Gazzetta n. 271 del 21 novembre 2001 (vai al sommario)
CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
DECRETO 15 novembre 2001
Modifica degli articoli 23 e 26 e introduzione dell'art. 26-bis del Regolamento interno del Consiglio superiore della magistratura.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Visto l'art. 20, n. 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195;
Visto il testo attualmente vigente del Regolamento interno del Consiglio superiore della magistratura;
Vista la delibera in data 8 novembre 2001 con la quale il Consiglio superiore della magistratura ha modificato gli articoli 23 e 26 del regolamento interno e ha introdotto l'art. 26-bis;

Decreta:

L'art. 23 del Regolamento interno e' formulato come segue:
"Art. 23 (Procedura per i trasferimenti e le assegnazioni di sedi). - 1. La Commissione referente competente individua i posti vacanti che devono essere coperti e ne richiede la pubblicazione sul Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia, tranne che, per esigenze di servizio di particolare urgenza, ritenga di proporre al Consiglio di provvedere immediatamente.
2. La Commissione, trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione del Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia recante 1'avviso della vacanza, provvede a formare la graduatoria degli aspiranti secondo i criteri fissati dal Consiglio ed a formulare la conseguente proposta.
3. Il Consiglio provvede con propria deliberazione, votando sulla proposta della Commissione, e, se essa sia respinta, sui nominativi che seguono nella graduatoria formata dalla Commissione.
4. Quando debbono essere assegnati piu' posti di un medesimo ufficio, contestualmente pubblicati, non sono ammissibili emendamenti alla proposta o alle proposte che possano incidere sulla individuazione dei magistrati vincitori del concorso, ma esclusivamente proposte alternative. Ove sia stata presentata una proposta alternativa, il Presidente, su richiesta di un componente diverso dal proponente, rinvia la discussione alla seduta successiva. In tal caso non trova applicazione la disposizione di cui all'art. 48, comma 2.
5. Il Consiglio, deliberando il trasferimento, puo' contestualmente segnalare al Ministro della giustizia, per gli adempimenti di sua competenza, l'opportunita' che esso abbia effetto con urgenza".
L'art. 26 del Regolamento interno e' formulato come segue:
"Art. 26 (Ordine generale delle votazioni). - 1. La richiesta di rinvio della discussione o della deliberazione, comunque motivata, e' posta in votazione non appena sia presentata, con precedenza su ogni altra votazione. La questione preclusiva e' posta in votazione non appena sia presentata con precedenza su ogni altra questione, esclusa la richiesta di rinvio. Immediatamente dopo e' posta in votazione la questione sospensiva. Ogni questione regolamentare che sorga nel corso della seduta viene immediatamente esaminata e discussa dall'assemblea e quindi decisa in via incidentale dal Presidente. Prima della decisione e previa sospensione della seduta, il Presidente richiede il parere immediato e non vincolante della Commissione Regolamento, se lo ritiene opportuno o se almeno sette componenti ne fanno richiesta. Si procede quindi, terminata la discussione, alle votazioni, prima, sulle proposte di assunzioni istruttorie e di rinvio in Commissione per qualsiasi adempimento, poi, su quelle di definizione del merito. In ogni caso il Presidente puo', preliminarmente e senza dibattito sul punto, limitare la discussione alle sole richieste di assunzioni istruttorie o di ulteriori adempimenti ovvero ad altre questioni pregiudiziali, qualora si presentino di immediato rilievo, riservando alla fase immediatamente successiva la discussione e la definizione del merito.
2. Agli effetti del comma precedente si intende per questione preclusiva quella con cui e' proposto che un determinato argomento sia espunto dall'ordine del giorno e che su di esso non si abbia a deliberare per inammissibilita' o per altro specificato motivo. E' questione preclusiva anche quella con cui si propone di non aggiungere all'ordine del giorno della seduta l'argomento del quale si propone la trattazione in via d'urgenza ai sensi dell'art. 45, comma 3, del presente regolamento. Si intende per questione sospensiva quella con cui e' proposto che di un argomento non si abbia a discutere se non dopo una data o un evento determinati o dopo la conclusione di un procedimento riguardante un argomento connesso ovvero dopo una conclusione di una fase di tale procedimento.
3. I richiami al regolamento o per l'ordine del giorno o per l'ordine dei lavori o per la posizione della questione o per la priorita' delle votazioni hanno la precedenza sulla questione principale.
