Gazzetta n. 274 del 24 novembre 2001 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 25 settembre 2001, n. 350
Testo del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 224 del 26 settembre 2001), coordinato con la legge di conversione 23 novembre 2001, n. 409 (in questa Gazzetta Ufficiale alla pag. 3), recante: "Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, in materia di tassazione dei redditi di natura finanziaria, di emersione di attivita' detenute all'estero, di cartolarizzazione e di altre operazioni finanziarie".

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1.
Conversione in euro dei conti ed emissione di titoli di credito
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le banche, previa informativa da darsi in via impersonale mediante la pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, possono trasformare in euro i conti della clientela denominati in lire, salvo che il cliente, entro quindici giorni dalla pubblicazione dell'avviso, richieda alla banca, con atto scritto, di mantenere la denominazione in lire del conto fino al 31 dicembre 2001. Sui conti trasformati in euro i clienti possono continuare a operare in lire, anche mediante emissione di assegni, fino al 31 dicembre 2001.
2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano anche ai conti espressi in valute dei Paesi partecipanti all'euro; in tali casi, la facolta' di cui all'ultimo periodo del comma 1 si intende riferita alla valuta di denominazione originaria del conto.
3. I riferimenti negli assegni e negli altri titoli emessi, nonche' negli ordini di accreditamento e di addebitamento in conto in lire impartiti alle banche entro il 31 dicembre 2001, vengono intesi come riferimenti all'unita' euro, da calcolarsi in base ai rispettivi tassi di conversione. Ad essi si applicano le regole di arrotondamento definite nel regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio, del 17 giugno 1997. A decorrere dal 1 gennaio 2002 non possono essere emessi assegni e altri titoli di credito in lire e, se emessi, non valgono come titoli di credito; dalla medesima data non possono essere impartiti alle banche ordini di accreditamento o di addebitamento in conto in lire. Resta in ogni caso ferma la facolta' di versare in conto banconote e monete metalliche in lire fino al 28 febbraio 2002.
4. Le disposizioni previste dai commi 1, 2 e 3 si applicano anche alle Poste italiane S.p.a. e a tutti gli altri soggetti che svolgono attivita' finanziaria.
Riferimenti normativi:
- Il Regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio, del
17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per
l'introduzione dell'euro, e' pubblicato nella G.U.C.E. del
19 giugno 1997, n. L 162.
 
Art. 1.
Art. 1-bis
Conversione in euro dei valori bollati (( 1. I tabaccai e gli altri rivenditori autorizzati alla vendita al pubblico dei valori bollati possono restituire al loro punto di approvvigionamento i valori, compresi i foglietti cambiari, privi dell'indicazione in euro a decorrere dal 1 gennaio 2002 e non oltre il 28 febbraio 2002, ottenendo la contestuale sostituzione con valori di corrispondente importo in euro, al netto dell'aggio a suo tempo percepito, previa verifica dell'assenza di abusi e falsificazioni nei valori conferiti.
2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate le modalita' di attuazione della conversione dei valori di cui al presente articolo e delle forme di controllo finalizzate a garantire in maniera tempestiva e completa la tutela contro possibili abusi e falsificazioni nella fase di introduzione dell'euro anche con riferimento ai valori citati.
3. Con le medesime modalita' di cui al comma 1 ha luogo la sostituzione dei valori con indicazione sia in lire che in euro, una volta determinata la nuova tariffa del bollo in euro, a decorrere dal giorno successivo a tale determinazione e fino al giorno finale del secondo mese successivo.
4. Quanto previsto dal presente articolo si applica anche ai valori postali, ancorche' gli stessi non siano dichiarati ufficialmente fuori corso per l'affrancatura. ))
 
Art. 2. Chiusura degli sportelli, modalita' di versamento dell'acconto IVA, anticipo della data di pagamento degli emolumenti al personale
statale
1. Gli sportelli della Banca d'Italia, della Tesoreria provinciale dello Stato, della Tesoreria centrale dello Stato, della Cassa depositi e prestiti, delle banche e degli uffici postali, per le attivita' di bancoposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, restano chiusi al pubblico il 31 dicembre 2001.
2. Il 29 dicembre 2001 non saranno effettuate presso gli sportelli degli uffici postali le operazioni di prelievo o di accredito, ovvero di movimentazione in tempo reale dei conti correnti postali.
3. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 24, primo comma, della legge 27 febbraio 1985, n. 52, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio restano chiusi al pubblico il 29 ed il 31 dicembre 2001. Agli effetti di quanto previsto dall'articolo 24, secondo comma, della citata legge n. 52 del 1985, il giorno 28 dicembre 2001 e' considerato ultimo giorno lavorativo.
4. Limitatamente all'anno 2001, i contribuenti versano entro il 24 dicembre le somme dovute a titolo di acconto dell'imposta sul valore aggiunto e i concessionari del servizio nazionale della riscossione, le banche e le Poste italiane S.p.a. riversano entro il 28 dicembre le somme riscosse allo stesso titolo.
5. Le modalita' di attuazione del comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
6. Limitatamente alla scadenza del 27 dicembre 2001, il pagamento delle somme di cui all'articolo 28, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non puo' essere effettuato mediante il versamento unitario previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
7. I termini di pagamento dei diritti doganali e di ogni altra somma pagata in dogana, in scadenza dal 28 al 31 dicembre 2001, sono stabiliti al 27 dicembre 2001.
8. In relazione a quanto stabilito dal comma 1, il termine di chiusura dell'esercizio finanziario 2001 per la Tesoreria dello Stato e' fissato al 28 dicembre 2001 e alla medesima data cessano di avere validita' i titoli di spesa la cui perenzione matura il 31 dicembre 2001.
9. In deroga alle disposizioni recate dall'articolo 6 della legge 14 aprile 1977, n. 112, e dal decreto-legge 9 dicembre 1977, n. 892, convertito dalla legge 3 febbraio 1978, n. 23, ed a quelle contenute nell'allegato al decreto del Ministro del tesoro in data 4 aprile 1995, pubblicato nella (( Gazzetta Ufficiale )) n. 97 del 27 aprile 1995, per l'anno 2001 (( lo stipendio e la tredicesima mensilita' dovuti )) al personale statale possono essere corrisposti a decorrere dal 7 dicembre sulla base degli scaglionamenti stabiliti in apposito calendario predisposto dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Banca d'Italia, da pubblicarsi nella (( Gazzetta Ufficiale )) della Repubblica italiana.
Riferimenti normativi:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo
2001, n. 144, recante "Regolamento recante norme sui
servizi di bancoposta", e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 23 aprile 2001, n. 94.
- Si riporta il testo dell'art. 24, primo e secondo
comma, della legge 27 febbraio 1985 n. 52, recante
"Modifiche al libro sesto del codice civile e norme di
servizio ipotecario, in riferimento alla introduzione di un
sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei
registri immobiliari", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
6 marzo 1985, n. 56:
"Art. 24. - Nelle conservatorie l'orario per il
pubblico e' fissato dalle ore 8 alle ore 12 dei giorni
feriali.
Nell'ultimo giorno lavorativo del mese esso e' limitato
fino alle ore 11.".
- Si riporta il testo dell'art. 28, comma 7, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2001)", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 29 dicembre 2000, n. 302, supplemento ordinario:
"Art. 28 (Razionalizzazione delle imposte e norme in
materia di energia elettrica). - 1. 6. (Omissis).
7. A decorrere dal 1 marzo 2001 i pagamenti delle somme
di cui alle lettere a), e) e g) del comma 2, nonche' di cui
al comma 6 possono essere effettuati, limitatamente a
quelle che affluiscono ai capitoli di bilancio dello Stato
e alla contabilita' speciale ai sensi dell'art. 3, comma
12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, anche mediante il
versamento unitario previsto dall'art. 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con possibilita' di
compensazione con altre imposte e contributi.
8. 11. (Omissis).".
- Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante "Norme di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede
di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di
gestione delle dichiarazioni", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 28 luglio 1997, n. 174, supplemento ordinario:
"Art. 17 (Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono
versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti
all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle
regioni e degli enti previdenziali, con eventuale
compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei
confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle
dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
data di presentazione della dichiarazione successiva.
2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative
addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante
versamento diretto ai sensi dell'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per
le ritenute di cui al secondo comma del citato art. 3 resta
ferma la facolta' di eseguire il versamento presso la
competente sezione di Tesoreria provinciale dello Stato; in
tal caso non e' ammessa la compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai
soggetti di cui all'art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi
e dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di
posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate
da enti previdenziali, comprese le quote associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali
dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di
prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di
cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento
rateale ai sensi dell'art. 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul
patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge
28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato
dall'art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85;
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli
esercenti sale cinematografiche".
- Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 14 aprile
1977, n. 112, recante "Copertura finanziaria del decreto
del Presidente della Repubblica concernente la
corresponsione di miglioramenti economici ai dipendenti
dello Stato", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 aprile
1977, n. 102:
"Art. 6. - La tredicesima mensilita' spettante ai
dipendenti statali ai sensi dell'art. 7 del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre
1946, n. 263, e successive modificazioni e integrazioni, e'
corrisposta unitamente alla rata di stipendio del mese
di dicembre, con inizio dei pagamenti dal giorno 19 di
detto mese. Si applicano i commi terzo e settimo dell'art.
370 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e
per la contabilita' generale dello Stato, approvato con
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.
Sono abrogati il decreto-legge 23 novembre 1973, n.
740, convertito nella legge 27 dicembre 1973, n. 874, e le
altre norme incompatibili con quelle del presente
articolo.".
- Il decreto-legge 9 dicembre 1977, n. 892, recante
"Modificazione all'art. 6 della legge 14 aprile 1977, n.
112, relativo al pagamento della tredicesima mensilita' e
dello stipendio del mese di dicembre ai dipendenti
statali", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
12 dicembre 1977, n. 337.
- La legge 3 febbraio 1978, n. 23, recante "Conversione
in legge del decreto-legge 9 dicembre 1977, n. 892,
concernente modificazione all'art. 6, legge 14 aprile 1977,
n. 112, relativo al pagamento della tredicesima mensilita'
e dello stipendio del mese di dicembre ai dipendenti
statali", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 febbraio
1978, n. 38.
- Si riporta il testo dell'allegato al decreto del
Ministro del tesoro 4 aprile 1995, recante "Disposizioni
per il pagamento di stipendi ed altri assegni fissi e
continuativi a carico del bilancio dello Stato", pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 1995, n. 97:
Allegato ACCREDITAMENTO IN CONTO CORRENTE BANCARIO POSTALE, POST-CARD E SU
LIBRETTO POSTALE DI RISPARMIO
L'accreditamento dello stipendio e degli altri assegni
fissi continuativi nonche' della tredicesima mensilita' al
conto corrente bancario, postale, al post-card ed al
libretto postale di risparmio disposto in favore delle
sottoelencate categorie di personale statale avviene il
giorno appresso indicato ovvero, qualora questo non sia
lavorativo, il precedente giorno lavorativo:
1) insegnanti delle scuole materne ed elementari:
giorno 22 del mese cui il pagamento dello stipendio si
riferisce e giorno 14 dicembre per stipendio relativo allo
stesso mese e tredicesima mensilita';
2) personale amministrato dalle direzioni provinciali
del Tesoro con ruoli di spesa fissa: giorno 23 del mese cui
il pagamento dello stipendio si riferisce e giorno
15 dicembre per stipendio relativo allo stesso mese e
tredicesima mensilita';
3) personale insegnante supplente temporaneo: giorno
27 del mese cui il pagamento dello stipendio si riferisce e
giorno 16 dicembre per stipendio relativo allo stesso mese
e tredicesima mensilita';
4) restante personale statale: giorno 24 del mese cui
il pagamento dello stipendio si riferisce e giorno
16 dicembre per stipendio relativo allo stesso mese e
tredicesima mensilita'.
I titoli di spesa relativi agli accreditamenti di cui
sopra sono estinti con tre giorni lavorativi di anticipo
rispetto a quelli fissati per l'accreditamento in conto
corrente bancario, postale, assegni postali, post-card e il
libretto postale di risparmio.
Pagamento in contanti presso le sezioni di tesoreria o
gli uffici postali.
Il pagamento in contanti, disposto in favore delle
sottoelencate categorie di personale statale, avviene il
giorno appresso indicato ovvero, qualora questo non sia
lavorativo, il precedente giorno lavorativo:
1) insegnanti delle scuole materne ed elementari:
giorno 25 del mese cui il pagamento dello stipendio si
riferisce e giorno 17 dicembre per stipendio relativo allo
stesso mese e tredicesima mensilita';
2) personale amministrato dalle direzioni provinciali
del Tesoro con ruoli di spesa fissa: giorno 26 del mese cui
il pagamento dello stipendio si riferisce e giorno
18 dicembre per stipendio relativo allo stesso mese e
tredicesima mensilita';
3) personale insegnante supplente temporaneo: ultimo
giorno del mese cui il pagamento dello stipendio si
riferisce e giorno 19 dicembre per stipendio relativo allo
stesso mese e tredicesima mensilita';
4) restante personale statale: giorno 27 del mese cui
il pagamento dello stipendio si riferisce e giorno 19
dicembre per stipendio relativo allo stesso mese e
tredicesima mensilita'.
I delegati alla riscossione ai sensi dell'art. 383 del
regio decreto 23 maggio 1924, n. 287, e successive
modificazioni, possono riscuotere, presso le sezioni di
tesoreria provinciale e gli uffici postali, il giorno
lavorativo precedente a quello sopra stabilito; nello
stesso giorno possono iniziare i pagamenti agli aventi
diritto.
Pagamento con vaglia cambiario non trasferibile della
Banca d'Italia e con assegno postale non trasferibile.
Il pagamento degli emolumenti mediante commutazione in
vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'Italia e in
assegno postale non trasferibile per tutto il personale -
ad eccezione degli insegnanti supplenti temporanei -
avviene il giorno 27 del mese in cui il pagamento si
riferisce e il giorno 19 dicembre per stipendio relativo
allo stesso mese e tredicesima mensilita'; il pagamento a
favore degli insegnanti supplenti temporanei avviene il
secondo giorno lavorativo successivo al mese di riferimento
e il giorno 19 dicembre per stipendio relativo allo stesso
mese e tredicesima mensilita'.
Il vaglia cambiario e l'assegno postale non
trasferibile devono essere spediti al beneficiario in piego
postale assicurato salvo diversa richiesta del creditore,
con tassa a carico del destinatario.".
 
Art. 3. Chiusura del sistema dei pagamenti "BI-REL" e proroga dei termini di
adempimento delle obbligazioni
1. La Banca d'Italia, nei casi in cui in conformita' alle decisioni assunte nell'ambito del Sistema europeo delle banche centrali, stabilisce la chiusura del sistema dei pagamenti denominato BI-REL in un giorno lavorativo, ne da' preventiva comunicazione mediante pubblicazione di un apposito avviso nella (( Gazzetta Ufficiale )) della Repubblica italiana. Tale pubblicazione e' effettuata almeno quindici giorni prima del giorno di chiusura.
2. I termini in scadenza nei giorni di chiusura di cui al comma 1, anche se di prescrizione o di decadenza, ai quali sia soggetto qualunque adempimento, pagamento od operazione da effettuarsi per il tramite del sistema BI-REL, sono prorogati di diritto al primo giorno lavorativo successivo del sistema BI-REL, determinato secondo il calendario comunicato dalla Banca d'Italia e pubblicato nella (( Gazzetta Ufficiale )) della Repubblica italiana.
 
Art. 4. Tutela penale delle banconote e delle monete in euro non ancora
emesse
1. Al decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, dopo l'articolo 52-ter e' inserito il seguente titolo:
"Titolo IX
Disposizioni a tutela delle banconote e monete
metalliche in euro non aventi corso legale
Art. 52-quater.
Falsificazione di banconote e monete
in euro non aventi corso legale
1. Agli effetti della legge penale, alle monete aventi corso legale nello Stato sono equiparate le banconote e le monete metalliche in euro che ancora non hanno corso legale, nonche' i valori di bollo espressi in moneta euro non aventi ancora corso legale.
2. L'equiparazione stabilita dal comma 1 ha efficacia per i reati commessi prima del 1 gennaio 2002.
3. Per i delitti previsti dagli articoli 453, 454, 455, 456, 457, 459, 460, 461 e 464 del codice penale commessi entro la data di cui al comma 2, le pene rispettivamente stabilite sono diminuite di un terzo, salvo che, nei casi di falsificazione, il colpevole abbia posto in circolazione le monete o i valori di bollo successivamente a tale data.
Art. 52-quinquies.
Responsabilita' amministrativa degli enti per falsita'
in monete euro non aventi corso legale
1. Per i delitti indicati nell'articolo 25-bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, che hanno ad oggetto banconote o monete metalliche in euro che ancora non hanno corso legale ovvero valori di bollo espressi in moneta euro che ancora non ha corso legale, si applicano all'ente le sanzioni pecuniarie previste dal citato articolo 25-bis, diminuite di un terzo. La diminuzione non opera nei casi di falsificazione quando il colpevole ha posto in circolazione le monete o i valori di bollo successivamente al 31 dicembre 2001.".
Riferimenti normativi:
- Il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213,
recante "Disposizione per l'introduzione dell'euro
nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1,
della legge 17 dicembre 1997, n. 433", e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 8 luglio 1998, n. 157, supplemento
ordinario.
 
Art. 5.
Acquisto o detenzione di ologrammi
Modifica dell'articolo 461 del codice penale (( 01. Al primo comma dell'articolo 461 del codice penale, dopo la parola: "filigrane", sono inserite le seguenti: ", programmi informatici". ))
1. Nell'articolo 461 del codice penale, dopo il primo comma e' aggiunto il seguente: "La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.".
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 461 del codice penale,
cosi' come modificato dalla presente legge:
"Art. 461 (Fabbricazione o detenzione di filigrane o di
strumenti destinati alla falsificazione di monete, di
valori di bollo o di carta filigranata). - Chiunque
fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi
informatici o strumenti destinati esclusivamente alla
contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo
o di carta filigranata e' punito, se il fatto non
costituisce un piu' grave reato, con la reclusione da uno a
cinque anni e con la multa da lire duecentomila a un
milione.
La stessa pena si applica se le condotte previste dal
primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti
della moneta destinati ad assicurare la protezione contro
la contraffazione o l'alterazione.".
 
Art. 6.
Responsabilita' amministrativa degli enti
1. Dopo l'articolo 25 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e' inserito il seguente:
"Art. 25-bis (Falsita' in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo). - 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsita' in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla meta';
d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;
e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;
f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460 e 461 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.".
Riferimenti normativi:
- Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante
"Disciplina della responsabilita' amministrativa delle
persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni
anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'art. 11
della legge 29 settembre 2000, n. 300", e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2001, n. 140.
 
Art. 7.
Trasmissione dei dati e delle informazioni
sulla falsificazione dei mezzi di pagamento
1. Per le finalita' di cui al regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, e per le valutazioni sull'impatto economico-finanziario delle falsificazioni delle banconote e delle monete metalliche denominate in euro, nonche' degli altri mezzi di pagamento, le autorita' nazionali competenti ad individuare, raccogliere ed analizzare i dati tecnici e statistici, nonche' le altre informazioni sui casi di falsificazione, trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze i dati e le informazioni di cui dispongono, secondo le modalita' e i termini stabiliti dallo stesso Ministero, di concerto con il Ministero dell'interno.
2. Per dati tecnici e statistici si intendono i dati che consentono di identificare i mezzi di pagamento falsi cosi' come i dati relativi al numero e alla provenienza geografica degli stessi.
3. Per informazioni si intendono tutte le altre notizie relative ai casi di falsificazione, ad esclusione dei dati personali.
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia stabiliscono, d'intesa, le modalita' e i termini per lo scambio dei dati e delle informazioni di cui ai commi 1, 2 e 3.
Riferimenti normativi:
- Il Regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio, del
28 giugno 2001, che definisce talune misure necessarie alla
protezione dell'euro contro la falsificazione, e'
pubblicato nella G.U.C.E. 4 luglio 2001, n. L 181 ed e'
entrato in vigore il 4 luglio 2001.
 
