Gazzetta n. 268 del 17 novembre 2001 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 18 settembre 2001, n. 347
Testo del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 218 del 19 settembre 2001), coordinato con la legge di conversione 16 novembre 2001, n. 405 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 3), recante: "Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria".

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )).

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1.
Patto di stabilita' interno

1. Ai fini del concorso delle autonomie regionali al rispetto degli obblighi comunitari della Repubblica ed alla conseguente realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2002-2004 il complesso delle spese correnti per l'esercizio 2002, al netto delle spese per interessi passivi, delle spese finanziate da programmi comunitari e delle spese relative all'assistenza sanitaria delle regioni a statuto ordinario non puo' superare l'ammontare degli impegni a tale titolo relativi all'esercizio 2000, aumentati del 4,5 per cento. Per gli esercizi 2003 e 2004 si applica un incremento pari al tasso di inflazione programmato indicato dal documento di programmazione economico finanziaria. L'ammontare delle spese per l'assistenza sanitaria resta regolato sino al 2004 nei termini stabiliti dall'accordo Stato-regioni (( sancito )) l'8 agosto 2001 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, le regioni possono prevedere ulteriori spese correnti necessarie per l'esercizio delle funzioni statali ad esse trasferite a decorrere dall'anno 2000 e seguenti, nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali.
3. Le limitazioni percentuali di incremento di cui al comma 1, si applicano al complesso dei pagamenti per spese correnti, come definite dai commi 1 e 2, con riferimento ai pagamenti effettuati nell'esercizio 2000.
4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano con il Ministero dell'economia e delle finanze il livello delle spese correnti e dei relativi pagamenti per gli esercizi 2002, 2003 e 2004.
5. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "risorse pubbliche" sono sostituite dalle seguenti: "le risorse finanziarie pubbliche individuate ai sensi del comma 3".



Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto
legislativo 20 dicembre 1992, n. 502, recante: "Riordino
della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1
della legge 23 ottobre 1992, n. 421", pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1992, n. 305, S.O., cosi'
come modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 1 (Tutela del diritto alla salute, programmazione
sanitaria e definizione dei livelli essenziali e uniformi
di assistenza). - 1. La tutela della salute come diritto
fondamentale dell'individuo ed interesse della
collettivita' e' garantita, nel rispetto della dignita' e
della liberta' della persona umana, attraverso il Servizio
sanitario nazionale, quale complesso delle funzioni e delle
attivita' assistenziali dei Servizi sanitari regionali e
delle altre funzioni e attivita' svolte dagli enti e
istituzioni di rilievo nazionale, nell'ambito dei
conferimenti previsti dal decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, nonche' delle funzioni conservate allo Stato
dal medesimo decreto.
2. Il Servizio sanitario nazionale assicura, attraverso
le risorse finanziarie pubbliche individuate ai sensi del
comma 3 in coerenza con i principi e gli obiettivi indicati
dagli articoli 1 e 2 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal
piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della
dignita' della persona umana, del bisogno di salute,
dell'equita' nell'accesso all'assistenza, della qualita'
delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle
specifiche esigenze, nonche' dell'economicita' nell'impiego
delle risorse.
3. L'individuazione dei livelli essenziali e uniformi
di assistenza assicurati dal Servizio sanitario nazionale,
per il periodo di validita' del piano sanitario nazionale,
e' effettuata contestualmente all'individuazione delle
risorse finanziarie destinate al Servizio sanitario
nazionale, nel rispetto delle compatibilita' finanziarie
definite per l'intero sistema di finanza pubblica nel
Documento di programmazione economico-finanziaria. Le
prestazioni sanitarie comprese nei livelli essenziali di
assistenza sono garantite dal Servizio sanitario nazionale
a titolo gratuito o con partecipazione alla spesa, nelle
forme e secondo le modalita' previste dalla legislazione
vigente.
4. Le regioni, singolarmente o attraverso strumenti di
autocoordinamento, elaborano proposte per la
predisposizione del piano sanitario nazionale, con
riferimento alle esigenze del livello territoriale
considerato e alle funzioni interregionali da assicurare
prioritariamente, anche sulla base delle indicazioni del
piano vigente e dei livelli essenziali di assistenza
individuati in esso o negli atti che ne costituiscono
attuazione. Le regioni trasmettono al Ministro della
sanita', entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione
annuale sullo stato di attuazione del piano sanitario
regionale, sui risultati di gestione e sulla spesa prevista
per l'anno successivo.
5. Il Governo, su proposta del Ministro della sanita',
sentite le commissioni parlamentari competenti per la
materia, le quali si esprimono entro trenta giorni dalla
data di trasmissione dell'atto, nonche' le confederazioni
sindacali maggiormente rappresentative, le quali rendono il
parere entro venti giorni, predispone il piano sanitario
nazionale, tenendo conto delle proposte trasmesse dalle
regioni entro il 31 luglio dell'ultimo anno di vigenza del
piano precedente, nel rispetto di quanto stabilito dal
comma 4. Il Governo, ove si discosti dal parere delle
commissioni parlamentari, e' tenuto a motivare. Il piano e'
adottato ai sensi dell'art. 1 della legge 12 gennaio 1991,
n. 13, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art.
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
6. I livelli essenziali di assistenza comprendono le
tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni
relativi alle aree di offerta individuate dal piano
sanitario nazionale. Tali livelli comprendono, per il
1998-2000:
a) l'assistenza sanitaria collettiva in ambiente di
vita e di lavoro;
b) l'assistenza distrettuale;
c) l'assistenza ospedaliera.
7. Sono posti a carico del Servizio sanitario le
tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni
sanitarie che presentano, per specifiche condizioni
cliniche o di rischio, evidenze scientifiche di un
significativo beneficio in termini di salute, a livello
individuale o collettivo, a fronte delle risorse impiegate.
Sono esclusi dai livelli di assistenza erogati a carico del
Servizio sanitario nazionale le tipologie di assistenza, i
servizi e le prestazioni sanitarie che:
a) non rispondono a necessita' assistenziali tutelate
in base ai principi ispiratori del Servizio sanitario
nazionale di cui al comma 2;
b) non soddisfano il principio dell'efficacia e
dell'appropriatezza, ovvero la cui efficacia non e'
dimostrabile in base alle evidenze scientifiche disponibili
o sono utilizzati per soggetti le cui condizioni cliniche
non corrispondono alle indicazioni raccomandate;
c) in presenza di altre forme di assistenza volte a
soddisfare le medesime esigenze, non soddisfano il
principio dell'economicita' nell'impiego delle risorse,
ovvero non garantiscono un uso efficiente delle risorse
quanto a modalita' di organizzazione ed erogazione
dell'assistenza.
8. Le prestazioni innovative per le quali non sono
disponibili sufficienti e definitive evidenze scientifiche
di efficacia possono essere erogate in strutture sanitarie
accreditate dal Servizio sanitario nazionale esclusivamente
nell'ambito di appositi programmi di sperimentazione
autorizzati dal Ministero della sanita'.
9. Il piano sanitario nazionale ha durata triennale ed
e' adottato dal Governo entro il 30 novembre dell'ultimo
anno di vigenza del piano precedente. Il piano sanitario
nazionale pua' essere modificato nel corso del triennio con
la procedura di cui al comma 5.
10. Il piano sanitario nazionale indica:
a) le aree prioritarie di intervento, anche ai fini
di una progressiva riduzione delle diseguaglianze sociali e
territoriali nei confronti della salute;
b) i livelli essenziali di assistenza sanitaria da
assicurare per il triennio di validita' del piano;
c) la quota capitaria di finanziamento per ciascun
anno di validita' del piano e la sua disaggregazione per
livelli di assistenza;
d) gli indirizzi finalizzati a orientare il Servizio
sanitario nazionale verso il miglioramento continuo della
qualita' dell'assistenza, anche attraverso la realizzazione
di progetti di interesse sovra regionale;
e) i progetti-obiettivo, da realizzare anche mediante
l'integrazione funzionale e operativa dei servizi sanitari
e dei servizi socio-assistenziali degli enti locali;
f) le finalita' generali e i settori principali della
ricerca biomedica e sanitaria, prevedendo altresi' il
relativo programma di ricerca;
g) le esigenze relative alla formazione di base e gli
indirizzi relativi alla formazione continua del personale,
nonche' al fabbisogno e alla valorizzazione delle risorse
umane;
h) le linee guida e i relativi percorsi
diagnostico-terapeutici allo scopo di favorire, all'interno
di ciascuna struttura sanitaria, lo sviluppo di modalita'
sistematiche di revisione e valutazione della pratica
clinica e assistenziale e di assicurare l'applicazione dei
livelli essenziali di assistenza;
i) i criteri e gli indicatori per la verifica dei
livelli di assistenza assicurati in rapporto a quelli
previsti.
11. I progetti obiettivo previsti dal piano sanitario
nazionale sono adottati dal Ministro della sanita' con
decreto di natura non regolamentare, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e con gli altri Ministri competenti per materia,
d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
12. La relazione sullo stato sanitario del Paese,
predisposta annualmente dal Ministro della sanita':
a) illustra le condizioni di salute della popolazione
presente sul territorio nazionale;
b) descrive le risorse impiegate e le attivita'
svolte dal Servizio sanitario nazionale;
c) espone i risultati conseguiti rispetto agli
obiettivi fissati dal piano sanitario nazionale;
d) riferisce sui risultati conseguiti dalle regioni
in riferimento all'attuazione dei piani sanitari regionali;
e) fornisce indicazioni per l'elaborazione delle
politiche sanitarie e la programmazione degli interventi.
13. Il piano sanitario regionale rappresenta il piano
strategico degli interventi per gli obiettivi di salute e
il funzionamento dei servizi per soddisfare le esigenze
specifiche della popolazione regionale anche in riferimento
agli obiettivi del piano sanitario nazionale. Le regioni,
entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore
del piano sanitario nazionale, adottano o adeguano i piani
sanitari regionali, prevedendo forme di partecipazione
delle autonomie locali, ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis,
nonche' delle formazioni sociali private non aventi scopo
di lucro impegnate nel campo dell'assistenza sociale e
sanitaria, delle organizzazioni sindacali degli operatori
sanitari pubblici e privati e delle strutture private
accreditate dal Servizio sanitario nazionale.
14. Le regioni e le province autonome trasmettono al
Ministro della sanita' i relativi schemi o progetti di
piani sanitari allo scopo di acquisire il parere dello
stesso per quanto attiene alla coerenza dei medesimi con
gli indirizzi del piano sanitario nazionale. Il Ministro
della sanita' esprime il parere entro 30 giorni dalla data
di trasmissione dell'atto, sentita l'Agenzia per i servizi
sanitari regionali.
15. Il Ministro della sanita', avvalendosi dell'Agenzia
per i servizi sanitari regionali, promuove forme di
collaborazione e linee guida comuni in funzione
dell'applicazione coordinata del piano sanitario nazionale
e della normativa di settore, salva l'autonoma
determinazione regionale in ordine al loro recepimento.
16. La mancanza del piano sanitario regionale non
comporta l'inapplicabilita' delle disposizioni del piano
sanitario nazionale.
17. Trascorso un anno dalla data di entrata in vigore
del piano sanitario nazionale senza che la regione abbia
adottato il piano sanitario regionale, alla regione non e'
consentito l'accreditamento di nuove strutture. Il Ministro
della sanita', sentita la regione interessata, fissa un
termine non inferiore a tre mesi per provvedervi. Decorso
inutilmente tale termine, il Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro della sanita', sentita l'Agenzia per
i servizi sanitari regionali, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome, adotta gli atti necessari per dare
attuazione nella regione al piano sanitario nazionale,
anche mediante la nomina di commissari ad acta.
18. Le istituzioni e gli organismi a scopo non
lucrativo concorrono, con le istituzioni pubbliche e quelle
equiparate di cui all'art. 4, comma 12, alla realizzazione
dei doveri costituzionali di solidarieta', dando attuazione
al pluralismo etico-culturale dei servizi alla persona.
Esclusivamente ai fini del presente decreto sono da
considerarsi a scopo non lucrativo le istituzioni che
svolgono attivita' nel settore dell'assistenza sanitaria e
socio-sanitaria, qualora ottemperino a quanto previsto
dalle disposizioni di cui all'art. 10, comma 1, lettere d),
e), f), g), e h), e comma 6, del decreto legislativo
4 dicembre 1997, n. 460; resta fermo quanto disposto
dall'art. 10, comma 7, del medesimo decreto. L'attribuzione
della predetta qualifica non comporta il godimento dei
benefici fiscali previsti in favore delle organizzazioni
non lucrative di utilita' sociale dal decreto legislativo
4 dicembre 1997, n. 460.".



