Gazzetta n. 270 del 20 novembre 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 22 ottobre 2001, n. 408 |
Regolamento recante modalita' attuative delle disposizioni tributarie sull'applicazione delle imposte sostitutive sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui agli articoli da 17 a 20 della legge 21 novembre 2000, n. 342. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 21 novembre 2000, n. 342, recante "Misure in materia fiscale", ed in particolare gli articoli da 17 a 21, ai sensi dei quali le societa' destinatarie dei conferimenti e le societa' conferenti di cui all'articolo 7, commi 2 e 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218, possono applicare le imposte sostitutive dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive sulla differenza tra il valore dei beni o delle azioni ricevuti a seguito dei predetti conferimenti e il loro costo fiscalmente riconosciuto; Visto l'articolo 19 della legge 21 novembre 2000, n. 342, che prevede l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 17 della stessa legge anche ai soggetti desti-natari dei conferimenti disciplinati dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358; Visto l'articolo 20 della legge 21 novembre 2000, n. 342, che disciplina le modalita' di attribuzione del credito d'imposta ai sensi dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; Visto l'articolo 21, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342, ai sensi del quale le disposizioni occorrenti per l'applicazione degli articoli da 17 a 21 della predetta legge sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 giugno 2001; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, effettuata con nota n. 3-8674/UCL, del 30 luglio 2001; Adotta il seguente regolamento: Art. 1. Soggetti e oggetto 1. Le societa' destinatarie dei conferimenti previsti dall'articolo 7, commi 2 e 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218, comprese quelle che hanno ricevuto le azioni rivenienti dai predetti conferimenti, nonche' le societa' che hanno effettuato conferimenti ai sensi del citato articolo 7, comma 5, possono applicare le imposte sostitutive dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive previste, rispettivamente, dagli articoli 17, commi 1 e 3, e 18, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, relativamente ai beni o alle azioni che sono stati ricevuti a seguito dei conferimenti e che sono ancora posseduti alla data del 10 dicembre 2000. 2. Nel caso in cui i beni ricevuti dalla societa' conferitaria a seguito dei conferimenti previsti dall'articolo 7, commi 2 e 5, della legge n. 218 del 1990, siano stati conferiti ad altra societa', l'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 17, commi 1 e 3, della legge n. 342 del 2000, e' applicata da detta societa'.
Note all'art. 1: - Per il testo dell'art. 7, commi 2 e 5 della legge 30 luglio 1990, n. 218 v. nelle note alle premesse. - Per il testo degli articoli 17, commi 1 e 3 e 18, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342 v. nelle note alle premesse.
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| Art. 2. Societa' conferitarie 1. L'imposta sostitutiva di cui all'articolo 17, commi 1 e 3, della legge n. 342 del 2000, puo' essere applicata, rispettivamente nella misura del 19 e del 15 per cento, come previsto del medesimo articolo 17, comma 1, sull'intera differenza tra il valore dei beni ricevuti a seguito dei conferimenti, quale risulta dal bilancio relativo all'esercizio chiuso anteriormente alla data del 10 dicembre 2000, e il loro costo fiscalmente riconosciuto alla fine dell'esercizio stesso. 2. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, la differenza di cui all'articolo 17, commi 1 e 3, della legge n. 342 del 2000, va computata con riferimento a tutti i beni ricevuti, compreso, come previsto del medesimo articolo 17, comma 1, l'avviamento e deve essere assunta al netto dei minori valori dei beni ricevuti in dipendenza dei conferimenti rispetto al loro costo fiscalmente riconosciuto, nonche' al netto delle maggiori passivita' e fondi per rischi e oneri iscritti in dipendenza del conferimento, per gli importi che risultino ancora iscritti nel bilancio relativo all'esercizio chiuso anteriormente alla data del 10 dicembre 2000. Tale differenza e' considerata costo fiscalmente riconosciuto dei beni cui la stessa e' riferibile e i minori valori nonche' le maggiori passivita' e fondi si considerano fiscalmente dedotti. Se al termine dell'esercizio in corso alla data del 10 dicembre 2000 l'ammontare complessivo degli accantonamenti per rischi su crediti fiscalmente dedotti o che siano considerati tali eccede il 5 per cento del valore di bilancio dei crediti, aumentato dell'ammontare delle svalutazioni dell'esercizio, l'eccedenza concorre a formare il reddito dell'esercizio stesso. 