Art. 8. Obbligo di ritiro dalla circolazione e di trasmissione delle
banconote e delle monete in euro sospette di falsita'
1. Le banche e gli altri soggetti che gestiscono o distribuiscono a titolo professionale banconote e monete metalliche in euro hanno l'obbligo di ritirare dalla circolazione le banconote e le monete metalliche in euro sospette di falsita' e di trasmetterle senza indugio, rispettivamente, alla Banca d'Italia e all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.
2. La Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle rispettive competenze, possono emanare disposizioni applicative del comma 1, anche con riguardo alle misure organizzative occorrenti per il rispetto degli obblighi di ritiro e di trasmissione delle banconote e delle monete metalliche in euro sospette di falsita'.
3. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 che violano le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia o dal Ministero dell'economia e delle finanze, o che comunque non ritirano dalla circolazione ovvero non trasmettono alla Banca d'Italia e all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato le banconote o monete metallichein euro sospette di falsita', e' applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila a (( quindicimila euro. )) Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'((articolo 145 del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. )) La competenza ad applicare la sanzione spetta al Ministro dell'economia e delle finanze nei casi riguardanti le monete metalliche in euro e al Governatore della Banca d'Italia nei casi riguardanti le banconote in euro.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 145 del decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante "Testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia", pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993, n. 230, S.O.:
"Art. 145 (Procedura sanzionatoria). - 1. Per le
violazioni previste nel presente titolo cui e' applicabile
una sanzione amministrativa, la Banca d'Italia o l'UIC,
nell'ambito delle rispettive competenze, contestati gli
addebiti alle persone e alla banca, alla societa' o
all'ente interessati e valutate le deduzioni presentate
entro trenta giorni, tenuto conto del complesso delle
informazioni raccolte, propongono al Ministro del tesoro
l'applicazione delle sanzioni.
2. Il Ministro del tesoro, sulla base della proposta
della Banca d'Italia o dell'UIC, provvede ad applicare le
sanzioni con decreto motivato.
3. Il decreto di applicazione delle sanzioni previste
dall'art. 144, commi 3 e 4, e' pubblicato per estratto,
entro il termine di trenta giorni dalla data della
notificazione, a cura e spese della banca, della societa' o
dell'ente al quale appartengono i responsabili delle
violazioni, su almeno due quotidiani a diffusione
nazionale, di cui uno economico. Il decreto di applicazione
delle altre sanzioni previste nel presente titolo, emanato
su proposta della Banca d'Italia, e' pubblicato, per
estratto, sul bollettino previsto dall'art. 8.
4. Contro il decreto del Ministro del tesoro e' ammessa
opposizione alla corte di appello di Roma. L'opposizione
deve essere notificata all'autorita' che ha proposto il
provvedimento nel termine di trenta giorni dalla data di
comunicazione del decreto impugnato e deve essere
depositata presso la cancelleria della corte di appello
entro trenta giorni dalla notifica. L'autorita' che ha
proposto il provvedimento trasmette alla corte di appello
gli atti ai quali l'opposizione si riferisce, con le sue
osservazioni.
5. L'opposizione non sospende l'esecuzione del
provvedimento. La corte di appello, se ricorrono gravi
motivi, puo' disporre la sospensione con decreto motivato.
6. La corte di appello, su istanza delle parti, fissa i
termini per la presentazione di memorie e documenti,
nonche' per consentire l'audizione anche personale delle
parti.
7. La corte di appello decide sull'opposizione in
camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, con
decreto motivato.
8. Copia del decreto e' trasmessa, a cura della
cancelleria della corte di appello, all'autorita' che ha
proposto il provvedimento, anche ai fini della
pubblicazione, per estratto, nel bollettino previsto
dall'art. 8.
9. Alla riscossione delle sanzioni previste dal
presente titolo si provvede mediante ruolo secondo i
termini e le modalita' previsti dal decreto del Presidente
della Repubblica 23 settembre 1973, n. 602, come modificato
dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
10. Le banche, le societa' o gli enti ai quali
appartengono i responsabili delle violazioni rispondono, in
solido con questi, del pagamento della sanzione e delle
spese di pubblicita' previste dal primo periodo del comma 3
e sono tenuti a esercitare il regresso verso i
responsabili.
11. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste
dal presente titolo non si applicano le disposizioni
contenute nell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n.
689.".
 
