| Gazzetta n. 268 del 17 novembre 2001 (vai al sommario) |  
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| TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 18 settembre 2001, n. 348 |  
| Testo  del  decreto-legge  18 settembre  2001,  n.  348  (in Gazzetta Ufficiale   -  serie  generale  -  n.  218  del  19 settembre  2001), coordinato  con  la legge di conversione 16 novembre 2001, n. 406 (in questa   stessa   Gazzetta   Ufficiale   -   alla  pag. 8),  recante: "Disposizioni  urgenti  per  la partecipazione militare italiana alla missione internazionale di pace in Macedonia". |  
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Avvertenza:    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.  Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
    Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )).
    A  norma  dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.                               Art. 1.
    1.  E'  autorizzata, a decorrere dal 23 agosto 2001 e fino al (( 31 dicembre  2001  )),  la  partecipazione  di  un  contingente militare all'intervento in Macedonia, deliberato dal Consiglio Atlantico della NATO il 22 agosto 2001.  2.  Al  personale  di  cui  al comma 1 si applicano le disposizioni relative   allo   stato   giuridico   e   al  trattamento  economico, assicurativo  e  pensionistico previste dall'articolo 1, commi 2 e 3, del   decreto-legge   19   luglio   2001,  n.  294,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge 29 agosto 2001, n. 339, per il personale che partecipa alle operazioni in Macedonia, in Albania, nei territori della ex Jugoslavia e in Kosovo.  3.  Sono  convalidati  gli  atti adottati, le attivita' svolte e le prestazioni  effettuate  fino  alla  data  di  entrata  in vigore del presente decreto nell'ambito delle operazioni di cui al comma 1. 
                                         Riferimenti normativi:
                - Il  decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294, convertito,          con  modificazioni,  dalla  legge  29  agosto 2001, n. 339,          recante  "Proroga  della partecipazione militare italiana a          missioni  internazionali  di pace, nonche' prosecuzione dei          programmi  delle  Forze di polizia italiane in Albania", e'          pubblicato   nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica          italiana  -  serie generale - n. 201 del 30 agosto 2001; si          riporta il testo dell'art. 1, commi 2 e 3:              "2.   Limitatamente   ai   giorni   di  permanenza  nel          territorio ovvero nelle acque territoriali dei Paesi teatro          delle  operazioni,  al  personale  di  cui  al  comma 1  e'          corrisposta  l'indennita'  di  missione  prevista dal regio          decreto  3 giugno  1926,  n.  941,  nella misura del 90 per          cento  per tutta la durata del periodo. Detta indennita' e'          corrisposta dal 1 luglio al 31 dicembre 2001 in lire, sulla          base  dei  cambi registrati nel periodo 1 gennaio-31 maggio          2001.  Al personale di cui al comma 1, durante i periodi di          riposo  e  recupero previsti dalle normative di settore per          l'impiego all'estero, fruiti fuori dal teatro di operazioni          e  in  costanza  di  missione, e' corrisposta un'indennita'          giornaliera pari alla diaria di missione estera percepita.              3.  Salvo  quanto previsto dal comma 2, si applicano le          seguenti disposizioni:                a) l'art.  1,  comma 3,  del  decreto-legge 21 aprile          1999,  n.  110,  convertito, con modificazioni, dalla legge          18 giugno 1999, n. 186, al personale militare che partecipa          alle operazioni in Macedonia ed in Albania;                b) gli articoli 3-bis, commi 3 e 4, 3-quater, commi 2          e  3,  3-quinquies, comma 2, 3-sexies, comma 2, e 3-septies          del  decreto-legge  28 gennaio1999,  n. 12, convertito, con          modificazioni,   dalla  legge  29 marzo  1999,  n.  77,  al          personale    militare    che    partecipa   alle   missioni          internazionali   nei  territori  della  ex  Jugoslavia,  in          Albania e a Hebron;                c) l'art.  2,  commi  2  e  2-bis  del  decreto-legge          17 giugno  1999,  n.  180,  convertito,  con modificazioni,          dalla  legge  2 agosto  1999, n. 269, al personale militare          che  partecipa  alle operazioni in Kosovo ed in Macedonia e          al personale di cui al secondo periodo del comma 1;                d) gli  articoli  2  e  3 del decreto-legge 19 giugno          2000,  n.  163,  convertito, con modificazioni, dalla legge          10 agosto 2000, n. 228;                e) le disposizioni di cui alle lettere c) e d), fatto          salvo  quanto  disposto  dall'art.  6  del  regio decreto 3          giugno   1926,  n.  941,  in  materia  di  riduzione  delle          indennita' nel caso di contributi e sovvenzioni da parte di          organismi   internazionali,   al   personale  militare  che          partecipa  alla  missione internazionale di pace in Etiopia          ed Eritrea.".
