Gazzetta n. 273 del 23 novembre 2001 (vai al sommario) |
COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI |
COMUNICATO |
Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 146/l990, come modificata dalla legge n. 83/2000, nel settore del soccorso e della sicurezza sulla rete autostradale. (Delibera n. 01/112 del 4 ottobre 2001, posizione 10925). |
|
|
LA COMMISSIONE
Su proposta dei professori Santoni e Galantino, ha adottato all'unanimita' la seguente delibera:
Premesso
1. che il settore del soccorso e della sicurezza stradale rientra nel campo di applicazione della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, in relazione ai diritti costituzionalmente tutelati alla vita, alla salute, alla sicurezza e alla liberta' di circolazione (v. i principi espressi con delibere del 16 luglio 1992, 23 luglio 1998, 10 dicembre 1998, 16 dicembre 1999); 2. che, attualmente la disciplina delle prestazioni indispensabili e delle altre misure da garantire in caso di sciopero nel servizio del soccorso meccanico sulla rete autostradale e' contenuta nella proposta formulata dalla Commissione con delibera del 19 marzo 1998, adottata in seguito alla disdetta dell'accordo stipulato dalle parti sociali in data 4 agosto 1992; 3. che, inoltre, la regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero nel settore della sicurezza stradale e' contenuta in un codice di autoregolamentazione allegato al C.C.N.L. del 16 febbraio 2000, il quale non e' mai stato valutato idoneo dalla Commissione; 4. che in seguito all'entrata in vigore della legge n. 83/2000, con la quale sono state introdotte modifiche e integrazioni alla legge n. 146/1990, si e' resa necessaria la revisione delle previgenti discipline delle prestazioni indispensabili e delle altre misure da garantire in caso di sciopero; 5. che in data 26 luglio 2001 la Commissione ha aperto la procedura ex art. 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, notificando alle parti interessate la delibera n. 01/1997; 6. che sono decorsi i quindici giorni che la legge assegna alle parti per l'invio di osservazioni e che durante tale periodo sono pervenute alla Commissione le osservazioni formulate dalle parti sociali (Federreti, AISCAT, Europ Assistance VAI, ACI GLOBAL, FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, FISAST-CISAS, Federazione intercategoriale sindacati autonomi settore trasporti) e dalle organizzazioni degli utenti (Cittadinanzattiva, ADOC); 7. che sono state svolte le audizioni previste dalla legge al fine di verificare la perdurante indisponibilita' delle parti a raggiungere l'accordo (v. le audizioni svolte in data 13 e 20 settembre 2001); 8. che all'audizione del 20 settembre 2001 ha partecipato anche il Capo dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Considerato
1. che, a partire dalla fine di ottobre 2000, la Commissione ha ripetutamente sollecitato le parti a procedere alla definizione di regole negoziate conformi a quanto disposto dalla nuova disciplina legale; 2. che le audizioni delle parti sociali hanno consentito alla Commissione di verificare che non sussiste, anche a causa della complessita' e articolazione del settore, una concreta possibilita' di raggiungere in tempi brevi un accordo sulla regolamentazione delle prestazioni indispensabili e sulle altre misure di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000 (v. le audizioni svolte in data 8 marzo e 27 giugno 2001); 3. che, ad oltre un anno dall'entrata in vigore della legge n. 83/2000, l'adeguamento della disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero nel settore del soccorso e della sicurezza stradale sinora vigente e' divenuta ormai improrogabile, anche in considerazione delle trasformazioni intervenute nel settore in conseguenza del venir meno del regime di monopolio della societa' ACI 116 (ora ACI GLOBAL); 4. che, a norma dell'art. 2, comma 2, della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, la suddetta disciplina deve predisporre un insieme di regole che tutelino, nel loro contenuto essenziale, i diritti degli utenti costituzionalmente garantiti; 5. che dall'analisi delle osservazioni scritte inviate alla Commissione e delle argomentazioni espresse da tutte le parti sociali durante le audizioni di cui in premessa sono state tratte indicazioni utili che