| Gazzetta n. 271 del 21 novembre 2001 (vai al sommario) |  
| AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI |  
| COMUNICATO  |  
| Contratto  collettivo  nazionale di lavoro per il personale dirigente dell'Ente autonomo esposizione universale di Roma |  
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    A  seguito  del  parere favorevole espresso in data 8 agosto 2001 dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  Dipartimento della funzione  pubblica,  sulla base dell'intesa intercorsa con l'Ente EUR sul  testo  dell'ipotesi  di  accordo  per  il  rinnovo  del C.C.N.L. relativo   al  personale  dirigente  dell'Ente  autonomo  esposizione universale  di  Roma  nonche'  della  certificazione  della Corte dei conti,   in  data  24 ottobre  2001,  sull'attendibilita'  dei  costi quantificati  per il medesimo accordo e sulla loro compatibilita' con gli  strumenti  di programmazione e di bilancio, il giorno 30 ottobre 2001  alle  ore  11,25,  presso  la  sede  dell'Aran,  ha avuto luogo l'incontro tra:      ARAN: nella persona del Presidente avv. Guido Fantoni: firmato; e
  =====================================================================     Organizzazioni sindacali     |     Confederazioni sindacali =====================================================================        CGIL/FP: (firmato)        |         CGIL: (firmato)       CISL/FPS: (firmato)        |         CISL: (firmato)        UIL/PA: (firmato)         |          UIL: (firmato)         CIDA: (firmato)          |         CIDA: (firmato)
      Al   termine  della  riunione  le  parti  hanno  sottoscritto  il Contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  relativo  al  personale dirigente dell'Ente autonomo esposizione universale di Roma nel testo allegato.  |  
|   |  CONTRATTO  COLLETTIVO  NAZIONALE  DI  LAVORO  RELATIVO ALLA DIRIGENZA          DELL'ENTE AUTONOMO ESPOSIZIONE UNIVERSALE DI ROMA
                                 Art. 1.                        Campo di applicazione
      1. Il presente contratto collettivo di lavoro, stipulato ai sensi e  per  gli  effetti  dell'art. 73 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come successivamente modificato e integrato, interviene, successivamente  alla  trasformazione  dell'Ente autonomo esposizione universale  di Roma in societa' per azioni, avvenuta in data 15 marzo 2000,   per  la  disciplina  di  aspetti  riferiti  alla  sola  parte economica,  con  efficacia  limitata  al  periodo  antecedente  detta trasformazione,  fino all'applicazione del nuovo contratto collettivo applicato dalla S.p.a.    2.  L'applicazione  del  presente contratto riguarda il personale dirigente   che,  nel  periodo  di  vigenza  contrattuale,  risultava dipendente dell'Ente autonomo esposizione universale di Roma.                               Art. 2. Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
      1.  Il  presente  contratto concerne il periodo compreso tra il 1 gennaio  1998  e il 31 maggio 2000, data a partire dalla quale l'Ente ha   applicato   al   proprio   personale   il  contratto  collettivo Federculture.  Al  personale  soggetto  a  processi  di  mobilita' in relazione  alla  trasformazione  dell'Ente  in  S.p.a.  si applica il presente  contratto  fino alla data di inquadramento definitivo nella nuova amministrazione o ente pubblico o privato.    2.  Gli  effetti  decorrono  dal  giorno  successivo alla data di stipulazione,  salvo  diversa  prescrizione  del  presente contratto. L'avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza dell'Ente da parte dell'ARAN.    3.  Gli  istituti  con  carattere  vincolato  ed  automatico sono applicati dall'Ente entro trenta giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.                               Art. 3.     Incrementi della retribuzione ed effetti dei nuovi stipendi
      1.  Lo  stipendio  tabellare  previsto  dall'art.  2 del C.C.N.L. personale  dirigenziale  dell'EUR stipulato in data 26 maggio 1998 e' incrementato nelle seguenti misure lorde mensili con decorrenza dalle date sottoindicate:      dal 1 novembre 1998: L. 153.000;      dal 1 giugno 1999: L. 128.000.    2.    Le    misure    dello    stipendio   tabellare   risultanti dall'applicazione del comma 1 hanno effetto sul trattamento ordinario di previdenza, di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennita' di   buonuscita  o  di  fine  servizio,  sull'indennita'  alimentare, sull'equo  indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.    3.   I  benefici  economici  risultanti  dalla  applicazione  del presente  articolo  hanno  effetto integralmente sulla determinazione del  trattamento  di  quiescenza  dei  dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto  alle  scadenze  e  negli  importi  previsti  nel  presente articolo. Agli effetti dell'indennita' di buonuscita, dell'indennita' sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall'art. 2122 del C.C. si   considerano  solo  gli  scaglionamenti  maturati  alla  data  di cessazione   dal   servizio  nonche'  la  retribuzione  di  posizione percepita provvedendo al recupero dei contributi non versati a totale carico degli interessati.    4.   Sono  confermate  l'indennita'  integrativa  speciale  e  la retribuzione  individuale  di anzianita' nell'importo in godimento da parte  dei  dirigenti  in  servizio  alla  data  di  stipulazione del presente contratto.  |  
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