per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;
Visti i decreti ministeriali n. 50359 del 29 febbraio 2000 e n. 50931 del 12 luglio 2000 relativi alla ripartizione dei fondi di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali, di cui alla precitata legge n. 466/1999, per gli anni 1999 e 2000;
Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, stabiliti nel documento CE (2000/C 28/02), applicabili a decorrere dal 1 gennaio dell'anno 2000;
Visti i regolamenti CE n. 1257/1999 del 17 maggio 1999 e n. 1750/1999 del 23 luglio 1999, relativi al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG);
Considerata la necessita' di determinare i criteri e le modalita' per la concessione di aiuti alle unioni nazionali tra le associazioni dei produttori agricoli riconosciute, per la realizzazione di specifici programmi di attivita';
Vista la decisione C(2001) 2937 del 26 settembre 2001 con la quale la Commissione dell'Unione europea ha approvato il progetto di regolamento che fissa i criteri e le modalita' per la concessione di aiuti di cui trattasi;
Decreta:
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente decreto disciplina la concessione degli aiuti pubblici alle unioni nazionali riconosciute tra associazioni di produttori agricoli, per la realizzazione di programmi di attivita' a beneficio dei produttori associati, volti alla realizzazione di:
a) investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli, relativi alla costruzione, all'acquisizione o miglioramento di beni immobili, nonche' all'acquisto di macchine ed attrezzature compresi i programmi informatici;
b) servizi alle associazioni per l'attuazione di accordi interprofessionali o di filiera e di programmi di commercializzazione;
c) programmi di assistenza tecnica;
d) sistemi di qualita', di certificazione e di tracciabilita'.
2. I progetti dovranno essere coerenti con gli indirizzi programmatici comunitari e nazionali del settore di riferimento, con la tassativa esclusione di:
a) attivita' gia' effettuate;
b) spese di ordinaria gestione dell'unione;
c) spese non consentite dalle OCM di settore;
d) studi di fattibilita' diversi da quelli intesi a promuovere la produzione e la commercializzazione di prodotti agricoli di qualita';
e) iniziative finalizzate all'aumento della produzione e della competitivita' di produzioni dichiarate eccedentarie a livello comunitario;
f) fabbricazione e commercializzazione di prodotti di imitazione e di sostituzione del latte allo stato fresco o dei prodotti lattiero-caseari;
g) analisi e controlli di routine effettuati in relazione alla qualita' del processo ed ai prodotti.
 
Art. 2.
Requisiti dei beneficiari
1. Possono presentare la domanda per ottenere gli aiuti di cui all'art. 1 le unioni aventi i seguenti requisiti:
a) possesso dei parametri minimi richiesti per la concessione del riconoscimento;
b) approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio sociale utile;
c) disponibilita' dei fondi per garantire la copertura dei costi amministrativi e di esercizio necessari al prosieguo dell'ordinaria attivita' istituzionale dell'unione.
 
Art. 3.
Modalita' di presentazione delle domande
1. Le domande devono essere presentate a firma del legale rappresentante dell'unione, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualita' dei prodotti - Direzione generale per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - Ufficio associazionismo, corredate dalla seguente documentazione in duplice copia:
a) progetto esecutivo, corredato da una relazione che evidenzia il rispetto dei criteri fissati dagli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato, per tutte le misure componenti il progetto medesimo. In particolare, per gli investimenti dovranno risultare soddisfatti i criteri di redditivita', ambiente, igiene e benessere degli animali, sbocchi di mercato, ecc. L'esistenza di reali sbocchi di mercato deve essere valutata secondo le indicazioni contenute nel regolamento CE 1750/99 della Commissione del 23 luglio 1999. Sempre in merito agli investimenti, la relazione dovra' evidenziare che non sono stati presi in esame i costi che le OCM di settore non consentono di finanziare, ovvero che e' stato tenuto conto, delle eventuali limitazioni imposte dalle medesime OCM;
b) relazione dettagliata che evidenzia l'attivita' dell'unione, il contesto generale in cui il progetto si inserisce, le finalita' che esso persegue;
c) piano finanziario del progetto con l'indicazione delle fonti per la copertura della quota a carico dell'unione;
d) statuto sociale approvato dal Ministero;
e) ultimo bilancio approvato dall'assemblea dei soci, completo della nota integrativa e delle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale;
f) delibera del consiglio di amministrazione che approva il piano finanziario, autorizza il legale rappresentante a presentare l'istanza, impegna l'unione a non chiedere altri finanziamenti pubblici sul medesimo progetto, nonche', in modo irrevocabile ed incondizionato, a non alienare o non distogliere dalle finalita' previste, i beni acquistati con il finanziamento nazionale per un periodo minimo stabilito da questo Ministero in sede di approvazione del progetto;
g) autocertificazione del presidente dell'unione, con la quale si dichiara che l'aiuto richiesto non supera, per ciascun beneficiario, l'importo di 100.000 euro in tre anni;
h) elenco delle associazioni aderenti in possesso del riconoscimento giuridico;
i) delibera del consiglio di amministrazione di ciascuna associazione aderente coinvolta nel programma, con la quale viene assunto l'impegno a sostenere la realizzazione del programma, assicurarne la copertura finanziaria per la parte di propria competenza, consentire anche ai produttori non aderenti di usufruire dei servizi conseguenti la realizzazione del programma dietro il pagamento dei soli costi di gestione;
j) numero tre preventivi di altrettante ditte o fornitori diversi, per gli acquisti di attrezzature, materiale informatico ed attivita' demandate a terzi. In casi giustificati dalle particolari caratteristiche del prodotto, quale e' il caso dei prodotti innovativi, i preventivi possono essere in numero inferiore a tre;
k) elenco degli investimenti destinati alle strutture aderenti situate nelle regioni dell'obiettivo 1;
l) certificazione antimafia o la relativa documentazione necessaria a richiederla, nel caso che il progetto supera l'importo di spesa minimo previsto dalla normativa in materia;
m) dichiarazione del legale rappresentante dell'unione con la quale si attesta che le associazioni coinvolte nel progetto sono in regola con l'osservanza degli obblighi statutari ed in particolare con il pagamento dei contributi associativi.
2. Per i progetti nei quali si potrebbe ravvisare un impatto ambientale, dovra' essere dimostrato che la loro realizzazione non determinera' una violazione della normativa comunitaria e nazionale in materia di tutela ambientale.
3. Per le attivita' non svolte direttamente dall'unione, i progetti dovranno prevederne l'affidamento a terzi nel rispetto della direttiva CE 92/50, ove applicabile, ovvero nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione, tramite una adeguata pubblicita' finalizzata all'apertura del mercato di servizi alla concorrenza.
 
