Gazzetta n. 270 del 20 novembre 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 22 ottobre 2001, n. 408
Regolamento recante modalita' attuative delle disposizioni tributarie sull'applicazione delle imposte sostitutive sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui agli articoli da 17 a 20 della legge 21 novembre 2000, n. 342.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 21 novembre 2000, n. 342, recante "Misure in materia fiscale", ed in particolare gli articoli da 17 a 21, ai sensi dei quali le societa' destinatarie dei conferimenti e le societa' conferenti di cui all'articolo 7, commi 2 e 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218, possono applicare le imposte sostitutive dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive sulla differenza tra il valore dei beni o delle azioni ricevuti a seguito dei predetti conferimenti e il loro costo fiscalmente riconosciuto;
Visto l'articolo 19 della legge 21 novembre 2000, n. 342, che prevede l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 17 della stessa legge anche ai soggetti desti-natari dei conferimenti disciplinati dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358;
Visto l'articolo 20 della legge 21 novembre 2000, n. 342, che disciplina le modalita' di attribuzione del credito d'imposta ai sensi dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
Visto l'articolo 21, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342, ai sensi del quale le disposizioni occorrenti per l'applicazione degli articoli da 17 a 21 della predetta legge sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 giugno 2001;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, effettuata con nota n. 3-8674/UCL, del 30 luglio 2001;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1.
Soggetti e oggetto
1. Le societa' destinatarie dei conferimenti previsti dall'articolo 7, commi 2 e 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218, comprese quelle che hanno ricevuto le azioni rivenienti dai predetti conferimenti, nonche' le societa' che hanno effettuato conferimenti ai sensi del citato articolo 7, comma 5, possono applicare le imposte sostitutive dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive previste, rispettivamente, dagli articoli 17, commi 1 e 3, e 18, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, relativamente ai beni o alle azioni che sono stati ricevuti a seguito dei conferimenti e che sono ancora posseduti alla data del 10 dicembre 2000.
2. Nel caso in cui i beni ricevuti dalla societa' conferitaria a seguito dei conferimenti previsti dall'articolo 7, commi 2 e 5, della legge n. 218 del 1990, siano stati conferiti ad altra societa', l'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 17, commi 1 e 3, della legge n. 342 del 2000, e' applicata da detta societa'.



Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 7, commi 2 e 5 della legge
30 luglio 1990, n. 218 v. nelle note alle premesse.
- Per il testo degli articoli 17, commi 1 e 3 e 18,
comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342 v. nelle note
alle premesse.



 
Art. 2.
Societa' conferitarie
1. L'imposta sostitutiva di cui all'articolo 17, commi 1 e 3, della legge n. 342 del 2000, puo' essere applicata, rispettivamente nella misura del 19 e del 15 per cento, come previsto del medesimo articolo 17, comma 1, sull'intera differenza tra il valore dei beni ricevuti a seguito dei conferimenti, quale risulta dal bilancio relativo all'esercizio chiuso anteriormente alla data del 10 dicembre 2000, e il loro costo fiscalmente riconosciuto alla fine dell'esercizio stesso.
2. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, la differenza di cui all'articolo 17, commi 1 e 3, della legge n. 342 del 2000, va computata con riferimento a tutti i beni ricevuti, compreso, come previsto del medesimo articolo 17, comma 1, l'avviamento e deve essere assunta al netto dei minori valori dei beni ricevuti in dipendenza dei conferimenti rispetto al loro costo fiscalmente riconosciuto, nonche' al netto delle maggiori passivita' e fondi per rischi e oneri iscritti in dipendenza del conferimento, per gli importi che risultino ancora iscritti nel bilancio relativo all'esercizio chiuso anteriormente alla data del 10 dicembre 2000. Tale differenza e' considerata costo fiscalmente riconosciuto dei beni cui la stessa e' riferibile e i minori valori nonche' le maggiori passivita' e fondi si considerano fiscalmente dedotti. Se al termine dell'esercizio in corso alla data del 10 dicembre 2000 l'ammontare complessivo degli accantonamenti per rischi su crediti fiscalmente dedotti o che siano considerati tali eccede il 5 per cento del valore di bilancio dei crediti, aumentato dell'ammontare delle svalutazioni dell'esercizio, l'eccedenza concorre a formare il reddito dell'esercizio stesso.
3. Se l'imposta sostitutiva e' applicata ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 342 del 2000, la differenza netta, di cui al comma 2, assoggettata ad imposta sostitutiva e' considerata, per l'ente o la societa' conferente, come previsto dal medesimo articolo 17, comma 2, secondo periodo, costo fiscalmente riconosciuto delle azioni ricevute a seguito dei conferimenti. Come previsto dall'articolo 17, comma 2, terzo periodo, della legge n. 342 del 2000, per il medesimo ammontare si considerano assoggettati ad imposta le riserve o fondi costituiti dall'ente o dalle societa' conferenti a fronte dei maggiori valori iscritti in sede di conferimento quali risultano dal bilancio chiuso anteriormente alla data del 10 dicembre 2000. Nel caso in cui le azioni rivenienti dai conferimenti siano state conferite ad altra societa', la differenza netta assoggettata ad imposta sostitutiva ai sensi del predetto articolo 17, comma 1, e' considerata costo fiscalmente riconosciuto anche delle azioni ricevute dall'ente o societa' in dipendenza del secondo conferimento.
4. Ove le azioni rivenienti dai conferimenti previsti dall'articolo 7, commi 2 e 5, della legge n. 218 del 1990, siano state conferite ad altra societa', la differenza netta, di cui al comma 2, assoggettata ad imposta sostitutiva ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 3, della legge n. 342 del 2000, e' considerata altresi', come previsto dal medesimo articolo 17, comma 2, ultimo periodo, costo fiscalmente riconosciuto delle azioni ricevute dalla medesima societa'.
5. Qualora i beni ricevuti a seguito dei conferimenti previsti dall'articolo 7, commi 2 e 5, della legge n. 218 del 1990, siano stati conferiti ad altra societa', la differenza netta, di cui al comma 2, assoggettata ad imposta sostitutiva, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 342 del 2000, e' considerata costo fiscalmente riconosciuto delle azioni ricevute dalla societa' conferente e delle azioni ricevute dall'ente o societa' che ha effettuato il precedente conferimento a quest'ultima societa'. Per il medesimo ammontare si considerano assoggettati ad imposta le riserve o fondi costituiti dall'ente o dalle societa' conferenti a fronte dei maggiori valori iscritti in sede di conferimento quali risultano dal bilancio chiuso anteriormente alla data del 10 dicembre 2000.
6. Il maggior costo fiscalmente attribuito alle azioni, ai sensi dei commi 3, 4 e 5, e' comunque riconosciuto fino a concorrenza del loro valore risultante dal bilancio relativo all'esercizio o periodo di gestione chiuso anteriormente alla data del 10 dicembre 2000.



