| Gazzetta n. 274 del 24 novembre 2001 (vai al sommario) |  
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| TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 25 settembre 2001, n. 351 |  
| Testo  del  decreto-legge  25 settembre  2001,  n.  351  (in Gazzetta Ufficiale  -  serie  generale  -  n.  224  del  26  settembre  2001), coordinato  con  la legge di conversione 23 novembre 2001, n. 410 (in questa   Gazzetta  Ufficiale  alla  pag. 7),  recante:  "Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare  pubblico  e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare". |  
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Avvertenza:    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.    Tali  modifiche  sono  riportate sul terminale tra i segni (( ... )).    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.                               Art. 1.          Ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico  1.  Per  procedere  al  riordino,  gestione  e  valorizzazione  del patrimonio   immobiliare   dello   Stato,  anche  in  funzione  della formulazione  del conto generale del patrimonio, di cui agli articoli 5,  comma  2,  della  legge  3 aprile 1997, n. 94, e 14, comma 2, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, l'Agenzia del demanio, con propri decreti dirigenziali, individua, sulla base e nei limiti della documentazione  esistente presso gli archivi e gli uffici pubblici, i singoli  beni,  distinguendo  tra beni demaniali e beni facenti parte del patrimonio indisponibile e disponibile.  2.  ((  L'Agenzia  del  demanio,  con  propri decreti dirigenziali, individua  )) i beni degli enti pubblici non territoriali, i beni non strumentali   in   precedenza   attribuiti   a   societa'   a  totale partecipazione   pubblica,   diretta  o  indiretta,  riconosciuti  di proprieta'   dello   Stato,   nonche'   i  beni  ubicati  all'estero. L'individuazione  dei  beni  degli  enti  pubblici  e  di quelli gia' attribuiti  alle  societa' suddette e' effettuata anche sulla base di elenchi predisposti dagli stessi.  3. I decreti di cui ai commi 1 e 2, da pubblicare nella (( Gazzetta Ufficiale, )) hanno effetto dichiarativo della proprieta', in assenza di   precedenti   trascrizioni,  e  producono  gli  effetti  previsti dall'articolo  2644  del  codice  civile, nonche' effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto.  4.   Gli   uffici   competenti   provvedono,  se  necessario,  alle conseguenti attivita' di trascrizione, intavolazione e voltura.  5.  Contro  l'iscrizione del bene negli elenchi di cui ai commi 1 e 2,  e'  ammesso  ricorso amministrativo all'Agenzia del demanio entro sessanta  giorni  dalla pubblicazione nella (( Gazzetta Ufficiale, )) fermi gli altri rimedi di legge.  6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai beni di  regioni,  province,  comuni  ed altri enti locali che ne facciano richiesta,   ((   nonche'   ai  beni  utilizzati  per  uso  pubblico, ininterrottamente   da   oltre   venti  anni,  con  il  consenso  dei proprietari. ))          Riferimenti normativi:              - Il  testo  dell'art. 5, comma 2, della legge 3 aprile          1997,  n. 94 (Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e          successive  modificazioni  e integrazioni, recante norme di          contabilita'  generale  dello Stato in materia di bilancio.          Delega   al   Governo  per  l'individuazione  delle  unita'          previsionali  di  base  del  bilancio  dello  Stato), e' il          seguente:              "2.  In  funzione degli obiettivi di cui al comma 1, il          decreto  legislativo  ivi  previsto  provvedera' altresi' a          ristrutturare il rendiconto generale dello Stato prevedendo          la  suddivisione  in capitoli delle unita' previsionali, in          modo  da  consentire la valutazione economica e finanziaria          delle  risultanze,  di  entrata e di spesa, evidenziando le          entrate  realizzate  e  i risultati conseguiti in relazione          agli  obiettivi stabiliti negli strumenti di programmazione          economico-finanziaria  e  di  bilancio,  agli indicatori di          efficacia   e   di   efficienza  ed  agli  obiettivi  delle          principali  leggi  di  spesa,  nonche' introducendo, per il          conto  del  patrimonio,  un  livello di classificazione che          fornisca l'individuazione dei beni dello Stato suscettibili          di  utilizzazione  economica,  anche ai fini di una analisi          economica della gestione patrimoniale".              - Il   testo   dell'art.   14,   comma  2  del  decreto          legislativo  7 agosto  1997,  n.  279 (Individuazione delle          unita'  previsionali  di  base  del  bilancio  dello Stato,          riordino  del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione          del rendiconto generale dello Stato), e' il seguente:              "2. Ai fini della loro gestione economica i beni di cui          all'art.  822  del  codice civile, fermi restando la natura          giuridica  e  i  vincoli  cui sono sottoposti dalle vigenti          leggi,  sono  valutati  in  base  a  criteri  economici  ed          inseriti nel conto generale del patrimonio dello Stato".              - Il  testo  dell'art.  2644  del  codice civile, e' il          seguente:              "Art.  2644  (Effetti  della  trascrizione). - Gli atti          enunciati   nell'articolo   precedente  non  hanno  effetto          riguardo  ai  terzi che a qualunque titolo hanno acquistato          diritti  sugli  immobili  in  base  a  un atto trascritto o          iscritto   anteriormente   alla   trascrizione  degli  atti          medesimi.              Seguita  la trascrizione, non puo' avere effetto contro          colui che ha trascritto alcuna trascrizione o iscrizione di          diritti   acquistati   verso   il  suo  autore,  quantunque          l'acquisto risalga a data anteriore".  |  
|   |                                 Art. 2.         Privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico  1.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze e' autorizzato a costituire  o a promuovere la costituzione, anche attraverso soggetti terzi,  di  piu'  societa'  a  responsabilita'  limitata con capitale iniziale di 10.000 euro, aventi ad oggetto esclusivo la realizzazione di  una o piu' operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla  dismissione  del  patrimonio  immobiliare  dello Stato e degli altri enti pubblici di cui all'articolo 1. Le societa' possono essere costituite  anche  con atto unilaterale del Ministero dell'economia e delle finanze; non si applicano in tale caso le disposizioni previste dall'articolo 2497,   secondo   comma,   del   codice  civile.  Delle obbligazioni  nei confronti dei portatori dei titoli e dei concedenti i  finanziamenti  di  cui al comma 2, nonche' di ogni altro creditore nell'ambito  di  ciascuna  operazione  di cartolarizzazione, risponde esclusivamente  il patrimonio separato con i beni e diritti di cui al comma  2.  ((  Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Parlamento  ogni  sei  mesi,  a  decorrere dalla data di costituzione delle   societa'   di   cui   al   presente   comma,   sui  risultati economico-finanziari conseguiti. ))  2.  Le  societa'  costituite  ai  sensi  del  comma 1 effettuano le operazioni   di  cartolarizzazione,  anche  in  piu'  fasi,  mediante l'emissione  di  titoli  o  l'assunzione  di  finanziamenti. Per ogni operazione   sono   individuati   i   beni   immobili   destinati  al soddisfacimento dei diritti dei portatori dei titoli e dei concedenti i finanziamenti. I beni cosi' individuati, nonche' ogni altro diritto acquisito  nell'ambito  dell'operazione  di  cartolarizzazione, dalle societa'  ivi  indicate  nei confronti dello Stato e degli altri enti pubblici  o  di  terzi, costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti  da  quello  delle  societa' stesse e da quello relativo alle altre  operazioni.  Su  ciascun  patrimonio separato non sono ammesse azioni  da  parte  di  qualsiasi  creditore diverso dai portatori dei titoli emessi dalle societa' ovvero dai concedenti i finanziamenti da esse reperiti.  3.   Con  i  decreti  di  cui  al  comma  1  dell'articolo  3  sono disciplinati i casi in cui i titoli emessi e i finanziamenti reperiti dalle  societa'  di  cui  al  comma 1 beneficiano in tutto o in parte della  garanzia  dello  Stato  e  sono  specificati  i  termini  e le condizioni della stessa.  4.  Alle  societa'  di  cui al comma 1 si applicano le disposizioni contenute  nel  titolo  V  del  testo  unico  delle  leggi in materia bancaria  e  creditizia,  di  cui  al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, ad esclusione dell'articolo 106, commi 2, 3, lettere b) e  c),  e  4,  e  dell'articolo  107, nonche' le corrispondenti norme sanzionatorie previste dal titolo VIII del medesimo testo unico.  5. I titoli emessi dalle societa' di cui al comma 1 sono assimilati ai  fini  fiscali  ai  titoli  di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente  della  Repubblica  29 settembre  1973,  n.  601,  (( e si considerano  emessi  all'estero qualora siano ammessi a quotazione in almeno  un  mercato  regolamentato  estero  ovvero ne sia previsto il collocamento  anche  sui  mercati  esteri.  ))  Gli interessi e altri proventi  corrisposti  in  relazione  ai  finanziamenti effettuati da soggetti  non  residenti,  esclusi i soggetti residenti negli Stati o nei  territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati dal decreto  del Ministro delle finanze in data 4 maggio 1999, pubblicato nella  (( Gazzetta Ufficiale )) n. 107 del 10 maggio 1999, e raccolti dalle  societa'  di  cui  al  comma  1  ai  fini  delle operazioni di cartolarizzazione  ivi  indicate,  non sono soggetti alle imposte sui redditi.  6.  Ciascun  patrimonio  separato di cui al comma 2 non e' soggetto alle  imposte  sui  redditi ne' all'imposta regionale sulle attivita' produttive.  Le  operazioni  di cartolarizzazione di cui al comma 1 e tutti  gli  atti,  contratti,  trasferimenti  e  prestazioni posti in essere  per il perfezionamento delle stesse, (( nonche' le formalita' ad   essi   connesse,   ))  sono  esenti  dall'imposta  di  registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra  imposta indiretta, (( nonche' da ogni altro tributo o diritto. ))  Ai  fini  dell'imposta  comunale  sull'incremento di valore degli immobili,  i  trasferimenti di beni immobili alle societa' costituite ai sensi del comma 1 non si considerano atti di alienazione. Soggetti passivi   dell'imposta   comunale   sugli  immobili  sono  i  gestori individuati  ai  sensi  del  comma 1, lettera d), dell'articolo 3 per tutta  la  durata  della  gestione,  nei  limiti in cui l'imposta era dovuta prima del trasferimento di cui al comma 1 dell'articolo 3. Non si  applica la ritenuta prevista dai commi 2 e 3 dell'articolo 26 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600,  sugli  interessi  ed  altri proventi dei conti correnti bancari delle  societa'  di  cui  al  comma 1. Sono escluse dall'applicazione dell'imposta   sul   valore   aggiunto  le  locazioni  in  favore  di amministrazioni  dello  Stato,  enti  pubblici  territoriali  e altri soggetti pubblici.  7. Si applicano le disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130, per  quanto  compatibili.  In deroga al comma 6 dell'articolo 2 della medesima  legge,  la  riscossione  dei  crediti ceduti e dei proventi derivanti  dalla  dismissione  del patrimonio immobiliare puo' essere svolta,  oltre  che  dalle  banche  e  dagli  intermediari finanziari indicati nel citato comma 6, anche dallo Stato, dagli enti pubblici e dagli altri soggetti il cui intervento e' previsto dalle disposizioni del presente decreto e dei decreti di cui al comma 1 dell'articolo 3. In   tale   caso  le  operazioni  di  riscossione  non  sono  oggetto dell'obbligo di verifica di cui al medesimo comma 6.          Riferimenti normativi:              - Il  testo  dell'art.  2497  del  codice  civile e' il          seguente:              "Art.   2497  (Scioglimento  e  liquidazione).  -  Allo          scioglimento   e   alla   liquidazione  della  societa'  si          applicano le disposizioni degli articoli da 2448 a 2457. La          maggioranza  necessaria  per  la  nomina  e  la  revoca dei          liquidatori   e'   quella   richiesta  dall'art.  2486  per          l'assemblea straordinaria.              In   caso   di   insolvenza   della  societa',  per  le          obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui le quote sono          appartenute    ad    un   solo   socio,   questi   risponde          illimitatamente:                a) quando  sia una persona giuridica ovvero sia socio          unico di altra societa' di capitali;                b) quando  i  conferimenti non siano stati effettuati          secondo  quanto  previsto  dall'art.  2476, secondo e terzo          comma;                c) fino a quando non sia stata attuata la pubblicita'          prescritta dall'art. 2475-bis".              - Il  titolo  V  del testo unico delle leggi in materia          bancaria  e  creditizia  (decreto  legislativo  1 settembre          1993,   n.  385),  reca:  "Soggetti  operanti  nel  settore          finanziario".              - Si  riporta il testo degli articoli 106, commi 2 e 3,          e 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385:              "2.  Gli  intermediari  finanziari indicati nel comma 1          possono   svolgere  esclusivamente  attivita'  finanziarie,          fatte salve le riserve di attivita' previste dalla legge.              3. L'iscrizione nell'elenco e' subordinata al ricorrere          delle seguenti condizioni:                a) forma  di  societa'  per  azioni,  di  societa' in          accomandita  per  azioni,  di  societa'  a  responsabilita'          limitata o di societa' cooperativa;                b) oggetto sociale conforme al disposto del comma 2;                c) capitale  sociale  versato  non inferiore a cinque          volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle          societa' per azioni;                d) possesso  da  parte dei partecipanti al capitale e          degli  esponenti  aziendali  dei  requisiti  previsti dagli          articoli 108 e 109".              "Art.  107  (Elenco  speciale).  -  1.  Il Ministro del          tesoro,  sentite  la  Banca d'Italia e la Consob, determina          criteri  oggettivi,  riferibili  all'attivita' svolta, alla          dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio, in          base  ai quali sono individuati gli intermediari finanziari          che  si devono iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla          Banca d'Italia.              2.    La   Banca   d'Italia,   in   conformita'   delle          deliberazioni  del  CICR,  detta agli intermediari iscritti          nell'elenco   speciale   disposizioni   aventi  ad  oggetto          l'adeguatezza  patrimoniale  e  il contenimento del rischio          nelle  sue  diverse configurazioni nonche' l'organizzazione          amministrativa  e contabile e i controlli interni. La Banca          d'Italia  puo'  adottare,  ove  la  situazione lo richieda,          provvedimenti    specifici   nei   confronti   di   singoli          intermediari  per  le  materie  in precedenza indicate. Con          riferimento  a  determinati  tipi  di  attivita'  la  Banca          d'Italia   puo'   inoltre  dettare  disposizioni  volte  ad          assicurarne il regolare esercizio.              3. Gli intermediari inviano alla Banca d'Italia, con le          modalita'  e  nei  termini  da essa stabiliti, segnalazioni          periodiche, nonche' ogni altro dato e documento richiesto.              4.  La  Banca  d'Italia  puo'  effettuare ispezioni con          facolta' di richiedere l'esibizione di documenti e gli atti          ritenuti necessari.              4-bis. La Banca d'Italia puo' imporre agli intermediari          il divieto di intraprendere nuove operazioni per violazione          di  norme  di  legge o di disposizioni emanate ai sensi del          presente decreto.              5.  Gli  intermediari  finanziari  iscritti nell'elenco          speciale  restano  iscritti  anche  nell'elenco generale; a          essi non si applicano i commi 6 e 7 dell'art. 106.              6.  Gli  intermediari  finanziari  iscritti nell'elenco          speciale,  quando  siano stati autorizzati all'esercizio di          servizi  di investimento ovvero abbiano acquisito fondi con          obbligo   di   rimborso   per  un  ammontare  superiore  al          patrimonio,  sono  assoggettati  alle disposizioni previste          nel  titolo  IV,  capo  I,  sezione I e III; in luogo degli          articoli  86,  com-mi 6 e 7, 87, comma 1, si applica l'art.          57,  commi  4  e  5,  del testo unico delle disposizioni in          materia  di  mercati finanziari, emanato ai sensi dell'art.          21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.              7.  Agli intermediari iscritti nell'elenco previsto dal          comma  1  che  esercitano  l'attivita'  di  concessione  di          finanziamenti   sotto   qualsiasi  forma  si  applicano  le          disposizioni dell'art. 47".              - Il  testo  dell'art.  31  del  decreto del Presidente          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 e' il seguente:              "Art.  31  (Interessi  delle obbligazioni pubbliche). -          Sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche,          dall'imposta   sul   reddito  delle  persone  giuridiche  e          dall'imposta  locale  sui  redditi gli interessi, i premi e          gli  altri frutti dei titoli del debito pubblico, dei buoni          postali  di risparmio, delle cartelle di credito comunale e          provinciale  emesse dalla Cassa depositi e prestiti e delle          altre    obbligazioni   e   titoli   similari   emessi   da          amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, da          regioni,  province  e  comuni  e da enti pubblici istituiti          esclusivamente  per l'adempimento di funzioni statali o per          l'esercizio  diretto  di  servizi  pubblici  in  regime  di          monopolio".              - Il  titolo  del  decreto  del  Ministro delle finanze          4 maggio  1999,  e' il seguente: "Individuazione di Stati e          territori   aventi   un   regime   fiscale   privilegiato",          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 maggio 1999, n. 107.              - Il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 26 del decreto del          Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e'          il seguente:              "2.  L'Ente  poste  italiane  e  le  banche operano una          ritenuta  del  27 per  cento, con obbligo di rivalsa, sugli          interessi  ed  altri  proventi  corrisposti  ai titolari di          conti  correnti  e  di  depositi, anche se rappresentati da          certificati.  La  predetta ritenuta e' operata dalle banche          anche  sui  buoni  fruttiferi  da  esse  emessi.  Non  sono          soggetti alla ritenuta:                a) gli  interessi e gli altri proventi corrisposti da          banche  italiane  o  da filiali italiane di banche estere a          banche  con  sede  all'estero  o a filiali estere di banche          italiane;                b) gli   interessi  derivanti  da  depositi  e  conti          correnti  intrattenuti tra le banche ovvero tra le banche e          l'Ente poste italiane;                c) gli  interessi  a favore del Tesoro sui depositi e          conti  correnti  intestati  al  Ministero  del  tesoro, del          bilancio  e  della  programmazione  economica,  nonche' gli          interessi  sul Fondo di ammortamento dei titoli di Stato di          cui  al comma 1 dell'art. 2 della legge 27 ottobre 1993, n.          43,  e  sugli  altri  fondi  finalizzati  alla gestione del          debito pubblico.              3.  Quando  gli  interessi  ed altri proventi di cui al          comma  2 sono dovuti da soggetti non residenti, la ritenuta          ivi prevista e' operata dai soggetti di cui all'art. 23 che          intervengono  nella  loro  riscossione. Qualora il rimborso          delle  obbligazioni  e  titoli  similari  con  scadenza non          inferiore a diciotto mesi emessi da soggetti non residenti,          abbia   luogo   prima  di  tale  scadenza,  e'  dovuta  dai          percipienti  una somma pari al 20 per cento degli interessi          e   degli   altri   proventi   maturati   fino  al  momento          dell'anticipato  rimborso.  Tale  somma  e'  prelevata  dai          soggetti   di   cui  all'art.  23  che  intervengono  nella          riscossione  degli  interessi  ed altri proventi ovvero nel          rimborso nei confronti di soggetti residenti".  |  
|   |                                 Art. 3.              Modalita' per la cessione degli immobili  1.  I  beni  immobili  individuati ai sensi dell'articolo 1 possono essere  trasferiti a titolo oneroso alle societa' costituite ai sensi del  comma  1  dell'articolo  2  con uno o piu' decreti di natura non regolamentare   del   Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da pubblicare  nella  ((  Gazzetta  Ufficiale.  L'inclusione nei decreti produce il passaggio dei beni al patrimonio disponibile. ))  Con gli stessi decreti sono determinati:    a)  il  prezzo  iniziale  che  ((  le societa' corrispondono )) a titolo  definitivo  a fronte del trasferimento dei beni immobili e le modalita'  di pagamento dell'eventuale residuo, che puo' anche essere rappresentato da titoli;    b) le caratteristiche dell'operazione di cartolarizzazione che (( le  societa'  realizzano  ))  per finanziare il pagamento del prezzo. All'atto  di  ogni  operazione  di  cartolarizzazione  e' nominato un rappresentante  comune  dei  portatori dei titoli, il quale, oltre ai poteri  stabiliti  in  sede  di  nomina  a  tutela dell'interesse dei portatori  dei  titoli,  approva  le  modificazioni  delle condizioni dell'operazione;    c) l'immissione  ((  delle  societa'  ))  nel  possesso  dei beni immobili trasferiti;    d) la  gestione  dei  beni  immobili  trasferiti  e dei contratti accessori,   da   regolarsi  in  via  convenzionale  con  criteri  di remunerativita';    e) le  modalita'  per  la  valorizzazione e la rivendita dei beni immobili trasferiti.  1-bis.  Per  quanto  concerne  i  beni  immobili  di  enti pubblici soggetti  a  vigilanza  di  altro  Ministero,  i decreti del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  sono  adottati  di  concerto con il Ministro vigilante. ((  Per  i beni dello Stato di particolare valore artistico e storico i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottati di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali. ))  2.  Fino  alla  rivendita dei beni immobili trasferiti ai sensi del comma  1  i  gestori  degli stessi, individuati ai sensi del comma 1, lettera  d), sono responsabili a tutti gli effetti ed a proprie spese per   gli   interventi   necessari   di   manutenzione   ordinaria  e straordinaria,  nonche'  per  l'adeguamento  dei  beni alla normativa vigente.  3.   E'   riconosciuto   in  favore  dei  conduttori  delle  unita' immobiliari ad uso residenziale il diritto di opzione per l'acquisto, in  forma  individuale  e  a  mezzo  di mandato collettivo, al prezzo determinato  secondo quanto disposto dai commi 7 e 8. Le modalita' di esercizio dell'opzione sono determinate con i decreti di cui al comma 1.  Sono confermate le agevolazioni di cui al comma 8 dell'articolo 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104.  4.   E'   riconosciuto  il  diritto  dei  conduttori  delle  unita' immobiliari  ad  uso  residenziale, con reddito familiare complessivo annuo  lordo,  determinato con le modalita' previste dall'articolo 21 della  legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive (( modificazioni, )) inferiore  a  (( 19.000 euro,)) al rinnovo del contratto di locazione per  un  periodo  di  nove anni, a decorrere dalla prima scadenza del contratto successiva al trasferimento dell'unita' immobiliare (( alle societa'  ))  di cui al comma 1 dell'articolo 2, con applicazione del medesimo  canone  di  locazione  in  atto  alla  data di scadenza del contratto.  Per  le  famiglie con componenti ultrasessantacinquenni o con  componenti  disabili il limite del reddito familiare complessivo lordo,  determinato con le modalita' indicate nel periodo precedente, e'  pari  a  (( 22.000 euro. )) Per le unita' immobiliari occupate da conduttori  ultrasessantacinquenni  e' consentita l'alienazione della sola nuda proprieta', (( quando essi abbiano esercitato il diritto di opzione  e  prelazione  di  cui  al  comma 5  con riferimento al solo diritto di usufrutto. ))  5.   E'  riconosciuto  il  diritto  di  prelazione  in  favore  dei conduttori  delle unita' immobiliari ad uso residenziale, solo per il caso  di  vendita  degli  immobili ad un prezzo inferiore a quello di esercizio   dell'opzione.  Il  diritto  di  prelazione  eventualmente spettante  ai  sensi  di  legge  ai  conduttori  delle singole unita' immobiliari  ad  uso  diverso  da  quello  residenziale  puo'  essere esercitato  unicamente nel caso di vendita frazionata degli immobili. Il  diritto  di prelazione sussiste anche se la vendita frazionata e' successiva  ad un acquisto in blocco. Le modalita' di esercizio della prelazione sono determinate con i decreti di cui al comma 1.  6.  I  diritti  dei  conduttori  sono  riconosciuti se essi sono in regola  con  il pagamento dei canoni e degli oneri accessori e sempre che  non  sia  stata  accertata l'irregolarita' della locazione. Sono inoltre   riconosciuti   i   diritti   dei  conduttori  delle  unita' immobiliari  ad  uso  residenziale  purche'  essi  o gli altri membri conviventi  del  nucleo  familiare  non  siano  proprietari  di altra abitazione  adeguata alle esigenze del nucleo familiare nel comune di residenza.  I  diritti  di  opzione e di prelazione spettano anche ai familiari  conviventi,  nonche'  agli  eredi  del  conduttore con lui conviventi  ed  ai  portieri  degli stabili oggetto della vendita, in caso di eliminazione del servizio di portineria.  7.  Il  prezzo di vendita degli immobili e delle unita' immobiliari e'  determinato in ogni caso sulla base delle valutazioni correnti di mercato,  prendendo a riferimento i prezzi effettivi di compravendite di  immobili e unita' immobiliari aventi caratteristiche analoghe. Le unita'  immobiliari  libere, quelle occupate ad uso diverso da quello residenziale  e quelle ad uso residenziale, per le quali i conduttori non hanno esercitato il diritto di opzione per l'acquisto, sono poste in   vendita   al   miglior   offerente   individuato  con  procedura competitiva,  le  cui caratteristiche sono determinate dai decreti di cui  al  comma  1,  fermo restando il diritto di prelazione di cui al comma 5.  8.   Il   prezzo   di  vendita  delle  unita'  immobiliari  ad  uso residenziale, escluse quelle di pregio ai sensi del comma 13, offerte in  opzione ai conduttori che acquistano in forma individuale e' pari al prezzo di mercato delle stesse unita' immobiliari libere diminuito del  30 per  cento.  Per  i  medesimi immobili e' altresi' confermato l'ulteriore abbattimento di prezzo, secondo i coefficienti in vigore, in  favore  esclusivamente  dei  conduttori che acquistano a mezzo di mandato   collettivo  unita'  immobiliari  ad  uso  residenziale  che rappresentano   almeno  l'80  per  cento  delle  unita'  residenziali complessive dell'immobile, al netto di quelle libere.  9.  La  determinazione esatta del prezzo di vendita di ciascun bene immobile   e   unita'   immobiliare,   nonche'   l'espletamento,  ove necessario,   delle  attivita'  inerenti  l'accatastamento  dei  beni immobili  trasferiti  e la ricostruzione della documentazione ad essi relativa,  possono  essere  affidati  all'Agenzia  del territorio e a societa'  aventi  particolare  esperienza  nel  settore  immobiliare, individuate  con  procedura  competitiva, le cui caratteristiche sono determinate dai decreti di cui al comma 1.  10.  I  beni  immobili degli enti previdenziali pubblici ricompresi nei  programmi  straordinari di dismissione di cui all'articolo 7 del decreto-legge  28 marzo  1997,  n. 79, convertito, con modificazioni, dalla  legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive(( modificazioni, )) che  non  sono  stati aggiudicati alla data del 31 ottobre 2001, sono alienati con le modalita' di cui al presente decreto.  11.  I  beni immobili degli enti previdenziali pubblici, diversi da quelli  di cui al comma 10 e che non sono stati venduti alla data del 31 ottobre  2001,  sono  alienati con le modalita' di cui al presente decreto.  La  disposizione  non  si  applica  ai beni immobili ad uso prevalentemente strumentale. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali   emana   direttive  agli  enti  previdenziali  pubblici  per l'unificazione dei rispettivi uffici, sedi e sportelli.  12. Il prezzo per il trasferimento dei beni immobili e' corrisposto agli  enti  previdenziali  titolari  dei  beni  medesimi. Le relative disponibilita'  sono  acquisite al bilancio per essere accreditate su conti  di  tesoreria  vincolati  intestati  all'ente venditore; sulle giacenze  e'  riconosciuto  un  interesse  annuo al tasso fissato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. E' (( abrogato )) il  comma  3 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. La copertura  delle  riserve  tecniche e delle riserve legali degli enti previdenziali  pubblici  vincolati  a costituirle e' realizzata anche utilizzando  il  corrispettivo  di  cui  al  comma 1, lettera a), e i proventi  di  cui all'articolo 4. Viene estesa all'INPDAI la facolta' di  accesso  alla  Tesoreria  centrale  dello Stato per anticipazioni relative  al  fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 16 della legge 12 agosto 1974, n.  370,  nonche'  dell'articolo 35  della legge 23 dicembre 1998, n. 448.  13.  Con i decreti di cui al comma 1, su proposta dell'Osservatorio sul  patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, di concerto con ((  l'Agenzia  del  territorio,  ))  sono individuati gli immobili di pregio.  Si  considerano  comunque di pregio gli immobili situati nei centri storici urbani, ad eccezione di quelli individuati nei decreti di  cui  al  comma  1,  su  proposta dell'Osservatorio sul patrimonio immobiliare  degli  enti  previdenziali, di concerto con (( l'Agenzia del territorio. ))  14.  Sono  nulli gli atti di disposizione degli immobili acquistati per  effetto  dell'esercizio  del diritto di opzione e del diritto di prelazione   prima   che  siano  trascorsi  cinque  anni  dalla  data dell'acquisto.  15.   Ai   fini   della   valorizzazione   dei  beni  il  Ministero dell'economia  e  delle  finanze  convoca  una  o  piu' conferenze di servizi    o   promuove   accordi   di   programma   per   sottoporre all'approvazione  iniziative  per  la  valorizzazione  degli immobili individuati ai sensi dell'articolo 1. Con i decreti di cui al comma 1 sono  stabiliti  i  criteri per l'assegnazione agli enti territoriali interessati  dal  procedimento  di  una quota, non inferiore al 5 per cento e non superiore al 15 per cento, del ricavato attribuibile alla rivendita degli immobili valorizzati.  16.  La  pubblicazione  dei  decreti  di cui al comma 1 produce gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile in favore della societa'  beneficiaria  del trasferimento. Si applica la disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 1.  17.  Il  diritto di prelazione, eventualmente spettante a terzi sui beni  immobili  trasferiti  ai  sensi  del comma 1, non si applica al trasferimento  ivi  previsto  e puo' essere esercitato all'atto della successiva  rivendita  dei  beni  da  parte  ((  delle societa'. )) I trasferimenti  di  cui  al comma 1 e le successive rivendite non sono soggetti  alle  autorizzazioni  previste dal testo unico di cui al (( decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, )) ne' a quanto disposto dal  comma  113 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente  il diritto di prelazione degli enti locali territoriali, ((  e  dall'articolo 19 )) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato  dall'articolo  1  della  legge  2 aprile  2001,  n.  136, concernente  la proposizione di progetti di valorizzazione e gestione di  beni  immobili  statali. Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici  territoriali  e  gli altri soggetti pubblici non possono in alcun  caso  rendersi acquirenti dei beni immobili di cui al presente decreto.  (( Il divieto previsto nel terzo periodo del presente comma non   si  applica  agli  enti  pubblici  territoriali  che  intendono acquistare  beni  immobili  ad  uso non residenziale per destinarli a finalita' istituzionali degli enti stessi. ))  18.  Lo  Stato  e  gli  altri  enti  pubblici  sono esonerati dalla consegna  dei  documenti  relativi  alla  proprieta'  dei beni e alla regolarita'  urbanistica-edilizia  e fiscale. Restano fermi i vincoli gravanti  sui  beni  trasferiti. Con i decreti di cui al comma 1 puo' essere  disposta  in  favore  ((  delle  societa' beneficiarie )) del trasferimento  la  garanzia  di  un valore minimo dei beni (( ad esse trasferiti )) e dei canoni di locazione.  19.  Per  la  rivendita dei beni immobili (( ad esse trasferiti, le societa'  sono  esonerate )) dalla garanzia per vizi e per evizione e dalla consegna dei documenti relativi alla proprieta' dei beni e alla regolarita'  urbanistica-edilizia  e  fiscale. La garanzia per vizi e per  evizione  e'  a  carico  dello  Stato  ovvero dell'ente pubblico proprietario  del  bene  prima  del  trasferimento  (( a favore delle societa'.  ))  Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 59, della legge  23 dicembre  1996,  n.  662, si applicano alle rivendite (( da parte  delle societa' )) di tutti i beni immobili trasferiti ai sensi del  comma  1. (( Gli onorari notarili relativi alla vendita dei beni immobiliari  di  cui al presente articolo sono ridotti alla meta'. La stessa  riduzione si applica aglionorari notarili per la stipulazione di  mutui  collegati agli atti di vendita medesimi, anche fuori dalle ipotesi  disciplinate dal testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre  1993,  n.  385.  In  caso  di cessione ai conduttori detti onorari  sono  ridotti  al  25 per cento. I notai, in occasione degli atti   di   rivendita,   provvederanno  a  curare  le  formalita'  di trascrizione,  di  intavolazione  e  di voltura catastale relative ai provvedimenti  e agli atti previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 1 e dai  commi  1  e  1-bis  del presente articolo se le stesse non siano state gia' eseguite.  20.  Le unita' immobiliari definitivamente offerte in opzione entro il  26 settembre  2001  sono  vendute,  anche  successivamente  al 31 ottobre   2001,   al   prezzo   e   alle  altre  condizioni  indicati nell'offerta.  