| Gazzetta n. 277 del 28 novembre 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLA SALUTE |  
| DECRETO 11 ottobre 2001 |  
| Regime  di  rimborsabilita'  e  prezzo  di  vendita della specialita' medicinale  "Prevenar  vaccino  pneumococcico  saccaridico  coniugato adsorbito". (Decreto UAC/C n. 163/2001). |  
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    Regime  di  rimborsabilita' e prezzo di vendita della specialita' medicinale  "Prevenar  vaccino  pneumococcico  saccaridico  coniugato adsorbito"   autorizzata   con  procedura  centralizzata  europea  ed inserita  nel  registro  comunitario  dei  medicinali  con  i numeri:      EU/1/00/167/005  sospensione iniettabile 1 flaconcino vetro 0,5 ml + 1 siringa + 2 aghi separati uso IM.    Titolare A.I.C.: White Lederle Vaccines S.                        IL DIRIGENTE GENERALE            del Dipartimento per la tutela della salute,              umana della sanita' pubblica veterinaria              e dei rapporti internazionali - Direzione              generale della valutazione dei medicinali                        e la farmacovigilanza  Visto  il  decreto  legislativo  n.  29  del  3  febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;  Vista  la  decisione  della  Commissione europea del 6 agosto 2001, recante  l'autorizzazione  all'immissione in commercio del medicinale per  uso umano "Prevenar vaccino pneuomococcico saccaridico coniugato adsorbito";  Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 "Attuazione della  direttiva  93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE";  Visto  l'art.  3  della  direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;  Visto  il  decreto  legislativo  30 giugno 1993, n. 266, recante il "Riordinamento del Ministero della sanita' a norma dell'art. 1, comma 1,  lettera  h) della legge 23 ottobre 1992, n. 421", con particolare riferimento all'art. 7;  Vista  la  legge  24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi  di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;  Vista   la   domanda   con   la   quale  la  ditta  ha  chiesto  la classificazione ai fini della rimborsabilita';  Visto  l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, secondo  il  quale le specialita' medicinali autorizzate ai sensi del regolamento  CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al  Servizio  sanitario  nazionale  ad  un  prezzo contrattato con il Ministero  della  sanita', su conforme parere della Commissione unica del    farmaco,    secondo   i   criteri   stabiliti   dal   Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);  Vista la delibera CIPE del 1 febbraio 2001;  Visto  il  parere  espresso  nella  seduta del 25/26 settembre 2001 dalla Commissione unica del farmaco;  Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388;  Considerato  che  per  la  corretta  gestione  delle  varie fasi di distribuzione,   alla   specialita'   medicinale   "Prevenar  vaccino pneumococcico saccaridico coniugato adsorbito" debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;                              Decreta:                               Art. 1.  Alla   specialita'   medicinale   PREVENAR   VACCINO  PNEUMOCOCCICO SACCARIDICO  CONIUGATO  ADSORBITO  nelle  confezioni  indicate  viene attribuito   il   seguente   numero   di  identificazione  nazionale: sospensione  iniettabile  1 flaconcino  vetro  0,5 ml + 1 siringa + 2 aghi  separati  uso i.m. - A.I.C. n. 035053053/E (in base 10), 11FRHX (in base 32).  |  
|   |                                 Art. 2.  La   specialita'   medicinale   "Prevenar   vaccino   pneumococcico saccaridico coniugato adsorbito" e' classificata in classe "C".  |  
|   |                                 Art. 3.  E'   fatto  obbligo  all'azienda  interessata  di  comunicare  ogni variazione  di  prezzo o nuovo prezzo della specialita' praticato nei Paesi  in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanita' i dati di vendita.  |  
|   |                                 Art. 4.  Gli  interessati  possono  richiedere notizie sulla decisione della Commissione  della Comunita' europea relativa alla specialita' di cui al  presente  decreto al Ministero della salute - Dipartimento per la tutela  della  salute umana, della sanita' pubblica veterinaria e dei rapporti  internazionali  -  Direzione generale della valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.  |  
|   |                                 Art. 5.  Il   presente   decreto,  che  ha  effetto  dal  giorno  della  sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana, sara' notificato alla ditta titolare.    Roma, 11 ottobre 2001                                       Il dirigente generale: Martini  |  
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