Note all'art. 2:
- Per il testo dell'art. 17 della legge 21 novembre
2000, n. 342 v. nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 7, commi 2 e 5, della legge
30 luglio 1990, n. 218 v. nelle note alle premesse.



 
Art. 3.
Societa' conferenti
1. Le societa' conferenti che hanno effettuato operazioni di conferimento ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della legge n. 218 del 1990, possono assoggettare all'imposta sostitutiva del 19 per cento prevista dall'articolo 18, comma 1, della legge n. 342 del 2000, l'intera differenza, come previsto dal medesimo articolo 18, comma 1, tra il valore delle azioni ricevute quale risulta dal bilancio relativo all'esercizio chiuso anteriormente alla data del 10 dicembre 2000 e il loro costo fiscalmente riconosciuto al termine dell'esercizio stesso.
2. Nel caso in cui la societa' conferitaria abbia applicato l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 17, comma 1, della legge n. 342 del 2000, il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni ricevute dalla societa' conferente, di cui al comma precedente, e' aumentato della differenza netta assoggettata ad imposta sostitutiva dalla societa' conferitaria.
3. Come previsto dall'articolo 18, comma 2, della legge n. 342 del 2000, la differenza assoggettata ad imposta sostitutiva ai sensi dei commi 1 e 2 e' considerata costo fiscalmente riconosciuto delle azioni ricevute dalla societa' conferente. Per il medesimo ammontare, al netto dell'imposta sostitutiva versata, si considerano assoggettati ad imposta le riserve o fondi costituiti dalle societa' conferenti a fronte dei maggiori valori iscritti in sede di conferimento quali risultano dal bilancio chiuso anteriormente alla data del 10 dicembre 2000.



Note all'art. 3:
- Per il testo dell'art. 7, comma 5, della legge
30 luglio1990, n. 218 v. nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 18 della legge 21 novembre
2000, n. 342 v. nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 17, comma 1, della legge
21 novembre 2000, n. 342 v. nelle note alle premesse.