Le  unita'  immobiliari, escluse quelle considerate di pregio  ai  sensi del comma 13, per le quali i conduttori, in assenza della  citata  offerta  in  opzione,  abbiano manifestato volonta' di acquisto entro il 31 ottobre 2001 a mezzo di lettera raccomandata con avviso  di  ricevimento,  sono  vendute  al  prezzo e alle condizioni determinati  in  base alla normativa vigente alla data della predetta manifestazione di volonta' di acquisto. Per gli acquisti in forma non individuale,  l'ulteriore  abbattimento  di  prezzo di cui al secondo periodo  del  comma 8 e' confermato limitatamente ad acquisti di sole unita'  immobiliari  optate  e purche' le stesse rappresentino almeno l'80  per  cento delle unita' residenziali complessive dell'immobile, al netto di quelle libere. ))          Riferimenti normativi:              -  Il  testo  del  comma  8  dell'art.  6  del  decreto          legislativo  16  febbraio  1996,  n.  104 (Attuazione della          delega conferita dall'art. 3, comma 27 della legge 8 agosto          1995,  n.  335,  in  materia  di  dimissioni del patrimonio          immobiliare   degli   enti   previdenziali  pubblici  e  di          investimenti  degli  stessi  in  campo  immobiliare  e'  il          seguente:              "8. Per i conduttori e i soggetti di cui al comma 5 che          abbiano  un  reddito  annuo  familiare  determinato  con le          modalita'  di cui all'art. 21 della legge 5 agosto 1978, n.          457,   e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  non          superiore  a lire 60 milioni, le alienazioni possono essere          realizzate attraverso mutui, con un tasso di interesse pari          a quello medio dei titoli pubblici maggiorato di 0,50 punti          percentuali,  la  cui  rateizzazione  sia al massimo: di 25          anni  con  un  anticipo  del  15 per cento del prezzo per i          conduttori  aventi  reddito  annuo familiare fino a lire 36          milioni;  di 20 anni con un anticipo del 20 per cento negli          altri  casi.  Le  condizioni  di  rateizzazione  di  cui al          presente  comma  trovano  applicazione ove l'immobile abbia          una  superficie abitabile non superiore a 120 metri quadri,          maggiorata  del 10 per cento per ogni componente del nucleo          familiare a partire dal terzo".              - Il  testo  dell'art. 21 della legge 5 agosto 1978, n.          457 (Norme per l'edilizia residenziale) e' il seguente:              "Art. 21 (Modalita' per la determinazione del reddito).          -  Ai  fini  dell'acquisizione  dei  benefici  previsti dal          presente   titolo  nonche'  ai  fini  dell'attribuzione  di          eventuali  punteggi  preferenziali  per  la  formazione  di          graduatorie  degli  aventi  diritto, il reddito complessivo          del  nucleo  familiare  e' diminuito di lire un milione per          ogni  figlio che risulti essere a carico; agli stessi fini,          qualora  alla  formazione  del  reddito predetto concorrano          redditi  da  lavoro  dipendente, questi, dopo la detrazione          dell'aliquota  per ogni figlio che risulti essere a carico,          sono calcolati nella misura del 60 per cento.              Per  il  requisito  della  residenza, si applica quanto          disposto   dall'art.   2,   lettera  b),  del  decreto  del          Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035."              - Il testo dell'art. 7 del decreto-legge 28 marzo 1997,          n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio          1997,  n.  140  (misure  urgenti  per il riequilibrio della          finanza pubblica) e' il seguente:              "Art. 7 (Programma straordinario di dismissione di beni          immobiliari)   -  1.  Al  fine  di  consentire  l'immediata          realizzazione  di un programma straordinario di dismissione          di  beni  immobiliari  degli enti previdenziali pubblici di          cui all'art. 1 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n.          104,  il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di          concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  provvede,  entro          novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente          decreto:                a) a  definire  i  criteri  per  la  stima del valore          commerciale   del   predetto  programma  sulla  base  delle          valutazioni  correnti  di  mercato,  relative  ad  immobili          aventi analoghe caratteristiche;                b) ad individuare, anche sulla base delle indicazioni          allo  scopo  fornite  dai predetti enti, i beni oggetto del          predetto  programma per un valore complessivo non inferiore          a lire 3.000 miliardi;                c) a definire uno schema-tipo di contratto d'acquisto          dei predetti beni che disciplini, tra l'altro, le modalita'          e i termini dei relativi pagamenti;                d) ad  individuare  tramite  procedura competitiva il          soggetto  disponibile ad acquistare, a prezzi non inferiori          ai   rispettivi  valori  commerciali  come  sopra  stimati,          l'intero  complesso  dei beni oggetto del programma, ovvero          il   compendio   dei   beni  appartenenti  a  ciascun  ente          interessato,  ovvero uno o piu' lotti di beni ricompresi in          ciascun  compendio. Il soggetto acquirente deve impegnarsi,          nel  caso proceda a vendita frazionata degli immobili cosi'          acquistati,   a   garantire  il  rispetto  del  diritto  di          prelazione  degli eventuali conduttori secondo i criteri di          cui all'art. 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n.          104, e all'art. 3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996,          n.  662; deve altresi' indicare un istituto bancario che si          impegni  a concedere mutui ipotecari a condizioni agevolate          in  favore dei conduttori stessi per l'acquisto dei beni in          locazione.  Queste  ultime  condizioni  sono  stabilite con          decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,          di  concerto  con  il  Ministro  del tesoro, del bilancio e          della programmazione economica.              2.  Gli enti previdenziali di cui al comma 1, stipulano          con  il  soggetto  o  i  soggetti individuati a norma dello          stesso   comma  il  contratto  di  alienazione  secondo  il          relativo  schema-tipo,  entro trenta giorni dal ricevimento          dell'offerta irrevocabile di acquisto da parte del soggetto          o  dei soggetti medesimi. In caso di infruttuoso decorso di          detto  termine,  il  Ministro del lavoro e della previdenza          sociale  nomina un commissario che provvede in sostituzione          degli organi ordinari dell'ente.              2-bis.  Entro  il  31 dicembre  1997,  il  Ministro del          lavoro  e  della  previdenza sociale presenta al Parlamento          una relazione sul programma straordinario di dismissione di          cui   al  presente  articolo  indicando  per  ciascun  ente          previdenziale  l'elenco  dei beni gia' alienati e di quelli          da  alienare,  i criteri utilizzati per la stima del valore          commerciale,  le  entrate gia' realizzate e quelle attese e          la tipologia degli acquirenti.              2-ter.  Il  Ministro  del  tesoro, del bilancio e della          programmazione  economica  e il Ministro del lavoro e della          previdenza   sociale  definiscono  ulteriori  programmi  di          dismissione   di   beni   e  diritti  immobiliari  di  enti          previdenziali  pubblici,  indicandone, anche in deroga alle          norme  vigenti,  modalita',  tempi e ogni altra condizione.          Sono  in  ogni  caso  fatti  salvi  i diritti attribuiti ai          conduttori  dalle  norme  vigenti,  anche in relazione alle          condizioni  di  maggiore  favore  rispetto  alla disciplina          generale sulla locazione di immobili residenziali urbani. I          diritti  attribuiti ai conduttori sono fatti salvi anche in          caso  di alienazione a uno o piu' intermediari. Il Ministro          del  tesoro,  del bilancio e della programmazione economica          vigila  sulla  attuazione  dei  programmi, intervenendo con          poteri  sostitutivi, in caso di inerzia o ritardo dell'ente          nell'esecuzione  del programma. Il Ministro del tesoro, del          bilancio  e della programmazione economica si avvale di uno          o  piu'  consulenti  finanziari  o  immobiliari, incaricati          anche  di  effettuare  la  stima  del valore di mercato dei          beni, scelti, anche in deroga alle norme di contabilita' di          Stato,  con  procedure  competitive  tra  primarie societa'          nazionali  ed estere. I consulenti eventualmente incaricati          sono   esclusi   dall'acquisto  di  beni  o  diritti  reali          conseguenti alle dismissioni programmate alle quali abbiano          prestato  attivita'  di consulenza e non possono esercitare          alcuna attivita' professionale o di consulenza in conflitto          di interessi con i compiti propri dell'incarico ricevuto.              2-quater.  I beni e diritti immobiliari di cui al comma          2-ter   sono  alienati  anche  in  deroga  alle  nomine  di          contabilita'   di   Stato.  Essi  possono  essere  alienati          singolarmente,  a  cooperative  di  abitazione di cui siano          soci gli inquilini, ovvero in uno o piu' lotti a uno o piu'          intermediari  scelti  con procedure competitive e secondo i          termini    che   seguono.   Gli   intermediari   acquirenti          corrispondono l'importo pattuito e si impegnano a rivendere          gli immobili entro il termine concordato, corrispondendo la          differenza  tra  il  prezzo  di  rivendita  e  il prezzo di          acquisto,   al   netto   di   una  commissione  percentuale          progressiva calcolata su tale differenza, secondo i criteri          stabiliti  dai programmi di cui al comma 2-ter. Nel caso in          cui   l'intermediario  non  proceda  alla  rivendita  degli          immobili    nel    termine    concordato,   l'intermediario          corrisponde  la  differenza  tra il valore di mercato degli          immobili,  indicato dal consulente di cui al comma 2-ter, e          il   prezzo   di   acquisto,  al  netto  della  commissione          percentuale  di cui al periodo precedente calcolata su tale          differenza. Tale previsione si applica solo nel caso in cui          l'intermediario   abbia   esperito   inutilmente  tutte  le          procedure  finalizzate  alla  rivendita,  ivi inclusa anche          un'asta  pubblica.  In caso contrario, la differenza dovuta          dall'intermediario  e' calcolata includendo la commissione.          Si applica il secondo periodo della lettera d) del comma 1.          Con  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri, su          proposta  del  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della          programmazione  economica  di  concerto con il Ministro del          lavoro  e della previdenza sociale, vengono individuati gli          immobili e i diritti immobiliari da alienare singolarmente;          con   le   stesse   modalita'   puo'  essere  previsto  che          l'alienazione  degli immobili ad intermediari avvenga senza          obbligo  di  rivendita  successiva. Sono in ogni caso fatti          salvi  i  diritti  attribuiti  ai  conduttori  dalle  norme          vigenti. Per gli immobili ad uso residenziale la previsione          di cui all'ottavo periodo si applica, per motivate ragioni,          a  non  piu'  del  50  per cento del valore complessivo del          programma  di  vendita  degli  immobili  attuato in base al          presente   articolo,   con   esclusione  della  commissione          percentuale,  in  questa  ipotesi non pattuita. Il Ministro          del  lavoro e della previdenza sociale puo' intervenire con          poteri sostitutivi, in caso di inerzia o ritardo dell'ente.              2-quinquies.   L'ente   venditore  e'  esonerato  dalla          consegna  dei  documenti  relativi  alla  proprieta'  o  al          diritto  sul  bene  producendo  apposita  dichiarazione  di          titolarita'  del diritto. Gli onorari notarili sono ridotti          al  20  per  cento.  Per i beni immobili vincolati ai sensi          della  legge  1  giugno  1939,  n.  1089,  si  applicano le          disposizioni d cui agli articoli 24 e seguenti della stessa          legge.  Sono invece alienabili, anche senza autorizzazione,          i  beni  immobili  non  vincolati  di proprieta' degli enti          previdenziali,  compresi quelli la cui esecuzione risale ad          oltre  50  anni  e  per  i  quali  non  sia  intervenuto un          provvedimento  di  riconoscimento  di interesse artistico e          storico.              2-sexies.   In   alternativa   alla  realizzazione  dei          programmi di dismissione di cui al comma 2-ter, il Ministro          del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,          sentito  il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,          puo':                a) disciplinare    modalita'    e    tempi   per   la          sottoscrizione   e   la   vendita,   da  parte  degli  enti          previdenziali,  di  quote di fondi immobiliari istituiti ai          sensi  dell'art. 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86,          vigilando   sull'attuazione   e   intervenendo  con  poteri          sostitutivi  in  caso  di  inerzia  o ritardo dell'ente; il          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione          economica   si   avvale   dell'assistenza  di  uno  o  piu'          consulenti finanziari o immobiliari, incaricati anche della          valutazione dei beni, scelti, anche in deroga alle norme di          contabilita'   di  Stato,  con  procedure  competitive  tra          primarie   societa'   nazionali  ed  estere.  I  consulenti          eventualmente  incaricati  non  possono  esercitare  alcuna          attivita'  professionale  o  di  consulenza in conflitto di          interessi con i compiti propri dell'incarico ricevuto;                b) definire  modalita'  e  tempi  di un'operazione di          cartolarizzazione dei crediti dei canoni di locazione degli          immobili di cui al comma 2-ter, vigilando sull'attuazione e          intervenendo  con  poteri  sostitutivi in caso di inerzia o          ritardo  dell'ente;  il Ministro del tesoro, del bilancio e          della programmazione economica si avvale dell'assistenza di          uno  o  piu'  consulenti finanziari scelti, anche in deroga          alle   norme   di  contabilita'  di  Stato,  con  procedure          competitive  tra  primarie  banche  nazionali ed estere. Il          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione          economica e' autorizzato a prestare la garanzia dello Stato          per  il pagamento dei titoli emessi ai fini dell'operazione          di cartolarizzazione. I consulenti eventualmente incaricati          non  possono esercitare alcuna attivita' professionale o di          consulenza  in  conflitto di interessi con i compiti propri          dell'incarico ricevuto.              2-septies.  Qualora alla data del 15 marzo 2000 non sia          stato pubblicato il bando per la vendita di una prima quota          di immobili per un valore pari almeno alla meta' del valore          complessivo  del  programma  di cui al comma 1, con decreto          del  Presidente  del Consiglio dei Ministri, emanato con le          modalita'  di  cui  al comma 2-quater, puo' essere disposto          che  la  realizzazione  del detto programma avvenga secondo          quanto previsto ai commi da 2-ter a 2-quinquies.              2-octies.  Qualora  alla  data del 29 febbraio 2000, il          programma  di  alienazione  di  immobili  residenziali come          definito  alla  data del 20 settembre 1999 dal Ministro del          lavoro  e  della previdenza sociale risulti, sulla base dei          relativi  atti, ancora in fase preliminare, con decreto del          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  emanato  con le          modalita'  di  cui  al comma 2-quater, puo' essere disposto          che  la  realizzazione  del detto programma avvenga secondo          quanto previsto ai commi da 2-ter a 2-quinquies.              2-nonies.  I  proventi  della  dismissione  dei  beni e          diritti   immobiliari   prevista   dal   presente  articolo          affluiscono agli enti previdenziali titolari dei beni e dei          diritti medesimi. Nel caso che l'ente venditore non risulti          beneficiario  di  trasferimenti a copertura di disavanzi, i          ricavi    sono    acquisiti    al   bilancio   per   essere          successivamente accreditati su conti di tesoreria vincolati          intestati  all'ente  venditore; sulle giacenze il Ministero          del  tesoro,  del bilancio e della programmazione economica          corrisponde  un  interesse  pari  al rendimento medio degli          immobili rilevato negli esercizi 1997, 1998 e 1999. Per gli          enti  non  assoggettati al regime di tesoreria unica, sulla          giacenza  determinata  per  l'applicazione  della  presente          disposizione  si applica il tasso d'interesse annuo fissato          con  decreto  del Ministro del tesoro, del bilancio e della          programmazione   economica,   ai   sensi  del  terzo  comma          dell'art.  1  della  legge  29 ottobre 1984, n. 720, per le          contabilita'   speciali   fruttifere  intestate  agli  enti          soggetti al regime di tesoreria unica".              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  2  della  legge 23          dicembre  1999,  n.  488,  come  modificato  dalla presente          legge:              "Art.  2.  (Dimissione di beni e diritti immobiliari di          enti previdenziali) 1-2 (omissis).              3. (Abrogato).              4.   Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  da  2-ter  a          2-quinquies  del-l'art.  7 del decreto-legge 28 marzo 1997,          n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio          1997, n. 140, introdotti dal comma 1 del presente articolo;          possono  essere  adottate,  in quanto applicabili, da parte          degli  enti previdenziali per l'attuazione del programma di          dismissione   di   beni   immobiliari  di  cui  al  decreto          legislativo  16 febbraio  1996,  n. 104, come definito alla          data  del 20 settembre 1999 dal Ministro del lavoro e della          previdenza  sociale,  e  di  cui  all'art.  7, comma 1, del          medesimo  decreto-legge  n.  79  del  1997, convertito, con          modificazioni,   dalla   legge  n.  140  del  1997.  L'ente          venditore  e'  tenuto  a  dare priorita' all'alienazione, a          favore  dei conduttori, degli immobili individuati ai sensi          del comma 1 dell'art. 6 del decreto legislativo 16 febbraio          1996,  n. 104, per i quali sia stata verificata formalmente          dall'ente proprietario l'alta propensione all'acquisto alla          data  di  entrata  in  vigore della presente legge. In tale          caso  l'ente venditore e' tenuto a determinare il prezzo di          vendita  con  precedenza su ogni altro immobile, secondo le          norme previste.              5. All'art. 3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996,          n. 662, sono apportate le seguenti modificazioni:                a) alla lettera a), dopo la parola: "frazionata" sono          inserite  le seguenti: "e in blocco, anche a cooperative di          abitazione di cui siano soci gli inquilini";                b) alla  lettera  c),  dopo  le  parole: "di cui alla          lettera  b)"  sono  inserite  le  seguenti:  ",  nonche' le          modalita'  di  determinazione  del prezzo di vendita di cui          alla lettera d)".              6.  Il  Ministro  del lavoro e della previdenza sociale          presenta annualmente alle Camere una relazione che illustra          analiticamente   gli   elementi   di  tutte  le  operazioni          immobiliari di cui al presente articolo."              - Il  testo dell'art. 16 della legge 12 agosto 1974, n.          370  (Norme  in  materia  di  attribuzioni e di trattamento          economico del personale postelegrafonico e disposizioni per          assicurare   il   pagamento  delle  pensioni  INPS)  e'  il          seguente:              "Art. 16. Servizio pagamento pensioni INPS.              Per   il  servizio  relativo  ai  pagamenti,  da  parte          dell'amministrazione postale, delle pensioni a carico delle          varie   forme   di   assicurazione  per  l'invalidita',  la          vecchiaia  ed  i superstiti gestite dall'Istituto nazionale          della   previdenza   sociale,   quest'ultimo   e  tenuto  a          precostituire  in  conto  corrente  infruttifero  presso la          Tesoreria   centrale,  almeno  cinque  giorni  prima  della          scadenza dei pagamenti, il fondo occorrente ai pagamenti.              Per  la  precostituzione del fondo di cui al precedente          comma,  l'istituto,  in  caso  di  disavanzo delle gestioni          relative   all'assicurazione   generale   obbligatoria  per          l'invalidita',  la  vecchiaia  ed  i  superstiti, si avvale          temporaneamente  delle disponibilita' delle gestioni attive          da esso amministrate.              In difetto delle disponibilita' di cui al secondo comma          sono   autorizzate   per   il   pagamento   delle  pensioni          anticipazioni  di  tesoreria  senza  oneri di interessi nei          limiti   delle   somme   dovute  dallo  Stato  all'Istituto          nazionale  della  previdenza  sociale.  Senza gli interessi          previsti  dall'art. 53 del decreto-legge 4 ottobre 1935, n.          1827,  saranno  per  contro  regolati i debiti contributivi          dello  Stato  verso  l'Istituto  nazionale della previdenza          sociale.              Qualora   si   manifestino   esigenze   finanziarie  di          carattere  eccezionale,  il  Ministro  per  il  tesoro puo'          disporre  che  siano superati i limiti di cui al precedente          comma.              In  tal caso, sulla parte eccedente siffatti limiti, e'          dovuto  da  parte  dell'istituto un interesse in misura non          inferiore  a  quello  corrisposto  dal Tesoro alla banca di          emissione.              Con  decreto  del Ministro per il tesoro sono stabilite          le modalita' di attuazione del presente articolo".              - Il  testo  dell'art. 35 della legge 23 dicembre 1998,          n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e          lo sviluppo) e' il seguente:                "Art.  35 (Anticipazioni all'INPS e all'INPDAP). - 1.          Le   anticipazioni   di   tesoreria  concesse  dallo  Stato          all'INPS,   al   fine   di  garantire  il  pagamento  delle          prestazioni   erogate   dall'ente   medesimo,   nei  limiti          dell'importo   di   lire   121.630   miliardi  maturato  al          31 dicembre  1995,  si intendono trasferimenti definitivi a          titolo  di finanziamento delle prestazioni assistenziali di          cui   all'art.  37  della  legge  9 marzo  1989,  n.  88  e          successive modificazioni. Tale importo risulta comprensivo,          nei  limiti  di lire 30.300 miliardi, delle anticipazioni a          favore  della  gestione  di  cui  all'art.  29  della legge          9 marzo  1989,  n.  88.  Per  le anticipazioni concesse nel          corso   degli   esercizi   1996   e  1997,  ai  fini  della          determinazione  dei  relativi  importi,  si provvede con la          procedura  di  cui  al  comma  2, sulla base dei rispettivi          consuntivi.              2.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della          programmazione  economica,  con  proprio  decreto, provvede          alle   occorrenti   operazioni  di  sistemazione  contabile          derivanti   dall'applicazione  del  presente  articolo.  Il          complesso  degli effetti contabili sulle gestioni dell'INPS          interessate e' definito con la procedura di cui all'art. 14          della   legge   7 agosto   1990,   n.   241   e  successive          modificazioni,  anche  per  gli  anni successivi rispetto a          quelli indicati al comma 1, ove interessati.              3.  Con  effetto  dall'esercizio  finanziario 1999 sono          autorizzati  trasferimenti  pubblici  in favore dell'INPS e          dell'INPDAP  a carico del bilancio dello Stato, a titolo di          anticipazione  sul  fabbisogno  finanziario  delle gestioni          previdenziali nel loro complesso.              4.  Con  riferimento  alle  anticipazioni  di tesoreria          usufruite  dall'INPS  per  gli esercizi 1997 e 1998, per il          tramite  dell'Ente  poste  italiane e successivamente della          societa'  Poste  italiane S.p.a., al fine di fronteggiare i          fabbisogni  finanziari  delle  gestioni previdenziali, sono          autorizzati trasferimenti a carico del bilancio dello Stato          quali  regolazioni  contabili  delle  anticipazioni  stesse          sulla  base  delle risultanze del relativo rendiconto, come          modificate,  limitatamente all'anno 1997, dall'applicazione          del   comma   1.  Tali  trasferimenti,  comunque  a  titolo          anticipato,  sono  effettuati  in  favore  dell'INPS con il          vincolo di destinazione alla societa' Poste italiane S.p.a.          al  fine di estinguere le partite debitorie derivanti dalle          anticipazioni ricevute dalla Tesoreria dello Stato.              5.  Con  riferimento  alle  anticipazioni  di tesoreria          usufruite   dall'INPDAP   a  tutto  il  1998,  al  fine  di          fronteggiare   i   fabbisogni   finanziari  delle  gestioni          previdenziali,  sono autorizzati trasferimenti a carico del          bilancio  dello  Stato  quali  regolazioni  contabili delle          anticipazioni   stesse  sulla  base  delle  risultanze  del          relativo rendiconto.              6.  Per  le  finalita'  di  cui  ai  commi 3, 4 e 5, e'          istituita  presso  l'INPS  e  presso  l'INPDAP  un'apposita          contabilita'   nella  quale  sono  evidenziati  i  rapporti          debitori   verso   lo   Stato   da   parte  delle  gestioni          previdenziali  che  hanno  beneficiato  dei trasferimenti a          carico del bilancio dello Stato.              7.   Resta   stabilito   nei   confronti   dell'INPS  e          dell'INPDAP  quanto disposto dall'art. 59, comma 34, ultimo          periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.              8.  E'  confermato, in ogni caso, quanto previsto dalla          legge  8 agosto  1995,  n.  335,  e dalla legge 23 dicembre          1996,  n.  662,  per  la  gestione separata dei trattamenti          pensionistici ai dipendenti dello Stato.              9.  Con  uno  o  piu' decreti del Ministro del lavoro e          della  previdenza  sociale, di concerto con il Ministro del          tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono          emanate,  ove  necessario, norme di attuazione del presente          articolo.".              - Per   il  testo  dell'art.  2644  c.c.  si  veda  nei          riferimenti normativi all'art. 1.              - Il titolo del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.          490,  e'  il  seguente:  "Testo  unico  delle  disposizioni          legislative  in  materia  di beni culturali e ambientali, a          norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352.".              - Il  testo  del  comma  113  dell'art.  3  della legge          23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della          finanza pubblica) e' il seguente:              "113.  In  caso  di  alienazione dei beni conferiti, ai          sensi del comma 86, ai fondi immobiliari istituiti ai sensi          dell'art.  14-bis  della legge 25 gennaio 1994, n. 86, come          sostituito  dal comma 111, di alienazione dei beni immobili          e dei diritti reali su immobili appartenenti allo Stato non          conferiti  nei  medesimi fondi, secondo quanto previsto dal          comma 99, e di alienazione per quelli individuati dal comma          112,  gli  enti  locali  territoriali possono esercitare il          diritto di prelazione.".              - Il  testo  dell'art. 19 della legge 23 dicembre 1998,          n.  448, (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione          e  lo  sviluppo),  come  modificato dall'art. 1 della legge          2 aprile 2001, n. 136 e' il seguente:              "Art.    19.   (Beni   immobili   statali)   - 01.   Le          amministrazioni  dello  Stato,  i  comuni ed altri soggetti          pubblici  o  privati  possono  proporre  al Ministero delle          finanze  e  all'Agenzia  del  demanio,  dalla data di piena          operativita'  della  stessa, determinata ai sensi dell'art.          73,  comma 4,  del  decreto  legislativo 30 luglio 1999, n.          300,   lo  sviluppo,  la  valorizzazione  o  l'utilizzo  di          determinati  beni  o  complessi  immobiliari appartenenti a          qualsiasi   titolo  allo  Stato,  presentando  un  apposito          progetto.              1.   Nell'ambito  del  processo  di  dismissione  o  di          valorizzazione   del  patrimonio  immobiliare  statale,  il          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione          economica,  di  concerto  con il Ministro delle finanze, e,          relativamente  agli  immobili  soggetti  a  tutela,  con il          Ministro  per  i  beni  e  le attivita' culturali, nonche',          relativamente  agli  immobili soggetti a tutela ambientale,          con il Ministro dell'ambiente anche in deroga alle norme di          contabilita'  di Stato, puo' conferire o vendere a societa'          per  azioni,  anche  appositamente  costituite,  compendi o          singoli  beni immobili o diritti reali su di essi, anche se          per  legge  o  per provvedimento amministrativo o per altro          titolo posti nella disponibilita' di soggetti diversi dallo          Stato  che  non  ne  dispongano per usi governativi, per la          loro  piu'  proficua  gestione. Il Ministro del tesoro, del          bilancio  e della programmazione economica si avvale di uno          o  piu'  consulenti  immobiliari  o  finanziari, incaricati          anche  della  valutazione dei beni, scelti, anche in deroga          alle   norme   di  contabilita'  di  Stato,  con  procedure          competitive  tra  primarie  societa' nazionali ed estere. I          consulenti    immobiliari   e   finanziari   sono   esclusi          dall'acquisto di compendi o singoli beni immobili o diritti          reali   su   di   essi  relativamente  alle  operazioni  di          conferimento  o  di  vendita  per le quali abbiano prestato          attivita'  di consulenza. I valori di conferimento, ai fini          di  quanto  previsto dall'art. 2343 del codice civile, sono          determinati in misura corrispondente alla rendita catastale          rivalutata.  I  valori  di vendita sono determinati in base          alla  stima  del  consulente  di  cui al presente comma. Lo          Stato  e'  esonerato  dalla consegna dei documenti relativi          alla  proprieta'  o  al diritto sul bene. Il Ministro delle          finanze  produce  apposita dichiarazione di titolarita' del          diritto. Gli onorari notarili sono ridotti al 20 per cento.          Le valutazioni di interesse storico e artistico sui beni da          alienare  sono  effettuate secondo le modalita' e i termini          stabiliti con il regolamento adottato ai sensi dell'art. 32          della presente legge.              1-bis.  Resta  fermo quanto disposto dall'art. 3, comma          99, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e          successive modificazioni.              1-ter.   All'atto   della   costituzione  dell'apposita          societa'  ai  sensi del comma 1 la partecipazione azionaria          e' attribuita nella misura del 51 per cento ai comuni nella          cui  circoscrizione  ricadono  i  beni,  se  il progetto di          valorizzazione  e  gestione  dei  beni  e' presentato dagli          stessi  comuni.  Il  capitale  iniziale  delle  societa' e'          rappresentato   dal   valore   dei   beni   conferiti.   La          partecipazione  di  altri  soci  pubblici o privati avviene          mediante  aumento  di capitale riservato ai soci stessi, da          sottoscrivere  esclusivamente  in danaro. Se il progetto e'          presentato  da  una  amministrazione  dello Stato ovvero da          altri  soggetti  pubblici  o  privati, si applica l'art. 3,          comma 95, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.              1-quater.   Fino   alla   data  di  piena  operativita'          dell'Agenzia  del  demanio,  determinata ai sensi dell'art.          73,  comma  4,  del  decreto legislativo 30 luglio 1999, n.          300,  le  azioni  dello  Stato  spettano  al  Ministero del          tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica.          I proventi  comunque  derivanti  dalle  partecipazioni alla          societa'   di   cui  al  comma  1-ter,  ovvero  dalla  loro          alienazione,  sono  ripartiti  in  proporzione  delle quote          possedute.  Nel  caso  in cui i progetti di valorizzazione,          sviluppo,  utilizzo  o  gestione  riguardino  immobili  del          Ministero della difesa i proventi spettanti allo Stato sono          attribuiti al Ministero stesso con le modalita', nei limiti          e  per  i  fini di cui all'art. 44, comma 4, della presente          legge.              2. (Abrogato).              3.  Le societa' cui sono conferiti beni che non possono          essere alienati ne curano la gestione e la valorizzazione e          corrispondono  un  compenso  annuo  allo  Stato a titolo di          corrispettivo per la loro utilizzazione.              4.  Il  capitale  delle societa' di cui al comma 1-ter,          fermi  restando  i  vincoli  gravanti sui beni, puo' essere          ceduto ad amministrazioni pubbliche e a soggetti privati.              5. E' soppresso il termine di cui all'art. 3, comma 88,          della  legge  23 dicembre 1996, n. 662, prorogato dall'art.          14   della   legge   27 dicembre   1997,  n.  449,  per  la          individuazione  di  beni  e  di  diritti  reali immobiliari          costituenti apporto dello Stato ai fondi immobiliari di cui          all'art.  14-bis  della  legge  25 gennaio  1994,  n. 86, e          successive  modificazioni.  E' inoltre soppresso il termine          per  promuovere  la  costituzione  di  fondi  istituiti con          l'apporto  dei  beni predetti, di cui all'art. 3, comma 91,          della citata legge n. 662 del 1996.              6.   Possono  essere  affidati  in  concessione  o  con          contratto  a  privati  o  ad amministrazioni pubbliche, che          promuovono  e si obbligano ad attuare il relativo progetto,          l'adattamento,  la  ristrutturazione  o la ricostruzione di          beni  immobili  non  piu'  utilizzati  dall'amministrazione          statale   e   dagli  enti  locali,  per  la  loro  proficua          utilizzazione   da   parte  degli  stessi  soggetti  e  con          corresponsione,  per  il tempo di godimento dei beni, di un          prezzo  all'amministrazione  statale  ed  agli  enti locali          fissato  tenendo  conto  dell'impegno finanziario derivante          dall'esecuzione  del  progetto  e del valore di mercato del          bene.  