| Gazzetta n. 277 del 28 novembre 2001 (vai al sommario) |  
| UNIVERSITA' DI SIENA |  
| DECRETO RETTORALE 30 ottobre 2001 |  
| Modificazioni allo statuto. |  
  |  
 |  
                             IL RETTORE  Vista  la  legge  9  maggio  1989,  n.  168,  sull'istituzione  del Ministero  dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ed in particolare l'art. 6;  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Siena, emanato con decreto  rettorale  n.  746  del  31  ottobre  1994, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  del  22  novembre 1994, e successive modifiche e integrazioni;  Viste le proposte di modifica degli articoli 19, 20, 22, 23, 24, 26 e  27  dello statuto approvate dal senato accademico nella seduta del 15 gennaio 2001;  Espletata  la  procedura  di  revisione prevista dall'art. 67 dello statuto, conclusasi con la delibera del senato accademico del 5 marzo 2001;  Vista  la  nota rettorale del 20 settembre 2001, prot. n. 19655 con la quale, nel rispetto del disposto dell'art. 6, comma 9, della legge n.  168/1989,  si  trasmettevano  al M.I.U.R. le suddette proposte di modifica approvate dal senato accademico;  Vista  la nota ministeriale del 15 ottobre 2001, prot. n. 2690, con la  quale  il  M.I.U.R.  comunicava  di  non  avere  osservazioni  da formulare  in merito alle proposte di modifica degli articoli 19, 20, 22, 23, 24, 26 e 27 dello statuto dell'Universita' di Siena trasmesse con la suddetta nota rettorale;  Ravvisata  la  necessita' di procedere alle modifiche dello statuto di Ateneo sopracitate;                              Decreta:                               Art. 1.  1.  A  decorrere dalla data del presente provvedimento gli articoli 19,  20,  22,  23,  24,  26 e 27 dello statuto dell'Universita' degli studi di Siena sono modificati come segue:    a) all'art.  19,  comma 2, dopo: "Per ciascun corso di", al posto di:  "laurea  o di diploma universitario", leggasi "studio"; al comma 3,  dopo  "Le  Facolta'  dell'Ateneo",  e'  aggiunto:  "e  i Corsi di studio";   dopo  "sono",  al  posto  di  "individuate  nella  tabella allegata",   leggasi:  "individuati  nelle  tabelle  allegate",  dopo "Regolamento  didattico"  e'  aggiunto:  "di  Ateneo";  il comma 4 e' soppresso;    b) all'art.  20, comma 1, al posto di: "di diploma", leggasi: "di studio";  dopo:  "organizzazione  della  didattica",  il periodo "dei Consigli  di  Facolta' sono delegate al Consiglio di corso di diploma che  sara'  composto  dai  docenti  del  corso  secondo apposito", e' sostituito con "sono stabilite dal relativo";    c) all'art.  22,  comma  1,  lettera c), e' soppresso il periodo: "attuando  anche  un'equa  ripartizione  dei  carichi  didattici"; le lettere  d),  e),  g),  i),  e l) sono soppresse con conseguentemente scorrimento  delle  lettere  f)  e h) che diventano d) ed e). Ancora, alla  nuova  lettera  d) il riferimento a "i servizi di tutorato e di orientamento per gli studenti" e' soppresso;    d) l'art. 23 e' soppresso;    e) all'art.   24,   il  comma  2  e'  soppresso  con  conseguente scorrimento   della   numerazione;  al  nuovo  comma  2,  il  termine "altresi'" e' soppresso;    f) all'art.   26,  comma  2,  dopo  il  periodo  "i  titolari  di insegnamento  ufficiale  nei  corsi  di"  al  posto  di  "laurea e di diploma"  leggasi  "studio";  al  comma  7,  dopo  "Comitato  per  la didattica"  e  prima  di  "La  richiesta  di  convocazione ..." viene soppresso il periodo "o, ove costituito, un Consiglio didattico";    g) all'art.  27,  il  comma 1 viene soppresso e sostituito con il seguente:  "1.  Il  Comitato  per  la  didattica  e' disciplinato dal Regolamento  didattico di Ateneo di attuazione del d.m. n. 509/1999"; il  comma 2 viene interamente soppresso e sostituito con: "I Comitati per la didattica durano in carica tre anni".  |  
