Gazzetta n. 274 del 24 novembre 2001 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 25 settembre 2001, n. 351
Testo del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 224 del 26 settembre 2001), coordinato con la legge di conversione 23 novembre 2001, n. 410 (in questa Gazzetta Ufficiale alla pag. 7), recante: "Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare".

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1.
Ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico
1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato, anche in funzione della formulazione del conto generale del patrimonio, di cui agli articoli 5, comma 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94, e 14, comma 2, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, l'Agenzia del demanio, con propri decreti dirigenziali, individua, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso gli archivi e gli uffici pubblici, i singoli beni, distinguendo tra beni demaniali e beni facenti parte del patrimonio indisponibile e disponibile.
2. (( L'Agenzia del demanio, con propri decreti dirigenziali, individua )) i beni degli enti pubblici non territoriali, i beni non strumentali in precedenza attribuiti a societa' a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, riconosciuti di proprieta' dello Stato, nonche' i beni ubicati all'estero. L'individuazione dei beni degli enti pubblici e di quelli gia' attribuiti alle societa' suddette e' effettuata anche sulla base di elenchi predisposti dagli stessi.
3. I decreti di cui ai commi 1 e 2, da pubblicare nella (( Gazzetta Ufficiale, )) hanno effetto dichiarativo della proprieta', in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile, nonche' effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto.
4. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attivita' di trascrizione, intavolazione e voltura.
5. Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui ai commi 1 e 2, e' ammesso ricorso amministrativo all'Agenzia del demanio entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella (( Gazzetta Ufficiale, )) fermi gli altri rimedi di legge.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai beni di regioni, province, comuni ed altri enti locali che ne facciano richiesta, (( nonche' ai beni utilizzati per uso pubblico, ininterrottamente da oltre venti anni, con il consenso dei proprietari. ))
Riferimenti normativi:
- Il testo dell'art. 5, comma 2, della legge 3 aprile
1997, n. 94 (Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni e integrazioni, recante norme di
contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio.
Delega al Governo per l'individuazione delle unita'
previsionali di base del bilancio dello Stato), e' il
seguente:
"2. In funzione degli obiettivi di cui al comma 1, il
decreto legislativo ivi previsto provvedera' altresi' a
ristrutturare il rendiconto generale dello Stato prevedendo
la suddivisione in capitoli delle unita' previsionali, in
modo da consentire la valutazione economica e finanziaria
delle risultanze, di entrata e di spesa, evidenziando le
entrate realizzate e i risultati conseguiti in relazione
agli obiettivi stabiliti negli strumenti di programmazione
economico-finanziaria e di bilancio, agli indicatori di
efficacia e di efficienza ed agli obiettivi delle
principali leggi di spesa, nonche' introducendo, per il
conto del patrimonio, un livello di classificazione che
fornisca l'individuazione dei beni dello Stato suscettibili
di utilizzazione economica, anche ai fini di una analisi
economica della gestione patrimoniale".
- Il testo dell'art. 14, comma 2 del decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 279 (Individuazione delle
unita' previsionali di base del bilancio dello Stato,
riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione
del rendiconto generale dello Stato), e' il seguente:
"2. Ai fini della loro gestione economica i beni di cui
all'art. 822 del codice civile, fermi restando la natura
giuridica e i vincoli cui sono sottoposti dalle vigenti
leggi, sono valutati in base a criteri economici ed
inseriti nel conto generale del patrimonio dello Stato".
- Il testo dell'art. 2644 del codice civile, e' il
seguente:
"Art. 2644 (Effetti della trascrizione). - Gli atti
enunciati nell'articolo precedente non hanno effetto
riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato
diritti sugli immobili in base a un atto trascritto o
iscritto anteriormente alla trascrizione degli atti
medesimi.
Seguita la trascrizione, non puo' avere effetto contro
colui che ha trascritto alcuna trascrizione o iscrizione di
diritti acquistati verso il suo autore, quantunque
l'acquisto risalga a data anteriore".
 
Art. 2.
Privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a costituire o a promuovere la costituzione, anche attraverso soggetti terzi, di piu' societa' a responsabilita' limitata con capitale iniziale di 10.000 euro, aventi ad oggetto esclusivo la realizzazione di una o piu' operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato e degli altri enti pubblici di cui all'articolo 1. Le societa' possono essere costituite anche con atto unilaterale del Ministero dell'economia e delle finanze; non si applicano in tale caso le disposizioni previste dall'articolo 2497, secondo comma, del codice civile. Delle obbligazioni nei confronti dei portatori dei titoli e dei concedenti i finanziamenti di cui al comma 2, nonche' di ogni altro creditore nell'ambito di ciascuna operazione di cartolarizzazione, risponde esclusivamente il patrimonio separato con i beni e diritti di cui al comma 2. (( Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Parlamento ogni sei mesi, a decorrere dalla data di costituzione delle societa' di cui al presente comma, sui risultati economico-finanziari conseguiti. ))
2. Le societa' costituite ai sensi del comma 1 effettuano le operazioni di cartolarizzazione, anche in piu' fasi, mediante l'emissione di titoli o l'assunzione di finanziamenti. Per ogni operazione sono individuati i beni immobili destinati al soddisfacimento dei diritti dei portatori dei titoli e dei concedenti i finanziamenti. I beni cosi' individuati, nonche' ogni altro diritto acquisito nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione, dalle societa' ivi indicate nei confronti dello Stato e degli altri enti pubblici o di terzi, costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello delle societa' stesse e da quello relativo alle altre operazioni. Su ciascun patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte di qualsiasi creditore diverso dai portatori dei titoli emessi dalle societa' ovvero dai concedenti i finanziamenti da esse reperiti.
3. Con i decreti di cui al comma 1 dell'articolo 3 sono disciplinati i casi in cui i titoli emessi e i finanziamenti reperiti dalle societa' di cui al comma 1 beneficiano in tutto o in parte della garanzia dello Stato e sono specificati i termini e le condizioni della stessa.
4. Alle societa' di cui al comma 1 si applicano le disposizioni contenute nel titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, ad esclusione dell'articolo 106, commi 2, 3, lettere b) e c), e 4, e dell'articolo 107, nonche' le corrispondenti norme sanzionatorie previste dal titolo VIII del medesimo testo unico.
5. I titoli emessi dalle societa' di cui al comma 1 sono assimilati ai fini fiscali ai titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, (( e si considerano emessi all'estero qualora siano ammessi a quotazione in almeno un mercato regolamentato estero ovvero ne sia previsto il collocamento anche sui mercati esteri. )) Gli interessi e altri proventi corrisposti in relazione ai finanziamenti effettuati da soggetti non residenti, esclusi i soggetti residenti negli Stati o nei territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati dal decreto del Ministro delle finanze in data 4 maggio 1999, pubblicato nella (( Gazzetta Ufficiale )) n. 107 del 10 maggio 1999, e raccolti dalle societa' di cui al comma 1 ai fini delle operazioni di cartolarizzazione ivi indicate, non sono soggetti alle imposte sui redditi.
6. Ciascun patrimonio separato di cui al comma 2 non e' soggetto alle imposte sui redditi ne' all'imposta regionale sulle attivita' produttive. Le operazioni di cartolarizzazione di cui al comma 1 e tutti gli atti, contratti, trasferimenti e prestazioni posti in essere per il perfezionamento delle stesse, (( nonche' le formalita' ad essi connesse, )) sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, (( nonche' da ogni altro tributo o diritto. )) Ai fini dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, i trasferimenti di beni immobili alle societa' costituite ai sensi del comma 1 non si considerano atti di alienazione. Soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili sono i gestori individuati ai sensi del comma 1, lettera d), dell'articolo 3 per tutta la durata della gestione, nei limiti in cui l'imposta era dovuta prima del trasferimento di cui al comma 1 dell'articolo 3. Non si applica la ritenuta prevista dai commi 2 e 3 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti bancari delle societa' di cui al comma 1. Sono escluse dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto le locazioni in favore di amministrazioni dello Stato, enti pubblici territoriali e altri soggetti pubblici.
7. Si applicano le disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130, per quanto compatibili. In deroga al comma 6 dell'articolo 2 della medesima legge, la riscossione dei crediti ceduti e dei proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare puo' essere svolta, oltre che dalle banche e dagli intermediari finanziari indicati nel citato comma 6, anche dallo Stato, dagli enti pubblici e dagli altri soggetti il cui intervento e' previsto dalle disposizioni del presente decreto e dei decreti di cui al comma 1 dell'articolo 3. In tale caso le operazioni di riscossione non sono oggetto dell'obbligo di verifica di cui al medesimo comma 6.
Riferimenti normativi:
- Il testo dell'art. 2497 del codice civile e' il
seguente:
"Art. 2497 (Scioglimento e liquidazione). - Allo
scioglimento e alla liquidazione della societa' si
applicano le disposizioni degli articoli da 2448 a 2457. La
maggioranza necessaria per la nomina e la revoca dei
liquidatori e' quella richiesta dall'art. 2486 per
l'assemblea straordinaria.
In caso di insolvenza della societa', per le
obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui le quote sono
appartenute ad un solo socio, questi risponde
illimitatamente:
a) quando sia una persona giuridica ovvero sia socio
unico di altra societa' di capitali;
b) quando i conferimenti non siano stati effettuati
secondo quanto previsto dall'art. 2476, secondo e terzo
comma;
c) fino a quando non sia stata attuata la pubblicita'
prescritta dall'art. 2475-bis".
- Il titolo V del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia (decreto legislativo 1 settembre
1993, n. 385), reca: "Soggetti operanti nel settore
finanziario".
- Si riporta il testo degli articoli 106, commi 2 e 3,
e 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385:
"2. Gli intermediari finanziari indicati nel comma 1
possono svolgere esclusivamente attivita' finanziarie,
fatte salve le riserve di attivita' previste dalla legge.
3. L'iscrizione nell'elenco e' subordinata al ricorrere
delle seguenti condizioni:
a) forma di societa' per azioni, di societa' in
accomandita per azioni, di societa' a responsabilita'
limitata o di societa' cooperativa;
b) oggetto sociale conforme al disposto del comma 2;
c) capitale sociale versato non inferiore a cinque
volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle
societa' per azioni;
d) possesso da parte dei partecipanti al capitale e
degli esponenti aziendali dei requisiti previsti dagli
articoli 108 e 109".
"Art. 107 (Elenco speciale). - 1. Il Ministro del
tesoro, sentite la Banca d'Italia e la Consob, determina
criteri oggettivi, riferibili all'attivita' svolta, alla
dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio, in
base ai quali sono individuati gli intermediari finanziari
che si devono iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla
Banca d'Italia.
2. La Banca d'Italia, in conformita' delle
deliberazioni del CICR, detta agli intermediari iscritti
nell'elenco speciale disposizioni aventi ad oggetto
l'adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio
nelle sue diverse configurazioni nonche' l'organizzazione
amministrativa e contabile e i controlli interni. La Banca
d'Italia puo' adottare, ove la situazione lo richieda,
provvedimenti specifici nei confronti di singoli
intermediari per le materie in precedenza indicate. Con
riferimento a determinati tipi di attivita' la Banca
d'Italia puo' inoltre dettare disposizioni volte ad
assicurarne il regolare esercizio.
3. Gli intermediari inviano alla Banca d'Italia, con le
modalita' e nei termini da essa stabiliti, segnalazioni
periodiche, nonche' ogni altro dato e documento richiesto.
4. La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni con
facolta' di richiedere l'esibizione di documenti e gli atti
ritenuti necessari.
4-bis. La Banca d'Italia puo' imporre agli intermediari
il divieto di intraprendere nuove operazioni per violazione
di norme di legge o di disposizioni emanate ai sensi del
presente decreto.
5. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
speciale restano iscritti anche nell'elenco generale; a
essi non si applicano i commi 6 e 7 dell'art. 106.
6. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
speciale, quando siano stati autorizzati all'esercizio di
servizi di investimento ovvero abbiano acquisito fondi con
obbligo di rimborso per un ammontare superiore al
patrimonio, sono assoggettati alle disposizioni previste
nel titolo IV, capo I, sezione I e III; in luogo degli
articoli 86, com-mi 6 e 7, 87, comma 1, si applica l'art.
57, commi 4 e 5, del testo unico delle disposizioni in
materia di mercati finanziari, emanato ai sensi dell'art.
21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
7. Agli intermediari iscritti nell'elenco previsto dal
comma 1 che esercitano l'attivita' di concessione di
finanziamenti sotto qualsiasi forma si applicano le
disposizioni dell'art. 47".
- Il testo dell'art. 31 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 e' il seguente:
"Art. 31 (Interessi delle obbligazioni pubbliche). -
Sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche,
dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e
dall'imposta locale sui redditi gli interessi, i premi e
gli altri frutti dei titoli del debito pubblico, dei buoni
postali di risparmio, delle cartelle di credito comunale e
provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti e delle
altre obbligazioni e titoli similari emessi da
amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, da
regioni, province e comuni e da enti pubblici istituiti
esclusivamente per l'adempimento di funzioni statali o per
l'esercizio diretto di servizi pubblici in regime di
monopolio".