3. Se l'imposta sostitutiva e' applicata ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 342 del 2000, la differenza netta, di cui al comma 2, assoggettata ad imposta sostitutiva e' considerata, per l'ente o la societa' conferente, come previsto dal medesimo articolo 17, comma 2, secondo periodo, costo fiscalmente riconosciuto delle azioni ricevute a seguito dei conferimenti. Come previsto dall'articolo 17, comma 2, terzo periodo, della legge n. 342 del 2000, per il medesimo ammontare si considerano assoggettati ad imposta le riserve o fondi costituiti dall'ente o dalle societa' conferenti a fronte dei maggiori valori iscritti in sede di conferimento quali risultano dal bilancio chiuso anteriormente alla data del 10 dicembre 2000. Nel caso in cui le azioni rivenienti dai conferimenti siano state conferite ad altra societa', la differenza netta assoggettata ad imposta sostitutiva ai sensi del predetto articolo 17, comma 1, e' considerata costo fiscalmente riconosciuto anche delle azioni ricevute dall'ente o societa' in dipendenza del secondo conferimento. 4. Ove le azioni rivenienti dai conferimenti previsti dall'articolo 7, commi 2 e 5, della legge n. 218 del 1990, siano state conferite ad altra societa', la differenza netta, di cui al comma 2, assoggettata ad imposta sostitutiva ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 3, della legge n. 342 del 2000, e' considerata altresi', come previsto dal medesimo articolo 17, comma 2, ultimo periodo, costo fiscalmente riconosciuto delle azioni ricevute dalla medesima societa'. 5. Qualora i beni ricevuti a seguito dei conferimenti previsti dall'articolo 7, commi 2 e 5, della legge n. 218 del 1990, siano stati conferiti ad altra societa', la differenza netta, di cui al comma 2, assoggettata ad imposta sostitutiva, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 342 del 2000, e' considerata costo fiscalmente riconosciuto delle azioni ricevute dalla societa' conferente e delle azioni ricevute dall'ente o societa' che ha effettuato il precedente conferimento a quest'ultima societa'. Per il medesimo ammontare si considerano assoggettati ad imposta le riserve o fondi costituiti dall'ente o dalle societa' conferenti a fronte dei maggiori valori iscritti in sede di conferimento quali risultano dal bilancio chiuso anteriormente alla data del 10 dicembre 2000. 6. Il maggior costo fiscalmente attribuito alle azioni, ai sensi dei commi 3, 4 e 5, e' comunque riconosciuto fino a concorrenza del loro valore risultante dal bilancio relativo all'esercizio o periodo di gestione chiuso anteriormente alla data del 10 dicembre 2000.
Note all'art. 2: - Per il testo dell'art. 17 della legge 21 novembre 2000, n. 342 v. nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 7, commi 2 e 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218 v. nelle note alle premesse.
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| Art. 3. Societa' conferenti 1. Le societa' conferenti che hanno effettuato operazioni di conferimento ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della legge n. 218 del 1990, possono assoggettare all'imposta sostitutiva del 19 per cento prevista dall'articolo 18, comma 1, della legge n. 342 del 2000, l'intera differenza, come previsto dal medesimo articolo 18, comma 1, tra il valore delle azioni ricevute quale risulta dal bilancio relativo all'esercizio chiuso anteriormente alla data del 10 dicembre 2000 e il loro costo fiscalmente riconosciuto al termine dell'esercizio stesso. 2. Nel caso in cui la societa' conferitaria abbia applicato l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 17, comma 1, della legge n. 342 del 2000, il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni ricevute dalla societa' conferente, di cui al comma precedente, e' aumentato della differenza netta assoggettata ad imposta sostitutiva dalla societa' conferitaria. 3. Come previsto dall'articolo 18, comma 2, della legge n. 342 del 2000, la differenza assoggettata ad imposta sostitutiva ai sensi dei commi 1 e 2 e' considerata costo fiscalmente riconosciuto delle azioni ricevute dalla societa' conferente. Per il medesimo ammontare, al netto dell'imposta sostitutiva versata, si considerano assoggettati ad imposta le riserve o fondi costituiti dalle societa' conferenti a fronte dei maggiori valori iscritti in sede di conferimento quali risultano dal bilancio chiuso anteriormente alla data del 10 dicembre 2000.
Note all'art. 3: - Per il testo dell'art. 7, comma 5, della legge 30 luglio1990, n. 218 v. nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 18 della legge 21 novembre 2000, n. 342 v. nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342 v. nelle note alle premesse.
