IL DIRETTORE GENERALE del   Dipartimento   per   l'ordinamento   sanitario,  la  ricerca  e l'organizzazione  del  Ministero  -  Direzione generale delle risorse umane e delle professioni sanitarie
    Vista  la domanda con la quale la sig.ra Duro Marjeta ha chiesto il riconoscimento  del  titolo  di  infermiere conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;  Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,  che stabilisce le modalita', le condizioni e i limiti temporali per  l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non  comunitari,  delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;  Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394   del   1999,  che  disciplinano  il  riconoscimento  dei  titoli professionali  abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti  in  un  Paese  non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;  Acquisito   il   parere  della  conferenza  dei  servizi,  prevista dall'art.  12  del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del  decreto  legislativo  n.  319  del  1994,  nella riunione del 24 ottobre 2001;  Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;                              Decreta:  1.  Il  titolo di infermiere rilasciato nel 1987 dalla scuola media superiore  statale di infermeria di Tirana (Albania) alla sig.ra Duro Marjeta  nata  a  Tirana  (Albania)  il  giorno  8  gennaio  1955  e' riconosciuto  ai  fini  dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.  2.  La  sig.ra Duro Marjeta e' autorizzata ad esercitare in Italia, come  lavoratore  dipendente,  la  professione  di infermiere, previa iscrizione  al  collegio professionale territorialmente competente ed accertamento  da  parte  del  collegio  stesso della conoscenza della lingua   italiana   e   delle   speciali  disposizioni  che  regolano l'esercizio professionale in Italia.  3.  L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto e' consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite  ai  sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della  Repubblica  25  luglio  1998,  n.  286,  e  per  il periodo di validita'  ed  alle  condizioni  previste  dal  permesso  o  carta di soggiorno.  4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 30 ottobre 2001                                    Il direttore generale: Mastrocola  |