La  revoca  della  concessione  o la risoluzione del          contratto  possono essere disposte, in accordo con il terzo          finanziatore, in caso di mancata ottemperanza, da parte del          concessionario o del contraente privato, delle obbligazioni          assunte con il terzo finanziatore.              6-bis.  Nei  casi  in  cui  il  progetto  di  sviluppo,          valorizzazione  o utilizzo dei beni o complessi immobiliari          presentato  ai  sensi  del  comma 01  richieda,  per la sua          attuazione,    decisioni   rimesse   alle   competenze   di          amministrazioni  pubbliche  diverse  da quella proponente e          dall'Agenzia   del   demanio,   puo'   essere  nominato  un          commissario   straordinario   del   Governo,  da  scegliere          preferibilmente  tra  i  componenti  della giunta regionale          competente   per   territorio,   che  promuove  e  cura  il          coordinamento  degli adempimenti necessari, ivi compresa la          convocazione  di  una  conferenza di servizi ai sensi degli          articoli  da  14  a 14-quater della legge 7 agosto 1990, n.          241,   e   successive   modificazioni  e  integrazioni.  Il          commissario e' comunque nominato qualora le amministrazioni          interessate,  diverse  da  quella proponente e dall'Agenzia          del demanio, appartengano a diversi livelli di governo.              6-ter.   Per   particolari   esigenze,   connesse  alla          localizzazione  e concentrazione degli immobili o complessi          immobiliari  per  i  quali  siano  stati  proposti,  o  sia          opportuno  promuovere,  gli  interventi di cui al comma 01,          puo'    essere   nominato,   in   luogo   del   commissario          straordinario  previsto  dal  comma  6-bis,  un commissario          straordinario   del   Governo   con  competenza  estesa  al          territorio  regionale,  con  i  compiti  di cui al predetto          comma 6-bis.              6-quater.  La  conferenza  di  servizi,  per quanto non          previsto dalla presente legge, opera secondo le modalita' e          con  gli  effetti  di  cui  agli articoli da 14 a 14-quater          della   legge   7   agosto   1990,  n.  241,  e  successive          modificazioni  e  integrazioni.  La  conferenza  approva il          progetto,  ivi  comprese,  ove  necessario,  le varianti ai          piani  di settore vigenti e la sdemanializzazione del bene,          nonche',  per  gli  immobili adibiti ad uso governativo, su          proposta  del  commissario  straordinario  del Governo, ove          nominato,    una    loro   diversa   destinazione,   previa          rilocalizzazione delle relative attivita'. La conferenza di          servizi  fissa  altresi'  il  termine  entro  il  quale  il          progetto  medesimo  deve essere attuato. L'approvazione del          progetto  o  dei  piani  di  cui, rispettivamente, ai commi          6-bis e 6-quinquies determina, ove previsto dagli obiettivi          dell'intervento,  il  trasferimento  della proprieta' degli          immobili  a  favore  degli  enti  interessati.  Se e' stata          costituita  la  societa' di cui al comma 1-ter, il progetto          esecutivo  dell'intervento  di  sviluppo,  valorizzazione e          utilizzo  dei  beni  o complessi immobiliari ed il relativo          piano  finanziario  sono  predisposti a cura della societa'          medesima. Nel caso di mancata attuazione del piano entro il          termine previsto dalla conferenza di servizi, il Presidente          del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, dispone la          retrocessione del bene allo Stato.              6-quinquies.  I  beni immobili appartenenti allo Stato,          per   i  quali  non  siano  stati  presentati  progetti  di          valorizzazione  o  gestione  ai  sensi  del  comma  01, non          adibiti   ad  uso  governativo  ma  compresi  in  piani  di          sviluppo, valorizzazione od utilizzo predisposti da comuni,          province  o  regioni sul cui territorio insistono, sono, su          richiesta  degli enti medesimi, trasferiti agli enti stessi          sulla   base  di  apposita  convenzione  che  determina  le          condizioni  e  le modalita' del trasferimento e le quote di          partecipazione  dello  Stato  alla  fruizione  dei proventi          derivanti   dalla  successiva  valorizzazione,  gestione  o          dismissione dei beni, nonche' l'eventuale retrocessione dei          beni  stessi  allo  Stato,  con  decreto del Presidente del          Consiglio  dei  Ministri, in caso di mancata attuazione del          piano di valorizzazione o gestione entro un congruo termine          stabilito  nella  convenzione. Si applicano le modalita' di          seguito  indicate.  I  piani di sviluppo, valorizzazione od          utilizzo  devono  essere  sottoposti  ad  una conferenza di          servizi,  istruita  da  un  commissario  straordinario,  da          scegliere  preferibilmente  tra  i  componenti della giunta          regionale  competente  per  territorio,  nominato  ai sensi          dell'art.   11  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  e          convocata  dal  Presidente  del Consiglio dei Ministri, cui          partecipano  gli  enti  locali  nel cui ambito territoriale          insistono   gli   immobili   oggetto   del  piano,  nonche'          rappresentanti    delle   altre   amministrazioni   statali          interessate,  nominati  dal  Presidente  dei  Consiglio dei          Ministri,  e  dell'Agenzia del demanio, dalla data di piena          operativita'   di  cui  all'art.  73,  comma,  del  decreto          legislativo  30 luglio  1999,  n. 300. Per la conferenza di          servizi si applica il disposto del comma 6-quater.              7.   All'attuazione  delle  disposizioni  del  presente          articolo,  salvo  quanto diversamente previsto, si provvede          con  decreti  del Presidente del Consiglio dei ministri, su          proposta  del  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della          programmazione  economica,  del  Ministro  delle  finanze e          degli altri Ministri competenti.              8. Resta  comunque  fermo  quanto disposto dall'art. 3,          comma 114, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.              8-bis.  Il commissario straordinario, ove verifichi, in          sede    di   conferenza   di   servizi,   l'inerzia   delle          amministrazioni  dello  Stato  o  l'emergere di valutazioni          contrastanti  tra le stesse, puo' chiedere che sia attivata          la  procedura  di  cui  alla  lettera  c-bis)  del  comma 2          dell'art.  5 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotta          dall'art.  12,  comma  2, del decreto legislativo 30 luglio          1999, n. 303.              9.  Al  primo  periodo  del  comma 5 dell'art. 12 della          legge  15 maggio  1997,  n.  127,  la  parola: "novanta" e'          sostituita dalla seguente: "centoventi".              9-bis.  Qualora  gli  interventi  di  cui  al  presente          articolo   abbiano  ad  oggetto  immobili  appartenenti  al          demanio  storico-artistico,  si  applicano  le disposizioni          dell'art. 32, nonche' del regolamento dallo stesso articolo          previsto, ove emanato. Restano ferme le disposizioni di cui          all'art.  10  del  decreto  legislativo 20 ottobre 1998, n.          368.              10.  Sulla  attuazione  delle disposizioni del presente          articolo, sulla entita' e qualita' della valorizzazione del          patrimonio  immobiliare dello Stato, i Ministri del tesoro,          del  bilancio  e  della  programmazione  economica  e delle          finanze presentano una relazione annuale al Parlamento.              10-bis.  I  beni  immobili  per  i  quali  non sussiste          possibilita'  di  utilizzazione nei modi previsti dai commi          da  01  a 10 possono essere assegnati in concessione, anche          gratuitamente,  o  in  locazione,  anche  a canone ridotto,          secondo  quanto  stabilito  con  regolamento  da emanare ai          sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.          400,  su  proposta del Ministro delle finanze, nel rispetto          dei seguenti principi:                a) autorizzazione della concessione o della locazione          ai   soggetti  interessati  da  parte  del  Ministro  delle          finanze;                b) utilizzazione   dei  beni  ai  fini  di  interesse          pubblico o di particolare rilevanza sociale;                c)   individuazione  della  tipologia  dei beni per i          quali e' necessaria l'autorizzazione;                d) revoca   della   concessione   o  risoluzione  del          contratto   di   locazione  in  caso  di  violazione  delle          prescrizioni contenute nell'autorizzazione.              10-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore del          regolamento  di cui al comma 10-bis sono abrogate le norme,          anche di legge, incompatibili;              10-quater. Le disposizioni del presente articolo non si          applicano  agli  immobili  di cui all'art. 3, commi da 99 a          105,  della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato          e  integrato  dall'art.  4,  commi  da  3  a 7, della legge          23 dicembre 1999, n. 488, inclusi negli elenchi predisposti          dal   Ministero   delle  finanze  e  oggetto  di  specifici          programmi di dismissione.".              - Il   testo   dell'art.   2,  comma  59,  della  legge          23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della          finanza pubblica) e' il seguente:              "59.  Le  disposizioni  di  cui ai commi quinto e sesto          dell'art.  40  della  legge  28 febbraio  1985,  n.  47, si          applicano  anche  ai  trasferimenti  previsti  dalla  legge          24 dicembre  1993,  n.  560,  nonche'  ai  trasferimenti di          immobili di proprieta' di enti di assistenza e previdenza e          delle amministrazioni comunali".  |  
|   |                                 Art. 4.                Conferimento di beni immobili a fondi                 comuni di investimento immobiliare  1.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze e' autorizzato a promuovere la costituzione di uno o piu' fondi comuni di investimento immobiliare,  conferendo  beni  immobili  a  uso  diverso  da  quello residenziale  dello Stato, dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di  Stato e degli enti pubblici non territoriali, individuati con uno o  piu'  decreti  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  da pubblicare  nella  ((  Gazzetta  Ufficiale. )) I decreti disciplinano altresi' le procedure per l'individuazione o l'eventuale costituzione della  societa'  di  gestione,  per  il  suo  funzionamento  e per il collocamento  delle  quote  del fondo e i criteri di attribuzione dei proventi derivanti dalla vendita delle quote.  2.  Le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 3 si applicano, per quanto  compatibili,  ai  trasferimenti  dei  beni  immobili ai fondi comuni di investimento di cui al comma 1.  |  
|   |                                 Art. 5. Disposizioni in materia di fondi comuni d'investimento immobiliare ((  1.  All'articolo  1,  comma  1, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, alla lettera j), dopo le parole: "in  monte;" sono aggiunte le seguenti: "il patrimonio del fondo, sia aperto che chiuso, puo' essere raccolto mediante una o piu' emissioni di quote;".  1-bis.  All'articolo 37, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo  24 febbraio 1998, n. 58, dopo la lettera d), e' aggiunta la seguente:  "d-bis) alle condizioni e alle modalita' con le quali devono essere effettuati  gli  acquisti  o  i  conferimenti  dei  beni, sia in fase costitutiva  che  in fase successiva alla costituzione del fondo, nel caso  di fondi che investano esclusivamente o prevalentemente in beni immobili,  diritti  reali  immobiliari  e  partecipazioni in societa' immobiliari;".  1-ter.  All'articolo 37, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58, la lettera b) e' sostituita dalle seguenti:  "b)   le   cautele   da   osservare,  con  particolare  riferimento all'intervento  di  esperti  indipendenti nella valutazione dei beni, nel  caso  di  cessioni  o  conferimenti  di  beni  al  fondo  chiuso effettuati  dai  soci  della  societa'  di  gestione o dalle societa' facenti  parte del gruppo cui essa appartiene, comunque prevedendo un limite percentuale rispetto all'ammontare del patrimonio del fondo, e nel caso di cessioni dei beni del fondo ai soggetti suddetti;";  "b-bis)  i casi in cui e' possibile derogare alle norme prudenziali di  contenimento e di frazionamento del rischio stabilite dalla Banca d'Italia,  avendo  riguardo  anche  alla  qualita'  e  all'esperienza professionale  degli  investitori;  nel  caso dei fondi previsti alla lettera  d-bis) del comma 1 dovra' comunque prevedersi che gli stessi possano  assumere prestiti sino a un valore di almeno il 60 per cento del  valore  degli  immobili,  dei  diritti reali immobiliari e delle partecipazioni  in  societa'  immobiliari  e del 20 per cento per gli altri  beni nonche' che possano svolgere operazioni di valorizzazione dei beni medesimi;"  2.  Entro  due  mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione  del  presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze,  la Banca d'Italia e la CONSOB adottano, ciascuno per quanto di  competenza,  le  modifiche  ai  regolamenti  e  ai  provvedimenti necessari  per dare attuazione a quanto disposto dai commi 1, 1-bis e 1-ter. ))  3. Fino all'emanazione dei regolamenti e provvedimenti previsti dal comma  2,  alle  societa'  di  gestione  del  risparmio continuano ad applicarsi  le  disposizioni vigenti in quanto compatibili con quanto (( disposto dai commi 1, 1-bis, e 1-ter. ))  4.  Le  societa'  di gestione del risparmio, relativamente ai fondi gia'  istituiti  alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono  optare  per  l'applicazione  del  regime, ivi incluso quello fiscale,  previsto  dal  presente decreto, dandone comunicazione alle competenti  autorita'  entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso.          Riferimenti normativi:              - Il  testo  dell'articolo  1,  comma 1, lettera j) del          testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,          n.  58,  cosi'  come modificato dalla presente legge, e' il          seguente:              "j)  "fondo  comune  di  investimento  :  il patrimonio          autonomo,   suddiviso   in  quote,  di  pertinenza  di  una          pluralita' di partecipanti, gestito in monte; il patrimonio          del  fondo,  sia  aperto  che  chiuso, puo' essere raccolto          mediante una o piu' emissioni di quote;".              - Il testo dell'art. 37, commi 1 e 2 del testo unico di          cui  al  decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, cosi'          come modificati dalla presente legge, e' il seguente:              "1.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e della          programmazione  economica, con regolamento adottato sentite          la Banca d'Italia e la CONSOB, determina i criteri generali          cui  devono  uniformarsi i fondi comuni di investimento con          riguardo:                a) all'oggetto dell'investimento;                b)  alle  categorie  di  investitori cui e' destinata          l'offerta delle quote;                c) alle modalita' di partecipazione ai fondi aperti e          chiusi,  con  particolare  riferimento  alla  frequenza  di          emissione  e  rimborso delle quote, all'eventuale ammontare          minimo delle sottoscrizioni e alle procedure da seguire;                d) all'eventuale durata minima e massima;                d-bis)  alle condizioni e alle modalita' con le quali          devono  essere effettuati gli acquisti o i conferimenti dei          beni,  sia  in fase costitutiva che in fase successiva alla          costituzione  del  fondo, nel caso di fondi che in- vestano          esclusivamente  o prevalentemente in beni immobili, diritti          reali    immobiliari    e    partecipazioni   in   societa'          immobiliari;".              2.  Il  regolamento  previsto  dal  comma  1 stabilisce          inoltre:                a) le ipotesi nelle quali deve adottarsi la forma del          fondo chiuso;                b)   le   cautele   da   osservare,  con  particolare          riferimento  all'intervento  di  esperti indipendenti nella          valutazione  dei  beni, nel caso di cessioni o conferimenti          di  beni al fondo chiuso effettuati dai soci della societa'          di  gestione  o dalle societa' facenti parte del gruppo cui          essa  appartiene, comunque prevedendo un limite percentuale          rispetto all'ammontare del patrimonio del fondo, e nel caso          di cessioni dei beni del fondo ai soggetti suddetti;                b-bis) i casi in cui e' possibile derogare alle norme          prudenziali  di contenimento e di frazionamento del rischio          stabilite  dalla Banca d'Italia, avendo riguardo anche alla          qualita'  e all'esperienza professionale degli investitori;          nel caso dei fondi previsti alla lettera d-bis) del comma 1          dovra'  comunque prevedersi che gli stessi possano assumere          prestiti  sino  a  un  valore di almeno il 60 per cento del          valore  degli  immobili,  dei  diritti  reali immobiliari e          delle  partecipazioni  in societa' immobiliari e del 20 per          cento  per  gli  altri  beni  nonche'  che possano svolgere          operazioni di valorizzazione dei beni medesimi;";                c)   le   scritture  contabili,  il  rendiconto  e  i          prospetti   periodici  che  le  societa'  di  gestione  del          risparmio  redigono, in aggiunta a quanto prescritto per le          imprese  commerciali,  nonche'  gli obblighi di pubblicita'          del rendiconto e dei prospetti periodici;                d) le ipotesi nelle quali la societa' di gestione del          risparmio  deve  chiedere l'ammissione alla negoziazione in          un  mercato  regolamentato  dei certificati rappresentativi          delle quote dei fondi;                e)   i   requisiti   e   i   compensi  degli  esperti          indipendenti  indicati  nell'art.  6, comma 1), lettera c),          numero 5).".  |  
