| Gazzetta n. 268 del 17 novembre 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI |  
| DECRETO 8 ottobre 2001 |  
| Criteri  e  modalita'  di  assegnazione  del  contributo agli enti di promozione  sportiva  di  cui  all'art. 145, comma 15, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. |  
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           IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI  Vista  la  legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;  Visto  l'art.  145,  comma  15,  della  predetta  legge che prevede l'assegnazione  di  un  contributo di lire 10 miliardi a favore degli enti   di   promozione   sportiva  per  lo  svolgimento  dei  compiti istituzionali  degli  enti  stessi  e  per  il  potenziamento  ed  il finanziamento  dei  programmi  relativi allo sport sociale per l'anno 2001;  Vista  la  legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo;  Ritenuta  la  necessita'  di  predeterminare, ai sensi dell'art. 12 della  predetta  legge,  i criteri e le modalita' di ripartizione del contributo statale;  Sentito il Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.); Decreta:    1.  Sono ammessi al contributo di cui all'art. 145, comma 15, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, gli enti di promozione gia' riconosciuti,  ai  fini  sportivi, alla data di entrata in vigore del decreto  legislativo  23  luglio  1999, n. 242, sul riordinamento del C.O.N.I.  2. Per l'ammissione al contributo di cui al precedente comma 1, gli enti devono produrre, entro cinque giorni dalla data di pubblicazione del  presente  decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale, apposita domanda, corredata del programma di attivita' svolto e/o da svolgere nell'anno 2001  e  del  relativo  rendiconto  finanziario  alla  predetta data, vistato dal collegio sindacale.  La  domanda deve essere presentata o trasmessa a mezzo raccomandata al  Ministero  dei  beni  e  delle attivita' culturali - Segretariato generale  -  Servizio  X  - Rapporti con gli organismi sportivi - via della Ferratella in Laterano, 51 - Roma.  3.  Il  contributo  e'  ripartito  tra  gli  enti secondo i criteri appresso indicati:    a) nella  misura  del  30%,  in  rapporto  alla consistenza delle iniziative  sul  territorio  connesse alla struttura organizzativa ed operativa dell'ente;    b) nella  misura  del  30%, in base al contenuto dei programmi di promozione sportiva volti al perseguimento dei compiti istituzionali;    c) nella  misura  del  30%,  in  rapporto all'impegno finanziario connesso all'attuazione dei progetti finalizzati allo sport sociale;    d) nella  restante  misura  del  10%  -  dal  quale  detrarre  il contributo  al  C.U.S.I.  (che, pur nell'ambito delle attivita' degli enti  di  promozione sportiva, gode di una sua specifica normativa) - per  interventi  integrativi  e/o correttivi del Ministero, in misura comunque  non  superiore al 10% dei contributi determinati in base ai parametri esposti nelle precedenti lettere a), b) e c).  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  agli organi di controllo e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.    Roma, 8 ottobre 2001                                                  Il Ministro: Urbani  |  
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