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| Art. 4. Fusioni 1. Nei casi di fusione tra la societa' destinataria dei conferimenti e la societa' conferente, di cui all'articolo 17, comma 4, della legge n. 342 del 2000, l'imposta sostitutiva, di cui all'articolo 17, commi 1 e 3, della stessa legge, e' applicata, come previsto dal medesimo articolo 17, comma 4, sull'intera differenza tra il valore dei beni della societa' conferitaria iscritti in bilancio per effetto del conferimento e il loro costo fiscalmente riconosciuto. Le riserve o fondi costituiti a fronte dei maggiori valori iscritti in sede di conferimento si considerano assoggettati ad imposta per il medesimo ammontare su cui e' stata applicata l'imposta sostitutiva ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 342 del 2000. 2. Se le azioni o quote ricevute dalla societa' conferitaria in dipendenza dei conferimenti previsti dall'articolo 7, commi 2 e 5, della legge n. 218 del 1990, sono state successivamente annullate per effetto di operazioni di fusione o scissione, l'imposta sostitutiva e' applicata, secondo i criteri previsti dall'articolo 1 del presente regolamento, sulla differenza tra il valore dei beni della societa' fusa o scissa iscritti in bilancio e il loro costo fiscalmente riconosciuto. 3. Come previsto dall'articolo 18, comma 3, della legge n. 342 del 2000, nell'ipotesi di fusione tra la societa' destinataria dei conferimenti e la societa' conferente, qualora la societa' conferitaria o la societa' risultante dalla fusione abbia gia' applicato l'imposta sostitutiva nella misura del 14 per cento ai sensi dell'articolo 23, comma 3, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e successive modificazioni, l'imposta sostitutiva, di cui all'articolo 18, comma 1, della legge n. 342 del 2000, e' applicata, ai sensi del successivo comma 3 dell'articolo 18, dalla societa' risultante dalla fusione sull'intera consistenza delle riserve o fondi costituiti dalla societa' conferente a fronte dei maggiori valori iscritti sulle azioni ricevute in sede di conferimento, quale risulta dal bilancio chiuso anteriormente alla data del 10 dicembre 2000.
Note all'art. 4: - Per il testo dell'art. 17, commi 1, 3 e 4, della legge 21 novembre 2000, n. 342 v. nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 7, commi 2 e 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218 v. nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 18 della legge 21 novembre del 2000, n. 342 v. nelle note alle premesse. - Si trascrive il testo dell'art. 23, commi 1 e 3, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, recante "Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse", convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85: "1. Le societa' destinatarie dei conferimenti previsti dall'art. 7, commi 2 e 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218, possono applicare in tutto o in parte un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi nella misura del 18 per cento sulla differenza tra il valore dei beni ricevuti a seguito dei predetti conferimenti, ad esclusione dei titoli diversi dalle partecipazioni costituenti immobilizzazioni finanziarie nonche' dell'avviamento, e il loro costo fiscalmente riconosciuto. L'applicazione dell'imposta deve, comunque, riguardare tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea. Come valore dei beni si assume quello risultante dal bilancio relativo all'esercizio chiuso anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. (Omissis). 3. Le societa' di cui al comma 1 possono applicare, in luogo dell'imposta sostitutiva ivi prevista, un'imposta sostitutiva in misura pari al 14 per cento. In tal caso la differenza assoggettata all'imposta sostitutiva non e' riconosciuta fiscalmente nei confronti dell'ente o societa' conferente".
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| Art. 5. Societa' conferitarie ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358 1. Le societa' destinatarie dei conferimenti di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, possono applicare le imposte sostitutive previste dall'articolo 17, commi 1 e 3, della legge n. 342 del 2000, con le modalita' e con gli effetti di cui all'articolo 2 del presente regolamento. Ai fini dell'applicazione del disposto del terzo periodo del comma 2 dell'articolo 2 del presente regolamento, per i soggetti diversi dagli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, concorre a formare il reddito dell'esercizio l'ammontare complessivo delle svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti per rischi su crediti fiscalmente dedotti o che siano considerati tali che eccede il 5 per cento del valore nominale o del costo di acquisizione dei crediti. 2. Nel caso in cui la societa' conferente abbia costituito riserve o fondi a fronte dei maggiori valori iscritti sulle azioni ricevute in sede di conferimento, gli effetti di cui all'articolo 17, comma 2, terzo periodo, della legge n. 342 del 2000, si producono ai soli fini della determinazione, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della stessa legge, dell'ammontare delle imposte di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante adempimenti per l'attribuzione del credito d'imposta. 3. A seguito dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 17, comma 1, della legge n. 342 del 2000, all'aumento di patrimonio netto, per la parte eccedente il valore fiscalmente riconosciuto dei beni conferiti, iscritto dalla societa' conferitaria in sede di conferimento ed ancora risultante dal bilancio chiuso anteriormente alla data del 10 dicembre 2000, nei limiti della differenza netta assoggettata ad imposta sostitutiva ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del presente regolamento, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 358 del 1997.
