Gazzetta n. 268 del 17 novembre 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI |
DECRETO 8 ottobre 2001 |
Criteri e modalita' di assegnazione del contributo agli enti di promozione sportiva di cui all'art. 145, comma 15, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. |
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IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato; Visto l'art. 145, comma 15, della predetta legge che prevede l'assegnazione di un contributo di lire 10 miliardi a favore degli enti di promozione sportiva per lo svolgimento dei compiti istituzionali degli enti stessi e per il potenziamento ed il finanziamento dei programmi relativi allo sport sociale per l'anno 2001; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo; Ritenuta la necessita' di predeterminare, ai sensi dell'art. 12 della predetta legge, i criteri e le modalita' di ripartizione del contributo statale; Sentito il Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.); Decreta: 1. Sono ammessi al contributo di cui all'art. 145, comma 15, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, gli enti di promozione gia' riconosciuti, ai fini sportivi, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, sul riordinamento del C.O.N.I. 2. Per l'ammissione al contributo di cui al precedente comma 1, gli enti devono produrre, entro cinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, apposita domanda, corredata del programma di attivita' svolto e/o da svolgere nell'anno 2001 e del relativo rendiconto finanziario alla predetta data, vistato dal collegio sindacale. La domanda deve essere presentata o trasmessa a mezzo raccomandata al Ministero dei beni e delle attivita' culturali - Segretariato generale - Servizio X - Rapporti con gli organismi sportivi - via della Ferratella in Laterano, 51 - Roma. 3. Il contributo e' ripartito tra gli enti secondo i criteri appresso indicati: a) nella misura del 30%, in rapporto alla consistenza delle iniziative sul territorio connesse alla struttura organizzativa ed operativa dell'ente; b) nella misura del 30%, in base al contenuto dei programmi di promozione sportiva volti al perseguimento dei compiti istituzionali; c) nella misura del 30%, in rapporto all'impegno finanziario connesso all'attuazione dei progetti finalizzati allo sport sociale; d) nella restante misura del 10% - dal quale detrarre il contributo al C.U.S.I. (che, pur nell'ambito delle attivita' degli enti di promozione sportiva, gode di una sua specifica normativa) - per interventi integrativi e/o correttivi del Ministero, in misura comunque non superiore al 10% dei contributi determinati in base ai parametri esposti nelle precedenti lettere a), b) e c). Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Roma, 8 ottobre 2001 Il Ministro: Urbani |
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