Gazzetta n. 271 del 21 novembre 2001 (vai al sommario) |
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI |
COMUNICATO |
Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dirigente dell'Ente autonomo esposizione universale di Roma |
|
|
A seguito del parere favorevole espresso in data 8 agosto 2001 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, sulla base dell'intesa intercorsa con l'Ente EUR sul testo dell'ipotesi di accordo per il rinnovo del C.C.N.L. relativo al personale dirigente dell'Ente autonomo esposizione universale di Roma nonche' della certificazione della Corte dei conti, in data 24 ottobre 2001, sull'attendibilita' dei costi quantificati per il medesimo accordo e sulla loro compatibilita' con gli strumenti di programmazione e di bilancio, il giorno 30 ottobre 2001 alle ore 11,25, presso la sede dell'Aran, ha avuto luogo l'incontro tra: ARAN: nella persona del Presidente avv. Guido Fantoni: firmato; e
===================================================================== Organizzazioni sindacali | Confederazioni sindacali ===================================================================== CGIL/FP: (firmato) | CGIL: (firmato) CISL/FPS: (firmato) | CISL: (firmato) UIL/PA: (firmato) | UIL: (firmato) CIDA: (firmato) | CIDA: (firmato)
Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dirigente dell'Ente autonomo esposizione universale di Roma nel testo allegato. |
| CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO ALLA DIRIGENZA DELL'ENTE AUTONOMO ESPOSIZIONE UNIVERSALE DI ROMA
Art. 1. Campo di applicazione
1. Il presente contratto collettivo di lavoro, stipulato ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come successivamente modificato e integrato, interviene, successivamente alla trasformazione dell'Ente autonomo esposizione universale di Roma in societa' per azioni, avvenuta in data 15 marzo 2000, per la disciplina di aspetti riferiti alla sola parte economica, con efficacia limitata al periodo antecedente detta trasformazione, fino all'applicazione del nuovo contratto collettivo applicato dalla S.p.a. 2. L'applicazione del presente contratto riguarda il personale dirigente che, nel periodo di vigenza contrattuale, risultava dipendente dell'Ente autonomo esposizione universale di Roma. Art. 2. Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
1. Il presente contratto concerne il periodo compreso tra il 1 gennaio 1998 e il 31 maggio 2000, data a partire dalla quale l'Ente ha applicato al proprio personale il contratto collettivo Federculture. Al personale soggetto a processi di mobilita' in relazione alla trasformazione dell'Ente in S.p.a. si applica il presente contratto fino alla data di inquadramento definitivo nella nuova amministrazione o ente pubblico o privato. 2. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. L'avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza dell'Ente da parte dell'ARAN. 3. Gli istituti con carattere vincolato ed automatico sono applicati dall'Ente entro trenta giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2. Art. 3. Incrementi della retribuzione ed effetti dei nuovi stipendi
1. Lo stipendio tabellare previsto dall'art. 2 del C.C.N.L. personale dirigenziale dell'EUR stipulato in data 26 maggio 1998 e' incrementato nelle seguenti misure lorde mensili con decorrenza dalle date sottoindicate: dal 1 novembre 1998: L. 153.000; dal 1 giugno 1999: L. 128.000. 2. Le misure dello stipendio tabellare risultanti dall'applicazione del comma 1 hanno effetto sul trattamento ordinario di previdenza, di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennita' di buonuscita o di fine servizio, sull'indennita' alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto. 3. I benefici economici risultanti dalla applicazione del presente articolo hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto alle scadenze e negli importi previsti nel presente articolo. Agli effetti dell'indennita' di buonuscita, dell'indennita' sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall'art. 2122 del C.C. si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio nonche' la retribuzione di posizione percepita provvedendo al recupero dei contributi non versati a totale carico degli interessati. 4. Sono confermate l'indennita' integrativa speciale e la retribuzione individuale di anzianita' nell'importo in godimento da parte dei dirigenti in servizio alla data di stipulazione del presente contratto. |
|
|
|