Note all'art. 5: - Per il testo dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358 v. nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 17, commi 1, 2 e 3, della legge 21 novembre 2000, n. 342 v. nelle note alle premesse. - Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 recante "Attuazione della direttiva n. 86/635/CEE relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e della direttiva n. 89/117/CEE relativa agli obblighi in materia di pubblicita' dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro", e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 1992. - Per il testo dell'art. 20, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342 v. nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 105, commi 2 e 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: "2. Concorrono a formare l'ammontare di cui alla lettera a) del comma 1 le imposte liquidate nelle dichiarazioni dei redditi, salvo quanto previsto al numero 2) del comma 4, le imposte liquidate ai sensi dell'art. 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ed iscritte in ruoli non piu' impugnabili ovvero derivanti da accertamenti divenuti definitivi, nonche' le imposte applicate a titolo di imposta sostitutiva. Ai fini del presente comma si tiene conto delle imposte liquidate, accertate o applicate entro la data della deliberazione di distribuzione degli utili di esercizio, delle riserve e degli altri fondi diversi da quelli indicati nel primo comma dell'art. 44, nonche' delle riduzioni del capitale che si considerano distribuzione di utili ai sensi del comma 2 del medesimo art. 44. 3. In caso di distribuzione degli utili di esercizio, in deroga alla disposizione dell'ultimo periodo del comma 2, concorre a formare l'ammontare di cui alla lettera a) del comma 1 l'imposta liquidata nella dichiarazione dei redditi del periodo a cui gli utili si riferiscono, anche se il termine di presentazione di detta dichiarazione scade successivamente alla data della deliberazione di distribuzione. La disposizione precedente si applica, altresi', nel caso di distribuzione delle riserve in sospensione d'imposta, avendo a tal fine riguardo all'imposta liquidata per il periodo nel quale tale distribuzione e' deliberata. Qualora, anche con il concorso dell'imposta liquidata per detti periodi, il credito d'imposta attribuito ai soci o partecipanti non trovi copertura, la societa' o l'ente e' tenuto ad effettuare, per la differenza, il versamento di una corrispondente imposta, secondo le disposizioni dell'art. 105-bis". - Si trascrive il testo dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 358 del 1997 recante "Riordino delle imposte sui redditi applicabili alle operazioni di cessione e conferimento di aziende, fusione, scissione e permuta di partecipazioni": "3. Qualora non sia esercitata l'opzione di cui al comma 2, l'aumento di patrimonio netto del soggetto conferitario a seguito del conferimento si considera formato con gli utili di cui all'art. 41, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la tassazione degli utili derivanti dalla partecipazione in societa' ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, per la parte che eccede il valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda conferita".
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| Art. 6. Effetti fiscali 1. La differenza assoggettata ad imposta sostitutiva ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 3, dell'articolo 18, comma 1, e dell'articolo 19 della legge n. 342 del 2000, e' considerata, come previsto, rispettivamente, dai medesimi articoli 17, comma 2, e 18, comma 2, costo fiscalmente riconosciuto dei beni e delle azioni a decorrere dall'esercizio in corso alla data del 10 dicembre 2000. A decorrere dal medesimo esercizio, le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, di cui all'articolo 67, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono computate tenendo conto del nuovo costo attribuito ai beni per i quali e' stata chiesta l'applicazione dell'imposta sostitutiva e le quote di ammortamento dei beni stessi possono essere commisurate al nuovo costo aumentato delle quote di ammortamento stanziate in bilancio e non dedotte ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge n. 218 del 1990. 2. Nel registro dei beni ammortizzabili di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ovvero nel libro degli inventari di cui all'articolo 2217 del codice civile, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695, deve essere indicato il nuovo costo fiscalmente riconosciuto attribuito ai beni e quello, aumentato ai sensi del periodo precedente, sul quale vanno computate le quote di ammortamento.