Art. 9.
Disposizioni in materia di equalizzatore
1. Sono abrogati:
a) il comma 9 dell'articolo 82 del testo unico delle imposte sui redditi, (( di cui )) al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) il comma 12 dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
c) il comma 15 dell'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
d) il comma 13 dell'articolo 14 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
e) il comma 2 dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77.
2. Le disposizioni del comma 1 hanno effetto per la determinazione delle plusvalenze, dei differenziali positivi e dei proventi e delle minusvalenze, differenziali negativi e oneri realizzati a decorrere dal 4 agosto 2001, nonche' per i redditi di capitale di cui all'articolo 10-ter, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 77, percepiti a decorrere dalla stessa data.
3. Fino alla data del 3 agosto 2001 restano in vigore e continuano ad applicarsi con decorrenza 1 gennaio 2001 gli elementi di rettifica delle plusvalenze e degli altri redditi diversi di natura finanziaria, nonche' di taluni redditi di capitale individuati dal decreto del Ministro delle finanze in data 4 agosto 2000, pubblicato nella (( Gazzetta Ufficiale )) n. 194 del 21 agosto 2000. Non si fa luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto dovuto a titolo di ritenuta o di imposta sostitutiva.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 82 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
recante "Approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre
1986, n. 302, S.O., cosi' come modificato dal presente
articolo:
"Art. 82 (Plusvalenze). - 1. Le plusvalenze di cui alle
lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 81 sono costituite
dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo
di imposta, al netto dell'imposta comunale sull'incremento
di valore degli immobili, e il prezzo di acquisto o il
costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni
altro costo inerente al bene medesimo.
1-bis. (Abrogato).
2. Per i terreni di cui alla lettera a) del comma 1
dell'art. 81 acquistati oltre cinque anni prima dell'inizio
della lottizzazione o delle opere si assume come prezzo di
acquisto il valore normale nel quinto anno anteriore. Il
costo dei terreni stessi acquisiti gratuitamente e quello
dei fabbricati costruiti su terreni acquisiti gratuitamente
sono determinati tenendo conto del valore normale del
terreno alla data di inizio della lottizzazione o delle
opere ovvero a quello di inizio della costruzione. Il costo
dei terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria di
cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 81 e' costituito
dal prezzo di acquisto aumentato di ogni altro costo
inerente, rivalutato in base alla variazione dell'indice
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
nonche' dell'imposta comunale sull'incremento di valore
degli immobili. Per i terreni acquistati per effetto di
successione o donazione si assume come prezzo di acquisto
il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti
registrati, od in seguito definito e liquidato, aumentato
di ogni altro costo successivo inerente, nonche' della
imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili e
di successione.
3. Le plusvalenze di cui alla lettera c) del comma 1
dell'art. 81 sono sommate algebricamente alle relative
minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle
plusvalenze l'eccedenza e' portata in deduzione, fino a
concorrenza, dalle plusvalenze dei periodi d'imposta
successivi ma non oltre il quarto, a condizione che sia
indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al
periodo di imposta nel quale le minusvalenze sono state
realizzate.
4. Le plusvalenze di cui alle lettere c-bis) e c-ter)
del comma 1 dell'art. 81 sono sommate algebricamente alle
relative minusvalenze, nonche' ai redditi ed alle perdite
di cui alla lettera c-quater) e alle plusvalenze ed altri
proventi di cui alla lettera c-quinquies) del comma 1 dello
stesso art. 81; se l'ammontare complessivo delle
minusvalenze e delle perdite e' superiore all'ammontare
complessivo delle plusvalenze e degli altri redditi,
l'eccedenza puo' essere portata in deduzione, fino a
concorrenza, dalle plusvalenze e dagli altri redditi dei
periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto, a
condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi
relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze e
le perdite sono state realizzate.
5. Le plusvalenze indicate nelle lettere c), c-bis) e
c-ter) del comma 1, dell'art. 81 sono costituite dalla
differenza tra il corrispettivo percepito ovvero la somma
od il valore normale dei beni rimborsati ed il costo od il
valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di
ogni onere inerente alla loro produzione, compresa
l'imposta di successione e donazione, con esclusione degli
interessi passivi. Nel caso di acquisto per successione, si
assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello
dichiarato agli effetti dell'imposta di successione,
nonche', per i titoli esenti da tale imposta, il valore
normale alla data di apertura della successione. Nel caso
di acquisto per donazione si assume come costo il costo del
donante. Per le azioni, quote o altre partecipazioni
acquisite sulla base di aumento gratuito del capitale il
costo unitario e' determinato ripartendo il costo
originario sul numero complessivo delle azioni, quote o
partecipazioni di compendio. Per le partecipazioni nelle
societa' indicate dall'art. 5, diverse da quelle
immobiliari o finanziarie, il costo e' aumentato o
diminuito dei redditi e delle perdite imputate al socio e
dal costo si scomputano, fino a concorrenza dei redditi
gia' imputati, gli utili distribuiti al socio. Per le
valute estere cedute a termine si assume come costo il
valore della valuta al cambio a pronti vigente alla data di
stipula del contratto di cessione. Il costo o valore di
acquisto e' documentato a cura del contribuente. Per le
valute estere prelevate da depositi e conti correnti, in
mancanza della documentazione del costo, si assume come
costo il valore della valuta al minore dei cambi mensili
accertati ai sensi dell'art. 76, comma 7, nel periodo
d'imposta in cui la plusvalenza e' realizzata. Le
minusvalenze sono determinate con gli stessi criteri
stabiliti per le plusvalenze.
6. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze
e minusvalenze:
a) dal corrispettivo percepito o dalla somma
rimborsata, nonche' dal costo o valore di acquisto si
scomputano i redditi di capitale maturati ma non riscossi,
diversi da quelli derivanti dalla partecipazione in
societa' ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle
persone giuridiche;
b) qualora vengano superate le percentuali di diritti
di voto o di partecipazione indicate nella lettera c) del
comma 1 dell'art. 81, i corrispettivi percepiti
anteriormente al periodo d'imposta nel quale si e'
verificato il superamento delle percentuali si considerano
percepiti in tale periodo;
c) per le valute estere prelevate da depositi e conti
correnti si assume come corrispettivo il valore normale
della valuta alla data di effettuazione del prelievo;
d) per le cessioni di metalli preziosi, in mancanza
della documentazione del costo di acquisto, le plusvalenze
sono determinate in misura pari al 25 per cento del
corrispettivo della cessione;
e) per le cessioni a titolo oneroso poste in essere
in dipendenza dei rapporti indicati nella lettera
c-quater), del comma 1, dell'art. 81, il corrispettivo e'
costituito dal prezzo di cessione, eventualmente aumentato
o diminuito dei premi pagati o riscossi su opzioni;
f) nei casi di dilazione o rateazione del pagamento
del corrispettivo la plusvalenza e' determinata con
riferimento alla parte del costo o valore di acquisto
proporzionalmente corrispondente alle somme percepite nel
periodo d'imposta.
7. I redditi di cui alla lettera c-quater) del comma 1
dell'art. 81, sono costituiti dalla somma algebrica dei
differenziali positivi o negativi, nonche' degli altri
proventi od oneri, percepiti o sostenuti, in relazione a
ciascuno dei rapporti ivi indicati. Per la determinazione
delle plusvalenze, minusvalenze e degli altri redditi
derivanti da tali rapporti si applicano i commi 5 e 6. I
premi pagati e riscossi su opzioni, salvo che l'opzione non
sia stata chiusa anticipatamente o ceduta, concorrono a
formare il reddito nel periodo d'imposta in cui l'opzione
e' esercitata ovvero scade il termine stabilito per il suo
esercizio. Qualora a seguito dell'esercizio dell'opzione
siano cedute le attivita' di cui alle lettere c), c-bis) o
c-ter), dell'art. 81, i premi pagati o riscossi concorrono
alla determinazione delle plusvalenze o minusvalenze, ai
sensi della lettera e) del comma 6. Le plusvalenze e
minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di
merci non concorrono a formare il reddito, anche se la
cessione e' posta in essere in dipendenza dei rapporti
indicati nella lettera c-quater) del comma 1 dell'art. 81.
8. Le plusvalenze e gli altri proventi di cui alla
lettera c-quinquies) del comma 1 dell'art. 81, sono
costituiti dalla differenza positiva tra i corrispettivi
percepiti ovvero le somme od il valore normale dei beni
rimborsati ed i corrispettivi pagati ovvero le somme
corrisposte, aumentate di ogni onere inerente alla loro
produzione, con esclusione degli interessi passivi. Dal
corrispettivo percepito e dalla somma rimborsata si
scomputano i redditi di capitale derivanti dal rapporto
ceduto maturati ma non riscossi, nonche' i redditi di
capitale maturati a favore del creditore originario ma non
riscossi. Si applicano le disposizioni della lettera f) del
comma 6.
9. (Abrogato)".
- Si riporta il testo degli articoli 6, 7 e 14 del
decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante
"Riordino della disciplina tributaria dei redditi di
capitale e dei redditi diversi, a norma dell'art. 3, comma
160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662", pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 3 gennaio 1998, n. 2, S.O., cosi'
come modificati dalla presente legge:
"Art. 6 (Opzione per l'applicazione dell'imposta
sostitutiva su ciascuna plusvalenza o altro reddito diverso
realizzato). - 1. Il contribuente ha facolta' di optare per
l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 5
su ciascuna delle plusvalenze realizzate ai sensi delle
lettere c-bis) e c-ter) del comma 1 dell'art. 81 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come
modificato dall'art. 3, comma 1, con esclusione di quelle
relative a depositi in valuta, a condizione che i titoli,
quote o certificati siano in custodia o in amministrazione
presso banche e societa' di intermediazione mobiliare e
altri soggetti individuati in appositi decreti del Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
di concerto con il Ministro delle finanze. Per le
plusvalenze realizzate mediante cessione a termine di
valute estere ai sensi della predetta lettera c-ter) del
comma 1 dell'art. 81 del testo unico n. 917 del 1986,
nonche' per i differenziali positivi e gli altri proventi
realizzati mediante i rapporti di cui alla lettera
c-quater) del citato comma 1 dell'art. 81 o i rapporti e le
cessioni di cui alla lettera c-quinquies) dello stesso
comma 1, l'opzione puo' essere esercitata sempreche'
intervengano nei predetti rapporti o cessioni, come
intermediari professionali o come controparti, i soggetti
indicati nel precedente periodo del presente comma, con cui
siano intrattenuti rapporti di custodia, amministrazione,
deposito.
2. L'opzione di cui al comma 1 e' esercitata con
comunicazione sottoscritta contestualmente al conferimento
dell'incarico e dell'apertura del deposito o conto corrente
o, per i rapporti in essere, anteriormente all'inizio del
periodo d'imposta; per i rapporti di cui alla lettera
c-quater) del comma 1 dell'art. 81 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e per i rapporti
e le cessioni di cui alla lettera c-quinquies) del medesimo
comma 1 dell'art. 81, del testo unico n. 917 del 1986, come
modificato dall'art. 3, comma 1, l'opzione puo' essere
esercitata anche all'atto della conclusione del primo
contratto nel periodo d'imposta da cui l'intervento
dell'intermediario trae origine. L'opzione ha effetto per
tutto il periodo d'imposta e puo' essere revocata entro la
scadenza di ciascun anno solare, con effetto per il periodo
d'imposta successivo. Con uno o piu' decreti del Ministro
delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro
novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto,
sono stabilite le modalita' per l'esercizio e la revoca
dell'opzione di cui al presente articolo. Per i soggetti
non residenti l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 e'
applicata dagli intermediari, anche in mancanza di
esercizio dell'opzione, salva la facolta' del contribuente
di rinunciare a tale regime con effetto dalla prima
operazione successiva. La predetta rinuncia puo' essere
esercitata anche dagli intermediari non residenti
relativamente ai rapporti di custodia, amministrazione e
deposito ad essi intestati e sui quali siano detenute
attivita' finanziarie di terzi; in tal caso gli
intermediari non residenti sono tenuti ad assolvere gli
obblighi di comunicazione di cui all'art. 10 e nominano
quale rappresentante a detti fini uno degli intermediari di
cui al comma 1.
3. I soggetti di cui al comma 1 applicano l'imposta
sostitutiva di cui all'art. 5 su ciascuna plusvalenza,
differenziale positivo o provento percepito dal
contribuente. Qualora tali soggetti non siano in possesso
dei dati e delle informazioni necessarie per l'applicazione
dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1 sulle
plusvalenze e gli altri redditi ivi indicati, devono
richiederle al contribuente, anteriormente
all'effettuazione delle operazioni; il contribuente
comunica al soggetto incaricato dell'applicazione
dell'imposta i dati e le informazioni richieste,
consegnando, anche in copia, la relativa documentazione, o,
in mancanza, una dichiarazione sostitutiva in cui attesti i
predetti dati ed informazioni. I soggetti di cui al comma 1
sospendono l'esecuzione delle operazioni a cui sono tenuti
in relazione al rapporto, fino a che non ottengono i dati e
le informazioni necessarie all'applicazione dell'imposta.
Nel caso di inesatta comunicazione, il recupero
dell'imposta sostitutiva non applicata o applicata in
misura inferiore e' effettuato esclusivamente a carico del
contribuente con applicazione della sanzione amministrativa
dal cento al duecento per cento dell'ammontare
della maggiore imposta sostitutiva dovuta.
4. Per l'applicazione dell'imposta su ciascuna
plusvalenza, differenziale positivo o provento realizzato,
escluse quelle realizzate mediante la cessione a termine di
valute estere, i soggetti di cui al comma 1, nel caso di
pluralita' di titoli, quote, certificati o rapporti
appartenenti a categorie omogenee, assumono come costo o
valore di acquisto il costo o valore medio ponderato
relativo a ciascuna categoria dei predetti titoli, quote,
certificati o rapporti.
5. Qualora siano realizzate minusvalenze, perdite o
differenziali negativi i soggetti di cui al comma 1
computano in deduzione, fino a loro concorrenza, l'importo
delle predette minusvalenze, perdite o differenziali
negativi dalle plusvalenze, differenziali positivi o
proventi realizzati nelle successive operazioni poste in
essere nell'ambito del medesimo rapporto, nello stesso
periodo d'imposta e nei successivi ma non oltre il quarto.
Qualora sia revocata l'opzione o sia chiuso il rapporto di
custodia, amministrazione o deposito le minusvalenze,
perdite o differenziali negativi possono essere portati in
deduzione, non oltre il quarto periodo d'imposta successivo
a quello del realizzo, dalle plusvalenze, proventi e
differenziali positivi realizzati nell'ambito di altro
rapporto di cui al comma 1, intestato agli stessi soggetti
intestatari del rapporto o deposito di provenienza, ovvero
portate in deduzione ai sensi del comma 4 dell'art. 82 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, come modificato dall'art. 4, comma 1. I soggetti di
cui al comma 1 rilasciano al contribuente apposita
certificazione dalla quale risultino i dati e le
informazioni necessarie a consentire la deduzione delle
predette minusvalenze, perdite o differenziali negativi.
6. Agli effetti del presente articolo si considera
cessione a titolo oneroso anche il trasferimento dei
titoli, quote, certificati o rapporti di cui al comma 1 a
rapporti di custodia o amministrazione di cui al medesimo
comma, intestati a soggetti diversi dagli intestatari del
rapporto di provenienza, nonche' ad un rapporto di gestione
di cui all'art. 7, salvo che il trasferimento non sia
avvenuto per successione o donazione. In tal caso la
plusvalenza, il provento, la minusvalenza o perdita
realizzate mediante il trasferimento sono determinate con
riferimento al valore, calcolato secondo i criteri previsti
dal comma 5 dell'art. 7, alla data del trasferimento, dei
titoli, quote, certificati o rapporti trasferiti ed i
soggetti di cui al comma 1, tenuti al versamento
dell'imposta, possono sospendere l'esecuzione delle
operazioni fino a che non ottengano dal contribuente
provvista per il versamento dell'imposta dovuta. Nelle
ipotesi di cui al presente comma i soggetti di cui al comma
1 rilasciano al contribuente apposita certificazione dalla
quale risulti il valore dei titoli, quote, certificati o
rapporti trasferiti.
7. Nel caso di prelievo dei titoli, quote, certificati
o rapporti di cui al comma 1 o di loro trasferimento a
rapporti di custodia o amministrazione, intestati agli
stessi soggetti intestatari dei rapporti di provenienza, e
comunque di revoca dell'opzione di cui al comma 2, per il
calcolo della plusvalenza, reddito, minusvalenza o perdita,
ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui
al precedente articolo, si assume il costo o valore
determinati ai sensi dei commi 3 e 4 e si applica il comma
12, sulla base di apposita certificazione rilasciata dai
soggetti di cui al comma 1.
8. L'opzione non puo' essere esercitata e, se
esercitata, perde effetto, qualora le percentuali di
diritti di voto o di partecipazione rappresentate dalle
partecipazioni, titoli o diritti complessivamente posseduti
dal contribuente, anche nell'ambito dei rapporti di cui al
comma 1 o all'art. 7, siano superiori a quelle indicate
nella lettera c) del comma 1 dell'art. 81 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come
modificato dall'art. 3, comma 1. Se il superamento delle
percentuali e' avvenuto successivamente all'esercizio
dell'opzione, per la determinazione dei redditi da
assoggettare ad imposta sostitutiva ai sensi del comma 1
dell'art. 5 si applica il comma 7. Il contribuente comunica
ai soggetti di cui al comma 1 il superamento delle
percentuali entro quindici giorni dalla data in cui sia
avvenuto o, se precedente, all'atto della prima cessione,
ogniqualvolta tali soggetti, sulla base dei dati e delle
informazioni in loro possesso, non siano in grado di
verificare il superamento. Nel caso di indebito esercizio
dell'opzione o di omessa comunicazione si applica la
sanzione amministrativa dal 2 al 4 per cento del valore
delle partecipazioni, titoli o diritti posseduti alla data
della violazione.
9. I soggetti di cui al comma 1 provvedono al
versamento diretto dell'imposta dovuta dal contribuente al
concessionario della riscossione ovvero alla sezione di
tesoreria provinciale, entro il quindicesimo giorno del
secondo mese successivo a quello in cui e' stata applicata,
trattenendone l'importo su ciascun reddito realizzato o
ricevendone provvista dal contribuente. Per le operazioni
effettuate con l'intervento di intermediari autorizzati ad
operare nei mercati regolamentati italiani, l'operazione si
considera effettuata, ai fini del versamento, entro il
termine previsto per le relative liquidazioni. I soggetti
di cui al comma 1 rilasciano al contribuente una
attestazione dei versamenti entro il mese di marzo
dell'anno successivo ovvero entro dodici giorni dalla
richiesta degli interessati.
10. I soggetti di cui al comma 1 comunicano
all'amministrazione finanziaria entro il termine stabilito
per la presentazione della dichiarazione dei sostituti
d'imposta dal quarto comma dell'art. 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
l'ammontare complessivo delle plusvalenze e degli altri
proventi e quello delle imposte sostitutive applicate
nell'anno solare precedente. Con il decreto di approvazione
dei modelli di cui all'art. 8 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono stabilite
le modalita' di effettuazione di tale comunicazione.
11. Per la liquidazione, l'accertamento, la
riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in
materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni
previste in materia di imposte sui redditi.
12. (Abrogato)".
"Art. 7 (Imposta sostitutiva sul risultato maturato
delle gestioni individuali di portafoglio). - 1. I soggetti
che hanno conferito a un soggetto abilitato ai sensi del
decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, l'incarico di
gestire masse patrimoniali costituite da somme di denaro o
beni non relativi all'impresa, possono optare, con
riferimento ai redditi di capitale e diversi di cui agli
articoli 41 e 81, comma 1, lettere da c-bis) a
c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, come modificati, rispettivamente,
dagli articoli 1, comma 3, e 3, comma 1, del presente
decreto, che concorrono alla determinazione del risultato
della gestione ai sensi del comma 4, per l'applicazione
dell'imposta sostitutiva di cui al presente articolo.
2. Il contribuente puo' optare per l'applicazione
dell'imposta sostitutiva mediante comunicazione
sottoscritta rilasciata al soggetto gestore all'atto della
stipula del contratto e, nel caso dei rapporti in essere,
anteriormente all'inizio del periodo d'imposta. L'opzione
ha effetto per il periodo d'imposta e puo' essere revocata
solo entro la scadenza di ciascun anno solare, con effetto
per il periodo d'imposta successivo. Con uno o piu' decreti
del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale entro novanta giorni dalla data di pubblicazione
del presente decreto, sono stabilite le modalita' per
l'esercizio e la revoca dell'opzione di cui al presente
articolo.
3. Qualora sia stata esercitata l'opzione di cui al
comma 2 i redditi che concorrono a formare il risultato
della gestione, determinati secondo i criteri stabiliti
dagli articoli 42 e 82 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono soggetti alle
imposte sui redditi, nonche' all'imposta sostitutiva di cui
al comma 2 all'art. 5. Sui redditi di capitale derivanti
dalle attivita' finanziarie comprese nella massa
patrimoniale affidata in gestione non si applicano:
a) l'imposta sostitutiva di cui all'art. 2, commi 1 e
1-bis del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239;
b) la ritenuta prevista dal comma 2 dell'art. 26 del
decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre
1973, n. 600, sugli interessi ed altri proventi dei conti
correnti bancari, a condizione che la giacenza media annua
non sia superiore al 5 per cento dell'attivo medio gestito;
qualora la banca depositaria sia soggetto diverso dal
gestore quest'ultimo attesta la sussistenza delle
condizioni ivi indicate per ciascun mandante;
c) le ritenute del 12,50 per cento previste dai commi
3 e 3-bis dell'art. 26 del predetto decreto n. 600 del
1973;
d) le ritenute previste dai commi 1 e 4 dell'art. 27
del medesimo decreto, con esclusione delle ritenute sugli
utili derivanti dalle partecipazioni in societa' estere non
negoziate in mercati regolamentati;
e) la ritenuta prevista dal comma 1 dell'art. 10-ter
della legge 23 marzo 1983, n. 77, come modificato dall'art.
8, comma 5.
4. Il risultato maturato della gestione e' soggetto ad
imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con
l'aliquota del 12,50 per cento. Il risultato della gestione
si determina sottraendo dal valore del patrimonio gestito
al termine di ciascun anno solare, al lordo dell'imposta
sostitutiva, aumentato dei prelievi e diminuito di
conferimenti effettuati nell'anno, i redditi maturati nel
periodo e soggetti a ritenuta, i redditi che concorrono a
formare il reddito complessivo del contribuente, i redditi
esenti o comunque non soggetti ad imposta maturati nel
periodo, i proventi derivanti da quote di organismi di
investimento collettivo mobiliare soggetti all'imposta
sostitutiva di cui al successivo art. 8, nonche' da fondi
comuni di investimento immobiliare di cui alla legge
25 gennaio 1994, n. 86, ed il valore del patrimonio stesso
all'inizio dell'anno. Il risultato e' computato al netto
degli oneri e delle commissioni relative al patrimonio
gestito.
5. La valutazione del patrimonio gestito all'inizio ed
alla fine di ciascun periodo d'imposta e' effettuata
secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla
Commissione nazionale per le societa' e la borsa in
attuazione del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415.
Tuttavia nel caso dei titoli, quote, partecipazioni,
certificati o rapporti non negoziati in mercati
regolamentati, il cui valore complessivo medio annuo sia
superiore al 10 per cento dell'attivo medio gestito, essi
sono valutati secondo il loro valore normale, ferma
restando la facolta' del contribuente di revocare l'opzione
limitatamente ai predetti titoli, quote, partecipazioni,
certificati o rapporti. Con uno o piu' decreti del Ministro
delle finanze, sentita la Commissione nazionale per le
societa' e la borsa, sono stabilite le modalita' e i
criteri di attuazione del presente comma.
6. Nel caso di contratti di gestione avviati o conclusi
in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio
dell'anno si assume il patrimonio alla data di stipula del
contratto ovvero in luogo del patrimonio al termine
dell'anno si assume il patrimonio alla chiusura del
contratto.
7. Il conferimento di titoli, quote, certificati o
rapporti in una gestione per la quale sia stata esercitata
l'opzione di cui al comma 2 si considera cessione a titolo
oneroso ed il soggetto gestore applica le disposizioni dei
commi 5, 6, 9 e 12 dell'art. 6. Tuttavia nel caso di
conferimento di strumenti finanziari che formavano gia'
oggetto di un contratto di gestione per il quale era stata
esercitata l'opzione di cui al comma 2, si assume quale
valore di conferimento il valore assegnato ai medesimi ai
fini della determinazione del patrimonio alla conclusione
del precedente contratto di gestione; nel caso di
conferimento di strumenti finanziari per i quali sia stata
esercitata l'opzione di cui all'art. 6, si assume quale
costo il valore, determinato agli effetti dell'applicazione
del comma 6 del citato articolo.
8. Nel caso di prelievo di titoli, quote, valute,
certificati e rapporti o di loro trasferimento ad altro
deposito o rapporto di custodia, amministrazione o gestione
di cui all'art. 6 ed al comma 1 del presente articolo,
salvo che il trasferimento non sia avvenuto per successione
o per donazione, e comunque di revoca dell'opzione di cui
al precedente comma 2, ai fini della determinazione del
risultato della gestione nel periodo in cui gli stessi sono
stati eseguiti, e' considerato il valore dei medesimi il
giorno del prelievo, adottando i criteri di valutazione
previsti al comma 5.
9. Nelle ipotesi di cui al comma 8, ai fini del calcolo
della plusvalenza, reddito, minusvalenza o perdita relativi
ai titoli, quote, certificati, valute e rapporti prelevati
o trasferiti o con riferimento ai quali sia stata revocata
l'opzione, si assume il valore dei titoli, quote,
certificati, valute e rapporti che ha concorso a
determinare il risultato della gestione assoggettato ad
imposta ai sensi del medesimo comma. In tali ipotesi il
soggetto gestore rilascia al mandante apposita
certificazione dalla quale risulti il valore dei titoli,
quote, certificati, valute e rapporti.
10. Se in un anno il risultato della gestione e'
negativo, il corrispondente importo e' computato in
diminuzione del risultato della gestione dei periodi
d'imposta successivi ma non oltre il quarto per l'intero
importo che trova capienza in essi.
11. L'imposta sostitutiva di cui al comma 4 e'
prelevata dal soggetto gestore ed e' versata al
concessionario della riscossione ovvero alla sezione di
tesoreria provinciale dello Stato entro il 16 febbraio di
ciascun anno, ovvero entro il sedicesimo giorno del secondo
mese successivo a quello in cui e' stato revocato il
mandato di gestione. Il soggetto gestore puo' effettuare,
anche in deroga al regolamento di gestione, i
disinvestimenti necessari al versamento dell'imposta, salvo
che il contribuente non fornisca direttamente le somme
corrispondenti entro il quindicesimo giorno del mese nel
quale l'imposta stessa e' versata; nelle ipotesi previste
al comma 8 il soggetto gestore puo' sospendere l'esecuzione
delle prestazioni fino a che non ottenga dal contribuente
provvista per il versamento dell'imposta dovuta.
12. Contestualmente alla presentazione della
dichiarazione dei redditi propri il soggetto gestore
presenta la dichiarazione relativa alle imposte prelevate
sul complesso delle gestioni. I soggetti diversi dalle
societa' ed enti di cui all'art. 87, comma 1, lettere a) e
d) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 presentano la predetta dichiarazione entro il
termine stabilito per la presentazione della dichiarazione
dei sostituti d'imposta. Le modalita' di effettuazione dei
versamenti e la presentazione della dichiarazione prevista
nel presente comma sono disciplinate dalle disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600 e del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602.
13. Nel caso in cui alla conclusione del contratto il
risultato della gestione sia negativo, il soggetto gestore
rilascia al mandante apposita certificazione dalla quale
risulti l'importo computabile in diminuzione ai sensi del
comma 4 dell'art. 82, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito
dall'art. 4, comma 1, lettera b), o, nel caso di esistenza
od apertura di depositi o rapporti di custodia,
amministrazione o gestione di cui all'art. 6 e al comma 1,
intestati al contribuente e per i quali sia esercitata
l'opzione di cui alle medesime disposizioni, ai sensi del
comma 5 dell'art. 6 o del comma 10 del presente articolo.
Ai fini del computo del periodo temporale entro cui il
risultato negativo e' computabile in diminuzione si tiene
conto di ciascun periodo d'imposta in cui il risultato
negativo e' maturato.
14. L'opzione non puo' essere esercitata e, se
esercitata, perde effetto, qualora le percentuali di
diritti di voto o di partecipazione rappresentate dalle
partecipazioni, titoli o diritti complessivamente posseduti
dal contribuente, anche nell'ambito dei rapporti di cui al
comma 1 o all'art. 6, siano superiori a quelle indicate
nella lettera c) del comma 1 dell'art. 81 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come
sostituita dall'art. 3, comma 1, lettera a). Se il
superamento delle percentuali e' avvenuto successivamente
all'esercizio dell'opzione, per la determinazione dei
redditi da assoggettare ad imposta sostitutiva ai sensi del
comma 1 dell'art. 5 si applica il comma 9. Il contribuente
comunica ai soggetti di cui al comma 1 il superamento delle
percentuali entro quindici giorni dalla data in cui sia
avvenuto o, se precedente, all'atto della prima cessione,
ogniqualvolta tali soggetti, sulla base dei dati e delle
informazioni in loro possesso, non siano in grado di
verificare il superamento. Nel caso di indebito esercizio
dell'opzione o di omessa comunicazione si applica a carico
del contribuente la sanzione amministrativa dal 2 al 4 per
cento del valore delle partecipazioni, titoli o diritti
posseduti alla data della violazione.
15. (Abrogato).
16. Per la liquidazione, l'accertamento, la
riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in
materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni
previste in materia di imposte sui redditi.
17. Con il decreto di approvazione dei modelli di cui
all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e' approvato il modello di
dichiarazione di cui al comma 12.".
"Art. 14 (Regime transitorio per le ritenute sui
redditi di capitale e l'imposta sostitutiva sulle
plusvalenze e gli altri redditi diversi). - 1. Le
disposizioni degli articoli 1, 8, comma 5, e 12 si
applicano ai redditi di capitale divenuti esigibili a
partire dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, nonche' agli utili derivanti dalla partecipazione
a societa' od enti soggetti all'imposta sul reddito delle
persone giuridiche di cui e' deliberata la distribuzione a
partire dalla predetta data. Le disposizioni dell'art. 13
si applicano agli interessi ed altri proventi delle
obbligazioni e titoli similari la cui prima emissione
avviene a partire dalla data di entrata in vigore del
presente decreto. Per le obbligazioni e titoli similari la
cui prima emissione e' avvenuta anteriormente, le
disposizioni dell'art. 13 si applicano agli interessi e
altri proventi maturati a partire dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sempreche' la vita residua del
titolo alla predetta data sia superiore a due anni.
2. In deroga al comma 1 le disposizioni dei commi 1 e
10 dell'art. 12 si applicano agli interessi ed altri
proventi delle obbligazioni e titoli similari, con
esclusione delle cambiali finanziarie, emessi a partire
dalla data del 30 giugno 1997 da societa' od enti, diversi
dalle banche, il cui capitale e' rappresentato da azioni
non negoziate in mercati regolamentati italiani ovvero da
quote, sempreche' detti interessi e proventi siano divenuti
esigibili successivamente alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
3. Per gli interessi e gli altri proventi delle
obbligazioni e titoli similari emessi fino al 31 dicembre
1988 da soggetti residenti, nonche' per i certificati di
deposito e di buoni fruttiferi emessi fino alla data di
entrata in vigore del presente decreto continuano ad
applicarsi le disposizioni vigenti a tale ultima data.
Continuano ad applicarsi le esenzioni previste per gli
interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e
titoli similari emessi anteriormente alla data di entrata
in vigore del presente decreto.
4. Le disposizioni degli articoli da 3 a 6 si applicano
alle plusvalenze, minusvalenze e agli altri redditi diversi
realizzati a partire dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
5. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze
e minusvalenze di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art.
81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, come modificato dall'art. 3, comma 1, in deroga a
quanto stabilito dall'art. 82 del predetto testo unico n.
917 del 1986, il costo o valore di acquisto delle
partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del
presente decreto puo' essere adeguato, ai sensi del comma 5
dell'art. 2 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991,
n. 102, sulla base della variazione intervenuta fino al
30 giugno 1998.
6. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze
e minusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 1
dell'art. 81 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal l'art. 3,
comma 1, per le partecipazioni possedute alla data di
entrata in vigore del presente decreto, in luogo del costo
o valore di acquisto, puo' essere assunto:
a) nel caso dei titoli, quote o diritti, negoziati in
mercati regolamentati italiani, indicati nella citata
lettera c-bis) del comma 1 dell'art. 81 del predetto testo
n. 917 del 1986, nel testo vigente anteriormente alla data
di entrata in vigore del presente decreto, il valore
risultante dalla media aritmetica dei prezzi rilevati
presso i medesimi mercati regolamentati nel mese precedente
alla predetta data;
b) nel caso dei titoli, quote o diritti, negoziati in
mercati regolamentati, indicati nella stessa lettera c) del
comma 1 dell'art. 81 del predetto testo unico n. 917 del
1986, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata
in vigore del presente decreto, nonche' dei titoli, quote o
diritti, negoziati esclusivamente in mercati regolamentati
esteri, indicati nella lettera c-bis) del comma 1 dell'art.
81 del medesimo testo unico n. 917 del 1986, il valore
risultante dalla media aritmetica dei prezzi rilevati
presso i medesimi mercati regolamentati nel mese precedente
alla predetta data a condizione che le plusvalenze comprese
nel predetto valore siano assoggettate ad imposta
sostitutiva con i criteri stabiliti nel decreto-legge
28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 marzo 1991, n. 102;
c) nel caso dei titoli, quote o diritti non negoziati
in mercati regolamentati il valore alla predetta data della
frazione del patrimonio netto della societa', associazione
od ente rappresentata da tali titoli, quote e diritti,
determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo
bilancio approvato anteriormente alla medesima data, a
condizione che le plusvalenze comprese nel predetto valore
siano assoggettate ad imposta sostitutiva con i criteri
stabiliti nel decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991,
n. 102.
7. Il valore assunto a riferimento per l'applicazione
dell'imposta sostitutiva indicata nel precedente comma e'
indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al
periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore
del presente decreto e l'imposta sostitutiva e' versata
entro il termine di versamento delle imposte sui redditi
dovute a saldo in base alla dichiarazione dei redditi
relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1998.
7-bis. In deroga al comma 7, qualora il valore delle
partecipazioni di cui alla lettera c-bis) dell'art. 81,
comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente anteriormente
alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia
determinato ai sensi delle lettere b) e c) del comma 6,
l'imposta sostitutiva determinata con i criteri dell'art. 3
del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, e'
applicata dagli intermediari indicati nell'art. 6, comma 1,
del presente decreto su opzione del possessore da
esercitare entro il 30 settembre 1998. Gli intermediari
prelevano l'imposta sostitutiva dovuta dal possessore entro
il mese di ottobre 1998 e ne effettuano il versamento entro
il giorno 15 del mese successivo. Non sussistono in tal
caso gli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 10.
8. Per le partecipazioni gia' possedute alla data del
28 gennaio 1991, in luogo del costo o valore di acquisto,
nonche' del valore determinato sulla base dei commi
precedenti, puo' essere assunto:
a) nel caso dei titoli, quote o diritti negoziati in
mercati regolamentati, il valore risultante dalla media dei
prezzi di compenso o dei prezzi fatti nel corso dell'anno
1990 dalla borsa di valori di Milano o, in difetto, dalle
borse presso cui i titoli od i diritti erano in tale
periodo negoziati;
b) nel caso degli altri titoli, quote o diritti, il
valore alla data del 28 gennaio 1991 della frazione del
patrimonio netto della societa', associazione od ente
rappresentata da tali titoli, quote e diritti, determinato
sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato
anteriormente alla predetta data.
9. Nei casi indicati dalla lettera c) del comma 6,
nonche' dalla lettera b) del comma 8, e' in facolta' dei
possessori determinare il valore della frazione di
patrimonio netto rappresentato dai titoli, quote o diritti
ivi indicati sulla base di una relazione giurata di stima,
cui si applica l'art. 64 del codice di procedura civile,
redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori
commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali,
nonche' nell'elenco dei revisori contabili. In tal caso il
valore periziato e' riferito all'intero patrimonio sociale
ed e' indicato, unitamente ai dati identificativi
dell'estensore della perizia, nella dichiarazione dei
redditi della societa', associazione od ente, relativa al
periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore
del presente decreto e reso noto ai soci, associati e
partecipanti che ne fanno richiesta. Se la societa' o
l'ente nel quale e' posseduta la partecipazione non e'
residente nel territorio dello Stato il valore periziato ed
i dati identificativi dell'estensore della perizia sono
indicati nella dichiarazione dei redditi del possessore.
Qualora la relazione giurata di stima sia predisposta per
conto della stessa societa' od ente nel quale e' posseduta
la partecipazione la relativa spesa e' deducibile dal
reddito d'impresa in quote costanti nell'esercizio in cui
e' stata sostenuta e nei quattro successivi.
10. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze
e minusvalenze e degli altri proventi ed oneri indicati
nelle lettere c-ter), c-quater) e c-quinquies) del comma 1
dell'art. 81 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'art. 3,
comma 1, per i titoli, i certificati, i diritti, le valute
estere, i metalli preziosi allo stato grezzo o monetario,
gli strumenti finanziari, rapporti o crediti posseduti alla
data di entrata in vigore del presente decreto, il costo o
valore di acquisto e' quello risultante da documentazione
di data certa, anche proveniente dalle scritture contabili
dei soggetti di cui agli articoli 6 e 7. Tuttavia,
limitatamente alle plusvalenze e gli altri proventi
divenuti imponibili per effetto del presente decreto, in
luogo del costo o valore di acquisto, puo' essere assunto:
a) nel caso dei titoli, diritti, valute estere,
metalli preziosi allo stato grezzo o monetario, strumenti
finanziari e rapporti, negoziati in mercati regolamentati,
il valore risultante dalla media aritmetica dei prezzi
rilevati nel mese precedente a quello di entrata in vigore
del presente decreto presso i mercati regolamentati
italiani ovvero, per quelli negoziati esclusivamente in
mercati regolamentati esteri, il valore risultante dalla
media aritmetica dei prezzi rilevati negli ultimi cinque
giorni lavorativi dello stesso mese presso i medesimi
mercati regolamentati;
b) nel caso dei titoli, certificati, diritti, valute
estere, metalli preziosi allo stato grezzo o monetato,
strumenti finanziari e rapporti, non negoziati in mercati
regolamentati, nonche' per i crediti, il valore alla data
di entrata in vigore del presente decreto risultante da
apposita relazione di stima, la quale puo' essere
effettuata, oltre che dai soggetti indicati nel comma 9,
anche dai soggetti di cui agli articoli 6 e 7.
11. Per i rapporti in essere alla data di entrata in
vigore del presente decreto, intrattenuti con intermediari
diversi dalla Banca d'Italia, l'imposta sostitutiva e'
applicata dagli intermediari di cui all'art. 6, comma 1,
anche in mancanza di opzione, salva la facolta' del
contribuente di rinunciare a tale regime con apposita
comunicazione da effettuare entro il 30 settembre 1998, con
effetto dal 1 luglio 1998. L'imposta sostitutiva dovuta
sulle plusvalenze realizzate e sugli altri redditi
conseguiti entro il 31 ottobre 1998, anche per effetto di
rapporti sorti dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e fino al 30 settembre 1998, dai contribuenti che
non hanno rinunciato al regime previsto nel predetto art.
6, e' liquidata dai citati intermediari entro il mese
successivo a tale data, ed e' versata entro il 15 dicembre
1998. A tal fine il contribuente fornisce al soggetto
incaricato dell'applicazione dell'imposta gli elementi e la
documentazione necessari alla determinazione della
plusvalenza imponibile e costituire, in favore di tale
soggetto, apposita provvista per far fronte al pagamento
dell'imposta.
12. Le disposizioni dell'art. 10 e del comma 1, lettera
a), dell'art. 11 si applicano a partire dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni
delle altre lettere del predetto comma 1 dell'art. 11 si
applicano a partire dal periodo d'imposta in corso alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
13. (Abrogato)".
- Si riporta il testo dell'art. 10-ter della legge
23 marzo 1983, n. 77, recante "Istituzione e disciplina dei
fondi comuni d'investimento mobiliare", pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 28 marzo 1983, n. 85, cosi' come
modificato dal presente articolo:
"Art. 10-ter (Disposizioni tributarie sui proventi
delle quote di organismi di investimento collettivo in
valori mobiliari di diritto estero). - 1. Sui proventi di
cui all'art. 41, comma 1, lettera g), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla
partecipazione a organismi di investimento collettivo in
valori mobiliari di diritto estero, situati negli Stati
membri dell'Unione europea, conformi alle direttive
comunitarie e le cui quote sono collocate nel territorio
dello Stato ai sensi dell'art. 10-bis, i soggetti residenti
incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del
riacquisto o della negoziazione delle quote o delle azioni
operano una ritenuta del 12,50 per cento. La ritenuta si
applica sui proventi distribuiti in costanza di
partecipazione all'organismo di investimento e su quelli
compresi nella differenza tra il valore di riscatto o di
cessione delle quote od azioni e il valore medio ponderato
di sottoscrizione o di acquisto delle quote. In ogni caso
come valore di sottoscrizione o acquisto si assume il
valore della quota rilevato dai prospetti periodici
relativi alla data di acquisto delle quote medesime.
2. (Abrogato).
3. La ritenuta del comma 1 e' applicata a titolo di
acconto nei confronti di: a) imprenditori individuali, se
le partecipazioni sono relative all'impresa ai sensi
dell'art. 77 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917; b) societa' in nome collettivo,
in accomandita semplice ed equiparate di cui all'art. 5 del
predetto testo unico; c) societa' ed enti di cui alle
lettere a) e b) dell'art. 87 del medesimo testo unico e
stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle
societa' e' degli enti di cui alla lettera d) del predetto
articolo. Nei confronti di tutti gli altri soggetti,
compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito
delle persone giuridiche, la ritenuta e' applicata a titolo
d'imposta.
4. Nel caso in cui le quote o azioni di cui al comma 1
sono collocate all'estero, o comunque i relativi proventi
sono conseguiti all'estero senza applicazione della
ritenuta, detti proventi sono assoggettati a tassazione
separata ai sensi dell'art. 16-bis del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, se percepiti al
di fuori dell'esercizio di imprese commerciali.
5. I proventi di cui all'art. 41, comma 1, lettera g),
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, derivanti dalla partecipazione a organismi di
investimento collettivo in valori mobiliari di diritto
estero, diversi da quelli di cui al comma 1, concorrono a
formare il reddito imponibile dei partecipanti, sia che
vengano percepiti sotto forma di proventi distribuiti sia
che vengano percepiti quale differenza tra il valore di
riscatto o di cessione delle quote o azioni e il valore di
sottoscrizione o acquisto. Il costo unitario di acquisto
delle quote si assume dividendo il costo complessivo delle
quote acquistate o sottoscritte per la loro quantita'.
6. Nel caso in cui i proventi di cui al comma 5 sono
percepiti in Italia tramite soggetti residenti incaricati
del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della
negoziazione delle quote o delle azioni, tali soggetti
operano una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'acconto
delle imposte sui redditi.
7. Il comma 3-bis dell'art. 8 del decreto-legge
28 giugno 1990, n. 167, convertito con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 1990, n. 227, e' abrogato.
8. Con decreto del Ministro delle finanze, da
pubblicarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' di
presentazione della dichiarazione di sostituto di imposta
da parte dei soggetti che corrispondono i proventi di cui
al presente articolo, nonche' degli eventuali altri
adempimenti.
9. Gli organismi di investimento collettivo in valori
mobiliari di diritto estero situati negli Stati membri
della Comunita' economica europea e conformi alle direttive
comunitarie possono, con riguardo agli investimenti
effettuati in Italia, avvalersi delle convenzioni stipulate
dalla Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni
relativamente alla parte dei redditi e proventi
proporzionalmente corrispondenti alle loro quote possedute
da soggetti non residenti in Italia.
10. Le disposizioni di cui al comma 9, si applicano
esclusivamente agli organismi aventi sede in uno Stato la
cui legislazione riconosca analogo diritto agli organismi
di investimento collettivo italiani.
11. Il Ministro delle finanze determina, con proprio
decreto, le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 del
presente articolo".
- Il decreto del Ministro delle finanze 4 agosto 2000,
recante "Individuazione degli elementi di rettifica da
utilizzare per la determinazione delle plusvalenze e degli
altri redditi diversi di natura finanziaria, nonche' di
taluni redditi di capitali", e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 21 agosto 2000, n. 194.
 
