Gazzetta n. 275 del 26 novembre 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 26 ottobre 2001
Riconoscimento alla sig.ra Texeira Braga Maria Ines di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
degli affari civili delle libere professioni

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Vista l'istanza della sig.ra Teixeira Braga Maria Ines, nata a Mantenopolis (Brasile) il 29 settembre 1955, cittadina brasiliana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico-professionale brasiliano di psicologo di cui e' in possesso del 1984, conseguito presso l'"Universidade Gama Filho" di Rio de Janeiro (Brasile), ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di psicologo e di psicoterapeuta;
Considerato inoltre che la richiedente e' stata iscritta al "Conselho Regional de Psicologia" di Rio de Janeiro (Brasile) dal settembre 1985 al gennaio 1994, come attestato dal relativo certificato;
Considerato che inoltre ha ottenuto in Italia l'equipollenza del titolo accademico brasiliano in data 20 dicembre 1999 presso l'Universita' degli studi di Urbino;
Visto l'art. 6 del decreto legislativo n. 115/1992;
Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 15 giugno 2001;
Sentito il parere del rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;
Considerato peraltro che non ha dimostrato di avere una formazione accademico-professionale paragonabile a quella dello psicoterapeuta italiano;
Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;
Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Ancona in data 31 agosto 1988, rinnovato in data 7 aprile 2001 valido a tempo indeterminato, per lavoro subordinato;
Decreta:
Art. 1.
Alla sig.ra Teixeira Braga Maria Ines, nata a Mantenopolis (Brasile) il 29 settembre 1955, cittadina brasiliana, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validita' del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.
 
Art. 2.
Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova volta ad accertare, a mezzo di un colloquio, la conoscenza acquisita in materia di deontologia professionale.
 
Art. 3.
La prova si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Art. 4.
L'istanza relativa all'iscrizione all'albo professionale in qualita' di psicoterapeuta, per le ragioni esposte in motivazione, e' respinta.
Roma, 26 ottobre 2001
p. Il direttore generale: Rettura
 
Allegato A
A) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione istituita presso il Consiglio nazionale si riunisce, per lo svolgimento della prova di esame, su convocazione del presidente con fissazione del calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
B) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine di consentire allo stesso l'iscrizione all'albo degli psicologi.
 
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