Gazzetta n. 268 del 17 novembre 2001 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 18 settembre 2001, n. 348
Testo del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 348 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 218 del 19 settembre 2001), coordinato con la legge di conversione 16 novembre 2001, n. 406 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 8), recante: "Disposizioni urgenti per la partecipazione militare italiana alla missione internazionale di pace in Macedonia".

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )).

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1.

1. E' autorizzata, a decorrere dal 23 agosto 2001 e fino al (( 31 dicembre 2001 )), la partecipazione di un contingente militare all'intervento in Macedonia, deliberato dal Consiglio Atlantico della NATO il 22 agosto 2001.
2. Al personale di cui al comma 1 si applicano le disposizioni relative allo stato giuridico e al trattamento economico, assicurativo e pensionistico previste dall'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 agosto 2001, n. 339, per il personale che partecipa alle operazioni in Macedonia, in Albania, nei territori della ex Jugoslavia e in Kosovo.
3. Sono convalidati gli atti adottati, le attivita' svolte e le prestazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto nell'ambito delle operazioni di cui al comma 1.



Riferimenti normativi:

- Il decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 agosto 2001, n. 339,
recante "Proroga della partecipazione militare italiana a
missioni internazionali di pace, nonche' prosecuzione dei
programmi delle Forze di polizia italiane in Albania", e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - serie generale - n. 201 del 30 agosto 2001; si
riporta il testo dell'art. 1, commi 2 e 3:
"2. Limitatamente ai giorni di permanenza nel
territorio ovvero nelle acque territoriali dei Paesi teatro
delle operazioni, al personale di cui al comma 1 e'
corrisposta l'indennita' di missione prevista dal regio
decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del 90 per
cento per tutta la durata del periodo. Detta indennita' e'
corrisposta dal 1 luglio al 31 dicembre 2001 in lire, sulla
base dei cambi registrati nel periodo 1 gennaio-31 maggio
2001. Al personale di cui al comma 1, durante i periodi di
riposo e recupero previsti dalle normative di settore per
l'impiego all'estero, fruiti fuori dal teatro di operazioni
e in costanza di missione, e' corrisposta un'indennita'
giornaliera pari alla diaria di missione estera percepita.
3. Salvo quanto previsto dal comma 2, si applicano le
seguenti disposizioni:
a) l'art. 1, comma 3, del decreto-legge 21 aprile
1999, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge
18 giugno 1999, n. 186, al personale militare che partecipa
alle operazioni in Macedonia ed in Albania;
b) gli articoli 3-bis, commi 3 e 4, 3-quater, commi 2
e 3, 3-quinquies, comma 2, 3-sexies, comma 2, e 3-septies
del decreto-legge 28 gennaio1999, n. 12, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77, al
personale militare che partecipa alle missioni
internazionali nei territori della ex Jugoslavia, in
Albania e a Hebron;
c) l'art. 2, commi 2 e 2-bis del decreto-legge
17 giugno 1999, n. 180, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 agosto 1999, n. 269, al personale militare
che partecipa alle operazioni in Kosovo ed in Macedonia e
al personale di cui al secondo periodo del comma 1;
d) gli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 giugno
2000, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge
10 agosto 2000, n. 228;
e) le disposizioni di cui alle lettere c) e d), fatto
salvo quanto disposto dall'art. 6 del regio decreto 3
giugno 1926, n. 941, in materia di riduzione delle
indennita' nel caso di contributi e sovvenzioni da parte di
organismi internazionali, al personale militare che
partecipa alla missione internazionale di pace in Etiopia
ed Eritrea.".



 
Art. 2.

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 agosto 2001, n. 339, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "Al personale impiegato nei programmi di cui al comma 1, durante i periodi di riposo e di recupero previsti dalle vigenti disposizioni per l'impiego all'estero, fruiti fuori del teatro di operazioni e in costanza di missione, e' corrisposta un'indennita' giornaliera pari alla diaria di missione estera percepita.".



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto-legge
19 luglio 2001, n. 294, convertito con modificazioni, dalla
legge 29 agosto 2001, n. 339 (v. nota all'art. 1), come
modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 2 (Prosecuzione dei programmi delle Forze di
polizia italiane in Albania). - 1. Per lo sviluppo ed il
completamento dei programmi italiani a sostegno delle Forze
di polizia albanesi, di cui all'art. 1 del decreto-legge
28 agosto 2000, n. 239, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 ottobre 2000, n. 305, fino al 31 dicembre
2001 e' autorizzata la spesa di lire 14.915 milioni. I
predetti programmi saranno prioritariamente indirizzati a
potenziare le capacita' delle Forze di polizia albanesi nel
campo del contrasto alle attivita' della criminalita'
organizzata operante in Albania e nel controllo dei flussi
migratori illegalmente diretti verso il territorio della
Repubblica italiana.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, continuano ad
applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della
legge 3 agosto 1998, n. 300, ed il coordinamento e'
assicurato dal Ministero dell'interno. Il trattamento
economico aggiuntivo di cui all'art. 4 della legge 3 agosto
1998, n. 300, e' corrisposto in lire, dal 1 luglio 2001 al
31 dicembre 2001, sulla base dei cambi registrati nel
periodo 1 gennaio-31 maggio 2001. Al personale impiegato
nei programmi di cui al comma 1, durante i periodi di
riposo e di recupero previsti dalle vigenti disposizioni
per l'impiego all'estero, fruiti fuori del teatro di
operazioni e in costanza di missione, e' corrisposta
un'indennita' giornaliera pari alla diaria di missione
estera percepita. Resta fermo quanto previsto dal comma
2-bis dell'art. 1 del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 239,
in materia di presentazione al Parlamento di una relazione
del Governo sugli interventi in Albania.".



 
Art. 2-bis.

(( 1. E' autorizzata, entro il limite di lire 603 milioni per il periodo dal 1 ottobre 2001 al 31 dicembre 2001, la spesa per il sostegno logistico e l'addestramento di un plotone del genio militare rumeno da inserire nel contingente militare italiano impiegato nella missione internazionale di pace in Albania )).
 
Art. 3.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, valutati complessivamente in (( lire 15.668 milioni per l'anno 2001 )), si provvede, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, (( allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 8.564 milioni, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a lire 7.104 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri )).
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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