Gazzetta n. 276 del 27 novembre 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 12 novembre 2001
Autorizzazione all'organismo di classifica RINA S.p.a., ai sensi degli articoli 1 e 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 340/1947, all'esercizio della classificazione delle navi mercantili e dei galleggianti nazionali destinati alla navigazione marittima ed interna.

IL DIRIGENTE GENERALE
dell'Unita' di gestione del trasporto marittimo
e per vie d'acqua interne del soppresso
Ministero dei trasporti e della navigazione
Visto il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, come modificato dal decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169, di attuazione della direttiva 94/57/CE, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime, e della direttiva 97/58/CE, che ha modificato la predetta direttiva 94/57/CE;
Visto, in particolare l'art. 11 del citato decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169, che definisce quale "ente tecnico", ai sensi della legge 5 giugno 1962, n. 616, uno degli organismi affidati di cui all'art. 1, comma 1, lettera c) del medesimo decreto legislativo;
Visto che, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del citato decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, il RINA S.p.a. ha continuato ad operare, in conformita' alla previgente definizione di "ente tecnico" recata dall'art. 3, lettera f), della succitata legge 5 giugno 1962, n. 616, in quanto istituto di classificazione al quale - con decreto ministeriale 10 giugno 1947 - sono state devolute le attribuzioni di cui all'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340;
Visto il proprio decreto, di concerto con il dirigente generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, capo del servizio difesa mare del soppresso Ministero dell'ambiente, datato 7 agosto 2001, con il quale si e' provveduto ad affidare all'organismo RINA S.p.a. l'espletamento dei compiti di cui all'allegato 2 del piu' volte citato decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314;
Visti gli articoli 1 e 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340, che stabiliscono rispettivamente che l'esercizio della classificazione delle navi mercantili e dei galleggianti e' autorizzato con decreto del Capo dello Stato, e che l'Amministrazione puo' affidare agli istituti cosi' autorizzati le operazioni o funzioni attinenti al controllo tecnico delle costruzioni e all'esercizio della navigazione;
Ritenuto necessario procedere alla conferma al RINA S.p.a. delle suddette attribuzioni ex art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340, come "ente tecnico" in conformita' alla nuova definizione recata dal citato art. 11 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169;
Confermato che con il provvedimento di affidamento dei compiti di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340, a mezzo anche del presupposto provvedimento autorizzatorio ex art. 1 dello stesso decreto legislativo, l'Amministrazione affida l'esercizio di attivita' finalizzate al soddisfacimento di interessi pubblici;
Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, che riporta l'elencazione tassativa degli atti di competenza del Presidente della Repubblica, indicando che gli atti amministrativi diversi da quelli di cui alla predetta elencazione sono emanati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o con decreto ministeriale, a seconda della competenza a formulare la proposta sulla base della normativa vigente;
Considerato che l'atto amministrativo di autorizzazione all'esercizio della classificazione delle navi mercantili e dei galleggianti non rientra tra quelli elencati tassativamente nella predetta legge 12 gennaio 1991, n. 13;
Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, il quale prevede che ai dirigenti dello Stato spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;
Decreta:
Art. 1.
L'organismo RINA S.p.a., in qualita' di "ente tecnico" ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169, e' autorizzato all'esercizio della classificazione delle navi mercantili e dei galleggianti nazionali destinati alla navigazione marittima ed interna.
 
Art. 2.
All'organismo RINA S.p.a., autorizzato ai sensi dell'art. 1, sono affidate le operazioni o funzioni attinenti all'accertamento ed al controllo delle condizioni di navigabilita', all'assegnazione della linea di massimo carico, alla stazzatura delle navi, alla sicurezza delle navi mercantili e della vita umana in mare, alla prevenzione ed estinzione degli incendi a bordo e, in genere, al controllo tecnico sulle costruzioni navali e all'esercizio della navigazione.
 
Art. 3.
L'Amministrazione esercita il potere di vigilanza sull'esercizio delle attivita' di cui agli articoli 1 e 2, per la verifica del soddisfacimento dell'interesse pubblico cui le attivita' medesime sono preordinate.
 
Art. 4.
1. La presente autorizzazione e' revocata di diritto con il venir meno della qualita' di "ente tecnico" in capo al predetto organismo.
2. In caso di mancato o inadeguato esercizio delle attivita' di cui agli articoli 1 e 2 l'Amministrazione puo' disporre, in relazione alla gravita' dell'infrazione, la sospensione degli effetti del presente provvedimento o pronunciarne la decadenza.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 novembre 2001
Il dirigente generale: Noto
 
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