Gazzetta n. 267 del 16 novembre 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 12 novembre 2001
Disposizioni relative all'autotrasporto di merci in transito sul territorio austriaco. Misure urgenti per il terzo quadrimestre 2001.

IL DIRETTORE
dell'unita' di gestione
autotrasporto persone e cose

Visto il decreto ministeriale 22 novembre 1999, n. 521, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2000;
Visto l'accordo stipulato tra la CEE e l'Austria sul traffico di transito effettuato sia in conto terzi che in conto proprio;
Visto il trattato di adesione dell'Austria, della Norvegia, della Finlandia e della Svezia all'Unione europea ratificato con legge n. 686 del 14 dicembre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 16 dicembre 1994;
Visto il regolamento (CE) n. 3298/94 della Commissione del 21 dicembre 1994 come modificato dal regolamento (CE) n. 1524/96 riguardante il sistema di ecopunti per autocarri in transito attraverso l'Austria;
Visto il regolamento (CE) n. 2012/2000 della Commissione del 21 settembre 2000;
Visto il decreto dirigenziale 16 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 20 novembre 1999, il decreto dirigenziale 16 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2000, il decreto dirigenziale 31 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 dell'8 aprile 2000, il decreto dirigenziale 12 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio 2000, il decreto dirigenziale 20 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2000, il decreto dirigenziale 29 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 2001, il decreto dirigenziale 18 luglio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 30 luglio 2001, il decreto dirigenziale 7 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 16 agosto 2001;
Considerato il sistema di ecopunti articolato su quote quadrimestrali;
Considerato che la Commissione europea ha attribuito all'Italia ulteriori 139.552 ecopunti facenti parte della riserva comunitaria;
Considerato che molte imprese che esercitano trasporto di merci in conto terzi in transito sul territorio austriaco hanno terminato o stanno per terminare la quota di ecopunti loro spettante per il terzo quadrimestre 2001;
Considerata la necessita' di garantire a queste imprese la continuita' della loro attivita' di trasporto;
Considerato che il mancato completo utilizzo degli ecopunti assegnati all'Italia determinerebbe l'applicazione dell'art. 7, comma 3, del regolamento (CE) n. 3298/94 come modificato dall'art. 2 del regolamento (CE) n. 2012/2000 che prevede una penalizzazione per il mancato utilizzo di una quota di ecopunti superiore al 2% dell'attribuzione annuale di ogni Stato;

Decreta:
Art. 1.
E' costituito un fondo nazionale ecopunti conto terzi cui affluiscono:
a) 139.552 ecopunti facenti parte della riserva comunitaria ed attribuiti all'Italia dalla Commissione;
b) a partire dal 10 dicembre p.v., gli ecopunti risultanti da quanto indicato ai commi 1 e 2 dell'art. 3 del presente decreto.
 
Art. 2.
Le imprese che effettuano trasporto di merci in conto terzi che hanno terminato o termineranno la quota di ecopunti ottenuta per il terzo quadrimestre 2001 sono autorizzati ad usufruire del fondo nazionale ecopunti conto terzi.
L'ammissione all'utilizzo del fondo nazionale ecopunti conto terzi avviene automaticamente al momento dell'esaurimento degli ecopunti a disposizione della singola impresa interessata.
Le norme dettate al comma 1 del presente articolo sono operative a partire dal quinto giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
Art. 3.
Gli ecopunti attribuiti nel corso dell'anno 2001 alle imprese che effettuano trasporto di merci in conto terzi e che alla data del 10 dicembre p.v. non risultano essere stati utilizzati affluiscono, da tale data, nel fondo nazionale ecopunti conto terzi.
Gli ecopunti, spettanti ad imprese che effettuano trasporto di merci in conto terzi che, alla data del 10 dicembre 2001, non risultano essere stati attribuiti alle imprese interessate in quanto non si sono verificate le condizioni previste dal decreto dirigenziale 18 luglio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 30 luglio 2001, e dal decreto dirigenziale 7 agosto 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 16 agosto 2001, affluiscono, da tale data, nel fondo nazionale ecopunti conto terzi.
A partire dal 10 dicembre p.v. le imprese, che effettuano trasporto di merci in conto terzi, che avevano titolo, ai sensi del decreto dirigenziale 7 agosto 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 16 agosto 2001, ad ottenere un'assegnazione di ecopunti per il terzo quadrimestre 2001, sono autorizzate ad usufruire, fino ad esaurimento dello stesso, del fondo nazionale ecopunti conto terzi.
 
Art. 4.
Per tutto il periodo durante il quale una singola impresa usufruisce del fondo nazionale ecopunti non e' possibile l'emissione a suo favore di certificati di registrazione sulla base di domande presentate successivamente all'ammissione al fondo stesso.
Possono essere emessi certificati di registrazione solo nel caso di una richiesta riguardante veicoli aventi un consumo di ecopunti pari o inferiore a 7 cui corrisponda la cancellazione dal sistema elettronico di rilevazione di un numero pari di veicoli, in disponibilita' alla stessa impresa, aventi un consumo di ecopunti uguale o inferiore rispetto a quello del veicolo di cui si chieda la registrazione.
 
Art. 5.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' disponibile anche sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti all'indirizzo Internet: www.trasportinavigazione.it
Roma, 12 novembre 2001
Il direttore: Ricozzi
 
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