Gazzetta n. 268 del 17 novembre 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DECRETO 24 ottobre 2001, n. 407
Regolamento per la definizione dei criteri e delle modalita' di attribuzione dei contributi a favore delle emittenti televisive locali ai sensi dell'articolo 23, comma 2 della legge 5 marzo 2001, n. 57.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare l'articolo 12, che prevede la determinazione dei criteri e delle modalita' per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;
Visto il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422;
Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249;
Vista la legge 30 aprile 1998, n. 122;
Vista la deliberazione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni 30 ottobre 1998, n. 68, recante il "Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva";
Visto il decreto interministeriale 10 settembre 1998, n. 381, concernente il regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana;
Vista la deliberazione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni 1 dicembre 1998, n. 78, recante il "Regolamento per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri";
Visto il decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo";
Vista la deliberazione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni 14 luglio 1999, n. 105, con la quale e' stata approvata l'integrazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Visto il decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5, recante "Disposizioni urgenti in materia di esercizio dell'attivita' radiotelevisiva locale e di termini relativi al rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri in ambito locale";
Vista la deliberazione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni 23 febbraio 2000, n. 95, con la quale e' stata approvata l'ulteriore integrazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 28 febbraio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 2000 supplemento ordinario n. 65, con cui e' stato approvato il piano nazionale di ripartizione delle frequenze;
Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, recante "Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonche' per il risanamento di impianti radiotelevisivi";
Vista la legge 5 marzo 2001, n. 57, recante disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati ed, in particolare, l'articolo 23;
Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante "Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche' alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo", convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;
Ritenuto di dover dare attuazione alle disposizioni contenute nel predetto articolo 23 della predetta legge 5 marzo 2001, n. 57;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 24 settembre 2001;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'8 ottobre 2001;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1.
Beneficiari e ripartizione delle somme stanziate
1. Possono beneficiare del contributo previsto dall'articolo 23, comma 1, della legge 5 marzo 2001, n. 57, di seguito denominata "la legge", i soggetti titolari di emittenti televisive locali legittimamente operanti alla data del 1 settembre 1999.
2. Le somme stanziate dall'articolo 23, comma 3, della legge, nel limite di lire 165,3 miliardi per l'anno 2000, di lire 84,8 miliardi per l'anno 2001 e di lire 101,7 miliardi per l'anno 2002, sono attribuite agli aventi titolo quale contributo alle spese sostenute per l'adeguamento degli impianti al piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive adottato dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e per l'ammodernamento degli impianti medesimi, nel rispetto della normativa in materia di inquinamento elettromagnetico.
3. Il contributo per le spese sostenute per l'adeguamento degli impianti al piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive e' attribuito nei casi previsti dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, per il trasferimento degli impianti televisivi.
4. Il contributo per l'ammodernamento degli impianti e' attribuito per le seguenti categorie di interventi:
a) azioni di risanamento degli impianti di cui all'articolo 2, comma 2, del citato decreto-legge n. 5 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 66 del 2001;
b) sostituzione degli impianti o degli elementi costituenti gli impianti stessi per ponti di trasferimento per liberazione delle bande di frequenze attribuite al servizio UMTS - IMT 2000;
c) sostituzione degli impianti o degli elementi costituenti gli impianti stessi per ponti di trasferimento e per diffusione per l'adeguamento al vigente piano nazionale di ripartizione delle frequenze;
d) sostituzione in tecnica digitale degli impianti o degli elementi costituenti gli impianti stessi per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri.
5. I contributi previsti dai commi 2, 3 e 4 sono erogati agli aventi titolo, in misura non superiore al 40 per cento delle spese sostenute debitamente documentate. La percentuale e' fissata in misura uguale per tutti i richiedenti. Nel caso in cui il totale delle richieste superi l'ammontare complessivo delle somme annualmente stanziate, la percentuale stessa e' ridotta nella misura necessaria a rispettare il limite di stanziamento.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Per il testo dell'art. 23, comma 2 della legge
5 marzo 2001, n. 57, v. in note alle premesse.
Note alle premesse:
- La legge 6 agosto 1990, n. 223, reca: "Disciplina del
sistema radiotelevisivo pubblico e privato".
- L'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante:
"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi", e' il
seguente:
"Art. 12. - 1. La concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione
di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti
pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione
ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni
procedenti, nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti, dei criteri e delle modalita' cui le
amministrazioni stesse devono attenersi.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalita'
di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti
relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1".
- Il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422,
reca: "Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva".
- Il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650,
reca: "Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attivita'
radiotelevisiva e delle telecomunicazioni".
- La legge 31 luglio 1997, n. 249, reca: "Istituzione
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme
sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo".
- La legge 30 aprile 1998, n. 122, reca: "Differimento
di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249,
relativi all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni,
nonche' norme in materia di programmazione e di
interruzioni pubblicitarie televisive".
- La deliberazione dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni 30 ottobre 1998, n. 68, e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 1998.
- La deliberazione dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni 1 dicembre 1998, n. 78, e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 1998.
- La deliberazione dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni 14 luglio 1999, n. 105, e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 192 del 17 agosto 1999.
- La deliberazione dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni 23 febbraio 2000, n. 95, e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2001.
- L'art. 23 della legge 5 marzo 2001, n. 57, recante:
"Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei
mercati", e' il seguente:
"Art. 23 (Contributi a favore delle emittenti
televisive locali). - 1. Ai soggetti titolari di emittenti
televisive locali legittimamente operanti alla data del 1
settembre 1999, e' riconosciuto un contributo non superiore
al 40 per cento delle spese sostenute, comprovate da idonea
documentazione, per l'adeguamento al piano nazionale di
assegnazione delle frequenze radiotelevisive adottato
dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, e per
l'ammodernamento degli impianti, nel rispetto della
normativa in materia di inquinamento elettromagnetico.
2. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, da emanare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
definiti i criteri e le modalita' di attribuzione del
contributo.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, nel
limite di lire 165,3 miliardi nell'anno 2000, di lire 84,8
miliardi nell'anno 2001 e di lire 101,7 miliardi nell'anno
2002, si provvede, per l'anno 2000, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di conto capitale "Fondo speciale dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero delle comunicazioni, e, per gli anni 2001 e 2002,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
comunicazioni".
- L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, recante: "Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri",
e' il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
Note all'art. 1:
- Per l'art. 23, commi 1 e 3, della legge 5 marzo 2001,
n. 57, recante: "Disposizioni in materia di apertura e
regolazione dei mercati", v. note alle premesse.
- Il testo dell'art. 2, commi 1 e 2, del decreto-legge
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo
2001, n. 66, recante: "Disposizioni urgenti per il
differimento di termini in materia di trasmissioni
televisive analogiche e digitali, nonche' per il loro
risanamento", e' il seguente:
"Art. 2. - 1. In attesa dell'attuazione dei piani di
assegnazione delle frequenze di cui all'art. 1, gli
impianti di radiodiffusione sonora e televisiva, che
superano o concorrono a superare in modo ricorrente i
limiti e i valori stabiliti in attuazione dell'art. 1,
comma 6, lettera a), n. 15), della legge 31 luglio 1997, n.
249, sono trasferiti, con onere a carico del titolare
dell'impianto, su iniziativa delle regioni e delle province
autonome, nei siti individuati dal piano nazionale di
assegnazione delle frequenze televisive in tecnica
analogica e dai predetti piani e, fino alla loro adozione,
nei siti indicati dalle regioni e dalle province autonome,
purche' ritenuti idonei sotto l'aspetto radioelettrico dal
Ministero delle comunicazioni, che dispone il trasferimento
e, decorsi inutilmente centoventi giorni, d'intesa con il
Ministero dell'ambiente, disattiva gli impianti fino al
trasferimento.
2. Le azioni di risanamento previste dall'art. 5 del
decreto 10 settembre 1998, n. 381, del Ministro
dell'ambiente sono disposte dalle regioni e dalle province
autonome a carico dei titolari degli impianti. I soggetti
che non ottemperano all'ordine di riduzione a conformita',
nei termini e con le modalita' ivi previsti, sono puniti
con la sanzione amministrativa pecuniaria, con esclusione
del pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, da lire 50 milioni a lire
300 milioni, irrogata dalle regioni e dalle province
autonome. In caso di reiterazione della violazione, il
Ministro dell'ambiente, fatte salve le disposizioni di cui
all'art. 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e di cui
all'art. 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59, di concerto con
il Ministro della sanita' e con il Ministro delle
comunicazioni, dispone, anche su segnalazione delle regioni
e delle province autonome, la disattivazione degli
impianti, alla quale provvedono i competenti organi del
Ministero delle comunicazioni, fino all'esecuzione delle
azioni di risanamento".