Art. 10. Disposizioni in materia di imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e
privati (( 1. Al decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 6, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Non sono soggetti ad imposizione gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui all'articolo 2, comma 1, percepiti da soggetti residenti in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni e che non siano residenti negli Stati o territori di cui all'articolo 76, comma 7-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come individuati dai decreti di cui al medesimo comma 7-bis. Non sono altresi' soggetti ad imposizione gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari percepiti da:
a) enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
b) gli investitori istituzionali esteri, ancorche' privi di soggettivita' tributaria, costituiti in Paesi di cui al primo periodo;
c) Banche centrali, anche in relazione all'investimento delle riserve ufficiali dello Stato, di Paesi che non hanno stipulato con la Repubblica italiana convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito, purche' tali Paesi non siano inclusi nei decreti emanati ai sensi del predetto articolo 76, comma 7-bis".
b) all'articolo 6, il comma 2 e' abrogato;
c) all'articolo 7, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. La banca o la societa' di intermediazione mobiliare di cui al comma 1 deve acquisire:
a) un'autocertificazione dell'effettivo beneficiario dei proventi dei titoli che attesti il possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 6 per la non applicazione dell'imposta. Relativamente agli investitori istituzionali privi di soggettivita' tributaria, si considera beneficiario effettivo l'investitore istituzionale stesso e l'autocertificazione di cui al primo periodo deve essere resa dal relativo organo di gestione. L'autocertificazione deve essere redatta in conformita' a quanto stabilito con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 novembre 2001. La predetta autocertificazione produce effetti salvo revoca e non deve essere presentata qualora in precedenza siano state prodotte al medesimo intermediario certificazioni equivalenti per le stesse o altre finalita';
b) i dati identificativi del soggetto non residente effettivo beneficiario dei proventi dei titoli depositati, nonche' il codice identificativo del titolo e gli elementi necessari a determinare gli interessi, premi ed altri frutti, non soggetti ad imposta sostitutiva, di sua pertinenza";
d) all'articolo 7, comma 4, primo periodo, le parole: "dell'attestazione sono sostituite dalle seguenti: "della dichiarazione ; nel secondo periodo, le parole: "La predetta attestazione sono sostituite dalle seguenti: "La predetta dichiarazione .
2. All'articolo 26-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalla seguente:
"a) soggetti residenti all'estero, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni ;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. I requisiti di cui al comma 1 sono attestati mediante la documentazione di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239 .
3. All'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, le lettere a) e b) sono sostituite dalla seguente:
"a) soggetti residenti all'estero, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni .
4. All'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano nei confronti dei soggetti residenti all'estero, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni .
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai redditi di capitale divenuti esigibili, nonche' alle plusvalenze e agli altri redditi diversi di natura finanziaria realizzati a decorrere dal 1 gennaio 2002. Sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 76, comma 7-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per l'individuazione dei Paesi e territori aventi un regime fiscale privilegiato si fa riferimento agli Stati e alle societa' indicati nel decreto ministeriale 24 aprile 1992.
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere previste modalita' semplificate di acquisizione delle informazioni da parte degli intermediari, basate sull'utilizzo di mezzi informatici, che garantiscano adeguati livelli di sicurezza, riservatezza e affidabilita' dei dati". ))

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo degli articoli 6 e 7 del decreto
legislativo 1 aprile 1996, n. 239, recante "Modificazioni
al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti
delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 maggio 1996, n. 102,
cosi' come modificato dalla presente legge:
"Art. 6 (Regime fiscale per i soggetti non residenti).
- 1. Non sono soggetti ad imposizione gli interessi, premi
ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui
all'art. 2, comma 1, percepiti da soggetti residenti in
Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni e
che non siano residenti negli Stati o territori di cui
all'art. 76, comma 7-bis, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, come individuati dai decreti di
cui al medesimo comma 7-bis. Non sono altresi' soggetti ad
imposizione gli interessi, premi ed altri frutti delle
obbligazioni e titoli similari percepiti da:
a) enti od organismi internazionali costituiti in
base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
b) gli investitori istituzionali esteri, ancorche'
privi di soggettivita' tributaria, costituiti in Paesi di
cui al primo periodo;
c) Banche centrali, anche in relazione
all'investimento delle riserve ufficiali dello Stato, di
Paesi che non hanno stipulato con la Repubblica italiana
convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito,
purche' tali Paesi non siano inclusi nei decreti emanati ai
sensi del predetto art. 76, comma 7-bis.
2. (Abrogato)".
"Art. 7 (Procedura per la non applicazione dell'imposta
sostitutiva nei confronti dei non residenti). - 1. Ai fini
dell'applicazione dell'art. 6, comma 1, i soggetti non
residenti ivi indicati devono depositare, direttamente o
indirettamente, i titoli presso una banca o una societa' di
intermediazione mobiliare residente, ovvero una stabile
organizzazione in Italia di banche o di societa' di
intermediazione mobiliare non residenti, che intrattiene
rapporti diretti in via telematica con il Ministero delle
finanze - Dipartimento delle entrate.
2. La banca o la societa' di intermediazione mobiliare
di cui al comma 1 deve acquisire:
a) un'autocertificazione dell'effettivo beneficiario
dei proventi dei titoli che attesti il possesso dei
requisiti di cui al comma 1 dell'art. 6 per la non
applicazione dell'imposta. Relativamente agli investitori
istituzionali privi di soggettivita' tributaria, si
considera beneficiario effettivo l'investitore
istituzionale stesso e l'autocertificazione di cui al primo
periodo deve essere resa dal relativo organo di gestione.
L'autocertificazione deve essere redatta in conformita' a
quanto stabilito con uno o piu' decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro il
30 novembre 2001. La predetta autocertificazione produce
effetti salvo revoca e non deve essere presentata qualora
in precedenza siano state prodotte al medesimo
intermediario certificazioni equivalenti per le stesse o
altre finalita';
b) i dati identificativi del soggetto non residente
effettivo beneficiario dei proventi dei titoli depositati,
nonche' il codice identificativo del titolo e gli elementi
necessari a determinare gli interessi, premi ed altri
frutti, non soggetti ad imposta sostitutiva, di sua
pertinenza.
3. Le informazioni e i documenti di cui al comma 2
possono essere acquisiti anche per il tramite di
intermediari che intervengono nel deposito dei titoli
indirettamente effettuato presso una banca o una societa'
di intermediazione mobiliare residente.
4. La mancata acquisizione della dichiarazione di cui
alla lettera a) del comma 2 da parte dei soggetti
depositari di cui al comma 1 determina l'applicazione
dell'imposta sostitutiva sui proventi spettanti ai soggetti
non residenti. La predetta dichiarazione non e' acquisita
relativamente agli enti od organismi internazionali
costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi
in Italia.
5. Relativamente ai proventi per i quali non siano
state acquisite le informazioni di cui alla lettera b) del
comma 2 o siano state acquisite informazioni inesatte o non
complete, la banca o la societa' di intermediazione
mobiliare provvede al versamento della corrispondente
imposta sostitutiva, maggiorata dell'1,5 per cento per
ciascun mese, o frazione di mese, di ritardo rispetto a
quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere
effettuato. Il versamento non puo' in ogni caso essere
effettuato oltre il termine di invio delle comunicazioni di
cui all'art. 8, comma 2, relative al periodo al quale i
proventi si riferiscono".
- Si riporta il testo dell'art. 26-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
recante "Disposizioni comuni in materia di accertamento
delle imposte sui redditi", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 16 ottobre 1973, n. 268, S.O. n. 1, cosi' come
modificato dalla presente legge:
"Art. 26-bis (Esenzione dalle imposte sui redditi per i
non residenti). - 1. Non sono soggetti ad imposizione i
redditi di capitale derivanti dai rapporti indicati nelle
lettere a), diversi dai depositi e conti correnti bancari e
postali, con esclusione degli interessi ed altri proventi
derivanti da prestiti di denaro, c), d), g-bis) e g-ter),
dell'art. 41, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, qualora siano
percepiti da:
a) soggetti residenti all'estero, di cui all'art. 6,
comma 1, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, e
successive modificazioni.
1-bis. I requisiti di cui al comma 1 sono attestati
mediante la documentazione di cui all'art. 7, comma 2, del
decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239.
2. Qualora i rapporti di cui alle lettere g-bis) e
g-ter) abbiano ad oggetto azioni o titoli similari
l'esenzione di cui al comma 1 non si applica sulla quota
del provento corrispondente all'ammontare degli utili messi
in pagamento nel periodo di durata del contratto".
- Si riporta il testo degli articoli 5 e 9 del decreto
legislativo 21 novembre 1997, n. 461, cosi' come modificato
dalla presente legge:
"Art. 5 (Imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli
altri redditi diversi di cui alle lettere da c) a
c-quinquies) del comma 1 dell'art. 81 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917). - 1. Le
plusvalenze di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art.
81, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, come modificato dall'art. 3, comma 1, al
netto delle relative minusvalenze, determinate secondo i
criteri stabiliti dall'art. 82 del predetto testo unico n.
917 del 1986, sono soggette ad imposta sostitutiva delle
imposte sui redditi con l'aliquota del 27 per cento.
L'eventuale imposta sostitutiva pagata fino al superamento
delle percentuali di partecipazione o di diritti di voto
indicate nella predetta lettera c) del comma 1 dell'art.
81, e' portata in detrazione dall'imposta sostitutiva
dovuta ai sensi del presente comma.
2. I redditi di cui alle lettere da c-bis) a
c-quinquies) del comma 1 dell'art. 81, del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come
modificato dall'art. 3, comma 1, determinati secondo i
criteri stabiliti dall'art. 82 del predetto testo unico,
sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui
redditi con l'aliquota del 12,50 per cento.
3. Le plusvalenze e gli altri redditi soggetti
all'imposta sostitutiva di cui ai commi 1 e 2 sono
distintamente indicati nella dichiarazione annuale dei
redditi. Con uno o piu' decreti del Ministro delle finanze
possono essere previsti particolari adempimenti ed oneri di
documentazione per la determinazione dei predetti redditi.
L'obbligo di dichiarazione non sussiste per le plusvalenze
e gli altri proventi per i quali il contribuente abbia
esercitato l'opzione di cui all'art. 6.
4. Le imposte sostitutive di cui ai commi 1 e 2 sono
corrisposte mediante versamento diretto nei termini e nei
modi previsti per il versamento delle imposte sui redditi
dovute a saldo in base alla dichiarazione.
5. Non concorrono a formare il reddito le plusvalenze e
le minusvalenze, nonche' i redditi e le perdite di cui alle
lettere da c-bis) a c-quinquies) del comma 1 dell'art. 81,
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, come modificato dall'art. 3, comma 1, percepiti o
sostenuti da:
a) soggetti residenti all'estero, di cui all'art. 6,
comma 1, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, e
successive modificazioni.
6. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione,
le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in materia di
imposta sostitutiva si applicano le disposizioni previste
in materia di imposte sui redditi".
"Art. 9 (Rimborso d'imposta per i sottoscrittori di
quote di organismi di investimento collettivo del risparmio
italiani). - 1. I soggetti non residenti che hanno
conseguito proventi erogati da organismi di investimento
collettivo soggetti alle imposte sostitutive di cui
all'art. 8 hanno diritto, facendone richiesta, entro il
31 dicembre dell'anno in cui il provento e' percepito, alla
societa' di gestione del fondo comune, alla SICAV ovvero al
soggetto incaricato del collocamento delle quote o azioni
di cui all'art. 8, comma 4, al pagamento di una somma pari
al 15 per cento dei proventi erogati. Il pagamento e'
disposto dai predetti soggetti, per il tramite della banca
depositaria ove esistente, computandolo in diminuzione dai
versamenti dell'imposta sostitutiva sul risultato della
gestione degli organismi di investimento collettivo da essi
gestiti o collocati, a decorrere dalle rate relative al
periodo d'imposta precedente. Il pagamento non puo' essere
richiesto all'amministrazione finanziaria.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1 e' provento il
reddito conseguito dal sottoscrittore per effetto della
distribuzione di proventi da parte dell'organismo, nonche'
la differenza tra il valore di riscatto e il valore medio
ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote. In
ogni caso quale valore di sottoscrizione o acquisto si
assume il valore della quota rilevato dai prospetti
periodici previsti per ciascun organismo di investimento
collettivo di cui al citato art. 8, relativi alla data di
acquisto delle quote medesime.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano nei
confronti dei soggetti residenti all'estero, di cui
all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 1 aprile 1996,
n. 239, e successive modificazioni.
4. Nel caso di organismi di investimento collettivo di
diritto italiano le cui quote o azioni siano sottoscritte
esclusivamente da soggetti non residenti di cui al primo
periodo del comma 3, gli organismi medesimi sono esenti
dall'imposta sostitutiva sul risultato della gestione di
cui all'art. 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77. Qualora
venga richiesta dal soggetto non residente l'emissione di
certificati al portatore rappresentativi delle quote
sottoscritte o comunque in tutti i casi in cui risulti che
la proprieta' delle quote sia stata a qualsiasi titolo
trasferita a un soggetto diverso da quelli di cui al primo
periodo del precedente comma 3, sull'intero provento
afferente le quote, dal momento della sottoscrizione al
momento del riscatto, si applica la disciplina prevista per
gli organismi di investimento in valori mobiliari, di
diritto estero situati negli Stati membri dell'Unione
europea, conformi alle direttive comunitarie, le cui quote
o azioni siano collocate nel territorio dello Stato, di cui
all'art. 10-ter della citata legge n. 77 del 1983, come
modificato dall'art. 8, comma 5. La ritenuta e' applicata
dalla banca depositaria dell'organismo di investimento. La
banca depositaria e' tenuta a comunicare
all'amministrazione finanziaria, con riferimento ai
proventi distribuiti e alle somme erogate a fronte di
riscatti nel periodo d'imposta precedente, i dati
identificativi dei soggetti beneficiari delle somme
comunque erogate dall'organismo di investimento.
5. Con decreto dell'Amministrazione finanziaria sono
stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni del
presente articolo".
- Si riporta il testo dell'art. 76, comma 7-bis, del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917:
"Art. 76 (Norme generali sulle valutazioni). - 1.-7.
(Omissis).
7-bis. Non sono ammessi in deduzione le spese e gli
altri componenti negativi derivanti da operazioni
intercorse tra imprese residenti ed imprese domiciliate
fiscalmente in Stati o territori non appartenenti
all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati. Si
considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o
territori individuati, con decreto del Ministro delle
finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, in ragione
del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello
applicato in Italia, ovvero della mancanza di un adeguato
scambio di informazioni, ovvero di altri criteri
equivalenti.
7-ter. - 7-quater. (Omissis)".
- Il decreto del Ministro del tesoro 24 aprile 1992,
recante "Norme per la trasparenza delle operazioni e dei
servizi bancari e finanziari", e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 11 maggio 1992, n. 108.
 
Art. 11.
Definizioni
1. Ai fini delle disposizioni di cui al presente capo, si intende per:
a) "interessati", le persone fisiche, gli enti non commerciali, le societa' semplici e le associazioni equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, (( di cui al )) decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) "intermediari", le banche italiane, le societa' d'intermediazione mobiliare previste dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, (( di cui al )) decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le societa' di gestione del risparmio previste dall'articolo 1, com-ma 1, lettera o), dello stesso testo unico, limitatamente alle attivita' di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi, le societa' fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico previsto dall'articolo 201 del predetto testo unico, le Poste italiane S.p.a., le stabili organizzazioni in Italia di banche e di imprese di investimento non residenti;
c) (("decreto-legge)) n. 429 del 1982", il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, recante norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria;
d) (("decreto-legge)) n. 167 del 1990", il decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, recante norme in tema di rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori;
e) (("decreto-legge)) n. 143 del 1991", il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni, recante provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio;
f) (((lettera soppressa);))
g) (("decreto legislativo)) n. 319 del 1998", il decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319, recante il riordino dell'Ufficio italiano dei cambi, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433;
h) (("decreto legislativo)) n. 74 del 2000", il decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, recante la nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
"Art. 5 (Redditi prodotti in forma associata). - 1. I
redditi delle societa' semplici, in nome collettivo e in
accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato
sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla
percezione, proporzionalmente alla sua quota di
partecipazione agli utili.
2. Le quote di partecipazione agli utili si presumono
proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non
risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o
dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da
altro atto pubblico o scrittura autenticata di data
anteriore all'inizio del periodo di imposta; se il valore
dei conferimenti non risulta determinato, le quote si
presumono uguali.
3. Ai fini delle imposte sui redditi:
a) le societa' di armamento sono equiparate alle
societa' in nome collettivo o alle societa' in accomandita
semplice secondo che siano state costituite all'unanimita'
o a maggioranza;
b) le societa' di fatto sono equiparate alle societa'
in nome collettivo o alle societa' semplici secondo che
abbiano o non abbiano per oggetto l'esercizio di attivita'
commerciali;
c) le associazioni senza personalita' giuridica
costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma
associata di arti e professioni sono equiparate alle
societa' semplici, ma l'atto o la scrittura di cui al comma
2 puo' essere redatto fino alla presentazione della
dichiarazione dei redditi dell'associazione;
d) si considerano residenti le societa' e le
associazioni che per la maggior parte del periodo di
imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione
o l'oggetto principale nel territorio dello Stato.
L'oggetto principale e' determinato in base all'atto
costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di
scrittura privata autenticata, e, in mancanza, in base
all'attivita' effettivamente esercitata.
4. I redditi delle imprese familiari di cui all'art.
230-bis del codice civile, limitatamente al 49 per cento
dell'ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi
dell'imprenditore, sono imputati a ciascun familiare, che
abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua
attivita' di lavoro nell'impresa, proporzionalmente alla
sua quota di partecipazione agli utili. La presente
disposizione si applica a condizione:
a) che i familiari partecipanti all'impresa risultino
nominativamente, con l'indicazione del rapporto di
parentela o di affinita' con l'imprenditore, da atto
pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore
all'inizio del periodo di imposta, recante la
sottoscrizione dell'imprenditore e dei familiari
partecipanti;
b) che la dichiarazione dei redditi dell'imprenditore
rechi l'indicazione delle quote di partecipazione agli
utili spettanti ai familiari e l'attestazione che le quote
stesse sono proporzionate alla qualita' e quantita' del
lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo
continuativo e prevalente, nel periodo di imposta;
c) che ciascun familiare attesti, nella propria
dichiarazione dei redditi, di aver prestato la sua
attivita' di lavoro nell'impresa in modo continuativo e
prevalente.
5. Si intendono, per familiari, ai fini delle imposte
sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e
gli affini entro il secondo grado".
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, lettere e)
ed o) e dell'art. 201 del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, recante "Testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli
articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71,
S.O.:
"Art. 1 (Definizioni). - 1. Nel presente decreto
legislativo si intendono per:
a)-d) (Omissis);
e) "societa' di intermediazione mobiliare" (SIM):
l'impresa, diversa dalle banche e dagli intermediari
finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del
testo unico bancario, autorizzata a svolgere servizi di
investimento, avente sede legale e direzione generale in
Italia;
f)-n) (Omissis);
o) "societa' di gestione del risparmio": la societa'
per azioni con sede legale e direzione generale in Italia
autorizzata a prestare il servizio di gestione collettiva
del risparmio;
p)-w) (Omissis);
2.-6. (Omissis).".
"Art. 201 (Agenti di cambio). - 1. Sono sciolti, a cura
del Consiglio nazionale degli ordini degli agenti di
cambio, gli ordini professionali previsti dall'art. 3 della
legge 29 maggio 1967, n. 402, a eccezione degli ordini
professionali di Milano e di Roma.
2. Gli agenti di cambio sono iscritti all'albo
professionale tenuto da uno degli ordini indicati nel comma
1, al quale affluiscono i pagamenti della tassa annuale
fissata dall'ordine medesimo, avuto riguardo all'iscrizione
al ruolo speciale o al ruolo nazionale previsti dai commi 5
e 6. L'ordine e' tenuto a conservare i libri degli agenti
di cambio defunti o cancellati dal ruolo unico nazionale.
3. Restano ferme le altre disposizioni previste dalla
legge 29 maggio 1967, n. 402. Non possono essere banditi
concorsi per la nomina di agenti di cambio. Gli agenti di
cambio cessano di appartenere ai ruoli previsti dai commi 5
e 6 al compimento del settantesimo anno di eta'. Gli agenti
di cambio nominati prima dell'entrata in vigore della legge
23 maggio 1956, n. 515, sono collocati nella posizione di
fuori ruolo al compimento del settantesimo anno di eta'
conservando i diritti e gli obblighi inerenti alla carica.
4. Le disponibilita' del Fondo comune degli agenti di
cambio e delle cauzioni esistenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto sono restituite agli aventi
diritto.
5. Gli agenti di cambio in carica che siano soci,
amministratori, dirigenti, dipendenti o collaboratori di
SIM, di banche o di societa' di gestione del risparmio sono
iscritti in un ruolo speciale tenuto dal Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Essi
non possono prestare servizi di investimento e possono
essere dirigenti, dipendenti o collaboratori soltanto di
uno dei predetti intermediari. Essi restano individualmente
assoggettati alle incompatibilita' previste dal comma 11.
6. Gli agenti di cambio in carica che non siano
iscritti nel ruolo speciale previsto dal comma 5 sono
iscritti nel ruolo unico nazionale tenuto dal Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
7. Gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico
nazionale possono svolgere i servizi di investimento
indicati nell'art. 1, comma 5, lettere b), c),
limitatamente al collocamento senza preventiva
sottoscrizione o acquisto a fermo e senza assunzione di
garanzia nei confronti dell'emittente, d) ed e). Essi
possono svolgere altresi' l'offerta fuori sede dei propri
servizi di investimento e i servizi accessori indicati
nell'art. 1, comma 6, lettera c), limitatamente alla
conclusione di contratti di riporto e altre operazioni in
uso sui mercati, f) e g), nonche' attivita' connesse e
strumentali, ferme restando le riserve di attivita'
previste dalla legge.
8. Gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico
nazionale devono tenere le scritture contabili previste
dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile; la
CONSOB, con proprio regolamento, stabilisce le modalita'
del controllo contabile da parte di societa' di revisione
iscritte nell'albo speciale previsto dall'art. 161.
9. Il mancato esercizio del servizio di negoziazione
per conto terzi per un periodo di tempo superiore a sei
mesi comporta la decadenza dalla carica; il Ministero del
tesoro, del bilancio e dalla programmazione economica, in
presenza di comprovati motivi di salute, puo' prorogare,
sentita la CONSOB, detto termine fino a un periodo massimo
di 18 mesi.
10. Per l'esercizio dei servizi di investimento gli
agenti di cambio aderiscono ai sistemi di indennizzo
previsti dall'art. 59. Il coordinamento dell'operativita'
dei sistemi di indennizzo con la procedura di fallimento
dell'agente di cambio e' disciplinato dal regolamento
previsto dall'art. 59, comma 3.
11. La posizione di agente di cambio iscritto nel ruolo
unico nazionale e' incompatibile con l'esercizio di
qualsiasi attivita' commerciale, con la partecipazione in
qualita' di soci illimitatamente responsabili in societa'
di qualsiasi natura, con la qualita' di amministratore o
dirigente di societa' che esercitano attivita' commerciale
e, in particolare, con la qualita' di socio,
amministratore, dirigente, dipendente o collaboratore di
banche, SIM, societa' di gestione del risparmio e di ogni
altro intermediario finanziario.
12. Agli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico
nazionale si applicano gli articoli 6, comma 1, lettera a)
limitatamente all'organizzazione amministrativa e contabile
e ai controlli interni, e lettera b), comma 2, lettere a),
b) e c); 8, comma 1; 10, comma 1, 21, 22, 23, 24, 25, 31,
32, 167, 171, 190 e 195.
13. E' vietato agli agenti di cambio, compiere anche
per interposta persona qualsiasi negoziazione in proprio di
strumenti finanziari, salvo i casi di investimento del
patrimonio personale; tali investimenti sono immediatamente
comunicati alla CONSOB.
14. Il presidente della CONSOB puo' disporre in via
d'urgenza, ove ricorrano situazioni di pericolo per i
clienti o per i mercati, la sospensione dell'agente di
cambio iscritto nel ruolo unico nazionale dall'esercizio
delle attivita' svolte e la nomina di un commissario che
assume la gestione delle attivita' stesse quando risultino
gravi violazioni delle disposizioni legislative o
amministrative. Si applicano i commi 2, 3 e 4 dell'art. 53.
15. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, su proposta della CONSOB, puo'
disporre con decreto la cancellazione dell'agente di cambio
dal ruolo unico nazionale qualora le irregolarita' o le
violazioni delle disposizioni legislative o amministrative
siano di eccezionale gravita'. Il provvedimento puo' essere
adottato su proposta del commissario previsto dal comma 14
o su richiesta dell'agente di cambio.
16. Nel caso previsto dal comma 15, il Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica
nomina un commissario preposto alla tutela e alla
restituzione dei patrimoni di proprieta' dei clienti. Il
commissario nell'esercizio delle sue funzioni e' pubblico
ufficiale; egli si affianca agli organi delle procedure
concorsuali, ove disposte. Il Ministero puo' prevedere
speciali cautele e limitazioni all'attivita' del
commissario e procedere alla sua revoca o sostituzione.
L'indennita' spettante al commissario e' determinata dal
Ministero ed e' a carico dell'agente di cambio. I
provvedimenti previsti dal presente comma possono essere
assunti anche successivamente alla morte dell'agente di
cambio, su proposta della CONSOB o del commissario nominato
ai sensi del comma 14, ovvero su richiesta dei clienti.
17. La cancellazione dell'agente di cambio dal ruolo
unico nazionale consegue di diritto all'accertamento
giudiziale dello stato di insolvenza. La CONSOB denuncia al
tribunale civile l'insolvenza dichiarata ai sensi dell'art.
72.
18. Per la violazione dei commi 8, 11 e 13, si applica
l'art. 190".
- La legge 23 novembre 1939, n. 1966, recante
"Disciplina delle societa' fiduciarie e di revisione", e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 gennaio 1940, n. 7.
- Il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, recante
"Norme per la repressione della evasione in materia di
imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare
la definizione delle pendenze in materia tributaria", e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 luglio 1982, n. 190,
e convertito in legge, con modificazioni, con legge 7
agosto 1982, n. 516, pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale 7 agosto 1982, n. 216.
- Il decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, recante
"Rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e
per l'estero di denaro, titoli e valori", e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 30 giugno 1990, n. 151 e
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma
1, legge 4 agosto 1990, n. 227, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 10 agosto 1990, n. 186.
- Il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, recante
"Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e
dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire
l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8
maggio 1991, n. 106 e convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 1991, n. 157.
- Il decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319,
recante "Riordino dell'Ufficio italiano dei cambi a norma
dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n.
433", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 settembre
1998, n. 206.
- Per opportuna conoscenza si riporta il testo
dell'art. 1, com-ma 1, della legge 17 dicembre 1997, n.
433, recante "Delega al Governo per l'introduzione
dell'euro", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 dicembre
1997, n. 295:
"Art. 1 (Delega al Governo). - 1. Il Governo e'
delegato ad emanare, entro il termine di sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge e nel
rispetto della normativa comunitaria vigente, uno o piu'
decreti legislativi recanti le norme necessarie per dare
piena attuazione alle disposizioni comunitarie sul
passaggio alla moneta unica europea e per favorire un
ordinato e trasparente passaggio dalla lira all'euro,
nonche' per assicurare la compatibilita' dell'ordinamento
nazionale con quanto disposto dall'art. 108 del Trattato
che istituisce la Comunita' europea.
2.-5. (Omissis)".
- Il decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, recante
"Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui
redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'art. 9 della
legge 25 giugno 1999, n. 205", e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 31 marzo 2000, n. 76.
- Per opportuna conoscenza si riporta il testo
dell'art. 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205, recante
"Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori
e modifiche al sistema penale e tributario", pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 28 giugno 1999, n. 149:
"Art. 9 (Reati in materia di imposte sui redditi e sul
valore aggiunto). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare,
entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, un decreto legislativo recante la nuova
disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e
sul valore aggiunto, procedendo all'abrogazione del titolo
I del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e delle
altre norme vigenti incompatibili con la nuova disciplina.
2. Il decreto legislativo sara' informato ai seguenti
principi e criteri direttivi:
a) prevedere un ristretto numero di fattispecie, di
natura esclusivamente delittuosa, punite con pena detentiva
compresa tra sei mesi e sei anni con esclusione del ricorso
a circostanze aggravanti ad effetto speciale,
caratterizzate da rilevante offensivita' per gli interessi
dell'erario e dal fine di evasione o di conseguimento di
indebiti rimborsi di imposta, aventi ad oggetto:
1) le dichiarazioni annuali fraudolente fondate su
documentazione falsa ovvero su altri artifici idonei a
fornire una falsa rappresentazione contabile;
2) l'emissione di documenti falsi diretti a
consentire a terzi la realizzazione dei fatti indicati nel
numero 1);
3) l'omessa presentazione delle dichiarazioni
annuali e le dichiarazioni annuali infedeli;
4) la sottrazione al pagamento o alla riscossione
coattiva delle imposte mediante compimento di atti
fraudolenti sui propri beni o altre condotte fraudolente;
5) l'occultamento o la distruzione di documenti
contabili;
b) prevedere, salvo che per le fattispecie
concernenti l'emissione o l'utilizzazione di documentazione
falsa e l'occultamento o la distruzione di documenti
contabili, soglie di punibilita' idonee a limitare
l'intervento penale ai soli illeciti economicamente
significativi;
c) prevedere che le soglie di cui alla lettera b)
siano articolate in modo da:
1) escludere l'intervento penale al di sotto di una
determinata entita' di evasione, indipendentemente dai
valori dichiarati;
2) comportare l'intervento penale soltanto quando
il rapporto tra l'entita' dei componenti reddituali o del
volume di affari evasi e l'entita' dei componenti
reddituali o del volume di affari dichiarati sia superiore
ad un determinato valore;
3) comportare, in ogni caso, l'intervento penale
quando l'entita' dei componenti reddituali o del volume di
affari evasi raggiunga, indipendentemente dal superamento
della soglia proporzionale, un determinato ammontare in
termini assoluti;
4) prevedere nelle ipotesi di omessa dichiarazione
una soglia minima di punibilita' inferiore a quella
prevista per i casi di infedelta';
d) prevedere sanzioni accessorie adeguate e
proporzionate alla gravita' delle diverse fattispecie,
desunta in particolare dalle caratteristiche della condotta
e della sua offensivita' per gli interessi dell'erario;
e) prevedere meccanismi premiali idonei a favorire il
risarcimento del danno;
f) prevedere la non punibilita' di chi si sia
uniformato al parere del comitato consultivo per
l'applicazione delle norme antielusive, istituito ai sensi
dell'art. 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
g) uniformare la disciplina della prescrizione dei
reati a quella generale, salvo le deroghe rese opportune
dalla particolarita' della materia penale tributaria;
h) individuare la competenza territoriale sulla base
del luogo in cui il reato e' stato commesso, ovvero, ove
cio' non fosse possibile, del luogo in cui il reato e'
stato accertato;
i) prevedere l'applicazione della sola disposizione
speciale quando uno stesso fatto e' punito da una
disposizione penale e da una disposizione che prevede una
sanzione amministrativa;
l) coordinare le nuove disposizioni con il sistema
sanzionatorio amministrativo, in modo da assicurare
risposte punitive coerenti e concretamente dissuasive".
 
Art. 12.
Rimpatrio
1. Nel periodo tra il 1 novembre 2001 e il 28 febbraio 2002 gli interessati fiscalmente residenti in Italia che rimpatriano, attraverso gli intermediari, denaro e altre attivita' finanziarie (( detenute almeno al 1 agosto 2001 )) fuori del territorio dello Stato, senza l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 167 del 1990, possono conseguire gli effetti indicati nell'articolo 14 con il versamento di una somma pari al 2,5 per cento dell'importo dichiarato delle attivita' finanziarie medesime, che non e' deducibile, ne' compensabile, ai fini di alcuna imposta, tassa o contributo. Le attivita' cosi' rimpatriate possono essere destinate a qualunque finalita', (( rientrano nel patrimonio personale e i relativi guadagni rientrano conseguentemente nel reddito imponibile. ))
2. In luogo del versamento della somma di cui al comma 1, nel periodo di tempo di cui al medesimo comma, gli interessati possono sottoscrivere, per un importo pari al 12 per cento dell'ammontare delle attivita' finanziarie rimpatriate, titoli di Stato di cui all'articolo 18, comma 2, con tasso di interesse tale da rendere equivalente alla somma dovuta il differenziale tra il valore nominale e la quotazione di mercato.
Riferimenti normativi:
- Per il titolo del decreto-legge 28 giugno 1990, n.
167, si veda nei riferimenti normativi all'art. 11.
 
Art. 13.
Adempimenti
1. Gli interessati presentano agli intermediari una dichiarazione riservata delle attivita' finanziarie rimpatriate, conferendo l'incarico di ricevere in deposito le attivita' provenienti dall'estero e optando per il versamento della somma di cui all'articolo 12, comma 1, ovvero per il conferimento del mandato alla sottoscrizione dei titoli di cui all'articolo 12, comma 2. (( Nella dichiarazione gli interessati devono inoltre attestare che le attivita' da rimpatriare erano da essi detenute fuori dal territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, almeno al 1 agosto 2001. )) Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella (( Gazzetta Ufficiale )) della Repubblica italiana entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' approvato il modello di dichiarazione riservata. Per la determinazione del controvalore in euro delle attivita' finanziarie espresse in valuta viene utilizzato il cambio stabilito con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella (( Gazzetta Ufficiale )) della Repubblica italiana entro il 31 ottobre 2001, sulla base della media dei cambi fissati, ai sensi dell'articolo 76, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per il periodo da settembre 2000 ad agosto 2001. Nei casi diversi dal rimpatrio di denaro la somma di cui all'articolo 12, comma 1, e' commisurata all'ammontare delle altre attivita' finanziarie rimpatriate indicato nella dichiarazione riservata.
2. Gli intermediari versano la somma di cui all'articolo 12, comma 1, secondo le disposizioni contenute nel capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza effettuare la compensazione di cui all'articolo 17 dello stesso decreto, entro il termine previsto per il versamento delle ritenute relative al mese di ricezione della dichiarazione riservata, trattenendone l'importo dal denaro rimpatriato, ovvero, ove l'interessato non fornisca direttamente la provvista corrispondente, effettuando i disinvestimenti necessari, anche in mancanza di apposite istruzioni dello stesso. Gli intermediari versano alla Banca d'Italia, entro la data stabilita con il decreto di cui all'articolo 18, comma 2, le somme corrispondenti ai mandati alla sottoscrizione dei titoli di cui all'articolo 12, comma 2.
3. Gli intermediari rilasciano agli interessati copia della dichiarazione riservata. Gli intermediari comunicano all'amministrazione finanziaria, entro il termine stabilito per la dichiarazione dei sostituti d'imposta, l'ammontare complessivo delle attivita' rimpatriate, quello delle somme di cui all'articolo 12, comma 1, versate, ovvero dei titoli di cui all'articolo 12, comma 2, sottoscritti, senza indicazione dei nominativi dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione riservata.
4. Nei confronti degli intermediari, per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso relativi alle somme di cui all'articolo 12, comma 1, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 76, comma 7, del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917.
"Art. 76 (Norme generali sulle valutazioni). 1.-6.
(Omissis).
7. Agli effetti delle norme del presente titolo che vi
fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun
mese e' accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano
dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il mese
successivo.
7-bis. - 7-quater. (Omissis)".
- Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante
"Norme di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e
dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni", al capo III (articoli 17-29) reca:
"Disposizioni in materia di riscossione".
- Per il testo dell'art. 17 del sopra citato decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si rimanda ai
riferimenti normativi all'art. 2.
 
Art. 14.
Effetti del rimpatrio
1. Salvo quanto stabilito dal comma 7, il rimpatrio delle attivita' finanziarie effettuato ai sensi dell'articolo 12 e nel rispetto delle modalita' di cui all'articolo 13:
a) preclude nei confronti del dichiarante e dei soggetti solidalmente obbligati, ogni accertamento tributario e contributivo per i periodi d'imposta per i quali non e' ancora decorso il termine per l'azione di accertamento alla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente agli imponibili rappresentati dalle somme o dalle altre attivita' costituite all'estero e oggetto di rimpatrio;
b) estingue le sanzioni amministrative, tributarie e previdenziali e quelle previste dall'articolo 5 del decreto-legge n. 167 del 1990, relativamente alla disponibilita' delle attivita' finanziarie dichiarate;
c) esclude la punibilita' per i reati di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 74 del 2000, nonche' per i reati di cui al decreto-legge n. 429 del 1982, ad eccezione di quelli previsti dall'articolo 4, lettere d) e f), del predetto decreto n. 429, relativamente alla disponibilita' delle attivita' finanziarie dichiarate.
2. Fermi rimanendo gli obblighi in materia di antiriciclaggio indicati all'articolo 17 e quelli di rilevazione e comunicazione previsti dagli articoli 1, commi 1 e 2, e 3-ter del decreto-legge n. 167 del 1990, gli intermediari non effettuano le comunicazioni all'amministrazione finanziaria previste dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 167 del 1990. Gli intermediari non devono comunicare all'amministrazione finanziaria, ai fini degli accertamenti tributari, dati e notizie concernenti le dichiarazioni riservate, ivi compresi quelli riguardanti la somma e i titoli di cui all'articolo 12, commi 1 e 2.
3. Per quanto riguarda la non comunicazione all'amministrazione finanziaria disposta dal comma 2, qualora non sia rispettata la limitazione ai dati e notizie indicati nel comma 2, gli intermediari devono comunicare alla medesima amministrazione i dati e le notizie relativi alle dichiarazioni riservate, nonche' quelli eccedenti i medesimi.
4. Gli intermediari sono obbligati, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, a fornire i dati e le notizie relativi alle dichiarazioni riservate ove siano richiesti in relazione all'acquisizione delle fonti di prova e della prova nel corso dei procedimenti e dei processi penali, nonche' in relazione agli accertamenti per le finalita' di prevenzione e per l'applicazione di misure di prevenzione di natura patrimoniale previste da specifiche disposizioni di legge ovvero per l'attivita' di contrasto del riciclaggio (( e di tutti gli altri reati, con particolare riguardo alle norme antiterrorismo nonche' per l'attivita' di contrasto del delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale. ))
5. Relativamente alle attivita' finanziarie oggetto di rimpatrio, gli interessati non sono tenuti ad effettuare le dichiarazioni previste dagli articoli 2 e 4 del decreto-legge n. 167 del 1990 per il periodo d'imposta in corso alla data di presentazione della dichiarazione riservata, nonche' per quello precedente, ove la dichiarazione medesima sia presentata nel periodo dal 1 gennaio al 28 febbraio 2002. Restano fermi gli obblighi di dichiarazione all'Ufficio italiano dei cambi previsti dall'articolo 3 del predetto decreto-legge n. 167. (( 5-bis. Relativamente alle attivita' finanziarie rimpatriate diverse dal denaro, gli interessati considerano quale costo fiscalmente riconosciuto a tutti gli effetti, in mancanza della dichiarazione di acquisto, l'importo risultante da apposita dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, ovvero quello indicato nella dichiarazione riservata. In quest'ultimo caso gli interessati comunicano all'intermediario, ai fini degli articoli 6 e 7 del predetto decreto legislativo, la ripartizione dell'importo complessivo indicato nella dichiarazione riservata fra le diverse specie delle predette attivita'. ))
6. In caso di accertamento, gli interessati possono opporre agli organi competenti gli effetti preclusivi e estintivi di cui al comma 1 con invito a controllare la congruita' della somma di cui all'articolo 12, comma 1, in relazione all'ammontare delle attivita' indicato nella dichiarazione riservata, ovvero l'effettivita' della sottoscrizione dei titoli di cui all'articolo 12, comma 2. Previa adesione dell'interessato, le basi imponibili fiscali e contributive determinate dalle amministrazioni competenti sono definite fino a concorrenza degli importi dichiarati.
7. Il rimpatrio delle attivita' non produce gli effetti di cui al presente articolo quando, alla data di presentazione della dichiarazione riservata, una delle violazioni delle norme indicate al comma 1 e' stata gia' constatata o comunque sono gia' iniziati accessi, ispezioni e verifiche o altre attivita' di accertamento tributario e contributivo di cui gli interessati hanno avuto formale conoscenza. Il rimpatrio non produce gli effetti estintivi di cui al comma 1, lettera c), quando per gli illeciti penali ivi indicati e' gia' stato avviato il procedimento penale.
8. Gli interessati possono comunicare agli intermediari cui e' presentata la dichiarazione riservata i redditi derivanti dalle attivita' finanziarie rimpatriate, percepiti dopo la data di entrata in vigore del presente decreto e prima della presentazione della dichiarazione medesima, fornendo contestualmente la provvista corrispondente alle imposte dovute, che sarebbero state applicate dagli intermediari qualora le attivita' finanziarie fossero gia' state depositate presso gli stessi. Nei confronti degli intermediari si applica l'articolo 13, comma 4.
Riferimenti normativi:
- Per il testo dell'art. 5 del decreto-legge del 28
giugno 1990, n. 167, si rinvia ai riferimenti normativi
all'art. 19.
- Si riporta il testo degli articoli 4 e 5 del decreto
legislativo 10 marzo 2000, n. 74, recante "Nuova disciplina
dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore
aggiunto, a norma dell'art. 9 della legge 25 giugno 1999,
n. 205", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo 2000,
n. 76:
"Art. 4 (Dichiarazione infedele). - 1. Fuori dei casi
previsti dagli articoli 2 e 3, e' punito con la reclusione
da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte
sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle
dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi
attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od
elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente:
a) l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a
taluna delle singole imposte, a lire duecento milioni;
b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi
sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di
elementi passivi fittizi, e' superiore al dieci per cento
dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati
in dichiarazione, o, comunque, e' superiore a lire quattro
miliardi".
"Art. 5 (Omessa dichiarazione). - 1. E' punito con la
reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere
le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta,
essendovi obbligato, una delle dichiarazioni annuali
relative a dette imposte, quando l'imposta evasa e'
superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte a
lire centocinquanta milioni.
2. Ai fini della disposizione prevista dal comma 1 non
si considera omessa la dichiarazione presentata entro
novanta giorni dalla scadenza del termine o non
sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al
modello prescritto".
- Si riporta il testo degli articoli 1, commi 1, 2 e 3;
2; 3; 3-ter e 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167:
"Art. 1 (Trasferimenti attraverso intermediari). - 1.
Le banche, le societa' di intermediazione mobiliare e
l'Ente poste italiane mantengono evidenza, anche mediante
rilevazione elettronica, dei trasferimenti da o verso
l'estero di denaro, titoli o certificati in serie o di
massa, di importo superiore a 20 milioni, effettuati, anche
attraverso movimentazione di conti o mediante assegni
postali, bancari e circolari, per conto o a favore di
persone fisiche, enti non commerciali e di societa'
semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'art. 5 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, residenti in Italia. Tali evidenze riguardano le
generalita' o la denominazione o la ragione sociale, il
domicilio, il codice fiscale del soggetto residente in
Italia per conto o a favore del quale e' effettuato il
trasferimento, nonche' la data, la causale e l'importo del
trasferimento medesimo e gli estremi identificativi degli
eventuali conti di destinazione.
2. Analoghe evidenze sono mantenute da societa'
finanziarie, fiduciarie, e da ogni altro intermediario,
diverso da quelli indicati al comma 1, che per ragioni
professionali effettua il trasferimento o comunque si
interpone nella sua esecuzione.
3. Le evidenze di cui ai commi 1 e 2 sono tenute a
disposizione dell'amministrazione finanziaria per cinque
anni e trasmesse alla stessa secondo le modalita' stabilite
con i decreti di cui all'art. 7.
4. - 4-bis. (Omissis)".
"Art. 2 (Trasferimenti attraverso non residenti). - 1.
Le persone fisiche, gli enti non commerciali, nonche' le
societa' semplici e associazioni equiparate ai sensi
dell'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, residenti in Italia, che
effettuano trasferimenti da o verso l'estero di denaro,
certificati in serie o di massa o titoli attraverso non
residenti, senza il tramite degli intermediari di cui
all'art. 1, sono tenuti a indicare i trasferimenti medesimi
nella dichiarazione annuale dei redditi quando risultano
superati gli importi indicati nel comma 5 dell'art. 4,
ovvero nel comma 2 dell'art. 5.
1-bis. In caso di esonero dalla presentazione della
dichiarazione dei redditi, i dati devono essere indicati su
apposito modulo, conforme a modello approvato con decreto
del Ministro delle finanze, da presentare entro gli stessi
termini previsti per la presentazione della dichiarazione
dei redditi".
"Art. 3 (Trasferimenti al seguito di denaro, titoli e
valori mobiliari). - 1. I trasferimenti al seguito ovvero
mediante plico postale o equivalente da e verso l'estero,
da parte di residenti e non residenti, di denaro, titoli e
valori mobiliari in lire o valute estere, di importo
superiore a venti milioni di lire o al relativo
controvalore, devono essere dichiarati all'Ufficio italiano
dei cambi (UIC).
2. La dichiarazione, redatta in due esemplari e
sottoscritta dal dichiarante, deve indicare:
a) le generalita' complete e gli estremi del
documento di riconoscimento del dichiarante, nonche', se si
tratta di residente, il suo codice fiscale;
b) le generalita' complete del soggetto per conto del
quale il trasferimento e' eventualmente effettuato,
nonche', se si tratta di residente, il suo codice fiscale;
c) il denaro, i titoli o i valori mobiliari oggetto
di trasferimento, con il relativo importo;
d) se il trasferimento e' da o verso l'estero;
e) per i residenti, gli estremi della comunicazione
effettuata all'UIC per finalita' conoscitive e statistiche
a norma dell'art. 21 del testo unico delle norme in materia
valutaria approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 31 marzo 1988, n. 148;
f) la data.
3. Se si tratta di trasferimenti in cui intervengono,
come mittenti o destinatari, banche residenti, effettuati
da vettori specializzati, l'indicazione prevista dalla
lettera c) del comma 2 puo' essere sostituita da una
distinta dei valori trasferiti datata e sottoscritta dal
mittente, che costituisce parte integrante della
dichiarazione.
4. La dichiarazione e' depositata:
a) per i passaggi extracomunitari, presso gli uffici
doganali di confine al momento del passaggio;
b) per i passaggi intracomunitari, presso una banca,
se la dichiarazione e' resa in occasione di un'operazione
effettuata presso la banca stessa, ovvero presso un ufficio
doganale, un ufficio postale o un comando della Guardia di
finanza, nelle quarantotto ore successive all'entrata o
nelle quarantotto ore antecedenti l'uscita dal territorio
dello Stato.
5. Per i trasferimenti da e verso l'estero mediante
plico postale la dichiarazione e' depositata presso
l'ufficio postale all'atto della spedizione o nelle
quarantotto ore successive al ricevimento.
6. Nel computo dei termini previsti dai commi 4,
lettera b), e 5, non si tiene conto dei giorni festivi.
7. Il soggetto che riceve la dichiarazione, dopo aver
identificato il dichiarante, restituisce al medesimo uno
dei due esemplari munito di visto. Il dichiarante deve
recare tale esemplare al seguito per i passaggi
extracomunitari in entrata e in uscita e per i passaggi
intracomunitari in uscita. Le stesse disposizioni si
applicano alla distinta prevista dal comma 3".
"Art. 3-ter (Comunicazione e utilizzazione dei dati). -
1. Le banche, gli uffici doganali, gli uffici postali e i
comandi della Guardia di finanza spediscono all'UIC copia
delle dichiarazioni ricevute a norma dell'art. 3 entro la
fine del mese successivo a quello di deposito. L'UIC puo'
concordare con le banche e le amministrazioni interessate
l'invio dei dati tramite canali informatici.
2. I dati sono utilizzati dall'UIC per fini di
contrasto del riciclaggio e per gli altri fini di istituto.
Essi sono conservati per la durata di dieci anni ed
elaborati in forma nominativa, anche in deroga all'art. 21
del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988,
n. 148.
3. In deroga all'obbligo del segreto d'ufficio, i dati
ricevuti dall'UIC sono trasmessi con le modalita' previste
dall'art. 7, comma 1, all'amministrazione finanziaria, che
li utilizza per i propri fini istituzionali; essi sono
altresi' comunicati, su richiesta, alle autorita' indicate
dall'art. 11 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991,
n. 197, per il perseguimento dei fini del medesimo
decreto-legge".
"Art. 4 (Dichiarazione annuale per gli investimenti e
le attivita). 1. Le persone fisiche, gli enti non
commerciali, e le societa' semplici ed equiparate ai sensi
dell'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, residenti in Italia che al termine
del periodo d'imposta detengono investimenti all'estero
ovvero attivita' estere di natura finanziaria, attraverso
cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera
imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione
dei redditi. Agli effetti dell'applicazione della presente
disposizione si considerano di fonte estera i redditi
corrisposti da non residenti, soggetti all'imposta
sostitutiva di cui all'art. 2, commi 1-bis e 1-ter, del
decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, o soggetti alla
ritenuta prevista nel terzo comma dell'art. 26 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
nonche' i redditi derivanti da beni che si trovano al di
fuori del territorio dello Stato.
2. Nella dichiarazione dei redditi deve essere altresi'
indicato l'ammontare dei trasferimenti da, verso e
sull'estero che nel corso dell'anno hanno interessato gli
investimenti all'estero e le attivita' estere di natura
finanziaria. Tale obbligo sussiste anche nel caso in cui al
termine del periodo di imposta i soggetti non detengono
investimenti e attivita' finanziarie della specie.
3. In caso di esonero dalla presentazione della
dichiarazione dei redditi, i dati devono essere indicati su
apposito modulo, conforme a modello approvato con decreto
del Ministro delle finanze, da presentare entro gli stessi
termini previsti per la presentazione della dichiarazione
dei redditi.
4. Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei
redditi previsti nei commi 1 e 2 non sussistono per i
certificati in serie o di massa ed i titoli affidati in
gestione od in amministrazione agli intermediari residenti
indicati nell'art. 1, per i contratti conclusi attraverso
il loro intervento, anche in qualita' di controparti,
nonche' per i depositi ed i conti correnti, a condizione
che i redditi derivanti da tali attivita' estere di natura
finanziaria siano riscossi attraverso l'intervento degli
intermediari stessi.
5. L'obbligo di dichiarazione di cui ai commi 1, 2 e 3
non sussiste se l'ammontare complessivo degli investimenti
ed attivita' al termine del periodo d'imposta, ovvero
l'ammontare complessivo dei movimenti effettuati nel corso
dell'anno, non supera l'importo di 20 milioni di lire.
6. Ai fini del presente articolo viene annualmente
stabilito, con decreto del Ministro delle finanze, il
controvalore in lire degli importi in valuta da dichiarare,
calcolato in base alla media annuale che l'Ufficio italiano
dei cambi determinera' con riferimento ai dati di chiusura
delle borse valori di Milano e di Roma.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano a
partire dalla prima dichiarazione dei redditi da presentare
successivamente al 31 dicembre 1990; gli investimenti
all'estero e le attivita' estere di natura finanziaria
oggetto di tale dichiarazione, per i quali non siano stati
compiuti atti, anche preliminari, di accertamento
tributario o valutario, si considerano effettuati, anche
agli effetti.".
- Si riporta il testo dell'art. 416-bis del codice
penale:
"Art. 416-bis (Associazione di tipo mafioso). -
Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso
formata da tre o piu' persone, e' punito con la reclusione
da tre a sei anni.
Coloro che promuovono, dirigono o organizzano
l'associazione sono puniti, per cio' solo, con la
reclusione da quattro a nove anni.
L'associazione e' di tipo mafioso quando coloro che ne
fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del
vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e
di omerta' che ne deriva per commettere delitti, per
acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o
comunque il controllo di attivita' economiche, di
concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici
o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per se' o per
altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero
esercizio del voto o di procurare voti a se' o ad altri in
occasione di consultazioni elettorali.
Se l'associazione e' armata si applica la pena della
reclusione da quattro a dieci anni nei casi previsti dal
primo comma e da cinque a quindici anni nei casi previsti
dal secondo comma.
L'associazione si considera armata quando i
partecipanti hanno la disponibilita', per il conseguimento
della finalita' dell'associazione, di armi o materie
esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di
deposito.
Se le attivita' economiche di cui gli associati
intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate
in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il
profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti
sono aumentate da un terzo alla meta'.
Nei confronti del condannato e' sempre obbligatoria la
confisca delle cose che servirono o furono destinate a
commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il
prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.
Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque
localmente denominate, che valendosi della forza
intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi
corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo
mafioso.".
- Per il testo degli articoli 6 e 7 del decreto
legislativo 21 novembre 1997, n. 461, si rimanda ai
riferimenti normativi dell'art. 9.
 
Art. 15.
Regolarizzazione delle attivita' finanziarie
detenute all'estero
1. In conformita' alle disposizioni del Trattato istitutivo della Comunita' europea in materia di libera circolazione dei capitali, gli interessati che comunque detengono all'estero alla data di entrata in vigore del presente decreto attivita' finanziarie, possono conseguire gli effetti indicati nell'articolo 14, ad eccezione del comma 8, relativamente alle attivita' finanziarie mantenute all'estero e regolarizzate, con il versamento della somma indicata nell'articolo 12, comma 1, ovvero con le modalita' indicate all'articolo 12, comma 2, nel rispetto dei termini previsti nel medesimo articolo.
2. Gli interessati presentano agli intermediari la dichiarazione riservata di cui all'articolo 13 delle attivita' finanziarie oggetto di regolarizzazione, optando per il versamento della somma di cui all'articolo 12, comma 1, ovvero per la sottoscrizione dei titoli di cui all'articolo 12, comma 2. Alla dichiarazione riservata deve essere allegata una certificazione degli intermediari non residenti che attesta che le attivita' corrispondenti agli importi in essa indicati sono in deposito presso i medesimi intermediari.
3. Gli intermediari versano, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, la somma indicata all'articolo 12, comma 1, ovvero versano alla Banca d'Italia il controvalore dei titoli di cui all'articolo 12, comma 2, ed effettuano le relative comunicazioni e attestazioni con le modalita' di cui all'articolo 13, commi 2, 3 e 4.
4. Gli intermediari effettuano le rilevazioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 167 del 1990 e le comunicazioni di cui al comma 3 dello stesso articolo.
Riferimenti normativi:
- Il Trattato che istituisce la Comunita' europea ed
atti allegati, firmato a Roma il 25 marzo 1957, e' stato
ratificato e reso esecutivo con la legge 14 ottobre 1957,
n. 1203, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale del 23 dicembre 1957, n. 317.
- Per il testo dell'art. 1, commi 1, 2 e 3, del
decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, si rimanda ai
riferimenti normativi all'art. 14.
 
Art. 16.
Regolarizzazione di altre attivita'
1. In conformita' alle disposizioni del Trattato istitutivo della Comunita' europea in materia di libera circolazione dei capitali, gli interessati che comunque detengono alla data di entrata in vigore del presente decreto investimenti ed attivita' all'estero diversi dalle attivita' di cui all'articolo 15 possono regolarizzare, nel periodo di tempo di cui all'articolo 12, i predetti investimenti e attivita' con le modalita' indicate nel predetto articolo 15, senza obbligo della certificazione ivi prevista. La regolarizzazione produce gli effetti di cui all'articolo 14, ad eccezione del comma 8.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15, commi 3 e 4.
Riferimenti normativi:
- Il Trattato che istituisce la Comunita' europea ed
atti allegati, firmato a Roma il 25 marzo 1957, e' gia'
citato nei riferimenti normativi all'art. 15.
 
Art. 17.
Disposizioni in materia di antiriciclaggio
1. Alle operazioni di cui agli articoli 12, 15 e 16 si applicano le disposizioni concernenti gli obblighi di identificazione, registrazione e segnalazione previsti dal decreto-legge n. 143 del 1991 (( e tutte le altre disposizioni in materia penale, di lotta alla criminalita' organizzata e al terrorismo. ))
2. Le operazioni di cui agli articoli 12, 15 e 16 non costituiscono di per se' elemento sufficiente ai fini della valutazione dei profili di sospetto per la segnalazione di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 143 del 1991, ferma rimanendo la valutazione degli altri elementi previsti dal medesimo articolo 3 del decreto-legge n. 143.
2-bis. (( L'utilizzo delle modalita' di cui agli articoli 12, 15 e 16 per effettuare il rimpatrio o la regolarizzazione di attivita' detenute all'estero derivanti da reati diversi da quelli per i quali e' esclusa la punibilita' ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera c), non produce gli effetti di cui al medesimo articolo 14 ed e' punito con una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 100 per cento del valore corrente delle attivita' oggetto della dichiarazione riservata. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto-legge
3 maggio 1991, n. 143:
"Art. 3 (Segnalazioni di operazioni). - 1. Il
responsabile della dipendenza, dell'ufficio o di altro
punto operativo di uno dei soggetti di cui all'art. 4,
indipendentemente dall'abilitazione ad effettuare le
operazioni di trasferimento di cui all'art. 1, ha l'obbligo
di segnalare senza ritardo al titolare dell'attivita' o al
legale rappresentante o a un suo delegato ogni operazione
che per caratteristiche, entita', natura, o per
qualsivoglia altra circostanza conosciuta a ragione delle
funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacita'
economica e dell'attivita' svolta dal soggetto cui e'
riferita, induca a ritenere, in base agli elementi a sua
disposizione, che il danaro, i beni o le utilita' oggetto
delle operazioni medesime possano provenire dai delitti
previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice
penale. Tra le caratteristiche di cui al periodo precedente
e' compresa, in particolare, l'effettuazione di una
pluralita' di operazioni non giustificata dall'attivita'
svolta da parte della medesima persona, ovvero, ove se ne
abbia conoscenza, da parte di persone appartenenti allo
stesso nucleo familiare o dipendenti o collaboratori di una
stessa impresa o comunque da parte di interposta persona.
2. Il titolare dell'attivita', il legale rappresentante
o un suo delegato esamina le segnalazioni pervenutegli e,
qualora le ritenga fondate tenendo conto dell'insieme degli
elementi a sua disposizione, anche desumibili dall'archivio
di cui all'art. 2, comma 1, le trasmette senza ritardo, ove
possibile prima di eseguire l'operazione, anche in via
informatica e telematica, all'Ufficio italiano dei cambi
senza alcuna indicazione dei nominativi dei segnalanti.
3. Il Ministro del tesoro, sentita la commissione di
cui all'art. 3-ter, di concerto con i Ministri
dell'interno, di grazia e giustizia e delle finanze, emana
con proprio decreto disposizioni sull'utilizzo delle
procedure informatiche o telematiche per la trasmissione
delle segnalazioni all'Ufficio italiano dei cambi.
L'Ufficio italiano dei cambi emana le relative istruzioni
applicative.
4. L'Ufficio italiano dei cambi:
a) effettua i necessari approfondimenti sulle
segnalazioni di cui al comma 2, ivi compresi quelli
relativi ad omesse segnalazioni di cui sia venuto a
conoscenza in base alle informazioni e ai dati contenuti
nei propri archivi;
b) puo' avvalersi ove necessario, secondo le
modalita' stabilite con decreto del Ministro del tesoro,
sentita la commissione di cui all'art. 3-ter, di concerto
con i Ministri delle finanze, della giustizia e
dell'interno, dei dati contenuti nell'anagrafe dei conti e
dei depositi di cui all'art. 20, comma 4, della legge
30 dicembre 1991, n. 413;
c) puo' acquisire ulteriori dati e informazioni
presso i soggetti di cui all'art. 4 in ordine alle
segnalazioni trasmesse;
d) puo' utilizzare i risultati delle analisi
effettuate ai sensi dell'art. 5, comma 10, della presente
legge, nonche' delle analisi concernenti anche singole
anomalie, utilizzando ove necessario informazioni che
possono essere chieste ai soggetti di cui all'art. 4;
e) effettua gli approfondimenti che coinvolgono le
competenze delle autorita' di vigilanza di settore con la
partecipazione di rappresentanti delle autorita' medesime,
le quali integrano le segnalazioni con gli ulteriori
elementi desumibili dagli archivi in loro possesso;
f) fermo restando quanto previsto dall'art. 331 del
codice di procedura penale, trasmette senza indugio le
segnalazioni, completate ai sensi del presente comma e
corredate di una relazione tecnica, alla Direzione
investigativa antimafia e al Nucleo speciale di polizia
valutaria della Guardia di finanza, che ne informano il
Procuratore nazionale antimafia, qualora siano attinenti
alla criminalita' organizzata ovvero le archivia,
informandone gli stessi organi investigativi. Per
effettuare i necessari approfondimenti e per il controllo
previsto dall'art. 5, comma 10, gli appartenenti al Nucleo
speciale di polizia valutaria esercitano anche i poteri
loro attribuiti dalla normativa in materia valutaria. Tali
poteri sono estesi agli ufficiali di polizia tributaria dei
nuclei regionali e provinciali di polizia tributaria della
Guardia di finanza, ai quali il Nucleo speciale di polizia
valutaria puo' demandare l'assolvimento dei compiti di cui
al presente decreto.
5. Ferme restando le disposizioni sul segreto per gli
atti di indagine, qualora la segnalazione non abbia
ulteriore corso gli organi investigativi di cui al comma 4,
lettera f), informano l'Ufficio italiano dei cambi, che ne
da notizia al titolare dell'attivita', al legale
rappresentante o al suo delegato. Le autorita' inquirenti
informano l'Ufficio italiano dei cambi di ogni altra
circostanza in cui emergano fatti e situazioni la cui
conoscenza puo' essere comunque utilizzata per prevenire
l'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio.
6. L'Ufficio italiano dei cambi, anche su richiesta
degli organi investigativi di cui al comma 4, lettera f),
puo' sospendere l'operazione per un massimo di quarantotto
ore, sempre che cio' non possa determinare pregiudizio per
il corso delle indagini e per l'operativita' corrente degli
intermediari, dandone immediata notizia agli organi
investigativi medesimi.
7. Le segnalazioni effettuate ai sensi e per gli
effetti del presente articolo non costituiscono violazione
di obblighi di segretezza. Le segnalazioni e i
provvedimenti di cui al comma 6, posti in essere in
conformita' del presente articolo e per le finalita' da
esso previste, non comportano responsabilita' di alcun
tipo.
8. E' fatto, in ogni caso, divieto ai soggetti tenuti
alle segnalazioni di cui al comma 1, e a chiunque ne sia
comunque a conoscenza, di darne comunicazione fuori dai
casi previsti dal presente articolo.
9. I soggetti di cui all'art. 4 devono dotarsi, nel
rispetto dei criteri che potranno essere impartiti con le
disposizioni di attuazione dello stesso art. 4, comma 3,
lettera c), di adeguate procedure volte a prevenirne il
coinvolgimento in operazioni di riciclaggio, potenziando a
tal fine il sistema dei controlli e dei riscontri interni e
attuando programmi specifici di addestramento e di
formazione del personale.
10. Tutte le informazioni in possesso dell'Ufficio
italiano dei cambi e degli altri organi di vigilanza e di
controllo, relative all'attuazione del presente decreto,
sono coperte dal segreto d'ufficio anche nei confronti
delle pubbliche amministrazioni. L'Ufficio italiano dei
cambi puo' comunque scambiare informazioni in materia di
operazioni sospette con le altre autorita' di vigilanza di
cui all'art. 11 della presente legge, nonche' con analoghe
autorita' di altri Stati che perseguono le medesime
finalita', a condizioni di reciprocita' anche per quanto
riguarda la riservatezza delle informazioni. Restano ferme
le disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675, in
materia di trattamento dei dati personali. Gli organi
investigativi di cui al comma 4, lettera f), forniscono
all'Ufficio italiano dei cambi le notizie in proprio
possesso necessarie per integrare le informazioni da
trasmettere alle medesime autorita' di altri Stati; al di
fuori dei casi di cui al presente comma, restano
applicabili le disposizioni di cui agli articoli 9 e 12
della legge 1 aprile 1981, n. 121.
11. Tutti i flussi informativi di cui al presente
articolo avvengono di regola con l'utilizzo di procedure
informatiche o telematiche.".
 
Art. 18.
Assegnazione dei titoli
1. Nell'ipotesi di cui all'articolo 12, comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze assegna, tramite gli intermediari, un ammontare di titoli di Stato pari ai mandati all'investimento conferiti con le dichiarazioni riservate.
2. Per l'attuazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad emettere titoli di Stato di durata non inferiore a dieci anni, le cui caratteristiche, compresi il tasso d'interesse, la durata, l'inizio del godimento, le modalita' e le procedure di assegnazione, sono stabilite con decreto dello stesso Ministro, da pubblicare nella (( Gazzetta Ufficiale )) della Repubblica italiana entro la data del 26 ottobre 2001.
3. Per l'assegnazione dei titoli di cui all'articolo 12, comma 2, gli intermediari devono segnalare alla Banca d'Italia gli importi di cui al medesimo articolo 12, comma 2, oggetto del mandato ad essi conferito con le dichiarazioni riservate, nei tempi e con le modalita' contenute nel decreto di emissione dei predetti titoli.
4. Alla Banca d'Italia sono affidate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui al presente articolo.
 
Art. 19.
Disciplina sanzionatoria
1. Nell'articolo 5 del decreto-legge n. 167 del 1990, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: "e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire un milione" sono sostituite dalle seguenti: "e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 al 25 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati (( e con la confisca di beni di corrispondente valore"; ))
b) al comma 4, le parole: "e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire un milione" sono sostituite dalle seguenti: "e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 al 25 per cento del-l'ammontare degli importi non dichiarati (( e con la confisca di beni di corrispondente valore". ))
2. Per la violazione indicata all'articolo 14, comma 3, l'intermediario e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del 25 per cento dell'ammontare degli importi eccedenti quelli indicati nella dichiarazione riservata.
2-bis. (( L'interessato che attesta falsamente nella dichiarazione prevista dall'articolo 13 la detenzione fuori dal territorio dello Stato del denaro o delle attivita' rimpatriate alla data indicata ai sensi dell'articolo 12, comma 1, e' punito con la reclusione da tre mesi a un anno. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge
28 giugno 1990, n. 167, gia' citato nelle note all'art. 11,
cosi' come modificato dalla presente legge:
"Art. 5 (Sanzioni). - 1. Per la violazione degli
obblighi di cui all'art. 1, posti a carico degli
intermediari, si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria del 25 per cento degli importi delle operazioni
cui le violazioni si riferiscono. All'irrogazione delle
sanzioni provvede l'ufficio delle imposte competente in
relazione al domicilio fiscale dell'intermediario.
2. La violazione dell'obbligo di dichiarazione previsto
nell'art. 2, relativo ai trasferimenti diversi da quelli
riguardanti investimenti all'estero e attivita' estere di
natura finanziaria, e' punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria dal 5 al 25 per cento
dell'ammontare degli importi non dichiarati e con la
confisca di beni di corrispondente valore quando
l'ammontare complessivo di tali trasferimenti e' superiore,
nel periodo di imposta, a lire 20 milioni.
3. La violazione degli obblighi previsti dall'art. 3 e'
punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino al
quaranta per cento dell'importo trasferito o che si tenta
di trasferire eccedente il controvalore di venti milioni di
lire, con un minimo di lire duecentomila.
4. La violazione dell'obbligo di dichiarazione previsto
nell'art. 4, comma 1, e' punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria dal 5 al 25 per cento
dell'ammontare degli importi non dichiarati e con la
confisca di beni di corrispondente valore.
5. La violazione dell'obbligo di dichiarazione previsto
nell'art. 4, comma 2, e' punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria dal 5 al 25 per cento
dell'ammontare degli importi non dichiarati.
6. Per la violazione dell'obbligo di cui all'art. 4,
comma 3, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie
previste rispettivamente per la violazione delle
disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del citato art. 4.
7. (Soppresso).
8. Chiunque fornisce agli intermediari di cui all'art.
1 false indicazioni sul soggetto realmente interessato al
trasferimento da o verso l'estero di denaro, titoli o
valori mobiliari ovvero dichiara falsamente di non essere
residente in Italia, in modo da non consentire
l'adempimento degli obblighi previsti nello stesso art. 1,
e' punito, salvo che il fatto costituisca un piu' grave
reato, con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la
multa da lire un milione a lire dieci milioni.
8-bis. Chiunque, nel rendere la dichiarazione prevista
dall'art. 3, omette di indicare le generalita' del soggetto
per conto del quale effettua il trasferimento da o verso
l'estero di denaro, titoli o valori mobiliari, ovvero le
indica false, e' punito, salvo che il fatto costituisca
piu' grave reato, con la reclusione da sei mesi ad un anno
e con la multa da lire un milione a lire dieci milioni.".
 
Art. 20.
Rilevazioni dell'Ufficio italiano dei cambi
1. (((Soppresso).))
2. (((Soppresso).))
3. L'Ufficio italiano dei cambi, nell'esercizio dell'attivita' di raccolta delle informazioni per l'elaborazione delle statistiche sulla bilancia dei pagamenti e sulla posizione patrimoniale verso l'estero, assegnata con il decreto legislativo n. 319 del 1998 e nell'esercizio dell'attivita' di analisi statistica sui dati aggregati di cui all'articolo 5, comma 10, del decreto-legge n. 143 del 1991 fissa le modalita' di rilevazione delle attivita' rimpatriate o regolarizzate.
Riferimenti normativi:
- Il decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319, e'
gia' citato nei riferimenti normativi all'art. 11.
- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 10, del
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143:
"Art. 5 (Sanzioni, procedure, controlli).
1 - 9. (Omissis).
10. L'Ufficio italiano dei cambi, d'intesa con le
autorita' preposte alla vigilanza di settore, verifica
l'osservanza da parte degli intermediari abilitati delle
norme in tema di trasferimento di valori di cui al presente
capo, nonche', sulla base di criteri selettivi, il rispetto
e l'adeguatezza delle procedure di segnalazione di cui
all'art. 3 da parte dei soggetti ad esse tenuti. Il
Ministro del tesoro determina con proprio decreto, i
criteri generali con cui l'Ufficio italiano dei cambi
effettua, allo scopo di far emergere eventuali fenomeni di
riciclaggio nell'ambito di determinate zone territoriali,
analisi dei dati aggregati concernenti complessivamente
l'operativita' di ciascun intermediario abilitato.
L'Ufficio italiano dei cambi e' autorizzato a raccogliere i
dati predetti, anche mediante accesso diretto,
dall'archivio di cui all'art. 2, comma 1. L'Ufficio
italiano dei cambi, sulla base di criteri generali
stabiliti con decreto del Ministro del tesoro stabilisce le
prescrizioni attuative di carattere tecnico, da pubblicarsi
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che gli
intermediari abilitati sono tenuti ad osservare. Fermo
restando quanto previsto dall'art. 331 del codice di
procedura penale, qualora emergano anomalie rilevanti per
l'eventuale individuazione di fenomeni di riciclaggio,
l'Ufficio italiano dei cambi, effettuati i necessari
approfondimenti di carattere finanziario, d'intesa con
l'autorita' di vigilanza di settore, ne informa gli organi
investigativi di cui all'art. 3, comma 4, lettera f). Al
controllo dell'osservanza delle disposizioni di cui al
presente capo nei riguardi di ogni altro soggetto provvede
il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di
finanza.
11 - 15. (Omissis).".
 
Art. 21.
Disposizioni in materia di economia sommersa
1. Nell'ambito delle competenze e dei poteri ad essa spettanti, la Guardia di finanza, secondo direttive generali del Ministro dell'economia e delle finanze, partecipa al piano straordinario di accertamento, mirato al contrasto dell'economia sommersa, tenendo contoanche dell'esigenza di assicurare il corretto reimpiego delle attivita' rimpatriate ai sensi delle disposizioni contenute nel presente capo. (( 1-bis. All'articolo 1 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "30 novembre 2001" sono sostituite dalle seguenti: "28 febbraio 2002, con indicazione, oltre al numero e alle generalita' dei lavoratori emersi, del relativo costo del lavoro in misura non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento";
b) al comma 2, lettera a), terzo periodo, le parole da "dell'8 per cento" fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: "del 7 per cento per il primo periodo, del 9 per cento per il secondo periodo e dell'11 per cento per il terzo periodo, e, ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, si applicano tassi di premio ridotti rispettivamente del 75 per cento per il primo anno, del 70 per cento per il secondo anno e del 65 per cento per il terzo anno";
c) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
"2-bis. Per il periodo di imposta in corso alla data di presentazione della dichiarazione di emersione di cui al comma 1 non si applicano le sanzioni previste ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le violazioni concernenti la liquidazione e i versamenti periodici di tale imposta, nonche' per la mancata presentazione della dichiarazione di inizio attivita', e non sono dovuti interessi, a condizione che il versamento dell'imposta sia effettuato entro il termine previsto per il versamento dovuto in base alla dichiarazione; non si applicano altresi' le sanzioni previste per l'omessa effettuazione delle ritenute e dei relativi versamenti dovuti fino alla data di presentazione della dichiarazione";
d) al comma 3, dopo le parole: "e dei contributi previdenziali" sono inserite le seguenti: "e premi assicurativi";
e) al comma 4, il quarto periodo e' sostituito dai seguenti: "I lavoratori possono, a domanda, ricostruire la loro posizione pensionistica relativamente ai periodi di lavoro pregressi effettuati presso l'impresa che presenta la dichiarazione di emersione alla quale appartengono alla data del 28 febbraio 2002. La ricostruzione, che avviene esclusivamente mediante contribuzione volontaria, integrata fino ad un massimo del 66 per cento della quota a carico del datore di lavoro dal fondo di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, consente di coprire, fino ad un massimo di sessanta mesi, periodi contributivi di venti mesi ogni dodici mesi di lavoro svolto presso la suddetta impresa a far data dal 28 febbraio 2002. La ricostruzione avviene alla fine di ogni periodo lavorativo di dodici mesi";
f) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
"8. Le maggiori entrate derivanti dal recupero di base imponibile connessa ai programmi di emersione, con esclusione di quelle contributive, affluiscono al fondo di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e' determinata la quota destinata alla riduzione della pressione contributiva, al netto delle risorse destinate all'integrazione del contributo previdenziale dei lavoratori che si impegnano nei programmi di emersione ai sensi del comma 2, lettera b), del presente articolo, in misura non superiore al 66 per cento della quota residua rispetto alla contribuzione previdenziale versata, e agli oneri concernenti la eventuale ricostruzione della loro posizione previdenziale relativamente agli anni pregressi, ai sensi del comma 4 del presente articolo, nei limiti delle risorse all'uopo disponibili presso il fondo; con lo stesso decreto e' inoltre determinata la misura del trattamento previdenziale relativa ai periodi oggetto della dichiarazione di emersione in proporzione alle quote contributive versate, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze e' altresi' determinata la quota residua del predetto fondo destinata al riequilibrio dei conti pubblici. I commi 2 e 3 dell'articolo 5 della citata legge n. 388 del 2000 sono abrogati";
g) dopo il comma 8, e' aggiunto il seguente:
"8-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze procede annualmente, sentite le organizzazioni sindacali e di categoria, ad una verifica dei risultati del processo di emersione in base al numero degli imprenditori e dei lavoratori che si sono avvalsi delle disposizioni per incentivare l'emersione dell'economia sommersa, alla differenziazione degli stessi per il settore di attivita' e ubicazione dei relativi insediamenti produttivi e, per i lavoratori, alla rispettiva anzianita' contributiva, nonche' delle conseguenti maggiori entrate derivanti dal recupero di base imponibile". ))

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge
18 ottobre 2001, n. 383, recante "Primi interventi per il
rilancio dell'economia", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 24 ottobre 2001, n. 248, cosi' come modificato
dalla presente legge:
"Art. 1 (Dichiarazione di emersione). - 1. Gli
imprenditori che hanno fatto ricorso a lavoro irregolare,
non adempiendo in tutto o in parte agli obblighi previsti
dalla normativa vigente in materia fiscale e previdenziale,
possono farlo emergere, tramite apposita dichiarazione di
emersione, da presentare entro il 28 febbraio 2002, con
indicazione, oltre al numero e alle generalita' dei
lavoratori emersi, del relativo costo del lavoro in misura
non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi
nazionali di lavoro di riferimento. Il Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE),
sentite le organizzazioni sindacali e di categoria, approva
i programmi di emersione di cui all'art. 2, comma 4.
2. Per il periodo di imposta in corso alla data di
presentazione della dichiarazione di emersione di cui al
comma 1, e per i due periodi successivi, la medesima
dichiarazione costituisce titolo di accesso al seguente
regime di incentivo fiscale e previdenziale:
a) gli imprenditori che, con la dichiarazione di cui
al comma 1, si impegnano nel programma di emersione, e
conseguentemente incrementano l'imponibile dichiarato,
rispetto a quello relativo al periodo di imposta
immediatamente precedente, hanno diritto, fino a
concorrenza del triplo del costo del lavoro che hanno fatto
emergere con la dichiarazione, all'applicazione
sull'incremento stesso di una imposta sostitutiva
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF),
dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP),
con tassazione separata rispetto al rimanente imponibile,
dovuta in ragione di un'aliquota del 10 per cento per il
primo periodo di imposta, del 15 per cento per il secondo
periodo di imposta e del 20 per cento per il terzo periodo
di imposta. Per il secondo ed il terzo periodo di imposta,
nel calcolo dell'incentivo si tiene conto delle eventuali
variazioni in diminuzione del costo del lavoro emerso.
Sul maggiore imponibile previdenziale relativo ai redditi
di lavoro emersi dichiarati, e conseguente alla
dichiarazione di emersione, si applica una contribuzione
sostitutiva, dovuta in ragione di un'aliquota del 7 per
cento per il primo periodo, del 9 per cento per il secondo
periodo e dell'11 per cento per il terzo periodo, e, ai
fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali, si applicano tassi di premio
ridotti rispettivamente del 75 per cento per il primo anno,
del 70 per cento per il secondo anno e del 65 per cento per
il terzo anno;
b) i lavoratori che, parallelamente, si impegnano nel
programma di emersione sono esclusi da contribuzione
previdenziale e, sui loro redditi di lavoro emersi, si
applica una imposta sostitutiva dell'IRPEF, con tassazione
separata rispetto al rimanente imponibile, dovuta in
ragione di un'aliquota del 6 per cento per il primo anno,
dell'8 per cento per il secondo anno e del 10 per cento per
il terzo anno.
2-bis. Per il periodo di imposta in corso alla data di
presentazione della dichiarazione di emersione di cui al
comma 1 non si applicano le sanzioni previste ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto per le violazioni
concernenti la liquidazione e i versamenti periodici di
tale imposta, nonche' per la mancata presentazione della
dichiarazione di inizio attivita', e non sono dovuti
interessi, a condizione che il versamento dell'imposta sia
effettuato entro il termine previsto per il versamento
dovuto in base alla dichiarazione; non si applicano
altresi' le sanzioni previste per l'omessa effettuazione
delle ritenute e dei relativi versamenti dovuti fino alla
data di presentazione della dichiarazione.
3. Per gli imprenditori, su specifica richiesta, la
dichiarazione di emersione vale anche come proposta di
concordato tributario e previdenziale, se presentata prima
dell'inizio di eventuali accessi, ispezioni e verifiche o
della notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica.
In questo caso, fino a concorrenza del costo del lavoro
oggetto della dichiarazione di emersione, l'imprenditore
dichiara, per ciascuno dei periodi precedenti, il costo del
lavoro irregolare utilizzato. Per ciascuno di questi
periodi il concordato si perfeziona con il pagamento di
un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRPEG, dell'IRAP,
dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e dei contributi
previdenziali e premi assicurativi, con tassazione separata
rispetto al rimanente imponibile, dovuta in ragione di
un'aliquota dell'8 per cento del costo del lavoro
irregolare utilizzato e dichiarato, senza applicazione di
sanzioni e interessi. Per ciascuno degli stessi periodi,
sul presupposto della sussistenza dei requisiti di legge,
il concordato produce effetti preclusivi automatici degli
accertamenti fiscali relativi all'attivita' di impresa e
previdenziali, fino a concorrenza del triplo del costo del
lavoro irregolare utilizzato. Il pagamento dell'imposta
sostitutiva puo' essere effettuato in unica soluzione,
entro il termine di presentazione della dichiarazione di
emersione, con una riduzione del 25 per cento, ovvero in
ventiquattro rate mensili a partire dal predetto termine,
senza applicazione di interessi. Con l'integrale pagamento
sono estinti i delitti di cui agli articoli 4 e 5 del
decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, il delitto di cui
all'art. 37 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonche' i
reati contravvenzionali e le violazioni amministrative e
civili connessi alle violazioni fiscali e previdenziali
relative all'esistenza del lavoro sommerso. In caso di
rateazione, sono sospesi i termini di prescrizione degli
illeciti di cui al presente comma.
4. I lavoratori delle imprese che aderiscono ai
programmi di emersione possono, parallelamente, estinguere
i loro debiti fiscali e previdenziali, connessi alla
prestazione di lavoro irregolare, per ciascuno degli anni
che intendono regolarizzare, mediante il pagamento di una
contribuzione sostitutiva, con tassazione separata rispetto
al rimanente imponibile, dovuta in ragione di L. 200.000
per ogni anno pregresso, senza applicazione di sanzioni e
interessi. Il pagamento e' effettuato nei termini e con le
modalita' di cui al comma 3. E' precluso ogni accertamento
fiscale e previdenziale sui redditi di lavoro per gli anni
regolarizzati. I lavoratori possono, a domanda, ricostruire
la loro posizione pensionistica relativamente ai periodi di
lavoro pregressi effettuati presso l'impresa che presenta
la dichiarazione di emersione alla quale appartengono alla
data del 28 febbraio 2002. La ricostruzione, che avviene
esclusivamente mediante contribuzione volontaria, integrata
fino ad un massimo del 66 per cento della quota a carico
del datore di lavoro dal fondo di cui all'art. 5 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, consente di coprire, fino
ad un massimo di sessanta mesi, periodi contributivi di
venti mesi ogni dodici mesi di lavoro svolto presso la
suddetta impresa a far data dal 28 febbraio 2002. La
ricostruzione avviene alla fine di ogni periodo lavorativo
di dodici mesi.
5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 non si
applicano con riferimento al lavoro irregolare prestato dai
soggetti richiamati all'art. 62, comma 2, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
6. Restano fermi, in alternativa, per gli interessati,
i regimi connessi ai piani di riallineamento retributivo e
di emersione del lavoro irregolare, di cui all'art. 5 del
decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, agli
articoli 75 e 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e
successive modificazioni, all'art. 63 della legge
23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e
all'art. 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
7. Con decreto di concerto dei Ministri competenti, e'
definito un piano straordinario di accertamento, operativo
dal 1 gennaio 2002, mirato al contrasto dell'economia
sommersa. Il piano costituisce priorita' di intervento
delle autorita' di vigilanza del settore ed e' basato su
idonee forme di acquisizione ed utilizzo incrociato dei
dati dell'anagrafe tributaria e previdenziale, dei gestori
di servizi di pubblica utilita', dei registri dei beni
immobili e dei beni mobili registrati.
8. Le maggiori entrate derivanti dal recupero di base
imponibile connessa ai programmi di emersione, con
esclusione di quelle contributive, affluiscono al fondo di
cui all'art. 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, e' determinata la quota destinata alla riduzione
della pressione contributiva, al netto delle risorse
destinate all'integrazione del contributo previdenziale dei
lavoratori che si impegnano nei programmi di emersione ai
sensi del comma 2, lettera b), del presente articolo, in
misura non superiore al 66 per cento della quota residua
rispetto alla contribuzione previdenziale versata, e agli
oneri concernenti la eventuale ricostruzione della loro
posizione previdenziale relativamente agli anni pregressi,
ai sensi del comma 4 del presente articolo, nei limiti
delle risorse all'uopo disponibili presso il fondo; con lo
stesso decreto e' inoltre determinata la misura del
trattamento previdenziale relativa ai periodi oggetto della
dichiarazione di emersione in proporzione alle quote
contributive versate, senza oneri aggiuntivi a carico della
finanza pubblica. Con uno o piu' decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze e' altresi' determinata la
quota residua del predetto fondo destinata al riequilibrio
dei conti pubblici. I commi 2 e 3 dell'art. 5 della citata
legge n. 388 del 2000 sono abrogati.
8-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze
procede annualmente, sentite le organizzazioni sindacali e
di categoria, ad una verifica dei risultati del processo di
emersione in base al numero degli imprenditori e dei
lavoratori che si sono avvalsi delle disposizioni per
incentivare l'emersione dell'economia sommersa, alla
differenziazione degli stessi per il settore di attivita' e
ubicazione dei relativi insediamenti produttivi e, per i
lavoratori, alla rispettiva anzianita' contributiva,
nonche' delle conseguenti maggiori entrate derivanti dal
recupero di base imponibile.".
 
Art. 22.
Societa' per la cartolarizzazione
1. L'articolo 15 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' sostituito dal seguente:
"Art. 15 (( (Societa' per la cartolarizzazione). )) - 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a costituire o a promuovere la costituzione, anche attraverso soggetti terzi, di una societa' a responsabilita' limitata con capitale sociale iniziale di (( 10.000 euro )) avente ad oggetto esclusivo la realizzazione di una o piu' operazioni di cartolarizzazione dei crediti d'imposta e contributivi. Ai crediti futuri sono assimilati altri proventi di natura non tributaria appartenenti allo Stato. La societa' puo' essere costituita anche con atto unilaterale del Ministero dell'economia e delle finanze; non si applicano in tale caso le disposizioni previste dall'articolo 2497, secondo comma, del codice civile. Delle obbligazioni risponde, nei confronti dei portatori dei titoli e dei concedenti i finanziamenti di cui al comma 3, nonche' di ogni altro creditore, nell'ambito di ciascuna operazione di cartolarizzazione, esclusivamente il patrimonio separato con i beni e i diritti di cui al comma 4.
2. Le caratteristiche delle operazioni di cartolarizzazione di cui al comma 1 sono individuate con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze e, se l'operazione di cartolarizzazione riguarda crediti di enti pubblici soggetti a vigilanza di altro Ministero, con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro vigilante. All'atto di ogni operazione di cartolarizzazione e' nominato un rappresentante comune dei portatori dei titoli, il quale, oltre ai poteri stabiliti in sede di nomina a tutela dell'interesse dei portatori dei titoli, approva le modificazioni delle condizioni dell'operazione.
3. La societa' di cui al comma 1 finanzia le operazioni di cartolarizzazione, anche in piu' fasi, mediante emissione di titoli, ovvero mediante assunzione di finanziamenti.
4. I crediti e gli altri proventi ceduti di cui al comma 1, nonche' ogni altro diritto acquisito nell'ambito delle singole operazioni di cartolarizzazione dalla societa' ivi indicata nei confronti dello Stato, di enti pubblici o di terzi, costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della societa' stessa e da quello relativo alle altre operazioni. Su ciascun patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte di qualsiasi creditore diverso dai portatori dei titoli emessi ovvero dai concedenti i finanziamenti di cui al comma 3.
5. Il ricavo delle operazioni di cessione dei crediti di imposta viene destinato al rimborso dei debiti di imposta o in alternativa, secondo modalita' da definirsi, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinati i casi in cui i titoli emessi e i finanziamenti assunti dalla societa' di cui al comma 1 beneficiano in tutto o in parte della garanzia dello Stato e sono specificati i termini e le condizioni della stessa.
7. Alla societa' di cui al comma 1 si applicano le disposizioni contenute nel titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, ad esclusione dell'articolo 106, commi 2, o 3, lettere b) e c), e 4, e dell'articolo 107, nonche' le corrispondenti norme sanzio-natorie previste dal titolo VIII del medesimo testo unico. (( 8. I titoli emessi dalla societa' di cui al comma 1 sono assimilati ai fini fiscali ai titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e si considerano emessi all'estero qualora siano ammessi a quotazione in almeno un mercato regolamentato estero ovvero ne sia previsto il collocamento anche sui mercati esteri. )) Gli interessi e altri proventi corrisposti in relazione ai finanziamenti concessi da soggetti non residenti, esclusi i soggetti residenti negli Stati o nei territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati dal decreto del Ministro delle finanze in data 4 maggio 1999, pubblicato nella (( Gazzetta Ufficiale )) n. 107 del 10 maggio 1999 e raccolti dalla stessa societa' per finanziare le operazioni di cartolarizzazione di cui al comma 1, non sono soggetti alle imposte sui redditi.
9. Ciascun patrimonio separato di cui al comma 4 non e' soggetto alle imposte sui redditi, ne' all'imposta regionale sulle attivita' produttive. Le operazioni di cartolarizzazione di cui al comma 1 e tutti gli atti, contratti, trasferimenti e prestazioni posti in essere per il perfezionamento delle stesse, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta. Non si applica la ritenuta prevista dai commi 2 e 3 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti bancari delle societa' di cui al comma 1.
10. Alle operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti di imposta e contributivi o comunque crediti in relazione ai quali sia prevista l'iscrizione a ruolo ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. I richiami all'INPS ed ai decreti ministeriali ivi contenuti devono, rispettivamente, intendersi riferiti, in quanto compatibili, al Ministero dell'economia e delle finanze ed agli enti pubblici parte delle operazioni di cui al comma 1, ovvero ai decreti di cui al comma 2.
11. Si applicano le disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130, per quanto compatibili. In deroga al comma 6 dell'articolo 2 della medesima legge, la riscossione dei crediti e dei proventi ceduti puo' essere svolta, oltre che dalle banche e dagli intermediari finanziari indicati nel citato comma 6, anche dallo Stato, dagli enti pubblici di cui al comma 1 e dagli altri soggetti il cui intervento e' previsto dalle disposizioni del presente decreto e dai decreti di cui al comma 2. In tale caso le operazioni di riscossione non sono oggetto dell'obbligo di verifica di cui al citato comma 6 della legge n. 130 del 1999.".
Riferimenti normativi:
- La legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante "Misure di
finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo", e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1998, n.
302, supplemento ordinario.
 
Art. 23.
Utilizzazione delle liquidita' di societa' controllate dallo Stato
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze puo' dare indirizzi a societa' da esso direttamente o indirettamente controllate e non quotate in mercati finanziari regolamentati, al fine di ottimizzarne la gestione della liquidita'.
 
Art. 24.
Anticipo del contributo straordinario all'INPS
1. Il pagamento della terza rata dei contributi straordinari di cui alle lettere a) e b), comma 2 dell'articolo 41 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, puo' essere anticipato al 30 novembre 2001.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalita' di corresponsione del contributo straordinario di cui al comma 1.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 41 della legge
23 dicembre 1999, n. 488, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.
(Legge finanziaria 2000)", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 27 dicembre 1999, n. 302, supplemento ordinario:
"Art. 41 (Fondi speciali). - 1. A decorrere dal 1
gennaio 2000 il Fondo di previdenza per i dipendenti
dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) e delle
aziende elettriche private e il Fondo di previdenza per il
personale addetto ai pubblici servizi di telefonia sono
soppressi. Con effetto dalla medesima data sono iscritti
all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti i
titolari di posizioni assicurative e i titolari di
trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti presso i
predetti soppressi fondi. La suddetta iscrizione e'
effettuata con evidenza contabile separata nell'ambito del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti e continuano ad
applicarsi le regole previste dalla normativa vigente
presso i soppressi fondi. Con la stessa decorrenza, in
relazione al processo di armonizzazione al regime generale
delle aliquote dovute dal settore elettrico, sono ridotti
di 3,72 punti percentuali il contributo dovuto per gli
assegni al nucleo familiare e di 0,57 punti percentuali il
contributo per le prestazioni economiche di maternita', ove
dovuto.
2. Per le maggioni esigenze finanziarie derivanti dalle
specifiche regole gia' previste per i Fondi soppressi ai
sensi del comma 1 rispetto a quelle dell'assicurazione
generale obbligatoria di cui al medesimo comma 1:
a) con riferimento al soppresso Fondo di previdenza
per i dipendenti dell'ENEL e delle aziende elettriche
private, e' stabilito un contributo straordinario a carico
dei datori di lavoro pari a complessive lire 4.050
miliardi, da erogare in rate annue di eguale importo nel
triennio 2000-2002. Tale importo include il minore onere
contributivo per i medesimi datori di lavoro corrispondente
alle riduzioni di cui al comma 1. Il contributo puo' essere
imputato dalle imprese in bilancio negli esercizi in cui
vengono effettuati i pagamenti, ovvero in quote costanti
negli esercizi dal 2000 al 2019;
b) con riferimento al soppresso Fondo di previdenza
per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia,
e' stabilito per il triennio 2000-2002 un contributo a
carico dei datori di lavoro pari a lire 150 miliardi annue.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, da emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono stabiliti i criteri di ripartizione a
carico delle aziende dei versamenti di cui al comma 2,
nonche' le modalita' di corresponsione degli stessi
all'INPS.".
 
Art. 25.
Emissione di titoli da rimborsare
con azioni di societa' controllate dallo Stato
1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate, anche in deroga alle norme di contabilita' generale dello Stato, denominazione, durata, prezzi e remunerazione, modalita' di emissione di titoli, il cui rimborso e' effettuato attraverso la cessione di azioni detenute dallo Stato in societa' di capitali.
2. Con le stesse modalita' sono individuate le caratteristiche di operazioni finanziarie aventi ad oggetto azioni detenute dallo Stato in societa' di capitali.
3. Con il medesimo decreto sono individuate le societa' le cui azioni possono essere cedute o essere oggetto delle operazioni finanziarie ai sensi del comma 2.
4. Alle cessioni di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni previste dai commi 2, 3, e 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.
5. (( I titoli di cui al comma 1 sono assimilati ai fini fiscali ai titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e si considerano emessi all'estero qualora siano ammessi a quotazione in almeno un mercato regolamento estero ovvero ne sia previsto il collocamento anche sui mercati esteri. )) Le cessioni di cui al presente articolo non sono soggette alla tassa sui contratti di trasferimento delle azioni.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 1, commi 2, 3 e 4, del
decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, recante "Norme per
l'accelerazione delle procedure di dismissione di
partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in
societa' per azioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1
giugno 1994, n. 126, e convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio
1994, n. 474, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 luglio
1994, n. 177:
"Art. 1 (Modalita' delle dismissioni delle
partecipazioni azionarie dello Stato e degli enti
pubblici). - 1. (Omissis).
2. L'alienazione delle partecipazioni di cui al comma 1
viene effettuata di norma mediante offerta pubblica di
vendita disciplinata dalla legge 18 febbraio 1992, n. 149,
e relativi regolamenti attuativi; puo' inoltre essere
effettuata mediante cessione delle azioni sulla base di
trattative dirette con i potenziali acquirenti ovvero
mediante il ricorso ad entrambe le procedure. La scelta
della modalita' di alienazione e' effettuata con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del
bilancio e della programmazione economica.
3. In caso di cessione mediante trattativa diretta di
partecipazioni in societa' controllate direttamente o
indirettamente dallo Stato, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro
del tesoro, d'intesa con i Ministri dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e del bilancio e della
programmazione economica, ovvero, per le societa'
controllate indirettamente, con deliberazione dell'organo
competente, possono essere individuate le societa' per le
quali, al fine di costituire un nucleo stabile di azionisti
di riferimento, la cessione della partecipazione deve
essere effettuata invitando potenziali acquirenti, che
presentino requisiti di idonea capacita' imprenditoriale,
ad avanzare, agendo di concerto, offerte comprensive
dell'impegno, da inserire nel contratto di cessione, di
garantire, mediante accordo fra i partecipanti al nucleo
stabile, determinate condizioni finanziarie, economiche e
gestionali. Il contratto puo' altresi' prevedere, per un
periodo determinato, il divieto di cessione della
partecipazione, il divieto di cessione dell'azienda e la
determinazione del risarcimento in caso di inadempimento ai
sensi dell'art. 1382 del codice civile. Il contratto di
cessione e l'accordo fra i partecipanti al nucleo stabile,
nonche' le eventuali modificazioni, devono essere
depositati, entro quindici giorni, presso l'ufficio del
registro delle imprese nella cui circoscrizione e'
stabilita la sede sociale della societa' e devono essere
pubblicati nei successivi quindici giorni per estratto a
cura della societa' su due quotidiani a diffusione
nazionale.
4. Nel caso in cui tra i partecipanti al nucleo stabile
sia presente il Ministro del tesoro, questi puo'
riservarsi, per un periodo da indicare nel contratto di cui
al comma 3, il diritto di prelazione nel caso di cessione
della partecipazione.
5. - 7-ter. (Omissis).".
- Si riporta il testo dell'art. 31 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601,
recante "Disciplina delle agevolazioni tributarie",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1973, n.
268, S.O. n. 2:
"Art. 31 (Interessi delle obbligazioni pubbliche). -
Sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche,
dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e
dall'imposta locale sui redditi gli interessi, i premi e
gli altri frutti dei titoli del debito pubblico, dei buoni
postali di risparmio, delle cartelle di credito comunale e
provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti e delle
altre obbligazioni e titoli similari emessi da
amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, da
regioni, province e comuni e da enti pubblici istituiti
esclusivamente per l'adempimento di funzioni statali o per
lo esercizio diretto di servizi pubblici in regime di
monopolio.".
 
Art. 26.
(Soppresso)
 
Art. 27.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella (( Gazzetta Ufficiale )) della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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