IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO                         per l'emergenza BSE  Vista  la  legge 2 giugno 1988, n. 218, recante misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali;  Visto  il  decreto ministeriale del 20 luglio 1989, n. 298, recante regolamento  per  la  determinazione  dei  criteri  per il calcolo di valore  di  mercato  degli  animali  abbattuti ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218;  Visto in particolare l'art. 2 del predetto decreto n. 298/1989 che, per   la   determinazione   dei   prezzi  di  mercato  degli  animali appartenenti  alle  specie  bovine,  ai  fini della corresponsione di indennita'  di  abbattimento,  fa  riferimento  ai  dati riportati su apposito  listino  settimanale  pubblicato  dall'Istituto per studi e ricerche ed informazioni sul mercato agricolo (ISMEA);  Visto  il  decreto  ministeriale  del  7  gennaio  2000, n. 43, che istituisce  un sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica della encefalopatia    spongiforme    bovina    (BSE),   prevedendo   anche l'abbattimento   degli   animali   riscontrati   positivi   ai   test diagnostici;  Considerato   che   il  citato  listino  settimanale  ISMEA  "ISMEA Informazioni  -  Prezzi  degli  animali  da  vita e riproduzione, dei prodotti  dell'acquacoltura e dell'agricoltura" per quanto riguarda i bovini  iscritti ai libri genealogici, per ciascuna razza e categoria di  animali,  riporta  il prezzo medio di mercato di animali di medio valore  genetico  senza  tener conto che il valore economico medio di ciascun animale aumenta proporzionalmente all'elevarsi del suo valore genetico;  Considerato che l'emergenza BSE interessa, tra l'altro, allevamenti iscritti ai libri genealogici, in cui sono presenti anche soggetti di rilevante valore genetico;  Considerata  l'esigenza  di attribuire da parte del Ministero della salute,  nel  caso  di  detti  abbattimenti di bovini, le provvidenze previste  dalla  citata  legge n. 218/1988, commisurati all'effettivo valore genetico degli stessi;  Viste  le  risultanze di apposita riunione, tenutasi il 21 novembre 2001  tra  rappresentanti  del  Ministero  delle politiche agricole e forestali,  del  Ministero  della salute e delle regioni maggiormente interessate,  nella  quale e' stato esaminato un documento sul valore genetico  dei  bovini  di razza Frisona, ai fini della corresponsione degli indennizzi di cui alla gia' citata legge n. 218/1988;  Considerata  l'urgenza  e  l'opportunita'  di  prevedere  un valore commerciale  medio addizionale, rispetto a quello indicato dall'ISMEA e di commisurarlo al reale valore genetico di ciascun animale;  Ritenuto di poter procedere immediatamente in tal senso per la sola razza  Frisona italiana, in attesa che l'ISMEA ridetermini le proprie rilevazioni  anche  per  le  altre  razze  bovine,  tenendo conto dei succitati criteri;                              Delibera:  1.  A  decorrere  dalla data della presente delibera, i prezzi medi nazionali,  validi  ai  fini dei rimborsi per bovini di razza Frisona italiana,  iscritti  nei  libri genealogici, sono fissati sommando al prezzo  rilevato  dall'ISMEA  (rank uguale a 50) un'addizionale cosi' determinata:    vacche  in  lattazione:  L. 90.000  (IVA  inclusa) per ogni punto rank, da 51 a 99;    vitelle, manze e manzette: L. 30.000 (IVA inclusa) per ogni punto rank, da 51 a 99.  2.  L'ISMEA,  entro  quindici  giorni  dalla  data  della  presente delibera,  procede  all'aggiornamento, con decorrenza 1 gennaio 2001, dei  prezzi  per  ciascuna  razza  e categoria di bovini iscritti nei libri  genealogici, utilizzando criteri e parametri che tengano conto del valore genetico di ciascun animale.  3.   La  presente  delibera  ha  efficacia  fino  al  giorno  della pubblicazione,   da   parte   dell'ISMEA,   del  listino  settimanale contenente i prezzi aggiornati.  La  presente  delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 22 novembre 2001                               Il commissario straordinario: Ambrosio  |