consentono una revisione della proposta, cosi' come formulata nella delibera n. 01/1997 del 26 luglio 2001; 6. che, in particolare, meritano di essere riformulate le clausole della proposta relative: A) alle procedure di raffreddamento e di conciliazione, essendo meritevole di considerazione l'esigenza avanzata dai rappresentanti delle aziende in ordine all'introduzione di una seconda fase obbligatoria delle procedure stesse e in ragione della necessita' di conformarsi alle regole procedurali gia' presenti in altri settori dei servizi pubblici essenziali, in virtu' di disciplina contrattuale o di regolamentazione provvisoria; B) alla durata massima degli scioperi, sembrando opportuno mantenere una diversita' di regole tra gli addetti al servizio del soccorso meccanico e gli addetti alle attivita' connesse con la sicurezza, in ragione delle precedenti discipline collettive; C) alle prestazioni indispensabili, a fronte delle posizioni espresse dalle parti sociali in ordine all'attivita' di coordinamento e informazione, al soccorso sanitario e al presidio dei varchi di accesso e di uscita dall'autostrada; D) al personale addetto all'erogazione delle prestazioni indispensabili, tenuto conto della richiesta avanzata dalle organizzazioni sindacali di stabilire criteri adeguati per l'individuazione del personale comandato, da riferire all'insieme di addetti alle sole attivita' connesse con la sicurezza degli utenti; E) all'informazione all'utenza, alla luce delle diverse posizioni espresse dalle parti e della richiesta avanzata da alcune organizzazioni degli utenti di apprestare maggiori garanzie per gli utenti.
Formula
ai sensi dell'art. 13, lettera a), della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000 la seguente:
Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, nel settore del soccorso e della sicurezza sulla rete autostradale.
1) Ambito soggettivo di applicazione. Le disposizioni di cui alla presente regolamentazione si applicano nei confronti di tutti i soggetti che a qualunque titolo sono coinvolti nell'erogazione del servizio di soccorso meccanico e delle prestazioni connesse con la sicurezza degli utenti sulla rete autostradale. 2) Ambito oggettivo di applicazione. La presente regolamentazione si applica: a) per quanto concerne il servizio di soccorso meccanico, alle ipotesi di veicolo fermo, per avaria, incidente, o altra situazione di pericolo, sulle carreggiate, sulle rampe, sugli svincoli, sulle corsie di emergenza, nonche' nelle aree di servizio o di parcheggio; b) per quanto concerne le prestazioni connesse con la sicurezza, alle ipotesi di soccorso sanitario, nonche' agli interventi tesi alla salvaguardia e al ripristino delle condizioni di sicurezza della viabilita'. 3) Procedure di raffreddamento e di conciliazione. Le procedure di raffreddamento in caso di rinnovo del contratto nazionale e del contratto aziendale sono regolate dai contratti collettivi nazionali di categoria vigenti, ove applicabili, fermo restando quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000. L'organizzazione sindacale che promuove uno stato di agitazione deve avanzare richiesta motivata di incontro all'azienda, che entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta procede alla formale convocazione. Decorsi 5 giorni lavorativi dalla formale convocazione, ove non sia stato raggiunto un accordo, la prima fase della procedura si intende esaurita con esito negativo. Se l'azienda non convoca l'organizzazione sindacale richiedente, decorsi cinque giorni lavorativi dalla richiesta di incontro, la prima fase della procedura si intende esaurita con esito negativo. L'attivazione della procedura sopra regolata, non produce alcun effetto ai fini della titolarita' negoziale dell'organizzazione sindacale partecipante alla procedura stessa. A seguito dell'esaurimento con esito negativo della prima fase della procedura, questa prosegue con un tentativo di conciliazione da esperirsi in sede negoziale di livello superiore nei termini convenuti dalle parti. In caso di mancato accordo su questi ultimi si applicano le medesime regole previste per la prima fase della procedura. Resta ferma la facolta' di esperire il tentativo di conciliazione nella sede amministrativa. Durante le procedure di cui sopra, le parti si astengono da iniziative unilaterali. 