 
Art. 2.
Domanda di ammissione al contributo
1. Le emittenti televisive locali indicate dall'articolo 1, comma 1, del presente decreto, che intendono beneficiare del contributo previsto dall'articolo 23 della legge, devono inviare al Ministero delle comunicazioni - Direzione generale concessioni e autorizzazioni - Divisione 7 - Viale America, 201 - 00144 Roma, apposita domanda a mezzo raccomandata postale ovvero per fax, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello per il quale e' presentata la domanda. Per l'ottenimento del contributo previsto per l'anno 2000, la domanda va inviata entro il 31 dicembre 2001.
2. La domanda deve contenere, a pena di esclusione dall'erogazione del contributo:
a) l'indicazione degli elementi atti ad individuare l'emittente richiedente, ivi compreso il numero di partita IVA e il codice fiscale del titolare dell'emittente;
b) la dichiarazione che il richiedente e' titolare di emittente legittimamente operante alla data del 1 settembre 1999;
c) la descrizione degli interventi effettuati sugli impianti che compongono la rete di diffusione dell'emittente con l'indicazione delle spese sostenute, dettagliatamente documentate a mezzo di originale delle fatture e indicazione degli estremi dei pagamenti effettuati. Nel caso di spese sostenute per piu' categorie, va indicato anche il totale delle spese complessivamente sostenute;
d) la sottoscrizione effettuata nei modi stabiliti dall'articolo 38 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.



