| Gazzetta n. 276 del 27 novembre 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |  
| DECRETO 12 novembre 2001 |  
| Autorizzazione  all'organismo  di  classifica  RINA  S.p.a., ai sensi degli  articoli  1  e  3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello  Stato  n.  340/1947, all'esercizio della classificazione delle navi   mercantili   e   dei  galleggianti  nazionali  destinati  alla navigazione marittima ed interna. |  
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                        IL DIRIGENTE GENERALE           dell'Unita' di gestione del trasporto marittimo               e per vie d'acqua interne del soppresso             Ministero dei trasporti e della navigazione  Visto il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, come modificato dal  decreto  legislativo 19 maggio 2000, n. 169, di attuazione della direttiva  94/57/CE,  relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per  gli  organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle  navi  e  per  le  pertinenti  attivita'  delle amministrazioni marittime,  e della direttiva 97/58/CE, che ha modificato la predetta direttiva 94/57/CE;  Visto,  in  particolare l'art. 11 del citato decreto legislativo 19 maggio  2000,  n.  169,  che definisce quale "ente tecnico", ai sensi della  legge  5  giugno 1962, n. 616, uno degli organismi affidati di cui all'art. 1, comma 1, lettera c) del medesimo decreto legislativo;  Visto  che,  ai  sensi  dell'art.  13,  comma 3, del citato decreto legislativo  3 agosto  1998,  n. 314, il RINA S.p.a. ha continuato ad operare, in conformita' alla previgente definizione di "ente tecnico" recata  dall'art. 3, lettera f), della succitata legge 5 giugno 1962, n.  616, in quanto istituto di classificazione al quale - con decreto ministeriale  10 giugno 1947 - sono state devolute le attribuzioni di cui  all'art.  3  del  decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340;  Visto il proprio decreto, di concerto con il dirigente generale del Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio, capo del servizio  difesa mare del soppresso Ministero dell'ambiente, datato 7 agosto  2001, con il quale si e' provveduto ad affidare all'organismo RINA S.p.a. l'espletamento dei compiti di cui all'allegato 2 del piu' volte citato decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314;  Visti  gli  articoli  1  e  3  del  decreto  legislativo  del  Capo provvisorio  dello  Stato  22 gennaio  1947, n. 340, che stabiliscono rispettivamente  che  l'esercizio  della  classificazione  delle navi mercantili  e  dei  galleggianti  e' autorizzato con decreto del Capo dello  Stato,  e  che  l'Amministrazione  puo' affidare agli istituti cosi'  autorizzati  le  operazioni  o funzioni attinenti al controllo tecnico delle costruzioni e all'esercizio della navigazione;  Ritenuto  necessario  procedere  alla conferma al RINA S.p.a. delle suddette  attribuzioni  ex  art.  3  del decreto legislativo del Capo provvisorio  dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340, come "ente tecnico" in  conformita'  alla nuova definizione recata dal citato art. 11 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169;  Confermato  che  con il provvedimento di affidamento dei compiti di cui  all'art.  3  del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello  Stato  22 gennaio  1947, n. 340, a mezzo anche del presupposto provvedimento   autorizzatorio   ex   art.  1  dello  stesso  decreto legislativo,   l'Amministrazione   affida  l'esercizio  di  attivita' finalizzate al soddisfacimento di interessi pubblici;  Vista  la  legge  12 gennaio 1991, n. 13, che riporta l'elencazione tassativa  degli  atti di competenza del Presidente della Repubblica, indicando  che  gli atti amministrativi diversi da quelli di cui alla predetta  elencazione  sono  emanati  con  decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  o con decreto ministeriale, a seconda della competenza  a  formulare  la  proposta  sulla  base  della  normativa vigente;  Considerato    che    l'atto   amministrativo   di   autorizzazione all'esercizio  della  classificazione  delle  navi  mercantili  e dei galleggianti  non  rientra  tra  quelli elencati tassativamente nella predetta legge 12 gennaio 1991, n. 13;  Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito  dall'art. 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, il  quale  prevede  che  ai  dirigenti dello Stato spetta la gestione finanziaria,  tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;                              Decreta:                               Art. 1.  L'organismo  RINA  S.p.a.,  in  qualita' di "ente tecnico" ai sensi dell'art.  11  del  decreto  legislativo  19  maggio 2000, n. 169, e' autorizzato all'esercizio della classificazione delle navi mercantili e  dei galleggianti nazionali destinati alla navigazione marittima ed interna.  |  
|   |                                 Art. 2.  All'organismo  RINA  S.p.a., autorizzato ai sensi dell'art. 1, sono affidate  le  operazioni  o funzioni attinenti all'accertamento ed al controllo  delle  condizioni di navigabilita', all'assegnazione della linea  di  massimo carico, alla stazzatura delle navi, alla sicurezza delle navi mercantili e della vita umana in mare, alla prevenzione ed estinzione  degli  incendi a bordo e, in genere, al controllo tecnico sulle costruzioni navali e all'esercizio della navigazione.  |  
|   |                                 Art. 3.  L'Amministrazione  esercita  il  potere di vigilanza sull'esercizio delle  attivita'  di  cui  agli  articoli  1 e 2, per la verifica del soddisfacimento  dell'interesse  pubblico  cui  le attivita' medesime sono preordinate.  |  
|   |                                 Art. 4.  1.  La  presente autorizzazione e' revocata di diritto con il venir meno della qualita' di "ente tecnico" in capo al predetto organismo.  2. In caso di mancato o inadeguato esercizio delle attivita' di cui agli  articoli  1  e  2 l'Amministrazione puo' disporre, in relazione alla  gravita'  dell'infrazione,  la  sospensione  degli  effetti del presente provvedimento o pronunciarne la decadenza.  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 12 novembre 2001                                          Il dirigente generale: Noto  |  
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