4) Preavviso e requisiti della proclamazione. La proclamazione deve avere ad oggetto una singola astensione dal lavoro e deve essere comunicata ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, almeno dieci giorni prima dell'effettuazione dello sciopero, con l'indicazione della data, della durata, delle motivazioni e dell'ambito aziendale o territoriale dello stesso. La proclamazione deve, altresi', precisare se si tratta del primo sciopero o di astensione successiva alla prima nell'ambito della stessa vertenza. In caso di proclamazioni di sciopero per turni deve essere indicato l'orario di inizio e l'orario finale dell'astensione per ciascun turno di servizio. 5) Durata. Per il personale addetto al servizio di soccorso meccanico, il primo sciopero di ogni vertenza non puo' superare le 24 ore. Le astensioni dal lavoro successiva alla prima e relative alla stessa vertenza non possono superare le 48 ore. Per il personale autostradale addetto alla sicurezza, il primo sciopero di ogni vertenza non puo' superare le 4 ore per ciascun turno di lavoro. Le astensioni dal lavoro successive alla prima e relative alla stessa vertenza non possono superare l'intera giornata lavorativa. Le astensioni dal lavoro devono svolgersi in un unico periodo di durata continuativa. 6) Intervallo tra azioni di sciopero. Tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del successivo - anche se si tratta di astensioni dal lavoro proclamate da soggetti sindacali diversi, le quali incidano sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza - deve intercorrere un intervallo di almeno tre giorni. 7) Franchigie ed esclusioni. I periodi di franchigia, nei quali non potranno essere effettuati scioperi, sono i seguenti: dal 18 dicembre al 7 gennaio; dal giovedi' precedente la Pasqua fino al giovedi' successivo; dal 24 aprile al 2 maggio; dal 27 giugno al 4 luglio; dal 27 luglio al 3 settembre; dal 30 ottobre al 5 novembre; dal terzo giorno precedente al terzo giorno successivo le consultazioni elettorali politiche nazionali, europee, referendarie nazionali, nonche' le consultazioni elettorali regionali e amministrative che riguardino un insieme di regioni, provincie e comuni con popolazione complessiva superiore al 20% della popolazione nazionale; dal giorno precedente al giorno successivo le elezioni politiche suppletive, o le elezioni regionali ed amministrative parziali; Il giorno iniziale e quello finale dei periodi suindicati sono compresi nella franchigia. 8) Sospensione o revoca. La revoca, la sospensione o il rinvio spontanei dello sciopero proclamato devono avvenire non meno di cinque giorni prima della data prevista per lo sciopero. A norma dell'art. 2, comma 6, della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, il superamento di tale limite e' consentito quando sia stato raggiunto un accordo tra le parti, ovvero quando la revoca, la sospensione o il rinvio dello sciopero siano giustificati da un intervento della Commissione di garanzia o dell'autorita' competente alla precettazione ai sensi dell'art. 8 della stessa legge. Della sospensione o revoca di ciascuna astensione deve essere data comunicazione nelle stesse forme previste dall'art. 2, comma 6, della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, per le informazioni all'utenza delle proclamazioni di scioperi. Gli scioperi proclamati, o in corso di effettuazione, saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti di particolare gravita', di calamita' naturali e di stati di emergenza dichiarati tali dalla protezione civile. 9) Prestazioni indispensabili. Si considerano prestazioni indispensabili, da garantire 24 ore su 24 (o per il minor tempo corrispondente alla normale durata delle prestazioni erogate) per tutte le giornate dell'anno in caso di sciopero quelle relative: a) soccorso meccanico: a.1) al funzionamento delle centrali operative, al fine di assicurare in modo continuativo la ricezione e lo smistamento delle chiamate di soccorso; a.2) al funzionamento dei centri di soccorso autostradale, in modo da garantire nel minore tempo possibile la rimozione del veicolo ogni qual volta sia da soccorrere un veicolo fermo, per avaria o incidente, sulla carreggiata, sulle rampe, sugli svincoli, sulla corsia di emergenza, nonche' in aree di servizio o di