Gazzetta n. 269 del 19 novembre 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'INTERNO |
ORDINANZA 15 novembre 2001 |
Interventi urgenti conseguenti alla dichiarazione di "grande evento" nel territorio del comune di Trieste di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 novembre 2001. (Ordinanza n. 3159). |
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IL MINISTRO DELL'INTERNO delegato per il coordinamento della protezione civile
Visto l'art. 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 che stabilisce che le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si applicano anche con riferimento alla dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 novembre 2001, concernente la dichiarazione di "grande evento" nel comune di Trieste interessato dal vertice In.C.E., Iniziativa Centrale Europea, e da connesse manifestazioni allo stesso collegate, nei giorni 21, 22, 23 e 24 novembre 2001; Ravvisata la necessita' di avvalersi di ordinanze ai sensi dell'art. 5, comma 2 della predetta legge n. 225 del 1992 per il compimento di tutte le urgenti attivita' finalizzate ad assicurare adeguata ospitalita' ai soggetti che interverranno al vertice e alle connesse manifestazioni, altresi' garantendone la funzionalita' degli spostamenti nell'ambito del territorio interessato, in un contesto di pieno rispetto delle esigenze della cittadinanza; Tenuto conto che l'imminenza e la complessita' del "grande evento" comportano l'inderogabile necessita' di avvalersi di tutte le iniziative, e degli esiti delle relative istruttorie, gia' poste in essere dal Ministero degli affari esteri, per il reperimento urgente di idonei beni, forniture, servizi e strutture da impiegare per il perseguimento delle finalita' in questione; Visto il decreto del Presidente del Consiglio in data 21 settembre 2001, con il quale al Ministro dell'interno e' stata attribuita la delega per la protezione civile; Su proposta del capo Dipartimento della protezione civile; Dispone: Art. 1. 1. Il Prefetto di Trieste e' nominato Commissario delegato per la definizione, conclusione ed attuazione delle iniziative dirette al conseguimento urgente della disponibilita' di beni, forniture, servizi e strutture comunque necessari e strumentali per la funzionale organizzazione del vertice citato in premessa e delle connesse manifestazioni, anche avvalendosi di tutte le iniziative, e degli esiti delle relative istruttorie, gia' poste in essere dal Ministero degli affari esteri. |
| Art. 2. 1. Nell'esercizio delle competenze di cui all'art. 1, il Prefetto di Trieste, Commissario delegato, opera in deroga alle sotto elencate norme: regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 3, ed articoli 8, 11 e 19; regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 48, 49; decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24; decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, modificato dal decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402, articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17. |
| Art. 3. 1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza si provvede a carico del Fondo per la protezione civile, nei limiti dell'importo di lire 3 miliardi. Le somme occorrenti sono trasferite al Prefetto di Trieste - Commissario delegato sulla base di documentate richieste. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 novembre 2001 Il Ministro: Scajola |
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