 
Art. 4.
Fusioni
1. Nei casi di fusione tra la societa' destinataria dei conferimenti e la societa' conferente, di cui all'articolo 17, comma 4, della legge n. 342 del 2000, l'imposta sostitutiva, di cui all'articolo 17, commi 1 e 3, della stessa legge, e' applicata, come previsto dal medesimo articolo 17, comma 4, sull'intera differenza tra il valore dei beni della societa' conferitaria iscritti in bilancio per effetto del conferimento e il loro costo fiscalmente riconosciuto. Le riserve o fondi costituiti a fronte dei maggiori valori iscritti in sede di conferimento si considerano assoggettati ad imposta per il medesimo ammontare su cui e' stata applicata l'imposta sostitutiva ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 342 del 2000.
2. Se le azioni o quote ricevute dalla societa' conferitaria in dipendenza dei conferimenti previsti dall'articolo 7, commi 2 e 5, della legge n. 218 del 1990, sono state successivamente annullate per effetto di operazioni di fusione o scissione, l'imposta sostitutiva e' applicata, secondo i criteri previsti dall'articolo 1 del presente regolamento, sulla differenza tra il valore dei beni della societa' fusa o scissa iscritti in bilancio e il loro costo fiscalmente riconosciuto.
3. Come previsto dall'articolo 18, comma 3, della legge n. 342 del 2000, nell'ipotesi di fusione tra la societa' destinataria dei conferimenti e la societa' conferente, qualora la societa' conferitaria o la societa' risultante dalla fusione abbia gia' applicato l'imposta sostitutiva nella misura del 14 per cento ai sensi dell'articolo 23, comma 3, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e successive modificazioni, l'imposta sostitutiva, di cui all'articolo 18, comma 1, della legge n. 342 del 2000, e' applicata, ai sensi del successivo comma 3 dell'articolo 18, dalla societa' risultante dalla fusione sull'intera consistenza delle riserve o fondi costituiti dalla societa' conferente a fronte dei maggiori valori iscritti sulle azioni ricevute in sede di conferimento, quale risulta dal bilancio chiuso anteriormente alla data del 10 dicembre 2000.



Note all'art. 4:
- Per il testo dell'art. 17, commi 1, 3 e 4, della
legge 21 novembre 2000, n. 342 v. nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 7, commi 2 e 5, della legge
30 luglio 1990, n. 218 v. nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 18 della legge 21 novembre del
2000, n. 342 v. nelle note alle premesse.
- Si trascrive il testo dell'art. 23, commi 1 e 3, del
decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, recante "Misure
urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per
l'occupazione nelle aree depresse", convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85:
"1. Le societa' destinatarie dei conferimenti previsti
dall'art. 7, commi 2 e 5, della legge 30 luglio 1990, n.
218, possono applicare in tutto o in parte un'imposta
sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone
giuridiche e dell'imposta locale sui redditi nella misura
del 18 per cento sulla differenza tra il valore dei beni
ricevuti a seguito dei predetti conferimenti, ad esclusione
dei titoli diversi dalle partecipazioni costituenti
immobilizzazioni finanziarie nonche' dell'avviamento, e il
loro costo fiscalmente riconosciuto. L'applicazione
dell'imposta deve, comunque, riguardare tutti i beni
appartenenti alla medesima categoria omogenea. Come valore
dei beni si assume quello risultante dal bilancio relativo
all'esercizio chiuso anteriormente alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
2. (Omissis).
3. Le societa' di cui al comma 1 possono applicare, in
luogo dell'imposta sostitutiva ivi prevista, un'imposta
sostitutiva in misura pari al 14 per cento. In tal caso la
differenza assoggettata all'imposta sostitutiva non e'
riconosciuta fiscalmente nei confronti dell'ente o societa'
conferente".



 
Art. 5. Societa' conferitarie ai sensi dell'articolo 4 del decreto
legislativo 8 ottobre 1997, n. 358
1. Le societa' destinatarie dei conferimenti di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, possono applicare le imposte sostitutive previste dall'articolo 17, commi 1 e 3, della legge n. 342 del 2000, con le modalita' e con gli effetti di cui all'articolo 2 del presente regolamento. Ai fini dell'applicazione del disposto del terzo periodo del comma 2 dell'articolo 2 del presente regolamento, per i soggetti diversi dagli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, concorre a formare il reddito dell'esercizio l'ammontare complessivo delle svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti per rischi su crediti fiscalmente dedotti o che siano considerati tali che eccede il 5 per cento del valore nominale o del costo di acquisizione dei crediti.
2. Nel caso in cui la societa' conferente abbia costituito riserve o fondi a fronte dei maggiori valori iscritti sulle azioni ricevute in sede di conferimento, gli effetti di cui all'articolo 17, comma 2, terzo periodo, della legge n. 342 del 2000, si producono ai soli fini della determinazione, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della stessa legge, dell'ammontare delle imposte di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante adempimenti per l'attribuzione del credito d'imposta.
3. A seguito dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 17, comma 1, della legge n. 342 del 2000, all'aumento di patrimonio netto, per la parte eccedente il valore fiscalmente riconosciuto dei beni conferiti, iscritto dalla societa' conferitaria in sede di conferimento ed ancora risultante dal bilancio chiuso anteriormente alla data del 10 dicembre 2000, nei limiti della differenza netta assoggettata ad imposta sostitutiva ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del presente regolamento, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 358 del 1997.