|   |                                 Art. 6.    Regime tributario del fondo ai fini delle imposte sui redditi  1.  I  fondi  comuni  d'investimento immobiliare istituiti ai sensi dell'articolo 37  del (( testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio   1998,  n.  58,  ))  e  dell'articolo  14-bis  della  legge 25 gennaio  1994, n. 86, non sono soggetti alle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attivita' produttive. Le ritenute operate sui  redditi di capitale sono a titolo d'imposta. Non si applicano le ritenute  previste  dall'articolo  26,  commi  2, 3, 3-bis  e  5, del decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonche'  le  ritenute  previste  dall'articolo  10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77.  2. Sull'ammontare del valore netto contabile del fondo, la societa' di  gestione  preleva annualmente un ammontare pari all'1 per cento a titolo  di imposta sostitutiva. Il valore netto del fondo deve essere calcolato  come  media  annua  dei  valori  risultanti  dai prospetti periodici  redatti  ai  sensi  dell'articolo  6, comma 1, lettera c), numero  3),  del  ((  testo  unico  di  cui  al  decreto  legislativo 24 febbraio  1998,  n.  58, )) tenendo anche conto dei mesi in cui il fondo  non  ha  avuto alcun valore perche' avviato o cessato in corso d'anno.  Ai  fini  dell'applicazione  della presente disposizione non concorre  a  formare  il  valore  del  patrimonio  netto  l'ammontare dell'imposta   sostitutiva   dovuta   per   il  periodo  d'imposta  e accantonata nel passivo.  3.  L'imposta sostitutiva di cui al comma 2 e' corrisposta entro il 20  ((  febbraio  ))  dell'anno  successivo.  Per  l'accertamento, la riscossione,  le  sanzioni  e  i rimborsi dell'imposta sostitutiva si applicano  le  disposizioni  stabilite  in  materia  di  imposte  sui redditi. ((  3-bis.  Le disposizioni di cui al presente articolo, nel caso dei fondi  previsti  alla lettera d-bis) del comma 1 dell'articolo 37 del testo  unico  di  cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, introdotta  dal  comma 1-bis dell'articolo 5 del presente decreto, si applicano  a  condizione  che  le  quote del fondo siano negoziate in almeno un mercato regolamentato. ))          Riferimenti normativi:              - Per  il  testo dell'art. 37 del testo unico di cui al          decreto  legislativo  24  febbraio 1998, n. 58, si veda nei          riferimenti normativi all'art. 5.              - Il  testo  dell'art.  14-bis  della  legge 25 gennaio          1994,  n.  86 (Istituzione e disciplina dei fondi comuni di          investimento immobiliare chiusi) e' il seguente:              "Art.  14-bis  (Fondi  istituiti  con  apporto  di beni          immobili).  - 1.  In  alternativa  alle modalita' operative          indicate  negli  articoli  12,  13 e 14, le quote del fondo          possono  essere  sottoscritte,  entro  un  anno  dalla  sua          costituzione,  con  apporto  di  beni immobili o di diritti          reali  su  immobili,  qualora  l'apporto sia costituito per          oltre   il  51  per  cento  da  beni  e  diritti  apportati          esclusivamente dallo Stato, da enti previdenziali pubblici,          da  regioni,  da  enti  locali  e loro consorzi, nonche' da          societa' interamente possedute, anche indirettamente, dagli          stessi  soggetti. Alla istituzione del fondo con apporto in          natura  si applicano l'art. 12, commi 1, 2, lettere a), d),          e), l), m), o), p), r), s-bis), e 6, e l'art. 14, commi 7 e          8.   Si  applicano  altresi',  in  quanto  compatibili,  le          disposizioni dell'art. 12, commi 4 e 5.              2.  Ai  fini  del  presente  articolo  la  societa'  di          gestione  non  deve  essere controllata, ai sensi dell'art.          2359  del  codice civile, neanche indirettamente, da alcuno          dei  soggetti  che procedono all'apporto. Tuttavia, ai fini          della   presente   disposizione,   nell'individuazione  del          soggetto    controllante   non   si   tiene   conto   delle          partecipazioni detenute dal Ministero del tesoro. La misura          dell'investimento  minimo  obbligatorio  nel  fondo  di cui          all'art.  13,  comma  8,  e'  determinata  dal Ministro del          tesoro nel limite massimo dell'uno per cento dell'ammontare          del fondo.              3.  Il  regolamento del fondo deve prevedere l'obbligo,          per  i  soggetti  che effettuano conferimenti in natura, di          integrare gli stessi con un apporto in denaro non inferiore          al  5  per  cento  del  valore del fondo. Detto obbligo non          sussiste  qualora  partecipino al fondo, esclusivamente con          apporti  in  denaro,  anche  soggetti diversi da quelli che          hanno  effettuato  apporti in natura ai sensi del comma 1 e          sempreche'  il relativo apporto in denaro non sia inferiore          al  10  per  cento  del  valore  del  fondo.  La liquidita'          derivata dagli apporti in denaro non puo' essere utilizzata          per   l'acquisto   di   beni   immobili   o  diritti  reali          immobiliari;  fanno eccezione gli acquisti di beni immobili          e  diritti  reali  immobiliari  strettamente  necessari  ad          integrare   i  progetti  di  utilizzo  di  beni  e  diritti          apportati  ai sensi del comma 1 e sempreche' detti acquisti          comportino  un  investimento  non superiore al 30 per cento          dell'apporto complessivo in denaro.              4. Gli immobili apportati al fondo ai sensi del comma 1          sono  sottoposti alle procedure di stima previste dall'art.          8  anche  al momento dell'apporto; la relazione deve essere          redatta   e  depositata  al  momento  dell'apporto  con  le          modalita'  e  le  forme  indicate nell'art. 2343 del codice          civile  e  deve contenere i dati e le notizie richiesti dai          commi 1 e 4 dell'art. 8.              5. Agli immobili apportati al fondo da soggetti diversi          da quelli indicati al comma 1, si applicano le disposizioni          di cui all'art. 14, commi 6 e 6-ter.              6.  Con  modalita' analoghe a quelle previste dall'art.          12, comma 3, la societa' di gestione procede all'offerta al          pubblico delle quote derivate dall'istituzione del fondo ai          sensi  del  comma  1.  A  tal fine, le quote sono tenute in          deposito presso la banca depositaria. L'offerta al pubblico          deve  essere corredata dalla relazione dei periti di cui al          comma 4   e,  ove  esistente,  dal  certificato  attestante          l'avvenuta approvazione dei progetti di utilizzo dei beni e          dei  diritti da parte della conferenza di servizi di cui al          comma  12.  L'offerta  al  pubblico  deve concludersi entro          diciotto  mesi  dalla  data dell'ultimo apporto in natura e          comportare   collocamento   di  quote  per  un  numero  non          inferiore al 60 per cento del loro numero originario presso          investitori diversi dai soggetti conferenti. Il regolamento          del   fondo   prevede   le   modalita'  di  esecuzione  del          collocamento,    il   termine   per   il   versamento   dei          corrispettivi  da  parte  degli  acquirenti delle quote, le          modalita'  con  cui  la  societa'  di gestione procede alla          consegna   delle   quote   agli   acquirenti,  riconosce  i          corrispettivi  ai  soggetti  conferenti  e  restituisce  ai          medesimi le quote non collocate.              7.  Gli interessati all'acquisto delle quote offerte ai          sensi  del  comma  6 sono tenuti a fornire alla societa' di          gestione, su richiesta della medesima, garanzie per il buon          esito  dell'impegno di sottoscrizione assunto. Le possibili          forme di garanzia sono indicate nel regolamento del fondo.              8.  Entro  sei  mesi  dalla  consegna  delle quote agli          acquirenti,  la  societa'  di gestione richiede alla Consob          l'ammissione  dei relativi certificati alla negoziazione in          un  mercato  regolamentato,  salvo  il caso in cui le quote          siano destinate esclusivamente ad investitori istituzionali          ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera a).              9.  Qualora,  decorso il termine di diciotto mesi dalla          data  dell'ultimo  apporto  in natura, risulti collocato un          numero di quote inferiore a quello indicato nel comma 6, la          societa'  di  gestione  dichiara  il mancato raggiungimento          dell'obiettivo minimo di collocamento, dichiara caducate le          prenotazioni ricevute per l'acquisto delle quote e delibera          la  liquidazione  del  fondo,  che  viene  effettuata da un          commissario  nominato  dal  Ministro  del tesoro e operante          secondo  le  direttive  impartite dal Ministro medesimo, il          quale provvedera' a retrocedere i beni immobili e i diritti          reali immobiliari apportati ai soggetti conferenti.              10.  Gli apporti al fondo istituiti a norma del comma 1          non  danno  luogo  a  redditi  imponibili  ovvero a perdite          deducibili  per  l'apportante  al  momento dell'apporto. Le          quote  ricevute  in  cambio  dell'immobile  o  del  diritto          oggetto  di  apporto  mantengono, ai fini delle imposte sui          redditi,   il   medesimo  valore  fiscalmente  riconosciuto          anteriormente  all'apporto.  (La cessione di quote da parte          di  organi  dello  Stato per importi superiori ovvero anche          inferiori  a  quelli  attribuiti agli immobili o ai diritti          reali  immobiliari al momento del conferimento ai sensi del          comma 4 comporta una corrispondente proporzionale rettifica          del  valore fiscalmente riconosciuto dei beni e dei diritti          medesimi rilevante ai fini dell'art. 15).              11.  Per  l'insieme  degli  apporti di cui al comma 1 e          delle eventuali successive retrocessioni di cui al comma 9,          e'  dovuto  in  luogo  delle ordinarie imposte di registro,          ipotecaria    e    catastale    e   dell'imposta   comunale          sull'incremento   di   valore  degli  immobili,  un'imposta          sostitutiva di lire 1 milione che e' liquidata dall'ufficio          del  registro  a  seguito  di denuncia del primo apporto in          natura  e  che  deve  essere  presentata  dalla societa' di          gestione  entro sei mesi dalla data in cui l'apporto stesso          e' stato effettuato.              12. I progetti di utilizzo degli immobili e dei diritti          apportati  a  norma  del  comma  1  di  importo complessivo          superiore  a 2 miliardi di lire, risultante dalla relazione          di  cui  al comma 4, sono sottoposti all'approvazione della          conferenza  di  servizi  di  cui  all'art. 14 della legge 7          agosto  1990,  n. 241, e successive modificazioni. Ai sensi          dell'art.  2,  comma  12,  della legge 24 dicembre 1993, n.          537,  le  determinazioni  concordate  nelle  conferenze  di          servizi  sostituiscono  a  tutti gli effetti i concerti, le          intese,  i  nulla  osta  e gli assensi comunque denominati.          Qualora    nelle    conferenze   non   si   pervenga   alle          determinazioni   conclusive   entro  novanta  giorni  dalla          convocazione ovvero non si raggiunga l'unanimita', anche in          conseguenza   della  mancata  partecipazione  ovvero  della          mancata  comunicazione entro venti giorni delle valutazioni          delle   amministrazioni   e   dei   soggetti   regolarmente          convocati,  le relative determinazioni sono assunte ad ogni          effetto  dal  Presidente del Consiglio dei Ministri, previa          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri;  il  suddetto          termine  puo'  essere prorogato una sola volta per non piu'          di   sessanta   giorni.   I   termini  stabiliti  da  altre          disposizioni  di  legge  e  regolamentari per la formazione          degli  atti  facenti  capo  alle amministrazioni e soggetti          chiamati  a  determinarsi  nelle conferenze di servizi, ove          non   risultino  compatibili  con  il  termine  di  cui  al          precedente  periodo, possono essere ridotti con decreto del          Presidente  del Consiglio dei Ministri per poter consentire          di  assumere  le determinazioni delle conferenze di servizi          nel  rispetto del termine stabilito nel periodo precedente.          Eventuali carenze, manchevolezze, errori od omissioni della          conferenza  nel  procedimento  di approvazione del progetto          non  sono  opponibili  alla societa' di gestione, al fondo,          ne'  ai  soggetti cui sono stati trasmessi, in tutto ovvero          anche solo in parte, i relativi diritti.              13.   Il  Ministro  del  tesoro  puo'  emettere  titoli          speciali  che prevedono diritti di conversione in quote dei          fondi  istituiti  ai  sensi  del comma 1. Le modalita' e le          condizioni di tali emissioni sono fissate con decreto dello          stesso  Ministro. In alternativa alla procedura prevista al          comma  6,  per  le quote di propria pertinenza, il Ministro          del  tesoro  puo'  emettere  titoli  speciali che prevedano          diritti  di  conversione  in  quote  dei fondi istituiti ai          sensi  del  comma  1.  Le modalita' e le condizioni di tali          emissioni sono fissate con decreto dello stesso Ministro.              14.  Le  somme  derivanti  dal  collocamento dei titoli          speciali  emessi  ai  sensi  del  comma 13 o dalla cessione          delle quote dei fondi sottoscritte ai sensi del comma 1 con          apporti  dello  Stato  o  di  enti  previdenziali pubblici,          nonche' i proventi distribuiti dagli stessi fondi per dette          quote, affluiscono agli enti titolari.              15. Gli enti locali territoriali sono autorizzati, fino          a  concorrenza  del  valore dei beni conferiti, ad emettere          prestiti  obbligazionari  convertibili  in  quote dei fondi          istituiti ai sensi del comma 1, secondo le modalita' di cui          all'art.  35  della  legge  23  dicembre  1994,  n. 724. In          alternativa  alla  procedura  prevista  al  comma 6, per le          quote  di  propria pertinenza, gli enti locali territoriali          possono  emettere  titoli speciali che prevedano diritti di          conversione  in quote di fondi istituiti o da istituirsi ai          sensi  del comma 1, secondo le modalita' di cui all'art. 35          della predetta legge n. 724 del 1994.              16.  Le  somme  derivanti  dal  collocamento dei titoli          emessi  ai  sensi del comma 15 o dalla cessione delle quote          nonche'  dai  proventi distribuiti dai fondi sono destinate          al   finanziamento  degli  investimenti  secondo  le  norme          previste  dal  decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77,          nonche' alla riduzione del debito complessivo.              17. Qualora per l'utilizzazione o la valorizzazione dei          beni  e  dei  diritti  da conferire ai sensi del comma 1 da          parte  degli  enti  locali  territoriali  sia  prevista dal          regolamento  del  fondo  l'esecuzione  di  lavori  su  beni          immobili  di  pertinenza  del fondo stesso, gli enti locali          territoriali   conferenti   dovranno   effettuare  anche  i          conferimenti  in  denaro  necessari nel rispetto dei limiti          previsti  al  comma  1. A tal fine gli enti conferenti sono          autorizzati    ad    emettere    prestiti    obbligazionari          convertibili   in   quote  del  fondo  fino  a  concorrenza          dell'ammontare  sottoscritto  in denaro. Le quote del fondo          spettanti  agli  enti  locali  territoriali  a  seguito dei          conferimenti in denaro saranno tenute in deposito presso la          banca depositaria fino alla conversione".              -  Il  testo  dell'art.  26,  commi 2, 3, 3-bis e 5 del          decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,          n.  600  (Disposizioni  comuni  in  materia di accertamento          delle imposte sui redditi) e' il seguente:              "2.  L'Ente  poste  italiane  e  le  banche operano una          ritenuta  del  27 per  cento, con obbligo di rivalsa, sugli          interessi  ed  altri  proventi  corrisposti  ai titolari di          conti  correnti  e  di  depositi, anche se rappresentati da          certificati.  