| Gazzetta n. 272 del 22 novembre 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLA SANITA' |  
| DECRETO 6 agosto 2001 |  
| Attuazione della direttiva della Commissione 2001/47/CE del 25 giugno 2001,  concernente  l'iscrizione  della sostanza attiva "Paecilomyces Fumosoroseus"   (ceppo   Apopka 97,  PFR  97  o  CG  170,  ATCC20874) nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. |  
  |  
 |  
                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
    Visto  il  decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n. 194, relativo all'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE  del  15 luglio 1991, in materia  di  immissione  in  commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6;  Considerato  che, conformemente all'art. 6, par. 2, della direttiva 91/414/CE, il Belgio ha ricevuto una richiesta per l'iscrizione della sostanza  attiva "Paecilomyces Fumosoroseus" (ceppo Apopka 97, PFR 97 o CG 170, ATCC20874) nell'allegato I della direttiva medesima;  Tenuto  conto  che  il Belgio, in qualita' di Paese relatore per la sostanza  attiva "Paecilomyces Fumosoroseus" (ceppo Apopka 97, PFR 97 o  CG 170, ATCC20874), ha effettuato il lavoro di valutazione di tale sostanza, presentando la relativa relazione;  Considerato  che  la  relazione  e'  stata riesaminata dal Comitato fitosanitario  permanente ed il riesame si e' concluso favorevolmente il 27 aprile 2001;  Considerato, inoltre, che dalle valutazioni effettuate dal Comitato scientifico   per   le   piante  si  puo'  desumere  che  i  prodotti fitosanitari  contenenti  la  suddetta  sostanza attiva soddisfino in generale  le esigenze di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettere a) e b) e paragrafo 3 della direttiva, in particolare per quanto riguarda gli impieghi  esaminati  e  specificati  nel  rapporto  di  riesame della Commissione;  Vista la direttiva della Commissione 2001/47/CE del 25 giugno 2001, concernente   l'iscrizione   della   sostanza   attiva  "Paecilomyces Fumosoroseus"   (ceppo   Apopka 97,  PFR  97  o  CG  170,  ATCC20874) nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;  Ritenuto   di   dover  procedere  al  recepimento  della  direttiva 2001/47/CE della Commissione, con l'inserimento della sostanza attiva nell'allegato I del decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995;                              Decreta:                               Art. 1.  La  sostanza attiva PAECILOMYCES FUMOSOROSEUS (ceppo Apopka 97, PFR 97  o  CG  170,  ATCC20874)  e'  iscritta,  fino  al  30 giugno 2011, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione  chimica  ed  alle  condizioni riportate nell'allegato al presente decreto.  |  
|   |                                 Art. 2.  1. Il  Ministero  della  sanita' adotta entro il 31 dicembre 2001 i provvedimenti  amministrativi necessari ad adeguare alle disposizioni del presente decreto le autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti  fitosanitari  contenenti "Paecilomyces Fumosoroseus" (ceppo Apopka 97, PFR 97 o CG 170, ATCC20874).  2. E'  prorogato  fino  al  30  novembre  2002  il  termine  per le autorizzazioni temporanee relative a prodotti fitosanitari contenenti la  sostanza attiva "Paecilomyces Fumosoroseus" (ceppo Apopka 97, PFR 97  o CG 170, ATCC20874) concesse sulla base del rapporto di riesame. Tali  autorizzazioni saranno revocate e, ove opportuno, sostituite da autorizzazioni a pieno titolo.  3. In  applicazione dei principi uniformi da fissare da parte della U.E.,  il  Ministero  della  sanita'  riesaminera'  le autorizzazioni concesse  entro  dodici mesi dalla data di adozione di detti principi uniformi.  |  
|   |                                 Art. 3.  Nel  caso di autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari    contenenti    la    sostanza   attiva   "Paecilomyces Fumosoroseus"  (ceppo  Apopka 97, PFR 97 o CG 170, ATCC20874) insieme ad  altra  sostanza  attiva  iscritta  nell'allegato  I  del  decreto legislativo   17 marzo  1995,  n.  194,  deve  essere  presentato  al Ministero  della  sanita'  un  fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato  III  del  citato  decreto  legislativo entro tre anni a decorrere dall'inserimento dell'ultima delle predette sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.  |  
|   |                                 Art. 4.  Il  rapporto  di riesame (ad eccezione delle informazioni riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194), e'  messo a disposizione di eventuali interessati, per consultazione, a seguito di specifica richiesta.  Il  presente  decreto,  trasmesso  alla  Corte  dei  conti  per  la registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  entra  in  vigore  il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.    Roma, 6 agosto 2001                                                 Il Ministro: Sirchia Registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 2001 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 322  |  
|   |                                                               Allegato           ----> vedere allegato a pag. 9 della G.U. <----  |  
|   |  
 
 | 
 |