Note all'art. 5:
- Per il testo dell'art. 4, comma 1, del decreto
legislativo 8 ottobre 1997, n. 358 v. nelle note alle
premesse.
- Per il testo dell'art. 17, commi 1, 2 e 3, della
legge 21 novembre 2000, n. 342 v. nelle note alle premesse.
- Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 recante
"Attuazione della direttiva n. 86/635/CEE relativa ai conti
annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri
istituti finanziari, e della direttiva n. 89/117/CEE
relativa agli obblighi in materia di pubblicita' dei
documenti contabili delle succursali, stabilite in uno
Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con
sede sociale fuori di tale Stato membro", e' stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio
1992.
- Per il testo dell'art. 20, comma 1, della legge
21 novembre 2000, n. 342 v. nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 105, commi 2 e 3, del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917:
"2. Concorrono a formare l'ammontare di cui alla
lettera a) del comma 1 le imposte liquidate nelle
dichiarazioni dei redditi, salvo quanto previsto al numero
2) del comma 4, le imposte liquidate ai sensi dell'art.
36-bis del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, ed iscritte in ruoli non piu'
impugnabili ovvero derivanti da accertamenti divenuti
definitivi, nonche' le imposte applicate a titolo di
imposta sostitutiva. Ai fini del presente comma si tiene
conto delle imposte liquidate, accertate o applicate entro
la data della deliberazione di distribuzione degli utili di
esercizio, delle riserve e degli altri fondi diversi da
quelli indicati nel primo comma dell'art. 44, nonche' delle
riduzioni del capitale che si considerano distribuzione di
utili ai sensi del comma 2 del medesimo art. 44.
3. In caso di distribuzione degli utili di esercizio,
in deroga alla disposizione dell'ultimo periodo del comma
2, concorre a formare l'ammontare di cui alla lettera a)
del comma 1 l'imposta liquidata nella dichiarazione dei
redditi del periodo a cui gli utili si riferiscono, anche
se il termine di presentazione di detta dichiarazione scade
successivamente alla data della deliberazione di
distribuzione. La disposizione precedente si applica,
altresi', nel caso di distribuzione delle riserve in
sospensione d'imposta, avendo a tal fine riguardo
all'imposta liquidata per il periodo nel quale tale
distribuzione e' deliberata. Qualora, anche con il concorso
dell'imposta liquidata per detti periodi, il credito
d'imposta attribuito ai soci o partecipanti non trovi
copertura, la societa' o l'ente e' tenuto ad effettuare,
per la differenza, il versamento di una corrispondente
imposta, secondo le disposizioni dell'art. 105-bis".
- Si trascrive il testo dell'art. 4, comma 3, del
decreto legislativo n. 358 del 1997 recante "Riordino delle
imposte sui redditi applicabili alle operazioni di cessione
e conferimento di aziende, fusione, scissione e permuta di
partecipazioni":
"3. Qualora non sia esercitata l'opzione di cui al
comma 2, l'aumento di patrimonio netto del soggetto
conferitario a seguito del conferimento si considera
formato con gli utili di cui all'art. 41, comma 1, lettera
e), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, concernente la tassazione degli utili
derivanti dalla partecipazione in societa' ed enti soggetti
all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, per la
parte che eccede il valore fiscalmente riconosciuto
dell'azienda conferita".



 
Art. 6.
Effetti fiscali
1. La differenza assoggettata ad imposta sostitutiva ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 3, dell'articolo 18, comma 1, e dell'articolo 19 della legge n. 342 del 2000, e' considerata, come previsto, rispettivamente, dai medesimi articoli 17, comma 2, e 18, comma 2, costo fiscalmente riconosciuto dei beni e delle azioni a decorrere dall'esercizio in corso alla data del 10 dicembre 2000. A decorrere dal medesimo esercizio, le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, di cui all'articolo 67, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono computate tenendo conto del nuovo costo attribuito ai beni per i quali e' stata chiesta l'applicazione dell'imposta sostitutiva e le quote di ammortamento dei beni stessi possono essere commisurate al nuovo costo aumentato delle quote di ammortamento stanziate in bilancio e non dedotte ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge n. 218 del 1990.
2. Nel registro dei beni ammortizzabili di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ovvero nel libro degli inventari di cui all'articolo 2217 del codice civile, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695, deve essere indicato il nuovo costo fiscalmente riconosciuto attribuito ai beni e quello, aumentato ai sensi del periodo precedente, sul quale vanno computate le quote di ammortamento.