- Il titolo del decreto del Ministro delle finanze
4 maggio 1999, e' il seguente: "Individuazione di Stati e
territori aventi un regime fiscale privilegiato",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 maggio 1999, n. 107.
- Il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 26 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e'
il seguente:
"2. L'Ente poste italiane e le banche operano una
ritenuta del 27 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli
interessi ed altri proventi corrisposti ai titolari di
conti correnti e di depositi, anche se rappresentati da
certificati. La predetta ritenuta e' operata dalle banche
anche sui buoni fruttiferi da esse emessi. Non sono
soggetti alla ritenuta:
a) gli interessi e gli altri proventi corrisposti da
banche italiane o da filiali italiane di banche estere a
banche con sede all'estero o a filiali estere di banche
italiane;
b) gli interessi derivanti da depositi e conti
correnti intrattenuti tra le banche ovvero tra le banche e
l'Ente poste italiane;
c) gli interessi a favore del Tesoro sui depositi e
conti correnti intestati al Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, nonche' gli
interessi sul Fondo di ammortamento dei titoli di Stato di
cui al comma 1 dell'art. 2 della legge 27 ottobre 1993, n.
43, e sugli altri fondi finalizzati alla gestione del
debito pubblico.
3. Quando gli interessi ed altri proventi di cui al
comma 2 sono dovuti da soggetti non residenti, la ritenuta
ivi prevista e' operata dai soggetti di cui all'art. 23 che
intervengono nella loro riscossione. Qualora il rimborso
delle obbligazioni e titoli similari con scadenza non
inferiore a diciotto mesi emessi da soggetti non residenti,
abbia luogo prima di tale scadenza, e' dovuta dai
percipienti una somma pari al 20 per cento degli interessi
e degli altri proventi maturati fino al momento
dell'anticipato rimborso. Tale somma e' prelevata dai
soggetti di cui all'art. 23 che intervengono nella
riscossione degli interessi ed altri proventi ovvero nel
rimborso nei confronti di soggetti residenti".
 
Art. 3.
Modalita' per la cessione degli immobili
1. I beni immobili individuati ai sensi dell'articolo 1 possono essere trasferiti a titolo oneroso alle societa' costituite ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella (( Gazzetta Ufficiale. L'inclusione nei decreti produce il passaggio dei beni al patrimonio disponibile. ))
Con gli stessi decreti sono determinati:
a) il prezzo iniziale che (( le societa' corrispondono )) a titolo definitivo a fronte del trasferimento dei beni immobili e le modalita' di pagamento dell'eventuale residuo, che puo' anche essere rappresentato da titoli;
b) le caratteristiche dell'operazione di cartolarizzazione che (( le societa' realizzano )) per finanziare il pagamento del prezzo. All'atto di ogni operazione di cartolarizzazione e' nominato un rappresentante comune dei portatori dei titoli, il quale, oltre ai poteri stabiliti in sede di nomina a tutela dell'interesse dei portatori dei titoli, approva le modificazioni delle condizioni dell'operazione;
c) l'immissione (( delle societa' )) nel possesso dei beni immobili trasferiti;
d) la gestione dei beni immobili trasferiti e dei contratti accessori, da regolarsi in via convenzionale con criteri di remunerativita';
e) le modalita' per la valorizzazione e la rivendita dei beni immobili trasferiti.
1-bis. Per quanto concerne i beni immobili di enti pubblici soggetti a vigilanza di altro Ministero, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottati di concerto con il Ministro vigilante. (( Per i beni dello Stato di particolare valore artistico e storico i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottati di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali. ))
2. Fino alla rivendita dei beni immobili trasferiti ai sensi del comma 1 i gestori degli stessi, individuati ai sensi del comma 1, lettera d), sono responsabili a tutti gli effetti ed a proprie spese per gli interventi necessari di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonche' per l'adeguamento dei beni alla normativa vigente.
3. E' riconosciuto in favore dei conduttori delle unita' immobiliari ad uso residenziale il diritto di opzione per l'acquisto, in forma individuale e a mezzo di mandato collettivo, al prezzo determinato secondo quanto disposto dai commi 7 e 8. Le modalita' di esercizio dell'opzione sono determinate con i decreti di cui al comma 1. Sono confermate le agevolazioni di cui al comma 8 dell'articolo 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104.
4. E' riconosciuto il diritto dei conduttori delle unita' immobiliari ad uso residenziale, con reddito familiare complessivo annuo lordo, determinato con le modalita' previste dall'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive (( modificazioni, )) inferiore a (( 19.000 euro,)) al rinnovo del contratto di locazione per un periodo di nove anni, a decorrere dalla prima scadenza del contratto successiva al trasferimento dell'unita' immobiliare (( alle societa' )) di cui al comma 1 dell'articolo 2, con applicazione del medesimo canone di locazione in atto alla data di scadenza del contratto. Per le famiglie con componenti ultrasessantacinquenni o con componenti disabili il limite del reddito familiare complessivo lordo, determinato con le modalita' indicate nel periodo precedente, e' pari a (( 22.000 euro. )) Per le unita' immobiliari occupate da conduttori ultrasessantacinquenni e' consentita l'alienazione della sola nuda proprieta', (( quando essi abbiano esercitato il diritto di opzione e prelazione di cui al comma 5 con riferimento al solo diritto di usufrutto. ))
5. E' riconosciuto il diritto di prelazione in favore dei conduttori delle unita' immobiliari ad uso residenziale, solo per il caso di vendita degli immobili ad un prezzo inferiore a quello di esercizio dell'opzione. Il diritto di prelazione eventualmente spettante ai sensi di legge ai conduttori delle singole unita' immobiliari ad uso diverso da quello residenziale puo' essere esercitato unicamente nel caso di vendita frazionata degli immobili. Il diritto di prelazione sussiste anche se la vendita frazionata e' successiva ad un acquisto in blocco. Le modalita' di esercizio della prelazione sono determinate con i decreti di cui al comma 1.
6. I diritti dei conduttori sono riconosciuti se essi sono in regola con il pagamento dei canoni e degli oneri accessori e sempre che non sia stata accertata l'irregolarita' della locazione. Sono inoltre riconosciuti i diritti dei conduttori delle unita' immobiliari ad uso residenziale purche' essi o gli altri membri conviventi del nucleo familiare non siano proprietari di altra abitazione adeguata alle esigenze del nucleo familiare nel comune di residenza. I diritti di opzione e di prelazione spettano anche ai familiari conviventi, nonche' agli eredi del conduttore con lui conviventi ed ai portieri degli stabili oggetto della vendita, in caso di eliminazione del servizio di portineria.
7. Il prezzo di vendita degli immobili e delle unita' immobiliari e' determinato in ogni caso sulla base delle valutazioni correnti di mercato, prendendo a riferimento i prezzi effettivi di compravendite di immobili e unita' immobiliari aventi caratteristiche analoghe. Le unita' immobiliari libere, quelle occupate ad uso diverso da quello residenziale e quelle ad uso residenziale, per le quali i conduttori non hanno esercitato il diritto di opzione per l'acquisto, sono poste in vendita al miglior offerente individuato con procedura competitiva, le cui caratteristiche sono determinate dai decreti di cui al comma 1, fermo restando il diritto di prelazione di cui al comma 5.
8. Il prezzo di vendita delle unita' immobiliari ad uso residenziale, escluse quelle di pregio ai sensi del comma 13, offerte in opzione ai conduttori che acquistano in forma individuale e' pari al prezzo di mercato delle stesse unita' immobiliari libere diminuito del 30 per cento. Per i medesimi immobili e' altresi' confermato l'ulteriore abbattimento di prezzo, secondo i coefficienti in vigore, in favore esclusivamente dei conduttori che acquistano a mezzo di mandato collettivo unita' immobiliari ad uso residenziale che rappresentano almeno l'80 per cento delle unita' residenziali complessive dell'immobile, al netto di quelle libere.
9. La determinazione esatta del prezzo di vendita di ciascun bene immobile e unita' immobiliare, nonche' l'espletamento, ove necessario, delle attivita' inerenti l'accatastamento dei beni immobili trasferiti e la ricostruzione della documentazione ad essi relativa, possono essere affidati all'Agenzia del territorio e a societa' aventi particolare esperienza nel settore immobiliare, individuate con procedura competitiva, le cui caratteristiche sono determinate dai decreti di cui al comma 1.
10. I beni immobili degli enti previdenziali pubblici ricompresi nei programmi straordinari di dismissione di cui all'articolo 7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive(( modificazioni, )) che non sono stati aggiudicati alla data del 31 ottobre 2001, sono alienati con le modalita' di cui al presente decreto.
11. I beni immobili degli enti previdenziali pubblici, diversi da quelli di cui al comma 10 e che non sono stati venduti alla data del 31 ottobre 2001, sono alienati con le modalita' di cui al presente decreto. La disposizione non si applica ai beni immobili ad uso prevalentemente strumentale. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali emana direttive agli enti previdenziali pubblici per l'unificazione dei rispettivi uffici, sedi e sportelli.
12. Il prezzo per il trasferimento dei beni immobili e' corrisposto agli enti previdenziali titolari dei beni medesimi. Le relative disponibilita' sono acquisite al bilancio per essere accreditate su conti di tesoreria vincolati intestati all'ente venditore; sulle giacenze e' riconosciuto un interesse annuo al tasso fissato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. E' (( abrogato )) il comma 3 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. La copertura delle riserve tecniche e delle riserve legali degli enti previdenziali pubblici vincolati a costituirle e' realizzata anche utilizzando il corrispettivo di cui al comma 1, lettera a), e i proventi di cui all'articolo 4. Viene estesa all'INPDAI la facolta' di accesso alla Tesoreria centrale dello Stato per anticipazioni relative al fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 16 della legge 12 agosto 1974, n. 370, nonche' dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
13. Con i decreti di cui al comma 1, su proposta dell'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, di concerto con (( l'Agenzia del territorio, )) sono individuati gli immobili di pregio. Si considerano comunque di pregio gli immobili situati nei centri storici urbani, ad eccezione di quelli individuati nei decreti di cui al comma 1, su proposta dell'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, di concerto con (( l'Agenzia del territorio. ))
14. Sono nulli gli atti di disposizione degli immobili acquistati per effetto dell'esercizio del diritto di opzione e del diritto di prelazione prima che siano trascorsi cinque anni dalla data dell'acquisto.
15. Ai fini della valorizzazione dei beni il Ministero dell'economia e delle finanze convoca una o piu' conferenze di servizi o promuove accordi di programma per sottoporre all'approvazione iniziative per la valorizzazione degli immobili individuati ai sensi dell'articolo 1. Con i decreti di cui al comma 1 sono stabiliti i criteri per l'assegnazione agli enti territoriali interessati dal procedimento di una quota, non inferiore al 5 per cento e non superiore al 15 per cento, del ricavato attribuibile alla rivendita degli immobili valorizzati.
16. La pubblicazione dei decreti di cui al comma 1 produce gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile in favore della societa' beneficiaria del trasferimento. Si applica la disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 1.
17. Il diritto di prelazione, eventualmente spettante a terzi sui beni immobili trasferiti ai sensi del comma 1, non si applica al trasferimento ivi previsto e puo' essere esercitato all'atto della successiva rivendita dei beni da parte (( delle societa'. )) I trasferimenti di cui al comma 1 e le successive rivendite non sono soggetti alle autorizzazioni previste dal testo unico di cui al (( decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, )) ne' a quanto disposto dal comma 113 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente il diritto di prelazione degli enti locali territoriali, (( e dall'articolo 19 )) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 1 della legge 2 aprile 2001, n. 136, concernente la proposizione di progetti di valorizzazione e gestione di beni immobili statali. Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali e gli altri soggetti pubblici non possono in alcun caso rendersi acquirenti dei beni immobili di cui al presente decreto. (( Il divieto previsto nel terzo periodo del presente comma non si applica agli enti pubblici territoriali che intendono acquistare beni immobili ad uso non residenziale per destinarli a finalita' istituzionali degli enti stessi. ))
18. Lo Stato e gli altri enti pubblici sono esonerati dalla consegna dei documenti relativi alla proprieta' dei beni e alla regolarita' urbanistica-edilizia e fiscale. Restano fermi i vincoli gravanti sui beni trasferiti. Con i decreti di cui al comma 1 puo' essere disposta in favore (( delle societa' beneficiarie )) del trasferimento la garanzia di un valore minimo dei beni (( ad esse trasferiti )) e dei canoni di locazione.