La  predetta ritenuta e' operata dalle banche          anche  sui  buoni  fruttiferi  da  esse  emessi.  Non  sono          soggetti alla ritenuta:                a) gli  interessi e gli altri proventi corrisposti da          banche  italiane  o  da filiali italiane di banche estere a          banche  con  sede  all'estero  o a filiali estere di banche          italiane;                b) gli   interessi  derivanti  da  depositi  e  conti          correnti  intrattenuti tra le banche ovvero tra le banche e          l'Ente poste italiane;                c) gli  interessi  a favore del Tesoro sui depositi e          conti  correnti  intestati  al  Ministero  del  tesoro, del          bilancio  e  della  programmazione  economica,  nonche' gli          interessi  sul  "Fondo di ammortamento dei titoli di Stato"          di  cui al comma 1 dell'art. 2 della legge 27 ottobre 1993,          n.  43,  e  sugli altri fondi finalizzati alla gestione del          debito pubblico.              3.  Quando  gli  interessi  ed altri proventi di cui al          comma  2 sono dovuti da soggetti non residenti, la ritenuta          ivi prevista e' operata dai soggetti di cui all'art. 23 che          intervengono  nella  loro  riscossione. Qualora il rimborso          delle  obbligazioni  e  titoli  similari  con  scadenza non          inferiore a diciotto mesi emessi da soggetti non residenti,          abbia   luogo   prima  di  tale  scadenza,  e'  dovuta  dai          percipienti  una somma pari al 20 per cento degli interessi          e   degli   altri   proventi   maturati   fino  al  momento          dell'anticipato  rimborso.  Tale  somma  e'  prelevata  dai          soggetti   di   cui  all'art.  23  che  intervengono  nella          riscossione  degli  interessi  ed altri proventi ovvero nel          rimborso nei confronti di soggetti residenti.              3-bis.  I  soggetti  indicati nel primo comma dell'art.          23, che corrispondono i proventi di cui alle lettere g-bis)          e  g-ter)  del  comma 1  dell'art. 41 del testo unico delle          imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente          della   Repubblica   22 dicembre   1986,   n.  917,  ovvero          intervengono  nella  loro  riscossione operano sui predetti          proventi  una  ritenuta  con l'aliquota del 12,50 per cento          ovvero   con   la maggiore   aliquota   a   cui   sarebbero          assoggettabili  gli  interessi ed altri proventi dei titoli          sottostanti nei confronti dei soggetti cui siano imputabili          i  proventi  derivanti  dai rapporti ivi indicati. Nel caso          dei  rapporti  indicati  nella  lettera g-bis), la predetta          ritenuta  e'  operata,  in  luogo  della ritenuta di cui al          comma  3,  anche  sugli  interessi e gli altri proventi dei          titoli  ivi  indicati,  maturati  nel periodo di durata dei          predetti rapporti.              4. (Omissis).              5.  I  soggetti  indicati  nel primo comma dell'art. 23          operano   una   ritenuta  del  12,50  per  cento  a  titolo          d'acconto,  con obbligo di rivalsa, sui redditi di capitale          da  essi  corrisposti, diversi da quelli indicati nei commi          precedenti   e   da   quelli   per  i  quali  sia  prevista          l'applicazione  di  altra  ritenuta alla fonte o di imposte          sostitutive delle imposte sui redditi. Se i percipienti non          sono   residenti  nel  territorio  dello  Stato  o  stabili          organizzazioni   di  soggetti  non  residenti  la  predetta          ritenuta  e'  applicata  a  titolo  d'imposta ed e' operata          anche  sui  proventi  conseguiti  nell'esercizio  d'impresa          commerciale.  L'aliquota  della ritenuta e' stabilita al 27          per  cento  se  i  percipienti sono residenti negli Stati o          territori  a regime fiscale privilegiato individuati con il          decreto  del  Ministro  delle  finanze emanato ai sensi del          comma  7-bis dell'art. 76 del testo unico delle imposte sui          redditi,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della          Repubblica  22 dicembre  1986, n. 917. La predetta ritenuta          e'  operata  anche  sugli  interessi  ed altri proventi dei          prestiti  di  denaro  corrisposti  a stabili organizzazioni          estere  di  imprese residenti, non appartenenti all'impresa          erogante,  e si applica a titolo d'imposta sui proventi che          concorrono  a  formare il reddito di soggetti non residenti          ed a titolo d'acconto, in ogni altro caso".              -  Il testo dell'art. 10-ter della legge 23 marzo 1983,          n.   77   (Istituzione   e   disciplina  dei  fondi  comuni          d'investimento mobiliare) e' il seguente:              "Art.  10-ter  (Disposizioni  tributarie  sui  proventi          delle  quote  di  organismi  di  investimento collettivo in          valori  mobiliari  di diritto estero). - 1. Sui proventi di          cui all'art. 41, comma 1, lettera g), del testo unico delle          imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente          della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla          partecipazione  a  organismi  di investimento collettivo in          valori  mobiliari  di  diritto  estero, situati negli Stati          membri   dell'Unione   europea,   conformi  alle  direttive          comunitarie  e  le  cui quote sono collocate nel territorio          dello Stato ai sensi dell'art. 10-bis, i soggetti residenti          incaricati   del   pagamento  dei  proventi  medesimi,  del          riacquisto  o della negoziazione delle quote o delle azioni          operano  una  ritenuta  del 12,50 per cento. La ritenuta si          applica   sui   proventi   distribuiti   in   costanza   di          partecipazione  all'organismo  di  investimento e su quelli          compresi  nella  differenza  tra il valore di riscatto o di          cessione  delle quote od azioni e il valore medio ponderato          di  sottoscrizione  o di acquisto delle quote. In ogni caso          come  valore  di  sottoscrizione  o  acquisto  si assume il          valore   della   quota  rilevato  dai  prospetti  periodici          relativi alla data di acquisto delle quote medesime.              2.  Sui  proventi  di  cui  al  comma  1  si applica la          disposizione  prevista  dal  comma 9 dell'art. 82 del testo          unico  delle imposte sui redditi, approvato con decreto del          Presidente  della  Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917,          assumendosi  i coefficienti di rettifica determinati con il          decreto del Ministro delle finanze.              3.  La  ritenuta  del  comma 1 e' applicata a titolo di          acconto  nei  confronti di: a) imprenditori individuali, se          le   partecipazioni  sono  relative  all'impresa  ai  sensi          dell'art.  77  del  testo  unico delle imposte sui redditi,          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica          22 dicembre  1986,  n. 917; b) societa' in nome collettivo,          in accomandita semplice ed equiparate di cui all'art. 5 del          predetto  testo  unico;  c)  societa'  ed  enti di cui alle          lettere  a)  e  b)  dell'art. 87 del medesimo testo unico e          stabili  organizzazioni  nel  territorio  dello Stato delle          societa'  e' degli enti di cui alla lettera d) del predetto          articolo.  Nei  confronti  di  tutti  gli  altri  soggetti,          compresi  quelli  esenti o esclusi dall'imposta sul reddito          delle persone giuridiche, la ritenuta e' applicata a titolo          d'imposta.              4.  Nel caso in cui le quote o azioni di cui al comma 1          sono  collocate  all'estero, o comunque i relativi proventi          sono   conseguiti   all'estero   senza  applicazione  della          ritenuta,  detti  proventi  sono  assoggettati a tassazione          separata  ai  sensi  dell'art. 16-bis del testo unico delle          imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente          della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, se percepiti al          di fuori dell'esercizio di imprese commerciali.              5.  I proventi di cui all'art. 41, comma 1, lettera g),          del  testo  unico  delle imposte sui redditi, approvato con          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,          n.  917,  derivanti  dalla  partecipazione  a  organismi di          investimento  collettivo  in  valori  mobiliari  di diritto          estero,  diversi  da quelli di cui al comma 1, concorrono a          formare  il  reddito  imponibile  dei partecipanti, sia che          vengano  percepiti  sotto forma di proventi distribuiti sia          che  vengano  percepiti  quale  differenza tra il valore di          riscatto  o di cessione delle quote o azioni e il valore di          sottoscrizione  o  acquisto.  Il costo unitario di acquisto          delle  quote si assume dividendo il costo complessivo delle          quote acquistate o sottoscritte per la loro quantita'.              6.  Nel  caso  in cui i proventi di cui al comma 5 sono          percepiti  in  Italia tramite soggetti residenti incaricati          del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della          negoziazione  delle  quote  o  delle  azioni, tali soggetti          operano una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'acconto          delle imposte sui redditi.              7.   Il  comma  3-bis  dell'art.  8  del  decreto-legge          28 giugno 1990, n. 167, convertito con modificazioni, dalla          legge 4 agosto 1990, n. 227, e' abrogato.              8.   Con   decreto   del  Ministro  delle  finanze,  da          pubblicarsi  entro sessanta giorni dalla data di entrata in          vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' di          presentazione  della  dichiarazione di sostituto di imposta          da  parte  dei soggetti che corrispondono i proventi di cui          al   presente   articolo,  nonche'  degli  eventuali  altri          adempimenti.              9.  Gli  organismi di investimento collettivo in valori          mobiliari  di  diritto  estero  situati  negli Stati membri          della Comunita' economica europea e conformi alle direttive          comunitarie   possono,   con   riguardo  agli  investimenti          effettuati in Italia, avvalersi delle convenzioni stipulate          dalla Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni          relativamente   alla   parte   dei   redditi   e   proventi          proporzionalmente  corrispondenti alle loro quote possedute          da soggetti non residenti in Italia.              10.  Le  disposizioni  di  cui al comma 9, si applicano          esclusivamente  agli  organismi aventi sede in uno Stato la          cui  legislazione  riconosca analogo diritto agli organismi          di investimento collettivo italiani.              11.  Il  Ministro  delle finanze determina, con proprio          decreto,  le  disposizioni  di  cui  ai  commi  9  e 10 del          presente articolo".              -  Il  testo  dell'art.  6,  comma  1,  del gia' citato          decreto   legislativo   24 febbraio  1998,  n.  58,  e'  il          seguente:              "Art.  6  (Vigilanza  regolamentare).  -  1.  La  Banca          d'Italia, sentita la Consob, disciplina con regolamento:                a) l'adeguatezza  patrimoniale,  il  contenimento del          rischio nelle sue diverse configurazioni, le partecipazioni          detenibili, l'organizzazione amministrativa e contabile e i          controlli interni;                b) le  modalita'  di deposito e di sub-deposito degli          strumenti  finanziari  e  del  denaro  di  pertinenza della          clientela;                c) le regole applicabili agli OICR aventi a oggetto:                  1) i   criteri   e   i   divieti  all'attivita'  di          investimento, avuto riguardo anche ai rapporti di gruppo;                  2)   le   norme   prudenziali   di  contenimento  e          frazionamento del rischio;                  3)  gli schemi-tipo e le modalita' di redazione dei          prospetti   contabili  che  le  societa'  di  gestione  del          risparmio e le SICAV devono redigere periodicamente;                  4)  i  metodi  di  calcolo del valore delle quote o          azioni di OICR;                  5)  i  criteri  e  le  modalita' da adottare per la          valutazione  dei  beni  e dei valori in cui e' investito il          patrimonio  e  la  periodicita'  della  valutazione. Per la          valutazione di beni non negoziati in mercati regolamentati,          la  Banca  d'Italia  puo'  prevedere  il  ricorso a esperti          indipendenti  e  richiederne  l'intervento anche in sede di          acquisto e vendita dei beni da parte del gestore".  |  
|   |                                 Art. 7.                 Regime tributario dei partecipanti  1.  I  proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi, nonche' le plusvalenze  realizzate mediante la loro cessione o rimborso non sono soggetti  ad  imposizione, salvo che le partecipazioni siano relative ad  imprese  commerciali.  Sui  proventi  di  ogni  tipo  percepiti o iscritti  in  bilancio  e' riconosciuto un credito d'imposta, che non concorre  a formare il reddito, pari all'1 per cento del valore delle quote,  proporzionalmente riferito al periodo di possesso rilevato in ciascun  periodo  d'imposta.  In  ogni  caso il valore delle quote e' rilevato,   in   ciascun  periodo  d'imposta,  dall'ultimo  prospetto predisposto dalla societa' di gestione.  |  
|   |                                 Art. 8.               Regime tributario del fondo ai fini IVA  1. La societa' di gestione e' soggetto passivo ai fini dell'imposta sul  valore  aggiunto  per  le  cessioni  di beni e le prestazioni di servizi  relative  alle  operazioni  dei  fondi  immobiliari  da essa istituiti.  L'imposta  sul valore aggiunto e' determinata e liquidata separatamente  dall'imposta  dovuta  per  l'attivita'  della societa' secondo  le  disposizioni  previste  dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ed e' applicata distintamente per ciascun fondo. Al versamento dell'imposta si procede cumulativamente per le somme complessivamente dovute dalla societa'  e  dai  fondi.  Gli  acquisti  di immobili effettuati dalla societa'  di  gestione  e  imputati  ai  singoli  fondi,  nonche'  le manutenzioni degli stessi, danno diritto alla detrazione dell'imposta ai    sensi    dell'articolo 19   del   citato   decreto.   Ai   fini dell'articolo 38-bis  del  medesimo decreto, gli immobili costituenti patrimonio del fondo e le spese di manutenzione sono considerati beni ammortizzabili ed ai rimborsi d'imposta si provvede entro e non oltre sei  mesi,  senza  presentazione delle garanzie previste dal medesimo articolo.  2.  In  alternativa  alla  richiesta  di  rimborso  la  societa' di gestione  puo'  computare  gli  importi,  in  tutto  o  in  parte, in compensazione    delle    imposte   e   dei   contributi   ai   sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche oltre  il  limite  fissato  dall'articolo 25,  comma  2,  del  citato decreto.  Puo'  altresi'  cedere  a  terzi  il credito indicato nella dichiarazione  annuale.  Si  applicano le disposizioni degli articoli 43-bis   e   43-ter  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 29 settembre  1973,  n. 602. Gli atti pubblici o le scritture private autenticate, aventi ad oggetto la cessione del credito, sono soggetti ad imposta di registro nella misura fissa di L. 250.000.  3.  Con  decreto dell'amministrazione finanziaria sono stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni dei commi 1 e 2, anche con riguardo   al   versamento   dell'imposta,   all'effettuazione  delle compensazioni e alle cessioni dei crediti.          Riferimenti normativi:              - Il titolo del decreto del Presidente della Repubblica          26 ottobre  1972,  n.  633  e'  il seguente: "Istituzione e          disciplina dell'imposta sul valore aggiunto".              - Il   testo   dell'art.  17  del  decreto  legislativo          9 luglio  1997,  n.  241  (Norme  di  semplificazione degli          adempimenti  dei  contribuenti in sede di dichiarazione dei          redditi  e  dell'imposta  sul  valore  aggiunto, nonche' di          modernizzazione    del    sistema    di    gestione   delle          dichiarazioni) e' il seguente:              "Art.  17  (Oggetto).  -  1.  I  contribuenti  eseguono          versamenti  unitari  delle  imposte,  dei contributi dovuti          all'INPS  e  delle  altre somme a favore dello Stato, delle          regioni   e   degli   enti   previdenziali,  con  eventuale          compensazione   dei  crediti,  dello  stesso  periodo,  nei          confronti   dei   medesimi   soggetti,   risultanti   dalle          dichiarazioni   e   dalle   denunce  periodiche  presentate          successivamente alla data di entrata in vigore del presente          decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la          data di presentazione della dichiarazione successiva.              2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano          i crediti e i debiti relativi:                a) alle    imposte   sui   redditi,   alle   relative          addizionali  e  alle  ritenute alla fonte riscosse mediante          versamento  diretto  ai  sensi  dell'art. 3 del decreto del          Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per          le ritenute di cui al secondo comma del citato art. 3 resta          ferma  la  facolta'  di  eseguire  il  versamento presso la          competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in          tal caso non e' ammessa la compensazione.                