Gazzetta n. 269 del 19 novembre 2001 (vai al sommario) |
AGENZIA DELLE ENTRATE |
PROVVEDIMENTO 14 novembre 2001 |
Approvazione del nuovo modello F24 di pagamento per l'esecuzione dei versamenti unitari con compensazione di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. |
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IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento; Dispone: 1. Approvazione del nuovo modello F24 di pagamento per l'esecuzione dei versamenti unitari in euro. 1.1. E' approvato, ai sensi dell'art. 47, comma 4, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, il nuovo modello F24, con le relative istruzioni, per l'esecuzione dei versamenti unitari con compensazione di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, che deve essere utilizzato a decorrere dal 1 gennaio 2002 in sostituzione dei precedenti modelli F24 in lire e in euro, approvati con decreto 31 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 2000. 2. Reperibilita' del modello e autorizzazione alla stampa. 2.1. Il modello di cui al punto 1 e' reso disponibile gratuitamente in formato elettronico e puo' essere prelevato dai siti Internet www.finanze.it e www. agenziaentrate.it nel rispetto, in fase di stampa, delle caratteristiche indicate nel successivo punto 3. 2.2. Il modello di cui al punto 1 puo' essere altresi' prelevato da altri siti Internet a condizione che lo stesso sia conforme per struttura e sequenza a quello approvato con il presente provvedimento, rispetti le caratteristiche indicate nel successivo punto 3 e rechi l'indirizzo del sito dal quale e' stato prelevato nonche' gli estremi del presente provvedimento. 2.3. Il modello di cui al punto 1 deve essere redatto in tre copie di cui la terza e' rilasciata al soggetto che effettua il versamento; fanno parte del modello le "Avver-tenze per la compilazione" contenenti le relative istruzioni. In aggiunta a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del decreto 30 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1 aprile 1998, l'elenco dei codici tributo da utilizzare e delle causali di contributo sono disponibili anche nei siti dell'Amministrazione finanziaria indicati nel punto 2.1, alla voce "Documentazione". 2.4. E' autorizzata la stampa, anche su modulo continuo, del modello di cui al punto 1, nel rispetto delle caratteristiche indicate nel successivo punto 3. A tal fine, il predetto modello e' reso disponibile nei citati siti Internet dell'Amministrazione finanziaria in uno specifico formato elettronico, riservato ai soggetti che dispongono di sistemi tipografici, idoneo a consentirne la riproduzione. 3. Caratteristiche del modello e rinvio normativo. 3.1. Il modello di cui al punto 1 e' di colore celeste cieco e si compone di tre copie su fogli singoli di carta bianca formato A-4 di dimensioni: base cm 21; altezza cm 29,7. Il medesimo modello puo' essere riprodotto anche con stampa monocromatica realizzata in colore nero mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti, che comunque garantiscano la chiarezza e l'intelligibilita' del modello stesso nel tempo. 3.2. Il modello di cui al punto 1 stampato dai soggetti di cui al punto 2.4 che dispongono di sistemi tipografici, si compone di tre copie su carta autocopiante ad esclusione dei campi relativi alle sottoscrizioni, che sono desensibilizzati. 3.3. Per quanto non e' previsto dal presente provvedimento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto 30 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1 aprile 1998, e al decreto 31 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 2000. Motivazioni. Il presente provvedimento e' emanato ai sensi dell'art. 24, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, che prevede, per l'esecuzione dei versamenti unitari, l'utilizzazione di stampati conformi ai modelli approvati. Inoltre, il presente provvedimento si rende opportuno in considerazione dell'adozione a decorrere dal 1 gennaio 2002 dell'euro quale moneta di conto e della conseguente necessita' di adeguare la modulistica ai criteri generali di conversione degli importi da versare previsti dal decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, e successive modificazioni, recante "Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro" nonche' dalla disciplina comunitaria di seguito indicata nei riferimenti normativi, provvedendo in via amministrativa secondo quanto disposto dall'art. 47, comma 4, del citato decreto legislativo n. 213 del 1998. Pertanto, e' stato predisposto il nuovo modello F24 di pagamento per l'esecuzione dei versamenti unitari con compensazione di cui all'art. 17 del predetto decreto n. 241 del 1997, da utilizzarsi dal 1 gennaio 2002 per l'effettuazione dei versamenti esclusivamente in euro, in sostituzione dei precedenti modelli F24 in lire e in euro approvati con decreto 31 marzo 2000 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 2000). Al riguardo, sono state adeguate anche le istruzioni per la compilazione del suddetto modello, procedendo altresi' ad una semplificazione delle stesse, al fine di renderle maggiormente intelligibili agli utenti interessati. Con lo stesso provvedimento viene, inoltre, disciplinata la reperibilita' del medesimo modello, che puo' essere prelevato gratuitamente in formato elettronico dai siti Internet dell'Amministrazione finanziaria, nonche' ne viene autorizzata la stampa mediante l'utilizzo di qualsiasi tipo di stampante, purche' sia garantita la chiarezza e l'intelligibilita' del modello stesso nel tempo. Riferimenti normativi del presente provvedimento. Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate. Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4). Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1). Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1). Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, concernente disposizioni recanti le modalita' di avvio delle agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Disciplina normativa di riferimento. Regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro. Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni. Decreto 30 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1 aprile 1998, recante l'approvazione del modello da utilizzare per eseguire i versamenti unitari con compensazione previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro. Decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, e successive modificazioni, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433. Decreto 31 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 2000, concernente l'estensione dell'applicazione dei versamenti unitari con compensazione ed approvazione del nuovo modello di pagamento per l'esecuzione di tali versamenti, ai sensi degli articoli 17, comma 2, lettera h-ter), e 24, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 novembre 2001 Il direttore dell'Agenzia: Romano |
| ----> vedere Modelli da pag. 20 a pag. 24 della G.U. <---- |
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