| Gazzetta n. 271 del 21 novembre 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |  
| DECRETO 7 novembre 2001 |  
| Autorizzazione  alla  societa' I.A.C.E. S.r.l. in Padova, al rilascio di certificazione CE per gli ascensori ai sensi della direttiva 95/16 CE. |  
  |  
 |  
                        IL DIRETTORE GENERALE             dello sviluppo produttivo e competitivita'
    Vista  la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del  29 giugno  1995  per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;  Vista  la  direttiva  del  Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato  del  16 settembre  1998,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  263 del 10 novembre 1998, concernente  la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE;  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162,  art. 9, recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999;  Vista  l'istanza  del  13  luglio 2001, acquisita in atti di questo Ministero in data 24 luglio 2001, protocollo n. 785.483, con la quale l'organismo   I.A.C.E.  S.r.l.  con  sede  legale  in  via  Francesco Bonafede,  1  -  35126  Padova,  in forza dell'art. 9 del decreto del Presidente  della  Repubblica  30 aprile  1999,  n. 162, ha richiesto l'autorizzazione   al  rilascio  di  certificazioni  ai  sensi  della direttiva medesima;  Considerato  che la documentazione prodotta dall'organismo I.A.C.E. S.r.l.  -  Padova  soddisfa  quanto  richiesto  dalla  direttiva  del Ministro   dell'industria,   del  commercio  e  dell'artigianato  del 16 settembre   1998,   pubblicata   nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998;  Considerato  altresi'  che  l'organismo I.A.C.E. S.r.l - Padova, ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di sicurezza di cui  all'art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;  Sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
                                Decreta:                               Art. 1.  1.  L'organismo  I.A.C.E.  S.r.l., con sede legale in via Francesco Bonafede,   1   -   35126  Padova,  e'  autorizzato  al  rilascio  di certificazioni  CE secondo quanto riportato negli allegati al decreto del  Presidente  della  Repubblica  30 aprile 1999, n. 162 di seguito elencati:    allegato V: esame CE del tipo (modulo B);    allegato VI: esame finale;    allegato X: verifica di unico prodotto (modulo G).  2.  La  certificazione  deve  essere  effettuata  secondo le forme, modalita'  e  procedure stabilite nei pertinenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.  3.    Con   periodicita'   trimestrale,   copia   integrale   delle certificazioni  rilasciate,  e'  inviata  su  supporto  magnetico, al Ministero  delle  attivita'  produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico.  4.   L'organismo   provvede,   anche  su  supporto  magnetico  alla registrazione  delle  revisioni  periodiche  effettuate e terra' tali dati  a  disposizione  del  Ministero  delle  attivita'  produttive - Ispettorato tecnico.  |  
|   |                                 Art. 2.  1.  La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla   pubblicazione   nella   Gazzetta  Ufficiale  ed  ha  validita' triennale.  2.  Entro  il periodo di validita' della presente autorizzazione il Ministero  delle  attivita  produttive  - Direzione generale sviluppo produttivo  e  competitivita'  -  Ispettorato  tecnico, si riserva la verifica  della  permanenza  dei  requisiti  per  la  certificazione, disponendo appositi controlli.  |  
|   |                                 Art. 3.  1.  Ove,  nel  corso  dell'attivita',  anche a seguito dei previsti controlli,  venga accertata la inadeguatezza delle capacita' tecniche e  professionali,  o  si  constati che, per la mancata osservanza dei criteri  minimi  fissati nell'allegato VII del decreto del Presidente della  Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ed in particolare di quanto ivi  previsto ai punti 1) e 2), codesto organismo non soddisfa piu' i requisiti  di  cui  all'art.  9  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica  30 aprile  1999,  n.  162,  si  procede alla revoca della presente autorizzazione.  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 7 novembre 2001                                      Il direttore generale: Visconti  |  
|   |  
 
 | 
 |