4. Prima della votazione sulla proposta si pongono in votazione gli emendamenti. Qualora siano presentati piu' emendamenti ad uno stesso testo, essi sono posti in votazione cominciando da quelli che piu' si allontanano dal testo originario: prima quelli parzialmente soppressivi, quindi quelli parzialmente sostitutivi ed infine quelli aggiuntivi. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima di quello principale. Se siano proposti emendamenti parzialmente soppressivi, ovvero se il testo proposto dalla Commissione sia suscettibile di essere diviso per argomenti distinti, si puo' procedere a voto per parti separate, su richiesta di un componente; si puo' altresi', in tal caso, procedere a discussione su ciascuna parte che venga successivamente messa in votazione.
5. Il Presidente ha facolta' di modificare l'ordine delle votazioni quando lo reputi opportuno ai fini dell'economia o della chiarezza delle votazioni stesse".
Dopo l'art. 26 e' inserito l'art. 26-bis formulato come segue:
"Art. 26-bis (Modalita' delle votazioni delle proposte). - 1. Nel caso in cui la Commissione abbia formulato una sola proposta, essa e' posta in votazione e, ove sia respinta, vengono poste in votazione le eventuali proposte alternative secondo l'ordine della loro presentazione in Consiglio.
2. Salvo quanto previsto dai commi 4 e seguenti del presente articolo, nel caso in cui siano dalla Commissione presentate due o piu' proposte e la votazione per ballottaggio non sia chiesta da almeno cinque componenti, e' posta in votazione per prima la proposta deliberata a maggioranza. Se questa e' respinta, vengono successivamente poste in votazione le altre proposte presentate in Commissione dai componenti della stessa, secondo il numero dei voti riportati. Le proposte che in Commissione hanno ricevuto parita' di voti vengono messe in votazione secondo l'ordine di presentazione, iniziando da quella del relatore della pratica. Se le proposte presentate in Commissione sono respinte, vengono messe in votazione le eventuali proposte alternative secondo l'ordine della loro presentazione in Consiglio.
3. Nel caso in cui sia stata richiesta la votazione per ballottaggio e le proposte presentate in Commissione ed eventualmente in Consiglio siano due, esse vengono messe in votazione contestualmente e si considera approvata quella che ha ricevuto il maggior numero di voti. In caso di parita', la votazione e' immediatamente ripetuta e, se la parita' permane, si procede ai sensi del comma 2. Ove le proposte siano piu' di due, si considera approvata quella che ha ricevuto piu' della meta' dei voti validamente espressi. Se nessuna delle proposte ha ricevuto il numero di voti richiesto, si procede ad una votazione successiva, all'esito della quale si considera approvata quella che ha riportato il maggior numero di voti. In caso di parita' tra le proposte che hanno ricevuto il maggior numero di voti, esse sono nuovamente poste in votazione, con esclusione delle altre. Se la parita' permane, si procede ai sensi del comma 2.
4. Quando siano presentate due o piu' proposte che comportino la comparazione tra magistrati, anche onorari, e la votazione per ballottaggio non sia chiesta da almeno cinque componenti, viene messa in votazione per prima la proposta deliberata a maggioranza dalla Commissione. Se essa non raggiunge la maggioranza dei voti, vengono successivamente poste in votazione le altre proposte presentate in Commissione dai componenti della stessa, secondo il numero dei voti riportati da ciascuna di esse. Le proposte che hanno ricevuto parita' di voti in Commissione vengono poste in votazione secondo l'ordine di collocazione nel ruolo dei candidati. Se le proposte presentate in Commissione sono respinte, vengono messe in votazione le eventuali proposte alternative secondo l'ordine della loro presentazione in Consiglio.
5. Nel caso in cui sia stata richiesta la votazione per ballottaggio ed i candidati proposti in Commissione ed eventualmente in Consiglio siano due, viene nominato il candidato che ha riportato il maggior numero di voti. In caso di parita', la votazione e' immediatamente ripetuta e, se la parita' permane, e' nominato il candidato che occupa la migliore collocazione nel ruolo. Ove i candidati siano piu' di due, viene nominato, tra quelli proposti in Commissione ed eventualmente in Consiglio, il candidato che ha ricevuto piu' della meta' dei voti validamente espressi. Se nessuna delle proposte ha ricevuto il numero di voti richiesto, si procede ad una votazione successiva, all'esito della quale si considera approvata quella che ha riportato il maggior numero di voti. In caso di parita' tra le proposte che hanno ricevuto il maggior numero di voti, esse sono nuovamente poste in votazione, con esclusione delle altre. Se la parita' permane, e' nominato il candidato che occupa la migliore collocazione nel ruolo.
6. La votazione per la designazione ad uffici direttivi di cui all'art. 11, comma 3, della legge 24 marzo 1958, n. 195, e' ammissibile soltanto se per tutti i candidati sia stata completata la procedura di concertazione con il Ministro della giustizia".
Dato a Roma, addi' 15 novembre 2001
CIAMPI

Il segretario generale
del Consiglio superiore della magistratura
Pratis
 
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