Nota all'art. 6: - Per il testo degli articoli 17, commi 1, 2 e 3, 18, commi 1 e 2, 19, della legge 21 novembre 2000, n. 342 v. nelle note alle premesse. - Si trascrive il testo dell'art. 67, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: "7. Le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, che dal bilancio non risultino imputate ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono, sono deducibili nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili quale risulta all'inizio dell'esercizio dal registro dei beni ammortizzabili; per le imprese di nuova costituzione il limite percentuale si calcola, per il primo esercizio, sul costo complessivo quale risulta alla fine dell'esercizio; per i beni ceduti nel corso dell'esercizio la deduzione spetta in proporzione alla durata del possesso ed e' commisurata, per il cessionario, al costo di acquisizione. L'eccedenza e' deducibile per quote costanti nei cinque esercizi successivi. Per specifici settori produttivi possono essere stabiliti, con decreto del Ministro delle finanze, diversi criteri e modalita' di deduzione. Resta ferma la deducibilita' nell'esercizio di competenza dei compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati beni, del cui costo non si tiene conto nella determinazione del limite percentuale sopra indicato". - Per il testo dell'art. 7, comma 2, della legge 30 luglio 1990, n. 218 v. nelle note alle premesse. - Si trascrive il testo dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 recante "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi". "Art. 16 (Registro beni ammortizzabili). - Le societa', gli enti e gli imprenditori commerciali, di cui al primo comma dell'art. 13, devono compilare il registro dei beni ammortizzabili entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione. Nel registro devono essere indicati, per ciascun immobile e per ciascuno dei beni iscritti in pubblici registri, l'anno di acquisizione, il costo originario, le rivalutazioni, le svalutazioni, il fondo di ammortamento nella misura raggiunta al termine del periodo d'imposta precedente, il coefficiente di ammortamento effettivamente praticato nel periodo d'imposta, la quota annuale di ammortamento e le eliminazioni dal processo produttivo. Per i beni diversi da quelli indicati nel comma precedente le indicazioni ivi richieste possono essere effettuate con riferimento a categorie di beni omogenee per anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento. Per i beni gratuitamente devolvibili deve essere distintamente indicata la quota annua che affluisce al fondo di ammortamento finanziario. Se le quote annuali di ammortamento sono inferiori alla meta' di quelle risultanti dall'applicazione dei coefficienti stabiliti ai sensi del secondo comma dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, il minor ammontare deve essere distintamente indicato nel registro dei beni ammortizzabili. I costi di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione di cui all'ultimo comma del detto art. 68, che non siano immediatamente deducibili, non si sommano al valore dei beni cui si riferiscono ma sono iscritti in voci separate del registro dei beni ammortizzabili a seconda dell'anno di formazione". - Il testo vigente dell'art. 2217 del codice civile, come modificato dall'art. 7-bis del decreto-legge n. 357 del 10 giugno 1994, convertito in legge 8 agosto 1994, n. 489, e' il seguente: "Art. 2217 (Redazione dell'inventario). - L'inventario deve redigersi all'inizio dell'esercizio dell'impresa e successivamente ogni anno, e deve contenere l'indicazione e la valutazione delle attivita' e delle passivita' relative all'impresa, nonche' delle attivita' e delle passivita' dell'imprenditore estranee alla medesima. L'inventario si chiude con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite, il quale deve dimostrare con evidenza e verita' gli utili conseguiti o le perdite subite. Nelle valutazioni di bilancio l'imprenditore deve attenersi ai criteri stabiliti per i bilanci delle societa' per azioni, in quanto applicabili. L'inventario deve essere sottoscritto dall'imprenditore entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette". - Si trascrive il testo dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695, "Regolamento recante norme per la semplificazione delle scritture contabili": "1. Le annotazioni da effettuare nel registro dei beni ammortizzabili, di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, possono essere eseguite anche nel libro degli inventari di cui all'art. 2217 del codice civile o, per i soggetti indicati nell'art. 79 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel registro degli acquisti tenuto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto".
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| Art. 7. Applicazione dell'imposta sostitutiva 1. L'applicazione dell'imposta sostitutiva va richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 10 dicembre 2000, come previsto dall'articolo 17, comma 5, della legge n. 342 del 2000. 2. La regolare presentazione della dichiarazione dei redditi, contenente la richiesta di applicazione dell'imposta sostitutiva a norma del comma precedente, comporta il riconoscimento dei maggiori valori fiscali. In caso di omesso o insufficiente versamento delle imposte sostitutive dovute sulla base degli importi indicati nella dichiarazione si applicano le disposizioni per la liquidazione e riscossione in materia di imposte sui redditi, come previsto dall'articolo 21, comma 1, della legge n. 342 del 2000. 3. I maggiori valori fiscali di cui si chiede il riconoscimento ai sensi degli articoli 17, commi 1 e 3, 18 e 19 della legge n. 342 del 2000, devono essere annotati nella dichiarazione dei redditi di cui al comma 1, nei prospetti di riconciliazione rispettivamente previsti dall'articolo 7, comma 2, della legge n. 218 del 1990, e dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 358 del 1997.