Nota all'art. 6:
- Per il testo degli articoli 17, commi 1, 2 e 3, 18,
commi 1 e 2, 19, della legge 21 novembre 2000, n. 342 v.
nelle note alle premesse.
- Si trascrive il testo dell'art. 67, comma 7, del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917:
"7. Le spese di manutenzione, riparazione,
ammodernamento e trasformazione, che dal bilancio non
risultino imputate ad incremento del costo dei beni ai
quali si riferiscono, sono deducibili nel limite del 5% del
costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili
quale risulta all'inizio dell'esercizio dal registro dei
beni ammortizzabili; per le imprese di nuova costituzione
il limite percentuale si calcola, per il primo esercizio,
sul costo complessivo quale risulta alla fine
dell'esercizio; per i beni ceduti nel corso dell'esercizio
la deduzione spetta in proporzione alla durata del possesso
ed e' commisurata, per il cessionario, al costo di
acquisizione. L'eccedenza e' deducibile per quote costanti
nei cinque esercizi successivi. Per specifici settori
produttivi possono essere stabiliti, con decreto del
Ministro delle finanze, diversi criteri e modalita' di
deduzione. Resta ferma la deducibilita' nell'esercizio di
competenza dei compensi periodici dovuti contrattualmente a
terzi per la manutenzione di determinati beni, del cui
costo non si tiene conto nella determinazione del limite
percentuale sopra indicato".
- Per il testo dell'art. 7, comma 2, della legge
30 luglio 1990, n. 218 v. nelle note alle premesse.
- Si trascrive il testo dell'art. 16 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
recante "Disposizioni comuni in materia di accertamento
delle imposte sui redditi".
"Art. 16 (Registro beni ammortizzabili). - Le societa',
gli enti e gli imprenditori commerciali, di cui al primo
comma dell'art. 13, devono compilare il registro dei beni
ammortizzabili entro il termine stabilito per la
presentazione della dichiarazione.
Nel registro devono essere indicati, per ciascun
immobile e per ciascuno dei beni iscritti in pubblici
registri, l'anno di acquisizione, il costo originario, le
rivalutazioni, le svalutazioni, il fondo di ammortamento
nella misura raggiunta al termine del periodo d'imposta
precedente, il coefficiente di ammortamento effettivamente
praticato nel periodo d'imposta, la quota annuale di
ammortamento e le eliminazioni dal processo produttivo. Per
i beni diversi da quelli indicati nel comma precedente le
indicazioni ivi richieste possono essere effettuate con
riferimento a categorie di beni omogenee per anno di
acquisizione e coefficiente di ammortamento. Per i beni
gratuitamente devolvibili deve essere distintamente
indicata la quota annua che affluisce al fondo di
ammortamento finanziario.
Se le quote annuali di ammortamento sono inferiori alla
meta' di quelle risultanti dall'applicazione dei
coefficienti stabiliti ai sensi del secondo comma dell'art.
68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 597, il minor ammontare deve essere distintamente
indicato nel registro dei beni ammortizzabili.
I costi di manutenzione, riparazione, ammodernamento e
trasformazione di cui all'ultimo comma del detto art. 68,
che non siano immediatamente deducibili, non si sommano al
valore dei beni cui si riferiscono ma sono iscritti in voci
separate del registro dei beni ammortizzabili a seconda
dell'anno di formazione".
- Il testo vigente dell'art. 2217 del codice civile,
come modificato dall'art. 7-bis del decreto-legge n. 357
del 10 giugno 1994, convertito in legge 8 agosto 1994, n.
489, e' il seguente:
"Art. 2217 (Redazione dell'inventario). - L'inventario
deve redigersi all'inizio dell'esercizio dell'impresa e
successivamente ogni anno, e deve contenere l'indicazione e
la valutazione delle attivita' e delle passivita' relative
all'impresa, nonche' delle attivita' e delle passivita'
dell'imprenditore estranee alla medesima.
L'inventario si chiude con il bilancio e con il conto
dei profitti e delle perdite, il quale deve dimostrare con
evidenza e verita' gli utili conseguiti o le perdite
subite. Nelle valutazioni di bilancio l'imprenditore deve
attenersi ai criteri stabiliti per i bilanci delle societa'
per azioni, in quanto applicabili.
L'inventario deve essere sottoscritto dall'imprenditore
entro tre mesi dal termine per la presentazione della
dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette".
- Si trascrive il testo dell'art. 2, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n.
695, "Regolamento recante norme per la semplificazione
delle scritture contabili":
"1. Le annotazioni da effettuare nel registro dei beni
ammortizzabili, di cui all'art. 16 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
possono essere eseguite anche nel libro degli inventari di
cui all'art. 2217 del codice civile o, per i soggetti
indicati nell'art. 79 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel registro degli
acquisti tenuto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto".



 
Art. 7.
Applicazione dell'imposta sostitutiva
1. L'applicazione dell'imposta sostitutiva va richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 10 dicembre 2000, come previsto dall'articolo 17, comma 5, della legge n. 342 del 2000.
2. La regolare presentazione della dichiarazione dei redditi, contenente la richiesta di applicazione dell'imposta sostitutiva a norma del comma precedente, comporta il riconoscimento dei maggiori valori fiscali. In caso di omesso o insufficiente versamento delle imposte sostitutive dovute sulla base degli importi indicati nella dichiarazione si applicano le disposizioni per la liquidazione e riscossione in materia di imposte sui redditi, come previsto dall'articolo 21, comma 1, della legge n. 342 del 2000.
3. I maggiori valori fiscali di cui si chiede il riconoscimento ai sensi degli articoli 17, commi 1 e 3, 18 e 19 della legge n. 342 del 2000, devono essere annotati nella dichiarazione dei redditi di cui al comma 1, nei prospetti di riconciliazione rispettivamente previsti dall'articolo 7, comma 2, della legge n. 218 del 1990, e dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 358 del 1997.