19. Per la rivendita dei beni immobili (( ad esse trasferiti, le societa' sono esonerate )) dalla garanzia per vizi e per evizione e dalla consegna dei documenti relativi alla proprieta' dei beni e alla regolarita' urbanistica-edilizia e fiscale. La garanzia per vizi e per evizione e' a carico dello Stato ovvero dell'ente pubblico proprietario del bene prima del trasferimento (( a favore delle societa'. )) Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano alle rivendite (( da parte delle societa' )) di tutti i beni immobili trasferiti ai sensi del comma 1. (( Gli onorari notarili relativi alla vendita dei beni immobiliari di cui al presente articolo sono ridotti alla meta'. La stessa riduzione si applica aglionorari notarili per la stipulazione di mutui collegati agli atti di vendita medesimi, anche fuori dalle ipotesi disciplinate dal testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. In caso di cessione ai conduttori detti onorari sono ridotti al 25 per cento. I notai, in occasione degli atti di rivendita, provvederanno a curare le formalita' di trascrizione, di intavolazione e di voltura catastale relative ai provvedimenti e agli atti previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 1 e dai commi 1 e 1-bis del presente articolo se le stesse non siano state gia' eseguite.
20. Le unita' immobiliari definitivamente offerte in opzione entro il 26 settembre 2001 sono vendute, anche successivamente al 31 ottobre 2001, al prezzo e alle altre condizioni indicati nell'offerta. Le unita' immobiliari, escluse quelle considerate di pregio ai sensi del comma 13, per le quali i conduttori, in assenza della citata offerta in opzione, abbiano manifestato volonta' di acquisto entro il 31 ottobre 2001 a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, sono vendute al prezzo e alle condizioni determinati in base alla normativa vigente alla data della predetta manifestazione di volonta' di acquisto. Per gli acquisti in forma non individuale, l'ulteriore abbattimento di prezzo di cui al secondo periodo del comma 8 e' confermato limitatamente ad acquisti di sole unita' immobiliari optate e purche' le stesse rappresentino almeno l'80 per cento delle unita' residenziali complessive dell'immobile, al netto di quelle libere. ))

Riferimenti normativi:
- Il testo del comma 8 dell'art. 6 del decreto
legislativo 16 febbraio 1996, n. 104 (Attuazione della
delega conferita dall'art. 3, comma 27 della legge 8 agosto
1995, n. 335, in materia di dimissioni del patrimonio
immobiliare degli enti previdenziali pubblici e di
investimenti degli stessi in campo immobiliare e' il
seguente:
"8. Per i conduttori e i soggetti di cui al comma 5 che
abbiano un reddito annuo familiare determinato con le
modalita' di cui all'art. 21 della legge 5 agosto 1978, n.
457, e successive modificazioni ed integrazioni, non
superiore a lire 60 milioni, le alienazioni possono essere
realizzate attraverso mutui, con un tasso di interesse pari
a quello medio dei titoli pubblici maggiorato di 0,50 punti
percentuali, la cui rateizzazione sia al massimo: di 25
anni con un anticipo del 15 per cento del prezzo per i
conduttori aventi reddito annuo familiare fino a lire 36
milioni; di 20 anni con un anticipo del 20 per cento negli
altri casi. Le condizioni di rateizzazione di cui al
presente comma trovano applicazione ove l'immobile abbia
una superficie abitabile non superiore a 120 metri quadri,
maggiorata del 10 per cento per ogni componente del nucleo
familiare a partire dal terzo".
- Il testo dell'art. 21 della legge 5 agosto 1978, n.
457 (Norme per l'edilizia residenziale) e' il seguente:
"Art. 21 (Modalita' per la determinazione del reddito).
- Ai fini dell'acquisizione dei benefici previsti dal
presente titolo nonche' ai fini dell'attribuzione di
eventuali punteggi preferenziali per la formazione di
graduatorie degli aventi diritto, il reddito complessivo
del nucleo familiare e' diminuito di lire un milione per
ogni figlio che risulti essere a carico; agli stessi fini,
qualora alla formazione del reddito predetto concorrano
redditi da lavoro dipendente, questi, dopo la detrazione
dell'aliquota per ogni figlio che risulti essere a carico,
sono calcolati nella misura del 60 per cento.
Per il requisito della residenza, si applica quanto
disposto dall'art. 2, lettera b), del decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035."
- Il testo dell'art. 7 del decreto-legge 28 marzo 1997,
n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio
1997, n. 140 (misure urgenti per il riequilibrio della
finanza pubblica) e' il seguente:
"Art. 7 (Programma straordinario di dismissione di beni
immobiliari) - 1. Al fine di consentire l'immediata
realizzazione di un programma straordinario di dismissione
di beni immobiliari degli enti previdenziali pubblici di
cui all'art. 1 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n.
104, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro, provvede, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto:
a) a definire i criteri per la stima del valore
commerciale del predetto programma sulla base delle
valutazioni correnti di mercato, relative ad immobili
aventi analoghe caratteristiche;
b) ad individuare, anche sulla base delle indicazioni
allo scopo fornite dai predetti enti, i beni oggetto del
predetto programma per un valore complessivo non inferiore
a lire 3.000 miliardi;
c) a definire uno schema-tipo di contratto d'acquisto
dei predetti beni che disciplini, tra l'altro, le modalita'
e i termini dei relativi pagamenti;
d) ad individuare tramite procedura competitiva il
soggetto disponibile ad acquistare, a prezzi non inferiori
ai rispettivi valori commerciali come sopra stimati,
l'intero complesso dei beni oggetto del programma, ovvero
il compendio dei beni appartenenti a ciascun ente
interessato, ovvero uno o piu' lotti di beni ricompresi in
ciascun compendio. Il soggetto acquirente deve impegnarsi,
nel caso proceda a vendita frazionata degli immobili cosi'
acquistati, a garantire il rispetto del diritto di
prelazione degli eventuali conduttori secondo i criteri di
cui all'art. 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n.
104, e all'art. 3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662; deve altresi' indicare un istituto bancario che si
impegni a concedere mutui ipotecari a condizioni agevolate
in favore dei conduttori stessi per l'acquisto dei beni in
locazione. Queste ultime condizioni sono stabilite con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica.
2. Gli enti previdenziali di cui al comma 1, stipulano
con il soggetto o i soggetti individuati a norma dello
stesso comma il contratto di alienazione secondo il
relativo schema-tipo, entro trenta giorni dal ricevimento
dell'offerta irrevocabile di acquisto da parte del soggetto
o dei soggetti medesimi. In caso di infruttuoso decorso di
detto termine, il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale nomina un commissario che provvede in sostituzione
degli organi ordinari dell'ente.
2-bis. Entro il 31 dicembre 1997, il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale presenta al Parlamento
una relazione sul programma straordinario di dismissione di
cui al presente articolo indicando per ciascun ente
previdenziale l'elenco dei beni gia' alienati e di quelli
da alienare, i criteri utilizzati per la stima del valore
commerciale, le entrate gia' realizzate e quelle attese e
la tipologia degli acquirenti.
2-ter. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale definiscono ulteriori programmi di
dismissione di beni e diritti immobiliari di enti
previdenziali pubblici, indicandone, anche in deroga alle
norme vigenti, modalita', tempi e ogni altra condizione.
Sono in ogni caso fatti salvi i diritti attribuiti ai
conduttori dalle norme vigenti, anche in relazione alle
condizioni di maggiore favore rispetto alla disciplina
generale sulla locazione di immobili residenziali urbani. I
diritti attribuiti ai conduttori sono fatti salvi anche in
caso di alienazione a uno o piu' intermediari. Il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
vigila sulla attuazione dei programmi, intervenendo con
poteri sostitutivi, in caso di inerzia o ritardo dell'ente
nell'esecuzione del programma. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica si avvale di uno
o piu' consulenti finanziari o immobiliari, incaricati
anche di effettuare la stima del valore di mercato dei
beni, scelti, anche in deroga alle norme di contabilita' di
Stato, con procedure competitive tra primarie societa'
nazionali ed estere. I consulenti eventualmente incaricati
sono esclusi dall'acquisto di beni o diritti reali
conseguenti alle dismissioni programmate alle quali abbiano
prestato attivita' di consulenza e non possono esercitare
alcuna attivita' professionale o di consulenza in conflitto
di interessi con i compiti propri dell'incarico ricevuto.
2-quater. I beni e diritti immobiliari di cui al comma
2-ter sono alienati anche in deroga alle nomine di
contabilita' di Stato. Essi possono essere alienati
singolarmente, a cooperative di abitazione di cui siano
soci gli inquilini, ovvero in uno o piu' lotti a uno o piu'
intermediari scelti con procedure competitive e secondo i
termini che seguono. Gli intermediari acquirenti
corrispondono l'importo pattuito e si impegnano a rivendere
gli immobili entro il termine concordato, corrispondendo la
differenza tra il prezzo di rivendita e il prezzo di
acquisto, al netto di una commissione percentuale
progressiva calcolata su tale differenza, secondo i criteri
stabiliti dai programmi di cui al comma 2-ter. Nel caso in
cui l'intermediario non proceda alla rivendita degli
immobili nel termine concordato, l'intermediario
corrisponde la differenza tra il valore di mercato degli
immobili, indicato dal consulente di cui al comma 2-ter, e
il prezzo di acquisto, al netto della commissione
percentuale di cui al periodo precedente calcolata su tale
differenza. Tale previsione si applica solo nel caso in cui
l'intermediario abbia esperito inutilmente tutte le
procedure finalizzate alla rivendita, ivi inclusa anche
un'asta pubblica. In caso contrario, la differenza dovuta
dall'intermediario e' calcolata includendo la commissione.
Si applica il secondo periodo della lettera d) del comma 1.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica di concerto con il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, vengono individuati gli
immobili e i diritti immobiliari da alienare singolarmente;
con le stesse modalita' puo' essere previsto che
l'alienazione degli immobili ad intermediari avvenga senza
obbligo di rivendita successiva. Sono in ogni caso fatti
salvi i diritti attribuiti ai conduttori dalle norme
vigenti. Per gli immobili ad uso residenziale la previsione
di cui all'ottavo periodo si applica, per motivate ragioni,
a non piu' del 50 per cento del valore complessivo del
programma di vendita degli immobili attuato in base al
presente articolo, con esclusione della commissione
percentuale, in questa ipotesi non pattuita. Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale puo' intervenire con
poteri sostitutivi, in caso di inerzia o ritardo dell'ente.
2-quinquies. L'ente venditore e' esonerato dalla
consegna dei documenti relativi alla proprieta' o al
diritto sul bene producendo apposita dichiarazione di
titolarita' del diritto. Gli onorari notarili sono ridotti
al 20 per cento. Per i beni immobili vincolati ai sensi
della legge 1 giugno 1939, n. 1089, si applicano le
disposizioni d cui agli articoli 24 e seguenti della stessa
legge. Sono invece alienabili, anche senza autorizzazione,
i beni immobili non vincolati di proprieta' degli enti
previdenziali, compresi quelli la cui esecuzione risale ad
oltre 50 anni e per i quali non sia intervenuto un
provvedimento di riconoscimento di interesse artistico e
storico.
2-sexies. In alternativa alla realizzazione dei
programmi di dismissione di cui al comma 2-ter, il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
sentito il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
puo':
a) disciplinare modalita' e tempi per la
sottoscrizione e la vendita, da parte degli enti
previdenziali, di quote di fondi immobiliari istituiti ai
sensi dell'art. 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86,
vigilando sull'attuazione e intervenendo con poteri
sostitutivi in caso di inerzia o ritardo dell'ente; il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica si avvale dell'assistenza di uno o piu'
consulenti finanziari o immobiliari, incaricati anche della
valutazione dei beni, scelti, anche in deroga alle norme di
contabilita' di Stato, con procedure competitive tra
primarie societa' nazionali ed estere. I consulenti
eventualmente incaricati non possono esercitare alcuna
attivita' professionale o di consulenza in conflitto di
interessi con i compiti propri dell'incarico ricevuto;
b) definire modalita' e tempi di un'operazione di
cartolarizzazione dei crediti dei canoni di locazione degli
immobili di cui al comma 2-ter, vigilando sull'attuazione e
intervenendo con poteri sostitutivi in caso di inerzia o
ritardo dell'ente; il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica si avvale dell'assistenza di
uno o piu' consulenti finanziari scelti, anche in deroga
alle norme di contabilita' di Stato, con procedure
competitive tra primarie banche nazionali ed estere. Il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato a prestare la garanzia dello Stato
per il pagamento dei titoli emessi ai fini dell'operazione
di cartolarizzazione. I consulenti eventualmente incaricati
non possono esercitare alcuna attivita' professionale o di
consulenza in conflitto di interessi con i compiti propri
dell'incarico ricevuto.
2-septies. Qualora alla data del 15 marzo 2000 non sia
stato pubblicato il bando per la vendita di una prima quota
di immobili per un valore pari almeno alla meta' del valore
complessivo del programma di cui al comma 1, con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato con le
modalita' di cui al comma 2-quater, puo' essere disposto
che la realizzazione del detto programma avvenga secondo
quanto previsto ai commi da 2-ter a 2-quinquies.