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    1.  All'articolo  2,  comma 2, del decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 29 agosto 2001, n. 339,  dopo  il secondo periodo e' inserito il seguente: "Al personale impiegato  nei  programmi  di  cui  al  comma 1, durante i periodi di riposo   e  di  recupero  previsti  dalle  vigenti  disposizioni  per l'impiego  all'estero,  fruiti  fuori  del  teatro di operazioni e in costanza  di  missione, e' corrisposta un'indennita' giornaliera pari alla diaria di missione estera percepita.". 
                                         Riferimenti normativi:              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 2 del decreto-legge          19 luglio 2001, n. 294, convertito con modificazioni, dalla          legge  29 agosto  2001,  n.  339 (v. nota all'art. 1), come          modificato dalla legge qui pubblicata:              "Art.  2  (Prosecuzione  dei  programmi  delle Forze di          polizia  italiane  in  Albania). - 1. Per lo sviluppo ed il          completamento dei programmi italiani a sostegno delle Forze          di  polizia  albanesi,  di cui all'art. 1 del decreto-legge          28 agosto  2000,  n.  239,  convertito,  con modificazioni,          dalla  legge  27 ottobre  2000, n. 305, fino al 31 dicembre          2001  e'  autorizzata  la  spesa  di lire 14.915 milioni. I          predetti  programmi  saranno prioritariamente indirizzati a          potenziare le capacita' delle Forze di polizia albanesi nel          campo  del  contrasto  alle  attivita'  della  criminalita'          organizzata  operante in Albania e nel controllo dei flussi          migratori  illegalmente  diretti  verso il territorio della          Repubblica italiana.              2.  Per  le  finalita' di cui al comma 1, continuano ad          applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della          legge  3 agosto  1998,  n.  300,  ed  il  coordinamento  e'          assicurato   dal  Ministero  dell'interno.  Il  trattamento          economico aggiuntivo di cui all'art. 4 della legge 3 agosto          1998,  n. 300, e' corrisposto in lire, dal 1 luglio 2001 al          31 dicembre  2001,  sulla  base  dei  cambi  registrati nel          periodo  1  gennaio-31  maggio 2001. Al personale impiegato          nei  programmi  di  cui  al  comma 1,  durante i periodi di          riposo  e  di  recupero previsti dalle vigenti disposizioni          per  l'impiego  all'estero,  fruiti  fuori  del  teatro  di          operazioni  e  in  costanza  di  missione,  e'  corrisposta          un'indennita'  giornaliera  pari  alla  diaria  di missione          estera  percepita.  Resta  fermo  quanto previsto dal comma          2-bis dell'art. 1 del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 239,          in  materia di presentazione al Parlamento di una relazione          del Governo sugli interventi in Albania.".
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|   |                               Art. 2-bis.
  ((    1.  E'  autorizzata, entro il limite di lire 603 milioni per il periodo  dal  1  ottobre  2001  al  31 dicembre 2001, la spesa per il sostegno logistico e l'addestramento di un plotone del genio militare rumeno  da inserire nel contingente militare italiano impiegato nella missione internazionale di pace in Albania )).  |  
|   |                                 Art. 3.
    1.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del  presente decreto, valutati  complessivamente  in (( lire 15.668 milioni per l'anno 2001 )), si provvede, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  2001-2003, nell'ambito dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente "Fondo speciale" dello  stato  di  previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica  per  l'anno  2001,  ((  allo  scopo parzialmente    utilizzando,    quanto    a    lire 8.564    milioni, l'accantonamento   relativo   al   medesimo  Ministero  e,  quanto  a lire 7.104  milioni,  l'accantonamento  relativo  al  Ministero degli affari esteri )).  2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.  |  
|   |                                 Art. 4.
    1.  Il  presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.  |  
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