Note all'art. 7:
- Per il testo dell'art. 17 della legge 21 novembre
2000, n. 342 v. nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 7, comma 2, della legge
30 luglio 1990, n. 218 v. nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 4, comma 3, del decreto
legislativo n. 358 del 1997, v. nelle note all'art. 6.



 
Art. 8.
Norme abrogate
1. Sono abrogati l'articolo 2, commi 1 e 2 e gli articoli 3, 4, 5, 6, 8 e 9 del decreto del Ministro delle finanze 24 novembre 1995, n. 517.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 22 ottobre 2001
Il Ministro: Tremonti Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 2001

Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro
n. 2 Economia e finanze, foglio n. 33
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il testo degli articoli da 17 a 21 della legge 21
novembre 2001, n. 342 e' riportato in note alle premesse.
Note alle premesse:
- Si trascrive il testo degli articoli da 17 a 21 della
legge 21 novembre 2001, n. 342, recante "Misure in materia
fiscale":
"Art. 17 (Societa' destinatarie di conferimenti
previsti dalla legge 30 luglio 1990, n. 218). - 1. Le
societa' destinatarie dei conferimenti previsti dall'art.
7, commi 2 e 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218, e
successive modificazioni, possono applicare un'imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive nella misura del 19
per cento sulla differenza tra il valore dei beni ricevuti
a seguito dei predetti conferimenti e il loro costo
fiscalmente riconosciuto. Come valore dei beni si assume
quello risultante dal bilancio relativo all'esercizio
chiuso anteriormente alla data di entrata in vigore della
presente legge.
2. La differenza assoggettata ad imposta sostitutiva ai
sensi del comma 1 e' considerata costo fiscalmente
riconosciuto dei beni cui la stessa e' riferibile a
decorrere dall'esercizio successivo a quello indicato nel
comma 1. La stessa differenza e' considerata costo
fiscalmente riconosciuto delle azioni ricevute dall'ente o
societa' conferente nel limite del loro valore risultante
dal bilancio relativo all'esercizio o periodo di gestione
in corso alla data di chiusura dell'esercizio indicato nel
comma 1. Conseguentemente per il medesimo ammontare si
considerano assoggettati ad imposta le riserve o fondi
costituiti a fronte dei maggiori valori iscritti in sede di
conferimento. Nel caso in cui le azioni rivenienti dai
conferimenti indicati nel comma 1 siano state conferite ad
altra societa', la differenza assoggettata ad imposta
sostitutiva e' considerata altresi' costo fiscalmente
riconosciuto delle azioni ricevute dalla medesima societa'.
3. Le societa' indicate al comma 1 possono applicare,
in luogo dell'imposta sostitutiva ivi prevista, un'imposta
sostitutiva in misura pari al 15 per cento. In tal caso la
differenza assoggettata all'imposta sostitutiva non e'
riconosciuta fiscalmente nei confronti dell'ente o societa'
conferente.
4. Se la societa' destinataria dei conferimenti
effettuati ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge
30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni, si e'
fusa con la societa' conferente, l'imposta sostitutiva e'
applicata sulla differenza tra il valore dei beni della
societa' conferitaria iscritti in bilancio e il loro costo
fiscalmente riconosciuto e si producono gli effetti
previsti dal terzo periodo del comma 2.
5. L'applicazione dell'imposta sostitutiva va richiesta
nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo
d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge. L'imposta sostitutiva va versata in un
massimo di tre rate annuali di pari importo: la prima con
scadenza entro il termine previsto per il versamento a
saldo delle imposte sui redditi relative al periodo
d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge, le altre con scadenza entro il termine
rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle
imposte sul reddito relative ai periodi d'imposta
successivi. In caso di rateazione, sull'importo delle rate
successive alla prima si applicano gli interessi nella
misura del 6 per cento annuo da versare contestualmente al
versamento di ciascuna rata successiva alla prima. Gli
importi da versare possono essere compensati ai sensi del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede
di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di
gestione delle dichiarazioni, e successive modificazioni".
"Art. 18 (Societa' che hanno eseguito conferimenti
previsti dalla legge 30 luglio 1990, n. 218). - 1. Nei
confronti delle societa' che hanno effettuato operazioni di
conferimento ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge
30 luglio 1990, n. 218, la differenza tra il valore delle
azioni ricevute e il loro costo fiscalmente riconosciuto si
considera realizzata a condizione che sia assoggettata, con
le modalita' e nei termini previsti dall'art. 17, ad
un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive in misura
pari al 19 per cento. Come valore delle azioni si assume
quello risultante dal bilancio relativo all'esercizio
chiuso anteriormente alla data di entrata in vigore della
presente legge.
2. La differenza assoggettata ad imposta sostitutiva ai
sensi del comma 1 e' considerata costo fiscalmente
riconosciuto delle azioni ricevute. Le riserve o fondi
costituiti a fronte dei maggiori valori iscritti in sede di
conferimento si considerano assoggettati ad imposta per
l'ammontare corrispondente alla predetta differenza, al
netto dell'imposta sostitutiva. La predetta differenza non
e' considerata costo fiscalmente riconosciuto nei confronti
delle societa' conferitarie.
3. Nell'ipotesi prevista dall'art. 17, comma 4, la
societa' risultante dalla fusione che abbia gia' applicato
l'imposta sostitutiva prevista dall'art. 23 del
decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e
successive modificazioni, in misura pari al 14 per cento
puo' applicare l'imposta sostitutiva di cui al comma 1
sulle riserve o fondi costituiti dalla societa' conferente
a fronte dei maggiori valori iscritti sulle azioni ricevute
in sede di conferimento. In tal caso detti riserve o fondi
si considerano assoggettati ad imposta per il loro intero
ammontare, al netto dell'imposta sostitutiva".
"Art. 19 (Societa' destinatarie di conferimenti
previsti dal decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358). -
1. Le disposizioni dell'art. 17 si applicano anche ai
soggetti destinatari dei conferimenti previsti dall'art. 4,
comma 1, del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358,
