| Gazzetta n. 276 del 27 novembre 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |  
| DECRETO 12 novembre 2001 |  
| Autorizzazione  all'organismo  di classifica Bureau Veritas, ai sensi degli  articoli  1  e  3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello  Stato  n.  340/1947, all'esercizio della classificazione delle navi   mercantili   e   dei  galleggianti  nazionali  destinati  alla navigazione marittima ed interna. |  
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                        IL DIRIGENTE GENERALE           dell'Unita' di gestione del trasporto marittimo               e per vie d'acqua interne del soppresso             Ministero dei trasporti e della navigazione
    Visto il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, come modificato dal  decreto  legislativo 19 maggio 2000, n. 169, di attuazione della direttiva  n.  94/57/CE,  relativa  alle  disposizioni  ed alle norme comuni  per  gli  organi  che  effettuano le ispezioni e le visite di controllo   delle   navi   e   per   le  pertinenti  attivita'  delle amministrazioni  marittime,  e  della  direttiva  n. 97/58/CE, che ha modificato la predetta direttiva n. 94/57/CE;  Visto,  in  particolare  l'art.  11  del citato decreto legislativo 19 maggio  2000, n. 169, che definisce quale "ente tecnico", ai sensi della  legge  5 giugno  1962, n. 616, uno degli organismi affidati di cui all'art. 1, comma 1, lettera c) del medesimo decreto legislativo;  Visto il proprio decreto, di concerto con il dirigente generale del Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio, capo del servizio  difesa  mare  del soppresso Ministero dell'ambiente, datato 7 agosto   2001,   con   il   quale  si  e'  provveduto  ad  affidare all'organismo  Bureau  Veritas  l'espletamento  dei  compiti  di  cui all'allegato  2  del  piu'  volte citato decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314;  Atteso  che,  a  seguito  dell'affidamento  dei  compiti  di cui al proprio  decreto  sopracitato, deriva all'organismo Bureau Veritas la qualita'  di  "ente  tecnico",  ai  sensi  dell'art.  11 del suddetto decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169;  Visti  gli  articoli  1  e  3  del  decreto  legislativo  del  Capo provvisorio  dello  Stato  22 gennaio  1947, n. 340, che stabiliscono rispettivamente  che  l'esercizio  della  classificazione  delle navi mercantili  e  dei  galleggianti  e' autorizzato con decreto del Capo dello  Stato,  e  che  l'Amministrazione  puo' affidare agli istituti cosi'  autorizzati  le  operazioni  o funzioni attinenti al controllo tecnico delle costruzioni e all'esercizio della navigazione;  Ritenuto  pertanto  di procedere all'affidamento dei compiti di cui all'art.  3 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato  22 gennaio  1947,  n.  340,  e  a  tal fine, di procedere alla preventiva    autorizzazione   all'esercizio   delle   attivita'   di classificazione   di   cui   all'art.   1   del  sopracitato  decreto legislativo;  Considerato  che con il provvedimento di affidamento dei compiti di cui  all'art.  3  del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello  Stato  22 gennaio  1947, n. 340, a mezzo anche del presupposto provvedimento   autorizzatorio   ex   art.  1  dello  stesso  decreto legislativo,   l'Amministrazione   affida  l'esercizio  di  attivita' finalizzate al soddisfacimento di interessi pubblici;  Vista  la  legge  12 gennaio 1991, n. 13, che riporta l'elencazione tassativa  degli  atti di competenza del Presidente della Repubblica, indicando  che  gli atti amministrativi diversi da quelli di cui alla predetta  elencazione  sono  emanati  con  decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  o con decreto ministeriale, a seconda della competenza  a  formulare  la  proposta  sulla  base  della  normativa vigente;  Considerato    che    l'atto   amministrativo   di   autorizzazione all'esercizio  della  classificazione  delle  navi  mercantili  e dei galleggianti  non  rientra  tra  quelli elencati tassativamente nella predetta legge 12 gennaio 1991, n. 13;  Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito  dall'art. 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, il  quale  prevede  che  ai  dirigenti dello Stato spetta la gestione finanziaria,  tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;                              Decreta:                               Art. 1.  L'organismo  Bureau Veritas, in qualita' di "ente tecnico" ai sensi dell'art.  11  del  decreto  legislativo  19 maggio  2000, n. 169, e' autorizzato all'esercizio della classificazione delle navi mercantili e  dei galleggianti nazionali destinati alla navigazione marittima ed interna.  |  
|   |                                 Art. 2.  All'organismo  Bureau  Veritas,  autorizzato  ai sensi dell'art. 1, sono  affidate le operazioni o funzioni attinenti all'accertamento ed al  controllo  delle  condizioni  di  navigabilita', all'assegnazione della  linea  di  massimo  carico,  alla  stazzatura delle navi, alla sicurezza  delle  navi  mercantili  e  della vita umana in mare, alla prevenzione  ed  estinzione  degli  incendi  a bordo e, in genere, al controllo  tecnico  sulle  costruzioni  navali  e all'esercizio della navigazione.  |  
|   |                                 Art. 3.  L'Amministrazione  esercita  il  potere di vigilanza sull'esercizio delle  attivita'  di  cui  agli  articoli  1 e 2, per la verifica del soddisfacimento  dell'interesse  pubblico  cui  le attivita' medesime sono preordinate.  |  
|   |                                 Art. 4.  1.  La  presente autorizzazione e' revocata di diritto con il venir meno della qualita' di "ente tecnico" in capo al predetto organismo.  2. In caso di mancato o inadeguato esercizio delle attivita' di cui agli  articoli  1  e  2 l'Amministrazione puo' disporre, in relazione alla  gravita'  dell'infrazione,  la  sospensione  degli  effetti del presente provvedimento o pronunciarne la decadenza.  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 12 novembre 2001                                          Il dirigente generale: Noto  |  
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