2-octies. Qualora alla data del 29 febbraio 2000, il
programma di alienazione di immobili residenziali come
definito alla data del 20 settembre 1999 dal Ministro del
lavoro e della previdenza sociale risulti, sulla base dei
relativi atti, ancora in fase preliminare, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato con le
modalita' di cui al comma 2-quater, puo' essere disposto
che la realizzazione del detto programma avvenga secondo
quanto previsto ai commi da 2-ter a 2-quinquies.
2-nonies. I proventi della dismissione dei beni e
diritti immobiliari prevista dal presente articolo
affluiscono agli enti previdenziali titolari dei beni e dei
diritti medesimi. Nel caso che l'ente venditore non risulti
beneficiario di trasferimenti a copertura di disavanzi, i
ricavi sono acquisiti al bilancio per essere
successivamente accreditati su conti di tesoreria vincolati
intestati all'ente venditore; sulle giacenze il Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
corrisponde un interesse pari al rendimento medio degli
immobili rilevato negli esercizi 1997, 1998 e 1999. Per gli
enti non assoggettati al regime di tesoreria unica, sulla
giacenza determinata per l'applicazione della presente
disposizione si applica il tasso d'interesse annuo fissato
con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, ai sensi del terzo comma
dell'art. 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, per le
contabilita' speciali fruttifere intestate agli enti
soggetti al regime di tesoreria unica".
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 23
dicembre 1999, n. 488, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 2. (Dimissione di beni e diritti immobiliari di
enti previdenziali) 1-2 (omissis).
3. (Abrogato).
4. Le disposizioni di cui ai commi da 2-ter a
2-quinquies del-l'art. 7 del decreto-legge 28 marzo 1997,
n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio
1997, n. 140, introdotti dal comma 1 del presente articolo;
possono essere adottate, in quanto applicabili, da parte
degli enti previdenziali per l'attuazione del programma di
dismissione di beni immobiliari di cui al decreto
legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, come definito alla
data del 20 settembre 1999 dal Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, e di cui all'art. 7, comma 1, del
medesimo decreto-legge n. 79 del 1997, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 140 del 1997. L'ente
venditore e' tenuto a dare priorita' all'alienazione, a
favore dei conduttori, degli immobili individuati ai sensi
del comma 1 dell'art. 6 del decreto legislativo 16 febbraio
1996, n. 104, per i quali sia stata verificata formalmente
dall'ente proprietario l'alta propensione all'acquisto alla
data di entrata in vigore della presente legge. In tale
caso l'ente venditore e' tenuto a determinare il prezzo di
vendita con precedenza su ogni altro immobile, secondo le
norme previste.
5. All'art. 3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), dopo la parola: "frazionata" sono
inserite le seguenti: "e in blocco, anche a cooperative di
abitazione di cui siano soci gli inquilini";
b) alla lettera c), dopo le parole: "di cui alla
lettera b)" sono inserite le seguenti: ", nonche' le
modalita' di determinazione del prezzo di vendita di cui
alla lettera d)".
6. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
presenta annualmente alle Camere una relazione che illustra
analiticamente gli elementi di tutte le operazioni
immobiliari di cui al presente articolo."
- Il testo dell'art. 16 della legge 12 agosto 1974, n.
370 (Norme in materia di attribuzioni e di trattamento
economico del personale postelegrafonico e disposizioni per
assicurare il pagamento delle pensioni INPS) e' il
seguente:
"Art. 16. Servizio pagamento pensioni INPS.
Per il servizio relativo ai pagamenti, da parte
dell'amministrazione postale, delle pensioni a carico delle
varie forme di assicurazione per l'invalidita', la
vecchiaia ed i superstiti gestite dall'Istituto nazionale
della previdenza sociale, quest'ultimo e tenuto a
precostituire in conto corrente infruttifero presso la
Tesoreria centrale, almeno cinque giorni prima della
scadenza dei pagamenti, il fondo occorrente ai pagamenti.
Per la precostituzione del fondo di cui al precedente
comma, l'istituto, in caso di disavanzo delle gestioni
relative all'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, si avvale
temporaneamente delle disponibilita' delle gestioni attive
da esso amministrate.
In difetto delle disponibilita' di cui al secondo comma
sono autorizzate per il pagamento delle pensioni
anticipazioni di tesoreria senza oneri di interessi nei
limiti delle somme dovute dallo Stato all'Istituto
nazionale della previdenza sociale. Senza gli interessi
previsti dall'art. 53 del decreto-legge 4 ottobre 1935, n.
1827, saranno per contro regolati i debiti contributivi
dello Stato verso l'Istituto nazionale della previdenza
sociale.
Qualora si manifestino esigenze finanziarie di
carattere eccezionale, il Ministro per il tesoro puo'
disporre che siano superati i limiti di cui al precedente
comma.
In tal caso, sulla parte eccedente siffatti limiti, e'
dovuto da parte dell'istituto un interesse in misura non
inferiore a quello corrisposto dal Tesoro alla banca di
emissione.
Con decreto del Ministro per il tesoro sono stabilite
le modalita' di attuazione del presente articolo".
- Il testo dell'art. 35 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e
lo sviluppo) e' il seguente:
"Art. 35 (Anticipazioni all'INPS e all'INPDAP). - 1.
Le anticipazioni di tesoreria concesse dallo Stato
all'INPS, al fine di garantire il pagamento delle
prestazioni erogate dall'ente medesimo, nei limiti
dell'importo di lire 121.630 miliardi maturato al
31 dicembre 1995, si intendono trasferimenti definitivi a
titolo di finanziamento delle prestazioni assistenziali di
cui all'art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88 e
successive modificazioni. Tale importo risulta comprensivo,
nei limiti di lire 30.300 miliardi, delle anticipazioni a
favore della gestione di cui all'art. 29 della legge
9 marzo 1989, n. 88. Per le anticipazioni concesse nel
corso degli esercizi 1996 e 1997, ai fini della
determinazione dei relativi importi, si provvede con la
procedura di cui al comma 2, sulla base dei rispettivi
consuntivi.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, con proprio decreto, provvede
alle occorrenti operazioni di sistemazione contabile
derivanti dall'applicazione del presente articolo. Il
complesso degli effetti contabili sulle gestioni dell'INPS
interessate e' definito con la procedura di cui all'art. 14
della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni, anche per gli anni successivi rispetto a
quelli indicati al comma 1, ove interessati.
3. Con effetto dall'esercizio finanziario 1999 sono
autorizzati trasferimenti pubblici in favore dell'INPS e
dell'INPDAP a carico del bilancio dello Stato, a titolo di
anticipazione sul fabbisogno finanziario delle gestioni
previdenziali nel loro complesso.
4. Con riferimento alle anticipazioni di tesoreria
usufruite dall'INPS per gli esercizi 1997 e 1998, per il
tramite dell'Ente poste italiane e successivamente della
societa' Poste italiane S.p.a., al fine di fronteggiare i
fabbisogni finanziari delle gestioni previdenziali, sono
autorizzati trasferimenti a carico del bilancio dello Stato
quali regolazioni contabili delle anticipazioni stesse
sulla base delle risultanze del relativo rendiconto, come
modificate, limitatamente all'anno 1997, dall'applicazione
del comma 1. Tali trasferimenti, comunque a titolo
anticipato, sono effettuati in favore dell'INPS con il
vincolo di destinazione alla societa' Poste italiane S.p.a.
al fine di estinguere le partite debitorie derivanti dalle
anticipazioni ricevute dalla Tesoreria dello Stato.
5. Con riferimento alle anticipazioni di tesoreria
usufruite dall'INPDAP a tutto il 1998, al fine di
fronteggiare i fabbisogni finanziari delle gestioni
previdenziali, sono autorizzati trasferimenti a carico del
bilancio dello Stato quali regolazioni contabili delle
anticipazioni stesse sulla base delle risultanze del
relativo rendiconto.
6. Per le finalita' di cui ai commi 3, 4 e 5, e'
istituita presso l'INPS e presso l'INPDAP un'apposita
contabilita' nella quale sono evidenziati i rapporti
debitori verso lo Stato da parte delle gestioni
previdenziali che hanno beneficiato dei trasferimenti a
carico del bilancio dello Stato.
7. Resta stabilito nei confronti dell'INPS e
dell'INPDAP quanto disposto dall'art. 59, comma 34, ultimo
periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
8. E' confermato, in ogni caso, quanto previsto dalla
legge 8 agosto 1995, n. 335, e dalla legge 23 dicembre
1996, n. 662, per la gestione separata dei trattamenti
pensionistici ai dipendenti dello Stato.
9. Con uno o piu' decreti del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono
emanate, ove necessario, norme di attuazione del presente
articolo.".
- Per il testo dell'art. 2644 c.c. si veda nei
riferimenti normativi all'art. 1.
- Il titolo del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490, e' il seguente: "Testo unico delle disposizioni
legislative in materia di beni culturali e ambientali, a
norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352.".
- Il testo del comma 113 dell'art. 3 della legge
23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della
finanza pubblica) e' il seguente:
"113. In caso di alienazione dei beni conferiti, ai
sensi del comma 86, ai fondi immobiliari istituiti ai sensi
dell'art. 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, come
sostituito dal comma 111, di alienazione dei beni immobili
e dei diritti reali su immobili appartenenti allo Stato non
conferiti nei medesimi fondi, secondo quanto previsto dal
comma 99, e di alienazione per quelli individuati dal comma
112, gli enti locali territoriali possono esercitare il
diritto di prelazione.".
- Il testo dell'art. 19 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione
e lo sviluppo), come modificato dall'art. 1 della legge
2 aprile 2001, n. 136 e' il seguente:
"Art. 19. (Beni immobili statali) - 01. Le
amministrazioni dello Stato, i comuni ed altri soggetti
pubblici o privati possono proporre al Ministero delle
finanze e all'Agenzia del demanio, dalla data di piena
operativita' della stessa, determinata ai sensi dell'art.
73, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, lo sviluppo, la valorizzazione o l'utilizzo di
determinati beni o complessi immobiliari appartenenti a
qualsiasi titolo allo Stato, presentando un apposito
progetto.
1. Nell'ambito del processo di dismissione o di
valorizzazione del patrimonio immobiliare statale, il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, di concerto con il Ministro delle finanze, e,
relativamente agli immobili soggetti a tutela, con il
Ministro per i beni e le attivita' culturali, nonche',
relativamente agli immobili soggetti a tutela ambientale,
con il Ministro dell'ambiente anche in deroga alle norme di
contabilita' di Stato, puo' conferire o vendere a societa'
per azioni, anche appositamente costituite, compendi o
singoli beni immobili o diritti reali su di essi, anche se
per legge o per provvedimento amministrativo o per altro
titolo posti nella disponibilita' di soggetti diversi dallo
Stato che non ne dispongano per usi governativi, per la
loro piu' proficua gestione. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica si avvale di uno
o piu' consulenti immobiliari o finanziari, incaricati
anche della valutazione dei beni, scelti, anche in deroga
alle norme di contabilita' di Stato, con procedure
competitive tra primarie societa' nazionali ed estere. I
consulenti immobiliari e finanziari sono esclusi
dall'acquisto di compendi o singoli beni immobili o diritti
reali su di essi relativamente alle operazioni di
conferimento o di vendita per le quali abbiano prestato
attivita' di consulenza. I valori di conferimento, ai fini
di quanto previsto dall'art. 2343 del codice civile, sono
determinati in misura corrispondente alla rendita catastale
rivalutata. I valori di vendita sono determinati in base
alla stima del consulente di cui al presente comma. Lo
Stato e' esonerato dalla consegna dei documenti relativi
alla proprieta' o al diritto sul bene. Il Ministro delle
finanze produce apposita dichiarazione di titolarita' del
diritto. Gli onorari notarili sono ridotti al 20 per cento.
Le valutazioni di interesse storico e artistico sui beni da
alienare sono effettuate secondo le modalita' e i termini
stabiliti con il regolamento adottato ai sensi dell'art. 32
della presente legge.
1-bis. Resta fermo quanto disposto dall'art. 3, comma
99, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e
successive modificazioni.
1-ter. All'atto della costituzione dell'apposita
societa' ai sensi del comma 1 la partecipazione azionaria
e' attribuita nella misura del 51 per cento ai comuni nella
cui circoscrizione ricadono i beni, se il progetto di
valorizzazione e gestione dei beni e' presentato dagli
stessi comuni. Il capitale iniziale delle societa' e'
rappresentato dal valore dei beni conferiti. La
partecipazione di altri soci pubblici o privati avviene
mediante aumento di capitale riservato ai soci stessi, da
sottoscrivere esclusivamente in danaro. Se il progetto e'
presentato da una amministrazione dello Stato ovvero da
altri soggetti pubblici o privati, si applica l'art. 3,
comma 95, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
1-quater. Fino alla data di piena operativita'
dell'Agenzia del demanio, determinata ai sensi dell'art.
73, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, le azioni dello Stato spettano al Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
I proventi comunque derivanti dalle partecipazioni alla
societa' di cui al comma 1-ter, ovvero dalla loro
alienazione, sono ripartiti in proporzione delle quote
possedute. Nel caso in cui i progetti di valorizzazione,
sviluppo, utilizzo o gestione riguardino immobili del
Ministero della difesa i proventi spettanti allo Stato sono
attribuiti al Ministero stesso con le modalita', nei limiti
e per i fini di cui all'art. 44, comma 4, della presente
legge.
2. (Abrogato).
3. Le societa' cui sono conferiti beni che non possono
essere alienati ne curano la gestione e la valorizzazione e
corrispondono un compenso annuo allo Stato a titolo di
corrispettivo per la loro utilizzazione.
4. Il capitale delle societa' di cui al comma 1-ter,
fermi restando i vincoli gravanti sui beni, puo' essere
ceduto ad amministrazioni pubbliche e a soggetti privati.
5. E' soppresso il termine di cui all'art. 3, comma 88,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, prorogato dall'art.
14 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per la
individuazione di beni e di diritti reali immobiliari
costituenti apporto dello Stato ai fondi immobiliari di cui
all'art. 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, e
successive modificazioni. E' inoltre soppresso il termine
per promuovere la costituzione di fondi istituiti con
l'apporto dei beni predetti, di cui all'art. 3, comma 91,
della citata legge n. 662 del 1996.
6. Possono essere affidati in concessione o con
contratto a privati o ad amministrazioni pubbliche, che
promuovono e si obbligano ad attuare il relativo progetto,
l'adattamento, la ristrutturazione o la ricostruzione di
beni immobili non piu' utilizzati dall'amministrazione
statale e dagli enti locali, per la loro proficua
utilizzazione da parte degli stessi soggetti e con
corresponsione, per il tempo di godimento dei beni, di un
prezzo all'amministrazione statale ed agli enti locali
fissato tenendo conto dell'impegno finanziario derivante
dall'esecuzione del progetto e del valore di mercato del
bene. La revoca della concessione o la risoluzione del
contratto possono essere disposte, in accordo con il terzo
finanziatore, in caso di mancata ottemperanza, da parte del
concessionario o del contraente privato, delle obbligazioni
assunte con il terzo finanziatore.
6-bis. Nei casi in cui il progetto di sviluppo,
valorizzazione o utilizzo dei beni o complessi immobiliari
presentato ai sensi del comma 01 richieda, per la sua
attuazione, decisioni rimesse alle competenze di
amministrazioni pubbliche diverse da quella proponente e
dall'Agenzia del demanio, puo' essere nominato un
commissario straordinario del Governo, da scegliere
preferibilmente tra i componenti della giunta regionale
competente per territorio, che promuove e cura il
coordinamento degli adempimenti necessari, ivi compresa la
convocazione di una conferenza di servizi ai sensi degli
articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni e integrazioni. Il
commissario e' comunque nominato qualora le amministrazioni
interessate, diverse da quella proponente e dall'Agenzia
del demanio, appartengano a diversi livelli di governo.
6-ter. Per particolari esigenze, connesse alla
localizzazione e concentrazione degli immobili o complessi
immobiliari per i quali siano stati proposti, o sia
opportuno promuovere, gli interventi di cui al comma 01,
puo' essere nominato, in luogo del commissario
straordinario previsto dal comma 6-bis, un commissario
straordinario del Governo con competenza estesa al
territorio regionale, con i compiti di cui al predetto
comma 6-bis.
6-quater. La conferenza di servizi, per quanto non
previsto dalla presente legge, opera secondo le modalita' e
con gli effetti di cui agli articoli da 14 a 14-quater
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni e integrazioni. La conferenza approva il
progetto, ivi comprese, ove necessario, le varianti ai
piani di settore vigenti e la sdemanializzazione del bene,
nonche', per gli immobili adibiti ad uso governativo, su
proposta del commissario straordinario del Governo, ove
nominato, una loro diversa destinazione, previa
rilocalizzazione delle relative attivita'. La conferenza di
servizi fissa altresi' il termine entro il quale il
progetto medesimo deve essere attuato. L'approvazione del
progetto o dei piani di cui, rispettivamente, ai commi
6-bis e 6-quinquies determina, ove previsto dagli obiettivi
dell'intervento, il trasferimento della proprieta' degli
immobili a favore degli enti interessati. Se e' stata
costituita la societa' di cui al comma 1-ter, il progetto
esecutivo dell'intervento di sviluppo, valorizzazione e
utilizzo dei beni o complessi immobiliari ed il relativo
piano finanziario sono predisposti a cura della societa'
medesima. Nel caso di mancata attuazione del piano entro il
termine previsto dalla conferenza di servizi, il Presidente
del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, dispone la
retrocessione del bene allo Stato.
6-quinquies. I beni immobili appartenenti allo Stato,
per i quali non siano stati presentati progetti di
valorizzazione o gestione ai sensi del comma 01, non
adibiti ad uso governativo ma compresi in piani di
sviluppo, valorizzazione od utilizzo predisposti da comuni,
province o regioni sul cui territorio insistono, sono, su
richiesta degli enti medesimi, trasferiti agli enti stessi
sulla base di apposita convenzione che determina le
condizioni e le modalita' del trasferimento e le quote di
partecipazione dello Stato alla fruizione dei proventi
derivanti dalla successiva valorizzazione, gestione o
dismissione dei beni, nonche' l'eventuale retrocessione dei
beni stessi allo Stato, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, in caso di mancata attuazione del
piano di valorizzazione o gestione entro un congruo termine
stabilito nella convenzione. Si applicano le modalita' di
seguito indicate. I piani di sviluppo, valorizzazione od
utilizzo devono essere sottoposti ad una conferenza di
servizi, istruita da un commissario straordinario, da
scegliere preferibilmente tra i componenti della giunta
regionale competente per territorio, nominato ai sensi
dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, cui
partecipano gli enti locali nel cui ambito territoriale
insistono gli immobili oggetto del piano, nonche'
rappresentanti delle altre amministrazioni statali
interessate, nominati dal Presidente dei Consiglio dei
Ministri, e dell'Agenzia del demanio, dalla data di piena
operativita' di cui all'art. 73, comma, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Per la conferenza di
servizi si applica il disposto del comma 6-quater.
7. All'attuazione delle disposizioni del presente
articolo, salvo quanto diversamente previsto, si provvede
con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, del Ministro delle finanze e
degli altri Ministri competenti.
8. Resta comunque fermo quanto disposto dall'art. 3,
comma 114, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
8-bis. Il commissario straordinario, ove verifichi, in
sede di conferenza di servizi, l'inerzia delle
amministrazioni dello Stato o l'emergere di valutazioni
contrastanti tra le stesse, puo' chiedere che sia attivata
la procedura di cui alla lettera c-bis) del comma 2
dell'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotta
dall'art. 12, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 303.
9. Al primo periodo del comma 5 dell'art. 12 della
legge 15 maggio 1997, n. 127, la parola: "novanta" e'
sostituita dalla seguente: "centoventi".
9-bis. Qualora gli interventi di cui al presente
articolo abbiano ad oggetto immobili appartenenti al
demanio storico-artistico, si applicano le disposizioni
dell'art. 32, nonche' del regolamento dallo stesso articolo
previsto, ove emanato. Restano ferme le disposizioni di cui
all'art. 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n.
368.
10. Sulla attuazione delle disposizioni del presente
articolo, sulla entita' e qualita' della valorizzazione del
patrimonio immobiliare dello Stato, i Ministri del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica e delle
finanze presentano una relazione annuale al Parlamento.
10-bis. I beni immobili per i quali non sussiste
possibilita' di utilizzazione nei modi previsti dai commi
da 01 a 10 possono essere assegnati in concessione, anche
gratuitamente, o in locazione, anche a canone ridotto,
secondo quanto stabilito con regolamento da emanare ai
sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Ministro delle finanze, nel rispetto
dei seguenti principi:
a) autorizzazione della concessione o della locazione
ai soggetti interessati da parte del Ministro delle
finanze;
b) utilizzazione dei beni ai fini di interesse
pubblico o di particolare rilevanza sociale;
c) individuazione della tipologia dei beni per i
quali e' necessaria l'autorizzazione;
d) revoca della concessione o risoluzione del
contratto di locazione in caso di violazione delle
prescrizioni contenute nell'autorizzazione.
10-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 10-bis sono abrogate le norme,
anche di legge, incompatibili;
10-quater. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano agli immobili di cui all'art. 3, commi da 99 a
105, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato
e integrato dall'art. 4, commi da 3 a 7, della legge
23 dicembre 1999, n. 488, inclusi negli elenchi predisposti
dal Ministero delle finanze e oggetto di specifici
programmi di dismissione.".
- Il testo dell'art. 2, comma 59, della legge
23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della
finanza pubblica) e' il seguente:
"59. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto
dell'art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, si
applicano anche ai trasferimenti previsti dalla legge
24 dicembre 1993, n. 560, nonche' ai trasferimenti di
immobili di proprieta' di enti di assistenza e previdenza e
delle amministrazioni comunali".
 
Art. 4.
Conferimento di beni immobili a fondi
comuni di investimento immobiliare
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a promuovere la costituzione di uno o piu' fondi comuni di investimento immobiliare, conferendo beni immobili a uso diverso da quello residenziale dello Stato, dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e degli enti pubblici non territoriali, individuati con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze da pubblicare nella (( Gazzetta Ufficiale. )) I decreti disciplinano altresi' le procedure per l'individuazione o l'eventuale costituzione della societa' di gestione, per il suo funzionamento e per il collocamento delle quote del fondo e i criteri di attribuzione dei proventi derivanti dalla vendita delle quote.
2. Le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 3 si applicano, per quanto compatibili, ai trasferimenti dei beni immobili ai fondi comuni di investimento di cui al comma 1.
 
Art. 5.
Disposizioni in materia di fondi comuni d'investimento immobiliare (( 1. All'articolo 1, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, alla lettera j), dopo le parole: "in monte;" sono aggiunte le seguenti: "il patrimonio del fondo, sia aperto che chiuso, puo' essere raccolto mediante una o piu' emissioni di quote;".
1-bis. All'articolo 37, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la lettera d), e' aggiunta la seguente:
"d-bis) alle condizioni e alle modalita' con le quali devono essere effettuati gli acquisti o i conferimenti dei beni, sia in fase costitutiva che in fase successiva alla costituzione del fondo, nel caso di fondi che investano esclusivamente o prevalentemente in beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in societa' immobiliari;".
1-ter. All'articolo 37, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la lettera b) e' sostituita dalle seguenti:
"b) le cautele da osservare, con particolare riferimento all'intervento di esperti indipendenti nella valutazione dei beni, nel caso di cessioni o conferimenti di beni al fondo chiuso effettuati dai soci della societa' di gestione o dalle societa' facenti parte del gruppo cui essa appartiene, comunque prevedendo un limite percentuale rispetto all'ammontare del patrimonio del fondo, e nel caso di cessioni dei beni del fondo ai soggetti suddetti;";
"b-bis) i casi in cui e' possibile derogare alle norme prudenziali di contenimento e di frazionamento del rischio stabilite dalla Banca d'Italia, avendo riguardo anche alla qualita' e all'esperienza professionale degli investitori; nel caso dei fondi previsti alla lettera d-bis) del comma 1 dovra' comunque prevedersi che gli stessi possano assumere prestiti sino a un valore di almeno il 60 per cento del valore degli immobili, dei diritti reali immobiliari e delle partecipazioni in societa' immobiliari e del 20 per cento per gli altri beni nonche' che possano svolgere operazioni di valorizzazione dei beni medesimi;"
2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia e la CONSOB adottano, ciascuno per quanto di competenza, le modifiche ai regolamenti e ai provvedimenti necessari per dare attuazione a quanto disposto dai commi 1, 1-bis e 1-ter. ))

3. Fino all'emanazione dei regolamenti e provvedimenti previsti dal comma 2, alle societa' di gestione del risparmio continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in quanto compatibili con quanto (( disposto dai commi 1, 1-bis, e 1-ter. ))
4. Le societa' di gestione del risparmio, relativamente ai fondi gia' istituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono optare per l'applicazione del regime, ivi incluso quello fiscale, previsto dal presente decreto, dandone comunicazione alle competenti autorita' entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso.
Riferimenti normativi:
- Il testo dell'articolo 1, comma 1, lettera j) del
testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, cosi' come modificato dalla presente legge, e' il
seguente:
"j) "fondo comune di investimento : il patrimonio
autonomo, suddiviso in quote, di pertinenza di una
pluralita' di partecipanti, gestito in monte; il patrimonio
del fondo, sia aperto che chiuso, puo' essere raccolto
mediante una o piu' emissioni di quote;".
