Gazzetta n. 274 del 24 novembre 2001 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
CIRCOLARE 16 novembre 2001, n. 1
Disposizioni concernenti il Fondo di protezione civile. Trasmissione al Dipartimento della protezione civile degli elementi di informazione di cui all'art. 6-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.

Alle amministrazioni centrali e
periferiche dello Stato
Ai commissari delegati ai sensi
dell'art. 5 della legge 24 febbraio
1992, n. 225
Alle amministrazioni regionali
Alle amministrazioni provinciali
Ai comuni
Alle comunita' montane
Agli enti pubblici nazionali e
territoriali
1. L'art. 6-bis, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, ha, come noto, previsto che il Dipartimento della protezione civile predisponga, entro il 31 gennaio 2002, un quadro analitico dello stato di attuazione degli interventi di protezione civile disposti a decorrere dal 1 gennaio 1995 ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, con oneri a qualunque titolo posti a carico del Fondo per la protezione civile. A tal fine i soggetti destinatari del finanziamento sono tenuti a trasmettere allo stesso Dipartimento i necessari elementi di informazione entro il 31 dicembre 2001.
Per conseguire la necessaria omogeneita', completezza e sinteticita' delle informazioni che dovranno essere trasmesse allo scopo, le stesse dovranno essere fornite utilizzando le schede riepilogative allegate alla circolare 20 aprile 2000, n. 1, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 3 maggio 2000, n. 101; dette schede dovranno essere rese compilate integralmente - con la sola eccezione della "SEZIONE MONITORAGGIO FISICO" alla pagina 4/4 - secondo le modalita' di compilazione riportate nella circolare stessa. Rimangono naturalmente impregiudicati gli ulteriori obblighi di referto periodico eventualmente disposti con singoli provvedimenti.
2. Il medesimo art. 6-bis prevede inoltre, al comma 2, che con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro dell'interno delegato, sentito il Comitato paritetico Stato-regioni enti locali istituito ai sensi dell'art. 5, comma 1, della medesima normativa, possono essere revocati i finanziamenti posti a carico del Fondo di protezione civile destinati ad opere od interventi per i quali, alla data di entrata in vigore della legge n. 401/2001, sia decorso un triennio dalla data del finanziamento senza che siano stati perfezionati i relativi contratti di aggiudicazione.
A tal fine i soggetti interessati, contestualmente alle segnalazioni obbligatorie di cui al precedente punto 1), provvederanno a porre in separata e distinta evidenza gli interventi per i quali ricorrano le condizioni previste dal citato comma 2.
A margine di quanto sopra si significa che con l'espressione "data del finanziamento" si deve intendere quella di adozione del provvedimento di protezione civile, ordinanza o decreto, con il quale e' stato disposto il finanziamento in parola.
3. Da ultimo, si rammenta che il comma 3 del citato art. 6-bis prevede che siano versati al Fondo di protezione civile, entro trenta giorni decorrenti dal 1 gennaio 2002, gli importi derivanti da economie e ribassi d'asta relativi a contratti stipulati sulla base di finanziamenti posti a carico del fondo medesimo.
Al riguardo si segnala che tale disposizione, nel porre direttamente a carico dei soggetti interessati l'obbligo a provvedere ove ne ricorrano i necessari presupposti di fatto, non comporta alcuna previa comunicazione o richiesta da parte del Dipartimento della protezione civile cui dovra' soltanto rendersi quando del caso, per opportuna informazione, immediata comunicazione dell'avvenuto versamento degli importi in parola e degli estremi delle relative quietanze. A tal fine si precisa che i predetti versamenti dovranno essere effettuati nel conto corrente infruttifero n. 22330 aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato. I predetti versamenti potranno essere effettuati tramite circuito bancario oppure, ove non fosse possibile avvalersi di istituti bancari, anche tramite il conto corrente postale n. 31617004 intestato alla Tesoreria centrale dello Stato, riportando nell'apposito spazio per la causale la seguente dicitura "Somma da accreditare sul conto corrente n. 22330 intestato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'applicazione dell'art. 6-bis del decreto-legge n. 343/2001".
Roma, 16 novembre 2001

Il capo del Dipartimento
della protezione civile
Bertolaso
 
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