 
Art. 2.
Disposizioni in materia di spesa nel settore sanitario

1. Le regioni adottano le iniziative e le disposizioni necessarie affinche' le aziende sanitarie ed ospedaliere, nell'acquisto di beni e servizi, aderiscano alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero ad altri strumenti di contenimento della spesa sanitaria approvati dal CIPE, su parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Le regioni, (( inoltre, prevedono con legge le sanzioni da applicare )) nei confronti degli amministratori che non si adeguino. Le regioni, in conformita' alle direttive tecniche stabilite dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, adottano le opportune iniziative per favorire lo sviluppo del commercio elettronico e semplificare l'acquisto di beni e servizi in materia sanitaria. (( 1-bis. Al fine del contenimento della spesa sanitaria, pur nel rispetto dei parametri di sicurezza previsti dalla vigente normativa in materia di smaltimento di rifiuti sanitari pericolosi, gli stessi possono essere smaltiti attraverso procedimenti di disinfezione mediante prodotti registrati presso il Ministero della salute che assicurino un abbattimento della carica batterica non inferiore al 99,999 per cento e nel pieno rispetto del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di sicurezza e salute degli operatori. I rifiuti sanitari speciali non tossico-nocivi, dopo un procedimento di disinfezione di una durata non inferiore a 72 ore, o sottoposti a processo di sterilizzazione mediante autoclave dotata di sistemi di monitoraggio e controllo delle fasi di sterilizzazione, possono essere assimilati ai rifiuti urbani. ))
2. Le aziende sanitarie ed ospedaliere possono decidere, ((con proprio provvedimento )), di non aderire alle convenzioni solo per singoli acquisti per i quali sia dimostrata la non convenienza. Tali provvedimenti sono trasmessi al collegio sindacale ed alla regione territorialmente competente per consentire l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo.
3. Le regioni, attraverso le proprie strutture ed unita' di controllo, attivano sistemi informatizzati per la raccolta di dati ed informazioni riguardanti la spesa per beni e servizi, e realizzano, entro il 31 dicembre 2001, l'Osservatorio regionale dei prezzi in materia sanitaria, rendendo disponibili i relativi dati su un apposito sito internet.
4. Nel monitoraggio della spesa sanitaria relativa alle singole regioni si attribuisce separata evidenza:
a) agli acquisti effettuati al di fuori delle convenzioni e per importi superiori ai prezzi di riferimento;
b) alla spesa complessiva per il personale del comparto sanita', ivi compreso il personale dirigente, superiore al livello registrato nell'anno 2000, fatti salvi gli incrementi previsti dai rinnovi contrattuali.
5. All'articolo 87 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, (( dopo il comma 5 )), sono inseriti i seguenti:
"5-bis. Le regioni adottano le necessarie iniziative per attivare, nel proprio territorio, il monitoraggio delle prescrizioni mediche, farmaceutiche, specialistiche ed ospedaliere previsto dal presente articolo, assicurando la tempestiva disponibilita' delle informazioni, anche per via telematica, ai Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze, nonche' alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali.
5-ter. Le regioni garantiscono la standardizzazione dei dati e l'interoperabilita' delle soluzioni tecnologiche adottate con quelle che verranno definite nell'ambito del nuovo sistema informativo nazionale del Ministero della salute.
5-quater. Le regioni determinano le modalita' e gli strumenti del monitoraggio. Le regioni determinano, inoltre, le sanzioni da applicare a carico dei soggetti che abbiano omesso gli adempimenti connessi al monitoraggio o che abbiano effettuato prescrizioni in misura superiore al livello appropriato.". (( 5-bis. Al comma 3 dell'articolo 15-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono aggiunte, prima delle parole: "Sono soppressi" le seguenti: "A far data dal 1 febbraio 2002" )).
6. All'articolo 85, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "A decorrere dal 1 gennaio 2002" sono sostituite dalle seguenti: "Dal 1 gennaio 2003";
b) le parole: "dal 1 gennaio 2003" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1 gennaio 2004".



Riferimenti normativi.

