IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Vista la deliberazione n. 173 del 5 novembre 1999, con la quale il C.I.P.E., in attuazione degli indirizzi stabiliti con la precedente deliberazione del 24 aprile 1996, ha previsto il meccanismo di adeguamento delle tariffe del trasporto viaggiatori sulla media-lunga percorrenza della Ferrovie dello Stato S.p.a. nell'arco temporale 2000-2003; Visto in particolare il punto 3 della citata deliberazione C.I.P.E. n. 173/99, che disciplina la procedura per la determinazione degli standard di qualita' del servizio e degli obiettivi di miglioramento della qualita' stessa, e che condiziona le variazioni tariffarie annuali eccedenti il tasso programmato di inflazione alla verifica del raggiungimento di tali obiettivi, nonche' al conseguimento degli obiettivi di riduzione dei costi di esercizio dei servizi viaggiatori di media e lunga percorrenza stabiliti dal piano d'impresa 1999-2003; Considerato che il nuovo sistema tariffario, basato sulla metodologia del "price-cap", postula un maggiore orientamento al mercato, prospetta l'acquisizione di quote maggiori di traffico con l'obiettivo di una maggiore tutela degli utenti ed in tale contesto prevede aumenti tariffari strettamente connessi al miglioramento della qualita' complessiva del servizio erogato; Considerato che la citata deliberazione del C.I.P.E. n. 173/99 prevede, per il gestore dei servizi passeggeri, la facolta' di praticare un aumento annuale medio delle tariffe dei singoli servizi di media e lunga percorrenza inclusi nel paniere, di cui alla stessa deliberazione, e, per gli anni successivi al 2000, un aumento annuale delle tariffe chilometriche delle relazioni a media e lunga percorrenza non incluse nello stesso paniere, entrambi contenuti nei limiti della somma del tasso programmato di inflazione e di un'ulteriore percentuale non superiore al 3,5%, quest'ultima condizionata al raggiungimento degli obiettivi di qualita' prefissati; Vista la licenza di impresa ferroviaria rilasciata alla F.S. S.p.a. ed alla Italiana trasporto ferroviario (ITF) S.p.a., ora Trenitalia S.p.a., in data 23 maggio 2000 per lo svolgimento dell'attivita' di trasporto ferroviario; Vista la nota del 19 luglio 2000 con la quale e' stato comunicato che, con deliberazione dell'assemblea dei soci di ITF S.p.a. del 7 giugno 2000, omologata dal tribunale di Roma il successivo 20 giugno, la societa' ITF ha mutato la propria ragione sociale in Trenitalia S.p.a.; Visto il decreto ministeriale 7 dicembre 2000, n. 146T, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 dicembre 2000, che, all'art. 2, ha fissato gli standard di qualita' del servizio di trasporto viaggiatori sulla media e lunga percorrenza svolto da Trenitalia S.p.a. per l'anno 2001 e ha disciplinato, all'art. 3, gli adempimenti relativi alla carta servizi di F.S. S.p.a. e di Trenitalia S.p.a. e all'art. 4 gli ulteriori adempimenti necessari ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualita' indicati dallo stesso decreto; Considerata l'urgenza di procedere alla approvazione degli aumenti tariffari per l'anno 2002, tenuto conto che alla data del 1 gennaio 2002 verra' adottata la moneta unica europea (euro) anche per le transazioni commerciali, con le connesse esigenze tecniche legate alla emissione di titoli di viaggio ed alla informazione all'utenza; Considerato che con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa acquisizione del parere del NARS, verranno stabiliti gli standard qualitativi e le prescrizioni relative all'anno 2002; Tenuto conto che il servizio di vigilanza sulle ferrovie, in ottemperanza al dettato dell'art. 5 del decreto ministeriale n. 146T/2000, ha avviato fin dall'inizio del corrente anno l'attivita' di monitoraggio generale della qualita' dei servizi erogati dalla societa' Trenitalia S.p.a., finalizzata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati e volta ad attivare altresi' la societa' stessa nella individuazione di idonei processi di rilevamento e trasmissione dei dati e nella implementazione di procedure volte al miglioramento della qualita' del servizio; Vista la relazione allegata alla nota di Trenitalia S.p.a. prot. A.D. 01/360 del 26 ottobre 2001 in cui la societa' ha descritto l'attivita' svolta per il miglioramento della qualita' per i servizi a media e lunga percorrenza, i risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi qualitativi e al rispetto delle prescrizioni fissate per l'anno 2001 dal decreto ministeriale n. 146T del 7 dicembre 2000; Vista la relazione in data 31 ottobre 2001, del servizio di vigilanza sulle ferrovie sulla verifica del raggiungimento degli standard di qualita' per i servizi di trasporto passeggeri a media e lunga percorrenza svolti da F.S. S.p.a.; Considerato in particolare che risultano non essere stati rispettati gli standard di qualita' denominati 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, previsti dal citato decreto ministeriale n. 146T, relativi alla puntualita'; Considerato che nel decreto ministeriale n. 146T viene prevista una penalizzazione in percentuale, per il mancato conseguimento di singoli indicatori, sull'ammontare di 3.5 punti percentuali massimi di incremento tariffario annuo previsti dalla deliberazione C.I.P.E. n. 173/99 in aggiunta al tasso di inflazione programmata; Considerato che la somma delle singole penalizzazioni, conseguenti al mancato raggiungimento degli obiettivi previsti per i sei indicatori sopra citati, risulta pari al 30% dell'aumento massimo concedibile oltre il tasso di inflazione programmato; Considerato altresi' che risulta che Trenitalia ha ottemperato alle prescrizioni relative alla carta dei servizi e agli ulteriori adempimenti previsti dal citato decreto ministeriale n. 146T; Visto il documento di programmazione economica e finanziaria predisposto e approvato dal Governo per l'esercizio finanziario 2002, recante il valore pari all'1,7% per il tasso programmato di inflazione;
Decreta: Art. 1. Aumenti tariffari per l'anno 2002
1. Dal 1 gennaio 2002, la societa' Trenitalia S.p.a. e' autorizzata a praticare aumenti tariffari per i servizi di trasporto passeggeri sulla media e lunga percorrenza, con le modalita' e secondo le procedure di cui alla deliberazione C.I.P.E. n. 173/99. Sulla base delle considerazioni riportate nelle premesse e tenuto conto del tasso programmato di inflazione per l'anno 2002 di cui in premessa, la media ponderata delle variazioni dei prezzi delle relazioni incluse nel paniere di cui alla citata delibera e le variazioni delle tariffe chilometriche per le singole relazioni non incluse nello stesso paniere non potranno superare, nell'anno 2002, la soglia del 4,15%, rispetto alle tariffe vigenti al 31 dicembre 2001. Roma, 31 ottobre 2001
Il Ministro: Lunardi |