Note all'art. 7: - Per il testo dell'art. 17 della legge 21 novembre 2000, n. 342 v. nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 7, comma 2, della legge 30 luglio 1990, n. 218 v. nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 358 del 1997, v. nelle note all'art. 6.
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| Art. 8. Norme abrogate 1. Sono abrogati l'articolo 2, commi 1 e 2 e gli articoli 3, 4, 5, 6, 8 e 9 del decreto del Ministro delle finanze 24 novembre 1995, n. 517. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 22 ottobre 2001 Il Ministro: Tremonti Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 33 NOTE Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - Il testo degli articoli da 17 a 21 della legge 21 novembre 2001, n. 342 e' riportato in note alle premesse. Note alle premesse: - Si trascrive il testo degli articoli da 17 a 21 della legge 21 novembre 2001, n. 342, recante "Misure in materia fiscale": "Art. 17 (Societa' destinatarie di conferimenti previsti dalla legge 30 luglio 1990, n. 218). - 1. Le societa' destinatarie dei conferimenti previsti dall'art. 7, commi 2 e 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni, possono applicare un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive nella misura del 19 per cento sulla differenza tra il valore dei beni ricevuti a seguito dei predetti conferimenti e il loro costo fiscalmente riconosciuto. Come valore dei beni si assume quello risultante dal bilancio relativo all'esercizio chiuso anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. 2. La differenza assoggettata ad imposta sostitutiva ai sensi del comma 1 e' considerata costo fiscalmente riconosciuto dei beni cui la stessa e' riferibile a decorrere dall'esercizio successivo a quello indicato nel comma 1. La stessa differenza e' considerata costo fiscalmente riconosciuto delle azioni ricevute dall'ente o societa' conferente nel limite del loro valore risultante dal bilancio relativo all'esercizio o periodo di gestione in corso alla data di chiusura dell'esercizio indicato nel comma 1. Conseguentemente per il medesimo ammontare si considerano assoggettati ad imposta le riserve o fondi costituiti a fronte dei maggiori valori iscritti in sede di conferimento. Nel caso in cui le azioni rivenienti dai conferimenti indicati nel comma 1 siano state conferite ad altra societa', la differenza assoggettata ad imposta sostitutiva e' considerata altresi' costo fiscalmente riconosciuto delle azioni ricevute dalla medesima societa'. 3. Le societa' indicate al comma 1 possono applicare, in luogo dell'imposta sostitutiva ivi prevista, un'imposta sostitutiva in misura pari al 15 per cento. In tal caso la differenza assoggettata all'imposta sostitutiva non e' riconosciuta fiscalmente nei confronti dell'ente o societa' conferente. 4. Se la societa' destinataria dei conferimenti effettuati ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni, si e' fusa con la societa' conferente, l'imposta sostitutiva e' applicata sulla differenza tra il valore dei beni della societa' conferitaria iscritti in bilancio e il loro costo fiscalmente riconosciuto e si producono gli effetti previsti dal terzo periodo del comma 2. 5. L'applicazione dell'imposta sostitutiva va richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. L'imposta sostitutiva va versata in un massimo di tre rate annuali di pari importo: la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sul reddito relative ai periodi d'imposta successivi. In caso di rateazione, sull'importo delle rate successive alla prima si applicano gli interessi nella misura del 6 per cento annuo da versare contestualmente al versamento di ciascuna rata successiva alla prima. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, e successive modificazioni". "Art. 18 (Societa' che hanno eseguito conferimenti previsti dalla legge 30 luglio 1990, n. 218). - 1. Nei confronti delle societa' che hanno effettuato operazioni di conferimento ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218, la differenza tra il valore delle azioni ricevute e il loro costo fiscalmente riconosciuto si considera realizzata a condizione che sia assoggettata, con le modalita' e nei termini previsti dall'art. 17, ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive in misura pari al 19 per cento. Come valore delle azioni si assume quello risultante dal bilancio relativo all'esercizio chiuso anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. 2. La differenza assoggettata ad imposta sostitutiva ai sensi del comma 1 e' considerata costo fiscalmente riconosciuto delle azioni ricevute. Le riserve o fondi costituiti a fronte dei maggiori valori iscritti in sede di conferimento si considerano assoggettati ad imposta per l'ammontare corrispondente alla predetta differenza, al netto dell'imposta sostitutiva. La predetta differenza non e' considerata costo fiscalmente riconosciuto nei confronti delle societa' conferitarie. 