| Gazzetta n. 271 del 21 novembre 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |  
| DECRETO 9 ottobre 2001 |  
| Rivalutazione  delle  prestazioni  economiche erogate dall'I.N.A.I.L. con decorrenza 1 luglio 2001, per il settore industria. |  
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          IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI                           di concerto con              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
    Visto   l'art.   116   del   testo  unico  delle  disposizioni  per l'assicurazione  obbligatoria  contro  gli  infortuni sul lavoro e le malattie  professionali,  approvato  con decreto del Presidente della Repubblica  30 giugno  1965,  n.  1124,  modificato dall'art. 1 della legge  10 maggio 1982, n. 251, e dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;  Visto  l'art.  11  del  decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 che,  tra  l'altro,  ha  stabilito che con effetto dall'anno 2000 e a decorrere dal 1 luglio di ciascun anno la retribuzione di riferimento per  la  liquidazione  delle  rendite  corrisposte dall'I.N.A.I.L. ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di  appartenenza  dei  medesimi, e' rivalutata annualmente sulla base della  variazione  effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai  e  impiegati  intervenuta  rispetto all'anno precedente e che tali   incrementi  annuali  verranno  riassorbiti  nell'anno  in  cui scattera'  la  variazione  retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata all'art. 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n.   41,  rispetto  alla  retribuzione  presa  a  base  per  l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20;  Visto  il  decreto  ministeriale  1  agosto  2000,  concernente  la rivalutazione  delle  prestazioni  economiche  dell'I.NA.I.L.  dal  1 luglio 2000 per il settore industria;  Vista  la delibera del Consiglio di amministrazione dell'I.N.A.I.L. n. 246 del 10 maggio 2001;  Vista la variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di  operai ed impiegati, intervenuta nell'anno 2000 rispetto all'anno 1999, calcolata dall'I.S.T.A.T., pari al 2,6 per cento;  Considerato  che  non  si  e'  verificata la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;                              Decreta:                               Art. 1.  A  norma  dell'art.  116  del  testo  unico  delle disposizioni per l'assicurazione  obbligatoria  contro  gli  infortuni sul lavoro e le malattie  professionali,  approvato  con decreto del Presidente della Repubblica  30 giugno  1965,  n.  1124,  modificato dall'art. 1 della legge  10 maggio 1982, n. 251, e dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e dall'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n.  38, la retribuzione media giornaliera e' fissata in L. 106.138 ai fini   della  determinazione  del  minimale  e  del  massimale  della retribuzione  annua,  i  quali,  di  conseguenza,  sono  stabiliti, a decorrere  dal  1  luglio  2001,  nella  misura di L. 22.289.000 e di L. 41.394.000.  Per  i  componenti  lo stato maggiore della navigazione marittima e della  pesca marittima, il massimale della retribuzione annua risulta stabilito, rispettivamente, in L. 59.607.000 per i comandanti e per i capi macchinisti, in L. 50.500.000 per i primi ufficiali di coperta e di macchina ed in L. 45.947.000 per gli altri ufficiali.  Ai  fini  della  riliquidazione  delle  rendite, prevista dal primo comma del citato art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38,  i  coefficienti  annui  di  variazione  sono  determinati  nelle seguenti misure:    anno 1999 e precedenti: 1,0260;    anno 2000 e 1o semestre 2001: 1,0000.  |  
|   |                                 Art. 2.  A  norma  dell'art.  76 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 6 della legge 10 maggio 1982,  n.  251,  ed  ai  sensi  dell'art.  11 del decreto legislativo 23 febbraio   2000,  n.  38,  l'assegno  per  l'assistenza  personale continuativa,   a   decorrere  dal  1  luglio  2001,  e'  fissato  in L. 734.000.  |  
|   |                                 Art. 3.  A  norma  dell'art.  85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 7 della legge 10 maggio 1982,  n.  251,  ed  ai  sensi  dell'art.  11 del decreto legislativo 23 febbraio  2000, n. 38, l'assegno una volta tanto da corrispondere, in  caso di morte per infortunio o malattia professionale agli aventi diritto, a decorrere dal 1 luglio 2001, e' fissato in L. 2.941.000.  |  
|   |                                 Art. 4.  A  norma  dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38,  gli  incrementi  annuali come sopra determinati, dovranno essere riassorbiti  nell'anno  in  cui  scattera'  la variazione retributiva minima  non inferiore al 10 per cento fissata dall'art. 20, commi 3 e 4,  della  legge  n. 41/1986, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20.  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per il visto  e  per  la  registrazione  e  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 9 ottobre 2001
                                             Il Ministro del lavoro                                          e delle politiche sociali                                                    Maroni Il Ministro dell'economia    e delle finanze        Tremonti
  Registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 2001 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 300  |  
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