- Si riporta il testo dell'art. 26 della legge
23 dicembre 1999, n. 488, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2000)", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 27 dicembre 1999, n. 302, S.O.:
"Art. 26 (Acquisto dei beni e servizi). - 1. Il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, nel rispetto della vigente normativa in materia
di scelta del contraente, stipula, anche avvalendosi di
societa' di consulenza specializzate, selezionate anche in
deroga alla normativa di contabilita' pubblica, con
procedure competitive tra primarie societa' nazionali ed
estere, convenzioni con le quali l'impresa prescelta si
impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantita'
massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai
prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura
deliberati dalle amministrazioni dello Stato anche con il
ricorso alla locazione finanziaria. I contratti conclusi
con l'accettazione di tali ordinativi non sono sottoposti
al parere di congruita' economica.
2. Il parere del Consiglio di Stato, previsto dall'art.
17, comma 25, lettera c), della legge 15 maggio 1997, n.
127, non e' richiesto per le convenzioni di cui al comma 1,
del presente articolo. Alle predette convenzioni e ai
relativi contratti stipulati da amministrazioni dello
Stato, in luogo dell'art. 3, comma 1, lettera g), della
legge 14 gennaio 1994, n. 20, si applica il comma 4 del
medesimo art. 3 della stessa legge.
3. Le amministrazioni centrali e periferiche dello
Stato sono tenuto ad approvvigionarsi utilizzando le
convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, salvo quanto
previsto dall'art. 27, comma 6. Le restanti pubbliche
amministrazioni hanno facolta' di aderire alle convenzioni
stesse, ovvero devono utilizzarne i parametri di qualita' e
di prezzo per l'acquisto di beni comparabili con quelli
oggetto di convenzionamento.
4. Nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione gli
uffici preposti al controllo di gestione ai sensi dell'art.
4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286,
verificano l'osservanza dei parametri di cui al comma 3,
richiedendo eventualmente al Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica il parere tecnico
circa le caratteristiche tecnico-funzionali e
l'economicita' dei prodotti acquisiti. Annualmente i
responsabili dei predetti uffici sottopongono all'organo di
direzione politica una relazione riguardante i risultati,
in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso
l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo. Tali
relazioni sono rese disponibili sui siti Internet di
ciascuna amministrazione. Nella fase di prima applicazione,
ove gli uffici preposti al controllo di gestione non siano
costituiti, i compiti di verifica e referto sono svolti dai
servizi di controllo interno.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica presenta annualmente alle Camere
una relazione che illustra le modalita' di attuazione del
presente articolo nonche' i risultati conseguiti.".
- Si riporta il testo dell'art. 59 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001)", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 29 dicembre 2000, n. 302, S.O.:
"Art. 59 (Acquisto di beni e servizi degli enti
decentrati di spesa). - 1. Al fine di realizzare
l'acquisizione di beni o servizi alle migliori condizioni
del mercato da parte degli enti decentrati di spesa, il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica promuove aggregazioni di enti con il compito di
elaborare strategie comuni di acquisto attraverso la
standardizzazione degli ordini di acquisto per specie
merceologiche e la eventuale stipula di convenzioni
valevoli su parte del territorio nazionale, a cui
volontariamente possono aderire tutti gli enti interessati.
2. In particolare vengono promosse, sentiti
rispettivamente il Ministro dell'interno, il Ministro della
sanita' e il Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica:
a) piu' aggregazioni di province e di comuni,
appartenenti a regioni diverse, indicati dalla Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali;
b) piu' aggregazioni di aziende sanitarie e
ospedaliere appartenenti a regioni diverse indicate dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
c) piu' aggregazioni di universita' appartenenti a
regioni diverse indicate dalla Conferenza permanente dei
rettori delle universita' italiane.
3. Per le finalita' di cui al presente articolo,
nonche' per lo svolgimento delle attivita' strumentali e di
supporto alla didattica e alla ricerca, una o piu'
universita' possono, in luogo delle aggregazioni di cui
alla lettera c) del comma 2, costituire fondazioni di
diritto privato con la partecipazione di enti ed
amministrazioni pubbliche e soggetti privati. Con
regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri e le
modalita' per la costituzione e il funzionamento delle
predette fondazioni, con individuazione delle tipologie di
attivita' e di beni che possono essere conferiti alle
medesime nell'osservanza del criterio della strumentalita'
rispetto alle funzioni istituzionali, che rimangono
comunque riservate all'universita'.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica riferisce periodicamente sui
risultati delle iniziative alla Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, alla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano e alla Conferenza permanente dei rettori delle
universita' italiane.
5. Le convenzioni e i prezzi relativi alle singole
categorie merceologiche sono pubblicati sul sito internet
del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. Alle regioni, alle aziende
sanitarie e ospedaliere, agli enti locali e alle
universita' che non aderiscono alle convenzioni si
applicano le disposizioni di cui al comma 3, dell'art. 26
della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Gli enti devono
motivare i provvedimenti con cui procedono all'acquisto di
beni e servizi a prezzi e a condizioni meno vantaggiosi di
quelli stabiliti nelle convenzioni suddette e in quelle di
cui all'art. 26 della citata legge n. 488 del 1999.
6. Al fine di rilevare gli elementi di conoscenza degli
effettivi risultati di economia di spesa nell'acquisto di
beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 26 della legge
23 dicembre 1999, n. 488, e della presente legge, il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, con le medesime procedure di cui allo stesso
art. 26, promuove le intese necessarie per il collegamento
a rete delle amministrazioni interessate con criteri di
uniformita' ed omogeneita', diretti ad accertare lo stato
di attuazione della normativa in questione ed i risultati
conseguiti.".
- Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
recante "Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE,
89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE,
90/679/CEE, 93/88/CEE, 97/42/CE e 1999/38/CE riguardanti il
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori
durante il lavoro", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 12 novembre 1994, n. 265, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 87 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, sopra citata, cosi' come
modificato dalla legge che qui si pubblica:
"Art. 87 (Monitoraggio delle prescrizioni mediche,
farmaceutiche, specialistiche e ospedaliere). - 1. Nel
quadro delle competenze di governo della spesa da parte del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, di garanzia verso il cittadino di appropriatezza
ed efficacia delle prestazioni di cura da parte del
Ministero della sanita', o nel rispetto dei compiti
attribuiti alle regioni in materia sanitaria, al fine di
migliorare il monitoraggio della spesa sanitaria nelle sue
componenti farmaceutica, diagnostica e specialistica, e di
semplificare le transazioni tra il cittadino, gli operatori
e le istituzioni preposte, e' introdotta la gestione
informatizzata delle prescrizioni relative alle prestazioni
farmaceutiche, diagnostiche, specialistiche e ospedaliere,
erogate da soggetti pubblici e privati accreditati. Tutte
le procedure informatiche devono garantire l'assoluto
anonimato del cittadino che usufruisce delle prestazioni,
rispettando la normativa a tutela della riservatezza. Ai
dati oggetto della gestione informatizzata possono avere
accesso solo gli operatori da identificare secondo quanto
disposto dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 282.
2. Il sistema di monitoraggio interconnette i medici e
gli altri operatori sanitari di cui al comma 1, il
Ministero della sanita', il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, le regioni, la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le
aziende sanitarie locali e dispone, per la consultazione in
linea e ai diversi livelli di competenza, delle
informazioni relative:
a) ai farmaci del Servizio sanitario nazionale;
b) alle diverse prestazioni farmaceutiche,
diagnostiche e specialistiche erogabili;
c) all'andamento dei consumi dei farmaci e delle
prestazioni;
d) all'andamento della spesa relativa.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge il Ministero della sanita', di
concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, e sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonomo di Trento e di Bolzano, emana i
regolamenti e i decreti attuativi, individuando le risorse
finanziarie nell'ambito di quelle indicate dall'art. 103,
definendo le modalita' operative e i relativi adempimenti,
le modalita' di trasmissione dei dati ed il flusso delle
informazioni tra i diversi organismi di cui al comma 2.
4. Le soluzioni adottate dovranno rispettare le norme
sulla sicurezza e sulla riservatezza dei dati secondo le
leggi vigenti e risultare coerenti con le linee generali
del processo di evoluzione dell'utilizzo dell'informatica
nell'amministrazione
5. Entro il 1 gennaio 2002 o le diverse date stabilito
con i decreti attuativi di cui al comma 3, tutte le
prescrizioni citate dovranno essere trasmissibili e
monitorabili per via telematica.
5-bis. Le regioni adottano le necessarie iniziative per
attivare, nel proprio territorio, il monitoraggio delle
prescrizioni mediche, farmaceutiche, specialistiche ed
ospedaliere previsto dal presente articolo, assicurando la
tempestiva disponibilita' delle informazioni anche per via
telematica, ai Ministeri della salute e dell'economia e
delle finanze, nonche' alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per gli affari regionali.
5-ter. Le regioni garantiscono la standardizzazione dei
dati e l'interoperabilita' delle soluzioni tecnologiche
adottate con quelle che verranno definite nell'ambito del
nuovo sistema informativo nazionale del Ministero della
salute.
5-quater. Le regioni determinano, le modalita' e gli
strumenti di monitoraggio. Le regioni determinano, inoltre,
le sanzioni da applicare a carico dei soggetti che abbiano
omesso gli adempimenti connessi al monitoraggio o che
abbiano effettuato prescrizioni in misura superiore al
livello appropriato.
6. Per l'avvio del nuovo sistema informativo nazionale
del Ministero della sanita', nonche' per l'estensione
dell'impiego sperimentale della carta sanitaria prevista
dal progetto europeo "NETLINK e autorizzata per l'anno
2001, la spesa, rispettivamente, di lire 10 miliardi e di
lire 4 miliardi.
7. All'art.38, quarto comma, del regolamento per il
servizio farmaceutico, approvato con regio decreto
30 settembre 1938, n. 1706, le parole: "I farmacisti
debbono conservare per la durata di cinque anni copia di
tutte le ricette spedite sono sostituite dalle seguenti: "I
farmacisti debbono conservare per sei mesi le ricette
spedite concernenti preparazioni estemporanee .".
- Si riporta il testo dell'art. 15-bis del decreto
legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, gia' citato nelle note
all'art. 1, cosi' come modificato dalla legge che qui si
pubblica:
"Art. 15-bis (Funzioni dei dirigenti responsabili di
struttura). - 1. L'atto aziendale di cui all'art. 3, comma
1-bis, disciplina l'attribuzione al direttore
amministrativo, al direttore sanitario, nonche' aidirettori
di presidio, di distretto, di dipartimento o ai dirigenti
responsabili di struttura, dei compiti, comprese, per i
dirigenti di strutture complesse, le decisioni che
impegnano l'azienda verso l'esterno, per l'attuazione degli
obiettivi definiti nel piano programnmatico e finanziario
aziendale.
2. La direzione delle strutture e degli uffici e'
affidata ai dirigenti secondo i criteri o le modalita'
stabiliti nell'atto di cui al comma 1, nel rispetto, per la
dirigenza sanitaria, delle disposizioni di cui all'art.
15-ter. Il rapporto dei dirigenti e' esclusivo, fatto salvo
quanto previsto in via transitoria per la dirigenza
sanitaria dall'art. 15-sexies.
3. A far data dal 1 febbraio 2002, sono soppressi i
rapporti di lavoro, a tempo definito per la dirigenza
sanitaria. In conseguenza della maggiore disponibilita' di
ore di servizio. sono resi indisponibili in organico un
numero di posti della dirigenza per il corrispondente monte
ore. I contratti collettivi nazionali di lavoro
disciplinano le modalita' di regolarizzazione dei rapporti
soppressi.".
- Si riporta il testo dell'art. 85 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, sopra citata, cosi' come
modificato dalla legge che qui si pubblica:
"Art. 85 (Riduzione dei ticket e disposizioni in
materia di spesa farmaceutica). - 1. A decorrere dal 1
luglio 2001, e' soppressa la classe di cui all'art. 8,
comma 10, lettera b), della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
Entro il 31 gennaio 2001 e con effetto dal 1 luglio 2001,
la Commissione unica del farmaco provvede ad inserire, per
categorie terapeutiche omogenee, nelle classi di cui
all'art. 8, comma 10, lettera a) e lettera c), della legge
24 dicembre 1993, n. 537, i medicinali attualmente inseriti
nella classe di cui alla lettera b) dello stesso comma 10,
sulla base della valutazione della loro efficacia
terapeutica e delle loro caratteristiche prevalenti.
2. A decorrere dal 1 gennaio 2001 e' abolita ogni forma
di partecipazione degli assistiti al costo delle
prestazioni farmaceutiche relativo ai medicinali collocati
nelle classi a) e b) di cui all'art. 8, comma 10, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, con esclusione di quelle
previste dal comma 26 del presente articolo.
3. Dal 1 gennaio 2003, l'importo indicato al comma 15,
dell'art. 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e'
ridotto da lire 70.000 a lire 23.000; a decorrere, dal 1
gennaio 2004 e' abolita ogni forma di partecipazione degli
assistiti al costo delle prestazioni specialistiche di
diagnostica strumentale.
4. A decorrere dal 1 gennaio 2001, fermo restando
quanto previsto dall'art. 1, comma 4, lettera a), del
decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, e secondo le
indicazioni del piano sanitario nazionale, sono escluse
dalla partecipazione al costo e, quindi, erogate senza
oneri a carico dell'assistito al momento della fruizione,
le seguenti prestazioni specialistiche e di diagnostica
strumentale e di laboratorio, finalizzate alla diagnosi
precoce dei tumori dell'apparato genitale femminile, del
carcinoma e dei precancerosi del colon retto:
a) mammografia ogni due anni, a favore delle donne in
eta' compresa tra quarantacinque e sessantanove anni;
b) esame citologico cervico-vaginale (PAP test), ogni
tre anni, a favore delle donne in eta' compresa tra
venticinque e sessantacinque anni;
c) colonscopia, ogni cinque anni, a favore della
popolazione di eta' superiore a quarantacinque anni e della
popolazione a rischio individuata secondo criteri
determinati con decreto del Ministro della sanita'.
5. Sono altresi' erogati senza oneri a carico
dell'assistito gli accertamenti diagnostici e strumentali
specifici per le patologie neoplastiche nell'eta' giovanile
in soggetti a rischio di eta' inferiore a quarantacinque
anni, individuati secondo criteri determinati con decreto
del Ministro della sanita'.
6. Le risorse disponibili per il Servizio sanitario
nazionale sono aumentate di lire 1.900 miliardi per l'anno
2001, di lire 1.875 miliardi per l'anno 2002, di lire 2.375
miliardi per l'anno 2003 e di lire 2.165 miliardi a
decorrere dall'anno 2004.
7. Per ciascuno degli anni 2002 e 2003, le politiche
proposte dalle regioni, i comportamenti prescrittivi dei
medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta
del distretto relativamente alle prestazioni farmaceutiche,
diagnostiche, specialistiche e ospedaliere, nonche' la
politica dei prezzi dei farmaci e delle prestazioni
convenzionate, dovranno contenere la crescita della spesa
sanitaria nella misura pari, per il 2002, almeno all'1,3
per cento della spesa relativa nel preconsuntivo nell'anno
2000, ad almeno il 2,3 per cento per il 2003 e ad almeno il
2,5 per cento per il 2004.
8. Per effetto delle disposizioni di cui ai commi da 1
a 7, le previsioni programmatiche della spesa sanitaria
previste per gli anni 2002, 2003 e 2004 sono rideterminate,
rispettivamente, nella misura del 3,5, del 3,45 e del 2,9
per cento.
9. A decorrere dal 30 marzo 2002, sulla base dei
risultati del monitoraggio e' verificato mensilmente
l'andamento della spesa sanitaria. Qualora tale andamento
si discosti dall'effettivo conseguimento degli obiettivi
previsti ai commi 7 e 8, la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano propone criteri e strumenti idonei a
finanziare lo scostamento. Per la parte dello scostamento
imputabile a responsabilita' regionali, le regioni adottano
le deliberazioni per il reintegro dei ticket soppressi
ovvero le altre misure di riequilibrio previste dall'art.
83, comma 6. In caso di inerzia delle amministrazioni
regionali il Governo, previa diffida alle regioni
interessate a provvedere agli adempimenti di competenza
entro trenta giorni, adotta, entro e non oltre i successivi
trenta giorni, le forme di intervento sostitutivo previste
dalla normativa vigente.
10. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
articolo si provvede, quanto a lire 120 miliardi per l'anno
2002 e a lire 830 miliardi per l'anno 2003, mediante
utilizzo delle maggiori entrate tributarie connesse alle
minori detrazioni conseguenti alla progressiva abolizione
dei ticket di cui ai commi 2, 3 e 4.
11. All'art. 19, comma 14, della legge 11 marzo 1988,
n. 67, e successive modificazioni, le parole: "nella misura
dell'80 per cento" sono sostituite dalle seguenti; "nella
misura del 40 per cento". La disposizione si applica a
decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre
2000.
12. Entro il 31 gennaio 2001, la Commissione unica del
farmaco provvede a individuare le categorie di medicinali
destinati alla cura delle patologie di cui al decreto
28 maggio 1999, n. 329, del Ministro della sanita', e il
loro confezionamento ottimale per ciclo di terapia,
prevedendo standard a posologia limitata per l'avvio delle
terapie e standard che assicurino una copertura terapeutica
massima di 28-40 giorni. Il provvedimento e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale. Sono collocati nella classe di
cui all'art. 8, comma 10, lettera e), della legge
24 dicembre 1993, n. 537, i medicinali le cui confezioni
non sono adeguate ai predetti standard, entro sei mesi
dalla data di pubblicazione del provvedimento della
Commissione unica del farmaco. A decorrere dal settimo mese
successivo a quello della data predetta, la
prescrivibilita' con oneri a carico del Servizio sanitario
nazionale di medicinali appartenenti alle categorie
individuate dalla Commissione unica del farmaco e' limitata
al numero massimo di due pezzi per ricetta. Le regioni e le
aziende unita' sanitarie locali provvedono all'attivazione
di specifici programmi di informazione relativi agli
obiettivi e alle modalita' prescrittive delle confezioni
ottimali, rivolti ai medici del Servizio sanitario
nazionale, ai farmacisti e ai cittadini.
13. All'art. 29, comma 4, della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, le parole: "e' ridotto del 5 per cento sono
sostituite dalle seguenti: "e' ridotto del 10 per cento in
due anni, con riduzione del 5 per cento a decorrere dal
31 gennaio di ciascuno degli anni 2000 e 2001 . Allo stesso
comma 4 e' aggiunto il seguente periodo: "Dalla riduzione
di prezzo decorrente dal 31 gennaio 2001, sono esclusi i
medicinali con prezzo non superiore a L. 10.000 .
14. Il Ministro della sanita' stabilisce, con proprio
decreto, i requisiti tecnici e le modalita' per l'adozione,
entro il 31 marzo 2001, della numerazione progressiva, per
singola confezione, dei bollini autoadesivi a lettura
automatica dei medicinali prescrivibili nell'ambito del
Servizio sanitario nazionale di cui al decreto del Ministro
della sanita' 29 febbraio 1988, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 79 del 5 aprile 1988, e successive
modificazioni. A decorrere dal sesto mese successivo alla
data di pubblicazione del decreto di cui al precedente
periodo, le confezioni dei medicinali erogabili dal
Servizio sanitario nazionale devono essere dotate di
bollini conformi alle prescrizioni del predetto decreto.
Con la stessa decorrenza, i produttori, i depositari ed i
grossisti mantengono memoria nei propri archivi del numero
identificativo di ciascuno dei pezzi usciti e della
destinazione di questi; i depositari, i grossisti ed i
farmacisti mantengono memoria nei propri archivi del numero
identificativo di ciascuno dei pezzi entrati e della
provenienza di questi. La mancata o non corretta
archiviazione dei dati comporta l'applicazione della
sanzione amministrativa pecuniaria da lire 3 milioni a
lire 18 milioni.
15. All'art. 68, comma 9, primo periodo, della legge
23 dicembre 1998, n. 448, dopo le parole: "onere a carico
del Servizio sanitario nazionale sono inserite le seguenti:
"nonche' i dati presenti sulla ricetta leggibili
otticamente relativi al codice del medico, al codice
dell'assistito ed alla data di emissione della prescrizione
.
16. Con decreto del Ministro della sanita', previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sono individuate procedure standard per il
controllo delle prescrizioni farmaceutiche, anche ai fini
degli adempimenti di cui all'art. 1, comma 4, del
decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425. Ai fini
dell'applicazione delle predette procedure, sono
organizzati corsi di formazione per funzionari regionali, a
cura del Dipartimento competente per la valutazione dei
farmaci e la farmacovigilanza del Ministero della sanita',
nei limiti delle disponibilita' di bilancio.
17. Il Ministero della sanita' trasmette periodicamente
alle regioni i risultati delle valutazioni
dell'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali
relative al controllo di cui al comma 16.
18. Entro il 28 febbraio 2001 il Ministro della sanita'
fissa, con proprio decreto, le modalita' per la rilevazione
e la contabilizzazione in forma automatica, in ciascuna
farmacia convenzionata con il Servizio sanitario nazionale,
dell'erogazione di ossigeno terapeutico e della fornitura
dei prodotti dietetici di cui al decreto 1 luglio 1982, del
Ministro della sanita', pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 217 del 9 agosto 1982, dei dispositivi protesici monouso
di cui al decreto 27 agosto 1999, n. 332, del Ministro
della sanita', dei prodotti per soggetti affetti da diabete
mellito di cui al decreto 8 febbraio 1982, del Ministro
della sanita', pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46
del 17 febbraio 1982, ed i conseguenti obblighi cui sono
tenuti i farmacisti.
19. Le disposizioni sulla contrattazione dei prezzi
previste dall'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, si applicano sino al 31 dicembre 2001 anche
ai medicinali autorizzati in Italia secondo la procedura
del mutuo riconoscimento.
20. La Commissione unica del farmaco puo' stabilire,
con particolare riferimento ai farmaci innovativi di cui al
regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio, del 22 luglio
1993, che la collocazione di un medicinale nella classe di
cui all'art. 8, comma 10, lettera a), della legge
24 dicembre 1993, n. 537, sia limitata ad un determinato
periodo di tempo e che la conferma definitiva della sua
erogabilita' a carico del Servizio sanitario nazionale sia
subordinata all'esito favorevole della verifica, da parte
della stessa Commissione, della sussistenza delle
condizioni dalla medesima indicate.
21. La commissione per la spesa farmaceutica, prevista
dall'articolo 36, comma 16, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e' ricostituita con il compito di monitorare
l'andamento della spesa farmaceutica pubblica e privata e
di formulare proposte per il governo della spesa stessa. La
commissione puo' essere sentita dal Ministro della sanita'
sui provvedimenti generali che incidono sulla spesa
farmaceutica pubblica e svolge le ulteriori funzioni
consultive attribuite dallo stesso Ministro. Con decreto
del Ministro della sanita' sono definiti la composizione e
le modalita' di funzionamento della commissione, le
specifiche funzioni alla stessa demandate, nonche' i
termini per la formulazione dei pareri e delle proposte.
Nella composizione della commissione e' comunque assicurata
la presenza di un rappresentante degli uffici di livello
dirigenziale e generale competenti nella materia dei
medicinali e della programmazione sanitaria del Ministero
della sanita', nonche' di rappresentanti del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
delle regioni, dei produttori farmaceutici, dei grossisti,
dei farmacisti, della federazione nazionale dell'ordine dei
medici. La commissione per la spesa farmaceutica si avvale,
per lo svolgimento delle funzioni ad essa attribuite, dei
dati e delle elaborazioni forniti dall'Osservatorio
nazionale sull'impiego dei medicinali.
22. Per specifici progetti di ricerca scientifica e
sorveglianza epidemiologica, tesi a garantire una migliore
definizione della sicurezza d'uso di medicinali di
particolare rilevanza individuati con provvedimento della
Commissione unica del farmaco, il Ministro della sanita',
per un periodo definito e limitato, e relativamente alla
dispensazione di medicinali con onere a carico del Servizio
sanitario nazionale, puo' concordare con le organizzazioni
maggiormente rappresentative delle farmacie e dei
distributori intermedi che alle cessioni di tali medicinali
non si applichino le quote di spettanza dei grossisti e
delle farmacie ne' lo sconto a carico delle farmacie,
previsti dall'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e successive modificazioni. L'accordo e' reso
esecutivo con decreto del Ministro della sanita' da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Le cessioni di cui al
presente comma non sono soggette al contributo di cui
all'art. 5, secondo comma, del decreto-legge 4 maggio 1977,
n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 luglio 1977, n. 395, ed al contributo previsto dall'art.
15 della convenzione farmaceutica resa esecutiva con
decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n.
371.
23. Decorsi quarantacinque giorni dalla presentazione
della domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione alla
pubblicita' di un medicinale di automedicazione ai sensi
dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 541, la mancata comunicazione all'interessato del
provvedimento del Ministero della sanita' di accoglimento o
di reiezione della domanda medesima equivale a tutti gli
effetti al rilascio dell'autorizzazione richiesta.
Nell'ipotesi prevista dal precedente periodo, l'indicazione
del numero dell'autorizzazione del Ministero della sanita'
prevista dall'art. 6, comma 8, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 541, e' sostituita, ad ogni effetto,
dall'indicazione degli estremi della domanda di
autorizzazione. Con decreto non regolamentare del Ministro
della sanita', su proposta della Commissione di esperti di
cui all'art. 6, commi 2 o 3, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 541, sono approvati criteri e
direttive per la corretta formulazione dei messaggi
pubblicitari concernenti medicinali di automedicazione, ad
integrazione di quanto disciplinato dagli articoli 2, 3, 4
e 5 del citato decreto legislativo.
24. Il Ministro della sanita', di concerto con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative
delle farmacie e dei produttori di medicinali di
automedicazione, con proprio decreto da emanare entro il
10 luglio 2001, stabilisce criteri per meglio definire le
caratteristiche dei medicinali di automedicazione e
meccanismi concorrenziali per i prezzi, ed individua misure
per definire un ricorso corretto ai medicinali di
automedicazione in farmacia, anche attraverso campagne
informative rivolte a cittadini ed operatori sanitari.
25. Le variazioni dei prezzi dei medicinali collocati
nella classe c) di cui all'art. 8, comma 10, della legge
24 dicembre 1993, n. 537, devono essere comunicate al
Ministero della sanita', al CIPE e alla Federazione degli
ordini dei farmacisti italiani almeno quindici giorni prima
della data di applicazione dei nuovi prezzi, da indicare
nella comunicazione medesima.
26. A decorrere dal 1 luglio 2001, i medicinali non
coperti da brevetto aventi uguale composizione in principi
attivi, nonche' forma farmaceutica, via di
somministrazione, modalita' di rilascio, numero di unita'
posologiche e dosi unitarie uguali, sono rimborsati al
farmacista dal Servizio sanitario nazionale fino a
concorrenza del prezzo medio ponderato dei medicinali
aventi prezzo non superiore a quello massimo attribuibile
al generico secondo la legislazione vigente. Ai fini del
presente comma sono considerate equivalenti tutte le forme
farmaceutiche solide orali. Qualora il medico prescriva un
medicinale avente prezzo maggiore del prezzo rimborsabile
dal Servizio sanitario nazionale ai sensi del presente
comma, la differenza fra i due prezzi e' a carico
dell'assistito; il medico e', in tale caso, tenuto ad
informare il paziente circa la disponibilita' di medicinali
integralmente rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale
e della loro bioequivalenza con la specialita' medicinale
prescritta. Il Ministero della sanita', di concerto con il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato verifica gli effetti della disposizione di
cui al presente comma e propone le eventuali modifiche al
sistema di rimborso da attuare a decorrere dal 1 settembre
2003.
27. I medici che prescrivono farmaci a carico del
Servizio sanitario nazionale tengono conto, nella scelta
del medicinale, di quanto previsto dal comma 26.
28. Entro il 15 aprile 2001, il Ministero della
sanita', previo accertamento, da parte della Commissione
unica del farmaco, della bioequivalenza dei medicinali
rimborsabili ai sensi del comma 26 e previa verifica della
loro disponibilita' in commercio, pubblica nella Gazzetta
Ufficiale l'elenco dei medicinali ai quali si applica la
disposizione del medesimo comma, con indicazione dei
relativi prezzi, nonche' del prezzo massimo di rimborso.
L'elenco e' aggiornato ogni sei mesi. L'aggiornamento entra
in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello di
pubblicazione.
29. Le risorse disponibili per il Servizio sanitario
nazionale sono aumentate di lire 28 miliardi per l'anno
2001 e di lire 56 miliardi a decorrere dall'anno 2002.
30. Il Ministero della sanita' adotta idonee iniziative
per informare i medici prescrittori, i farmacisti e gli
assistiti delle modalita' di applicazione delle
disposizioni di cui ai commi 26 e 28 e delle finalita'
della nuova disciplina.
31. Sono abrogati il secondo e terzo periodo del comma
16 e il comma 16-bis dell'art. 36 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni. Sono altresi'
abrogati il comma 1 e il primo, secondo e terzo periodo del
comma 2 dell'art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
32. Il termine del 31 dicembre 2001 previsto dall'art.
7, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185,
come modificato dall'art. 2, comma 2, della legge 8 ottobre
1997, n. 347, e dall'art. 5, comma 2, della legge 14
ottobre 1999, n. 362, e' differito al 31 dicembre 2003.
33. Il comma 2 dell'art. 7 del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 185, e' sostituito dal seguente:
"2. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, si
applica a tutti i medicinali omeopatici la cui presenza sul
mercato italiano alla data del 6 giugno 1995 sia stata
notificata al Ministero della sanita' ai sensi del comma 1,
in sede di primo rinnovo, la procedura semplificata di
registrazione di cui all'art. 5. Le domande di rinnovo di
autorizzazione, da presentare al Ministero della sanita'
non oltre il novantesimo giorno precedente la data di
scadenza, devono essere accompagnate da una dichiarazione
del legale rappresentante della societa' richiedente,
attestante che presso la stessa e' disponibile la
documentazione di cui all'art. 5, comma 2, e
dall'attestazione dell'avvenuto versamento delle somme
derivanti dalle tariffe di cui all'allegato 2, lettera A),
numeri 1, 2 e 3, annesso al decreto del Ministro della
sanita' del 22 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 1998. Qualora si tratti di
medicinali omeopatici importati da uno Stato membro
dell'Unione europea in cui sia gia' stata concessa la
registrazione o l'autorizzazione, la suddetta dichiarazione
del legale rappresentante della societa' richiedente deve
attestare che presso la stessa e' disponibile la
documentazione di registrazione originale. Decorsi novanta
giorni dalla presentazione della domanda senza che il
Ministero della sanita' abbia comunicato al richiedente le
sue motivate determinazioni, il rinnovo si intende
accordato. Il rinnovo ha durata quinquennale .
34. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, le imprese che hanno
provveduto a presentare la documentazione al Ministero
della sanita' ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 185, e successive
modificazioni, devono versare a favore del Ministero della
sanita' la somma di lire quarantamila per ogni medicinale
omeopatico notificato, individuato ai sensi dell'allegato
2, lettera A), numeri 1, 2, 3, annesso al citato decreto
22 dicembre 1997, del Ministro della sanita', a titolo di
contributo per l'attivita' di gestione e di controllo del
settore omeopatico.".