- Il testo dell'art. 37, commi 1 e 2 del testo unico di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, cosi'
come modificati dalla presente legge, e' il seguente:
"1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, con regolamento adottato sentite
la Banca d'Italia e la CONSOB, determina i criteri generali
cui devono uniformarsi i fondi comuni di investimento con
riguardo:
a) all'oggetto dell'investimento;
b) alle categorie di investitori cui e' destinata
l'offerta delle quote;
c) alle modalita' di partecipazione ai fondi aperti e
chiusi, con particolare riferimento alla frequenza di
emissione e rimborso delle quote, all'eventuale ammontare
minimo delle sottoscrizioni e alle procedure da seguire;
d) all'eventuale durata minima e massima;
d-bis) alle condizioni e alle modalita' con le quali
devono essere effettuati gli acquisti o i conferimenti dei
beni, sia in fase costitutiva che in fase successiva alla
costituzione del fondo, nel caso di fondi che in- vestano
esclusivamente o prevalentemente in beni immobili, diritti
reali immobiliari e partecipazioni in societa'
immobiliari;".
2. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce
inoltre:
a) le ipotesi nelle quali deve adottarsi la forma del
fondo chiuso;
b) le cautele da osservare, con particolare
riferimento all'intervento di esperti indipendenti nella
valutazione dei beni, nel caso di cessioni o conferimenti
di beni al fondo chiuso effettuati dai soci della societa'
di gestione o dalle societa' facenti parte del gruppo cui
essa appartiene, comunque prevedendo un limite percentuale
rispetto all'ammontare del patrimonio del fondo, e nel caso
di cessioni dei beni del fondo ai soggetti suddetti;
b-bis) i casi in cui e' possibile derogare alle norme
prudenziali di contenimento e di frazionamento del rischio
stabilite dalla Banca d'Italia, avendo riguardo anche alla
qualita' e all'esperienza professionale degli investitori;
nel caso dei fondi previsti alla lettera d-bis) del comma 1
dovra' comunque prevedersi che gli stessi possano assumere
prestiti sino a un valore di almeno il 60 per cento del
valore degli immobili, dei diritti reali immobiliari e
delle partecipazioni in societa' immobiliari e del 20 per
cento per gli altri beni nonche' che possano svolgere
operazioni di valorizzazione dei beni medesimi;";
c) le scritture contabili, il rendiconto e i
prospetti periodici che le societa' di gestione del
risparmio redigono, in aggiunta a quanto prescritto per le
imprese commerciali, nonche' gli obblighi di pubblicita'
del rendiconto e dei prospetti periodici;
d) le ipotesi nelle quali la societa' di gestione del
risparmio deve chiedere l'ammissione alla negoziazione in
un mercato regolamentato dei certificati rappresentativi
delle quote dei fondi;
e) i requisiti e i compensi degli esperti
indipendenti indicati nell'art. 6, comma 1), lettera c),
numero 5).".
 
Art. 6.
Regime tributario del fondo ai fini delle imposte sui redditi
1. I fondi comuni d'investimento immobiliare istituiti ai sensi dell'articolo 37 del (( testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, )) e dell'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, non sono soggetti alle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attivita' produttive. Le ritenute operate sui redditi di capitale sono a titolo d'imposta. Non si applicano le ritenute previste dall'articolo 26, commi 2, 3, 3-bis e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonche' le ritenute previste dall'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77.
2. Sull'ammontare del valore netto contabile del fondo, la societa' di gestione preleva annualmente un ammontare pari all'1 per cento a titolo di imposta sostitutiva. Il valore netto del fondo deve essere calcolato come media annua dei valori risultanti dai prospetti periodici redatti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), numero 3), del (( testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, )) tenendo anche conto dei mesi in cui il fondo non ha avuto alcun valore perche' avviato o cessato in corso d'anno. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione non concorre a formare il valore del patrimonio netto l'ammontare dell'imposta sostitutiva dovuta per il periodo d'imposta e accantonata nel passivo.
3. L'imposta sostitutiva di cui al comma 2 e' corrisposta entro il 20 (( febbraio )) dell'anno successivo. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi dell'imposta sostitutiva si applicano le disposizioni stabilite in materia di imposte sui redditi. (( 3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo, nel caso dei fondi previsti alla lettera d-bis) del comma 1 dell'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, introdotta dal comma 1-bis dell'articolo 5 del presente decreto, si applicano a condizione che le quote del fondo siano negoziate in almeno un mercato regolamentato. ))
Riferimenti normativi:
- Per il testo dell'art. 37 del testo unico di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si veda nei
riferimenti normativi all'art. 5.
- Il testo dell'art. 14-bis della legge 25 gennaio
1994, n. 86 (Istituzione e disciplina dei fondi comuni di
investimento immobiliare chiusi) e' il seguente:
"Art. 14-bis (Fondi istituiti con apporto di beni
immobili). - 1. In alternativa alle modalita' operative
indicate negli articoli 12, 13 e 14, le quote del fondo
possono essere sottoscritte, entro un anno dalla sua
costituzione, con apporto di beni immobili o di diritti
reali su immobili, qualora l'apporto sia costituito per
oltre il 51 per cento da beni e diritti apportati
esclusivamente dallo Stato, da enti previdenziali pubblici,
da regioni, da enti locali e loro consorzi, nonche' da
societa' interamente possedute, anche indirettamente, dagli
stessi soggetti. Alla istituzione del fondo con apporto in
natura si applicano l'art. 12, commi 1, 2, lettere a), d),
e), l), m), o), p), r), s-bis), e 6, e l'art. 14, commi 7 e
8. Si applicano altresi', in quanto compatibili, le
disposizioni dell'art. 12, commi 4 e 5.
2. Ai fini del presente articolo la societa' di
gestione non deve essere controllata, ai sensi dell'art.
2359 del codice civile, neanche indirettamente, da alcuno
dei soggetti che procedono all'apporto. Tuttavia, ai fini
della presente disposizione, nell'individuazione del
soggetto controllante non si tiene conto delle
partecipazioni detenute dal Ministero del tesoro. La misura
dell'investimento minimo obbligatorio nel fondo di cui
all'art. 13, comma 8, e' determinata dal Ministro del
tesoro nel limite massimo dell'uno per cento dell'ammontare
del fondo.
3. Il regolamento del fondo deve prevedere l'obbligo,
per i soggetti che effettuano conferimenti in natura, di
integrare gli stessi con un apporto in denaro non inferiore
al 5 per cento del valore del fondo. Detto obbligo non
sussiste qualora partecipino al fondo, esclusivamente con
apporti in denaro, anche soggetti diversi da quelli che
hanno effettuato apporti in natura ai sensi del comma 1 e
sempreche' il relativo apporto in denaro non sia inferiore
al 10 per cento del valore del fondo. La liquidita'
derivata dagli apporti in denaro non puo' essere utilizzata
per l'acquisto di beni immobili o diritti reali
immobiliari; fanno eccezione gli acquisti di beni immobili
e diritti reali immobiliari strettamente necessari ad
integrare i progetti di utilizzo di beni e diritti
apportati ai sensi del comma 1 e sempreche' detti acquisti
comportino un investimento non superiore al 30 per cento
dell'apporto complessivo in denaro.
4. Gli immobili apportati al fondo ai sensi del comma 1
sono sottoposti alle procedure di stima previste dall'art.
8 anche al momento dell'apporto; la relazione deve essere
redatta e depositata al momento dell'apporto con le
modalita' e le forme indicate nell'art. 2343 del codice
civile e deve contenere i dati e le notizie richiesti dai
commi 1 e 4 dell'art. 8.
5. Agli immobili apportati al fondo da soggetti diversi
da quelli indicati al comma 1, si applicano le disposizioni
di cui all'art. 14, commi 6 e 6-ter.
6. Con modalita' analoghe a quelle previste dall'art.
12, comma 3, la societa' di gestione procede all'offerta al
pubblico delle quote derivate dall'istituzione del fondo ai
sensi del comma 1. A tal fine, le quote sono tenute in
deposito presso la banca depositaria. L'offerta al pubblico
deve essere corredata dalla relazione dei periti di cui al
comma 4 e, ove esistente, dal certificato attestante
l'avvenuta approvazione dei progetti di utilizzo dei beni e
dei diritti da parte della conferenza di servizi di cui al
comma 12. L'offerta al pubblico deve concludersi entro
diciotto mesi dalla data dell'ultimo apporto in natura e
comportare collocamento di quote per un numero non
inferiore al 60 per cento del loro numero originario presso
investitori diversi dai soggetti conferenti. Il regolamento
del fondo prevede le modalita' di esecuzione del
collocamento, il termine per il versamento dei
corrispettivi da parte degli acquirenti delle quote, le
modalita' con cui la societa' di gestione procede alla
consegna delle quote agli acquirenti, riconosce i
corrispettivi ai soggetti conferenti e restituisce ai
medesimi le quote non collocate.
7. Gli interessati all'acquisto delle quote offerte ai
sensi del comma 6 sono tenuti a fornire alla societa' di
gestione, su richiesta della medesima, garanzie per il buon
esito dell'impegno di sottoscrizione assunto. Le possibili
forme di garanzia sono indicate nel regolamento del fondo.
8. Entro sei mesi dalla consegna delle quote agli
acquirenti, la societa' di gestione richiede alla Consob
l'ammissione dei relativi certificati alla negoziazione in
un mercato regolamentato, salvo il caso in cui le quote
siano destinate esclusivamente ad investitori istituzionali
ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera a).
9. Qualora, decorso il termine di diciotto mesi dalla
data dell'ultimo apporto in natura, risulti collocato un
numero di quote inferiore a quello indicato nel comma 6, la
societa' di gestione dichiara il mancato raggiungimento
dell'obiettivo minimo di collocamento, dichiara caducate le
prenotazioni ricevute per l'acquisto delle quote e delibera
la liquidazione del fondo, che viene effettuata da un
commissario nominato dal Ministro del tesoro e operante
secondo le direttive impartite dal Ministro medesimo, il
quale provvedera' a retrocedere i beni immobili e i diritti
reali immobiliari apportati ai soggetti conferenti.
10. Gli apporti al fondo istituiti a norma del comma 1
non danno luogo a redditi imponibili ovvero a perdite
deducibili per l'apportante al momento dell'apporto. Le
quote ricevute in cambio dell'immobile o del diritto
oggetto di apporto mantengono, ai fini delle imposte sui
redditi, il medesimo valore fiscalmente riconosciuto
anteriormente all'apporto. (La cessione di quote da parte
di organi dello Stato per importi superiori ovvero anche
inferiori a quelli attribuiti agli immobili o ai diritti
reali immobiliari al momento del conferimento ai sensi del
comma 4 comporta una corrispondente proporzionale rettifica
del valore fiscalmente riconosciuto dei beni e dei diritti
medesimi rilevante ai fini dell'art. 15).
11. Per l'insieme degli apporti di cui al comma 1 e
delle eventuali successive retrocessioni di cui al comma 9,
e' dovuto in luogo delle ordinarie imposte di registro,
ipotecaria e catastale e dell'imposta comunale
sull'incremento di valore degli immobili, un'imposta
sostitutiva di lire 1 milione che e' liquidata dall'ufficio
del registro a seguito di denuncia del primo apporto in
natura e che deve essere presentata dalla societa' di
gestione entro sei mesi dalla data in cui l'apporto stesso
e' stato effettuato.
12. I progetti di utilizzo degli immobili e dei diritti
apportati a norma del comma 1 di importo complessivo
superiore a 2 miliardi di lire, risultante dalla relazione
di cui al comma 4, sono sottoposti all'approvazione della
conferenza di servizi di cui all'art. 14 della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Ai sensi
dell'art. 2, comma 12, della legge 24 dicembre 1993, n.
537, le determinazioni concordate nelle conferenze di
servizi sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le
intese, i nulla osta e gli assensi comunque denominati.
Qualora nelle conferenze non si pervenga alle
determinazioni conclusive entro novanta giorni dalla
convocazione ovvero non si raggiunga l'unanimita', anche in
conseguenza della mancata partecipazione ovvero della
mancata comunicazione entro venti giorni delle valutazioni
delle amministrazioni e dei soggetti regolarmente
convocati, le relative determinazioni sono assunte ad ogni
effetto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri; il suddetto
termine puo' essere prorogato una sola volta per non piu'
di sessanta giorni. I termini stabiliti da altre
disposizioni di legge e regolamentari per la formazione
degli atti facenti capo alle amministrazioni e soggetti
chiamati a determinarsi nelle conferenze di servizi, ove
non risultino compatibili con il termine di cui al
precedente periodo, possono essere ridotti con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri per poter consentire
di assumere le determinazioni delle conferenze di servizi
nel rispetto del termine stabilito nel periodo precedente.
