| Gazzetta n. 274 del 24 novembre 2001 (vai al sommario) |  
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| LEGGE 23 novembre 2001, n. 410 |  
| Conversione   in   legge,   con   modificazioni,   del  decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione  e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare. |  
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  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato;                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA                              Promulga la seguente legge:                               Art. 1.  1. Il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare  pubblico  e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.  2.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.    Data a Roma, addi' 23 novembre 2001                               CIAMPI                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio                              dei Ministri                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e                              delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli 
                                         Avvertenza:              Il  decreto-legge  25 settembre  2001, n. 351, e' stato          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.          224 del 26 settembre 2001.              A  norma  dell'art.  15, comma 5, della legge 23 agosto          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),          le  modifiche apportate dalla presente legge di conversione          hanno  efficacia  dal  giorno successivo a quello della sua          pubblicazione.              Il  testo  del decreto-legge coordinato con la legge di          conversione   e'   pubblicato  in  questa  stessa  Gazzetta          Ufficiale alla pag. 43.
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|   |                                                               Allegato MODIFICAZIONI  APPORTATE  IN  SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 25                       SETTEMBRE 2001, N. 351.  All'articolo 1:    al  comma  2,  le  parole:  "Appositi  decreti  individuano" sono sostituite dalle seguenti: "L'Agenzia del demanio, con propri decreti dirigenziali, individua";    al comma 6, sono aggiunte, in fine, le parole: ", nonche' ai beni utilizzati  per  uso pubblico, ininterrottamente da oltre venti anni, con il consenso dei proprietari".  All'articolo 2:    al  comma  1,  le  parole:  "una o piu' societa'" sono sostituite dalle  seguenti:  "piu'  societa'";  la  parola: "euri" e' sostituita dalla seguente: "euro"; ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze riferisce al Parlamento ogni  sei mesi, a decorrere dalla data di costituzione delle societa' di   cui   al  presente  comma,  sui  risultati  economico-finanziari conseguiti";    al  comma  5, primo periodo, le parole da: "e sono soggetti" fino alla   fine  del  periodo  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "e  si considerano  emessi  all'estero qualora siano ammessi a quotazione in almeno  un  mercato  regolamentato  estero  ovvero ne sia previsto il collocamento anche sui mercati esteri";    al  comma  6,  secondo  periodo, dopo le parole: "perfezionamento delle  stesse,"  sono inserite le seguenti: "nonche' le formalita' ad essi  connesse,"  e  al  medesimo  periodo sono aggiunte, in fine, le parole: ", nonche' da ogni altro tributo o diritto".  All'articolo 3:    al  comma  1,  alinea,  primo periodo, le parole: "ad una o piu'" sono  sostituite  dalla seguente: "alle"; al medesimo alinea, dopo il primo  periodo,  e'  inserito  il seguente: "L'inclusione nei decreti produce il passaggio dei beni al patrimonio disponibile";    al comma 1, lettera a), le parole: "la societa' corrisponde" sono sostituite dalle seguenti: "le societa' corrispondono";    al  comma  1,  lettera b), le parole: "la societa' realizza" sono sostituite dalle seguenti: "le societa' realizzano";    al  comma  1,  lettera  c),  le  parole:  "della  societa'"  sono sostituite dalle seguenti: "delle societa'";    al  comma  1,  prima  delle  parole:  "Per  quanto concerne" sono inserite le seguenti: "1-bis"; e dopo le parole: "Ministro vigilante" e'  aggiunto  il  seguente  periodo:  "Per  i  beni  dello  Stato  di particolare  valore  artistico  e  storico  i  decreti  del  Ministro dell'economia  e  delle  finanze  sono  adottati  di  concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali";    al comma 4, primo periodo, le parole: "modifiche ed integrazioni" sono  sostituite  dalla seguente: "modificazioni"; le parole: "18.000 euri"  sono  sostituite  dalle  seguenti: "19.000 euro"; e le parole: "alla  societa'"  sono sostituite dalle seguenti: "alle societa'"; al secondo  periodo,  le  parole:  "22.000  euri"  sono sostituite dalle seguenti: "22.000 euro"; al terzo periodo, le parole: "fermo restando il  diritto  di  prelazione  di cui al comma 5" sono sostituite dalle seguenti:  "quando  essi  abbiano  esercitato il diritto di opzione e prelazione  di  cui  al  comma  5  con riferimento al solo diritto di usufrutto";    al  comma  10,  la  parola:  "integrazioni"  e'  sostituita dalla seguente: "modificazioni";    al comma 12, la parola: "soppresso" e' sostituita dalla seguente: "abrogato";    al  comma  13,  le  parole:  "Agenzia per il territorio", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "Agenzia del territorio";    al  comma  14,  la  parola: "dieci" e' sostituita dalla seguente: "cinque";  le  parole  da:  "salvo che" sino alla fine del comma sono soppresse;    al  comma  17,  le parole: "della societa'" sono sostituite dalle seguenti:   "delle   societa'";   le   parole:  "decreto  legislativo 29 ottobre 1999, n. 490" sono sostituite dalle seguenti: "testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490"; le parole: "e l'articolo 19"  sono sostituite dalle seguenti: "e dall'articolo 19"; ed e' aggiunto, infine, il seguente periodo: "Il divieto previsto nel terzo  periodo  del  presente comma non si applica agli enti pubblici territoriali  che  intendono  acquistare  beni  immobili  ad  uso non residenziale  per  destinarli  a  finalita'  istituzionali degli enti stessi";    al  comma  18,  le  parole:  "della  societa'  beneficiaria" sono sostituite  dalle  seguenti:  "delle  societa'  beneficiarie";  e  le parole: "ad essa trasferiti" sono sostituite dalle seguenti: "ad esse trasferiti";    al  comma  19,  le  parole:  "ad  essa trasferiti, la societa' e' esonerata"  sono  sostituite  dalle seguenti: "ad esse trasferiti, le societa'  sono  esonerate"; le parole: "a favore della societa'" sono sostituite  dalle seguenti: "a favore delle societa'"; le parole: "da parte della societa'" sono sostituite dalle seguenti: "da parte delle societa'";  le  parole da: "Si applicano altresi'" sino alla fine del comma  sono sostituite dalle seguenti: "Gli onorari notarili relativi alla  vendita  dei  beni immobiliari di cui al presente articolo sono ridotti  alla  meta'.  La  stessa  riduzione  si applica agli onorari notarili  per la stipulazione di mutui collegati agli atti di vendita medesimi,  anche  fuori dalle ipotesi disciplinate dal testo unico di cui  al  decreto  legislativo  1  settembre  1993, n. 385. In caso di cessione  ai conduttori detti onorari sono ridotti al 25 per cento. I notai,  in  occasione degli atti di rivendita, provvederanno a curare le   formalita'  di  trascrizione,  di  intavolazione  e  di  voltura catastale  relative ai provvedimenti e agli atti previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 1 e dai commi 1 e 1-bis del presente articolo se le stesse non siano state gia' eseguite";    il comma 20 e' sostituito dal seguente:  "20. Le unita' immobiliari definitivamente offerte in opzione entro il   26 settembre   2001   sono  vendute,  anche  successivamente  al 31 ottobre   2001,   al  prezzo  e  alle  altre  condizioni  indicati nell'offerta.  Le  unita'  immobiliari, escluse quelle considerate di pregio  ai  sensi del comma 13, per le quali i conduttori, in assenza della  citata  offerta  in  opzione,  abbiano manifestato volonta' di acquisto entro il 31 ottobre 2001 a mezzo di lettera raccomandata con avviso  di  ricevimento,  sono  vendute  al  prezzo e alle condizioni determinati  in  base alla normativa vigente alla data della predetta manifestazione di volonta' di acquisto. Per gli acquisti in forma non individuale,  l'ulteriore  abbattimento  di  prezzo di cui al secondo periodo  del  comma 8 e' confermato limitatamente ad acquisti di sole unita'  immobiliari  optate  e purche' le stesse rappresentino almeno l'80  per  cento delle unita' residenziali complessive dell'immobile, al netto di quelle libere".  All'articolo 5:    il comma 1 e' sostituito dai seguenti:  "1.  All'articolo 1,  comma  1,  del  testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, alla lettera j), dopo le parole: "in  monte;  sono aggiunte le seguenti: "il patrimonio del fondo, sia aperto che chiuso, puo' essere raccolto mediante una o piu' emissioni di quote; .  1-bis.  All'articolo 37, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo  24 febbraio  1998, n. 58 dopo la lettera d), e' aggiunta la seguente:    "d-bis)  alle  condizioni  e  alle  modalita' con le quali devono essere effettuati gli acquisti o i conferimenti dei beni, sia in fase costitutiva  che  in fase successiva alla costituzione del fondo, nel caso  di fondi che investano esclusivamente o prevalentemente in beni immobili,  diritti  reali  immobiliari  e  partecipazioni in societa' immobiliari; .  1-ter.  