 
Art. 3.
Disposizioni in materia di equilibrio dei
presidi ospedalieri e di sperimentazioni gestionali

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Non costituiscono principi fondamentali, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, le materie di cui agli articoli 4, comma 1-bis, e 9-bis.".
2. Le regioni adottano le disposizioni necessarie: (( a) per stabilire l'obbligo delle aziende sanitarie ed ospedaliere, nonche' delle aziende ospedaliere autonome, di garantire l'equilibrio economico ));
a) per stabilire l'obbligo delle aziende sanitarie ed ospedaliere di garantire l'equilibrio economico dei singoli presidi ospedalieri;
b) per individuare le tipologie degli eventuali provvedimenti di riequilibrio;
c) per determinare le misure a carico dei direttori generali nell'ipotesi di mancato raggiungimento dell'equilibrio economico.
3. Fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali o dei provvedimenti adottati in applicazione dei commi 1 e 2, continuano ad applicarsi tutte le disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, come modificate dal presente articolo.
4. Nell'ambito della ristrutturazione della rete ospedaliera prevista dall'articolo 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, le regioni adottano lo standard di dotazione media di 5 posti letto per mille abitanti di cui l'1 per mille riservato alla riabilitazione ed alla lungodegenza post-acuzie. Gli esuberi di personale risultanti dalla ristrutturazione sono prioritariamente riassorbiti nell'ambito delle strutture realizzate in sede di riconversione di quelle dismesse, per assicurare la sostituzione del personale cessato dal servizio nell'ambito della stessa azienda e per realizzare servizi medici ed infermieristici domiciliari per malati cronici e terminali. Per le ulteriori eccedenze di personale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
5. (Comma soppresso).
6. All'art. 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: "La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, autorizza" sono sostituite dalle seguenti: "Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano autorizzano";
b) al comma 2 le parole: "e' proposto dalla regione interessata" sono sostituite dalle seguenti: "e' adottato dalla regione o dalla provincia autonoma interessata".
7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono ai Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze, nonche' alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali, copia dei programmi di sperimentazione aventi ad oggetto i nuovi modelli gestionali adottati sulla base dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ovvero sulla base della normativa regionale o provinciale disciplinante la materia. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono annualmente ai predetti Ministeri, nonche' alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali, una relazione sui risultati conseguiti con la sperimentazione, sia sul piano economico sia su quello della qualita' dei servizi.



Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dell'art. 19 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, gia' citato nei
riferimenti normativi all'art. 1, cosi' come modificato
dalla legge che qui si pubblica:
"Art. 19 (Competenze delle regioni a statuto speciale e
delle province autonome). - 1. Le disposizioni del presente
decreto costituiscono principi fondamentali ai sensi
dell'art. 117 della Costituzione.
2. Per le regioni a statuto speciale e per le province
autonome di Trento e di Bolzano le disposizioni di cui
all'art. 1, commi 1 e 4, all'art. 6, commi 1 e 2, agli
articoli 10, 11, 12 e 13, all'art. 14, comma 1, e agli
articoli 15, 16, 17 e 18, sono altresi' norme fondamentali
di riforma economico-sociale della Repubblica.
2-bis. Non costituiscono principi fondamentali ai sensi
dell'art. 117 della Costituzione, le materie di cui agli
articoli 4, comma 1-bis, e 9-bis.".
Si riporta il testo dell'art. 117 della Costituzione:
"Art. 117. - La potesta' legislativa e' esercitata
dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della
Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; perequazione delle
risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di comuni, province e citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica a sostegno dell'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei
bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
ambientali e promozione e organizzazione di attivita'
culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di
credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e
agrario a carattere regionale. Nelle materie di
legislazione concorrente spetta alle regioni la potesta'
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle regioni la potesta' legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina la modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusive, salva delega alle
regioni. La potesta' regolamentare spetta alle regioni in
ogni altra materia. I comuni, le province e le citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della regione con
altre regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la regione puo'
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato".
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 5, della legge
28 dicembre 1995, n. 549, recante "Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica", pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1995, n. 302:
"5. Le regioni, entro il 31 dicembre 1996, con apposito
atto programmatorio di carattere generale anche a stralcio
del piano sanitario regionale, provvedono a ristrutturare
la rete ospedaliera, prevedendo l'utilizzazione dei posti
letto ad un tasso non inferiore al 75 per cento in media
annua ed adottando lo standard di dotazione media di
5,5 posti letto per mille abitanti, di cui l'1 per mille
riservato alla riabilitazione ed alla lungodegenza
post-acuzie, con un tasso di spedalizzazione del 160 per
mille. Le regioni procedono alla ristrutturazione della
rete ospedaliera operando le trasformazioni di
destinazione, gli accorpamenti, le riconversioni e le
disattivazioni necessari, con criteri di economicita' ed
efficienza di gestione, anche utilizzando i finanziamenti
di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, che
devono essere prioritariamente finalizzati ai progetti
funzionali al raggiungimento dei parametri indicati al
primo periodo del presente comma. Le regioni completano la
ristrutturazione della rete ospedaliera entro il
31 dicembre 1999. L'organizzazione interna degli ospedali
deve osservare il modello dipartimentale al fine di
consentire a servizi affini e complementari di operare in
forma coordinata per evitare ritardi, disfunzioni e
distorto utilizzo delle risorse finanziarie. Le regioni
procedono ad attivita' di controllo e verifica sulla
osservanza delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 14 del
presente articolo, sul corretto utilizzo da parte degli
erogatori di prestazioni sanitarie ospedaliere delle
risorse impiegate nel trattamento dei pazienti e sulla
qualita' dell'assistenza".
- Si riporta il testo degli articoli 33 e 34 del
decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante "Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario:
"Art. 33 (Eccedenze di personale e mobilita'
collettiva). (Art. 35 del decreto legislativo n. 29 del
1993, come sostituito prima dall'art. 14 del decreto
legislativo n. 470 del 1993 e dall'art. 16 del decreto
legislativo n. 546 del 1993 e poi dall'art. 20 del decreto
legislativo n. 80 del 1998 e successivamente modificato
dall'art. 12 del decreto legislativo n. 387 del 1998). - 1.
Le pubbliche amministrazioni che rilevino eccedenze di
personale sono tenute ad informare preventivamente le
organizzazioni sindacali di cui al comma 3 e ad osservare
le procedure previste dal presente articolo. Si applicano,
salvo quanto previsto dal presente articolo, le
disposizioni di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, ed
in particolare l'art. 4, comma 11 e l'art. 5, commi 1 e 2,
e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il presente art. trova applicazione quando
l'eccedenza rilevata riguardi almeno dieci dipendenti. Il
numero di dieci unita' si intende raggiunto anche in caso
di dichiarazione di eccedenza distinte nell'arco di un
anno. In caso di eccedenze per un numero inferiore a
10 unita' agli interessati si applicano le disposizioni
previste dai commi 7 e 8.
3. La comunicazione preventiva di cui all'art. 4, comma
2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, viene fatta alle
rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni
sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del
comparto o area. La comunicazione deve contenere
l'indicazione dei motivi che determinano la situazione di
eccedenza; dei motivi tecnici e organizzativi per i quali
si ritiene di non poter adottare misure idonee a
riassorbire le eccedenze all'interno della medesima
amministrazione; del numero, della collocazione, delle
qualifiche del personale eccedente, nonche' del personale
abitualmente impiegato, delle eventuali proposte per
risolvere la situazione di eccedenza e dei relativi tempi
di attuazione, delle eventuali misure programmate per
fronteggiare le conseguenze sul piano sociale
dell'attuazione delle proposte medesime.
4. Entro dieci giorni dal ricevimento della
comunicazione di cui al comma 1, a richiesta delle
organizzazioni sindacali di cui al comma 3, si procede
all'esame delle cause che hanno contribuito a determinare
l'eccedenza del personale e delle possibilita' di diversa
utilizzazione del personale eccedente, o di una sua parte.
L'esame e' diretto a verificare le possibilita' di
pervenite ad un accordo sulla ricollocazione totale o
parziale del personale eccedente o nell'ambito della stessa
amministrazione, anche mediante il ricorso a forme
flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di
solidarieta', ovvero presso altre amministrazioni comprese
nell'ambito della provincia o in quello diverso determinato
ai sensi del comma 6. Le organizzazioni sindacali che
partecipano all'esame hanno diritto di ricevere, in
relazione a quanto comunicato dall'amministrazione, le
informazioni necessarie ad un utile confronto.
5. La procedura si conclude decorsi quarantacinque
giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di
cui al comma 3, o con l'accordo o con apposito verbale nel
quale sono riportate le diverse posizioni delle parti. In
caso di disaccordo, le organizzazioni sindacali possono
richiedere che il confronto prosegua, per le
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
e gli enti pubblici nazionali, presso il Dipartimento della
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, con l'assistenza dell'Agenzia per la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni -
ARAN, e per le altre amministrazioni, ai sensi degli
articoli 3 e 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.
469, e successive modificazioni ed integrazioni. La
procedura si conclude in ogni caso entro sessanta giorni
dalla comunicazione di cui al comma 1.
6. I contratti collettivi nazionali possono stabilire
criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto
delle caratteristiche del comparto, la gestione delle
eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad
altre amministrazioni nell'ambito della provincia e in
quello diverso che, in relazione alla distribuzione
territoriale delle amministrazioni o alla situazione del
mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi
nazionali. Si applicano le disposizioni dell'art. 30.
7. Conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5,
l'amministrazione colloca in disponibilita' il personale
che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito
della medesima amministrazione e che non possa essere
ricollocato presso altre amministrazioni, ovvero che non
abbia preso servizio presso la diversa amministrazione che,
secondo gli accordi intervenuti ai sensi dei commi
precedenti, ne avrebbe consentito la ricollocazione.
8. Dalla data di collocamento in disponibilita' restano
sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di
lavoro e il lavoratore ha diritto ad un'indennita' pari
all'80 per cento dello stipendio e dell'indennita'
integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro
emolumento retributivo comunque denominato, per la durata
massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento
dell'indennita' sono riconosciuti ai fini della
determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e
della misura della stessa. E' riconosciuto altresi' il
diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'art.
2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e
successive modificazioni ed integrazioni".
"Art. 34 (Gestione del personale in disponibilita).
(Art. 35-bis del decreto legislativo n. 29 del 1993,
aggiunto dall'art. 21 del decreto legislativo n. 80 del
1998).
1. Il personale in disponibilita' e' iscritto in
appositi elenchi.
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo e per gli enti pubblici non economici
nazionali, il Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei Ministri forma e gestisce
l'elenco, avvalendosi anche, ai fini della riqualificazione
professionale del personale e della sua ricollocazione in
altre amministrazioni, della collaborazione delle strutture
regionali e provinciali di cui al decreto legislativo
23 dicembre 1997, n. 469, e realizzando opportune forme di
coordinamento con l'elenco di cui al comma 3.
3. Per le altre amministrazioni, l'elenco e' tenuto
dalle strutture regionali e provinciali di cui al decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive
modificazioni ed integrazioni, alle quali sono affidati i
compiti di riqualificazione professionale' e ricollocazione
presso altre amministrazioni del personale. Le leggi
regionali previste dal decreto legislativo 23 dicembre
1997, n. 469, nel provvedere all'organizzazione del sistema
regionale per l'impiego, si adeguano ai principi di cui al
comma 2.
4. Il personale in disponibilita' iscritto negli
appositi elenchi ha diritto all'indennita' di cui all'art.
33, comma 8, per la durata massima ivi prevista. La spesa
relativa grava sul bilancio dell'amministrazione di
appartenenza sino al trasferimento ad altra
amministrazione, ovvero al raggiungimento del periodo
massimo di fruizione dell'indennita' di cui al medesimo
comma 8. Il rapporto di lavoro si intende definitivamente
risolto a tale data, fermo restando quanto previsto
nell'art. 33. Gli oneri sociali relativi alla retribuzione
goduta al momento del collocamento in disponibilita' sono
corrisposti dall'amministrazione di appartenenza all'ente
previdenziale di riferimento per tutto il periodo della
disponibilita'.
5. I contratti collettivi nazionali possono riservare
appositi fondi per la riqualificazione professionale del
personale trasferito ai sensi dell'art. 33 o collocato in
disponibilita' e per favorire forme di incentivazione alla
ricollocazione del personale, in particolare mediante
mobilita' volontaria.
6. Nell'ambito della programmazione triennale del
personale di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, le
nuove assunzioni sono subordinate alla verificata
impossibilita' di ricollocare il personale in
disponibilita' iscritto nell'apposito elenco.
7. Per gli enti pubblici territoriali le economie
derivanti dalla minore spesa per effetto del collocamento
in disponibilita' restano a disposizione del loro bilancio
e possono essere utilizzate per la formazione e la
riqualificazione del personale nell'esercizio successivo.
8. Sono fatte salve le procedure di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relative al
collocamento in disponibilita' presso gli enti che hanno
dichiarato il dissesto".
- Si riporta il testo dell'art. 9-bis del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, gia' citato nelle
note all'art. 1, cosi' come modificato dalla legge qui
pubblicata:
"Art. 9-bis (Sperimentazioni gestionali). - 1. Le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
autorizzano programmi di sperimentazione aventi a oggetto
nuovi modelli gestionali che prevedano forme di
collaborazione tra strutture del Servizio sanitario
nazionale e soggetti privati, anche attraverso la
costituzione di societa' miste a capitale pubblico e
privato.
2. Il programma di sperimentazione e' adottato dalla
regione o dalla provincia autonoma interessata, motivando
le ragioni di convenienza economica del progetto
gestionale, di miglioramento della qualita' dell'assistenza
e di coerenza con le previsioni del piano sanitario
regionale ed evidenziando altresi' gli elementi di
garanzia, con particolare riguardo ai seguenti criteri:
a) privilegiare nell'area del settore privato il
coinvolgimento delle organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale individuate dall'art. 10 del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
b) fissare limiti percentuali alla partecipazione di
organismi privati in misura non superiore al quarantanove
per cento;
c) prevedere forme idonee di limitazione alla
facolta' di cessione della propria quota sociale nei
confronti dei soggetti privati che partecipano alle
sperimentazioni;
d) disciplinare le forme di risoluzione del rapporto
contrattuale con privati che partecipano alla
sperimentazione in caso di gravi inadempienze agli obblighi
contrattuali o di accertate esposizioni debitorie nei
confronti di terzi;
e) definire partitamente i compiti, le funzioni e i
rispettivi obblighi di tutti i soggetti pubblici e privati
che partecipano alla sperimentazione gestionale, avendo
cura di escludere in particolare il ricorso a forme
contrattuali, di appalto o subappalto, nei confronti di
terzi estranei alla convenzione di sperimentazione, per la
fornitura di opere e servizi direttamente connessi
all'assistenza alla persona;
f) individuare forme e modalita' di pronta attuazione
per la risoluzione della convenzione di sperimentazione e
scioglimento degli organi societari in caso di mancato
raggiungimento del risultato della avviata sperimentazione.
3. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, avvalendosi dell'Agenzia per i servizi sanitari
regionali, verifica annualmente i risultati conseguiti sia
sul piano economico sia su quello della qualita' dei
servizi, ivi comprese le forme di collaborazione in atto
con soggetti privati per la gestione di compiti diretti di
tutela della salute. Al termine del primo triennio di
sperimentazione, sulla base dei risultati conseguiti, il
Governo e le regioni adottano i provvedimenti conseguenti.
4. Al di fuori dei programmi di sperimentazione di cui
al presente articolo, e' fatto divieto alle aziende del
Servizio sanitario nazionale di costituire societa' di
capitali aventi per oggetto sociale lo svolgimento di
compiti diretti di tutela della salute.".



 
Art. 4.
Accertamento e copertura dei disavanzi

1. Relativamente all'anno 2001, per le finalita' di cui al comma 4 dell'articolo 83, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ai fini della anticipazione delle misure di copertura degli eventuali disavanzi di gestione, l'accertamento di detti disavanzi e' effettuato con riferimento ai dati di preconsuntivo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le risultanze dell'accertamento sono comunicate entro i successivi dieci giorni al Ministero della salute ed al Ministero dell'economia e delle finanze, nonche' alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali.
2. Entro il 30 giugno dell'anno successivo le regioni comunicano al Ministero della salute, al Ministero dell'economia e delle finanze, nonche' alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali, le risultanze dell'accertamento dei conti consuntivi della spesa sanitaria previsto dall'articolo 83, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
3. Gli eventuali disavanzi di gestione accertati o stimati, nel rispetto dell'accordo (( Stato-regioni di cui all'art. 1, comma 1 )), sono coperti dalle regioni con le modalita' stabilite da norme regionali che prevedano alternativamente o cumulativamente l'introduzione di:
a) misure di compartecipazione alla spesa sanitaria, ivi inclusa l'introduzione di forme di corresponsabilizzazione dei principali soggetti che concorrono alla determinazione della spesa;
b) variazioni dell'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche o altre misure fiscali previste nella normativa vigente;
c) altre misure idonee a contenere la spesa, ivi inclusa l'adozione di interventi sui meccanismi di distribuzione dei farmaci. (( 3-bis. Limitatamente all'anno 2002, in deroga ai termini ed alle modalita' previste dall'art. 50, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ed all'art. 24, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, le regioni possono disporre la maggiorazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e determinare i tributi regionali di cui all'art. 23 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992 con propri provvedimenti da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre 2001. La maggiorazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche superiore alla aliquota dello 0,5 e' determinata con legge regionale )).
4. Al fine di assicurare la copertura della quota dei disavanzi relativi all'anno 2000 di pertinenza regionale in base all'accordo tra lo Stato e le regioni citato all'articolo 1, comma 1, le regioni sono autorizzate a contrarre, anche in deroga alle limitazioni previste dalle vigenti disposizioni, mutui con oneri a carico dei rispettivi bilanci.



Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dell'art. 83, commi 4, 5, 6 e 7,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, gia' citata nei
riferimenti normativi all'art. 2:
"4. Nel rispetto degli adempimenti assunti dal Paese
con l'adesione al patto di stabilita' e crescita, a
decorrere dall'anno 2001, le singole regioni,
contestualmente all'accertamento dei conti consuntivi sulla
spesa sanitaria da effettuare entro il 30 giugno dall'anno
successivo, sono tenute a provvedere alla copertura degli
eventuali disavanzi di gestione, attivando nella misura
necessaria l'autonomia impositiva con le procedure e
modalita' di cui ai commi 5, 6 e 7.
5. I Ministri della sanita', del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e delle finanze, previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, procedono sulla base delle risultanze delle
gestioni sanitarie ad accertare gli eventuali disavanzi
delle singole regioni, ad individuare la basi imponibili
dei rispettivi tributi regionali e a determinare le
variazioni in aumento di una o piu' aliquote dei tributi
medesimi, in misura tale che l'incremento di gettito copra
integralmente il predetto disavanzo.
6. Entro il 31 ottobre di ciascun anno le regioni
interessate deliberano, con decorrenza dal 1 gennaio
dell'anno successivo, l'aumento delle aliquote dei tributi
di spettanza nei termini stabiliti in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
7. In caso di inerzia delle amministrazioni regionali
nell'adozione delle misure di cui al comma 6, il Governo,
previa diffida alle regioni interessate a provvedere agli
adempimenti di competenza entro trenta giorni, adotta,
entro e non oltre i successivi trenta giorni, le forme
d'intervento sostitutivo previste dalla normativa vigente".
- Il testo degli articoli 33 e 34 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' gia' citato nei
riferimenti normativi all'art. 3.
- Si riporta il testo dell'art. 50, comma 3, del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante
"Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e
delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una
addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino
della disciplina dei tributi locali", pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1997, n. 298, supplemento
ordinario:
"3. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale
regionale di cui al comma 1 e' fissata allo 0,9 per cento.
Ciascuna regione, con proprio provvedimento, da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 30 novembre dell'anno
precedente a quello cui l'addizionale si riferisce, puo'
maggiorare l'aliquota suddetta fino all'1,4 per cento".
- Si riporta il testo degli articoli 23 e 24, comma 1,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, recante
"Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma
dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1992, n.
305, S.O.:
"Art. 23 (Attribuzioni alle regioni a statuto
ordinario). 1. A decorrere dal 1 gennaio 1993 alle regioni
a statuto ordinario, gia' titolari di una parte della tassa
automobilistica, ai sensi dell'art. 4 della legge 16 maggio
1970, n. 281, come sostituito dall'art. 5 della legge
14 giugno 1990, n. 158, e successive modificazioni, con
riferimento ai pagamenti effettuati dall'anzidetta data,
sono attribuite:
a) l'intera tassa automobilistica, disciplinata dal
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive
modificazioni;
b) la soprattassa annuale su taluni autoveicoli
azionati con motore diesel, istituita con il decreto-legge
8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 novembre 1976, n. 786, e successive
modificazioni;
c) la tassa speciale per i veicoli alimentati a
G.P.L. o gas metano, istituita dalla legge 21 luglio 1984,
n. 362, a successive modificazioni.
2. I tributi di cui al comma 1 assumono rispettivamente
la denominazione di tassa automobilistica regionale,
soprattassa annuale regionale e tassa speciale regionale e
si applicano ai veicoli ed agli autoscafi, soggetti nelle
regioni a statuto speciale ai corrispondenti tributi
erariali in esse vigenti, per effetto della loro iscrizione
nei rispettivi pubblici registri delle provincie di
ciascuna regione a statuto ordinario, come previsto
dall'art. 5, comma 31, del decreto-legge 30 dicembre 1982,
n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28
febbraio 1983, n. 53, e successive modifiche. La tassa
automobilistica regionale si applica altresi' ai
ciclomotori, agli autoscafi, diversi da quelli da diporto,
non iscritti nei pubblici registri ed ai motori fuoribordo
applicati agli stessi autoscafi, che appartengono a
soggetti residenti nelle stesse regioni. Sono comprese nel
suddetto tributo regionale anche le tasse fisse previste
dalla legge 21 maggio 1955, n. 463, e successive
modificazioni.
3. Dall'ambito di applicazione del presente capo e'
esclusa la disciplina concernente la tassa automobilistica
relativa ai veicoli ed autoscafi in temporanea importazione
i quali restano ad ogni effetto soggetti alle norme statali
che regolano la materia.
4. Continua ad essere acquisito al bilancio dello Stato
il gettito derivante dalla addizionale del 5 per cento
istituita con l'art. 25 della legge 24 luglio 1961, n. 729,
e quello relativo alla tassa speciale erariale annuale
istituita con l'art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.
151, convertito, con modifiche, nella legge 12 luglio 1991,
n. 202.
5. Sono a carico delle regioni i rimborsi relativi ai
tributi regionali di cui al precedente comma 1. Le istanze
vanno prodotte ai competenti uffici della regione che
disporranno il rimborso, ferma restando la competenza delle
Intendenze di Finanza per i tributi erariali.".
"Art. 24 (Poteri delle regioni). - 1. Entro il
10 novembre di ogni anno ciascuna regione puo' determinare
con propria legge gli importi dei tributi regionali di cui
all'art. 23, con effetto dai pagamenti da eseguire dal
primo gennaio successivo e relativi a periodi fissi
posteriori a tale data, nella misura compresa tra il 90 ed
il 110 per cento degli stessi importi vigenti nell'anno
precedente.".



