IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento per l'ordinamento sanitario, la ricerca e l'organizzazione del Ministero - Direzione generale delle risorse umane e delle professioni sanitarie
Vista la domanda con la quale il sig. Caipo Celestino Hermes ha chiesto il riconoscimento del titolo di licenciado en tecnologia medica especialidad de laboratorio conseguito in Peru', ai fini dell'esercizio in Italia della professione di tecnico sanitario di laboratorio biomedico; Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalita', le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli; Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari; Acquisito il parere della Conferenza dei Servizi, prevista dall'art. 12, del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14, del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 24 ottobre 2001; Ritenuto pertanto di accogliere la domanda; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; Decreta: 1. Il titolo di licenciado en tecnologia medica especialidad de laboratorio rilasciato nel 1989 dalla facolta' di tecnologia medica dell'Universita' Nazionale "Federico Villareal" di Lima (Peru) al sig. Caipo Celestino Hermes nato a La Libertad (Peru) il giorno 10 maggio 1962 e' riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di tecnico sanitario di laboratorio biomedico. 2. Il sig. Caipo Celestino Hermes e' autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di tecnico sanitario di laboratorio biomedico. 3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto e' consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validita' ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno. 4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 ottobre 2001 Il direttore generale: Mastrocola |