Gazzetta n. 272 del 22 novembre 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SANITA' |
DECRETO 6 agosto 2001 |
Attuazione della direttiva della Commissione 2001/28/CE del 20 aprile 2001, concernente l'iscrizione della sostanza attiva "KBR 2738 (Fenhexamid)" nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. |
|
|
IL MINISTRO DELLA SANITA'
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6; Considerato che, conformemente all'art. 6, par. 2, della direttiva 91/414/CE, il Regno Unito ha ricevuto una richiesta per l'iscrizione della sostanza attiva "KBR 2738 (Fenhexamid)" nell'allegato I della direttiva medesima; Tenuto conto che il Regno Unito, in qualita' di Paese relatore per la sostanza attiva "KBR 2738 (Fenhexamid)", ha effettuato il lavoro di valutazione sulla sostanza, presentando la relativa relazione; Considerato che la relazione e' stata riesaminata dal Comitato fitosanitario permanente ed il riesame si e' concluso favorevolmente il 19 ottobre 2000; Considerato, comunque, che il Comitato scientifico per le piante ha asserito che per l'utilizzazione della suddetta sostanza attiva, le autorizzazioni degli Stati membri devono comportare disposizioni relative alla gestione di rischi specifici in conformita' all'allegato VI della direttiva citata; Vista la direttiva della Commissione 2001/28/CE del 20 aprile 2001, concernente l'iscrizione della sostanza attiva "KBR 2738 (Fenhexamid)" nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE; Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva 2001/28/CE della Commissione, con l'inserimento della sostanza attiva "KBR 2738 (Fenhexamid)" nell'allegato I del decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995; Decreta: Art. 1. La sostanza attiva KBR 2738 (FENHEXAMID) e' iscritta, fino al 31 maggio 2011, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato al presente decreto. |
| Art. 2. 1. Il Ministero della sanita' adotta entro il 1 agosto 2001 i provvedimenti amministrativi necessari ad adeguare alle disposizioni del presente decreto le autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti "KBR 2738 (Fenhexamid)". 2. E' prorogato al 1 agosto 2002 il termine per le autorizzazioni temporanee concesse per i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva "KBR 2738 (Fenhexamid)" per quanto attiene al processo di esame e di decisione, in applicazione dei principi uniformi di valutazione di cui all'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, come modificato dal decreto ministeriale 3 novembre 1998. |
| Art. 3. Nel caso di autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva "KBR 2738 (Fenhexamid)" insieme ad altra sostanza attiva iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, deve essere presentato al Ministero della sanita' un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo entro tre anni, a decorrere dall'inserimento dell'ultima delle predette sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. |
| Art. 4. Il rapporto di riesame (ad eccezione delle informazioni riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194), e' messo a disposizione degli eventuali interessati, per consultazione, a seguito di specifica richiesta. |
| Art. 5. E' consentita fino al 31 dicembre 2002 la commercializzazione delle scorte dei prodotti fitosanitari non rispondenti alle caratteristiche tecniche prescritte. Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Roma, 6 agosto 2001 Il Ministro: Sirchia Registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 2001 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 323 |
| Allegato ----> vedere allegato a pag. 7 della G.U. <---- |
|
|
|