 
Art. 5.
Tetti di spesa

1. A decorrere dall'anno 2002 l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica territoriale non puo' superare, a livello nazionale ed in ogni singola regione, il 13 per cento della spesa sanitaria complessiva. A tale fine le regioni adottano, sentite le associazioni di categoria interessate, i provvedimenti necessari ad assicurare il rispetto della disposizione di cui al presente articolo.
 
Art. 6.
Livelli di assistenza

1. Nell'ambito della ridefinizione dei Livelli essenziali di assistenza (LEA), entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Commissione unica del farmaco, con proprio provvedimento, individua i farmaci che, in relazione al loro ruolo non essenziale, alla presenza fra i medicinali concedibili di prodotti aventi attivita' terapeutica sovrapponibile (( secondo il criterio delle categorie terapeutiche omogenee )), possono essere totalmente o parzialmente esclusi dalla rimborsabilita'. (( Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 30 novembre, su proposta del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i livelli essenziali di assistenza, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni )).
2. La totale o parziale esclusione dalla rimborsabilita' dei farmaci di cui al comma 1 e' disposta, anche con provvedimento amministrativo della regione, tenuto conto dell'andamento della propria spesa farmaceutica rispetto al tetto di spesa programmato.



Riferimenti normativi:

- Per il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, si rinvia ai riferimenti normativi
all'art. 1.



 
Art. 7.
Prezzo di rimborso dei farmaci di uguale composizione

(( 1. A decorrere dal 1 dicembre 2001 )) i medicinali non coperti da brevetto aventi uguale composizione in principi attivi, nonche' forma farmaceutica, via di somministrazione, modalita' di rilascio, numero di unita' posologiche e dosi unitarie uguali, sono rimborsati al farmacista dal Servizio sanitario nazionale fino alla concorrenza del prezzo piu' basso del corrispondente farmaco generico disponibile nel normale ciclo distributivo regionale, sulla base di apposite direttive definite dalla regione.
2. Il medico nel prescrivere i farmaci di cui al comma 1, aventi un prezzo superiore al minimo, puo' apporre sulla ricetta adeguata indicazione secondo la quale il farmacista all'atto della (( presentazione, da parte dell'assistito )), della ricetta non puo' sostituire il farmaco prescritto con un medicinale uguale avente un prezzo piu' basso di quello originariamente prescritto dal medico stesso.
3. Il farmacista, in assenza dell'indicazione di cui al comma 2, dopo aver informato l'assistito, consegna allo stesso il farmaco avente il prezzo piu' basso, disponibile nel normale ciclo distributivo regionale, in riferimento a quanto previsto nelle direttive regionali di cui al comma 1.
4. Qualora il medico apponga sulla ricetta l'indicazione di cui al comma 2, con cui ritiene il farmaco prescritto insostituibile ovvero l'assistito non accetti la sostituzione proposta dal farmacista, ai sensi del comma 3, la differenza fra il prezzo piu' basso ed il prezzo del farmaco prescritto e' a carico dell'assistito (( con l'eccezione dei pensionati di guerra titolari di pensioni vitalizie )).
 
Art. 8.
Particolari modalita' di erogazione
di medicinali agli assistiti

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche con provvedimenti amministrativi, hanno facolta' di:
a) stipulare accordi con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private, per consentire agli assistiti di rifornirsi (( delle categorie di medicinali che richiedono un controllo ricorrente del paziente anche presso le farmacie predette con le medesime modalita' previste per la distribuzione attraverso le strutture aziendali del Servizio sanitario nazionale, da definirsi in sede di convenzione ));
b) assicurare l'erogazione diretta da parte delle aziende sanitarie dei medicinali necessari al trattamento dei pazienti in assistenza domiciliare, residenziale e semiresidenziale;
c) disporre, al fine di garantire la continuita' assistenziale, che la struttura pubblica fornisca direttamente i farmaci, limitatamente al primo ciclo terapeutico completo, sulla base di direttive regionali, per il periodo immediatamente successivo alla (( dimissione dal )) ricovero ospedaliero o alla visita specialistica ambulatoriale.
 
Art. 9.
Numero di confezioni prescrivibili
per singola ricetta

(( 1. Fermo restando quanto previsto dal comma 12 dell'articolo 85 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la prescrizione dei medicinali destinati al trattamento delle patologie individuate dai regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, e' limitata al numero massimo di tre pezzi per ricetta. La prescrizione non puo' comunque superare i sessanta giorni di terapia.
2. Sono abrogati il comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 467, nonche' il primo e il secondo periodo del comma 9 dell'articolo 3 del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124.
3. Limitatamente ai medicinali a base di antibiotici in confezione monodose, ai medicinali a base di interferone a favore dei soggetti affetti da epatite cronica e ai medicinali somministrati esclusivamente per fleboclisi e' confermata la possibilita' di prescrizione fino a sei pezzi per ricetta, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
4. Per i farmaci analgesici oppiacei, utilizzati nella terapia del dolore di cui all'articolo 43, comma 3-bis, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, e' consentita la prescrizione in un'unica ricetta di un numero di confezioni sufficienti a coprire una terapia massima di trenta giorni ))
.