3. Nell'ipotesi prevista dall'art. 17, comma 4, la societa' risultante dalla fusione che abbia gia' applicato l'imposta sostitutiva prevista dall'art. 23 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e successive modificazioni, in misura pari al 14 per cento puo' applicare l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 sulle riserve o fondi costituiti dalla societa' conferente a fronte dei maggiori valori iscritti sulle azioni ricevute in sede di conferimento. In tal caso detti riserve o fondi si considerano assoggettati ad imposta per il loro intero ammontare, al netto dell'imposta sostitutiva". "Art. 19 (Societa' destinatarie di conferimenti previsti dal decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358). - 1. Le disposizioni dell'art. 17 si applicano anche ai soggetti destinatari dei conferimenti previsti dall'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, recante norme in materia di riordino delle imposte sui redditi applicabili alle operazioni di cessione e conferimento di aziende, fusione, scissione e permuta di partecipazioni". "Art. 20 (Disciplina dell'imposta sostitutiva). - 1. L'imposta sostitutiva applicata ai sensi dell'art. 17, comma 1, fino a concorrenza del 15 per cento delle riserve o fondi che, per effetto dell'art. 17, comma 2, terzo periodo, si considerano assoggettati ad imposta, e' computata nell'ammontare delle imposte di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 105 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante adempimenti per l'attribuzione del credito d'imposta ai soci o partecipanti sugli utili distribuiti, della societa' o ente conferente, se rientrano tra i soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettere a) e b), del predetto testo unico. 2. L'imposta sostitutiva applicata ai sensi dell'art. 17, commi 1, per la parte eccedente la quota attribuita ai soggetti conferenti, 3 e 4, e dell'art. 18, commi 1 e 3, e' computata nell'ammontare delle imposte di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 105 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, recante adempimenti per l'attribuzione del credito d'imposta ai soci o partecipanti sugli utili distribuiti, dei soggetti indicati, rispettivamente, nelle predette disposizioni. 3. L'imposta sostitutiva non e' deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e puo' essere computata, in tutto o in parte, in diminuzione delle riserve iscritte in bilancio. Le somme corrisposte o ricevute per effetto della ripartizione convenzionale dell'onere all'imposta sostitutiva tra i soggetti interessati alle disposizioni dell'art. 17 non concorrono a formare il reddito ne' la base imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive". "Art. 21 (Disposizioni attuative). - 1. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in materia di imposta sostitutiva di cui agli articoli da 17 a 20, si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. 2. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni occorrenti per l'applicazione degli articoli da 17 a 20 della presente legge". - Si trascrive il testo dell'art. 7, commi 2 e 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218 recante "Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico": "2. Agli effetti delle imposte sui redditi i conferimenti effettuati a norma dell'art. 1 non costituiscono realizzo di plusvalenze, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento. L'eventuale differenza tra il valore dei beni conferiti, quale iscritto nel bilancio della societa' conferitaria in dipendenza del conferimento, e l'ultimo valore dei beni stessi riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi concorre a formare il reddito dell'ente conferente nella misura del 15 per cento. La differenza tassata e' considerata costo fiscalmente riconosciuto per la societa' conferitaria e puo' essere dalla medesima attribuita in tutto o in parte all'avviamento, ovvero proporzionalmente al costo dei beni ricevuti. La eventuale differenza tra il valore delle azioni ricevute e l'ultimo valore dei beni conferiti riconosciuto ai fini delle predette imposte, maggiorato della differenza tassata di cui al precedente periodo, non concorre a formare il reddito dell'ente conferente fino a quando non sia stata realizzata o distribuita. I beni ricevuti dalla societa' sono valutati fiscalmente in base all'ultimo valore riconosciuto ai predetti fini e le relative quote di ammortamento sono ammesse in deduzione fino a concorrenza dell'originario costo non ammortizzato alla data del conferimento, maggiorato della differenza tassata di cui al presente comma; non sono ammesse in deduzione quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto nell'attivo del bilancio della societa' in dipendenza del conferimento, per la parte eccedente la differenza tassata allo stesso attribuita ai sensi del presente comma. Ove, a