|   |                                 Art. 2.  1.  In applicazione dell'art. 1 del presente decreto, i nuovi testi degli  articoli  19,  20,  22,  24,  26  e 27 dello statuto di Ateneo risultano i seguenti:    "Art.   19.  -  1.  Le  Facolta'  sono  le  strutture  didattiche dell'Universita' di Siena.  2. Per ciascun corso di studio le Facolta' istituiscono un Comitato per la didattica.  3.  Le  Facolta'  dell'Ateneo  e i Corsi di studio sono individuati nelle tabelle allegate al Regolamento didattico di Ateneo";    "Art. 20. - 1. Qualora i corsi di studio siano istituiti d'intesa fra  diverse  Facolta',  le  competenze  sulla  organizzazione  della didattica sono stabilite dal relativo regolamento";    "Art.  22.  - 1. In particolare, oltre ai compiti di cui all'art. 21, le Facolta':      a) propongono  i  piani  di  sviluppo  ed  avanzano le relative richieste di posti;      b) deliberano  sull'utilizzazione  dei  posti  loro assegnati e sulla chiamata dei professori di ruolo;      c) provvedono  alla  programmazione  didattica  annuale ed alla copertura di tutti gli insegnamenti attivati;      d) definiscono  i  criteri per i piani di studio, indicando gli indirizzi ai Comitati per la didattica;      e) esercitano  le  altre  competenze  attribuite  dalla legge e dallo Statuto";    "Art.  24.  -  1. Gli organi necessari delle strutture didattiche sono:      a) il Preside;      b) il Consiglio di Facolta';      c) i Comitati per la didattica.  2. Il Consiglio di Facolta' puo' istituire una Giunta e Commissioni con competenze specifiche.  3. Negli organi collegiali delle strutture didattiche e' assicurata una  rappresentanza degli studenti sulla base di quanto stabilito dal presente Statuto o dal Regolamento elettorale";    "Art. 26. - 1. Il Consiglio di Facolta' e' composto:      a) dai Professori di ruolo e fuori ruolo della Facolta';      b) da   una   rappresentanza,   pari  al  50%  dei  Ricercatori universitari e degli Assistenti del ruolo ad esaurimento appartenenti alla Facolta';      c) da  una rappresentanza degli studenti iscritti alla Facolta' nella  misura di cinque per le Facolta' con meno di tremila iscritti, di sette per le Facolta' con piu' di tremila iscritti; il Regolamento elettorale determinera' le modalita' di elezione delle rappresentanze suddette.  2.  Possono  partecipare alle sedute del Consiglio di Facolta', con voto  consultivo,  i  titolari di insegnamento ufficiale nei corsi di studio per questioni inerenti alla didattica, nonche' i ricercatori e gli  assistenti del ruolo ad esaurimento afferenti alla Facolta', che non siano gia' componenti del Collegio ad altro titolo.  3.  Nei  casi  previsti  dalla legge, e in particolare con riguardo alle  chiamate,  il Consiglio di Facolta' delibera nella composizione limitata  alla  fascia  corrispondente  ed  a  quella  superiore.  Il conferimento  delle supplenze e' deliberato dal Consiglio di Facolta' nella  composizione  di cui alle lettere a) e b) del precedente primo comma.  4.  Le riunioni del Consiglio di Facolta' non sono pubbliche, salvo che  non  venga diversamente deciso, di volta in volta, a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Facolta'.  5.  Per la validita' delle sedute si applica la normativa di cui al successivo art. 62, fermo restando per i professori fuori ruolo e per i  docenti  in  congedo  o  aspettativa  l'osservanza delle norme che disciplinano il relativo stato giuridico.  6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che per determinati argomenti non sia diversamente disposto.  7.  Il  Preside  convoca  il Consiglio di Facolta' quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei membri del Consiglio o un Comitato per la didattica. La richiesta di convocazione contiene l'indicazione dei punti all'ordine del giorno";    "Art.  27.  - 1. Il comitato per la didattica e' disciplinato dal Regolamento   didattico   di   Ateneo   di   attuazione  del  decreto ministeriale n. 509/1999.  2. I Comitati per la didattica durano in carica tre anni.  3.  Il  Presidente  del  Comitato  per la didattica e' scelto tra i Professori  di ruolo appartenenti al Comitato ed e' eletto da tutti i membri del Comitato stesso".  |  
|   |                                 Art. 3.  1.   In   seguito   all'emanazione   del   decreto   rettorale   n. 1269/2000-2001  del  26 luglio 2001, relativo alla sostituzione della dizione  "Professori  di  ruolo"  di  cui all'art. 27, comma 3, dello statuto,  con  la dizione "Docenti di ruolo", il comma 3 dell'art. 27 dello statuto risulta il seguente: "Il Presidente del Comitato per la didattica  e'  scelto tra i Docenti di ruolo appartenenti al Comitato ed e' eletto da tutti i membri del Comitato stesso".  |  
|   |                                 Art. 4.  1.  Il  presente  decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'Universita' degli studi di Siena.    Siena, 30 ottobre 2001                                                     Il rettore: Tosi  |  
|   |  
 
 | 
 |