Gazzetta n. 277 del 28 novembre 2001 (vai al sommario) |
UNIVERSITA' DI SIENA |
DECRETO RETTORALE 30 ottobre 2001 |
Modificazioni allo statuto. |
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IL RETTORE Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, sull'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ed in particolare l'art. 6; Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Siena, emanato con decreto rettorale n. 746 del 31 ottobre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 novembre 1994, e successive modifiche e integrazioni; Viste le proposte di modifica degli articoli 19, 20, 22, 23, 24, 26 e 27 dello statuto approvate dal senato accademico nella seduta del 15 gennaio 2001; Espletata la procedura di revisione prevista dall'art. 67 dello statuto, conclusasi con la delibera del senato accademico del 5 marzo 2001; Vista la nota rettorale del 20 settembre 2001, prot. n. 19655 con la quale, nel rispetto del disposto dell'art. 6, comma 9, della legge n. 168/1989, si trasmettevano al M.I.U.R. le suddette proposte di modifica approvate dal senato accademico; Vista la nota ministeriale del 15 ottobre 2001, prot. n. 2690, con la quale il M.I.U.R. comunicava di non avere osservazioni da formulare in merito alle proposte di modifica degli articoli 19, 20, 22, 23, 24, 26 e 27 dello statuto dell'Universita' di Siena trasmesse con la suddetta nota rettorale; Ravvisata la necessita' di procedere alle modifiche dello statuto di Ateneo sopracitate; Decreta: Art. 1. 1. A decorrere dalla data del presente provvedimento gli articoli 19, 20, 22, 23, 24, 26 e 27 dello statuto dell'Universita' degli studi di Siena sono modificati come segue: a) all'art. 19, comma 2, dopo: "Per ciascun corso di", al posto di: "laurea o di diploma universitario", leggasi "studio"; al comma 3, dopo "Le Facolta' dell'Ateneo", e' aggiunto: "e i Corsi di studio"; dopo "sono", al posto di "individuate nella tabella allegata", leggasi: "individuati nelle tabelle allegate", dopo "Regolamento didattico" e' aggiunto: "di Ateneo"; il comma 4 e' soppresso; b) all'art. 20, comma 1, al posto di: "di diploma", leggasi: "di studio"; dopo: "organizzazione della didattica", il periodo "dei Consigli di Facolta' sono delegate al Consiglio di corso di diploma che sara' composto dai docenti del corso secondo apposito", e' sostituito con "sono stabilite dal relativo"; c) all'art. 22, comma 1, lettera c), e' soppresso il periodo: "attuando anche un'equa ripartizione dei carichi didattici"; le lettere d), e), g), i), e l) sono soppresse con conseguentemente scorrimento delle lettere f) e h) che diventano d) ed e). Ancora, alla nuova lettera d) il riferimento a "i servizi di tutorato e di orientamento per gli studenti" e' soppresso; d) l'art. 23 e' soppresso; e) all'art. 24, il comma 2 e' soppresso con conseguente scorrimento della numerazione; al nuovo comma 2, il termine "altresi'" e' soppresso; f) all'art. 26, comma 2, dopo il periodo "i titolari di insegnamento ufficiale nei corsi di" al posto di "laurea e di diploma" leggasi "studio"; al comma 7, dopo "Comitato per la didattica" e prima di "La richiesta di convocazione ..." viene soppresso il periodo "o, ove costituito, un Consiglio didattico"; g) all'art. 27, il comma 1 viene soppresso e sostituito con il seguente: "1. Il Comitato per la didattica e' disciplinato dal Regolamento didattico di Ateneo di attuazione del d.m. n. 509/1999"; il comma 2 viene interamente soppresso e sostituito con: "I Comitati per la didattica durano in carica tre anni". |