All'articolo 37, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo  24 febbraio  1998,  n.  58,  la lettera b) e' sostituita dalle seguenti:    "b) le   cautele   da   osservare,  con  particolare  riferimento all'intervento  di  esperti  indipendenti nella valutazione dei beni, nel  caso  di  cessioni  o  conferimenti  di  beni  al  fondo  chiuso effettuati  dai  soci  della  societa'  di  gestione o dalle societa' facenti  parte del gruppo cui essa appartiene, comunque prevedendo un limite percentuale rispetto all'ammontare del patrimonio del fondo, e nel caso di cessioni dei beni del fondo ai soggetti suddetti;    b-bis) i casi in cui e' possibile derogare alle norme prudenziali di  contenimento e di frazionamento del rischio stabilite dalla Banca d'Italia,  avendo  riguardo  anche  alla  qualita'  e  all'esperienza professionale  degli  investitori;  nel  caso dei fondi previsti alla lettera  d-bis) del comma 1 dovra' comunque prevedersi che gli stessi possano  assumere prestiti sino a un valore di almeno il 60 per cento del  valore  degli  immobili,  dei  diritti reali immobiliari e delle partecipazioni  in  societa'  immobiliari  e del 20 per cento per gli altri  beni nonche' che possano svolgere operazioni di valorizzazione dei beni medesimi; ";    il comma 2 e' sostituito dal seguente:  "2.  Entro  due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione  del  presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze,  la Banca d'Italia e la CONSOB adottano, ciascuno per quanto di  competenza,  le  modifiche  ai  regolamenti  e  ai  provvedimenti necessari  per dare attuazione a quanto disposto dai commi 1, 1-bis e 1-ter.";    al  comma  3,  le  parole: "disposto dal comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "disposto dai commi 1, 1-bis, e 1-ter".  All'articolo 6:    al  comma 1, le parole: "decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58"  sono  sostituite  dalle seguenti: "testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58";    al  comma 2, le parole: "decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58"  sono  sostituite  dalle seguenti: "testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58";    al  comma  3,  le  parole:  "28 febbraio"  sono  sostituite dalle seguenti: "20 febbraio";    dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:  "3-bis.  Le  disposizioni di cui al presente articolo, nel caso dei fondi  previsti  alla lettera d-bis) del comma 1 dell'articolo 37 del testo  unico  di  cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, introdotta  dal  comma 1-bis dell'articolo 5 del presente decreto, si applicano  a  condizione  che  le  quote del fondo siano negoziate in almeno un mercato regolamentato".  All'articolo 9:    al   comma   1,   le  parole:  "testo  unico  delle  disposizioni concernenti  l'imposta  di  registro,  approvato con" sono sostituite dalle seguenti: "testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di   registro,   di  cui  al";  e  le  parole:  "decreto  legislativo 24 febbraio 1998, n. 58" sono sostituite dalle seguenti: "testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58";    al  comma  3,  le  parole:  "la  lettera  d)  e'  soppressa" sono sostituite dalle seguenti: "la lettera d) e' abrogata";    al  comma  6,  dopo  le  parole:  "comma  4 dell'articolo 5" sono aggiunte le seguenti: "del presente decreto".                         LAVORI PREPARATORI          Camera dei deputati (atto n. 1655):              Presentato  dal  Presidente  del Consiglio dei Ministri          (Berlusconi)  e  dal Ministro dell'economia e delle finanze          (Tremonti) il 26 settembre 2001.              Assegnato   alla  commissione  VI  (Finanze),  in  sede          referente,  il 27 settembre 2001 con il parere del Comitato          per  la legislazione e delle commissioni I, II, V, VIII, XI          e Parlamentare per le questioni regionali.              Esaminato  dalla  VI  commissione  il  9,  10,  11 e 18          settembre 2001.              Esaminato  in aula il 22 ottobre 2001 e approvato il 23          ottobre 2001.          Senato della Repubblica (atto n. 780):              Assegnato  alla  commissione 6a (Finanze e tesoro) , in          sede  referente,  il  26  ottobre 2001, con il parere delle          commissioni 1a, 2a, 5a, 8a, 11a e 13a.              Esaminato dalla 1a commissione (Affari costituzionali),          in  sede  consultiva,  sull'esistenza  dei  presupposti  di          costituzionalita', il 30 ottobre 2001.              Esaminato   dalla  6a  commissione,  in  sede          referente, il 31 ottobre 2001, 6, 7, 8 e 9 novembre 2001.              Esaminato  in  aula il 20 novembre 2001 ed approvato il          21 novembre 2001.  |  
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