Nota all'art. 2:
- L'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, recante: "Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa", e' il seguente:
"Art. 38 (Modalita' di invio e sottoscrizione delle
istanze). - 1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da
presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o
esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche
per fax e via telematica.
2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via
telematica sono valide se sottoscritte mediante la firma
digitale o quando il sottoscrittore e' identificato dal
sistema informatico con l'uso della carta di identita'
elettronica.
3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di
notorieta' da produrre agli organi della amministrazione
pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono
sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente
addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia
fotostatica non autenticata di un documento di identita'
del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento e'
inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica
del documento di identita' possono essere inviate per via
telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti
pubblici, detta facolta' e' consentita nei limiti stabiliti
dal regolamento di cui all'art. 15, comma 2 della legge
15 marzo 1997, n. 59".



 
Art. 3.
Erogazione e revoca del contributo
1. Il contributo e' erogato, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, a ciascuna emittente avente titolo, entro il 30 aprile di ciascun anno per il quale e' stata presentata domanda. Il contributo relativo all'anno 2000 e' erogato entro il 28 febbraio 2002.
2. Qualora risulti che la concessione del contributo e' stata determinata da dichiarazioni mendaci o false attestazioni anche documentali contenute nella domanda o nella documentazione alla stessa allegata, il contributo e' revocato.
3. La revoca del contributo comporta l'obbligo, a carico del soggetto beneficiario, di riversare all'erario, entro i termini fissati nel provvedimento stesso, l'intero ammontare percepito, rivalutato secondo gli indici ufficiali ISTAT di inflazione in rapporto ai "prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati", oltre agli interessi corrispettivi al tasso legale.
4. Ove l'obbligato non ottemperi al versamento entro i termini fissati, il recupero coattivo dei contributi e degli accessori al contributo stesso, rivalutazione ed interessi, viene disposto mediante iscrizione a ruolo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 24 ottobre 2001

Il Ministro delle comunicazioni
Gasparri

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti

Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 6 Comunicazioni, foglio n. 372
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone