Gazzetta n. 274 del 24 novembre 2001 (vai al sommario) |
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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 25 settembre 2001, n. 350 |
Testo del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 224 del 26 settembre 2001), coordinato con la legge di conversione 23 novembre 2001, n. 409 (in questa Gazzetta Ufficiale alla pag. 3), recante: "Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, in materia di tassazione dei redditi di natura finanziaria, di emersione di attivita' detenute all'estero, di cartolarizzazione e di altre operazioni finanziarie". |
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Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )). A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1. Conversione in euro dei conti ed emissione di titoli di credito 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le banche, previa informativa da darsi in via impersonale mediante la pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, possono trasformare in euro i conti della clientela denominati in lire, salvo che il cliente, entro quindici giorni dalla pubblicazione dell'avviso, richieda alla banca, con atto scritto, di mantenere la denominazione in lire del conto fino al 31 dicembre 2001. Sui conti trasformati in euro i clienti possono continuare a operare in lire, anche mediante emissione di assegni, fino al 31 dicembre 2001. 2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano anche ai conti espressi in valute dei Paesi partecipanti all'euro; in tali casi, la facolta' di cui all'ultimo periodo del comma 1 si intende riferita alla valuta di denominazione originaria del conto. 3. I riferimenti negli assegni e negli altri titoli emessi, nonche' negli ordini di accreditamento e di addebitamento in conto in lire impartiti alle banche entro il 31 dicembre 2001, vengono intesi come riferimenti all'unita' euro, da calcolarsi in base ai rispettivi tassi di conversione. Ad essi si applicano le regole di arrotondamento definite nel regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio, del 17 giugno 1997. A decorrere dal 1 gennaio 2002 non possono essere emessi assegni e altri titoli di credito in lire e, se emessi, non valgono come titoli di credito; dalla medesima data non possono essere impartiti alle banche ordini di accreditamento o di addebitamento in conto in lire. Resta in ogni caso ferma la facolta' di versare in conto banconote e monete metalliche in lire fino al 28 febbraio 2002. 4. Le disposizioni previste dai commi 1, 2 e 3 si applicano anche alle Poste italiane S.p.a. e a tutti gli altri soggetti che svolgono attivita' finanziaria. Riferimenti normativi: - Il Regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro, e' pubblicato nella G.U.C.E. del 19 giugno 1997, n. L 162. |
| Art. 1. Art. 1-bis Conversione in euro dei valori bollati (( 1. I tabaccai e gli altri rivenditori autorizzati alla vendita al pubblico dei valori bollati possono restituire al loro punto di approvvigionamento i valori, compresi i foglietti cambiari, privi dell'indicazione in euro a decorrere dal 1 gennaio 2002 e non oltre il 28 febbraio 2002, ottenendo la contestuale sostituzione con valori di corrispondente importo in euro, al netto dell'aggio a suo tempo percepito, previa verifica dell'assenza di abusi e falsificazioni nei valori conferiti. 2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate le modalita' di attuazione della conversione dei valori di cui al presente articolo e delle forme di controllo finalizzate a garantire in maniera tempestiva e completa la tutela contro possibili abusi e falsificazioni nella fase di introduzione dell'euro anche con riferimento ai valori citati. 3. Con le medesime modalita' di cui al comma 1 ha luogo la sostituzione dei valori con indicazione sia in lire che in euro, una volta determinata la nuova tariffa del bollo in euro, a decorrere dal giorno successivo a tale determinazione e fino al giorno finale del secondo mese successivo. 4. Quanto previsto dal presente articolo si applica anche ai valori postali, ancorche' gli stessi non siano dichiarati ufficialmente fuori corso per l'affrancatura. )) |
| Art. 2. Chiusura degli sportelli, modalita' di versamento dell'acconto IVA, anticipo della data di pagamento degli emolumenti al personale statale 1. Gli sportelli della Banca d'Italia, della Tesoreria provinciale dello Stato, della Tesoreria centrale dello Stato, della Cassa depositi e prestiti, delle banche e degli uffici postali, per le attivita' di bancoposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, restano chiusi al pubblico il 31 dicembre 2001. 2. Il 29 dicembre 2001 non saranno effettuate presso gli sportelli degli uffici postali le operazioni di prelievo o di accredito, ovvero di movimentazione in tempo reale dei conti correnti postali. 3. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 24, primo comma, della legge 27 febbraio 1985, n. 52, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio restano chiusi al pubblico il 29 ed il 31 dicembre 2001. Agli effetti di quanto previsto dall'articolo 24, secondo comma, della citata legge n. 52 del 1985, il giorno 28 dicembre 2001 e' considerato ultimo giorno lavorativo. 4. Limitatamente all'anno 2001, i contribuenti versano entro il 24 dicembre le somme dovute a titolo di acconto dell'imposta sul valore aggiunto e i concessionari del servizio nazionale della riscossione, le banche e le Poste italiane S.p.a. riversano entro il 28 dicembre le somme riscosse allo stesso titolo. 5. Le modalita' di attuazione del comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. 6. Limitatamente alla scadenza del 27 dicembre 2001, il pagamento delle somme di cui all'articolo 28, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non puo' essere effettuato mediante il versamento unitario previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 7. I termini di pagamento dei diritti doganali e di ogni altra somma pagata in dogana, in scadenza dal 28 al 31 dicembre 2001, sono stabiliti al 27 dicembre 2001. 8. In relazione a quanto stabilito dal comma 1, il termine di chiusura dell'esercizio finanziario 2001 per la Tesoreria dello Stato e' fissato al 28 dicembre 2001 e alla medesima data cessano di avere validita' i titoli di spesa la cui perenzione matura il 31 dicembre 2001. 9. In deroga alle disposizioni recate dall'articolo 6 della legge 14 aprile 1977, n. 112, e dal decreto-legge 9 dicembre 1977, n. 892, convertito dalla legge 3 febbraio 1978, n. 23, ed a quelle contenute nell'allegato al decreto del Ministro del tesoro in data 4 aprile 1995, pubblicato nella (( Gazzetta Ufficiale )) n. 97 del 27 aprile 1995, per l'anno 2001 (( lo stipendio e la tredicesima mensilita' dovuti )) al personale statale possono essere corrisposti a decorrere dal 7 dicembre sulla base degli scaglionamenti stabiliti in apposito calendario predisposto dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Banca d'Italia, da pubblicarsi nella (( Gazzetta Ufficiale )) della Repubblica italiana. Riferimenti normativi: - Il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, recante "Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2001, n. 94. - Si riporta il testo dell'art. 24, primo e secondo comma, della legge 27 febbraio 1985 n. 52, recante "Modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento alla introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 1985, n. 56: "Art. 24. - Nelle conservatorie l'orario per il pubblico e' fissato dalle ore 8 alle ore 12 dei giorni feriali. Nell'ultimo giorno lavorativo del mese esso e' limitato fino alle ore 11.". - Si riporta il testo dell'art. 28, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2000, n. 302, supplemento ordinario: "Art. 28 (Razionalizzazione delle imposte e norme in materia di energia elettrica). - 1. 6. (Omissis). 7. A decorrere dal 1 marzo 2001 i pagamenti delle somme di cui alle lettere a), e) e g) del comma 2, nonche' di cui al comma 6 possono essere effettuati, limitatamente a quelle che affluiscono ai capitoli di bilancio dello Stato e alla contabilita' speciale ai sensi dell'art. 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, anche mediante il versamento unitario previsto dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con possibilita' di compensazione con altre imposte e contributi. 8. 11. (Omissis).". - Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante "Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 luglio 1997, n. 174, supplemento ordinario: "Art. 17 (Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. 2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi: a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute di cui al secondo comma del citato art. 3 resta ferma la facolta' di eseguire il versamento presso la competente sezione di Tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso non e' ammessa la compensazione; b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai soggetti di cui all'art. 74; c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto; d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative; f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell'art. 20; h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato dall'art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85; h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con i Ministri competenti per settore; h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti sale cinematografiche". - Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 14 aprile 1977, n. 112, recante "Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica concernente la corresponsione di miglioramenti economici ai dipendenti dello Stato", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 aprile 1977, n. 102: "Art. 6. - La tredicesima mensilita' spettante ai dipendenti statali ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263, e successive modificazioni e integrazioni, e' corrisposta unitamente alla rata di stipendio del mese di dicembre, con inizio dei pagamenti dal giorno 19 di detto mese. Si applicano i commi terzo e settimo dell'art. 370 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Sono abrogati il decreto-legge 23 novembre 1973, n. 740, convertito nella legge 27 dicembre 1973, n. 874, e le altre norme incompatibili con quelle del presente articolo.". - Il decreto-legge 9 dicembre 1977, n. 892, recante "Modificazione all'art. 6 della legge 14 aprile 1977, n. 112, relativo al pagamento della tredicesima mensilita' e dello stipendio del mese di dicembre ai dipendenti statali", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 dicembre 1977, n. 337. - La legge 3 febbraio 1978, n. 23, recante "Conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 1977, n. 892, concernente modificazione all'art. 6, legge 14 aprile 1977, n. 112, relativo al pagamento della tredicesima mensilita' e dello stipendio del mese di dicembre ai dipendenti statali", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 1978, n. 38. - Si riporta il testo dell'allegato al decreto del Ministro del tesoro 4 aprile 1995, recante "Disposizioni per il pagamento di stipendi ed altri assegni fissi e continuativi a carico del bilancio dello Stato", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 1995, n. 97: Allegato ACCREDITAMENTO IN CONTO CORRENTE BANCARIO POSTALE, POST-CARD E SU LIBRETTO POSTALE DI RISPARMIO L'accreditamento dello stipendio e degli altri assegni fissi continuativi nonche' della tredicesima mensilita' al conto corrente bancario, postale, al post-card ed al libretto postale di risparmio disposto in favore delle sottoelencate categorie di personale statale avviene il giorno appresso indicato ovvero, qualora questo non sia lavorativo, il precedente giorno lavorativo: 1) insegnanti delle scuole materne ed elementari: giorno 22 del mese cui il pagamento dello stipendio si riferisce e giorno 14 dicembre per stipendio relativo allo stesso mese e tredicesima mensilita'; 2) personale amministrato dalle direzioni provinciali del Tesoro con ruoli di spesa fissa: giorno 23 del mese cui il pagamento dello stipendio si riferisce e giorno 15 dicembre per stipendio relativo allo stesso mese e tredicesima mensilita'; 3) personale insegnante supplente temporaneo: giorno 27 del mese cui il pagamento dello stipendio si riferisce e giorno 16 dicembre per stipendio relativo allo stesso mese e tredicesima mensilita'; 4) restante personale statale: giorno 24 del mese cui il pagamento dello stipendio si riferisce e giorno 16 dicembre per stipendio relativo allo stesso mese e tredicesima mensilita'. I titoli di spesa relativi agli accreditamenti di cui sopra sono estinti con tre giorni lavorativi di anticipo rispetto a quelli fissati per l'accreditamento in conto corrente bancario, postale, assegni postali, post-card e il libretto postale di risparmio. Pagamento in contanti presso le sezioni di tesoreria o gli uffici postali. Il pagamento in contanti, disposto in favore delle sottoelencate categorie di personale statale, avviene il giorno appresso indicato ovvero, qualora questo non sia lavorativo, il precedente giorno lavorativo: 1) insegnanti delle scuole materne ed elementari: giorno 25 del mese cui il pagamento dello stipendio si riferisce e giorno 17 dicembre per stipendio relativo allo stesso mese e tredicesima mensilita'; 2) personale amministrato dalle direzioni provinciali del Tesoro con ruoli di spesa fissa: giorno 26 del mese cui il pagamento dello stipendio si riferisce e giorno 18 dicembre per stipendio relativo allo stesso mese e tredicesima mensilita'; 3) personale insegnante supplente temporaneo: ultimo giorno del mese cui il pagamento dello stipendio si riferisce e giorno 19 dicembre per stipendio relativo allo stesso mese e tredicesima mensilita'; 4) restante personale statale: giorno 27 del mese cui il pagamento dello stipendio si riferisce e giorno 19 dicembre per stipendio relativo allo stesso mese e tredicesima mensilita'. I delegati alla riscossione ai sensi dell'art. 383 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 287, e successive modificazioni, possono riscuotere, presso le sezioni di tesoreria provinciale e gli uffici postali, il giorno lavorativo precedente a quello sopra stabilito; nello stesso giorno possono iniziare i pagamenti agli aventi diritto. Pagamento con vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'Italia e con assegno postale non trasferibile. Il pagamento degli emolumenti mediante commutazione in vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'Italia e in assegno postale non trasferibile per tutto il personale - ad eccezione degli insegnanti supplenti temporanei - avviene il giorno 27 del mese in cui il pagamento si riferisce e il giorno 19 dicembre per stipendio relativo allo stesso mese e tredicesima mensilita'; il pagamento a favore degli insegnanti supplenti temporanei avviene il secondo giorno lavorativo successivo al mese di riferimento e il giorno 19 dicembre per stipendio relativo allo stesso mese e tredicesima mensilita'. Il vaglia cambiario e l'assegno postale non trasferibile devono essere spediti al beneficiario in piego postale assicurato salvo diversa richiesta del creditore, con tassa a carico del destinatario.". |
| Art. 3. Chiusura del sistema dei pagamenti "BI-REL" e proroga dei termini di adempimento delle obbligazioni 1. La Banca d'Italia, nei casi in cui in conformita' alle decisioni assunte nell'ambito del Sistema europeo delle banche centrali, stabilisce la chiusura del sistema dei pagamenti denominato BI-REL in un giorno lavorativo, ne da' preventiva comunicazione mediante pubblicazione di un apposito avviso nella (( Gazzetta Ufficiale )) della Repubblica italiana. Tale pubblicazione e' effettuata almeno quindici giorni prima del giorno di chiusura. 2. I termini in scadenza nei giorni di chiusura di cui al comma 1, anche se di prescrizione o di decadenza, ai quali sia soggetto qualunque adempimento, pagamento od operazione da effettuarsi per il tramite del sistema BI-REL, sono prorogati di diritto al primo giorno lavorativo successivo del sistema BI-REL, determinato secondo il calendario comunicato dalla Banca d'Italia e pubblicato nella (( Gazzetta Ufficiale )) della Repubblica italiana. |
| Art. 4. Tutela penale delle banconote e delle monete in euro non ancora emesse 1. Al decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, dopo l'articolo 52-ter e' inserito il seguente titolo: "Titolo IX Disposizioni a tutela delle banconote e monete metalliche in euro non aventi corso legale Art. 52-quater. Falsificazione di banconote e monete in euro non aventi corso legale 1. Agli effetti della legge penale, alle monete aventi corso legale nello Stato sono equiparate le banconote e le monete metalliche in euro che ancora non hanno corso legale, nonche' i valori di bollo espressi in moneta euro non aventi ancora corso legale. 2. L'equiparazione stabilita dal comma 1 ha efficacia per i reati commessi prima del 1 gennaio 2002. 3. Per i delitti previsti dagli articoli 453, 454, 455, 456, 457, 459, 460, 461 e 464 del codice penale commessi entro la data di cui al comma 2, le pene rispettivamente stabilite sono diminuite di un terzo, salvo che, nei casi di falsificazione, il colpevole abbia posto in circolazione le monete o i valori di bollo successivamente a tale data. Art. 52-quinquies. Responsabilita' amministrativa degli enti per falsita' in monete euro non aventi corso legale 1. Per i delitti indicati nell'articolo 25-bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, che hanno ad oggetto banconote o monete metalliche in euro che ancora non hanno corso legale ovvero valori di bollo espressi in moneta euro che ancora non ha corso legale, si applicano all'ente le sanzioni pecuniarie previste dal citato articolo 25-bis, diminuite di un terzo. La diminuzione non opera nei casi di falsificazione quando il colpevole ha posto in circolazione le monete o i valori di bollo successivamente al 31 dicembre 2001.". Riferimenti normativi: - Il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante "Disposizione per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 luglio 1998, n. 157, supplemento ordinario. |
| Art. 5. Acquisto o detenzione di ologrammi Modifica dell'articolo 461 del codice penale (( 01. Al primo comma dell'articolo 461 del codice penale, dopo la parola: "filigrane", sono inserite le seguenti: ", programmi informatici". )) 1. Nell'articolo 461 del codice penale, dopo il primo comma e' aggiunto il seguente: "La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.". Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 461 del codice penale, cosi' come modificato dalla presente legge: "Art. 461 (Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata). - Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata e' punito, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire duecentomila a un milione. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.". |
| Art. 6. Responsabilita' amministrativa degli enti 1. Dopo l'articolo 25 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e' inserito il seguente: "Art. 25-bis (Falsita' in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo). - 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsita' in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote; b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla meta'; d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote; e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo; f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote. 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460 e 461 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.". Riferimenti normativi: - Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante "Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2001, n. 140. |
| Art. 7. Trasmissione dei dati e delle informazioni sulla falsificazione dei mezzi di pagamento 1. Per le finalita' di cui al regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, e per le valutazioni sull'impatto economico-finanziario delle falsificazioni delle banconote e delle monete metalliche denominate in euro, nonche' degli altri mezzi di pagamento, le autorita' nazionali competenti ad individuare, raccogliere ed analizzare i dati tecnici e statistici, nonche' le altre informazioni sui casi di falsificazione, trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze i dati e le informazioni di cui dispongono, secondo le modalita' e i termini stabiliti dallo stesso Ministero, di concerto con il Ministero dell'interno. 2. Per dati tecnici e statistici si intendono i dati che consentono di identificare i mezzi di pagamento falsi cosi' come i dati relativi al numero e alla provenienza geografica degli stessi. 3. Per informazioni si intendono tutte le altre notizie relative ai casi di falsificazione, ad esclusione dei dati personali. 4. Il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia stabiliscono, d'intesa, le modalita' e i termini per lo scambio dei dati e delle informazioni di cui ai commi 1, 2 e 3. Riferimenti normativi: - Il Regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione, e' pubblicato nella G.U.C.E. 4 luglio 2001, n. L 181 ed e' entrato in vigore il 4 luglio 2001. |
| Art. 8. Obbligo di ritiro dalla circolazione e di trasmissione delle banconote e delle monete in euro sospette di falsita' 1. Le banche e gli altri soggetti che gestiscono o distribuiscono a titolo professionale banconote e monete metalliche in euro hanno l'obbligo di ritirare dalla circolazione le banconote e le monete metalliche in euro sospette di falsita' e di trasmetterle senza indugio, rispettivamente, alla Banca d'Italia e all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. 2. La Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle rispettive competenze, possono emanare disposizioni applicative del comma 1, anche con riguardo alle misure organizzative occorrenti per il rispetto degli obblighi di ritiro e di trasmissione delle banconote e delle monete metalliche in euro sospette di falsita'. 3. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 che violano le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia o dal Ministero dell'economia e delle finanze, o che comunque non ritirano dalla circolazione ovvero non trasmettono alla Banca d'Italia e all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato le banconote o monete metallichein euro sospette di falsita', e' applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila a (( quindicimila euro. )) Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'((articolo 145 del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. )) La competenza ad applicare la sanzione spetta al Ministro dell'economia e delle finanze nei casi riguardanti le monete metalliche in euro e al Governatore della Banca d'Italia nei casi riguardanti le banconote in euro. Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 145 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993, n. 230, S.O.: "Art. 145 (Procedura sanzionatoria). - 1. Per le violazioni previste nel presente titolo cui e' applicabile una sanzione amministrativa, la Banca d'Italia o l'UIC, nell'ambito delle rispettive competenze, contestati gli addebiti alle persone e alla banca, alla societa' o all'ente interessati e valutate le deduzioni presentate entro trenta giorni, tenuto conto del complesso delle informazioni raccolte, propongono al Ministro del tesoro l'applicazione delle sanzioni. 2. Il Ministro del tesoro, sulla base della proposta della Banca d'Italia o dell'UIC, provvede ad applicare le sanzioni con decreto motivato. 3. Il decreto di applicazione delle sanzioni previste dall'art. 144, commi 3 e 4, e' pubblicato per estratto, entro il termine di trenta giorni dalla data della notificazione, a cura e spese della banca, della societa' o dell'ente al quale appartengono i responsabili delle violazioni, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico. Il decreto di applicazione delle altre sanzioni previste nel presente titolo, emanato su proposta della Banca d'Italia, e' pubblicato, per estratto, sul bollettino previsto dall'art. 8. 4. Contro il decreto del Ministro del tesoro e' ammessa opposizione alla corte di appello di Roma. L'opposizione deve essere notificata all'autorita' che ha proposto il provvedimento nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del decreto impugnato e deve essere depositata presso la cancelleria della corte di appello entro trenta giorni dalla notifica. L'autorita' che ha proposto il provvedimento trasmette alla corte di appello gli atti ai quali l'opposizione si riferisce, con le sue osservazioni. 5. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. La corte di appello, se ricorrono gravi motivi, puo' disporre la sospensione con decreto motivato. 6. La corte di appello, su istanza delle parti, fissa i termini per la presentazione di memorie e documenti, nonche' per consentire l'audizione anche personale delle parti. 7. La corte di appello decide sull'opposizione in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, con decreto motivato. 8. Copia del decreto e' trasmessa, a cura della cancelleria della corte di appello, all'autorita' che ha proposto il provvedimento, anche ai fini della pubblicazione, per estratto, nel bollettino previsto dall'art. 8. 9. Alla riscossione delle sanzioni previste dal presente titolo si provvede mediante ruolo secondo i termini e le modalita' previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1973, n. 602, come modificato dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. 10. Le banche, le societa' o gli enti ai quali appartengono i responsabili delle violazioni rispondono, in solido con questi, del pagamento della sanzione e delle spese di pubblicita' previste dal primo periodo del comma 3 e sono tenuti a esercitare il regresso verso i responsabili. 11. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente titolo non si applicano le disposizioni contenute nell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.". |
| Art. 9. Disposizioni in materia di equalizzatore 1. Sono abrogati: a) il comma 9 dell'articolo 82 del testo unico delle imposte sui redditi, (( di cui )) al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; b) il comma 12 dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461; c) il comma 15 dell'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461; d) il comma 13 dell'articolo 14 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461; e) il comma 2 dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77. 2. Le disposizioni del comma 1 hanno effetto per la determinazione delle plusvalenze, dei differenziali positivi e dei proventi e delle minusvalenze, differenziali negativi e oneri realizzati a decorrere dal 4 agosto 2001, nonche' per i redditi di capitale di cui all'articolo 10-ter, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 77, percepiti a decorrere dalla stessa data. 3. Fino alla data del 3 agosto 2001 restano in vigore e continuano ad applicarsi con decorrenza 1 gennaio 2001 gli elementi di rettifica delle plusvalenze e degli altri redditi diversi di natura finanziaria, nonche' di taluni redditi di capitale individuati dal decreto del Ministro delle finanze in data 4 agosto 2000, pubblicato nella (( Gazzetta Ufficiale )) n. 194 del 21 agosto 2000. Non si fa luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto dovuto a titolo di ritenuta o di imposta sostitutiva. Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1986, n. 302, S.O., cosi' come modificato dal presente articolo: "Art. 82 (Plusvalenze). - 1. Le plusvalenze di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 81 sono costituite dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta, al netto dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo. 1-bis. (Abrogato). 2. Per i terreni di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 81 acquistati oltre cinque anni prima dell'inizio della lottizzazione o delle opere si assume come prezzo di acquisto il valore normale nel quinto anno anteriore. Il costo dei terreni stessi acquisiti gratuitamente e quello dei fabbricati costruiti su terreni acquisiti gratuitamente sono determinati tenendo conto del valore normale del terreno alla data di inizio della lottizzazione o delle opere ovvero a quello di inizio della costruzione. Il costo dei terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 81 e' costituito dal prezzo di acquisto aumentato di ogni altro costo inerente, rivalutato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nonche' dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili. Per i terreni acquistati per effetto di successione o donazione si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, od in seguito definito e liquidato, aumentato di ogni altro costo successivo inerente, nonche' della imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili e di successione. 3. Le plusvalenze di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 81 sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze l'eccedenza e' portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze dei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate. 4. Le plusvalenze di cui alle lettere c-bis) e c-ter) del comma 1 dell'art. 81 sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze, nonche' ai redditi ed alle perdite di cui alla lettera c-quater) e alle plusvalenze ed altri proventi di cui alla lettera c-quinquies) del comma 1 dello stesso art. 81; se l'ammontare complessivo delle minusvalenze e delle perdite e' superiore all'ammontare complessivo delle plusvalenze e degli altri redditi, l'eccedenza puo' essere portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze e dagli altri redditi dei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze e le perdite sono state realizzate. 5. Le plusvalenze indicate nelle lettere c), c-bis) e c-ter) del comma 1, dell'art. 81 sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero la somma od il valore normale dei beni rimborsati ed il costo od il valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l'imposta di successione e donazione, con esclusione degli interessi passivi. Nel caso di acquisto per successione, si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell'imposta di successione, nonche', per i titoli esenti da tale imposta, il valore normale alla data di apertura della successione. Nel caso di acquisto per donazione si assume come costo il costo del donante. Per le azioni, quote o altre partecipazioni acquisite sulla base di aumento gratuito del capitale il costo unitario e' determinato ripartendo il costo originario sul numero complessivo delle azioni, quote o partecipazioni di compendio. Per le partecipazioni nelle societa' indicate dall'art. 5, diverse da quelle immobiliari o finanziarie, il costo e' aumentato o diminuito dei redditi e delle perdite imputate al socio e dal costo si scomputano, fino a concorrenza dei redditi gia' imputati, gli utili distribuiti al socio. Per le valute estere cedute a termine si assume come costo il valore della valuta al cambio a pronti vigente alla data di stipula del contratto di cessione. Il costo o valore di acquisto e' documentato a cura del contribuente. Per le valute estere prelevate da depositi e conti correnti, in mancanza della documentazione del costo, si assume come costo il valore della valuta al minore dei cambi mensili accertati ai sensi dell'art. 76, comma 7, nel periodo d'imposta in cui la plusvalenza e' realizzata. Le minusvalenze sono determinate con gli stessi criteri stabiliti per le plusvalenze. 6. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze: a) dal corrispettivo percepito o dalla somma rimborsata, nonche' dal costo o valore di acquisto si scomputano i redditi di capitale maturati ma non riscossi, diversi da quelli derivanti dalla partecipazione in societa' ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche; b) qualora vengano superate le percentuali di diritti di voto o di partecipazione indicate nella lettera c) del comma 1 dell'art. 81, i corrispettivi percepiti anteriormente al periodo d'imposta nel quale si e' verificato il superamento delle percentuali si considerano percepiti in tale periodo; c) per le valute estere prelevate da depositi e conti correnti si assume come corrispettivo il valore normale della valuta alla data di effettuazione del prelievo; d) per le cessioni di metalli preziosi, in mancanza della documentazione del costo di acquisto, le plusvalenze sono determinate in misura pari al 25 per cento del corrispettivo della cessione; e) per le cessioni a titolo oneroso poste in essere in dipendenza dei rapporti indicati nella lettera c-quater), del comma 1, dell'art. 81, il corrispettivo e' costituito dal prezzo di cessione, eventualmente aumentato o diminuito dei premi pagati o riscossi su opzioni; f) nei casi di dilazione o rateazione del pagamento del corrispettivo la plusvalenza e' determinata con riferimento alla parte del costo o valore di acquisto proporzionalmente corrispondente alle somme percepite nel periodo d'imposta. 7. I redditi di cui alla lettera c-quater) del comma 1 dell'art. 81, sono costituiti dalla somma algebrica dei differenziali positivi o negativi, nonche' degli altri proventi od oneri, percepiti o sostenuti, in relazione a ciascuno dei rapporti ivi indicati. Per la determinazione delle plusvalenze, minusvalenze e degli altri redditi derivanti da tali rapporti si applicano i commi 5 e 6. I premi pagati e riscossi su opzioni, salvo che l'opzione non sia stata chiusa anticipatamente o ceduta, concorrono a formare il reddito nel periodo d'imposta in cui l'opzione e' esercitata ovvero scade il termine stabilito per il suo esercizio. Qualora a seguito dell'esercizio dell'opzione siano cedute le attivita' di cui alle lettere c), c-bis) o c-ter), dell'art. 81, i premi pagati o riscossi concorrono alla determinazione delle plusvalenze o minusvalenze, ai sensi della lettera e) del comma 6. Le plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di merci non concorrono a formare il reddito, anche se la cessione e' posta in essere in dipendenza dei rapporti indicati nella lettera c-quater) del comma 1 dell'art. 81. 8. Le plusvalenze e gli altri proventi di cui alla lettera c-quinquies) del comma 1 dell'art. 81, sono costituiti dalla differenza positiva tra i corrispettivi percepiti ovvero le somme od il valore normale dei beni rimborsati ed i corrispettivi pagati ovvero le somme corrisposte, aumentate di ogni onere inerente alla loro produzione, con esclusione degli interessi passivi. Dal corrispettivo percepito e dalla somma rimborsata si scomputano i redditi di capitale derivanti dal rapporto ceduto maturati ma non riscossi, nonche' i redditi di capitale maturati a favore del creditore originario ma non riscossi. Si applicano le disposizioni della lettera f) del comma 6. 9. (Abrogato)". - Si riporta il testo degli articoli 6, 7 e 14 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante "Riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi, a norma dell'art. 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 gennaio 1998, n. 2, S.O., cosi' come modificati dalla presente legge: "Art. 6 (Opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva su ciascuna plusvalenza o altro reddito diverso realizzato). - 1. Il contribuente ha facolta' di optare per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 5 su ciascuna delle plusvalenze realizzate ai sensi delle lettere c-bis) e c-ter) del comma 1 dell'art. 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'art. 3, comma 1, con esclusione di quelle relative a depositi in valuta, a condizione che i titoli, quote o certificati siano in custodia o in amministrazione presso banche e societa' di intermediazione mobiliare e altri soggetti individuati in appositi decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze. Per le plusvalenze realizzate mediante cessione a termine di valute estere ai sensi della predetta lettera c-ter) del comma 1 dell'art. 81 del testo unico n. 917 del 1986, nonche' per i differenziali positivi e gli altri proventi realizzati mediante i rapporti di cui alla lettera c-quater) del citato comma 1 dell'art. 81 o i rapporti e le cessioni di cui alla lettera c-quinquies) dello stesso comma 1, l'opzione puo' essere esercitata sempreche' intervengano nei predetti rapporti o cessioni, come intermediari professionali o come controparti, i soggetti indicati nel precedente periodo del presente comma, con cui siano intrattenuti rapporti di custodia, amministrazione, deposito. 2. L'opzione di cui al comma 1 e' esercitata con comunicazione sottoscritta contestualmente al conferimento dell'incarico e dell'apertura del deposito o conto corrente o, per i rapporti in essere, anteriormente all'inizio del periodo d'imposta; per i rapporti di cui alla lettera c-quater) del comma 1 dell'art. 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e per i rapporti e le cessioni di cui alla lettera c-quinquies) del medesimo comma 1 dell'art. 81, del testo unico n. 917 del 1986, come modificato dall'art. 3, comma 1, l'opzione puo' essere esercitata anche all'atto della conclusione del primo contratto nel periodo d'imposta da cui l'intervento dell'intermediario trae origine. L'opzione ha effetto per tutto il periodo d'imposta e puo' essere revocata entro la scadenza di ciascun anno solare, con effetto per il periodo d'imposta successivo. Con uno o piu' decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, sono stabilite le modalita' per l'esercizio e la revoca dell'opzione di cui al presente articolo. Per i soggetti non residenti l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 e' applicata dagli intermediari, anche in mancanza di esercizio dell'opzione, salva la facolta' del contribuente di rinunciare a tale regime con effetto dalla prima operazione successiva. La predetta rinuncia puo' essere esercitata anche dagli intermediari non residenti relativamente ai rapporti di custodia, amministrazione e deposito ad essi intestati e sui quali siano detenute attivita' finanziarie di terzi; in tal caso gli intermediari non residenti sono tenuti ad assolvere gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 10 e nominano quale rappresentante a detti fini uno degli intermediari di cui al comma 1. 3. I soggetti di cui al comma 1 applicano l'imposta sostitutiva di cui all'art. 5 su ciascuna plusvalenza, differenziale positivo o provento percepito dal contribuente. Qualora tali soggetti non siano in possesso dei dati e delle informazioni necessarie per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1 sulle plusvalenze e gli altri redditi ivi indicati, devono richiederle al contribuente, anteriormente all'effettuazione delle operazioni; il contribuente comunica al soggetto incaricato dell'applicazione dell'imposta i dati e le informazioni richieste, consegnando, anche in copia, la relativa documentazione, o, in mancanza, una dichiarazione sostitutiva in cui attesti i predetti dati ed informazioni. I soggetti di cui al comma 1 sospendono l'esecuzione delle operazioni a cui sono tenuti in relazione al rapporto, fino a che non ottengono i dati e le informazioni necessarie all'applicazione dell'imposta. Nel caso di inesatta comunicazione, il recupero dell'imposta sostitutiva non applicata o applicata in misura inferiore e' effettuato esclusivamente a carico del contribuente con applicazione della sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'ammontare della maggiore imposta sostitutiva dovuta. 4. Per l'applicazione dell'imposta su ciascuna plusvalenza, differenziale positivo o provento realizzato, escluse quelle realizzate mediante la cessione a termine di valute estere, i soggetti di cui al comma 1, nel caso di pluralita' di titoli, quote, certificati o rapporti appartenenti a categorie omogenee, assumono come costo o valore di acquisto il costo o valore medio ponderato relativo a ciascuna categoria dei predetti titoli, quote, certificati o rapporti. 5. Qualora siano realizzate minusvalenze, perdite o differenziali negativi i soggetti di cui al comma 1 computano in deduzione, fino a loro concorrenza, l'importo delle predette minusvalenze, perdite o differenziali negativi dalle plusvalenze, differenziali positivi o proventi realizzati nelle successive operazioni poste in essere nell'ambito del medesimo rapporto, nello stesso periodo d'imposta e nei successivi ma non oltre il quarto. Qualora sia revocata l'opzione o sia chiuso il rapporto di custodia, amministrazione o deposito le minusvalenze, perdite o differenziali negativi possono essere portati in deduzione, non oltre il quarto periodo d'imposta successivo a quello del realizzo, dalle plusvalenze, proventi e differenziali positivi realizzati nell'ambito di altro rapporto di cui al comma 1, intestato agli stessi soggetti intestatari del rapporto o deposito di provenienza, ovvero portate in deduzione ai sensi del comma 4 dell'art. 82 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'art. 4, comma 1. I soggetti di cui al comma 1 rilasciano al contribuente apposita certificazione dalla quale risultino i dati e le informazioni necessarie a consentire la deduzione delle predette minusvalenze, perdite o differenziali negativi. 6. Agli effetti del presente articolo si considera cessione a titolo oneroso anche il trasferimento dei titoli, quote, certificati o rapporti di cui al comma 1 a rapporti di custodia o amministrazione di cui al medesimo comma, intestati a soggetti diversi dagli intestatari del rapporto di provenienza, nonche' ad un rapporto di gestione di cui all'art. 7, salvo che il trasferimento non sia avvenuto per successione o donazione. In tal caso la plusvalenza, il provento, la minusvalenza o perdita realizzate mediante il trasferimento sono determinate con riferimento al valore, calcolato secondo i criteri previsti dal comma 5 dell'art. 7, alla data del trasferimento, dei titoli, quote, certificati o rapporti trasferiti ed i soggetti di cui al comma 1, tenuti al versamento dell'imposta, possono sospendere l'esecuzione delle operazioni fino a che non ottengano dal contribuente provvista per il versamento dell'imposta dovuta. Nelle ipotesi di cui al presente comma i soggetti di cui al comma 1 rilasciano al contribuente apposita certificazione dalla quale risulti il valore dei titoli, quote, certificati o rapporti trasferiti. 7. Nel caso di prelievo dei titoli, quote, certificati o rapporti di cui al comma 1 o di loro trasferimento a rapporti di custodia o amministrazione, intestati agli stessi soggetti intestatari dei rapporti di provenienza, e comunque di revoca dell'opzione di cui al comma 2, per il calcolo della plusvalenza, reddito, minusvalenza o perdita, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al precedente articolo, si assume il costo o valore determinati ai sensi dei commi 3 e 4 e si applica il comma 12, sulla base di apposita certificazione rilasciata dai soggetti di cui al comma 1. 8. L'opzione non puo' essere esercitata e, se esercitata, perde effetto, qualora le percentuali di diritti di voto o di partecipazione rappresentate dalle partecipazioni, titoli o diritti complessivamente posseduti dal contribuente, anche nell'ambito dei rapporti di cui al comma 1 o all'art. 7, siano superiori a quelle indicate nella lettera c) del comma 1 dell'art. 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'art. 3, comma 1. Se il superamento delle percentuali e' avvenuto successivamente all'esercizio dell'opzione, per la determinazione dei redditi da assoggettare ad imposta sostitutiva ai sensi del comma 1 dell'art. 5 si applica il comma 7. Il contribuente comunica ai soggetti di cui al comma 1 il superamento delle percentuali entro quindici giorni dalla data in cui sia avvenuto o, se precedente, all'atto della prima cessione, ogniqualvolta tali soggetti, sulla base dei dati e delle informazioni in loro possesso, non siano in grado di verificare il superamento. Nel caso di indebito esercizio dell'opzione o di omessa comunicazione si applica la sanzione amministrativa dal 2 al 4 per cento del valore delle partecipazioni, titoli o diritti posseduti alla data della violazione. 9. I soggetti di cui al comma 1 provvedono al versamento diretto dell'imposta dovuta dal contribuente al concessionario della riscossione ovvero alla sezione di tesoreria provinciale, entro il quindicesimo giorno del secondo mese successivo a quello in cui e' stata applicata, trattenendone l'importo su ciascun reddito realizzato o ricevendone provvista dal contribuente. Per le operazioni effettuate con l'intervento di intermediari autorizzati ad operare nei mercati regolamentati italiani, l'operazione si considera effettuata, ai fini del versamento, entro il termine previsto per le relative liquidazioni. I soggetti di cui al comma 1 rilasciano al contribuente una attestazione dei versamenti entro il mese di marzo dell'anno successivo ovvero entro dodici giorni dalla richiesta degli interessati. 10. I soggetti di cui al comma 1 comunicano all'amministrazione finanziaria entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta dal quarto comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l'ammontare complessivo delle plusvalenze e degli altri proventi e quello delle imposte sostitutive applicate nell'anno solare precedente. Con il decreto di approvazione dei modelli di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono stabilite le modalita' di effettuazione di tale comunicazione. 11. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi. 12. (Abrogato)". "Art. 7 (Imposta sostitutiva sul risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio). - 1. I soggetti che hanno conferito a un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, l'incarico di gestire masse patrimoniali costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, possono optare, con riferimento ai redditi di capitale e diversi di cui agli articoli 41 e 81, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificati, rispettivamente, dagli articoli 1, comma 3, e 3, comma 1, del presente decreto, che concorrono alla determinazione del risultato della gestione ai sensi del comma 4, per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al presente articolo. 2. Il contribuente puo' optare per l'applicazione dell'imposta sostitutiva mediante comunicazione sottoscritta rilasciata al soggetto gestore all'atto della stipula del contratto e, nel caso dei rapporti in essere, anteriormente all'inizio del periodo d'imposta. L'opzione ha effetto per il periodo d'imposta e puo' essere revocata solo entro la scadenza di ciascun anno solare, con effetto per il periodo d'imposta successivo. Con uno o piu' decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, sono stabilite le modalita' per l'esercizio e la revoca dell'opzione di cui al presente articolo. 3. Qualora sia stata esercitata l'opzione di cui al comma 2 i redditi che concorrono a formare il risultato della gestione, determinati secondo i criteri stabiliti dagli articoli 42 e 82 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono soggetti alle imposte sui redditi, nonche' all'imposta sostitutiva di cui al comma 2 all'art. 5. Sui redditi di capitale derivanti dalle attivita' finanziarie comprese nella massa patrimoniale affidata in gestione non si applicano: a) l'imposta sostitutiva di cui all'art. 2, commi 1 e 1-bis del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239; b) la ritenuta prevista dal comma 2 dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti bancari, a condizione che la giacenza media annua non sia superiore al 5 per cento dell'attivo medio gestito; qualora la banca depositaria sia soggetto diverso dal gestore quest'ultimo attesta la sussistenza delle condizioni ivi indicate per ciascun mandante; c) le ritenute del 12,50 per cento previste dai commi 3 e 3-bis dell'art. 26 del predetto decreto n. 600 del 1973; d) le ritenute previste dai commi 1 e 4 dell'art. 27 del medesimo decreto, con esclusione delle ritenute sugli utili derivanti dalle partecipazioni in societa' estere non negoziate in mercati regolamentati; e) la ritenuta prevista dal comma 1 dell'art. 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, come modificato dall'art. 8, comma 5. 4. Il risultato maturato della gestione e' soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 12,50 per cento. Il risultato della gestione si determina sottraendo dal valore del patrimonio gestito al termine di ciascun anno solare, al lordo dell'imposta sostitutiva, aumentato dei prelievi e diminuito di conferimenti effettuati nell'anno, i redditi maturati nel periodo e soggetti a ritenuta, i redditi che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente, i redditi esenti o comunque non soggetti ad imposta maturati nel periodo, i proventi derivanti da quote di organismi di investimento collettivo mobiliare soggetti all'imposta sostitutiva di cui al successivo art. 8, nonche' da fondi comuni di investimento immobiliare di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86, ed il valore del patrimonio stesso all'inizio dell'anno. Il risultato e' computato al netto degli oneri e delle commissioni relative al patrimonio gestito. 5. La valutazione del patrimonio gestito all'inizio ed alla fine di ciascun periodo d'imposta e' effettuata secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa in attuazione del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415. Tuttavia nel caso dei titoli, quote, partecipazioni, certificati o rapporti non negoziati in mercati regolamentati, il cui valore complessivo medio annuo sia superiore al 10 per cento dell'attivo medio gestito, essi sono valutati secondo il loro valore normale, ferma restando la facolta' del contribuente di revocare l'opzione limitatamente ai predetti titoli, quote, partecipazioni, certificati o rapporti. Con uno o piu' decreti del Ministro delle finanze, sentita la Commissione nazionale per le societa' e la borsa, sono stabilite le modalita' e i criteri di attuazione del presente comma. 6. Nel caso di contratti di gestione avviati o conclusi in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio dell'anno si assume il patrimonio alla data di stipula del contratto ovvero in luogo del patrimonio al termine dell'anno si assume il patrimonio alla chiusura del contratto. 7. Il conferimento di titoli, quote, certificati o rapporti in una gestione per la quale sia stata esercitata l'opzione di cui al comma 2 si considera cessione a titolo oneroso ed il soggetto gestore applica le disposizioni dei commi 5, 6, 9 e 12 dell'art. 6. Tuttavia nel caso di conferimento di strumenti finanziari che formavano gia' oggetto di un contratto di gestione per il quale era stata esercitata l'opzione di cui al comma 2, si assume quale valore di conferimento il valore assegnato ai medesimi ai fini della determinazione del patrimonio alla conclusione del precedente contratto di gestione; nel caso di conferimento di strumenti finanziari per i quali sia stata esercitata l'opzione di cui all'art. 6, si assume quale costo il valore, determinato agli effetti dell'applicazione del comma 6 del citato articolo. 8. Nel caso di prelievo di titoli, quote, valute, certificati e rapporti o di loro trasferimento ad altro deposito o rapporto di custodia, amministrazione o gestione di cui all'art. 6 ed al comma 1 del presente articolo, salvo che il trasferimento non sia avvenuto per successione o per donazione, e comunque di revoca dell'opzione di cui al precedente comma 2, ai fini della determinazione del risultato della gestione nel periodo in cui gli stessi sono stati eseguiti, e' considerato il valore dei medesimi il giorno del prelievo, adottando i criteri di valutazione previsti al comma 5. 9. Nelle ipotesi di cui al comma 8, ai fini del calcolo della plusvalenza, reddito, minusvalenza o perdita relativi ai titoli, quote, certificati, valute e rapporti prelevati o trasferiti o con riferimento ai quali sia stata revocata l'opzione, si assume il valore dei titoli, quote, certificati, valute e rapporti che ha concorso a determinare il risultato della gestione assoggettato ad imposta ai sensi del medesimo comma. In tali ipotesi il soggetto gestore rilascia al mandante apposita certificazione dalla quale risulti il valore dei titoli, quote, certificati, valute e rapporti. 10. Se in un anno il risultato della gestione e' negativo, il corrispondente importo e' computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto per l'intero importo che trova capienza in essi. 11. L'imposta sostitutiva di cui al comma 4 e' prelevata dal soggetto gestore ed e' versata al concessionario della riscossione ovvero alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro il 16 febbraio di ciascun anno, ovvero entro il sedicesimo giorno del secondo mese successivo a quello in cui e' stato revocato il mandato di gestione. Il soggetto gestore puo' effettuare, anche in deroga al regolamento di gestione, i disinvestimenti necessari al versamento dell'imposta, salvo che il contribuente non fornisca direttamente le somme corrispondenti entro il quindicesimo giorno del mese nel quale l'imposta stessa e' versata; nelle ipotesi previste al comma 8 il soggetto gestore puo' sospendere l'esecuzione delle prestazioni fino a che non ottenga dal contribuente provvista per il versamento dell'imposta dovuta. 12. Contestualmente alla presentazione della dichiarazione dei redditi propri il soggetto gestore presenta la dichiarazione relativa alle imposte prelevate sul complesso delle gestioni. I soggetti diversi dalle societa' ed enti di cui all'art. 87, comma 1, lettere a) e d) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 presentano la predetta dichiarazione entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta. Le modalita' di effettuazione dei versamenti e la presentazione della dichiarazione prevista nel presente comma sono disciplinate dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 13. Nel caso in cui alla conclusione del contratto il risultato della gestione sia negativo, il soggetto gestore rilascia al mandante apposita certificazione dalla quale risulti l'importo computabile in diminuzione ai sensi del comma 4 dell'art. 82, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera b), o, nel caso di esistenza od apertura di depositi o rapporti di custodia, amministrazione o gestione di cui all'art. 6 e al comma 1, intestati al contribuente e per i quali sia esercitata l'opzione di cui alle medesime disposizioni, ai sensi del comma 5 dell'art. 6 o del comma 10 del presente articolo. Ai fini del computo del periodo temporale entro cui il risultato negativo e' computabile in diminuzione si tiene conto di ciascun periodo d'imposta in cui il risultato negativo e' maturato. 14. L'opzione non puo' essere esercitata e, se esercitata, perde effetto, qualora le percentuali di diritti di voto o di partecipazione rappresentate dalle partecipazioni, titoli o diritti complessivamente posseduti dal contribuente, anche nell'ambito dei rapporti di cui al comma 1 o all'art. 6, siano superiori a quelle indicate nella lettera c) del comma 1 dell'art. 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituita dall'art. 3, comma 1, lettera a). Se il superamento delle percentuali e' avvenuto successivamente all'esercizio dell'opzione, per la determinazione dei redditi da assoggettare ad imposta sostitutiva ai sensi del comma 1 dell'art. 5 si applica il comma 9. Il contribuente comunica ai soggetti di cui al comma 1 il superamento delle percentuali entro quindici giorni dalla data in cui sia avvenuto o, se precedente, all'atto della prima cessione, ogniqualvolta tali soggetti, sulla base dei dati e delle informazioni in loro possesso, non siano in grado di verificare il superamento. Nel caso di indebito esercizio dell'opzione o di omessa comunicazione si applica a carico del contribuente la sanzione amministrativa dal 2 al 4 per cento del valore delle partecipazioni, titoli o diritti posseduti alla data della violazione. 15. (Abrogato). 16. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi. 17. Con il decreto di approvazione dei modelli di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' approvato il modello di dichiarazione di cui al comma 12.". "Art. 14 (Regime transitorio per le ritenute sui redditi di capitale e l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e gli altri redditi diversi). - 1. Le disposizioni degli articoli 1, 8, comma 5, e 12 si applicano ai redditi di capitale divenuti esigibili a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' agli utili derivanti dalla partecipazione a societa' od enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche di cui e' deliberata la distribuzione a partire dalla predetta data. Le disposizioni dell'art. 13 si applicano agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari la cui prima emissione avviene a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per le obbligazioni e titoli similari la cui prima emissione e' avvenuta anteriormente, le disposizioni dell'art. 13 si applicano agli interessi e altri proventi maturati a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sempreche' la vita residua del titolo alla predetta data sia superiore a due anni. 2. In deroga al comma 1 le disposizioni dei commi 1 e 10 dell'art. 12 si applicano agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, con esclusione delle cambiali finanziarie, emessi a partire dalla data del 30 giugno 1997 da societa' od enti, diversi dalle banche, il cui capitale e' rappresentato da azioni non negoziate in mercati regolamentati italiani ovvero da quote, sempreche' detti interessi e proventi siano divenuti esigibili successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. Per gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari emessi fino al 31 dicembre 1988 da soggetti residenti, nonche' per i certificati di deposito e di buoni fruttiferi emessi fino alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti a tale ultima data. Continuano ad applicarsi le esenzioni previste per gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari emessi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 4. Le disposizioni degli articoli da 3 a 6 si applicano alle plusvalenze, minusvalenze e agli altri redditi diversi realizzati a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 5. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'art. 3, comma 1, in deroga a quanto stabilito dall'art. 82 del predetto testo unico n. 917 del 1986, il costo o valore di acquisto delle partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto puo' essere adeguato, ai sensi del comma 5 dell'art. 2 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, sulla base della variazione intervenuta fino al 30 giugno 1998. 6. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 1 dell'art. 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal l'art. 3, comma 1, per le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, in luogo del costo o valore di acquisto, puo' essere assunto: a) nel caso dei titoli, quote o diritti, negoziati in mercati regolamentati italiani, indicati nella citata lettera c-bis) del comma 1 dell'art. 81 del predetto testo n. 917 del 1986, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il valore risultante dalla media aritmetica dei prezzi rilevati presso i medesimi mercati regolamentati nel mese precedente alla predetta data; b) nel caso dei titoli, quote o diritti, negoziati in mercati regolamentati, indicati nella stessa lettera c) del comma 1 dell'art. 81 del predetto testo unico n. 917 del 1986, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' dei titoli, quote o diritti, negoziati esclusivamente in mercati regolamentati esteri, indicati nella lettera c-bis) del comma 1 dell'art. 81 del medesimo testo unico n. 917 del 1986, il valore risultante dalla media aritmetica dei prezzi rilevati presso i medesimi mercati regolamentati nel mese precedente alla predetta data a condizione che le plusvalenze comprese nel predetto valore siano assoggettate ad imposta sostitutiva con i criteri stabiliti nel decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102; c) nel caso dei titoli, quote o diritti non negoziati in mercati regolamentati il valore alla predetta data della frazione del patrimonio netto della societa', associazione od ente rappresentata da tali titoli, quote e diritti, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla medesima data, a condizione che le plusvalenze comprese nel predetto valore siano assoggettate ad imposta sostitutiva con i criteri stabiliti nel decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102. 7. Il valore assunto a riferimento per l'applicazione dell'imposta sostitutiva indicata nel precedente comma e' indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e l'imposta sostitutiva e' versata entro il termine di versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo in base alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1998. 7-bis. In deroga al comma 7, qualora il valore delle partecipazioni di cui alla lettera c-bis) dell'art. 81, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia determinato ai sensi delle lettere b) e c) del comma 6, l'imposta sostitutiva determinata con i criteri dell'art. 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, e' applicata dagli intermediari indicati nell'art. 6, comma 1, del presente decreto su opzione del possessore da esercitare entro il 30 settembre 1998. Gli intermediari prelevano l'imposta sostitutiva dovuta dal possessore entro il mese di ottobre 1998 e ne effettuano il versamento entro il giorno 15 del mese successivo. Non sussistono in tal caso gli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 10. 8. Per le partecipazioni gia' possedute alla data del 28 gennaio 1991, in luogo del costo o valore di acquisto, nonche' del valore determinato sulla base dei commi precedenti, puo' essere assunto: a) nel caso dei titoli, quote o diritti negoziati in mercati regolamentati, il valore risultante dalla media dei prezzi di compenso o dei prezzi fatti nel corso dell'anno 1990 dalla borsa di valori di Milano o, in difetto, dalle borse presso cui i titoli od i diritti erano in tale periodo negoziati; b) nel caso degli altri titoli, quote o diritti, il valore alla data del 28 gennaio 1991 della frazione del patrimonio netto della societa', associazione od ente rappresentata da tali titoli, quote e diritti, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla predetta data. 9. Nei casi indicati dalla lettera c) del comma 6, nonche' dalla lettera b) del comma 8, e' in facolta' dei possessori determinare il valore della frazione di patrimonio netto rappresentato dai titoli, quote o diritti ivi indicati sulla base di una relazione giurata di stima, cui si applica l'art. 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonche' nell'elenco dei revisori contabili. In tal caso il valore periziato e' riferito all'intero patrimonio sociale ed e' indicato, unitamente ai dati identificativi dell'estensore della perizia, nella dichiarazione dei redditi della societa', associazione od ente, relativa al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e reso noto ai soci, associati e partecipanti che ne fanno richiesta. Se la societa' o l'ente nel quale e' posseduta la partecipazione non e' residente nel territorio dello Stato il valore periziato ed i dati identificativi dell'estensore della perizia sono indicati nella dichiarazione dei redditi del possessore. Qualora la relazione giurata di stima sia predisposta per conto della stessa societa' od ente nel quale e' posseduta la partecipazione la relativa spesa e' deducibile dal reddito d'impresa in quote costanti nell'esercizio in cui e' stata sostenuta e nei quattro successivi. 10. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze e degli altri proventi ed oneri indicati nelle lettere c-ter), c-quater) e c-quinquies) del comma 1 dell'art. 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'art. 3, comma 1, per i titoli, i certificati, i diritti, le valute estere, i metalli preziosi allo stato grezzo o monetario, gli strumenti finanziari, rapporti o crediti posseduti alla data di entrata in vigore del presente decreto, il costo o valore di acquisto e' quello risultante da documentazione di data certa, anche proveniente dalle scritture contabili dei soggetti di cui agli articoli 6 e 7. Tuttavia, limitatamente alle plusvalenze e gli altri proventi divenuti imponibili per effetto del presente decreto, in luogo del costo o valore di acquisto, puo' essere assunto: a) nel caso dei titoli, diritti, valute estere, metalli preziosi allo stato grezzo o monetario, strumenti finanziari e rapporti, negoziati in mercati regolamentati, il valore risultante dalla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese precedente a quello di entrata in vigore del presente decreto presso i mercati regolamentati italiani ovvero, per quelli negoziati esclusivamente in mercati regolamentati esteri, il valore risultante dalla media aritmetica dei prezzi rilevati negli ultimi cinque giorni lavorativi dello stesso mese presso i medesimi mercati regolamentati; b) nel caso dei titoli, certificati, diritti, valute estere, metalli preziosi allo stato grezzo o monetato, strumenti finanziari e rapporti, non negoziati in mercati regolamentati, nonche' per i crediti, il valore alla data di entrata in vigore del presente decreto risultante da apposita relazione di stima, la quale puo' essere effettuata, oltre che dai soggetti indicati nel comma 9, anche dai soggetti di cui agli articoli 6 e 7. 11. Per i rapporti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, intrattenuti con intermediari diversi dalla Banca d'Italia, l'imposta sostitutiva e' applicata dagli intermediari di cui all'art. 6, comma 1, anche in mancanza di opzione, salva la facolta' del contribuente di rinunciare a tale regime con apposita comunicazione da effettuare entro il 30 settembre 1998, con effetto dal 1 luglio 1998. L'imposta sostitutiva dovuta sulle plusvalenze realizzate e sugli altri redditi conseguiti entro il 31 ottobre 1998, anche per effetto di rapporti sorti dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 settembre 1998, dai contribuenti che non hanno rinunciato al regime previsto nel predetto art. 6, e' liquidata dai citati intermediari entro il mese successivo a tale data, ed e' versata entro il 15 dicembre 1998. A tal fine il contribuente fornisce al soggetto incaricato dell'applicazione dell'imposta gli elementi e la documentazione necessari alla determinazione della plusvalenza imponibile e costituire, in favore di tale soggetto, apposita provvista per far fronte al pagamento dell'imposta. 12. Le disposizioni dell'art. 10 e del comma 1, lettera a), dell'art. 11 si applicano a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni delle altre lettere del predetto comma 1 dell'art. 11 si applicano a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. 13. (Abrogato)". - Si riporta il testo dell'art. 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, recante "Istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 marzo 1983, n. 85, cosi' come modificato dal presente articolo: "Art. 10-ter (Disposizioni tributarie sui proventi delle quote di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero). - 1. Sui proventi di cui all'art. 41, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, situati negli Stati membri dell'Unione europea, conformi alle direttive comunitarie e le cui quote sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 10-bis, i soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o delle azioni operano una ritenuta del 12,50 per cento. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote od azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote. In ogni caso come valore di sottoscrizione o acquisto si assume il valore della quota rilevato dai prospetti periodici relativi alla data di acquisto delle quote medesime. 2. (Abrogato). 3. La ritenuta del comma 1 e' applicata a titolo di acconto nei confronti di: a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa ai sensi dell'art. 77 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; b) societa' in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'art. 5 del predetto testo unico; c) societa' ed enti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 87 del medesimo testo unico e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle societa' e' degli enti di cui alla lettera d) del predetto articolo. Nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche, la ritenuta e' applicata a titolo d'imposta. 4. Nel caso in cui le quote o azioni di cui al comma 1 sono collocate all'estero, o comunque i relativi proventi sono conseguiti all'estero senza applicazione della ritenuta, detti proventi sono assoggettati a tassazione separata ai sensi dell'art. 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, se percepiti al di fuori dell'esercizio di imprese commerciali. 5. I proventi di cui all'art. 41, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, diversi da quelli di cui al comma 1, concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti, sia che vengano percepiti sotto forma di proventi distribuiti sia che vengano percepiti quale differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni e il valore di sottoscrizione o acquisto. Il costo unitario di acquisto delle quote si assume dividendo il costo complessivo delle quote acquistate o sottoscritte per la loro quantita'. 6. Nel caso in cui i proventi di cui al comma 5 sono percepiti in Italia tramite soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o delle azioni, tali soggetti operano una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'acconto delle imposte sui redditi. 7. Il comma 3-bis dell'art. 8 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e' abrogato. 8. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' di presentazione della dichiarazione di sostituto di imposta da parte dei soggetti che corrispondono i proventi di cui al presente articolo, nonche' degli eventuali altri adempimenti. 9. Gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero situati negli Stati membri della Comunita' economica europea e conformi alle direttive comunitarie possono, con riguardo agli investimenti effettuati in Italia, avvalersi delle convenzioni stipulate dalla Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni relativamente alla parte dei redditi e proventi proporzionalmente corrispondenti alle loro quote possedute da soggetti non residenti in Italia. 10. Le disposizioni di cui al comma 9, si applicano esclusivamente agli organismi aventi sede in uno Stato la cui legislazione riconosca analogo diritto agli organismi di investimento collettivo italiani. 11. Il Ministro delle finanze determina, con proprio decreto, le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo". - Il decreto del Ministro delle finanze 4 agosto 2000, recante "Individuazione degli elementi di rettifica da utilizzare per la determinazione delle plusvalenze e degli altri redditi diversi di natura finanziaria, nonche' di taluni redditi di capitali", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 agosto 2000, n. 194. |
| Art. 10. Disposizioni in materia di imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati (( 1. Al decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 6, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Non sono soggetti ad imposizione gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui all'articolo 2, comma 1, percepiti da soggetti residenti in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni e che non siano residenti negli Stati o territori di cui all'articolo 76, comma 7-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come individuati dai decreti di cui al medesimo comma 7-bis. Non sono altresi' soggetti ad imposizione gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari percepiti da: a) enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; b) gli investitori istituzionali esteri, ancorche' privi di soggettivita' tributaria, costituiti in Paesi di cui al primo periodo; c) Banche centrali, anche in relazione all'investimento delle riserve ufficiali dello Stato, di Paesi che non hanno stipulato con la Repubblica italiana convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito, purche' tali Paesi non siano inclusi nei decreti emanati ai sensi del predetto articolo 76, comma 7-bis". b) all'articolo 6, il comma 2 e' abrogato; c) all'articolo 7, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. La banca o la societa' di intermediazione mobiliare di cui al comma 1 deve acquisire: a) un'autocertificazione dell'effettivo beneficiario dei proventi dei titoli che attesti il possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 6 per la non applicazione dell'imposta. Relativamente agli investitori istituzionali privi di soggettivita' tributaria, si considera beneficiario effettivo l'investitore istituzionale stesso e l'autocertificazione di cui al primo periodo deve essere resa dal relativo organo di gestione. L'autocertificazione deve essere redatta in conformita' a quanto stabilito con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 novembre 2001. La predetta autocertificazione produce effetti salvo revoca e non deve essere presentata qualora in precedenza siano state prodotte al medesimo intermediario certificazioni equivalenti per le stesse o altre finalita'; b) i dati identificativi del soggetto non residente effettivo beneficiario dei proventi dei titoli depositati, nonche' il codice identificativo del titolo e gli elementi necessari a determinare gli interessi, premi ed altri frutti, non soggetti ad imposta sostitutiva, di sua pertinenza"; d) all'articolo 7, comma 4, primo periodo, le parole: "dell'attestazione sono sostituite dalle seguenti: "della dichiarazione ; nel secondo periodo, le parole: "La predetta attestazione sono sostituite dalle seguenti: "La predetta dichiarazione . 2. All'articolo 26-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalla seguente: "a) soggetti residenti all'estero, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni ; b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. I requisiti di cui al comma 1 sono attestati mediante la documentazione di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239 . 3. All'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, le lettere a) e b) sono sostituite dalla seguente: "a) soggetti residenti all'estero, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni . 4. All'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano nei confronti dei soggetti residenti all'estero, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni . 5. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai redditi di capitale divenuti esigibili, nonche' alle plusvalenze e agli altri redditi diversi di natura finanziaria realizzati a decorrere dal 1 gennaio 2002. Sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 76, comma 7-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per l'individuazione dei Paesi e territori aventi un regime fiscale privilegiato si fa riferimento agli Stati e alle societa' indicati nel decreto ministeriale 24 aprile 1992. 6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere previste modalita' semplificate di acquisizione delle informazioni da parte degli intermediari, basate sull'utilizzo di mezzi informatici, che garantiscano adeguati livelli di sicurezza, riservatezza e affidabilita' dei dati". )) Riferimenti normativi: - Si riporta il testo degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, recante "Modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 maggio 1996, n. 102, cosi' come modificato dalla presente legge: "Art. 6 (Regime fiscale per i soggetti non residenti). - 1. Non sono soggetti ad imposizione gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui all'art. 2, comma 1, percepiti da soggetti residenti in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni e che non siano residenti negli Stati o territori di cui all'art. 76, comma 7-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come individuati dai decreti di cui al medesimo comma 7-bis. Non sono altresi' soggetti ad imposizione gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari percepiti da: a) enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; b) gli investitori istituzionali esteri, ancorche' privi di soggettivita' tributaria, costituiti in Paesi di cui al primo periodo; c) Banche centrali, anche in relazione all'investimento delle riserve ufficiali dello Stato, di Paesi che non hanno stipulato con la Repubblica italiana convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito, purche' tali Paesi non siano inclusi nei decreti emanati ai sensi del predetto art. 76, comma 7-bis. 2. (Abrogato)". "Art. 7 (Procedura per la non applicazione dell'imposta sostitutiva nei confronti dei non residenti). - 1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 6, comma 1, i soggetti non residenti ivi indicati devono depositare, direttamente o indirettamente, i titoli presso una banca o una societa' di intermediazione mobiliare residente, ovvero una stabile organizzazione in Italia di banche o di societa' di intermediazione mobiliare non residenti, che intrattiene rapporti diretti in via telematica con il Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate. 2. La banca o la societa' di intermediazione mobiliare di cui al comma 1 deve acquisire: a) un'autocertificazione dell'effettivo beneficiario dei proventi dei titoli che attesti il possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell'art. 6 per la non applicazione dell'imposta. Relativamente agli investitori istituzionali privi di soggettivita' tributaria, si considera beneficiario effettivo l'investitore istituzionale stesso e l'autocertificazione di cui al primo periodo deve essere resa dal relativo organo di gestione. L'autocertificazione deve essere redatta in conformita' a quanto stabilito con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 novembre 2001. La predetta autocertificazione produce effetti salvo revoca e non deve essere presentata qualora in precedenza siano state prodotte al medesimo intermediario certificazioni equivalenti per le stesse o altre finalita'; b) i dati identificativi del soggetto non residente effettivo beneficiario dei proventi dei titoli depositati, nonche' il codice identificativo del titolo e gli elementi necessari a determinare gli interessi, premi ed altri frutti, non soggetti ad imposta sostitutiva, di sua pertinenza. 3. Le informazioni e i documenti di cui al comma 2 possono essere acquisiti anche per il tramite di intermediari che intervengono nel deposito dei titoli indirettamente effettuato presso una banca o una societa' di intermediazione mobiliare residente. 4. La mancata acquisizione della dichiarazione di cui alla lettera a) del comma 2 da parte dei soggetti depositari di cui al comma 1 determina l'applicazione dell'imposta sostitutiva sui proventi spettanti ai soggetti non residenti. La predetta dichiarazione non e' acquisita relativamente agli enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia. 5. Relativamente ai proventi per i quali non siano state acquisite le informazioni di cui alla lettera b) del comma 2 o siano state acquisite informazioni inesatte o non complete, la banca o la societa' di intermediazione mobiliare provvede al versamento della corrispondente imposta sostitutiva, maggiorata dell'1,5 per cento per ciascun mese, o frazione di mese, di ritardo rispetto a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato. Il versamento non puo' in ogni caso essere effettuato oltre il termine di invio delle comunicazioni di cui all'art. 8, comma 2, relative al periodo al quale i proventi si riferiscono". - Si riporta il testo dell'art. 26-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1973, n. 268, S.O. n. 1, cosi' come modificato dalla presente legge: "Art. 26-bis (Esenzione dalle imposte sui redditi per i non residenti). - 1. Non sono soggetti ad imposizione i redditi di capitale derivanti dai rapporti indicati nelle lettere a), diversi dai depositi e conti correnti bancari e postali, con esclusione degli interessi ed altri proventi derivanti da prestiti di denaro, c), d), g-bis) e g-ter), dell'art. 41, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, qualora siano percepiti da: a) soggetti residenti all'estero, di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni. 1-bis. I requisiti di cui al comma 1 sono attestati mediante la documentazione di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239. 2. Qualora i rapporti di cui alle lettere g-bis) e g-ter) abbiano ad oggetto azioni o titoli similari l'esenzione di cui al comma 1 non si applica sulla quota del provento corrispondente all'ammontare degli utili messi in pagamento nel periodo di durata del contratto". - Si riporta il testo degli articoli 5 e 9 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, cosi' come modificato dalla presente legge: "Art. 5 (Imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da c) a c-quinquies) del comma 1 dell'art. 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917). - 1. Le plusvalenze di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 81, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'art. 3, comma 1, al netto delle relative minusvalenze, determinate secondo i criteri stabiliti dall'art. 82 del predetto testo unico n. 917 del 1986, sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 27 per cento. L'eventuale imposta sostitutiva pagata fino al superamento delle percentuali di partecipazione o di diritti di voto indicate nella predetta lettera c) del comma 1 dell'art. 81, e' portata in detrazione dall'imposta sostitutiva dovuta ai sensi del presente comma. 2. I redditi di cui alle lettere da c-bis) a c-quinquies) del comma 1 dell'art. 81, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'art. 3, comma 1, determinati secondo i criteri stabiliti dall'art. 82 del predetto testo unico, sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 12,50 per cento. 3. Le plusvalenze e gli altri redditi soggetti all'imposta sostitutiva di cui ai commi 1 e 2 sono distintamente indicati nella dichiarazione annuale dei redditi. Con uno o piu' decreti del Ministro delle finanze possono essere previsti particolari adempimenti ed oneri di documentazione per la determinazione dei predetti redditi. L'obbligo di dichiarazione non sussiste per le plusvalenze e gli altri proventi per i quali il contribuente abbia esercitato l'opzione di cui all'art. 6. 4. Le imposte sostitutive di cui ai commi 1 e 2 sono corrisposte mediante versamento diretto nei termini e nei modi previsti per il versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo in base alla dichiarazione. 5. Non concorrono a formare il reddito le plusvalenze e le minusvalenze, nonche' i redditi e le perdite di cui alle lettere da c-bis) a c-quinquies) del comma 1 dell'art. 81, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'art. 3, comma 1, percepiti o sostenuti da: a) soggetti residenti all'estero, di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni. 6. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi". "Art. 9 (Rimborso d'imposta per i sottoscrittori di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio italiani). - 1. I soggetti non residenti che hanno conseguito proventi erogati da organismi di investimento collettivo soggetti alle imposte sostitutive di cui all'art. 8 hanno diritto, facendone richiesta, entro il 31 dicembre dell'anno in cui il provento e' percepito, alla societa' di gestione del fondo comune, alla SICAV ovvero al soggetto incaricato del collocamento delle quote o azioni di cui all'art. 8, comma 4, al pagamento di una somma pari al 15 per cento dei proventi erogati. Il pagamento e' disposto dai predetti soggetti, per il tramite della banca depositaria ove esistente, computandolo in diminuzione dai versamenti dell'imposta sostitutiva sul risultato della gestione degli organismi di investimento collettivo da essi gestiti o collocati, a decorrere dalle rate relative al periodo d'imposta precedente. Il pagamento non puo' essere richiesto all'amministrazione finanziaria. 2. Ai fini dell'applicazione del comma 1 e' provento il reddito conseguito dal sottoscrittore per effetto della distribuzione di proventi da parte dell'organismo, nonche' la differenza tra il valore di riscatto e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote. In ogni caso quale valore di sottoscrizione o acquisto si assume il valore della quota rilevato dai prospetti periodici previsti per ciascun organismo di investimento collettivo di cui al citato art. 8, relativi alla data di acquisto delle quote medesime. 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano nei confronti dei soggetti residenti all'estero, di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni. 4. Nel caso di organismi di investimento collettivo di diritto italiano le cui quote o azioni siano sottoscritte esclusivamente da soggetti non residenti di cui al primo periodo del comma 3, gli organismi medesimi sono esenti dall'imposta sostitutiva sul risultato della gestione di cui all'art. 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77. Qualora venga richiesta dal soggetto non residente l'emissione di certificati al portatore rappresentativi delle quote sottoscritte o comunque in tutti i casi in cui risulti che la proprieta' delle quote sia stata a qualsiasi titolo trasferita a un soggetto diverso da quelli di cui al primo periodo del precedente comma 3, sull'intero provento afferente le quote, dal momento della sottoscrizione al momento del riscatto, si applica la disciplina prevista per gli organismi di investimento in valori mobiliari, di diritto estero situati negli Stati membri dell'Unione europea, conformi alle direttive comunitarie, le cui quote o azioni siano collocate nel territorio dello Stato, di cui all'art. 10-ter della citata legge n. 77 del 1983, come modificato dall'art. 8, comma 5. La ritenuta e' applicata dalla banca depositaria dell'organismo di investimento. La banca depositaria e' tenuta a comunicare all'amministrazione finanziaria, con riferimento ai proventi distribuiti e alle somme erogate a fronte di riscatti nel periodo d'imposta precedente, i dati identificativi dei soggetti beneficiari delle somme comunque erogate dall'organismo di investimento. 5. Con decreto dell'Amministrazione finanziaria sono stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni del presente articolo". - Si riporta il testo dell'art. 76, comma 7-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: "Art. 76 (Norme generali sulle valutazioni). - 1.-7. (Omissis). 7-bis. Non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti ed imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati. Si considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori individuati, con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, ovvero della mancanza di un adeguato scambio di informazioni, ovvero di altri criteri equivalenti. 7-ter. - 7-quater. (Omissis)". - Il decreto del Ministro del tesoro 24 aprile 1992, recante "Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 maggio 1992, n. 108. |
| Art. 11. Definizioni 1. Ai fini delle disposizioni di cui al presente capo, si intende per: a) "interessati", le persone fisiche, gli enti non commerciali, le societa' semplici e le associazioni equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, (( di cui al )) decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; b) "intermediari", le banche italiane, le societa' d'intermediazione mobiliare previste dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, (( di cui al )) decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le societa' di gestione del risparmio previste dall'articolo 1, com-ma 1, lettera o), dello stesso testo unico, limitatamente alle attivita' di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi, le societa' fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico previsto dall'articolo 201 del predetto testo unico, le Poste italiane S.p.a., le stabili organizzazioni in Italia di banche e di imprese di investimento non residenti; c) (("decreto-legge)) n. 429 del 1982", il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, recante norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria; d) (("decreto-legge)) n. 167 del 1990", il decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, recante norme in tema di rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori; e) (("decreto-legge)) n. 143 del 1991", il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni, recante provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio; f) (((lettera soppressa);)) g) (("decreto legislativo)) n. 319 del 1998", il decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319, recante il riordino dell'Ufficio italiano dei cambi, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433; h) (("decreto legislativo)) n. 74 del 2000", il decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, recante la nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205. Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: "Art. 5 (Redditi prodotti in forma associata). - 1. I redditi delle societa' semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. 2. Le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all'inizio del periodo di imposta; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali. 3. Ai fini delle imposte sui redditi: a) le societa' di armamento sono equiparate alle societa' in nome collettivo o alle societa' in accomandita semplice secondo che siano state costituite all'unanimita' o a maggioranza; b) le societa' di fatto sono equiparate alle societa' in nome collettivo o alle societa' semplici secondo che abbiano o non abbiano per oggetto l'esercizio di attivita' commerciali; c) le associazioni senza personalita' giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni sono equiparate alle societa' semplici, ma l'atto o la scrittura di cui al comma 2 puo' essere redatto fino alla presentazione della dichiarazione dei redditi dell'associazione; d) si considerano residenti le societa' e le associazioni che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato. L'oggetto principale e' determinato in base all'atto costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, e, in mancanza, in base all'attivita' effettivamente esercitata. 4. I redditi delle imprese familiari di cui all'art. 230-bis del codice civile, limitatamente al 49 per cento dell'ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'imprenditore, sono imputati a ciascun familiare, che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attivita' di lavoro nell'impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. La presente disposizione si applica a condizione: a) che i familiari partecipanti all'impresa risultino nominativamente, con l'indicazione del rapporto di parentela o di affinita' con l'imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore all'inizio del periodo di imposta, recante la sottoscrizione dell'imprenditore e dei familiari partecipanti; b) che la dichiarazione dei redditi dell'imprenditore rechi l'indicazione delle quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari e l'attestazione che le quote stesse sono proporzionate alla qualita' e quantita' del lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo di imposta; c) che ciascun familiare attesti, nella propria dichiarazione dei redditi, di aver prestato la sua attivita' di lavoro nell'impresa in modo continuativo e prevalente. 5. Si intendono, per familiari, ai fini delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado". - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, lettere e) ed o) e dell'art. 201 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71, S.O.: "Art. 1 (Definizioni). - 1. Nel presente decreto legislativo si intendono per: a)-d) (Omissis); e) "societa' di intermediazione mobiliare" (SIM): l'impresa, diversa dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del testo unico bancario, autorizzata a svolgere servizi di investimento, avente sede legale e direzione generale in Italia; f)-n) (Omissis); o) "societa' di gestione del risparmio": la societa' per azioni con sede legale e direzione generale in Italia autorizzata a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio; p)-w) (Omissis); 2.-6. (Omissis).". "Art. 201 (Agenti di cambio). - 1. Sono sciolti, a cura del Consiglio nazionale degli ordini degli agenti di cambio, gli ordini professionali previsti dall'art. 3 della legge 29 maggio 1967, n. 402, a eccezione degli ordini professionali di Milano e di Roma. 2. Gli agenti di cambio sono iscritti all'albo professionale tenuto da uno degli ordini indicati nel comma 1, al quale affluiscono i pagamenti della tassa annuale fissata dall'ordine medesimo, avuto riguardo all'iscrizione al ruolo speciale o al ruolo nazionale previsti dai commi 5 e 6. L'ordine e' tenuto a conservare i libri degli agenti di cambio defunti o cancellati dal ruolo unico nazionale. 3. Restano ferme le altre disposizioni previste dalla legge 29 maggio 1967, n. 402. Non possono essere banditi concorsi per la nomina di agenti di cambio. Gli agenti di cambio cessano di appartenere ai ruoli previsti dai commi 5 e 6 al compimento del settantesimo anno di eta'. Gli agenti di cambio nominati prima dell'entrata in vigore della legge 23 maggio 1956, n. 515, sono collocati nella posizione di fuori ruolo al compimento del settantesimo anno di eta' conservando i diritti e gli obblighi inerenti alla carica. 4. Le disponibilita' del Fondo comune degli agenti di cambio e delle cauzioni esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono restituite agli aventi diritto. 5. Gli agenti di cambio in carica che siano soci, amministratori, dirigenti, dipendenti o collaboratori di SIM, di banche o di societa' di gestione del risparmio sono iscritti in un ruolo speciale tenuto dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Essi non possono prestare servizi di investimento e possono essere dirigenti, dipendenti o collaboratori soltanto di uno dei predetti intermediari. Essi restano individualmente assoggettati alle incompatibilita' previste dal comma 11. 6. Gli agenti di cambio in carica che non siano iscritti nel ruolo speciale previsto dal comma 5 sono iscritti nel ruolo unico nazionale tenuto dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 7. Gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale possono svolgere i servizi di investimento indicati nell'art. 1, comma 5, lettere b), c), limitatamente al collocamento senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo e senza assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente, d) ed e). Essi possono svolgere altresi' l'offerta fuori sede dei propri servizi di investimento e i servizi accessori indicati nell'art. 1, comma 6, lettera c), limitatamente alla conclusione di contratti di riporto e altre operazioni in uso sui mercati, f) e g), nonche' attivita' connesse e strumentali, ferme restando le riserve di attivita' previste dalla legge. 8. Gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale devono tenere le scritture contabili previste dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile; la CONSOB, con proprio regolamento, stabilisce le modalita' del controllo contabile da parte di societa' di revisione iscritte nell'albo speciale previsto dall'art. 161. 9. Il mancato esercizio del servizio di negoziazione per conto terzi per un periodo di tempo superiore a sei mesi comporta la decadenza dalla carica; il Ministero del tesoro, del bilancio e dalla programmazione economica, in presenza di comprovati motivi di salute, puo' prorogare, sentita la CONSOB, detto termine fino a un periodo massimo di 18 mesi. 10. Per l'esercizio dei servizi di investimento gli agenti di cambio aderiscono ai sistemi di indennizzo previsti dall'art. 59. Il coordinamento dell'operativita' dei sistemi di indennizzo con la procedura di fallimento dell'agente di cambio e' disciplinato dal regolamento previsto dall'art. 59, comma 3. 11. La posizione di agente di cambio iscritto nel ruolo unico nazionale e' incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attivita' commerciale, con la partecipazione in qualita' di soci illimitatamente responsabili in societa' di qualsiasi natura, con la qualita' di amministratore o dirigente di societa' che esercitano attivita' commerciale e, in particolare, con la qualita' di socio, amministratore, dirigente, dipendente o collaboratore di banche, SIM, societa' di gestione del risparmio e di ogni altro intermediario finanziario. 12. Agli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale si applicano gli articoli 6, comma 1, lettera a) limitatamente all'organizzazione amministrativa e contabile e ai controlli interni, e lettera b), comma 2, lettere a), b) e c); 8, comma 1; 10, comma 1, 21, 22, 23, 24, 25, 31, 32, 167, 171, 190 e 195. 13. E' vietato agli agenti di cambio, compiere anche per interposta persona qualsiasi negoziazione in proprio di strumenti finanziari, salvo i casi di investimento del patrimonio personale; tali investimenti sono immediatamente comunicati alla CONSOB. 14. Il presidente della CONSOB puo' disporre in via d'urgenza, ove ricorrano situazioni di pericolo per i clienti o per i mercati, la sospensione dell'agente di cambio iscritto nel ruolo unico nazionale dall'esercizio delle attivita' svolte e la nomina di un commissario che assume la gestione delle attivita' stesse quando risultino gravi violazioni delle disposizioni legislative o amministrative. Si applicano i commi 2, 3 e 4 dell'art. 53. 15. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta della CONSOB, puo' disporre con decreto la cancellazione dell'agente di cambio dal ruolo unico nazionale qualora le irregolarita' o le violazioni delle disposizioni legislative o amministrative siano di eccezionale gravita'. Il provvedimento puo' essere adottato su proposta del commissario previsto dal comma 14 o su richiesta dell'agente di cambio. 16. Nel caso previsto dal comma 15, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nomina un commissario preposto alla tutela e alla restituzione dei patrimoni di proprieta' dei clienti. Il commissario nell'esercizio delle sue funzioni e' pubblico ufficiale; egli si affianca agli organi delle procedure concorsuali, ove disposte. Il Ministero puo' prevedere speciali cautele e limitazioni all'attivita' del commissario e procedere alla sua revoca o sostituzione. L'indennita' spettante al commissario e' determinata dal Ministero ed e' a carico dell'agente di cambio. I provvedimenti previsti dal presente comma possono essere assunti anche successivamente alla morte dell'agente di cambio, su proposta della CONSOB o del commissario nominato ai sensi del comma 14, ovvero su richiesta dei clienti. 17. La cancellazione dell'agente di cambio dal ruolo unico nazionale consegue di diritto all'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza. La CONSOB denuncia al tribunale civile l'insolvenza dichiarata ai sensi dell'art. 72. 18. Per la violazione dei commi 8, 11 e 13, si applica l'art. 190". - La legge 23 novembre 1939, n. 1966, recante "Disciplina delle societa' fiduciarie e di revisione", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 gennaio 1940, n. 7. - Il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, recante "Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 luglio 1982, n. 190, e convertito in legge, con modificazioni, con legge 7 agosto 1982, n. 516, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 7 agosto 1982, n. 216. - Il decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, recante "Rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 giugno 1990, n. 151 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 4 agosto 1990, n. 227, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 agosto 1990, n. 186. - Il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, recante "Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 1991, n. 106 e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 1991, n. 157. - Il decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319, recante "Riordino dell'Ufficio italiano dei cambi a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 settembre 1998, n. 206. - Per opportuna conoscenza si riporta il testo dell'art. 1, com-ma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433, recante "Delega al Governo per l'introduzione dell'euro", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 dicembre 1997, n. 295: "Art. 1 (Delega al Governo). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e nel rispetto della normativa comunitaria vigente, uno o piu' decreti legislativi recanti le norme necessarie per dare piena attuazione alle disposizioni comunitarie sul passaggio alla moneta unica europea e per favorire un ordinato e trasparente passaggio dalla lira all'euro, nonche' per assicurare la compatibilita' dell'ordinamento nazionale con quanto disposto dall'art. 108 del Trattato che istituisce la Comunita' europea. 2.-5. (Omissis)". - Il decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, recante "Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'art. 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo 2000, n. 76. - Per opportuna conoscenza si riporta il testo dell'art. 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205, recante "Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 giugno 1999, n. 149: "Art. 9 (Reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante la nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, procedendo all'abrogazione del titolo I del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e delle altre norme vigenti incompatibili con la nuova disciplina. 2. Il decreto legislativo sara' informato ai seguenti principi e criteri direttivi: a) prevedere un ristretto numero di fattispecie, di natura esclusivamente delittuosa, punite con pena detentiva compresa tra sei mesi e sei anni con esclusione del ricorso a circostanze aggravanti ad effetto speciale, caratterizzate da rilevante offensivita' per gli interessi dell'erario e dal fine di evasione o di conseguimento di indebiti rimborsi di imposta, aventi ad oggetto: 1) le dichiarazioni annuali fraudolente fondate su documentazione falsa ovvero su altri artifici idonei a fornire una falsa rappresentazione contabile; 2) l'emissione di documenti falsi diretti a consentire a terzi la realizzazione dei fatti indicati nel numero 1); 3) l'omessa presentazione delle dichiarazioni annuali e le dichiarazioni annuali infedeli; 4) la sottrazione al pagamento o alla riscossione coattiva delle imposte mediante compimento di atti fraudolenti sui propri beni o altre condotte fraudolente; 5) l'occultamento o la distruzione di documenti contabili; b) prevedere, salvo che per le fattispecie concernenti l'emissione o l'utilizzazione di documentazione falsa e l'occultamento o la distruzione di documenti contabili, soglie di punibilita' idonee a limitare l'intervento penale ai soli illeciti economicamente significativi; c) prevedere che le soglie di cui alla lettera b) siano articolate in modo da: 1) escludere l'intervento penale al di sotto di una determinata entita' di evasione, indipendentemente dai valori dichiarati; 2) comportare l'intervento penale soltanto quando il rapporto tra l'entita' dei componenti reddituali o del volume di affari evasi e l'entita' dei componenti reddituali o del volume di affari dichiarati sia superiore ad un determinato valore; 3) comportare, in ogni caso, l'intervento penale quando l'entita' dei componenti reddituali o del volume di affari evasi raggiunga, indipendentemente dal superamento della soglia proporzionale, un determinato ammontare in termini assoluti; 4) prevedere nelle ipotesi di omessa dichiarazione una soglia minima di punibilita' inferiore a quella prevista per i casi di infedelta'; d) prevedere sanzioni accessorie adeguate e proporzionate alla gravita' delle diverse fattispecie, desunta in particolare dalle caratteristiche della condotta e della sua offensivita' per gli interessi dell'erario; e) prevedere meccanismi premiali idonei a favorire il risarcimento del danno; f) prevedere la non punibilita' di chi si sia uniformato al parere del comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive, istituito ai sensi dell'art. 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413; g) uniformare la disciplina della prescrizione dei reati a quella generale, salvo le deroghe rese opportune dalla particolarita' della materia penale tributaria; h) individuare la competenza territoriale sulla base del luogo in cui il reato e' stato commesso, ovvero, ove cio' non fosse possibile, del luogo in cui il reato e' stato accertato; i) prevedere l'applicazione della sola disposizione speciale quando uno stesso fatto e' punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa; l) coordinare le nuove disposizioni con il sistema sanzionatorio amministrativo, in modo da assicurare risposte punitive coerenti e concretamente dissuasive". |
| Art. 12. Rimpatrio 1. Nel periodo tra il 1 novembre 2001 e il 28 febbraio 2002 gli interessati fiscalmente residenti in Italia che rimpatriano, attraverso gli intermediari, denaro e altre attivita' finanziarie (( detenute almeno al 1 agosto 2001 )) fuori del territorio dello Stato, senza l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 167 del 1990, possono conseguire gli effetti indicati nell'articolo 14 con il versamento di una somma pari al 2,5 per cento dell'importo dichiarato delle attivita' finanziarie medesime, che non e' deducibile, ne' compensabile, ai fini di alcuna imposta, tassa o contributo. Le attivita' cosi' rimpatriate possono essere destinate a qualunque finalita', (( rientrano nel patrimonio personale e i relativi guadagni rientrano conseguentemente nel reddito imponibile. )) 2. In luogo del versamento della somma di cui al comma 1, nel periodo di tempo di cui al medesimo comma, gli interessati possono sottoscrivere, per un importo pari al 12 per cento dell'ammontare delle attivita' finanziarie rimpatriate, titoli di Stato di cui all'articolo 18, comma 2, con tasso di interesse tale da rendere equivalente alla somma dovuta il differenziale tra il valore nominale e la quotazione di mercato. Riferimenti normativi: - Per il titolo del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, si veda nei riferimenti normativi all'art. 11. |
| Art. 13. Adempimenti 1. Gli interessati presentano agli intermediari una dichiarazione riservata delle attivita' finanziarie rimpatriate, conferendo l'incarico di ricevere in deposito le attivita' provenienti dall'estero e optando per il versamento della somma di cui all'articolo 12, comma 1, ovvero per il conferimento del mandato alla sottoscrizione dei titoli di cui all'articolo 12, comma 2. (( Nella dichiarazione gli interessati devono inoltre attestare che le attivita' da rimpatriare erano da essi detenute fuori dal territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, almeno al 1 agosto 2001. )) Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella (( Gazzetta Ufficiale )) della Repubblica italiana entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' approvato il modello di dichiarazione riservata. Per la determinazione del controvalore in euro delle attivita' finanziarie espresse in valuta viene utilizzato il cambio stabilito con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella (( Gazzetta Ufficiale )) della Repubblica italiana entro il 31 ottobre 2001, sulla base della media dei cambi fissati, ai sensi dell'articolo 76, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per il periodo da settembre 2000 ad agosto 2001. Nei casi diversi dal rimpatrio di denaro la somma di cui all'articolo 12, comma 1, e' commisurata all'ammontare delle altre attivita' finanziarie rimpatriate indicato nella dichiarazione riservata. 2. Gli intermediari versano la somma di cui all'articolo 12, comma 1, secondo le disposizioni contenute nel capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza effettuare la compensazione di cui all'articolo 17 dello stesso decreto, entro il termine previsto per il versamento delle ritenute relative al mese di ricezione della dichiarazione riservata, trattenendone l'importo dal denaro rimpatriato, ovvero, ove l'interessato non fornisca direttamente la provvista corrispondente, effettuando i disinvestimenti necessari, anche in mancanza di apposite istruzioni dello stesso. Gli intermediari versano alla Banca d'Italia, entro la data stabilita con il decreto di cui all'articolo 18, comma 2, le somme corrispondenti ai mandati alla sottoscrizione dei titoli di cui all'articolo 12, comma 2. 3. Gli intermediari rilasciano agli interessati copia della dichiarazione riservata. Gli intermediari comunicano all'amministrazione finanziaria, entro il termine stabilito per la dichiarazione dei sostituti d'imposta, l'ammontare complessivo delle attivita' rimpatriate, quello delle somme di cui all'articolo 12, comma 1, versate, ovvero dei titoli di cui all'articolo 12, comma 2, sottoscritti, senza indicazione dei nominativi dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione riservata. 4. Nei confronti degli intermediari, per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso relativi alle somme di cui all'articolo 12, comma 1, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi. Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 76, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. "Art. 76 (Norme generali sulle valutazioni). 1.-6. (Omissis). 7. Agli effetti delle norme del presente titolo che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese e' accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il mese successivo. 7-bis. - 7-quater. (Omissis)". - Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante "Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni", al capo III (articoli 17-29) reca: "Disposizioni in materia di riscossione". - Per il testo dell'art. 17 del sopra citato decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si rimanda ai riferimenti normativi all'art. 2. |
| Art. 14. Effetti del rimpatrio 1. Salvo quanto stabilito dal comma 7, il rimpatrio delle attivita' finanziarie effettuato ai sensi dell'articolo 12 e nel rispetto delle modalita' di cui all'articolo 13: a) preclude nei confronti del dichiarante e dei soggetti solidalmente obbligati, ogni accertamento tributario e contributivo per i periodi d'imposta per i quali non e' ancora decorso il termine per l'azione di accertamento alla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente agli imponibili rappresentati dalle somme o dalle altre attivita' costituite all'estero e oggetto di rimpatrio; b) estingue le sanzioni amministrative, tributarie e previdenziali e quelle previste dall'articolo 5 del decreto-legge n. 167 del 1990, relativamente alla disponibilita' delle attivita' finanziarie dichiarate; c) esclude la punibilita' per i reati di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 74 del 2000, nonche' per i reati di cui al decreto-legge n. 429 del 1982, ad eccezione di quelli previsti dall'articolo 4, lettere d) e f), del predetto decreto n. 429, relativamente alla disponibilita' delle attivita' finanziarie dichiarate. 2. Fermi rimanendo gli obblighi in materia di antiriciclaggio indicati all'articolo 17 e quelli di rilevazione e comunicazione previsti dagli articoli 1, commi 1 e 2, e 3-ter del decreto-legge n. 167 del 1990, gli intermediari non effettuano le comunicazioni all'amministrazione finanziaria previste dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 167 del 1990. Gli intermediari non devono comunicare all'amministrazione finanziaria, ai fini degli accertamenti tributari, dati e notizie concernenti le dichiarazioni riservate, ivi compresi quelli riguardanti la somma e i titoli di cui all'articolo 12, commi 1 e 2. 3. Per quanto riguarda la non comunicazione all'amministrazione finanziaria disposta dal comma 2, qualora non sia rispettata la limitazione ai dati e notizie indicati nel comma 2, gli intermediari devono comunicare alla medesima amministrazione i dati e le notizie relativi alle dichiarazioni riservate, nonche' quelli eccedenti i medesimi. 4. Gli intermediari sono obbligati, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, a fornire i dati e le notizie relativi alle dichiarazioni riservate ove siano richiesti in relazione all'acquisizione delle fonti di prova e della prova nel corso dei procedimenti e dei processi penali, nonche' in relazione agli accertamenti per le finalita' di prevenzione e per l'applicazione di misure di prevenzione di natura patrimoniale previste da specifiche disposizioni di legge ovvero per l'attivita' di contrasto del riciclaggio (( e di tutti gli altri reati, con particolare riguardo alle norme antiterrorismo nonche' per l'attivita' di contrasto del delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale. )) 5. Relativamente alle attivita' finanziarie oggetto di rimpatrio, gli interessati non sono tenuti ad effettuare le dichiarazioni previste dagli articoli 2 e 4 del decreto-legge n. 167 del 1990 per il periodo d'imposta in corso alla data di presentazione della dichiarazione riservata, nonche' per quello precedente, ove la dichiarazione medesima sia presentata nel periodo dal 1 gennaio al 28 febbraio 2002. Restano fermi gli obblighi di dichiarazione all'Ufficio italiano dei cambi previsti dall'articolo 3 del predetto decreto-legge n. 167. (( 5-bis. Relativamente alle attivita' finanziarie rimpatriate diverse dal denaro, gli interessati considerano quale costo fiscalmente riconosciuto a tutti gli effetti, in mancanza della dichiarazione di acquisto, l'importo risultante da apposita dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, ovvero quello indicato nella dichiarazione riservata. In quest'ultimo caso gli interessati comunicano all'intermediario, ai fini degli articoli 6 e 7 del predetto decreto legislativo, la ripartizione dell'importo complessivo indicato nella dichiarazione riservata fra le diverse specie delle predette attivita'. )) 6. In caso di accertamento, gli interessati possono opporre agli organi competenti gli effetti preclusivi e estintivi di cui al comma 1 con invito a controllare la congruita' della somma di cui all'articolo 12, comma 1, in relazione all'ammontare delle attivita' indicato nella dichiarazione riservata, ovvero l'effettivita' della sottoscrizione dei titoli di cui all'articolo 12, comma 2. Previa adesione dell'interessato, le basi imponibili fiscali e contributive determinate dalle amministrazioni competenti sono definite fino a concorrenza degli importi dichiarati. 7. Il rimpatrio delle attivita' non produce gli effetti di cui al presente articolo quando, alla data di presentazione della dichiarazione riservata, una delle violazioni delle norme indicate al comma 1 e' stata gia' constatata o comunque sono gia' iniziati accessi, ispezioni e verifiche o altre attivita' di accertamento tributario e contributivo di cui gli interessati hanno avuto formale conoscenza. Il rimpatrio non produce gli effetti estintivi di cui al comma 1, lettera c), quando per gli illeciti penali ivi indicati e' gia' stato avviato il procedimento penale. 8. Gli interessati possono comunicare agli intermediari cui e' presentata la dichiarazione riservata i redditi derivanti dalle attivita' finanziarie rimpatriate, percepiti dopo la data di entrata in vigore del presente decreto e prima della presentazione della dichiarazione medesima, fornendo contestualmente la provvista corrispondente alle imposte dovute, che sarebbero state applicate dagli intermediari qualora le attivita' finanziarie fossero gia' state depositate presso gli stessi. Nei confronti degli intermediari si applica l'articolo 13, comma 4. Riferimenti normativi: - Per il testo dell'art. 5 del decreto-legge del 28 giugno 1990, n. 167, si rinvia ai riferimenti normativi all'art. 19. - Si riporta il testo degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, recante "Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'art. 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo 2000, n. 76: "Art. 4 (Dichiarazione infedele). - 1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, e' punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a lire duecento milioni; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, e' superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, e' superiore a lire quattro miliardi". "Art. 5 (Omessa dichiarazione). - 1. E' punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte, quando l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte a lire centocinquanta milioni. 2. Ai fini della disposizione prevista dal comma 1 non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto". - Si riporta il testo degli articoli 1, commi 1, 2 e 3; 2; 3; 3-ter e 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167: "Art. 1 (Trasferimenti attraverso intermediari). - 1. Le banche, le societa' di intermediazione mobiliare e l'Ente poste italiane mantengono evidenza, anche mediante rilevazione elettronica, dei trasferimenti da o verso l'estero di denaro, titoli o certificati in serie o di massa, di importo superiore a 20 milioni, effettuati, anche attraverso movimentazione di conti o mediante assegni postali, bancari e circolari, per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di societa' semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, residenti in Italia. Tali evidenze riguardano le generalita' o la denominazione o la ragione sociale, il domicilio, il codice fiscale del soggetto residente in Italia per conto o a favore del quale e' effettuato il trasferimento, nonche' la data, la causale e l'importo del trasferimento medesimo e gli estremi identificativi degli eventuali conti di destinazione. 2. Analoghe evidenze sono mantenute da societa' finanziarie, fiduciarie, e da ogni altro intermediario, diverso da quelli indicati al comma 1, che per ragioni professionali effettua il trasferimento o comunque si interpone nella sua esecuzione. 3. Le evidenze di cui ai commi 1 e 2 sono tenute a disposizione dell'amministrazione finanziaria per cinque anni e trasmesse alla stessa secondo le modalita' stabilite con i decreti di cui all'art. 7. 4. - 4-bis. (Omissis)". "Art. 2 (Trasferimenti attraverso non residenti). - 1. Le persone fisiche, gli enti non commerciali, nonche' le societa' semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, residenti in Italia, che effettuano trasferimenti da o verso l'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli attraverso non residenti, senza il tramite degli intermediari di cui all'art. 1, sono tenuti a indicare i trasferimenti medesimi nella dichiarazione annuale dei redditi quando risultano superati gli importi indicati nel comma 5 dell'art. 4, ovvero nel comma 2 dell'art. 5. 1-bis. In caso di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, i dati devono essere indicati su apposito modulo, conforme a modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, da presentare entro gli stessi termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi". "Art. 3 (Trasferimenti al seguito di denaro, titoli e valori mobiliari). - 1. I trasferimenti al seguito ovvero mediante plico postale o equivalente da e verso l'estero, da parte di residenti e non residenti, di denaro, titoli e valori mobiliari in lire o valute estere, di importo superiore a venti milioni di lire o al relativo controvalore, devono essere dichiarati all'Ufficio italiano dei cambi (UIC). 2. La dichiarazione, redatta in due esemplari e sottoscritta dal dichiarante, deve indicare: a) le generalita' complete e gli estremi del documento di riconoscimento del dichiarante, nonche', se si tratta di residente, il suo codice fiscale; b) le generalita' complete del soggetto per conto del quale il trasferimento e' eventualmente effettuato, nonche', se si tratta di residente, il suo codice fiscale; c) il denaro, i titoli o i valori mobiliari oggetto di trasferimento, con il relativo importo; d) se il trasferimento e' da o verso l'estero; e) per i residenti, gli estremi della comunicazione effettuata all'UIC per finalita' conoscitive e statistiche a norma dell'art. 21 del testo unico delle norme in materia valutaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148; f) la data. 3. Se si tratta di trasferimenti in cui intervengono, come mittenti o destinatari, banche residenti, effettuati da vettori specializzati, l'indicazione prevista dalla lettera c) del comma 2 puo' essere sostituita da una distinta dei valori trasferiti datata e sottoscritta dal mittente, che costituisce parte integrante della dichiarazione. 4. La dichiarazione e' depositata: a) per i passaggi extracomunitari, presso gli uffici doganali di confine al momento del passaggio; b) per i passaggi intracomunitari, presso una banca, se la dichiarazione e' resa in occasione di un'operazione effettuata presso la banca stessa, ovvero presso un ufficio doganale, un ufficio postale o un comando della Guardia di finanza, nelle quarantotto ore successive all'entrata o nelle quarantotto ore antecedenti l'uscita dal territorio dello Stato. 5. Per i trasferimenti da e verso l'estero mediante plico postale la dichiarazione e' depositata presso l'ufficio postale all'atto della spedizione o nelle quarantotto ore successive al ricevimento. 6. Nel computo dei termini previsti dai commi 4, lettera b), e 5, non si tiene conto dei giorni festivi. 7. Il soggetto che riceve la dichiarazione, dopo aver identificato il dichiarante, restituisce al medesimo uno dei due esemplari munito di visto. Il dichiarante deve recare tale esemplare al seguito per i passaggi extracomunitari in entrata e in uscita e per i passaggi intracomunitari in uscita. Le stesse disposizioni si applicano alla distinta prevista dal comma 3". "Art. 3-ter (Comunicazione e utilizzazione dei dati). - 1. Le banche, gli uffici doganali, gli uffici postali e i comandi della Guardia di finanza spediscono all'UIC copia delle dichiarazioni ricevute a norma dell'art. 3 entro la fine del mese successivo a quello di deposito. L'UIC puo' concordare con le banche e le amministrazioni interessate l'invio dei dati tramite canali informatici. 2. I dati sono utilizzati dall'UIC per fini di contrasto del riciclaggio e per gli altri fini di istituto. Essi sono conservati per la durata di dieci anni ed elaborati in forma nominativa, anche in deroga all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148. 3. In deroga all'obbligo del segreto d'ufficio, i dati ricevuti dall'UIC sono trasmessi con le modalita' previste dall'art. 7, comma 1, all'amministrazione finanziaria, che li utilizza per i propri fini istituzionali; essi sono altresi' comunicati, su richiesta, alle autorita' indicate dall'art. 11 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, per il perseguimento dei fini del medesimo decreto-legge". "Art. 4 (Dichiarazione annuale per gli investimenti e le attivita). 1. Le persone fisiche, gli enti non commerciali, e le societa' semplici ed equiparate ai sensi dell'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, residenti in Italia che al termine del periodo d'imposta detengono investimenti all'estero ovvero attivita' estere di natura finanziaria, attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione dei redditi. Agli effetti dell'applicazione della presente disposizione si considerano di fonte estera i redditi corrisposti da non residenti, soggetti all'imposta sostitutiva di cui all'art. 2, commi 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, o soggetti alla ritenuta prevista nel terzo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonche' i redditi derivanti da beni che si trovano al di fuori del territorio dello Stato. 2. Nella dichiarazione dei redditi deve essere altresi' indicato l'ammontare dei trasferimenti da, verso e sull'estero che nel corso dell'anno hanno interessato gli investimenti all'estero e le attivita' estere di natura finanziaria. Tale obbligo sussiste anche nel caso in cui al termine del periodo di imposta i soggetti non detengono investimenti e attivita' finanziarie della specie. 3. In caso di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, i dati devono essere indicati su apposito modulo, conforme a modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, da presentare entro gli stessi termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi. 4. Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nei commi 1 e 2 non sussistono per i certificati in serie o di massa ed i titoli affidati in gestione od in amministrazione agli intermediari residenti indicati nell'art. 1, per i contratti conclusi attraverso il loro intervento, anche in qualita' di controparti, nonche' per i depositi ed i conti correnti, a condizione che i redditi derivanti da tali attivita' estere di natura finanziaria siano riscossi attraverso l'intervento degli intermediari stessi. 5. L'obbligo di dichiarazione di cui ai commi 1, 2 e 3 non sussiste se l'ammontare complessivo degli investimenti ed attivita' al termine del periodo d'imposta, ovvero l'ammontare complessivo dei movimenti effettuati nel corso dell'anno, non supera l'importo di 20 milioni di lire. 6. Ai fini del presente articolo viene annualmente stabilito, con decreto del Ministro delle finanze, il controvalore in lire degli importi in valuta da dichiarare, calcolato in base alla media annuale che l'Ufficio italiano dei cambi determinera' con riferimento ai dati di chiusura delle borse valori di Milano e di Roma. 7. Le disposizioni del presente articolo si applicano a partire dalla prima dichiarazione dei redditi da presentare successivamente al 31 dicembre 1990; gli investimenti all'estero e le attivita' estere di natura finanziaria oggetto di tale dichiarazione, per i quali non siano stati compiuti atti, anche preliminari, di accertamento tributario o valutario, si considerano effettuati, anche agli effetti.". - Si riporta il testo dell'art. 416-bis del codice penale: "Art. 416-bis (Associazione di tipo mafioso). - Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o piu' persone, e' punito con la reclusione da tre a sei anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per cio' solo, con la reclusione da quattro a nove anni. L'associazione e' di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omerta' che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attivita' economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per se' o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a se' o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione e' armata si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni nei casi previsti dal primo comma e da cinque a quindici anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilita', per il conseguimento della finalita' dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attivita' economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla meta'. Nei confronti del condannato e' sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.". - Per il testo degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, si rimanda ai riferimenti normativi dell'art. 9. |
| Art. 15. Regolarizzazione delle attivita' finanziarie detenute all'estero 1. In conformita' alle disposizioni del Trattato istitutivo della Comunita' europea in materia di libera circolazione dei capitali, gli interessati che comunque detengono all'estero alla data di entrata in vigore del presente decreto attivita' finanziarie, possono conseguire gli effetti indicati nell'articolo 14, ad eccezione del comma 8, relativamente alle attivita' finanziarie mantenute all'estero e regolarizzate, con il versamento della somma indicata nell'articolo 12, comma 1, ovvero con le modalita' indicate all'articolo 12, comma 2, nel rispetto dei termini previsti nel medesimo articolo. 2. Gli interessati presentano agli intermediari la dichiarazione riservata di cui all'articolo 13 delle attivita' finanziarie oggetto di regolarizzazione, optando per il versamento della somma di cui all'articolo 12, comma 1, ovvero per la sottoscrizione dei titoli di cui all'articolo 12, comma 2. Alla dichiarazione riservata deve essere allegata una certificazione degli intermediari non residenti che attesta che le attivita' corrispondenti agli importi in essa indicati sono in deposito presso i medesimi intermediari. 3. Gli intermediari versano, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, la somma indicata all'articolo 12, comma 1, ovvero versano alla Banca d'Italia il controvalore dei titoli di cui all'articolo 12, comma 2, ed effettuano le relative comunicazioni e attestazioni con le modalita' di cui all'articolo 13, commi 2, 3 e 4. 4. Gli intermediari effettuano le rilevazioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 167 del 1990 e le comunicazioni di cui al comma 3 dello stesso articolo. Riferimenti normativi: - Il Trattato che istituisce la Comunita' europea ed atti allegati, firmato a Roma il 25 marzo 1957, e' stato ratificato e reso esecutivo con la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 1957, n. 317. - Per il testo dell'art. 1, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, si rimanda ai riferimenti normativi all'art. 14. |
| Art. 16. Regolarizzazione di altre attivita' 1. In conformita' alle disposizioni del Trattato istitutivo della Comunita' europea in materia di libera circolazione dei capitali, gli interessati che comunque detengono alla data di entrata in vigore del presente decreto investimenti ed attivita' all'estero diversi dalle attivita' di cui all'articolo 15 possono regolarizzare, nel periodo di tempo di cui all'articolo 12, i predetti investimenti e attivita' con le modalita' indicate nel predetto articolo 15, senza obbligo della certificazione ivi prevista. La regolarizzazione produce gli effetti di cui all'articolo 14, ad eccezione del comma 8. 2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15, commi 3 e 4. Riferimenti normativi: - Il Trattato che istituisce la Comunita' europea ed atti allegati, firmato a Roma il 25 marzo 1957, e' gia' citato nei riferimenti normativi all'art. 15. |
| Art. 17. Disposizioni in materia di antiriciclaggio 1. Alle operazioni di cui agli articoli 12, 15 e 16 si applicano le disposizioni concernenti gli obblighi di identificazione, registrazione e segnalazione previsti dal decreto-legge n. 143 del 1991 (( e tutte le altre disposizioni in materia penale, di lotta alla criminalita' organizzata e al terrorismo. )) 2. Le operazioni di cui agli articoli 12, 15 e 16 non costituiscono di per se' elemento sufficiente ai fini della valutazione dei profili di sospetto per la segnalazione di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 143 del 1991, ferma rimanendo la valutazione degli altri elementi previsti dal medesimo articolo 3 del decreto-legge n. 143. 2-bis. (( L'utilizzo delle modalita' di cui agli articoli 12, 15 e 16 per effettuare il rimpatrio o la regolarizzazione di attivita' detenute all'estero derivanti da reati diversi da quelli per i quali e' esclusa la punibilita' ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera c), non produce gli effetti di cui al medesimo articolo 14 ed e' punito con una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 100 per cento del valore corrente delle attivita' oggetto della dichiarazione riservata. )) Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143: "Art. 3 (Segnalazioni di operazioni). - 1. Il responsabile della dipendenza, dell'ufficio o di altro punto operativo di uno dei soggetti di cui all'art. 4, indipendentemente dall'abilitazione ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui all'art. 1, ha l'obbligo di segnalare senza ritardo al titolare dell'attivita' o al legale rappresentante o a un suo delegato ogni operazione che per caratteristiche, entita', natura, o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta a ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacita' economica e dell'attivita' svolta dal soggetto cui e' riferita, induca a ritenere, in base agli elementi a sua disposizione, che il danaro, i beni o le utilita' oggetto delle operazioni medesime possano provenire dai delitti previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale. Tra le caratteristiche di cui al periodo precedente e' compresa, in particolare, l'effettuazione di una pluralita' di operazioni non giustificata dall'attivita' svolta da parte della medesima persona, ovvero, ove se ne abbia conoscenza, da parte di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare o dipendenti o collaboratori di una stessa impresa o comunque da parte di interposta persona. 2. Il titolare dell'attivita', il legale rappresentante o un suo delegato esamina le segnalazioni pervenutegli e, qualora le ritenga fondate tenendo conto dell'insieme degli elementi a sua disposizione, anche desumibili dall'archivio di cui all'art. 2, comma 1, le trasmette senza ritardo, ove possibile prima di eseguire l'operazione, anche in via informatica e telematica, all'Ufficio italiano dei cambi senza alcuna indicazione dei nominativi dei segnalanti. 3. Il Ministro del tesoro, sentita la commissione di cui all'art. 3-ter, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e delle finanze, emana con proprio decreto disposizioni sull'utilizzo delle procedure informatiche o telematiche per la trasmissione delle segnalazioni all'Ufficio italiano dei cambi. L'Ufficio italiano dei cambi emana le relative istruzioni applicative. 4. L'Ufficio italiano dei cambi: a) effettua i necessari approfondimenti sulle segnalazioni di cui al comma 2, ivi compresi quelli relativi ad omesse segnalazioni di cui sia venuto a conoscenza in base alle informazioni e ai dati contenuti nei propri archivi; b) puo' avvalersi ove necessario, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro del tesoro, sentita la commissione di cui all'art. 3-ter, di concerto con i Ministri delle finanze, della giustizia e dell'interno, dei dati contenuti nell'anagrafe dei conti e dei depositi di cui all'art. 20, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413; c) puo' acquisire ulteriori dati e informazioni presso i soggetti di cui all'art. 4 in ordine alle segnalazioni trasmesse; d) puo' utilizzare i risultati delle analisi effettuate ai sensi dell'art. 5, comma 10, della presente legge, nonche' delle analisi concernenti anche singole anomalie, utilizzando ove necessario informazioni che possono essere chieste ai soggetti di cui all'art. 4; e) effettua gli approfondimenti che coinvolgono le competenze delle autorita' di vigilanza di settore con la partecipazione di rappresentanti delle autorita' medesime, le quali integrano le segnalazioni con gli ulteriori elementi desumibili dagli archivi in loro possesso; f) fermo restando quanto previsto dall'art. 331 del codice di procedura penale, trasmette senza indugio le segnalazioni, completate ai sensi del presente comma e corredate di una relazione tecnica, alla Direzione investigativa antimafia e al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, che ne informano il Procuratore nazionale antimafia, qualora siano attinenti alla criminalita' organizzata ovvero le archivia, informandone gli stessi organi investigativi. Per effettuare i necessari approfondimenti e per il controllo previsto dall'art. 5, comma 10, gli appartenenti al Nucleo speciale di polizia valutaria esercitano anche i poteri loro attribuiti dalla normativa in materia valutaria. Tali poteri sono estesi agli ufficiali di polizia tributaria dei nuclei regionali e provinciali di polizia tributaria della Guardia di finanza, ai quali il Nucleo speciale di polizia valutaria puo' demandare l'assolvimento dei compiti di cui al presente decreto. 5. Ferme restando le disposizioni sul segreto per gli atti di indagine, qualora la segnalazione non abbia ulteriore corso gli organi investigativi di cui al comma 4, lettera f), informano l'Ufficio italiano dei cambi, che ne da notizia al titolare dell'attivita', al legale rappresentante o al suo delegato. Le autorita' inquirenti informano l'Ufficio italiano dei cambi di ogni altra circostanza in cui emergano fatti e situazioni la cui conoscenza puo' essere comunque utilizzata per prevenire l'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio. 6. L'Ufficio italiano dei cambi, anche su richiesta degli organi investigativi di cui al comma 4, lettera f), puo' sospendere l'operazione per un massimo di quarantotto ore, sempre che cio' non possa determinare pregiudizio per il corso delle indagini e per l'operativita' corrente degli intermediari, dandone immediata notizia agli organi investigativi medesimi. 7. Le segnalazioni effettuate ai sensi e per gli effetti del presente articolo non costituiscono violazione di obblighi di segretezza. Le segnalazioni e i provvedimenti di cui al comma 6, posti in essere in conformita' del presente articolo e per le finalita' da esso previste, non comportano responsabilita' di alcun tipo. 8. E' fatto, in ogni caso, divieto ai soggetti tenuti alle segnalazioni di cui al comma 1, e a chiunque ne sia comunque a conoscenza, di darne comunicazione fuori dai casi previsti dal presente articolo. 9. I soggetti di cui all'art. 4 devono dotarsi, nel rispetto dei criteri che potranno essere impartiti con le disposizioni di attuazione dello stesso art. 4, comma 3, lettera c), di adeguate procedure volte a prevenirne il coinvolgimento in operazioni di riciclaggio, potenziando a tal fine il sistema dei controlli e dei riscontri interni e attuando programmi specifici di addestramento e di formazione del personale. 10. Tutte le informazioni in possesso dell'Ufficio italiano dei cambi e degli altri organi di vigilanza e di controllo, relative all'attuazione del presente decreto, sono coperte dal segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni. L'Ufficio italiano dei cambi puo' comunque scambiare informazioni in materia di operazioni sospette con le altre autorita' di vigilanza di cui all'art. 11 della presente legge, nonche' con analoghe autorita' di altri Stati che perseguono le medesime finalita', a condizioni di reciprocita' anche per quanto riguarda la riservatezza delle informazioni. Restano ferme le disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675, in materia di trattamento dei dati personali. Gli organi investigativi di cui al comma 4, lettera f), forniscono all'Ufficio italiano dei cambi le notizie in proprio possesso necessarie per integrare le informazioni da trasmettere alle medesime autorita' di altri Stati; al di fuori dei casi di cui al presente comma, restano applicabili le disposizioni di cui agli articoli 9 e 12 della legge 1 aprile 1981, n. 121. 11. Tutti i flussi informativi di cui al presente articolo avvengono di regola con l'utilizzo di procedure informatiche o telematiche.". |
| Art. 18. Assegnazione dei titoli 1. Nell'ipotesi di cui all'articolo 12, comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze assegna, tramite gli intermediari, un ammontare di titoli di Stato pari ai mandati all'investimento conferiti con le dichiarazioni riservate. 2. Per l'attuazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad emettere titoli di Stato di durata non inferiore a dieci anni, le cui caratteristiche, compresi il tasso d'interesse, la durata, l'inizio del godimento, le modalita' e le procedure di assegnazione, sono stabilite con decreto dello stesso Ministro, da pubblicare nella (( Gazzetta Ufficiale )) della Repubblica italiana entro la data del 26 ottobre 2001. 3. Per l'assegnazione dei titoli di cui all'articolo 12, comma 2, gli intermediari devono segnalare alla Banca d'Italia gli importi di cui al medesimo articolo 12, comma 2, oggetto del mandato ad essi conferito con le dichiarazioni riservate, nei tempi e con le modalita' contenute nel decreto di emissione dei predetti titoli. 4. Alla Banca d'Italia sono affidate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui al presente articolo. |
| Art. 19. Disciplina sanzionatoria 1. Nell'articolo 5 del decreto-legge n. 167 del 1990, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole: "e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire un milione" sono sostituite dalle seguenti: "e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 al 25 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati (( e con la confisca di beni di corrispondente valore"; )) b) al comma 4, le parole: "e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire un milione" sono sostituite dalle seguenti: "e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 al 25 per cento del-l'ammontare degli importi non dichiarati (( e con la confisca di beni di corrispondente valore". )) 2. Per la violazione indicata all'articolo 14, comma 3, l'intermediario e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del 25 per cento dell'ammontare degli importi eccedenti quelli indicati nella dichiarazione riservata. 2-bis. (( L'interessato che attesta falsamente nella dichiarazione prevista dall'articolo 13 la detenzione fuori dal territorio dello Stato del denaro o delle attivita' rimpatriate alla data indicata ai sensi dell'articolo 12, comma 1, e' punito con la reclusione da tre mesi a un anno. )) Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, gia' citato nelle note all'art. 11, cosi' come modificato dalla presente legge: "Art. 5 (Sanzioni). - 1. Per la violazione degli obblighi di cui all'art. 1, posti a carico degli intermediari, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del 25 per cento degli importi delle operazioni cui le violazioni si riferiscono. All'irrogazione delle sanzioni provvede l'ufficio delle imposte competente in relazione al domicilio fiscale dell'intermediario. 2. La violazione dell'obbligo di dichiarazione previsto nell'art. 2, relativo ai trasferimenti diversi da quelli riguardanti investimenti all'estero e attivita' estere di natura finanziaria, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 al 25 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati e con la confisca di beni di corrispondente valore quando l'ammontare complessivo di tali trasferimenti e' superiore, nel periodo di imposta, a lire 20 milioni. 3. La violazione degli obblighi previsti dall'art. 3 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino al quaranta per cento dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire eccedente il controvalore di venti milioni di lire, con un minimo di lire duecentomila. 4. La violazione dell'obbligo di dichiarazione previsto nell'art. 4, comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 al 25 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati e con la confisca di beni di corrispondente valore. 5. La violazione dell'obbligo di dichiarazione previsto nell'art. 4, comma 2, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 al 25 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati. 6. Per la violazione dell'obbligo di cui all'art. 4, comma 3, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste rispettivamente per la violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del citato art. 4. 7. (Soppresso). 8. Chiunque fornisce agli intermediari di cui all'art. 1 false indicazioni sul soggetto realmente interessato al trasferimento da o verso l'estero di denaro, titoli o valori mobiliari ovvero dichiara falsamente di non essere residente in Italia, in modo da non consentire l'adempimento degli obblighi previsti nello stesso art. 1, e' punito, salvo che il fatto costituisca un piu' grave reato, con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da lire un milione a lire dieci milioni. 8-bis. Chiunque, nel rendere la dichiarazione prevista dall'art. 3, omette di indicare le generalita' del soggetto per conto del quale effettua il trasferimento da o verso l'estero di denaro, titoli o valori mobiliari, ovvero le indica false, e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da lire un milione a lire dieci milioni.". |
| Art. 20. Rilevazioni dell'Ufficio italiano dei cambi 1. (((Soppresso).)) 2. (((Soppresso).)) 3. L'Ufficio italiano dei cambi, nell'esercizio dell'attivita' di raccolta delle informazioni per l'elaborazione delle statistiche sulla bilancia dei pagamenti e sulla posizione patrimoniale verso l'estero, assegnata con il decreto legislativo n. 319 del 1998 e nell'esercizio dell'attivita' di analisi statistica sui dati aggregati di cui all'articolo 5, comma 10, del decreto-legge n. 143 del 1991 fissa le modalita' di rilevazione delle attivita' rimpatriate o regolarizzate. Riferimenti normativi: - Il decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319, e' gia' citato nei riferimenti normativi all'art. 11. - Si riporta il testo dell'art. 5, comma 10, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143: "Art. 5 (Sanzioni, procedure, controlli). 1 - 9. (Omissis). 10. L'Ufficio italiano dei cambi, d'intesa con le autorita' preposte alla vigilanza di settore, verifica l'osservanza da parte degli intermediari abilitati delle norme in tema di trasferimento di valori di cui al presente capo, nonche', sulla base di criteri selettivi, il rispetto e l'adeguatezza delle procedure di segnalazione di cui all'art. 3 da parte dei soggetti ad esse tenuti. Il Ministro del tesoro determina con proprio decreto, i criteri generali con cui l'Ufficio italiano dei cambi effettua, allo scopo di far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio nell'ambito di determinate zone territoriali, analisi dei dati aggregati concernenti complessivamente l'operativita' di ciascun intermediario abilitato. L'Ufficio italiano dei cambi e' autorizzato a raccogliere i dati predetti, anche mediante accesso diretto, dall'archivio di cui all'art. 2, comma 1. L'Ufficio italiano dei cambi, sulla base di criteri generali stabiliti con decreto del Ministro del tesoro stabilisce le prescrizioni attuative di carattere tecnico, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che gli intermediari abilitati sono tenuti ad osservare. Fermo restando quanto previsto dall'art. 331 del codice di procedura penale, qualora emergano anomalie rilevanti per l'eventuale individuazione di fenomeni di riciclaggio, l'Ufficio italiano dei cambi, effettuati i necessari approfondimenti di carattere finanziario, d'intesa con l'autorita' di vigilanza di settore, ne informa gli organi investigativi di cui all'art. 3, comma 4, lettera f). Al controllo dell'osservanza delle disposizioni di cui al presente capo nei riguardi di ogni altro soggetto provvede il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza. 11 - 15. (Omissis).". |
| Art. 21. Disposizioni in materia di economia sommersa 1. Nell'ambito delle competenze e dei poteri ad essa spettanti, la Guardia di finanza, secondo direttive generali del Ministro dell'economia e delle finanze, partecipa al piano straordinario di accertamento, mirato al contrasto dell'economia sommersa, tenendo contoanche dell'esigenza di assicurare il corretto reimpiego delle attivita' rimpatriate ai sensi delle disposizioni contenute nel presente capo. (( 1-bis. All'articolo 1 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: "30 novembre 2001" sono sostituite dalle seguenti: "28 febbraio 2002, con indicazione, oltre al numero e alle generalita' dei lavoratori emersi, del relativo costo del lavoro in misura non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento"; b) al comma 2, lettera a), terzo periodo, le parole da "dell'8 per cento" fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: "del 7 per cento per il primo periodo, del 9 per cento per il secondo periodo e dell'11 per cento per il terzo periodo, e, ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, si applicano tassi di premio ridotti rispettivamente del 75 per cento per il primo anno, del 70 per cento per il secondo anno e del 65 per cento per il terzo anno"; c) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: "2-bis. Per il periodo di imposta in corso alla data di presentazione della dichiarazione di emersione di cui al comma 1 non si applicano le sanzioni previste ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le violazioni concernenti la liquidazione e i versamenti periodici di tale imposta, nonche' per la mancata presentazione della dichiarazione di inizio attivita', e non sono dovuti interessi, a condizione che il versamento dell'imposta sia effettuato entro il termine previsto per il versamento dovuto in base alla dichiarazione; non si applicano altresi' le sanzioni previste per l'omessa effettuazione delle ritenute e dei relativi versamenti dovuti fino alla data di presentazione della dichiarazione"; d) al comma 3, dopo le parole: "e dei contributi previdenziali" sono inserite le seguenti: "e premi assicurativi"; e) al comma 4, il quarto periodo e' sostituito dai seguenti: "I lavoratori possono, a domanda, ricostruire la loro posizione pensionistica relativamente ai periodi di lavoro pregressi effettuati presso l'impresa che presenta la dichiarazione di emersione alla quale appartengono alla data del 28 febbraio 2002. La ricostruzione, che avviene esclusivamente mediante contribuzione volontaria, integrata fino ad un massimo del 66 per cento della quota a carico del datore di lavoro dal fondo di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, consente di coprire, fino ad un massimo di sessanta mesi, periodi contributivi di venti mesi ogni dodici mesi di lavoro svolto presso la suddetta impresa a far data dal 28 febbraio 2002. La ricostruzione avviene alla fine di ogni periodo lavorativo di dodici mesi"; f) il comma 8 e' sostituito dal seguente: "8. Le maggiori entrate derivanti dal recupero di base imponibile connessa ai programmi di emersione, con esclusione di quelle contributive, affluiscono al fondo di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e' determinata la quota destinata alla riduzione della pressione contributiva, al netto delle risorse destinate all'integrazione del contributo previdenziale dei lavoratori che si impegnano nei programmi di emersione ai sensi del comma 2, lettera b), del presente articolo, in misura non superiore al 66 per cento della quota residua rispetto alla contribuzione previdenziale versata, e agli oneri concernenti la eventuale ricostruzione della loro posizione previdenziale relativamente agli anni pregressi, ai sensi del comma 4 del presente articolo, nei limiti delle risorse all'uopo disponibili presso il fondo; con lo stesso decreto e' inoltre determinata la misura del trattamento previdenziale relativa ai periodi oggetto della dichiarazione di emersione in proporzione alle quote contributive versate, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze e' altresi' determinata la quota residua del predetto fondo destinata al riequilibrio dei conti pubblici. I commi 2 e 3 dell'articolo 5 della citata legge n. 388 del 2000 sono abrogati"; g) dopo il comma 8, e' aggiunto il seguente: "8-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze procede annualmente, sentite le organizzazioni sindacali e di categoria, ad una verifica dei risultati del processo di emersione in base al numero degli imprenditori e dei lavoratori che si sono avvalsi delle disposizioni per incentivare l'emersione dell'economia sommersa, alla differenziazione degli stessi per il settore di attivita' e ubicazione dei relativi insediamenti produttivi e, per i lavoratori, alla rispettiva anzianita' contributiva, nonche' delle conseguenti maggiori entrate derivanti dal recupero di base imponibile". )) Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante "Primi interventi per il rilancio dell'economia", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 2001, n. 248, cosi' come modificato dalla presente legge: "Art. 1 (Dichiarazione di emersione). - 1. Gli imprenditori che hanno fatto ricorso a lavoro irregolare, non adempiendo in tutto o in parte agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia fiscale e previdenziale, possono farlo emergere, tramite apposita dichiarazione di emersione, da presentare entro il 28 febbraio 2002, con indicazione, oltre al numero e alle generalita' dei lavoratori emersi, del relativo costo del lavoro in misura non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sentite le organizzazioni sindacali e di categoria, approva i programmi di emersione di cui all'art. 2, comma 4. 