recante norme in materia di riordino delle imposte sui
redditi applicabili alle operazioni di cessione e
conferimento di aziende, fusione, scissione e permuta di
partecipazioni".
"Art. 20 (Disciplina dell'imposta sostitutiva). - 1.
L'imposta sostitutiva applicata ai sensi dell'art. 17,
comma 1, fino a concorrenza del 15 per cento delle riserve
o fondi che, per effetto dell'art. 17, comma 2, terzo
periodo, si considerano assoggettati ad imposta, e'
computata nell'ammontare delle imposte di cui ai commi 2 e
3 dell'art. 105 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,
recante adempimenti per l'attribuzione del credito
d'imposta ai soci o partecipanti sugli utili distribuiti,
della societa' o ente conferente, se rientrano tra i
soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettere a) e b), del
predetto testo unico.
2. L'imposta sostitutiva applicata ai sensi dell'art.
17, commi 1, per la parte eccedente la quota attribuita ai
soggetti conferenti, 3 e 4, e dell'art. 18, commi 1 e 3, e'
computata nell'ammontare delle imposte di cui ai commi 2 e
3 dell'art. 105 del citato testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986,
recante adempimenti per l'attribuzione del credito
d'imposta ai soci o partecipanti sugli utili distribuiti,
dei soggetti indicati, rispettivamente, nelle predette
disposizioni.
3. L'imposta sostitutiva non e' deducibile ai fini
delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive e puo' essere computata, in tutto o in
parte, in diminuzione delle riserve iscritte in bilancio.
Le somme corrisposte o ricevute per effetto della
ripartizione convenzionale dell'onere all'imposta
sostitutiva tra i soggetti interessati alle disposizioni
dell'art. 17 non concorrono a formare il reddito ne' la
base imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive".
"Art. 21 (Disposizioni attuative). - 1. Per la
liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni,
i rimborsi e il contenzioso in materia di imposta
sostitutiva di cui agli articoli da 17 a 20, si applicano
le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
2. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni
occorrenti per l'applicazione degli articoli da 17 a 20
della presente legge".
- Si trascrive il testo dell'art. 7, commi 2 e 5, della
legge 30 luglio 1990, n. 218 recante "Disposizioni in
materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale
degli istituti di credito di diritto pubblico":
"2. Agli effetti delle imposte sui redditi i
conferimenti effettuati a norma dell'art. 1 non
costituiscono realizzo di plusvalenze, comprese quelle
relative alle rimanenze e il valore di avviamento.
L'eventuale differenza tra il valore dei beni conferiti,
quale iscritto nel bilancio della societa' conferitaria in
dipendenza del conferimento, e l'ultimo valore dei beni
stessi riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi
concorre a formare il reddito dell'ente conferente nella
misura del 15 per cento. La differenza tassata e'
considerata costo fiscalmente riconosciuto per la societa'
conferitaria e puo' essere dalla medesima attribuita in
tutto o in parte all'avviamento, ovvero proporzionalmente
al costo dei beni ricevuti. La eventuale differenza tra il
valore delle azioni ricevute e l'ultimo valore dei beni
conferiti riconosciuto ai fini delle predette
imposte, maggiorato della differenza tassata di cui al
precedente periodo, non concorre a formare il reddito
dell'ente conferente fino a quando non sia stata realizzata
o distribuita. I beni ricevuti dalla societa' sono valutati
fiscalmente in base all'ultimo valore riconosciuto ai
predetti fini e le relative quote di ammortamento sono
ammesse in deduzione fino a concorrenza dell'originario
costo non ammortizzato alla data del
conferimento, maggiorato della differenza tassata di cui al
presente comma; non sono ammesse in deduzione quote di
ammortamento del valore di avviamento iscritto nell'attivo
del bilancio della societa' in dipendenza del conferimento,
per la parte eccedente la differenza tassata allo stesso
attribuita ai sensi del presente comma. Ove, a seguito dei
conferimenti, le aziende o le partecipazioni siano state
iscritte in bilancio a valori superiori a quelli di cui al
periodo precedente deve essere allegato alla dichiarazione
dei redditi apposito prospetto di riconciliazione tra i
dati esposti nel bilancio ed i valori fiscalmente
riconosciuti; con decreto del Ministro delle finanze si
provvedera', entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, a stabilire le caratteristiche
di tale prospetto. Nel caso di operazioni che nel loro
complesso soddisfino le condizioni di cui all'art. 1,
ripartite in piu' fasi ai sensi dell'art. 2, comma 1,
lettera a), le disposizioni del presente comma si applicano
anche ai conferimenti ed alle cessioni di azioni rivenienti
dai conferimenti di azienda effettuati nell'ambito di un
unitario programma approvato a norma dello stesso art. 1,
per i quali permane il regime di sospensione d'imposta.
3.-4. (Omissis).
5. Alle operazioni di conferimento effettuate da enti
creditizi aventi natura societaria al fine di costituire un
gruppo creditizio ai sensi dell'art. 5 si applicano le
disposizioni di cui ai commi 1 e 2".
- Si trascrive il testo dell'art. 4, comma 1, del
decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358 recante
"Riordino delle imposte sui redditi applicabili alle
operazioni di cessione e conferimento di aziende, fusione,
scissione e permuta di partecipazioni":
"1. I conferimenti di aziende possedute per un periodo
non inferiore a tre anni, effettuati tra i soggetti
indicati nell'art. 87, comma 1, lettere a) e b), del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non
costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze.
Tuttavia il soggetto conferente deve assumere, quale valore
delle partecipazioni ricevute, l'ultimo valore fiscalmente
riconosciuto dell'azienda conferita e il soggetto
conferitario subentra nella posizione di quello conferente
in ordine agli elementi dell'attivo e del passivo
dell'azienda stessa, facendo risultare da apposito
prospetto di riconciliazione, da allegare alla
dichiarazione dei redditi, i dati esposti in bilancio e i
valori fiscalmente riconosciuti".
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 reca: "
Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59".
- Si trascrive il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 recante "Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri":
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.".