Eventuali carenze, manchevolezze, errori od omissioni della
conferenza nel procedimento di approvazione del progetto
non sono opponibili alla societa' di gestione, al fondo,
ne' ai soggetti cui sono stati trasmessi, in tutto ovvero
anche solo in parte, i relativi diritti.
13. Il Ministro del tesoro puo' emettere titoli
speciali che prevedono diritti di conversione in quote dei
fondi istituiti ai sensi del comma 1. Le modalita' e le
condizioni di tali emissioni sono fissate con decreto dello
stesso Ministro. In alternativa alla procedura prevista al
comma 6, per le quote di propria pertinenza, il Ministro
del tesoro puo' emettere titoli speciali che prevedano
diritti di conversione in quote dei fondi istituiti ai
sensi del comma 1. Le modalita' e le condizioni di tali
emissioni sono fissate con decreto dello stesso Ministro.
14. Le somme derivanti dal collocamento dei titoli
speciali emessi ai sensi del comma 13 o dalla cessione
delle quote dei fondi sottoscritte ai sensi del comma 1 con
apporti dello Stato o di enti previdenziali pubblici,
nonche' i proventi distribuiti dagli stessi fondi per dette
quote, affluiscono agli enti titolari.
15. Gli enti locali territoriali sono autorizzati, fino
a concorrenza del valore dei beni conferiti, ad emettere
prestiti obbligazionari convertibili in quote dei fondi
istituiti ai sensi del comma 1, secondo le modalita' di cui
all'art. 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. In
alternativa alla procedura prevista al comma 6, per le
quote di propria pertinenza, gli enti locali territoriali
possono emettere titoli speciali che prevedano diritti di
conversione in quote di fondi istituiti o da istituirsi ai
sensi del comma 1, secondo le modalita' di cui all'art. 35
della predetta legge n. 724 del 1994.
16. Le somme derivanti dal collocamento dei titoli
emessi ai sensi del comma 15 o dalla cessione delle quote
nonche' dai proventi distribuiti dai fondi sono destinate
al finanziamento degli investimenti secondo le norme
previste dal decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77,
nonche' alla riduzione del debito complessivo.
17. Qualora per l'utilizzazione o la valorizzazione dei
beni e dei diritti da conferire ai sensi del comma 1 da
parte degli enti locali territoriali sia prevista dal
regolamento del fondo l'esecuzione di lavori su beni
immobili di pertinenza del fondo stesso, gli enti locali
territoriali conferenti dovranno effettuare anche i
conferimenti in denaro necessari nel rispetto dei limiti
previsti al comma 1. A tal fine gli enti conferenti sono
autorizzati ad emettere prestiti obbligazionari
convertibili in quote del fondo fino a concorrenza
dell'ammontare sottoscritto in denaro. Le quote del fondo
spettanti agli enti locali territoriali a seguito dei
conferimenti in denaro saranno tenute in deposito presso la
banca depositaria fino alla conversione".
- Il testo dell'art. 26, commi 2, 3, 3-bis e 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento
delle imposte sui redditi) e' il seguente:
"2. L'Ente poste italiane e le banche operano una
ritenuta del 27 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli
interessi ed altri proventi corrisposti ai titolari di
conti correnti e di depositi, anche se rappresentati da
certificati. La predetta ritenuta e' operata dalle banche
anche sui buoni fruttiferi da esse emessi. Non sono
soggetti alla ritenuta:
a) gli interessi e gli altri proventi corrisposti da
banche italiane o da filiali italiane di banche estere a
banche con sede all'estero o a filiali estere di banche
italiane;
b) gli interessi derivanti da depositi e conti
correnti intrattenuti tra le banche ovvero tra le banche e
l'Ente poste italiane;
c) gli interessi a favore del Tesoro sui depositi e
conti correnti intestati al Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, nonche' gli
interessi sul "Fondo di ammortamento dei titoli di Stato"
di cui al comma 1 dell'art. 2 della legge 27 ottobre 1993,
n. 43, e sugli altri fondi finalizzati alla gestione del
debito pubblico.
3. Quando gli interessi ed altri proventi di cui al
comma 2 sono dovuti da soggetti non residenti, la ritenuta
ivi prevista e' operata dai soggetti di cui all'art. 23 che
intervengono nella loro riscossione. Qualora il rimborso
delle obbligazioni e titoli similari con scadenza non
inferiore a diciotto mesi emessi da soggetti non residenti,
abbia luogo prima di tale scadenza, e' dovuta dai
percipienti una somma pari al 20 per cento degli interessi
e degli altri proventi maturati fino al momento
dell'anticipato rimborso. Tale somma e' prelevata dai
soggetti di cui all'art. 23 che intervengono nella
riscossione degli interessi ed altri proventi ovvero nel
rimborso nei confronti di soggetti residenti.
3-bis. I soggetti indicati nel primo comma dell'art.
23, che corrispondono i proventi di cui alle lettere g-bis)
e g-ter) del comma 1 dell'art. 41 del testo unico delle
imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero
intervengono nella loro riscossione operano sui predetti
proventi una ritenuta con l'aliquota del 12,50 per cento
ovvero con la maggiore aliquota a cui sarebbero
assoggettabili gli interessi ed altri proventi dei titoli
sottostanti nei confronti dei soggetti cui siano imputabili
i proventi derivanti dai rapporti ivi indicati. Nel caso
dei rapporti indicati nella lettera g-bis), la predetta
ritenuta e' operata, in luogo della ritenuta di cui al
comma 3, anche sugli interessi e gli altri proventi dei
titoli ivi indicati, maturati nel periodo di durata dei
predetti rapporti.
4. (Omissis).
5. I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23
operano una ritenuta del 12,50 per cento a titolo
d'acconto, con obbligo di rivalsa, sui redditi di capitale
da essi corrisposti, diversi da quelli indicati nei commi
precedenti e da quelli per i quali sia prevista
l'applicazione di altra ritenuta alla fonte o di imposte
sostitutive delle imposte sui redditi. Se i percipienti non
sono residenti nel territorio dello Stato o stabili
organizzazioni di soggetti non residenti la predetta
ritenuta e' applicata a titolo d'imposta ed e' operata
anche sui proventi conseguiti nell'esercizio d'impresa
commerciale. L'aliquota della ritenuta e' stabilita al 27
per cento se i percipienti sono residenti negli Stati o
territori a regime fiscale privilegiato individuati con il
decreto del Ministro delle finanze emanato ai sensi del
comma 7-bis dell'art. 76 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La predetta ritenuta
e' operata anche sugli interessi ed altri proventi dei
prestiti di denaro corrisposti a stabili organizzazioni
estere di imprese residenti, non appartenenti all'impresa
erogante, e si applica a titolo d'imposta sui proventi che
concorrono a formare il reddito di soggetti non residenti
ed a titolo d'acconto, in ogni altro caso".
- Il testo dell'art. 10-ter della legge 23 marzo 1983,
n. 77 (Istituzione e disciplina dei fondi comuni
d'investimento mobiliare) e' il seguente:
"Art. 10-ter (Disposizioni tributarie sui proventi
delle quote di organismi di investimento collettivo in
valori mobiliari di diritto estero). - 1. Sui proventi di
cui all'art. 41, comma 1, lettera g), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla
partecipazione a organismi di investimento collettivo in
valori mobiliari di diritto estero, situati negli Stati
membri dell'Unione europea, conformi alle direttive
comunitarie e le cui quote sono collocate nel territorio
dello Stato ai sensi dell'art. 10-bis, i soggetti residenti
incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del
riacquisto o della negoziazione delle quote o delle azioni
operano una ritenuta del 12,50 per cento. La ritenuta si
applica sui proventi distribuiti in costanza di
partecipazione all'organismo di investimento e su quelli
compresi nella differenza tra il valore di riscatto o di
cessione delle quote od azioni e il valore medio ponderato
di sottoscrizione o di acquisto delle quote. In ogni caso
come valore di sottoscrizione o acquisto si assume il
valore della quota rilevato dai prospetti periodici
relativi alla data di acquisto delle quote medesime.
2. Sui proventi di cui al comma 1 si applica la
disposizione prevista dal comma 9 dell'art. 82 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
assumendosi i coefficienti di rettifica determinati con il
decreto del Ministro delle finanze.
3. La ritenuta del comma 1 e' applicata a titolo di
acconto nei confronti di: a) imprenditori individuali, se
le partecipazioni sono relative all'impresa ai sensi
dell'art. 77 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917; b) societa' in nome collettivo,
in accomandita semplice ed equiparate di cui all'art. 5 del
predetto testo unico; c) societa' ed enti di cui alle
lettere a) e b) dell'art. 87 del medesimo testo unico e
stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle
societa' e' degli enti di cui alla lettera d) del predetto
articolo. Nei confronti di tutti gli altri soggetti,
compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito
delle persone giuridiche, la ritenuta e' applicata a titolo
d'imposta.
4. Nel caso in cui le quote o azioni di cui al comma 1
sono collocate all'estero, o comunque i relativi proventi
sono conseguiti all'estero senza applicazione della
ritenuta, detti proventi sono assoggettati a tassazione
separata ai sensi dell'art. 16-bis del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, se percepiti al
di fuori dell'esercizio di imprese commerciali.
5. I proventi di cui all'art. 41, comma 1, lettera g),
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, derivanti dalla partecipazione a organismi di
investimento collettivo in valori mobiliari di diritto
estero, diversi da quelli di cui al comma 1, concorrono a
formare il reddito imponibile dei partecipanti, sia che
vengano percepiti sotto forma di proventi distribuiti sia
che vengano percepiti quale differenza tra il valore di
riscatto o di cessione delle quote o azioni e il valore di
sottoscrizione o acquisto. Il costo unitario di acquisto
delle quote si assume dividendo il costo complessivo delle
quote acquistate o sottoscritte per la loro quantita'.
6. Nel caso in cui i proventi di cui al comma 5 sono
percepiti in Italia tramite soggetti residenti incaricati
del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della
negoziazione delle quote o delle azioni, tali soggetti
operano una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'acconto
delle imposte sui redditi.
7. Il comma 3-bis dell'art. 8 del decreto-legge
28 giugno 1990, n. 167, convertito con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 1990, n. 227, e' abrogato.
8. Con decreto del Ministro delle finanze, da
pubblicarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' di
presentazione della dichiarazione di sostituto di imposta
da parte dei soggetti che corrispondono i proventi di cui
al presente articolo, nonche' degli eventuali altri
adempimenti.
9. Gli organismi di investimento collettivo in valori
mobiliari di diritto estero situati negli Stati membri
della Comunita' economica europea e conformi alle direttive
comunitarie possono, con riguardo agli investimenti
effettuati in Italia, avvalersi delle convenzioni stipulate
dalla Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni
relativamente alla parte dei redditi e proventi
proporzionalmente corrispondenti alle loro quote possedute
da soggetti non residenti in Italia.
10. Le disposizioni di cui al comma 9, si applicano
esclusivamente agli organismi aventi sede in uno Stato la
cui legislazione riconosca analogo diritto agli organismi
di investimento collettivo italiani.
11. Il Ministro delle finanze determina, con proprio
decreto, le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 del
presente articolo".
- Il testo dell'art. 6, comma 1, del gia' citato
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' il
seguente:
"Art. 6 (Vigilanza regolamentare). - 1. La Banca
d'Italia, sentita la Consob, disciplina con regolamento:
a) l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del
rischio nelle sue diverse configurazioni, le partecipazioni
detenibili, l'organizzazione amministrativa e contabile e i
controlli interni;
b) le modalita' di deposito e di sub-deposito degli
strumenti finanziari e del denaro di pertinenza della
clientela;
c) le regole applicabili agli OICR aventi a oggetto:
1) i criteri e i divieti all'attivita' di
investimento, avuto riguardo anche ai rapporti di gruppo;
2) le norme prudenziali di contenimento e
frazionamento del rischio;
3) gli schemi-tipo e le modalita' di redazione dei
prospetti contabili che le societa' di gestione del
risparmio e le SICAV devono redigere periodicamente;
4) i metodi di calcolo del valore delle quote o
azioni di OICR;
5) i criteri e le modalita' da adottare per la
valutazione dei beni e dei valori in cui e' investito il
patrimonio e la periodicita' della valutazione. Per la
valutazione di beni non negoziati in mercati regolamentati,
la Banca d'Italia puo' prevedere il ricorso a esperti
indipendenti e richiederne l'intervento anche in sede di
acquisto e vendita dei beni da parte del gestore".
 
Art. 7.
Regime tributario dei partecipanti
1. I proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi, nonche' le plusvalenze realizzate mediante la loro cessione o rimborso non sono soggetti ad imposizione, salvo che le partecipazioni siano relative ad imprese commerciali. Sui proventi di ogni tipo percepiti o iscritti in bilancio e' riconosciuto un credito d'imposta, che non concorre a formare il reddito, pari all'1 per cento del valore delle quote, proporzionalmente riferito al periodo di possesso rilevato in ciascun periodo d'imposta. In ogni caso il valore delle quote e' rilevato, in ciascun periodo d'imposta, dall'ultimo prospetto predisposto dalla societa' di gestione.
