Gazzetta n. 272 del 22 novembre 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SANITA' |
DECRETO 6 agosto 2001 |
Attuazione della direttiva della Commissione 2001/47/CE del 25 giugno 2001, concernente l'iscrizione della sostanza attiva "Paecilomyces Fumosoroseus" (ceppo Apopka 97, PFR 97 o CG 170, ATCC20874) nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. |
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IL MINISTRO DELLA SANITA'
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6; Considerato che, conformemente all'art. 6, par. 2, della direttiva 91/414/CE, il Belgio ha ricevuto una richiesta per l'iscrizione della sostanza attiva "Paecilomyces Fumosoroseus" (ceppo Apopka 97, PFR 97 o CG 170, ATCC20874) nell'allegato I della direttiva medesima; Tenuto conto che il Belgio, in qualita' di Paese relatore per la sostanza attiva "Paecilomyces Fumosoroseus" (ceppo Apopka 97, PFR 97 o CG 170, ATCC20874), ha effettuato il lavoro di valutazione di tale sostanza, presentando la relativa relazione; Considerato che la relazione e' stata riesaminata dal Comitato fitosanitario permanente ed il riesame si e' concluso favorevolmente il 27 aprile 2001; Considerato, inoltre, che dalle valutazioni effettuate dal Comitato scientifico per le piante si puo' desumere che i prodotti fitosanitari contenenti la suddetta sostanza attiva soddisfino in generale le esigenze di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettere a) e b) e paragrafo 3 della direttiva, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nel rapporto di riesame della Commissione; Vista la direttiva della Commissione 2001/47/CE del 25 giugno 2001, concernente l'iscrizione della sostanza attiva "Paecilomyces Fumosoroseus" (ceppo Apopka 97, PFR 97 o CG 170, ATCC20874) nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE; Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva 2001/47/CE della Commissione, con l'inserimento della sostanza attiva nell'allegato I del decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995; Decreta: Art. 1. La sostanza attiva PAECILOMYCES FUMOSOROSEUS (ceppo Apopka 97, PFR 97 o CG 170, ATCC20874) e' iscritta, fino al 30 giugno 2011, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato al presente decreto. |
| Art. 2. 1. Il Ministero della sanita' adotta entro il 31 dicembre 2001 i provvedimenti amministrativi necessari ad adeguare alle disposizioni del presente decreto le autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti "Paecilomyces Fumosoroseus" (ceppo Apopka 97, PFR 97 o CG 170, ATCC20874). 2. E' prorogato fino al 30 novembre 2002 il termine per le autorizzazioni temporanee relative a prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva "Paecilomyces Fumosoroseus" (ceppo Apopka 97, PFR 97 o CG 170, ATCC20874) concesse sulla base del rapporto di riesame. Tali autorizzazioni saranno revocate e, ove opportuno, sostituite da autorizzazioni a pieno titolo. 3. In applicazione dei principi uniformi da fissare da parte della U.E., il Ministero della sanita' riesaminera' le autorizzazioni concesse entro dodici mesi dalla data di adozione di detti principi uniformi. |
| Art. 3. Nel caso di autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva "Paecilomyces Fumosoroseus" (ceppo Apopka 97, PFR 97 o CG 170, ATCC20874) insieme ad altra sostanza attiva iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, deve essere presentato al Ministero della sanita' un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo entro tre anni a decorrere dall'inserimento dell'ultima delle predette sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. |
| Art. 4. Il rapporto di riesame (ad eccezione delle informazioni riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194), e' messo a disposizione di eventuali interessati, per consultazione, a seguito di specifica richiesta. Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Roma, 6 agosto 2001 Il Ministro: Sirchia Registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 2001 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 322 |
| Allegato ----> vedere allegato a pag. 9 della G.U. <---- |
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