b) all'imposta  sul  valore  aggiunto dovuta ai sensi          degli  articoli  27  e  33 del decreto del Presidente della          Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  633, e quella dovuta dai          soggetti di cui all'art. 74;                c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi          e dell'imposta sul valore aggiunto;                d) all'imposta   prevista  dall'art.  3,  comma  143,          lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;                e) ai  contributi previdenziali dovuti da titolari di          posizione  assicurativa  in una delle gestioni amministrate          da enti previdenziali, comprese le quote associative;                f) ai   contributi   previdenziali  ed  assistenziali          dovuti   dai   datori   di  lavoro  e  dai  committenti  di          prestazioni  di collaborazione coordinata e continuativa di          cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle          imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;                g) ai  premi per l'assicurazione contro gli infortuni          sul  lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del          testo  unico  approvato  con  decreto  del Presidente della          Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;                h) agli  interessi  previsti  in  caso  di  pagamento          rateale ai sensi dell'art. 20;                h-bis) al   saldo   per   il  1997  dell'imposta  sul          patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge          30 settembre  1992,  n. 394, convertito, con modificazioni,          dalla  legge  26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al          Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge          28 febbraio   1986,   n.  41,  come  da  ultimo  modificato          dall'art.  4  del  decreto-legge  23 febbraio  1995, n. 41,          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,          n. 85;                h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del          Ministro  delle  finanze,  di  concerto con il Ministro del          tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica, e          con i Ministri competenti per settore;                h-quater) al   credito   d'imposta   spettante   agli          esercenti sale cinematografiche".              - Il  testo  dell'art.  25,  comma  2,  del gia' citato          decreto legislativo n. 241/1997 e' il seguente:              "2.  Il  limite  massimo  dei  crediti  d'imposta e dei          contributi che possono essere compensati, e', fino all'anno          2000,  fissato  in  lire  500  milioni per ciascun periodo,          d'imposta".              - Il  testo  degli articoli 43-bis e 43-ter del decreto          del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602          (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.)          e' il seguente:              "Art. 43-bis (Cessione dei crediti di imposta). - 1. Le          disposizioni  degli  articoli  69  e  70  del regio decreto          18 novembre 1923, n. 2440, si applicano anche alle cessioni          dei  crediti  chiesti  a  rimborso  nella dichiarazione dei          redditi.  Il cessionario non puo' cedere il credito oggetto          della  cessione.  Gli  interessi  di  cui  al  primo  comma          dell'art. 44 sono dovuti al cessionario.              2.  Ferma  restando  nei confronti del contribuente che          cede  i  crediti  di  cui  al  comma 1 l'applicazione delle          disposizioni  dell'art.  43,  il  cessionario  risponde  in          solido  con  il contribuente fino a concorrenza delle somme          indebitamente   rimborsate,  a  condizione  che  gli  siano          notificati  gli  atti con i quali l'ufficio delle entrate o          il  centro  di  servizio  procedono al recupero delle somme          stesse.              3.   L'atto   di   cessione   deve   essere  notificato          all'ufficio  delle  entrate o al centro di servizio nonche'          al  concessionario del servizio della riscossione presso il          quale  e' tenuto il conto fiscale di cui all'art. 78, commi          28 e seguenti, della legge 30 dicembre 1991, n. 413".              "Art.  43-ter (Cessione delle eccedenze nell'ambito del          gruppo).  - 1.  Le eccedenze dell'imposta sul reddito delle          persone   giuridiche  e  dell'imposta  locale  sui  redditi          risultanti dalla dichiarazione dei redditi delle societa' o          enti  appartenenti  ad  un gruppo possono essere cedute, in          tutto  o  in  parte, a una o piu' societa' o all'ente dello          stesso  gruppo,  senza l'osservanza delle formalita' di cui          agli  articoli  69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923,          n. 2440.              2.  Nei  confronti  dell'amministrazione finanziaria la          cessione  delle  eccedenze  e'  efficace  a  condizione che          l'ente  o  societa' cedente indichi nella dichiarazione gli          estremi  dei  soggetti  cessionari  e  gli importi ceduti a          ciascuno di essi.              3. (Soppresso).              4.  Agli  effetti del presente articolo appartengono al          gruppo  l'ente  o  societa'  controllante  e le societa' da          questo  controllate; si considerano controllate le societa'          per  azioni,  in accomandita per azioni e a responsabilita'          limitata  le  cui azioni o quote sono possedute dall'ente o          societa'  controllate  o tramite altra societa' controllata          da   questo   ai   sensi  del  presente  articolo  per  una          percentuale  superiore  al  50  per cento del capitale, fin          dall'inizio  del periodo di imposta precedente a quello cui          si riferiscono i crediti di imposta ceduti. Le disposizioni          del  presente  articolo  si  applicano,  in ogni caso, alle          societa'  e  agli  enti  tenuti alla redazione del bilancio          consolidato ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991,          n. 127, e del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e          alle   imprese,  soggette  all'imposta  sul  reddito  delle          persone   giuridiche,  indicate  nell'elenco  di  cui  alla          lettera a) del comma 2 dell'art. 38 del predetto decreto n.          127 del 1991 e nell'elenco di cui alla lettera a) del comma          2 dell'art. 40 del predetto decreto n. 87 del 1992.              5.  Si  applicano le disposizioni del comma 2 dell'art.          43-bis".  |  
|   |                                 Art. 9.                    Disposizioni di coordinamento  1. L'articolo  7  della  tabella  allegata  al (( testo unico delle disposizioni  concernenti l'imposta di registro, di cui al )) decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  aprile  1986,  n.  131,  deve intendersi  applicabile  anche  ai  fondi  d'investimento immobiliare disciplinati  dall'articolo 37  del  (( testo unico di cui al decreto legislativo  24 febbraio 1998, n. 58, )) e dall'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86.  2. Gli  atti  comportanti l'alienazione di immobili dello Stato, di enti  previdenziali  pubblici,  di  regioni,  di  enti  locali o loro consorzi,  nei quali i fondi intervengono come parte acquirente, sono soggetti  alle  imposte  di  registro,  ipotecarie  e catastali nella misura fissa di un milione di lire per ciascuna imposta.  3. Nell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, (( la lettera d) e' abrogata. ))  4. Nell'articolo 27,  comma  1,  del  decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: "nonche' sugli utili in  qualunque forma corrisposti a fondi d'investimento immobiliare di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86" sono soppresse.  5.  Nell'articolo 14-bis, comma 10, della legge 25 gennaio 1994, n. 86, il terzo periodo e' soppresso.  6.  Nella  legge 25 gennaio 1994, n. 86, l'articolo 15 e' abrogato, salvo  quanto  previsto  dal  comma 4 dell'articolo 5 (( del presente decreto. ))  7.  Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  sono  determinate le regolazioni  contabili  degli  effetti  finanziari  per lo Stato e le regioni, conseguenti all'attuazione del presente capo.          Note all'art. 9:              - L'art. 7 della tabella allegata al testo unico di cui          al  decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,          n.  131  (Approvazione  del  testo unico delle disposizioni          concernenti l'imposta di registro) e' il seguente:                             "Articolo 7 1. Atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per  |  | oggetto:                                                |  | ---------------------------------------------------------------------    a) motocicli di qualsiasi tipo, motocarrozzette e   |  | trattrici agricole....                                  |L.|150.000 ---------------------------------------------------------------------    b) veicoli a motore destinati al trasporto di       |  | persone o al trasporto promiscuo di persone o cose:     |  | ---------------------------------------------------------------------      1) autovetture e autoveicoli fino a 53 KW ovvero  |  | autobus e trattori stradali fino a 110 KW....           |" |150.000 ---------------------------------------------------------------------      2) autovetture e autoveicoli oltre 53 KW, per ogni|  | KW....                                                  |" |3.500 ---------------------------------------------------------------------      3) autobus e trattori stradali oltre 110 KW, per  |  | ogni KW....                                             |" |1.750 ---------------------------------------------------------------------    c) veicoli a motore destinati al trasporto di cose  |  | di portata:                                             |  | ---------------------------------------------------------------------      1) fino a 7 q ....                                |" |198.000 ---------------------------------------------------------------------      2) da oltre 7 fino a 15 q ....                    |" |288.000 ---------------------------------------------------------------------      3) da oltre 15 fino a 30 q ....                   |" |324.000 ---------------------------------------------------------------------      4) da oltre 30 fino a 45 q ....                   |" |378.000 ---------------------------------------------------------------------      5) da oltre 45 fino a 60 q ....                   |" |450.000 ---------------------------------------------------------------------      6) da oltre 60 fino a 80 q ....                   |" |516.000 ---------------------------------------------------------------------      7) oltre 80 quintali] ....                        |" |642.000 ---------------------------------------------------------------------    d) [rimorchi di portata:                            |  | ---------------------------------------------------------------------      1) fino a 20 q ....                               |" |264.000 ---------------------------------------------------------------------      2) da oltre 20 fino a 50 q ....                   |" |354.000 ---------------------------------------------------------------------      3) oltre 50 q]....                                |" |450.000 ---------------------------------------------------------------------    e) [rimorchi per trasporto di persone:              |  | ---------------------------------------------------------------------      1) fino a 15 posti....                            |" |228.000 ---------------------------------------------------------------------      2) da 16 a 25 posti ....                          |" |252.000 ---------------------------------------------------------------------      3) da 26 a 40 posti ....                          |" |300.000 ---------------------------------------------------------------------      4) oltre i 40 posti]....                          |" |360.000 ---------------------------------------------------------------------    f) unità da diporto:                                |  | ---------------------------------------------------------------------      1) natanti:                                       |  | ---------------------------------------------------------------------        a) fino a sei metri di lunghezza fuori tutto    |" |105.000 ---------------------------------------------------------------------        b) oltre sei metri di lunghezza fuori tutto.... |" |210.000 ---------------------------------------------------------------------      2) imbarcazioni:                                  |  | ---------------------------------------------------------------------        a) fino a otto metri di lunghezza fuori tutto   |" |600.000 ---------------------------------------------------------------------        b) fino a dodici metri di lunghezza fuori tutto |" |900.000 ---------------------------------------------------------------------        c) fino a diciotto metri di lunghezza fuori     |  | tutto....                                               |" |1.200.000 ---------------------------------------------------------------------        d) oltre diciotto metri di lunghezza fuori tutto|" |1.500.000 ---------------------------------------------------------------------      3) navi....                                       |" |7.500.000              - Il testo dell'art. 2, comma 1 del decreto legislativo          1  aprile  1996,  n.  239  (Modificazioni al regime fiscale          degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e          titoli  similari, pubblici e privati) cosi' come modificato          dalla presente legge e' il seguente:              "1.  Sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte          sui redditi nella misura del 12,50 per cento, gli interessi          ed  altri  proventi delle obbligazioni e titoli similari di          cui  all'art.  1,  nonche'  gli interessi ed altri proventi          delle  obbligazioni e degli altri titoli di cui all'art. 31          del  decreto  del  Presidente della Repubblica 29 settembre          1973, n. 601, ed equiparati, emessi in Italia, per la parte          maturata  nel  periodo  di possesso, percepiti dai seguenti          soggetti residenti nel territorio dello Stato:                a) persone fisiche;                b) soggetti  di  cui all'art. 5 del testo unico delle          imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente          della  Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917,  escluse le          societa'  in  nome  collettivo,  in  accomandita semplice e          quelle ad esse equiparate;                c) enti  di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del          medesimo  testo  unico,  ivi  compresi  quelli indicati nel          successivo art. 88;                d) (abrogata);                e) soggetti  esenti  dall'imposta  sul  reddito delle          persone giuridiche".              - Il  testo  dell'art.  27,  comma  1,  del decreto del          Presidente  della  Repubblica  29 settembre  1973,  n. 600,          cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente:              "Art.  27  (Ritenuta sui dividendi). - 1. Le societa' e          gli  enti  indicati  nelle  lettere  a)  e  b)  del comma 1          dell'art.  87  del  testo  unico  delle imposte sui redditi          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica          22 dicembre  1986,  n. 917, operano con obbligo di rivalsa,          una  ritenuta  del 12,50 per cento a titolo d'imposta sugli          utili  in  qualunque  forma  corrisposti  a persone fisiche          residenti  in relazione a partecipazioni non qualificate ai          sensi  della  lettera  c-bis)  del comma 1 dell'art. 81 del          citato   testo   unico   n.  917  del  1986,  non  relative          all'impresa  ai  sensi  dell'art.  77  del  medesimo  testo          unico".              - Il  testo  dell'art.  14-bis  della  legge 25 gennaio          1994,  n.  86 (Istituzione e disciplina dei fondi comuni di          investimento  immobiliare  chiusi),  cosi'  come modificato          dalla presente legge, e' il seguente:              "10. Gli apporti al fondo istituiti a norma del comma 1          non  danno  luogo  a  redditi  imponibili  ovvero a perdite          deducibili  per  l'apportante  al  momento dell'apporto. Le          quote  ricevute  in  cambio  dell'immobile  o  del  diritto          oggetto  di  apporto  mantengono, ai fini delle imposte sui          redditi,   il   medesimo  valore  fiscalmente  riconosciuto          anteriormente all'apporto".  |  
|   |                                Art. 10.                            Norma finale  1. Per  il  periodo  d'imposta  2001,  l'imposta sostitutiva di cui all'articolo  6  e' dovuta proporzionalmente al valore del patrimonio netto  del  fondo  riferito  al  periodo intercorrente tra la data di entrata  in  vigore  del  presente decreto ed il 31 dicembre 2001. Le disposizioni  dell'articolo  6,  comma  1, si applicano ai redditi di capitale  divenuti  esigibili  dalla  data  di  entrata in vigore del presente decreto.  |  
|   |                                Art. 11.                          Entrata in vigore  1. Il  presente  decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione   nella  ((  Gazzetta  Ufficiale  ))  della  Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge  |  
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