Nota all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto del
Ministro delle finanze 24 novembre 1995, n. 517 reca:
(Regolamento recante modalita' di applicazione delle
disposizioni relative alle imposte sostitutive dell'imposta
sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale
sui redditi, di cui agli articoli da 23 a 26 del
decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla
legge 22 marzo 1995, n. 85), come modificato dal
regolamento qui pubblicato:
"Art. 2 (Societa' conferitarie).
1-2 (abrogati).
3. Se l'imposta sostitutiva e' applicata ai sensi
dell'art. 23, comma 1, del decreto-legge n. 41 del 1995, la
differenza netta, di cui al comma 2, assoggettata ad
imposta sostitutiva e' considerata, per l'ente o la
societa' conferente, costo fiscalmente riconosciuto delle
azioni ricevute a seguito dei conferimenti. Nel caso in cui
le azioni rivenienti dai conferimenti siano state conferite
ad altra societa', la differenza netta assoggettata ad
imposta sostitutiva ai sensi del predetto art. 23, comma 1,
e' considerata costo fiscalmente riconosciuto anche delle
azioni ricevute dall'ente o societa' in dipendenza del
secondo conferimento.
4. Ove le azioni rivenienti dai conferimenti previsti
dall'art. 7, commi 2 e 5, della legge n. 218 del 1990 siano
state conferite ad altra societa', la differenza netta, di
cui al comma 3, assoggettata ad imposta sostitutiva ai
sensi dell'art. 23, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 41
del 1995, e' considerata altresi' costo fiscalmente
riconosciuto dalle azioni ricevute dalla medesima societa'.
5. Qualora i beni ricevuti a seguito dei conferimenti
previsti dall'art. 7, commi 2 e 5, della legge n. 218 del
1990 siano stati conferiti ad altra societa', la differenza
netta, di cui al comma 3, assoggettata ad imposta
sostitutiva, ai sensi dell'art. 23, comma 1 del
decreto-legge n. 41 del 1995 e' considerata costo
fiscalmente riconosciuto sia delle azioni ricevute dalla
societa' conferente sia delle azioni ricevute dall'ente o
societa' che ha effettuato il precedente conferimento a
quest'ultima societa'. Per il medesimo ammontare si
considerano assoggettati ad imposta le riserve o fondi
costituiti dall'ente o dalle societa' conferenti a fronte
dei maggiori valori iscritti in sede di conferimento quali
risultano dal bilancio chiuso anteriormente alla data del
24 febbraio 1995.
6. Il maggior costo fiscalmente attribuito alle azioni,
ai sensi dei commi 4 e 5, e' comunque riconosciuto fino a
concorrenza del loro valore risultante dal bilancio
relativo all'esercizio o periodo di gestione chiuso
anteriormente alla data del 24 febbraio 1995".



 
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