 
Art. 8.
Regime tributario del fondo ai fini IVA
1. La societa' di gestione e' soggetto passivo ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle operazioni dei fondi immobiliari da essa istituiti. L'imposta sul valore aggiunto e' determinata e liquidata separatamente dall'imposta dovuta per l'attivita' della societa' secondo le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ed e' applicata distintamente per ciascun fondo. Al versamento dell'imposta si procede cumulativamente per le somme complessivamente dovute dalla societa' e dai fondi. Gli acquisti di immobili effettuati dalla societa' di gestione e imputati ai singoli fondi, nonche' le manutenzioni degli stessi, danno diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 19 del citato decreto. Ai fini dell'articolo 38-bis del medesimo decreto, gli immobili costituenti patrimonio del fondo e le spese di manutenzione sono considerati beni ammortizzabili ed ai rimborsi d'imposta si provvede entro e non oltre sei mesi, senza presentazione delle garanzie previste dal medesimo articolo.
2. In alternativa alla richiesta di rimborso la societa' di gestione puo' computare gli importi, in tutto o in parte, in compensazione delle imposte e dei contributi ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche oltre il limite fissato dall'articolo 25, comma 2, del citato decreto. Puo' altresi' cedere a terzi il credito indicato nella dichiarazione annuale. Si applicano le disposizioni degli articoli 43-bis e 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Gli atti pubblici o le scritture private autenticate, aventi ad oggetto la cessione del credito, sono soggetti ad imposta di registro nella misura fissa di L. 250.000.
3. Con decreto dell'amministrazione finanziaria sono stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni dei commi 1 e 2, anche con riguardo al versamento dell'imposta, all'effettuazione delle compensazioni e alle cessioni dei crediti.
Riferimenti normativi:
- Il titolo del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633 e' il seguente: "Istituzione e
disciplina dell'imposta sul valore aggiunto".
- Il testo dell'art. 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei
redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni) e' il seguente:
"Art. 17 (Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono
versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti
all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle
regioni e degli enti previdenziali, con eventuale
compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei
confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle
dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
data di presentazione della dichiarazione successiva.
2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative
addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante
versamento diretto ai sensi dell'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per
le ritenute di cui al secondo comma del citato art. 3 resta
ferma la facolta' di eseguire il versamento presso la
competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
tal caso non e' ammessa la compensazione.
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai
soggetti di cui all'art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi
e dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di
posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate
da enti previdenziali, comprese le quote associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali
dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di
prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di
cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento
rateale ai sensi dell'art. 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul
patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge
28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato
dall'art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85;
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli
esercenti sale cinematografiche".
- Il testo dell'art. 25, comma 2, del gia' citato
decreto legislativo n. 241/1997 e' il seguente:
"2. Il limite massimo dei crediti d'imposta e dei
contributi che possono essere compensati, e', fino all'anno
2000, fissato in lire 500 milioni per ciascun periodo,
d'imposta".
- Il testo degli articoli 43-bis e 43-ter del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
(Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.)
e' il seguente:
"Art. 43-bis (Cessione dei crediti di imposta). - 1. Le
disposizioni degli articoli 69 e 70 del regio decreto
18 novembre 1923, n. 2440, si applicano anche alle cessioni
dei crediti chiesti a rimborso nella dichiarazione dei
redditi. Il cessionario non puo' cedere il credito oggetto
della cessione. Gli interessi di cui al primo comma
dell'art. 44 sono dovuti al cessionario.
2. Ferma restando nei confronti del contribuente che
cede i crediti di cui al comma 1 l'applicazione delle
disposizioni dell'art. 43, il cessionario risponde in
solido con il contribuente fino a concorrenza delle somme
indebitamente rimborsate, a condizione che gli siano
notificati gli atti con i quali l'ufficio delle entrate o
il centro di servizio procedono al recupero delle somme
stesse.
3. L'atto di cessione deve essere notificato
all'ufficio delle entrate o al centro di servizio nonche'
al concessionario del servizio della riscossione presso il
quale e' tenuto il conto fiscale di cui all'art. 78, commi
28 e seguenti, della legge 30 dicembre 1991, n. 413".
"Art. 43-ter (Cessione delle eccedenze nell'ambito del
gruppo). - 1. Le eccedenze dell'imposta sul reddito delle
persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi
risultanti dalla dichiarazione dei redditi delle societa' o
enti appartenenti ad un gruppo possono essere cedute, in
tutto o in parte, a una o piu' societa' o all'ente dello
stesso gruppo, senza l'osservanza delle formalita' di cui
agli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923,
n. 2440.
2. Nei confronti dell'amministrazione finanziaria la
cessione delle eccedenze e' efficace a condizione che
l'ente o societa' cedente indichi nella dichiarazione gli
estremi dei soggetti cessionari e gli importi ceduti a
ciascuno di essi.
3. (Soppresso).
4. Agli effetti del presente articolo appartengono al
gruppo l'ente o societa' controllante e le societa' da
questo controllate; si considerano controllate le societa'
per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilita'
limitata le cui azioni o quote sono possedute dall'ente o
societa' controllate o tramite altra societa' controllata
da questo ai sensi del presente articolo per una
percentuale superiore al 50 per cento del capitale, fin
dall'inizio del periodo di imposta precedente a quello cui
si riferiscono i crediti di imposta ceduti. Le disposizioni
del presente articolo si applicano, in ogni caso, alle
societa' e agli enti tenuti alla redazione del bilancio
consolidato ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991,
n. 127, e del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e
alle imprese, soggette all'imposta sul reddito delle
persone giuridiche, indicate nell'elenco di cui alla
lettera a) del comma 2 dell'art. 38 del predetto decreto n.
127 del 1991 e nell'elenco di cui alla lettera a) del comma
2 dell'art. 40 del predetto decreto n. 87 del 1992.
5. Si applicano le disposizioni del comma 2 dell'art.
43-bis".
 
Art. 9.
Disposizioni di coordinamento
1. L'articolo 7 della tabella allegata al (( testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al )) decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, deve intendersi applicabile anche ai fondi d'investimento immobiliare disciplinati dall'articolo 37 del (( testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, )) e dall'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86.
2. Gli atti comportanti l'alienazione di immobili dello Stato, di enti previdenziali pubblici, di regioni, di enti locali o loro consorzi, nei quali i fondi intervengono come parte acquirente, sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura fissa di un milione di lire per ciascuna imposta.
3. Nell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, (( la lettera d) e' abrogata. ))
4. Nell'articolo 27, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: "nonche' sugli utili in qualunque forma corrisposti a fondi d'investimento immobiliare di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86" sono soppresse.
5. Nell'articolo 14-bis, comma 10, della legge 25 gennaio 1994, n. 86, il terzo periodo e' soppresso.
6. Nella legge 25 gennaio 1994, n. 86, l'articolo 15 e' abrogato, salvo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 5 (( del presente decreto. ))
7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinate le regolazioni contabili degli effetti finanziari per lo Stato e le regioni, conseguenti all'attuazione del presente capo.
Note all'art. 9:
- L'art. 7 della tabella allegata al testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro) e' il seguente:
"Articolo 7 1. Atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per | | oggetto: | | ---------------------------------------------------------------------
a) motocicli di qualsiasi tipo, motocarrozzette e | | trattrici agricole.... |L.|150.000 ---------------------------------------------------------------------
b) veicoli a motore destinati al trasporto di | | persone o al trasporto promiscuo di persone o cose: | | ---------------------------------------------------------------------
1) autovetture e autoveicoli fino a 53 KW ovvero | | autobus e trattori stradali fino a 110 KW.... |" |150.000 ---------------------------------------------------------------------
2) autovetture e autoveicoli oltre 53 KW, per ogni| | KW.... |" |3.500 ---------------------------------------------------------------------
3) autobus e trattori stradali oltre 110 KW, per | | ogni KW.... |" |1.750 ---------------------------------------------------------------------
c) veicoli a motore destinati al trasporto di cose | | di portata: | | ---------------------------------------------------------------------
1) fino a 7 q .... |" |198.000 ---------------------------------------------------------------------
2) da oltre 7 fino a 15 q .... |" |288.000 ---------------------------------------------------------------------
3) da oltre 15 fino a 30 q .... |" |324.000 ---------------------------------------------------------------------
4) da oltre 30 fino a 45 q .... |" |378.000 ---------------------------------------------------------------------
5) da oltre 45 fino a 60 q .... |" |450.000 ---------------------------------------------------------------------
6) da oltre 60 fino a 80 q .... |" |516.000 ---------------------------------------------------------------------
7) oltre 80 quintali] .... |" |642.000 ---------------------------------------------------------------------
d) [rimorchi di portata: | | ---------------------------------------------------------------------
1) fino a 20 q .... |" |264.000 ---------------------------------------------------------------------
2) da oltre 20 fino a 50 q .... |" |354.000 ---------------------------------------------------------------------
3) oltre 50 q].... |" |450.000 ---------------------------------------------------------------------
e) [rimorchi per trasporto di persone: | | ---------------------------------------------------------------------
1) fino a 15 posti.... |" |228.000 ---------------------------------------------------------------------
2) da 16 a 25 posti .... |" |252.000 ---------------------------------------------------------------------
3) da 26 a 40 posti .... |" |300.000 ---------------------------------------------------------------------
4) oltre i 40 posti].... |" |360.000 ---------------------------------------------------------------------
f) unità da diporto: | | ---------------------------------------------------------------------
1) natanti: | | ---------------------------------------------------------------------
a) fino a sei metri di lunghezza fuori tutto |" |105.000 ---------------------------------------------------------------------
b) oltre sei metri di lunghezza fuori tutto.... |" |210.000 ---------------------------------------------------------------------
2) imbarcazioni: | | ---------------------------------------------------------------------
a) fino a otto metri di lunghezza fuori tutto |" |600.000 ---------------------------------------------------------------------
b) fino a dodici metri di lunghezza fuori tutto |" |900.000 ---------------------------------------------------------------------
c) fino a diciotto metri di lunghezza fuori | | tutto.... |" |1.200.000 ---------------------------------------------------------------------
d) oltre diciotto metri di lunghezza fuori tutto|" |1.500.000 ---------------------------------------------------------------------
3) navi.... |" |7.500.000
- Il testo dell'art. 2, comma 1 del decreto legislativo
1 aprile 1996, n. 239 (Modificazioni al regime fiscale
degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e
titoli similari, pubblici e privati) cosi' come modificato
dalla presente legge e' il seguente:
"1. Sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte
sui redditi nella misura del 12,50 per cento, gli interessi
ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari di
cui all'art. 1, nonche' gli interessi ed altri proventi
delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'art. 31
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 601, ed equiparati, emessi in Italia, per la parte
maturata nel periodo di possesso, percepiti dai seguenti
soggetti residenti nel territorio dello Stato:
a) persone fisiche;
b) soggetti di cui all'art. 5 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, escluse le
societa' in nome collettivo, in accomandita semplice e
quelle ad esse equiparate;
c) enti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del
medesimo testo unico, ivi compresi quelli indicati nel
successivo art. 88;
d) (abrogata);
e) soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle
persone giuridiche".
- Il testo dell'art. 27, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 27 (Ritenuta sui dividendi). - 1. Le societa' e
gli enti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1
dell'art. 87 del testo unico delle imposte sui redditi
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, operano con obbligo di rivalsa,
una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'imposta sugli
utili in qualunque forma corrisposti a persone fisiche
residenti in relazione a partecipazioni non qualificate ai
sensi della lettera c-bis) del comma 1 dell'art. 81 del
citato testo unico n. 917 del 1986, non relative
all'impresa ai sensi dell'art. 77 del medesimo testo
unico".
- Il testo dell'art. 14-bis della legge 25 gennaio
1994, n. 86 (Istituzione e disciplina dei fondi comuni di
investimento immobiliare chiusi), cosi' come modificato
dalla presente legge, e' il seguente:
"10. Gli apporti al fondo istituiti a norma del comma 1
non danno luogo a redditi imponibili ovvero a perdite
deducibili per l'apportante al momento dell'apporto. Le
quote ricevute in cambio dell'immobile o del diritto
oggetto di apporto mantengono, ai fini delle imposte sui
redditi, il medesimo valore fiscalmente riconosciuto
anteriormente all'apporto".
 
Art. 10.
Norma finale
1. Per il periodo d'imposta 2001, l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 6 e' dovuta proporzionalmente al valore del patrimonio netto del fondo riferito al periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il 31 dicembre 2001. Le disposizioni dell'articolo 6, comma 1, si applicano ai redditi di capitale divenuti esigibili dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
 
Art. 11.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella (( Gazzetta Ufficiale )) della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge
 
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