Riferimenti normativi:
- Per il testo dell'art. 85, comma 12, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, si rinvia ai riferimenti normativi
all'art. 2.
- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, e dell'art.
3, quest'ultimo cosi' come modificato dalla legge che qui
si pubblica del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124,
recante "Ridefinizione del sistema di partecipazione al
costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle
esenzioni, a norma dell'art. 59, comma 50, della legge
27 dicembre 1997, n. 449", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 aprile 1998, n. 99:
"Art. 5 (Esenzione dalla partecipazione in relazione a
particolari condizioni di malattia). - 1. Con distinti
regolamenti del Ministro della sanita' da emanarsi ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sono individuate, rispettivamente: a) le condizioni di
malattia croniche a invalidanti; b) le malattie rare. Le
condizioni e malattie di cui alle lettere a) e b) danno
diritto all'esenzione dalla partecipazione per le
prestazioni di assistenza sanitaria indicate dai medesimi
regolamenti, Nell'individuare le condizioni di malattia, il
Ministro della sanita' tiene conto della gravita' clinica,
del grado di invalidita', nonche' della onerosita' della
quota di partecipazione derivante dal costo del relativo
trattamento".
"Art. 3 (Modalita' di partecipazione al costo delle
prestazioni). - 1. La modalita' di partecipazione al costo
da parte degli assistiti non esenti per le prestazioni di
cui all'art. 2, comma 1, ai applicano a decorrere
dall'introduzione del sistema di partecipazione e di
esenzione correlato alla situazione economica del nucleo
familiare, ai sensi dell'art. 4, e comunque a partire dal 1
gennaio 2000.
2. Per i farmaci collocati nella classe di cui all'art.
8, comma 10, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n.
537, e' dovuta una partecipazione al costo pari a 3.000
lire per ricetta, per prescrizione di una confezione, e
pari a 6.000 lire per ricetta, per prescrizioni di piu'
confezioni. Per farmaci collocati nella classe di cui al
citato art. 8, comma 10, lettera b), e' dovuta una
partecipazione al costo pari al 50% del prezzo di vendita
al pubblico dagli assistiti parzialmente esentati e non
esentati dalla partecipazione ai sensi del successivo art.
4. I farmaci collocati nella classe di cui al citato art.
8, comma 10, lettera c), sono a totale carico
dell'assistito. E' abrogato l'art. 1, comma 42, della legge
23 dicembre 1996, n. 662.
3. Per le singole prestazioni di diagnostica
strumentale e di laboratorio e per le altre prestazioni
specialistiche erogate in regime ambulatoriale e' dovuta
una partecipazione al costo pari all'85% della
corrispondente tariffa determinata dalla regione di
appartenenza del soggetto erogatore, fino ad un importo
massimo di spesa di 100.000 lire per singola ricetta, fermo
restando quanto previsto dall'art. 1, comma 3, della legge
25 gennaio 1990, n. 8, e successive modificazioni. Per gli
assistiti che hanno diritto all'esenzione parziale ai sensi
dell'art. 4, comma 5, e' dovuta una partecipazione al costo
pari al 70% della corrispondente tariffa fino ad un importo
massimo di spesa per singola ricetta pari a L. 60.000. Le
regioni ridefiniscono il valore del limite massimo di spesa
per le ricette contenenti accorpamenti per profilo di
trattamento di due o piu' prestazioni eventualmente
definiti a livello regionale e provinciale ai sensi
dell'art. 1, comma 2, del decreto 22 luglio 1996 del
Ministro della sanita', pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 216 del 14 settembre 1996. Al fine di procedere al
graduale superamento dei limiti di prescrivibilita' per
ricetta di cui alla legge 25 gennaio 1990, n. 8, e
successive modificazioni, di razionalizzare la spesa a
carico del Servizio sanitario nazionale, di semplificare
l'accesso alle prestazioni da parte degli assistiti,
nonche' di ridurre la spesa a loro carico e di promuovere
l'utilizzo dei percorsi diagnostici e terapeutici, il
Ministro della sanita' con proprio decreto, ai sensi
dell'art. 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, individua i criteri per la sperimentazione di forme
agevolate di erogazione di pacchetti di prestazioni
predefiniti a fronte di determinate condizioni cliniche,
identificati sulla base dei percorsi, consentendo la
prescrivibilita' in un'unica ricetta di prestazioni
afferenti a branche specialistiche diverse o prevedendo la
ridefinizione in aumento del valore del limite massimo di
spesa per ricetta.
4. Per ciascun episodio di ricovero diurno finalizzato
ad accertamenti diagnostici, e quindi con l'esclusione di
quelli individuati nell'allegato 1, e' dovuta una
partecipazione forfetaria pari a L. 150.000; per gli
assistiti che hanno diritto all'esenzione parziale ai sensi
dell'art. 4, comma 5, tale partecipazione e' pari a
L. 75.000.
5. Per le prestazioni di assistenza termale e' dovuta
una partecipazione al costo pari al 75% della
corrispondente tariffa determinata dalla regione di
appartenenza del soggetto erogatore, fino ad un massimo di
spesa di L. 200.000 per prescrizione; per gli assistiti che
hanno diritto all'esenzione parziale ai sensi dell'art. 4,
comma 5, il limite massimo di spesa per prescrizione e'
pari a L. 100.000.
6. Per le prestazioni di assistenza riabilitativa
extraospedaliera erogate in regime semiresidenziale e
residenziale, e' dovuta una partecipazione forfetaria,
differenziata in base al costo delle diverse modalita' di
erogazione, fissata dalle regioni, fino ad un massimo di
spesa di L. 80.000 a settimana. Per gli assistiti che hanno
diritto all'esenzione parziale ai sensi dell'art. 4, comma
5, tale limite massimo di spesa e' pari a L. 40.000. La
partecipazione non puo' comunque essere inferiore a
L. 20.000 a settimana. Per le prestazioni di assistenza
riabilitativa extraospedaliera semi-residenziale e
residenziale conseguenti ad episodi di ricovero in ospedale
per acuti erogate in favore di soggetti direttamente
inviati da ospedali per acuti la partecipazione e' dovuta a
decorrere dal sessantesimo giorno di assistenza. Per le
prestazioni di assistenza riabilitativa extraospedaliera
erogate in regime domiciliare e ambulatoriale e' dovuta una
partecipazione forfetaria, fissata dalle regioni fino ad un
massimo di spesa di L. 20.000 per giornata; per gli
assistiti che hanno diritto all'esenzione parziale ai sensi
dell'art. 4, comma 5, tale limite massimo di spesa e' pari
a L. 10.000. La partecipazione non puo' comunque essere
inferiore a L. 6.000 per giornata. Il valore massimo della
partecipazione alla spesa mensile non puo' essere superiore
a L. 100.000 e, per gli assistiti che hanno diritto
all'esenzione parziale ai sensi dell'art. 4, comma 5, a
L. 60.000.
7. Per le prestazioni erogate in regime di pronto
soccorso non seguite da ricovero, effettuabili in regime
ambulatoriale senza pregiudizio del paziente e per le quali
non si riscontra carattere di emergenza o urgenza le
regioni possono fissare una partecipazione al costo in
relazione alle prestazioni erogate, fino ad un importo
massimo di L. 100.000 per accesso. Per gli assistiti che
hanno diritto all'esenzione parziale ai sensi dell'art. 4,
comma 5, tale limite massimo di spesa e' pari a L. 60.000.
8. La partecipazione al costo da parte degli assistiti
non esenti, per le prestazioni di cui al comma 3, non puo'
comunque essere inferiore a L. 6.000 per ricetta; gli
importi dovuti per ricetta si arrotondano, per eccesso o
per difetto, alle L. 500.
9. (Periodi abrogati). La quota fissa per ricetta non
e' dovuta per le prescrizioni relative alle prestazioni di
diagnostica strumentale e di laboratorio e per le altre
prestazioni specialistiche erogate in regime ambulatoriale
di cui al comma 3. Per le prescrizioni relative alle
restanti tipologie di prestazioni di cui ai commi 4, 5, 6 e
7 la quota fissa dovuta dagli assistiti totalmente esenti
e' pari a L. 6.000.
10. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, le regioni disciplinano i criteri secondo
i quali i direttori generali delle aziende unita' sanitarie
locali ed ospedaliere determinano, entro trenta giorni
dall'efficacia della disciplina regionale, il tempo massimo
che puo' intercorrere tra la data della richiesta delle
prestazioni di cui ai commi 3 e 4 e l'erogazione della
stessa. Di tale termine e' data comunicazione all'assistito
al momento della presentazione della domanda della
prestazione, nonche' idonea pubblicita' a cura delle
aziende unita' sanitarie locali ed ospedaliere.
11. In caso di mancata definizione da parte delle
regioni dei criteri e delle modalita' di cui al comma 10,
il Ministro della sanita' vi provvede, previa diffida,
tenendo conto dell'interesse degli utenti, della realta'
organizzativa delle aziende unita' sanitarie locali ed
ospedaliere della regione, della media dei tempi fissati
dalle regioni adempienti. I direttori generali provvedono a
determinare il tempo massimo di cui al comma 10 entro
trenta giorni dall'efficacia del provvedimento
ministeriale. Le determinazioni del Ministro cessano di
avere effetto al momento dell'esercizio dei poteri
regionali di cui al comma 10.
12. Le regioni disciplinano, anche mediante l'adozione
di appositi programmi, il rispetto della tempestivita'
dell'erogazione delle predette prestazioni, con
l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) assicurare all'assistito la effettiva possibilita'
di vedersi garantita l'erogazione delle prestazioni
nell'ambito delle strutture pubbliche attraverso interventi
di razionalizzazione della domanda, nonche' interventi tesi
ad aumentare i tempi di effettivo utilizzo delle
apparecchiature e delle strutture, ad incrementare la
capacita' di offerta delle aziende eventualmente attraverso
il ricorso all'attivita' libero-professionale intramuraria,
ovvero a forme di remunerazione legate al risultato, anche
ad integrazione di quanto gia' previsto dai vigenti accordi
nazionali di lavoro, nonche' a garantire l'effettiva
corresponsabilizzazione di sanitari dipendenti e
convenzionati;
b) prevedere, anche sulla scorta dei risultati
dell'attivita' di vigilanza o controllo di cui all'art. 32,
comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, idonee
misure da adottarsi nei confronti del direttore generale
dell'azienda unita' sanitaria locale o dell'azienda
ospedaliera in caso di reiterato mancato rispetto dei
termini individuati per l'erogazione delle prestazioni ai
sensi del comma 10;
c) imputare gli eventuali maggiori oneri derivanti
dal ricorso all'erogazione delle prestazioni in regime di
attivita' libero-professionale intramuraria alle risorse di
cui all'art. 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, con
conseguente esclusione di ogni intervento finanziario a
carico dello Stato;
d) prevedere correzioni al regime di partecipazione
al costo come definito, nei commi 3 e 4 secondo i criteri
desumibili dal comma 13.
13. Fino all'entrata in vigore delle discipline
regionali di cui al comma 12, qualora l'attesa della
prestazione richiesta si prolunghi oltre il termine fissato
dal direttore generale ai sensi dei commi 10 e 11,
l'assistito puo' chiedere che la prestazione venga resa
nell'ambito dell'attivita' libero-professionale
intramuraria, ponendo a carico dell'azienda unita'
sanitaria locale di appartenenza e dell'azienda unita'
sanitaria locale nel cui ambito e' richiesta la
prestazione, in misura eguale, la differenza tra la somma
versata a titolo di partecipazione al costo della
prestazione e l'effettivo costo di quest'ultima, sulla
scorta delle tariffe vigenti. Nel caso l'assistito sia
esente dalla predetta partecipazione l'azienda unita'
sanitaria locale di appartenenza e l'azienda unita'
sanitaria locale nel cui ambito e' richiesta la prestazione
corrispondono, in misura eguale, l'intero costo della
prestazione. Agli eventuali maggiori oneri derivanti dal
ricorso all'erogazione delle prestazioni in regime di
attivita' libero-professionale intramuraria si fa fronte
conte risorse di cui all'art. 13 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed
integrazioni, con conseguente esclusione di ogni intervento
finanziario a carico dello Stato.
14. Il direttore generale dell'azienda sanitaria vigila
sul rispetto delle disposizioni adottate in attuazione del
comma 12 e di quelle del comma 13, anche al fine
dell'esercizio dell'azione disciplinare e di
responsabilita' contabile nei confronti dei soggetti ai
quali sia imputabile la mancata erogazione della
prestazione nei confronti dell'assistito.
15. L'utente che non si presenti ovvero noti preannunci
l'impossibilita' di fruire della prestazione prenotata e'
tenuto, ove non esente, al pagamento della quota di
partecipazione al costo dalla prestazione.".
- Si riporta il testo dell'art. 1, cosi' come
modificato dalla legge che qui si ripubblica, del
decreto-legge 30 maggio 1994, n. 325, recante "Misure
urgenti in materia di partecipazione alla spesa sanitaria,
di formazione dei medici e di farmacovigilanza", pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 1 giugno 1994, n. 126, e
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma
1, della legge 19 luglio 1994, n. 467, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 28 luglio 1994, n. 175:
"Art. 1. - 1. E' attribuito ai comuni, per l'anno 1993,
un contributo di lire 80 miliardi da destinare al
finanziamento delle spese di loro competenza per
l'assistenza sanitaria degli indigenti. La predetta somma
e' ripartita ai comuni tenendo conto del reddito medio
pro-capite, secondo modalita' e procedure da stabilirsi con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro della sanita', sentite l'Associazione nazionale
dei comuni italiani (ANCI) e l'Unione nazionale comuni,
comunita' ed enti montani (UNCEM).
2. A decorrere dal 15 aprile 1993 e fino al 31 dicembre
1993, i prezzi delle specialita' medicinali classificate
come medicinali prescrivibili dal Servizio sanitario
nazionale ai sensi dell'art. 12, comma 1, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, sono ridotti delle
seguenti misure percentuali, con arrotondamento alle L. 100
superiori: specialita' medicinali con prezzo superiore a L.
15.000 fino a L. 50.000: 2,5 per cento; specialita'
medicinali con prezzo superiore a L. 50.000: 4,5 per cento.
3. Al maggiore onere derivante dall'attuazione del
presente articolo, valutato in lire 100 miliardi per l'anno
1993, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate
erariali assicurate dal decreto dei Ministri delle finanze
e del lavoro e della previdenza sociale in data 31 marzo
1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del
7 aprile 1993, emanato ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza
2316/FPC del 29 gennaio 1993, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 1993.
4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. All'art. 3, terzo capoverso, del decreto-legge
26 novembre 1981, n. 678, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 gennaio 1982, n. 12, e' aggiunto, in fine,
il seguente periodo: "L'autorizzazione non e' dovuta per le
prescrizioni, relative a prestazioni il cui costo, in base
alla normativa vigente, e' a totale carico dell'assistito .
6. (Comma abrogato)".
- Si riporta il testo dell'art. 9, comma 1, della legge
23 dicembre 1994, n. 724, recante "Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica", pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1994, n. 304, S.O.:
"1. La prescrizione di specialita' medicinali e di
prodotti generici con oneri a carico del Servizio sanitario
nazionale e' limitata al numero massimo di due pezzi per
ricetta, fatta eccezione per i prodotti a base di
antibiotici in confezione monodose e per i medicinali
somministrati esclusivamente per fleboclisi, per i quali si
applica la disposizione di cui all'art. 2, comma 3, del
decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531. Fino
al 31 marzo 1995 per i farmaci indicati dagli articoli 1, 2
e 4 del decreto del Ministro della sanita' 1 febbraio 1991,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7 febbraio
1991, e successive modificazioni ed integrazioni, a favore
dei soggetti affetti dalle forme morbose di cui agli stessi
articoli e per i farmaci a base di interferone a favore dei
soggetti affetti da epatite cronica, la prescrizione e'
limitata ad un numero massimo di sei pezzi per ricetta".
- Si riporta il testo dell'art. 43, comma 3-bis, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, recante "Testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
31 ottobre 1990, n. 255, S.O.:
"3-bis. La prescrizione dei farmaci di cui all'allegato
III-bis puo' comprendere fino a due preparazioni o dosaggi
per cura di durata non superiore a trenta giorni. La
ricetta deve contenere l'indicazione del domicilio
professionale e del numero di telefono professionale del
medico chirurgo o del medico veterinario da cui e'
rilasciata".
- Per opportuna conoscenza si riporta il testo
dell'allegato III-bis al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sopra citato:
"Allegato III-bis
Articoli 41 e 43.

Farmaci che usufruiscono delle modalita' prescrittive semplificate
Buprenorfina
Codeina
Diidrocodeina
Fentanyl
Idrocodone
Idromorfone
Metadone
Morfina
Ossicodone
Ossimorfone.".



 
Art. 9-bis
Medicinali non soggetti a ricetta medica

(( 1. Le confezioni esterne dei medicinali non soggette a ricetta medica immesse sul mercato a partire dal 1 marzo 2002 devono recare un bollino di riconoscimento che ne permetta la chiara individuazione da parte del consumatore; il bollino sara' definito con decreto non regolamentare del Ministro della salute da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. E' ammesso il libero e diretto accesso da parte dei cittadini ai medicinali di automedicazione in farmacia )).
 
Art. 10.
Introduzione sperimentale del prezzo di rimborso dei farmaci

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, avvia con le regioni interessate una sperimentazione della durata di sei mesi per l'introduzione del prezzo di rimborso di particolari categorie di farmaci in relazione alle due seguenti metodiche:
a) adozione del prezzo di riferimento dei farmaci per categorie omogenee;
b) riduzione del prezzo del farmaco rimborsabile all'aumentare del fatturato relativo al farmaco medesimo.
 
Art. 11.
Percentuale di sconto a carico delle farmacie

(( 1. Il terzo e quarto periodo dell'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono sostituiti dai seguenti: "Per le farmacie rurali che godono dell'indennita' di residenza ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, e successive modificazioni, con un fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA non superiore a lire 750 milioni, restano in vigore le quote di sconto di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Per le farmacie con fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA non superiore a lire 500 milioni, le percentuali previste dal presente comma sono ridotte in misura pari al 60 per cento )).



Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 40, della
legge 23 dicembre 1996 n. 662, recante "Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica", pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1996, n. 303, S.O., cosi'
come modificato dalla legge che qui si pubblica:
"Art. 1 (Misure in materia di sanita', pubblico
impiego, istruzione, finanza regionale e locale, previdenza
e assistenza). - 1.-39. (Omissis).
40. A decorrere dall'anno 1997, le quote di spettanza
sul prezzo di vendita al pubblico delle specialita'
medicinali collocate nelle classi a) e b), di cui all'art.
8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono
fissate per le aziende farmaceutiche, per i grossisti e per
i farmacisti rispettivamente al 66,65 per cento, al 6,65
per cento e al 26,7 per cento sul prezzo di vendita al
pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).
Il Servizio sanitario nazionale, nel procedere alla
corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, trattiene a
titolo di sconto una quota sull'importo al lordo dei ticket
e al netto dell'IVA pari al 3,75 per cento per le
specialita' medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico
e' inferiore a L. 50.000, al 6 per cento per le specialita'
medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico e' compreso
tra L. 50.000 e L. 99.999, al 9 per cento per le
specialita' medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico
e' compreso tra L. 100.000 e L. 199.999 e al 12,5 per cento
per le specialita' medicinali il cui prezzo di vendita al
pubblico e' pari o superiore a L. 200.000. Per le farmacie
rurali che godono dell'indennita' di residenza ai sensi
dell'art. 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, e successive
modificazioni, con un fatturato annuo in regime di Servizio
sanitario nazionale al netto dell'IVA non superiore a lire
750 milioni, restano in vigore le quote di sconto di cui
all'art. 2, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
Per le farmacie con fatturato annuo in regime di Servizio
sanitario nazionale al netto dell'IVA non superiore a lire
500 milioni, le percentuali previste dal presente comma
sono ridotte in misura pari al 60 per cento.
41. - 267. (Omissis).".
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 8 marzo
1968, n. 221, recante "Provvidenze a favore dei farmacisti
rurali":
"Art. 2. - Ai titolari delle farmacie rurali, ubicate
in localita' con popolazione inferiore a 3.000 abitanti,
l'indennita' di residenza prevista dall'art. 115 del testo
unico delle leggi sanitarie approvate con regio decreto
27 luglio 1934, n. 1265, e' fissata in relazione alla
popolazione nella misura che segue:
L. 850.000 annue per popolazione fino a 1.000
abitanti;
L. 650.000 annue per popolazione da 1.001 a 2.000
abitanti;
L. 500.000 annue per popolazione da 2.001 a 3.000
abitanti.
Ai titolari di farmacie rurali ubicate in localita' con
popolazione superiore a 3.000 abitanti, l'indennita' puo'
essere concessa fino alla misura di L. 300.000 annue
purche' il loro reddito netto, definitivamente accertato
agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile, non superi
le L. 960.000 annue, oltre alla quota di abbattimento alla
base.
Al comune che gestisce la farmacia rurale secondo le
norme stabilite dal regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578,
ed in base alla presente legge, spetta un contributo annuo
a carico dello Stato pari alla misura dell'indennita'
stabilita ai commi precedenti a favore dei farmacisti
rurali, ridotta della quota dovuta dal comune.
Per i comuni e i centri abitati con popolazione fino a
3.000 abitanti le amministrazioni comunali hanno facolta'
di concedere ai titolari delle farmacie rurali di nuova
istituzione, nonche' ai dispensati di cui al terzo comma
dell'art. 1, i locali idonei.".
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, della legge
28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della
finanza pubblica):
"Art. 2. - 1. A decorrere dall'anno 1996 le quote di
spettanza sul prezzo di vendita al pubblico delle
specialita' medicinali collocate nelle classi a) e b) di
cui all'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n.
537, sono fissate per i grossisti e per i farmacisti al 7
per cento ed al 26 per cento sul prezzo di vendita al
pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).
Il Servizio sanitario nazionale, nel procedere alla
corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, trattiene a
titolo di sconto una quota pari al 3 per cento dell'importo
al lordo dei ticket, fatta eccezione per le farmacie rurali
che godono dell'indennita' di residenza alle quali e'
trattenuta una quota pari all'1,5 per cento. L'importo
dello sconto dovuto dalla farmacia non concorre alla
determinazione della base imponibile ne' ai fini
dell'imposta ne' dei contributi dovuti dalla farmacia.
2. (Comma abrogato dall'art. 8 del decreto legislativo
29 aprile 1998, n. 124).
3. Le misure del concorso delle regioni Sicilia e
Sardegna al finanziamento del Servizio sanitario nazionale
previste dall'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre
1994, n. 724, sono elevate rispettivamente al 35 per cento
e al 25 per cento. In ogni caso il maggior onere posto a
carico delle regioni non puo' essere superiore alla
differenza tra l'incremento annuo delle entrate tributarie
regionali e delle devoluzioni di tributi erariali rilevato
a consuntivo e quello convenzionalmente calcolato
applicando un tasso annuo d'incremento pari al 2 per cento.
Il Ministro del tesoro provvede all'eventuale rimborso
spettante alle regioni. All'eventuale onere si provvede
mediante l'aumento delle accise sui prodotti superalcolici
in modo da determinare un incremento delle entrate di
importo pari allo stesso onere.
4. Il rapporto tra le unita' sanitarie locali e i
medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta,
convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ai sensi
dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni ed integrazioni, cessa al
compimento del settantesimo anno di eta'.
5. Le regioni, entro il 31 dicembre 1996, con apposito
atto programmatorio di carattere generale anche a stralcio
del piano sanitario regionale, provvedono a ristrutturare
la rete ospedaliera, prevedendo l'utilizzazione dei posti
letto ad un tasso non inferiore al 75 per cento in media
annua ed adottando lo standard di dotazione media di 5,5
posti letto per mille abitanti, di cui l'1 per mille
riservato alla riabilitazione ed alla lungodegenza
post-acuzie, con un tasso di spedalizzazione del 160 per
mille. Le regioni procedono alla ristrutturazione della
rete ospedaliera operando le trasformazioni di
destinazione, gli accorpamenti, le riconversioni e le
disattivazioni necessari, con criteri di economicita' ed
efficienza di gestione, anche utilizzando i finanziamenti
di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, che
devono essere prioritariamente finalizzati ai progetti
funzionali al raggiungimento dei parametri indicati al
primo periodo del presente comma. Le regioni completano la
ristrutturazione della rete ospedaliera entro il
31 dicembre 1999. L'organizzazione interna degli ospedali
deve osservare il modello dipartimentale al fine di
consentire a servizi affini e complementari di operare in
forma coordinata per evitare ritardi, disfunzioni e
distorto utilizzo delle risorse finanziarie. Le regioni
procedono ad attivita' di controllo e verifica sulla
osservanza delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 14 del
presente articolo, sul corretto utilizzo da parte degli
erogatori di prestazioni sanitarie ospedaliere delle
risorse impiegate nel trattamento dei pazienti e sulla
qualita' dell'assistenza.
6. L'INAIL puo' destinare in via prioritaria una quota
fino al 15 per cento dei fondi disponibili, su delibera del
consiglio di amministrazione, per la realizzazione o per
l'acquisto di immobili, anche tramite accensione di mutui
da destinare a strutture da locare al Servizio sanitario
nazionale ovvero a centri per la riabilitazione, da
destinare in via prioritaria agli infortunati sul lavoro e
da gestire, previa intesa con le regioni, nei limiti dello
standard di 5,5 posti letto per mille abitanti, di cui l'1
per mille riservato alla riabilitazione ed alla
lungodegenza post-acuzie.
7. Il termine fissato dall'art. 8, comma 7, ultimo
periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modificazioni ed integrazioni, per la
cessazione dei rapporti convenzionali in atto tra il
Servizio sanitario nazionale e la medicina specialistica,
ambulatoriale, generale ivi compresa la diagnostica
strumentale e di laboratorio, e l'instaurazione di nuovi
rapporti fondati sul criterio dell'accreditamento, sulla
modalita' di pagamento a prestazione e sull'adozione del
sistema di verifica e revisione della qualita' delle
attivita' svolte e delle prestazioni erogate, e' prorogato
a non oltre il 30 giugno 1996. Rimane confermata altresi'
agli assistiti la facolta' di libera scelta delle strutture
sanitarie e dei professionisti a norma degli articoli 8 e
14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni e integrazioni.
8. Analogamente a quanto gia' previsto per le aziende
ed i presidi ospedalieri dall'art. 4, commi 7, 7-bis e
7-ter, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
(come modificato dall'art. 6, comma 5, della legge
23 dicembre 1994, n. 724, nell'ambito dei nuovi rapporti
instaurati ai sensi dell'art. 8, comma 5, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni ed integrazioni, ferma restando la facolta'
di libera scelta, le regioni e le unita' sanitarie locali,
sulla base di indicazioni regionali, contrattano, sentite
le organizzazioni di categoria maggiormente
rappresentative, con le strutture pubbliche private ed i
professionisti eroganti prestazioni sanitarie un piano
annuale preventivo che ne stabilisca quantita' presunte e
tipologia, anche ai fini degli oneri da sostenere.
9. In sede di prima applicazione del sistema di
remunerazione delle prestazioni di cui all'art. 8, comma 5,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni ed integrazioni, le regioni
fissano il livello massimo delle tariffe da corrispondere
nel proprio territorio ai soggetti erogatori entro un
intervallo di variazione compreso tra il valore delle
tariffe individuate dal Ministro della sanita', con propri
decreti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, ed una riduzione di tale valore non superiore
al 20 per cento, fatti salvi i livelli inferiori
individuati in base alla puntuale applicazione dei criteri
di cui all'art. 3 del decreto del Ministro della sanita'
15 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107
del 10 maggio 1994. Per l'assistenza specialistica
ambulatoriale, ivi compresa la diagnostica strumentale e di
laboratorio, il Ministro della sanita' individua, entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, oltre alle suddette tariffe, le prestazioni
erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.
10. Le disposizioni di cui all'art. 8, comma 3, della
legge 24 dicembre 1993, n 537, sui fondi di incentivazione
previsti per il comparto della Sanita', si interpretano nel
senso che sono applicabili anche al personale medico
veterinario e ai dipendenti degli Istituti zooprofilattici
sperimentali a decorrere dal 1 gennaio 1996.
11. Fermo restando che le unita' sanitarie locali
devono assicurare i livelli uniformi di assistenza di cui
al Piano sanitario nazionale approvato ai sensi del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni e integrazioni, i limiti di spesa comunque
stabiliti per le singole tipologie di prestazioni sanitarie
non costituiscono vincolo per le regioni che certifichino
al Ministero della sanita' il previsto mantenimento, a fine
esercizio, delle proprie occorrenze finanziarie nei limiti
dello stanziamento determinato in ragione della quota
capitaria, ragguagliata ai suddetti livelli, di cui
all'art. 12, comma 3, del citato decreto legislativo. Le
eventuali eccedenze che dovessero risultare rispetto al
predetto stanziamento restano a carico dei bilanci
regionali.
11-bis. In deroga alle disposizioni del comma 11, per
il 1996 e per il 1997 l'onere a carico del Servizio
sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica puo'
registrare un incremento non superiore al 14 per cento
rispetto a quanto previsto dal comma 5 dell'art. 7 della
legge 23 dicembre 1994, n. 724, fermo restando il
mantenimento delle occorrenze finanziarie delle regioni nei
limiti degli stanziamenti suddetti.
12. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano controllano la gestione delle unita' sanitarie
locali e delle aziende ospedaliere anche attraverso
osservatori di spesa o altri strumenti di controllo
appositamente individuati. Qualora al 30 giugno di ciascun
anno risulti la tendenza al verificarsi di disavanzi, le
regioni e le province autonome attivano le misure indicate
dall'art. 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni e integrazioni, riferendone
in sede di presentazione della relazione prevista dall'art.
6 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
13. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, allo scopo di fronteggiare le esigenze
dei rispettivi servizi sanitari, provvedono a predisporre
un piano, da realizzare entro il 30 giugno 1997, per
alienare, per affidare in gestione anche ad organismi
specializzati ovvero per conferire, a titolo di garanzia
per la contrazione di mutui o per l'accensione di altre
forme di credito, gli immobili destinati ad usi sanitari
sottoutilizzati o non ancora completati, o comunque non
indispensabili al mantenimento dei livelli delle
prestazioni sanitarie. Adottano altresi' i provvedimenti di
trasferimento dei beni alle unita' sanitarie locali ed alle
aziende ospedaliere di cui all'art. 5, comma 2, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni e integrazioni, entro il termine di
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, avvalendosi, ove necessario, di organismi
specializzati per la rilevazione e la valorizzazione dei
patrimoni immobiliari. Scaduto tale termine, il Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro della sanita',
previa diffida, attiva il potere sostitutivo con la nomina
di commissari ad acta per l'adozione dei conseguenti
provvedimenti. Le norme del presente comma non si applicano
alle regioni e alle province autonome che non beneficiano
di trasferimenti a carico del Servizio sanitario nazionale.
14. Per l'accertamento della situazione debitoria delle
unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere al
31 dicembre 1994, le regioni attribuiscono ai direttori
generali delle istituite aziende unita' sanitarie locali le
funzioni di commissari liquidatori delle soppresse unita'
sanitarie locali ricomprese nell'ambito territoriale delle
rispettive aziende. Le gestioni a stralcio di cui all'art.
6, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono
trasformate in gestioni liquidatorie. Le sopravvenienze
attive e passive relative a dette gestioni, accertate
successivamente al 31 dicembre 1994, sono registrate nella
contabilita' delle citate gestioni liquidatorie. I
commissari entro il termine di tre mesi provvedono
all'accertamento della situazione debitoria e presentano le
risultanze ai competenti organi regionali.
15. (Sostituisce il secondo ed il terzo periodo del
comma 16 dell'art. 8, legge 24 dicembre 1993, n. 537).
16. Nell'art. 14, comma 1, della legge 23 luglio 1991,
n. 223, la disposizione di cui all'ultimo periodo continua
a trovare applicazione limitatamente al settore agricolo.
17. Nel settore agricolo, ai soli fini del calcolo
delle prestazioni temporanee, resta fermo il salario medio
convenzionale rilevato nel 1995. Per quanto riguarda il
trattamento concesso per intemperie stagionali nel settore
edile, gli importi massimi della integrazione salariale
sono pari a quelli vigenti in base al secondo comma
dell'articolo unico della legge 13 agosto 1980, n. 427,
come sostituito dall'art. 1, comma 5, del decreto-legge 16
maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1994, n. 451, incrementati del 20 per cento
e successivamente adeguati nelle misure ivi previste.
18. Ai fini dell'applicazione del comma 19, si
considera lavoro straordinario per tutti i lavoratori, ad
eccezione del personale che svolge funzioni direttive:
a) quello che eccede le quaranta ore nel caso di
regime di orario settimanale;
b) quello che eccede la media di quaranta ore
settimanali nel caso di regime di orario plurisettimanale
previsto dai contratti collettivi nazionali ovvero, in
applicazione di questi ultimi, dai contratti collettivi di
livello inferiore. In tal caso, tuttavia, il periodo di
riferimento non puo' essere superiore a dodici mesi.
19. L'esecuzione del lavoro straordinario comporta, a
carico delle imprese con piu' di quindici dipendenti, il
versamento, a favore del Fondo prestazioni temporanee
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), di
un contributo pari al 5 per cento della retribuzione
relativa alle ore di straordinario compiute. Per le imprese
industriali tale misura e' elevata al 10 per cento per le
ore eccedenti le 44 ore e al 15 per cento,
indipendentemente dal numero dei lavoratori occupati, per
quelle eccedenti le 48 ore.".



 
Art. 11-bis.
Monitoraggio

(( 1. Il Ministro della salute ed il Ministro dell'economia e delle finanze verificano periodicamente l'attuazione del presente decreto con particolare riferimento all'andamento della spesa farmaceutica )).
 
Art. 12.
Norma finale

1. I principi desumibili dal presente decreto costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.
 
Art. 13.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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