| Art. 2. 1. In applicazione dell'art. 1 del presente decreto, i nuovi testi degli articoli 19, 20, 22, 24, 26 e 27 dello statuto di Ateneo risultano i seguenti: "Art. 19. - 1. Le Facolta' sono le strutture didattiche dell'Universita' di Siena. 2. Per ciascun corso di studio le Facolta' istituiscono un Comitato per la didattica. 3. Le Facolta' dell'Ateneo e i Corsi di studio sono individuati nelle tabelle allegate al Regolamento didattico di Ateneo"; "Art. 20. - 1. Qualora i corsi di studio siano istituiti d'intesa fra diverse Facolta', le competenze sulla organizzazione della didattica sono stabilite dal relativo regolamento"; "Art. 22. - 1. In particolare, oltre ai compiti di cui all'art. 21, le Facolta': a) propongono i piani di sviluppo ed avanzano le relative richieste di posti; b) deliberano sull'utilizzazione dei posti loro assegnati e sulla chiamata dei professori di ruolo; c) provvedono alla programmazione didattica annuale ed alla copertura di tutti gli insegnamenti attivati; d) definiscono i criteri per i piani di studio, indicando gli indirizzi ai Comitati per la didattica; e) esercitano le altre competenze attribuite dalla legge e dallo Statuto"; "Art. 24. - 1. Gli organi necessari delle strutture didattiche sono: a) il Preside; b) il Consiglio di Facolta'; c) i Comitati per la didattica. 2. Il Consiglio di Facolta' puo' istituire una Giunta e Commissioni con competenze specifiche. 3. Negli organi collegiali delle strutture didattiche e' assicurata una rappresentanza degli studenti sulla base di quanto stabilito dal presente Statuto o dal Regolamento elettorale"; "Art. 26. - 1. Il Consiglio di Facolta' e' composto: a) dai Professori di ruolo e fuori ruolo della Facolta'; b) da una rappresentanza, pari al 50% dei Ricercatori universitari e degli Assistenti del ruolo ad esaurimento appartenenti alla Facolta'; c) da una rappresentanza degli studenti iscritti alla Facolta' nella misura di cinque per le Facolta' con meno di tremila iscritti, di sette per le Facolta' con piu' di tremila iscritti; il Regolamento elettorale determinera' le modalita' di elezione delle rappresentanze suddette. 2. Possono partecipare alle sedute del Consiglio di Facolta', con voto consultivo, i titolari di insegnamento ufficiale nei corsi di studio per questioni inerenti alla didattica, nonche' i ricercatori e gli assistenti del ruolo ad esaurimento afferenti alla Facolta', che non siano gia' componenti del Collegio ad altro titolo. 3. Nei casi previsti dalla legge, e in particolare con riguardo alle chiamate, il Consiglio di Facolta' delibera nella composizione limitata alla fascia corrispondente ed a quella superiore. Il conferimento delle supplenze e' deliberato dal Consiglio di Facolta' nella composizione di cui alle lettere a) e b) del precedente primo comma. 4. Le riunioni del Consiglio di Facolta' non sono pubbliche, salvo che non venga diversamente deciso, di volta in volta, a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Facolta'. 5. Per la validita' delle sedute si applica la normativa di cui al successivo art. 62, fermo restando per i professori fuori ruolo e per i docenti in congedo o aspettativa l'osservanza delle norme che disciplinano il relativo stato giuridico. 6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che per determinati argomenti non sia diversamente disposto. 7. Il Preside convoca il Consiglio di Facolta' quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei membri del Consiglio o un Comitato per la didattica. La richiesta di convocazione contiene l'indicazione dei punti all'ordine del giorno"; "Art. 27. - 1. Il comitato per la didattica e' disciplinato dal Regolamento didattico di Ateneo di attuazione del decreto ministeriale n. 509/1999. 2. I Comitati per la didattica durano in carica tre anni. 3. Il Presidente del Comitato per la didattica e' scelto tra i Professori di ruolo appartenenti al Comitato ed e' eletto da tutti i membri del Comitato stesso". |
| Art. 3. 1. In seguito all'emanazione del decreto rettorale n. 1269/2000-2001 del 26 luglio 2001, relativo alla sostituzione della dizione "Professori di ruolo" di cui all'art. 27, comma 3, dello statuto, con la dizione "Docenti di ruolo", il comma 3 dell'art. 27 dello statuto risulta il seguente: "Il Presidente del Comitato per la didattica e' scelto tra i Docenti di ruolo appartenenti al Comitato ed e' eletto da tutti i membri del Comitato stesso". |
| Art. 4. 1. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'Universita' degli studi di Siena. Siena, 30 ottobre 2001 Il rettore: Tosi |
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