parcheggio; b) sicurezza: b.1) alla viabilita', in modo da garantire le condizioni di sicurezza del traffico, assicurando altresi' gli opportuni interventi in caso di incidente o di altro evento; b.2) al centro radio informativo, in modo da garantire continuativamente la ricezione e lo smistamento delle chiamate, nonche' il collegamento tra tutti i soggetti interessati, affinche' siano assicurati gli interventi necessari alla sicurezza dell'utenza e al soccorso sanitario; b.3) al funzionamento degli impianti, al fine di assicurare l'effettuazione degli interventi e delle attivita' di cui ai precedenti punti b.1) e b.2); b.4) alle attivita' di informazione sulla sicurezza relativamente all'intera rete autostradale. 10) Personale tenuto all'erogazione delle prestazioni indispensabili. a) Per quanto concerne il soccorso meccanico, le prestazioni indispensabili saranno assicurate attraverso l'impiego di contingenti minimi di personale e di una dotazione minima di carri di soccorso, idoneamente dislocati in numero congruo per garantire la tempestivita' del soccorso, tenuto conto dei volumi di traffico delle tratte autostradali interessate, delle caratteristiche del tracciato, delle distanze dagli accessi, delle condizioni atmosferiche tipiche della zona, delle statistiche degli interventi e degli incidenti verificatisi negli anni precedenti e di altre particolari situazioni. Gli enti concedenti le autorizzazioni all'espletamento del servizio di soccorso stradale dovranno stabilire negli atti di concessione, conformemente alle eventuali direttive impartite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'obbligo delle organizzazioni autorizzate di specificare i contingenti minimi al fine di assicurare le prestazioni indispensabili di cui al precedente punto 9), nonche' i tempi massimi nei quali dovra' essere effettuato l'intervento di soccorso. Copia degli atti di concessione deve essere inviata alla Commissione. b) Per quanto concerne la sicurezza, le prestazioni indispensabili saranno assicurate attraverso la predisposizione di appositi presidi, a tal fine costituiti con l'impiego di contingenti minimi di personale comandato - la cui consistenza deve essere comunque idonea a garantire la tempestivita' dell'intervento - ovvero, e sempre che le prestazioni da erogare lo consentano, di personale reperibile. I contingenti minimi di personale da impiegare per l'erogazione delle prestazioni indispensabili sono determinati in un piano predisposto dalle singole aziende, sentite le organizzazioni sindacali. In caso di dissenso tra le parti in ordine alla predeterminazione in via generale dei contingenti di cui al precedente comma, l'azienda dovra' provvedere all'individuazione dei contingenti almeno cinque giorni prima dell'inizio dell'astensione. In tal caso, la consistenza dei contingenti deve essere commisurata agli standard medi del personale ordinariamente impiegato per lo svolgimento delle sole attivita' connesse con la sicurezza degli utenti nelle giornate omologhe delle quattro settimane precedenti l'astensione. 11) Astensioni dal lavoro straordinario e altre forme di azione sindacale. La presente disciplina si applica ad ogni forma di azione sindacale, comunque denominata, comportante una riduzione del servizio tale da determinare un pregiudizio per i diritti degli utenti. 12) Informazione all'utenza. Le aziende devono comunicare agli utenti, nelle forme di legge, almeno cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero, il momento iniziale e finale dell'astensione ed i servizi minimi che saranno garantiti. Le aziende dovranno altresi' informare l'utenza dell'astensione attraverso i canali radiotelevisivi che quotidianamente forniscono informazioni sulla circolazione autostradale, nonche' attraverso l'utilizzo dei portali a messaggio variabile, ove esistenti.
Dispone
la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, alla FISE, alla Federreti, all'ANAS, all'AISCAT, all'ACI GLOBAL, a Europ Assistance VAI, alle organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, FISAST-CISAS, Federazione intercategoriale sindacati autonomi settore trasporti, UGL Trasporti, SLA-CISAL, FAST-CONFSAL.
Dispone inoltre
la pubblicazione della regolamentazione provvisoria e degli estremi della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
|
|
|