Art. 4.
Tasso di finanziamento e spese ammissibili
1. Il tasso di finanziamento e' variabile sia in funzione della disponibilita' dei fondi che della natura dei programmi o delle singole azioni in esse inserite. In ogni caso esso dovra' essere coerente con le indicazioni contenute nel documento CE (2000/C 28/02) relativo alla concessione degli aiuti di Stato nel settore agricolo.
2. L'intervento pubblico non potra' superare:
a) il 50% del valore degli investimenti relativi a strutture, attrezzature e programmi informatici, realizzati presso le unioni e le strutture loro aderenti situate nelle regioni dell'obiettivo 1 ed il 40% delle altre regioni;
b) il 90% della spesa per servizi e assistenza tecnica nel campo degli accordi interprofessionali o di filiera, della commercializzazione, della realizzazione di sistemi di qualita', di certificazione e di tracciabilita'.
3. Le spese generali sono ammissibili nella misura massima del 12% della spesa totale del programma e sono riferite a documentata attivita' di oneri progettuali, consulenze, studi di fattibilita', ecc.
4. Le spese ammissibili sono considerate al netto dell'IVA, tuttavia tale imposta potra' essere riconosciuta qualora l'unione documenti che il proprio regime fiscale non ne consente il recupero e quindi costituisce costo a carico.
5. Nella valutazione dei progetti sara' data priorita' a quelli concernenti il completamento di iniziative gia' approvate da questo Ministero, parzialmente realizzate o in fase di realizzazione.
6. Non saranno prese in considerazione ai fini del finanziamento, le spese sostenute precedentemente all'approvazione della domanda di aiuto.
 
Art. 5.
Approvazione, realizzazione e verifica dei programmi
1. I progetti ritenuti ammissibili dovranno essere realizzati entro il periodo massimo indicato nel provvedimento di impegno della spesa e comunque entro il 31 dicembre 2005.
2. Eventuali varianti che si dovessero rendere necessarie in corso d'opera, dovranno essere preventivamente sottoposte all'esame ed all'approvazione di questo Ministero.
3. La corretta esecuzione dei progetti approvati e le spese rendicontate per la loro realizzazione, saranno oggetto di verifica da parte di una apposita commissione nominata da questo Ministero.
4. In fase di accertamento, le commissioni di verifica hanno facolta' di valutare ed approvare adeguamenti al progetto che comportino variazioni di spesa non eccedenti il 20% della spesa delle singole azioni.
 
Art. 6.
Modalita' di liquidazione
1. Contestualmente all'approvazione del progetto, potra' essere concessa, se richiesta, un'anticipazione non superiore al 30% dell'aiuto approvato, previa presentazione di una polizza fideiussoria nella misura del 110%, rilasciata su modello conforme all'allegato A.
2. Un successivo acconto potra' essere concesso al superamento del 50% della spesa, con svincolo della fideiussoria fino all'80% del proprio valore.
3. L'acconto ed il saldo finale saranno corrisposti su presentazione del rendiconto delle spese ed a seguito del rilascio del nulla osta da parte della commissione di verifica che avra' proceduto al collaudo tecnico ed amministrativo del progetto.
Il presente decreto viene inviato all'organo di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 ottobre 2001
Il direttore generale reggente: Ambrosio
 