seguito dei conferimenti, le aziende o le partecipazioni siano state iscritte in bilancio a valori superiori a quelli di cui al periodo precedente deve essere allegato alla dichiarazione dei redditi apposito prospetto di riconciliazione tra i dati esposti nel bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti; con decreto del Ministro delle finanze si provvedera', entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a stabilire le caratteristiche di tale prospetto. Nel caso di operazioni che nel loro complesso soddisfino le condizioni di cui all'art. 1, ripartite in piu' fasi ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), le disposizioni del presente comma si applicano anche ai conferimenti ed alle cessioni di azioni rivenienti dai conferimenti di azienda effettuati nell'ambito di un unitario programma approvato a norma dello stesso art. 1, per i quali permane il regime di sospensione d'imposta. 3.-4. (Omissis). 5. Alle operazioni di conferimento effettuate da enti creditizi aventi natura societaria al fine di costituire un gruppo creditizio ai sensi dell'art. 5 si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2". - Si trascrive il testo dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358 recante "Riordino delle imposte sui redditi applicabili alle operazioni di cessione e conferimento di aziende, fusione, scissione e permuta di partecipazioni": "1. I conferimenti di aziende possedute per un periodo non inferiore a tre anni, effettuati tra i soggetti indicati nell'art. 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze. Tuttavia il soggetto conferente deve assumere, quale valore delle partecipazioni ricevute, l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda conferita e il soggetto conferitario subentra nella posizione di quello conferente in ordine agli elementi dell'attivo e del passivo dell'azienda stessa, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione, da allegare alla dichiarazione dei redditi, i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti". - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 reca: " Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59". - Si trascrive il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri": "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.".
Nota all'art. 8: - Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto del Ministro delle finanze 24 novembre 1995, n. 517 reca: (Regolamento recante modalita' di applicazione delle disposizioni relative alle imposte sostitutive dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, di cui agli articoli da 23 a 26 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85), come modificato dal regolamento qui pubblicato: "Art. 2 (Societa' conferitarie). 1-2 (abrogati). 3. Se l'imposta sostitutiva e' applicata ai sensi dell'art. 23, comma 1, del decreto-legge n. 41 del 1995, la differenza netta, di cui al comma 2, assoggettata ad imposta sostitutiva e' considerata, per l'ente o la societa' conferente, costo fiscalmente riconosciuto delle azioni ricevute a seguito dei conferimenti. Nel caso in cui le azioni rivenienti dai conferimenti siano state conferite ad altra societa', la differenza netta assoggettata ad imposta sostitutiva ai sensi del predetto art. 23, comma 1, e' considerata costo fiscalmente riconosciuto anche delle azioni ricevute dall'ente o societa' in dipendenza del secondo conferimento. 4. Ove le azioni rivenienti dai conferimenti previsti dall'art. 7, commi 2 e 5, della legge n. 218 del 1990 siano state conferite ad altra societa', la differenza netta, di cui al comma 3, assoggettata ad imposta sostitutiva ai sensi dell'art. 23, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 41 del 1995, e' considerata altresi' costo fiscalmente riconosciuto dalle azioni ricevute dalla medesima societa'. 5. Qualora i beni ricevuti a seguito dei conferimenti previsti dall'art. 7, commi 2 e 5, della legge n. 218 del 1990 siano stati conferiti ad altra societa', la differenza netta, di cui al comma 3, assoggettata ad imposta sostitutiva, ai sensi dell'art. 23, comma 1 del decreto-legge n. 41 del 1995 e' considerata costo fiscalmente riconosciuto sia delle azioni ricevute dalla societa' conferente sia delle azioni ricevute dall'ente o societa' che ha effettuato il precedente conferimento a quest'ultima societa'. Per il medesimo ammontare si considerano assoggettati ad imposta le riserve o fondi costituiti dall'ente o dalle societa' conferenti a fronte dei maggiori valori iscritti in sede di conferimento quali risultano dal bilancio chiuso anteriormente alla data del 24 febbraio 1995. 6. Il maggior costo fiscalmente attribuito alle azioni, ai sensi dei commi 4 e 5, e' comunque riconosciuto fino a concorrenza del loro valore risultante dal bilancio relativo all'esercizio o periodo di gestione chiuso anteriormente alla data del 24 febbraio 1995".
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