2. Per il periodo di imposta in corso alla data di presentazione della dichiarazione di emersione di cui al comma 1, e per i due periodi successivi, la medesima dichiarazione costituisce titolo di accesso al seguente regime di incentivo fiscale e previdenziale: a) gli imprenditori che, con la dichiarazione di cui al comma 1, si impegnano nel programma di emersione, e conseguentemente incrementano l'imponibile dichiarato, rispetto a quello relativo al periodo di imposta immediatamente precedente, hanno diritto, fino a concorrenza del triplo del costo del lavoro che hanno fatto emergere con la dichiarazione, all'applicazione sull'incremento stesso di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP), con tassazione separata rispetto al rimanente imponibile, dovuta in ragione di un'aliquota del 10 per cento per il primo periodo di imposta, del 15 per cento per il secondo periodo di imposta e del 20 per cento per il terzo periodo di imposta. Per il secondo ed il terzo periodo di imposta, nel calcolo dell'incentivo si tiene conto delle eventuali variazioni in diminuzione del costo del lavoro emerso. Sul maggiore imponibile previdenziale relativo ai redditi di lavoro emersi dichiarati, e conseguente alla dichiarazione di emersione, si applica una contribuzione sostitutiva, dovuta in ragione di un'aliquota del 7 per cento per il primo periodo, del 9 per cento per il secondo periodo e dell'11 per cento per il terzo periodo, e, ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, si applicano tassi di premio ridotti rispettivamente del 75 per cento per il primo anno, del 70 per cento per il secondo anno e del 65 per cento per il terzo anno; b) i lavoratori che, parallelamente, si impegnano nel programma di emersione sono esclusi da contribuzione previdenziale e, sui loro redditi di lavoro emersi, si applica una imposta sostitutiva dell'IRPEF, con tassazione separata rispetto al rimanente imponibile, dovuta in ragione di un'aliquota del 6 per cento per il primo anno, dell'8 per cento per il secondo anno e del 10 per cento per il terzo anno. 2-bis. Per il periodo di imposta in corso alla data di presentazione della dichiarazione di emersione di cui al comma 1 non si applicano le sanzioni previste ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le violazioni concernenti la liquidazione e i versamenti periodici di tale imposta, nonche' per la mancata presentazione della dichiarazione di inizio attivita', e non sono dovuti interessi, a condizione che il versamento dell'imposta sia effettuato entro il termine previsto per il versamento dovuto in base alla dichiarazione; non si applicano altresi' le sanzioni previste per l'omessa effettuazione delle ritenute e dei relativi versamenti dovuti fino alla data di presentazione della dichiarazione. 3. Per gli imprenditori, su specifica richiesta, la dichiarazione di emersione vale anche come proposta di concordato tributario e previdenziale, se presentata prima dell'inizio di eventuali accessi, ispezioni e verifiche o della notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica. In questo caso, fino a concorrenza del costo del lavoro oggetto della dichiarazione di emersione, l'imprenditore dichiara, per ciascuno dei periodi precedenti, il costo del lavoro irregolare utilizzato. Per ciascuno di questi periodi il concordato si perfeziona con il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRPEG, dell'IRAP, dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e dei contributi previdenziali e premi assicurativi, con tassazione separata rispetto al rimanente imponibile, dovuta in ragione di un'aliquota dell'8 per cento del costo del lavoro irregolare utilizzato e dichiarato, senza applicazione di sanzioni e interessi. Per ciascuno degli stessi periodi, sul presupposto della sussistenza dei requisiti di legge, il concordato produce effetti preclusivi automatici degli accertamenti fiscali relativi all'attivita' di impresa e previdenziali, fino a concorrenza del triplo del costo del lavoro irregolare utilizzato. Il pagamento dell'imposta sostitutiva puo' essere effettuato in unica soluzione, entro il termine di presentazione della dichiarazione di emersione, con una riduzione del 25 per cento, ovvero in ventiquattro rate mensili a partire dal predetto termine, senza applicazione di interessi. Con l'integrale pagamento sono estinti i delitti di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, il delitto di cui all'art. 37 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonche' i reati contravvenzionali e le violazioni amministrative e civili connessi alle violazioni fiscali e previdenziali relative all'esistenza del lavoro sommerso. In caso di rateazione, sono sospesi i termini di prescrizione degli illeciti di cui al presente comma. 4. I lavoratori delle imprese che aderiscono ai programmi di emersione possono, parallelamente, estinguere i loro debiti fiscali e previdenziali, connessi alla prestazione di lavoro irregolare, per ciascuno degli anni che intendono regolarizzare, mediante il pagamento di una contribuzione sostitutiva, con tassazione separata rispetto al rimanente imponibile, dovuta in ragione di L. 200.000 per ogni anno pregresso, senza applicazione di sanzioni e interessi. Il pagamento e' effettuato nei termini e con le modalita' di cui al comma 3. E' precluso ogni accertamento fiscale e previdenziale sui redditi di lavoro per gli anni regolarizzati. I lavoratori possono, a domanda, ricostruire la loro posizione pensionistica relativamente ai periodi di lavoro pregressi effettuati presso l'impresa che presenta la dichiarazione di emersione alla quale appartengono alla data del 28 febbraio 2002. La ricostruzione, che avviene esclusivamente mediante contribuzione volontaria, integrata fino ad un massimo del 66 per cento della quota a carico del datore di lavoro dal fondo di cui all'art. 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, consente di coprire, fino ad un massimo di sessanta mesi, periodi contributivi di venti mesi ogni dodici mesi di lavoro svolto presso la suddetta impresa a far data dal 28 febbraio 2002. La ricostruzione avviene alla fine di ogni periodo lavorativo di dodici mesi. 5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 non si applicano con riferimento al lavoro irregolare prestato dai soggetti richiamati all'art. 62, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 6. Restano fermi, in alternativa, per gli interessati, i regimi connessi ai piani di riallineamento retributivo e di emersione del lavoro irregolare, di cui all'art. 5 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, agli articoli 75 e 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, all'art. 63 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e all'art. 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 7. Con decreto di concerto dei Ministri competenti, e' definito un piano straordinario di accertamento, operativo dal 1 gennaio 2002, mirato al contrasto dell'economia sommersa. Il piano costituisce priorita' di intervento delle autorita' di vigilanza del settore ed e' basato su idonee forme di acquisizione ed utilizzo incrociato dei dati dell'anagrafe tributaria e previdenziale, dei gestori di servizi di pubblica utilita', dei registri dei beni immobili e dei beni mobili registrati. 8. Le maggiori entrate derivanti dal recupero di base imponibile connessa ai programmi di emersione, con esclusione di quelle contributive, affluiscono al fondo di cui all'art. 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e' determinata la quota destinata alla riduzione della pressione contributiva, al netto delle risorse destinate all'integrazione del contributo previdenziale dei lavoratori che si impegnano nei programmi di emersione ai sensi del comma 2, lettera b), del presente articolo, in misura non superiore al 66 per cento della quota residua rispetto alla contribuzione previdenziale versata, e agli oneri concernenti la eventuale ricostruzione della loro posizione previdenziale relativamente agli anni pregressi, ai sensi del comma 4 del presente articolo, nei limiti delle risorse all'uopo disponibili presso il fondo; con lo stesso decreto e' inoltre determinata la misura del trattamento previdenziale relativa ai periodi oggetto della dichiarazione di emersione in proporzione alle quote contributive versate, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze e' altresi' determinata la quota residua del predetto fondo destinata al riequilibrio dei conti pubblici. I commi 2 e 3 dell'art. 5 della citata legge n. 388 del 2000 sono abrogati. 8-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze procede annualmente, sentite le organizzazioni sindacali e di categoria, ad una verifica dei risultati del processo di emersione in base al numero degli imprenditori e dei lavoratori che si sono avvalsi delle disposizioni per incentivare l'emersione dell'economia sommersa, alla differenziazione degli stessi per il settore di attivita' e ubicazione dei relativi insediamenti produttivi e, per i lavoratori, alla rispettiva anzianita' contributiva, nonche' delle conseguenti maggiori entrate derivanti dal recupero di base imponibile.". |
| Art. 22. Societa' per la cartolarizzazione 1. L'articolo 15 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' sostituito dal seguente: "Art. 15 (( (Societa' per la cartolarizzazione). )) - 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a costituire o a promuovere la costituzione, anche attraverso soggetti terzi, di una societa' a responsabilita' limitata con capitale sociale iniziale di (( 10.000 euro )) avente ad oggetto esclusivo la realizzazione di una o piu' operazioni di cartolarizzazione dei crediti d'imposta e contributivi. Ai crediti futuri sono assimilati altri proventi di natura non tributaria appartenenti allo Stato. La societa' puo' essere costituita anche con atto unilaterale del Ministero dell'economia e delle finanze; non si applicano in tale caso le disposizioni previste dall'articolo 2497, secondo comma, del codice civile. Delle obbligazioni risponde, nei confronti dei portatori dei titoli e dei concedenti i finanziamenti di cui al comma 3, nonche' di ogni altro creditore, nell'ambito di ciascuna operazione di cartolarizzazione, esclusivamente il patrimonio separato con i beni e i diritti di cui al comma 4. 2. Le caratteristiche delle operazioni di cartolarizzazione di cui al comma 1 sono individuate con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze e, se l'operazione di cartolarizzazione riguarda crediti di enti pubblici soggetti a vigilanza di altro Ministero, con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro vigilante. All'atto di ogni operazione di cartolarizzazione e' nominato un rappresentante comune dei portatori dei titoli, il quale, oltre ai poteri stabiliti in sede di nomina a tutela dell'interesse dei portatori dei titoli, approva le modificazioni delle condizioni dell'operazione. 3. La societa' di cui al comma 1 finanzia le operazioni di cartolarizzazione, anche in piu' fasi, mediante emissione di titoli, ovvero mediante assunzione di finanziamenti. 4. I crediti e gli altri proventi ceduti di cui al comma 1, nonche' ogni altro diritto acquisito nell'ambito delle singole operazioni di cartolarizzazione dalla societa' ivi indicata nei confronti dello Stato, di enti pubblici o di terzi, costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della societa' stessa e da quello relativo alle altre operazioni. Su ciascun patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte di qualsiasi creditore diverso dai portatori dei titoli emessi ovvero dai concedenti i finanziamenti di cui al comma 3. 5. Il ricavo delle operazioni di cessione dei crediti di imposta viene destinato al rimborso dei debiti di imposta o in alternativa, secondo modalita' da definirsi, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. 6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinati i casi in cui i titoli emessi e i finanziamenti assunti dalla societa' di cui al comma 1 beneficiano in tutto o in parte della garanzia dello Stato e sono specificati i termini e le condizioni della stessa. 7. Alla societa' di cui al comma 1 si applicano le disposizioni contenute nel titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, ad esclusione dell'articolo 106, commi 2, o 3, lettere b) e c), e 4, e dell'articolo 107, nonche' le corrispondenti norme sanzio-natorie previste dal titolo VIII del medesimo testo unico. (( 8. I titoli emessi dalla societa' di cui al comma 1 sono assimilati ai fini fiscali ai titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e si considerano emessi all'estero qualora siano ammessi a quotazione in almeno un mercato regolamentato estero ovvero ne sia previsto il collocamento anche sui mercati esteri. )) Gli interessi e altri proventi corrisposti in relazione ai finanziamenti concessi da soggetti non residenti, esclusi i soggetti residenti negli Stati o nei territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati dal decreto del Ministro delle finanze in data 4 maggio 1999, pubblicato nella (( Gazzetta Ufficiale )) n. 107 del 10 maggio 1999 e raccolti dalla stessa societa' per finanziare le operazioni di cartolarizzazione di cui al comma 1, non sono soggetti alle imposte sui redditi. 9. Ciascun patrimonio separato di cui al comma 4 non e' soggetto alle imposte sui redditi, ne' all'imposta regionale sulle attivita' produttive. Le operazioni di cartolarizzazione di cui al comma 1 e tutti gli atti, contratti, trasferimenti e prestazioni posti in essere per il perfezionamento delle stesse, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta. Non si applica la ritenuta prevista dai commi 2 e 3 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti bancari delle societa' di cui al comma 1. 10. Alle operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti di imposta e contributivi o comunque crediti in relazione ai quali sia prevista l'iscrizione a ruolo ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. I richiami all'INPS ed ai decreti ministeriali ivi contenuti devono, rispettivamente, intendersi riferiti, in quanto compatibili, al Ministero dell'economia e delle finanze ed agli enti pubblici parte delle operazioni di cui al comma 1, ovvero ai decreti di cui al comma 2. 11. Si applicano le disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130, per quanto compatibili. In deroga al comma 6 dell'articolo 2 della medesima legge, la riscossione dei crediti e dei proventi ceduti puo' essere svolta, oltre che dalle banche e dagli intermediari finanziari indicati nel citato comma 6, anche dallo Stato, dagli enti pubblici di cui al comma 1 e dagli altri soggetti il cui intervento e' previsto dalle disposizioni del presente decreto e dai decreti di cui al comma 2. In tale caso le operazioni di riscossione non sono oggetto dell'obbligo di verifica di cui al citato comma 6 della legge n. 130 del 1999.". Riferimenti normativi: - La legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1998, n. 302, supplemento ordinario. |
| Art. 23. Utilizzazione delle liquidita' di societa' controllate dallo Stato 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze puo' dare indirizzi a societa' da esso direttamente o indirettamente controllate e non quotate in mercati finanziari regolamentati, al fine di ottimizzarne la gestione della liquidita'. |
| Art. 24. Anticipo del contributo straordinario all'INPS 1. Il pagamento della terza rata dei contributi straordinari di cui alle lettere a) e b), comma 2 dell'articolo 41 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, puo' essere anticipato al 30 novembre 2001. 2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalita' di corresponsione del contributo straordinario di cui al comma 1. Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 41 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge finanziaria 2000)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1999, n. 302, supplemento ordinario: "Art. 41 (Fondi speciali). - 1. A decorrere dal 1 gennaio 2000 il Fondo di previdenza per i dipendenti dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) e delle aziende elettriche private e il Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia sono soppressi. Con effetto dalla medesima data sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti i titolari di posizioni assicurative e i titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti presso i predetti soppressi fondi. La suddetta iscrizione e' effettuata con evidenza contabile separata nell'ambito del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e continuano ad applicarsi le regole previste dalla normativa vigente presso i soppressi fondi. Con la stessa decorrenza, in relazione al processo di armonizzazione al regime generale delle aliquote dovute dal settore elettrico, sono ridotti di 3,72 punti percentuali il contributo dovuto per gli assegni al nucleo familiare e di 0,57 punti percentuali il contributo per le prestazioni economiche di maternita', ove dovuto. 2. Per le maggioni esigenze finanziarie derivanti dalle specifiche regole gia' previste per i Fondi soppressi ai sensi del comma 1 rispetto a quelle dell'assicurazione generale obbligatoria di cui al medesimo comma 1: a) con riferimento al soppresso Fondo di previdenza per i dipendenti dell'ENEL e delle aziende elettriche private, e' stabilito un contributo straordinario a carico dei datori di lavoro pari a complessive lire 4.050 miliardi, da erogare in rate annue di eguale importo nel triennio 2000-2002. Tale importo include il minore onere contributivo per i medesimi datori di lavoro corrispondente alle riduzioni di cui al comma 1. Il contributo puo' essere imputato dalle imprese in bilancio negli esercizi in cui vengono effettuati i pagamenti, ovvero in quote costanti negli esercizi dal 2000 al 2019; b) con riferimento al soppresso Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, e' stabilito per il triennio 2000-2002 un contributo a carico dei datori di lavoro pari a lire 150 miliardi annue. 3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di ripartizione a carico delle aziende dei versamenti di cui al comma 2, nonche' le modalita' di corresponsione degli stessi all'INPS.". |
| Art. 25. Emissione di titoli da rimborsare con azioni di societa' controllate dallo Stato 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate, anche in deroga alle norme di contabilita' generale dello Stato, denominazione, durata, prezzi e remunerazione, modalita' di emissione di titoli, il cui rimborso e' effettuato attraverso la cessione di azioni detenute dallo Stato in societa' di capitali. 2. Con le stesse modalita' sono individuate le caratteristiche di operazioni finanziarie aventi ad oggetto azioni detenute dallo Stato in societa' di capitali. 3. Con il medesimo decreto sono individuate le societa' le cui azioni possono essere cedute o essere oggetto delle operazioni finanziarie ai sensi del comma 2. 4. Alle cessioni di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni previste dai commi 2, 3, e 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474. 5. (( I titoli di cui al comma 1 sono assimilati ai fini fiscali ai titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e si considerano emessi all'estero qualora siano ammessi a quotazione in almeno un mercato regolamento estero ovvero ne sia previsto il collocamento anche sui mercati esteri. )) Le cessioni di cui al presente articolo non sono soggette alla tassa sui contratti di trasferimento delle azioni. Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 1, commi 2, 3 e 4, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, recante "Norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in societa' per azioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1 giugno 1994, n. 126, e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 1994, n. 474, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 luglio 1994, n. 177: "Art. 1 (Modalita' delle dismissioni delle partecipazioni azionarie dello Stato e degli enti pubblici). - 1. (Omissis). 2. L'alienazione delle partecipazioni di cui al comma 1 viene effettuata di norma mediante offerta pubblica di vendita disciplinata dalla legge 18 febbraio 1992, n. 149, e relativi regolamenti attuativi; puo' inoltre essere effettuata mediante cessione delle azioni sulla base di trattative dirette con i potenziali acquirenti ovvero mediante il ricorso ad entrambe le procedure. La scelta della modalita' di alienazione e' effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del bilancio e della programmazione economica. 3. In caso di cessione mediante trattativa diretta di partecipazioni in societa' controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro del tesoro, d'intesa con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del bilancio e della programmazione economica, ovvero, per le societa' controllate indirettamente, con deliberazione dell'organo competente, possono essere individuate le societa' per le quali, al fine di costituire un nucleo stabile di azionisti di riferimento, la cessione della partecipazione deve essere effettuata invitando potenziali acquirenti, che presentino requisiti di idonea capacita' imprenditoriale, ad avanzare, agendo di concerto, offerte comprensive dell'impegno, da inserire nel contratto di cessione, di garantire, mediante accordo fra i partecipanti al nucleo stabile, determinate condizioni finanziarie, economiche e gestionali. Il contratto puo' altresi' prevedere, per un periodo determinato, il divieto di cessione della partecipazione, il divieto di cessione dell'azienda e la determinazione del risarcimento in caso di inadempimento ai sensi dell'art. 1382 del codice civile. Il contratto di cessione e l'accordo fra i partecipanti al nucleo stabile, nonche' le eventuali modificazioni, devono essere depositati, entro quindici giorni, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede sociale della societa' e devono essere pubblicati nei successivi quindici giorni per estratto a cura della societa' su due quotidiani a diffusione nazionale. 4. Nel caso in cui tra i partecipanti al nucleo stabile sia presente il Ministro del tesoro, questi puo' riservarsi, per un periodo da indicare nel contratto di cui al comma 3, il diritto di prelazione nel caso di cessione della partecipazione. 5. - 7-ter. (Omissis).". - Si riporta il testo dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, recante "Disciplina delle agevolazioni tributarie", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1973, n. 268, S.O. n. 2: "Art. 31 (Interessi delle obbligazioni pubbliche). - Sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi gli interessi, i premi e gli altri frutti dei titoli del debito pubblico, dei buoni postali di risparmio, delle cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti e delle altre obbligazioni e titoli similari emessi da amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, da regioni, province e comuni e da enti pubblici istituiti esclusivamente per l'adempimento di funzioni statali o per lo esercizio diretto di servizi pubblici in regime di monopolio.". |
| Art. 26. (Soppresso) |
| Art. 27. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella (( Gazzetta Ufficiale )) della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. |
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