Allegato A
SCHEMA DI POLIZZA FIDEIUSSORIA O GARANZIA
BANCARIA PER L'ANTICIPO DEL CONTRIBUTO
SULLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI
DELLE UNIONI NAZIONALI.
Contraente: Unione ............................
Ente garantito: Ministero delle politiche agricole e forestali.
Premesso:
che l'unione .... con sede in .... via .... p. IVA ..................................... in seguito denominata "Contraente", e' stata riconosciuta con decreto del .... n. .......... in data ............................ ai sensi della legge n. 674/1978;
che gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato nel settore agricolo prevedono la possibilita' di concedere alle unioni di produttori, aiuti per spese non connesse ai costi di avviamento;
con decreto del Ministero per le politiche agricole e forestali sono stati fissati i criteri per la concessione dei predetti aiuti;
che il beneficiario puo' usufruire di un anticipo non superiore al 30% dell'aiuto accordato, subordinato al rilascio di una fideiussione pari al 110% dell'anticipo stesso;
che l'unione beneficiaria, con istanza in data ...., secondo le formalita' procedurali stabilite, ha chiesto al Ministero per le politiche agricole e forestali l'anticipazione di lire .... (euro ....) per la realizzazione del progetto approvato con il decreto ministeriale n. .............. del .... da garantirsi con fideiussione di lire ................ (euro ................), che e' pari al 110% della somma richiesta;
che la polizza a favore del Ministero per le politiche agricole e forestali e', quindi, intesa a garantire la restituzione della somma anticipata nel caso in cui, in sede di consuntivo delle spese sostenute non dovessero risultare rispettati gli obiettivi del progetto approvato;
che qualora risulti accertata dagli organi di controllo, da amministrazioni pubbliche o da corpi di Polizia giudiziaria l'insussistenza totale o parziale del diritto all'anticipo del contributo, il Ministero per le politiche agricole e forestali deve procedere all'immediato incameramento delle somme corrispondenti all'anticipo non riconosciuto;
Tutto cio' premesso
La sottoscritta (Banca o Societa' di assicurazioni) .... .... con sede in .... p. IVA n. ............ autorizzata (solo per le societa' di assicurazioni), dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con il decreto ministeriale n. .......... del ............................ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. ........... del .......................... ad esercitare le assicurazioni del ramo cauzioni e compresa nell'elenco nazionale delle imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzione, in persona del legale rappresentante pro-tempore/procuratore speciale .... nato a .... il ........................, dichiara di costituirsi, come in effetti col presente atto si costituisce, fideiussore nell'interesse del contraente ed a favore del Ministero per le politiche agricole e forestali, dichiarandosi con il contraente solidalmente tenuto per l'adempimento dell'obbligazione di restituzione della somma anticipata erogata secondo quanto descritto in premessa, fino alla concorrenza di lire ..................... (euro ...................) nel caso in cui dagli accertamenti tecnici ed amministrativi non risultino rispettati i vincoli citati in premessa per la concessione del contributo o a seguito del riscontro di altre irregolarita' secondo quanto previsto dalla regolamentazione nazionale.
Il fideiussore si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a versare al Ministero per le politiche agricole e forestali la somma che il medesimo richiedera' all'Unione in restituzione dell'importo della anticipazione di lire ..................... (euro ...................) o di parte di essa concessa, aumentata degli interessi legali maturati nel periodo compreso fra la data di erogazione del contributo e quella di rimborso, oltre imposte, tasse ed oneri di qualsiasi natura sopportati dal Ministero per le politiche agricole e forestali in dipendenza del recupero, anche in caso di opposizione del debitore principale.
Qualora il contraente non abbia provveduto, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito, comunicato per conoscenza al fideiussore, a rimborsare al Ministero per le politiche agricole e forestali quanto richiesto, la garanzia potra' essere escussa, anche parzialmente, facendone richiesta al fideiussore mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
Il pagamento dell'importo richiesto dal Ministero per le politiche agricole e forestali sara' effettuato dal fideiussore a prima e semplice richiesta scritta, in modo automatico ed incondizionato, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla ricezione di questa, senza possibilita' per il fideiussore di opporre al Ministero per le politiche agricole e forestali alcuna eccezione, anche nella eventualita' di opposizione proposta dal contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che il contraente, nel frattempo, sia stato dichiarato fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali, ovvero posto in liquidazione, ed anche nel caso di mancato pagamento dei premi o di rifiuto a prestare eventuali controgaranzie da parte del contraente.
La presente garanzia viene rilasciata con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile, e di quanto contemplato agli articoli 1955 e 1957 del codice civile, volendo ed intendendo il fideiussore rimanere obbligato in solido con il contraente fino alla estinzione del credito garantito, nonche' con espressa rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli articoli 1242-1247 del codice civile per quanto riguarda credito certi, liquidi ed esigibili che il contraente abbia, a qualunque titolo, maturato nei confronti del Ministero per le politiche agricole e forestali
La presente garanzia avra' la durata di 12 (dodici) mesi dalla data di emissione della polizza, con automatica rinnovazione di sei mesi in sei mesi, a meno che nel frattempo il Ministero per le politiche agricole e forestali, con apposita dichiarazione scritta e comunicata alla societa', la svincoli.
In caso di controversia fra il Ministero per le politiche agricole e forestali ed il fideiussore, il foro competente sara' esclusivamente quello di Roma.
La societa'
...............................
Il contraente
...............................
 
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