Gazzetta n. 268 del 17 novembre 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 22 ottobre 2001
Emissione e corso legale delle monete d'oro da L. 100.000, celebrative del 700o anniversario del Pulpito della chiesa di S. Andrea a Pistoia.

IL DIRIGENTE GENERALE
del Dipartimento del tesoro Direzione VI - Ufficio VIII
Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;
Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154;
Visto l'art. 2 della legge 3 dicembre 1993, n. 500, che autorizza la coniazione e l'emissione di monete celebrative o commemorative anche nei tagli da lire centomila;
Visto l'art. 8 della legge 6 marzo 1996, n. 110;
Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1 luglio 1999, concernente il riassetto organizzativo del Dipartimento del tesoro;
Visto il decreto ministeriale 24 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 7 dicembre 2000, concernente il programma di emissioni numismatiche per l'anno 2001;
Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001;
Ritenuta l'opportunita' di emettere una moneta d'oro da L. 100.000, celebrativa del 700o anniversario del Pulpito della chiesa di S. Andrea a Pistoia;
Decreta:
Art. 1.
Il Tesoro dello Stato e' autorizzato ad emettere monete d'oro da L. 100.000, celebrative del 700o anniversario del Pulpito della chiesa di S. Andrea a Pistoia, da fornire in appositi contenitori ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.
 
Art. 2.
Le caratteristiche tecniche delle monete di cui al precedente art. 1, sono cosi' determinate:

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Valore Titolo in Metallo Nominale Diametro millesimi Peso gr ---------------------------------------------------------------------
Lire mm. Legale Tolleranza Legale Tolleranza
in + in + o - Oro ------------------------------------------------------------
100.000 25 900 2(per mille) 15 5(per mille) ---------------------------------------------------------------------
 
Art. 3.
Le caratteristiche artistiche della moneta di cui agli articoli precedenti sono le seguenti:
sul dritto: raffigurazione del pulpito di Giovanni Pisano in Sant'Andrea a Pistoia; in giro leggenda "REPUBBLICA ITALIANA"; in basso il nome dell'autore "C. MOMONI";
sul rovescio: particolare della parte superiore del pulpito con la raffigurazione dell'Annunciazione; in giro iscrizione "PULPITO DI GIOVANNI PISANO IN SANT'ANDREA A PISTOIA"; in alto la data "1301-2001", in basso "L. 100 MILA" e "R";
sul contorno: godronatura.
 
Art. 4.
Le monete di cui agli articoli precedenti hanno corso legale dal 12 novembre 2001.
 
Art. 5.
Il contingente in valore nominale delle nuove monete, di cui al presente decreto, sara' stabilito con successivo provvedimento ai sensi dell'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309.
 
Art. 6.
L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e' tenuto a consegnare al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.
 
Art. 7.
E' approvato il tipo della suindicata moneta d'oro, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche previste agli articoli precedenti ed all'allegata riproduzione che fa parte integrante del presente decreto.
Le impronte, eseguite in conformita' delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.
Il presente decreto sara' inviato all'Ufficio centrale del bilancio per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
----> Vedere immagine a pag. 13 della G.U. <----
Roma, 22 ottobre 2001
Il dirigente generale: Carpentieri
 
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